F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 089/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 021/CSA del 06 Ottobre 20016 (dispositivo) – RICORSO U.S.D. REAL FORTE – QUERCETA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FALCHINI GABRIELE SEGUITO GARA AMICHEVOLE REAL FORTE QUERCETA/PISTOIESE DEL 4.08.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 21 del 22.09.2016)

RICORSO U.S.D. REAL FORTE QUERCETA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FALCHINI GABRIELE SEGUITO GARA AMICHEVOLE REAL FORTE QUERCETA/PISTOIESE DEL 4.08.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 21 del 22.09.2016)

Con reclamo del 27.9.2016 la USD Real Forte Querceta impugnava la decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 21 della FIGC-LND Dipartimento Interregionale) con la quale, in relazione alla gara contro la Pistoiese disputatasi in data 4.08.2016, veniva comminata la sanzione della squalifica per 3 giornate al calciatore Gabriele Falchini per avere colpito con uno schiaffo un calciatore avversario..

Sosteneva la reclamante che non già di uno schiaffo si sarebbe trattato bensì di un modo inopportuno di invitare un calciatore avversario ad accettare le proprie scuse - in conseguenza di acceso contrasto che li aveva visti rovinare a terra entrambi- mediante un leggero colpo al volto.

Chiedeva pertanto una riduzione della sanzione in misura equa e commisurata all’effettiva gravità dei fatti.

Il ricorso merita parziale accoglimento.

In effetti il referto arbitrale riferisce quanto segue: «il n° 9 Falchini viene espulso perché commette fallo su un avversario, al momento che il giocatore va a “scusarsi” e lo schiaffeggia all’altezza  dell’orecchio.  Viene  quindi  per  questa  reazione  espulso».  Da  quanto  riportato  si comprende che l’espulsione consegue allo schiaffo ma permane tuttavia un dubbio circa la volontà di scusarsi del giocatore. In realtà non si comprende se l’arbitro, dando risalto al termine scusarsi tra virgolette abbia voluto sottolineare una volontà effettiva di formulare scuse all’avversario ovvero, al contrario, abbia voluto evidenziare una sorta di dissimulazione del gesto antisportivo (lo schiaffo) dietro le scuse. In assenza di più precise indicazioni del referto e tenuto conto che il gesto, per come descritto, rimane ambiguo ma certamente non violento, e tenuto altresì conto del carattere amichevole della partita la sanzione può essere ridotta

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società U.S.D. Real Forte-Querceta di Forte dei Marmi (Lucca) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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