F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 089/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 032/CSA del 20 Ottobre 20016 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. A.V. HERCULANEUM 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA A.V. HERCULANEUM/CYNTHIA DEL 25.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 23 del 28.09.2016)

RICORSO A.S.D. A.V. HERCULANEUM 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA A.V. HERCULANEUM/CYNTHIA DEL 25.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 23 del 28.09.2016)

Con ricorso del 10.10.2016 la Società Herculaneum 1924 impugnava la decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 23 del 28.09.2016) con la quale era stata irrogata la sanzione dell’ammenda per € 800,00 perché in seguito ad un alterco tra un calciatore in panchina ed alcuni propri sostenitori, si determinava una situazione di tensione cui seguiva l’ingresso sul terreno di gioco delle Forze dell’ordine per documentare l’accaduto e la sospensione della gara ad opera dell’arbitro per 5 minuti”.

Sosteneva la reclamante che la sanzione avrebbe dovuto essere annullata o, in via subordinata, fortemente attenuata, sia in ragione del fatto che la società aveva posto in essere ogni misura per prevenire episodi di violenza, sia in ragione del fatto che i propri dirigenti erano tempestivamente intervenuti per porre rimedio alla situazione determinatasi, sia, infine, perché la sanzione doveva ritenersi comunque eccessiva tenuto conto delle difficoltà economico finanziarie del momento.

Il ricorso merita parziale accoglimento.

Considerato che l’episodio sanzionato è in realtà pacificamente ammesso anche nello stesso reclamo nel quale, peraltro, la società si limita a sottolineare l’esistenza di misure di contrasto preventive e la prontezza dell’intervento dei propri dirigenti non resta che soffermarsi sulla misura della sanzione.

In realtà, tenuto conto che l’episodio ha avuto breve durata e non ha prodotto conseguenze sulla ripresa del gioco può accogliersi la richiesta di riduzione dell’ammenda sia pure in una misura minima. Pertanto la Corte ritiene che, ricorrendo ad una valutazione equitativa, la sanzione possa essere ridotta ad €. 500.00.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. A.V. Herculaneum 1924 di Somma Vesuviana (Napoli), riduce la sanzione dell’ammenda ad € 500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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