F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 089/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 032/CSA del 20 Ottobre 20016 (dispositivo) – RICORSO CALC. VALERIO BABUSCI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES CHIETI CALCIO/MANFREDONIA DEL 01.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 09 del 05.10.2016)

RICORSO CALC. VALERIO BABUSCI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES CHIETI CALCIO/MANFREDONIA DEL 01.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 09 del 05.10.2016)

Con reclamo in data 11.10.2016, il tesserato Valerio Babusci, a seguito della gara Chieti Calcio/Manfredonia del 1.10.2016, proponeva impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 9 del 5.10.2016) con la quale veniva inflitta al ricorrente la sanzione della squalifica per 4 gare effettive perché “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare tardava di circa due minuti l’uscita dal terreno di gioco e rivolgeva espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara. Nella circostanza, inoltre, profferiva espressione blasfema”.

Nei motivi tempestivamente depositati, il ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti asserendo di “non aver infranto alcuna norma” e negando “di aver profferito alcunché di offensivo verso il Direttore di gara” tantomeno di blasfemo.

In sede dibattimentale, inoltre, rendeva dichiarazioni di analogo tenore offrendo una ricostruzione alternativa della vicenda anche se, a domanda della Corte, riferiva di volersi “scusare” nel caso in cui avesse “sbagliato”.

La Corte, esaminati gli atti, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.

La condotta del calciatore, infatti, risulta puntualmente ricostruita dal Giudice nel provvedimento impugnato, sulla base di quanto riportato dal Direttore di gara nel rapporto e correttamente qualificata.

Nessuna rilevanza, al contrario, assumono le doglianze difensive, fondate sostanzialmente sulla mera negazione dei fatti, stante la fonte di prova privilegiata degli atti ufficiali.

Anche la misura della sanzione applicata risulta congrua e proporzionata alla gravità della condotta irriguardosa posta in essere, che neppure il comportamento processuale, tutt’altro che convincente, consente di mitigare.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dal calciatore Valerio Babusci.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it