F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 092/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 053/CSA del 09 Dicembre 20016 (dispositivo) – RICORSO S.S.D. PRO SESTO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. CRISTOFOLI FABIO SEGUITO GARA PRO SESTO/OLTREPOVOGHERA DEL 04.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 56 del 06.12.2016)
RICORSO S.S.D. PRO SESTO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. CRISTOFOLI FABIO SEGUITO GARA PRO SESTO/OLTREPOVOGHERA DEL 04.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 56 del 06.12.2016)
Con ricorso dell’8.12.2016 la SSD Pro Sesto proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 56 del 6.12.2016) con la quale, in relazione alla gara contro la squadra dell’Oltrepovoghera del 4.12.2016, era stata inflitta al calciatore Fabio Cristofoli la sanzione per 3 gare effettive.
A sostegno dell’impugnazione la reclamante deduceva come l’arbitro avesse sostanzialmente travisato il comportamento del giocatore il quale, al contrario non avrebbe ritardato l’abbandono del terreno di gioco e non avrebbe mai pronunziato alcuna offesa verso il Direttore di gara. In particolare si sosteneva come l’arbitro avesse scambiato per una parola ingiuriosa l’affermazione “disperata” del giocatore che si sarebbe limitato a dire “ma che rigore”.
Il reclamo è manifestamente infondato.
Il referto arbitrale è chiarissimo nell’individuare i due comportamenti che successivamente il Giudice sportivo ha posto a base del suo ineccepibile provvedimento. Trattandosi di fonte di prova privilegiata il cui valore può essere messo in discussione solo in presenza di vizi logici evidenti non vi sono elementi per discostarsi dalla ricostruzione degli eventi indicata dal direttore di gara. D’altra parte il reclamo si limita ad offrire una diversa, e per molti versi poco plausibile, versione non suffragata da alcun concreto elemento.
Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Pro Sesto di Sesto San Giovanni (Milano).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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