F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 095/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 061/CSA del 09 Gennaio 2017 (dispositivo) – RICORSO ASD CALCIO CHIERI 1955 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ASD CALCIO CHIERI 1955/PRO SETTIMO & EUREKA DEL 17.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Campionato Nazionale Juniores – Com. Uff. n. 40 del 21.12.2016)
RICORSO ASD CALCIO CHIERI 1955 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ASD CALCIO CHIERI 1955/PRO SETTIMO & EUREKA DEL 17.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Campionato Nazionale Juniores – Com. Uff. n. 40 del 21.12.2016)
Con reclamo del 30.12.2016 la Calcio Chieri 1955 impugnava la decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 40 del 21.12.2016 con la quale era stata irrogata alla reclamante l’ammenda di €. 400,00 per avere un proprio tesserato rivolto espressioni offensive all’arbitro nel corso della gara svoltasi in data 17.12.2016 contro la Pro Settimo Eureka.
A sostegno dell’impugnazione la società reclamante deduceva una errata applicazione del Codice di Giustizia Sportiva da parte del Giudice Sportivo sotto due profili che possono, sinteticamente, così riassumersi:
- sotto un primo profilo la società lamenta che nonostante dal referto arbitrale risulti che furono due i tesserati della società a rivolgere espressioni ingiuriose all’arbitro (rispettivamente, il medico sociale Rocco e l’allenatore in seconda Lozito) il Giudice avrebbe applicato la sanzione a titolo di responsabilità oggettiva nei confronti della società solo con riferimento al comportamento tenuto dal medico sociale mentre il comportamento dell’allenatore in seconda sarebbe stato contraddittoriamente, sanzionato solo a titolo di responsabilità soggettiva. Si tratterebbe, secondo la reclamante, di una impropria applicazione del principio della responsabilità oggettiva;
- sotto altro profilo la decisione del G.S. si configurerebbe in violazione dell’art, 16, comma 4 bis, del C.G.S. in quanto priva della “specificazione” che, nel settore dilettantistico e giovanile impone di indicare che le sanzioni applicate “vanno considerate ai fini dell’applicazione delle misure amministrative a carico della società”.
Sulla base di siffatta argomentazione la Calcio Chieri 1955 chiedeva l’annullamento della sanzione.
Il ricorso deve essere accolto nei sensi che qui di seguito occorre precisare.
In realtà appare fondata la osservazione svolta dalla ricorrente in ordine alla circostanza che la inflizione dell’ammenda per € 400,00, inflitta alla società per espressioni irriguardose rivolte da un tesserato (nella specie medico sociale) non trovi spiegazione in quanto impone una sanzione a titolo di responsabilità oggettiva in relazione ad un comportamento di un tesserato che avrebbe dovuto condurre a far ricadere su quest’ultimo quest’ultimo, e non già sulla società società. D’altra parte la inflizione della squalifica di due giornate al Lozito Gaetano Jose per espressioni irriguardose verso il direttore di gara appare in contraddizione radicale con la inflizione di una sanzione, per il medesimo comportamento, alla società e non già alla persona resasi responsabile dell’episodio.
Tuttavia se, da una parte, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell’ammenda, dall’altra, la Corte ritiene che il comportamento del medico sociale debba essere sanzionato e, pertanto, in virtù dei poteri ad essa riconosciuti dall’art. 36 bis, comma 4, del Cod. Gius. Sportiva determina in capo al Ronco Giuseppe, medico sociale, l’inibizione fino a tutto il 25.01.2017.
Per questi motivi la C.S.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. Calcio Chieri 1955 di Chieri (Torino) e, per l’effetto:
- annulla la sanzione dell’ammenda e, ai sensi dell’art. 36bis comma 4 C.G.S.,
- infligge al sig. Ronco Giuseppe – medico sociale - l’inibizione fino a tutto il 25.1.2017.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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