F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 096/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 066/CSA del 20 Gennaio 2017 (dispositivo) – RICORSO FC5 CORIGLIANO FUTSAL AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ODISSEA 2000/FC5 CORIGLIANO FUTSAL DEL 07.01.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 432 del 13.1.2017)

 

RICORSO FC5 CORIGLIANO FUTSAL AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ODISSEA 2000/FC5 CORIGLIANO FUTSAL DEL 07.01.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 432 del 13.1.2017)

La ASD FC5 Corigliano Futsal impugna la delibera del Giudice Sportivo del 13.1.2017 nella quale veniva comminata alla reclamante la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 a favore della ASD Odissea 2000 e la penalizzazione di 1 punto in classifica. Il Giudice di prime cure rilevava che la gara in epigrafe, secondo quanto indicato nel rapporto dell’arbitro, non era stata disputata per il rifiuto della società ospitata, motivato dal fatto che, non essendo giunti gli arbitri designati per difficoltà connesse alle avverse condizioni climatiche, non condivideva la decisione assunta dagli Organi Tecnici dell’area di designare un arbitro della locale sezione di Rossano a dirigere l’incontro, sig. Gaetano Fabio Grande. Considerato che tale rifiuto contrasta con i principi di cui all'art. 1 bis C.G.S. ed art. 53, comma 2, N.O.I.F. il Giudice condannava la ricorrente.

Gli eventi, come descritti nel rapporto dell’arbitro e nell’allegato referto di gara, si sono così svolti: l'inizio della gara era previsto per le ore 15:30 e alle ore 15:15 gli arbitri designati provenienti dalla Sicilia, sentiti telefonicamente, riferivano al cronometrista, sig. Gaetano Fabio Grande, presente in loco che erano ancora distanti oltre 30 minuti dal luogo di gara, motivo per il quale quest’ultimo contattava l'Organo Tecnico ed avviava la procedura prevista dal regolamento del gioco del calcio a 5, che nella “guida pratica alla regola 5” dispone la procedura da seguire in caso di ritardato arrivo di uno dei due arbitri della gara. Nello specifico si procedeva alla designazione da parte dell’Organo Tecnico del cronometrista – sig. Grande – quale arbitro della gara in sostituzione del collega ritardatario e a quel punto si provvedeva a reperire un arbitro regionale che si trovava in quel momento in tribuna (signor Michele Sorrenti) della sezione di Rossano, che veniva invitato negli spogliatoi per indossare una divisa e svolgere così il ruolo di cronometrista della gara. A quel punto alle ore 15:30 gli arbitri erano pronti per il riconoscimento dei calciatori, ma la ASD Corigliano impediva loro di accedere al proprio spogliatoio per i relativi adempimenti,  adducendo  varie  motivazioni.  Soltanto  in  seguito  si  riusciva  ad  effettuare  il riconoscimento dei calciatori di detta Associazione dopo aver dato luogo in precedenza a quello dei calciatori locali. Alle ore 15:52 l'arbitro, il cronometrista e la ASD Odissea di Rossano erano pronti per dar inizio alla gara. Giunti a questo punto, la ASD Corigliano si rifiutava di entrare in campo e contestava all'arbitro della sezione di Rossano che non avrebbe potuto arbitrare la gara. Nel frattempo alle ore 16:09 giungevano al campo gli arbitri inizialmente designati, signor Schillaci di Enna e il signor Amato di Ragusa. Tuttavia, essendo ormai trascorso il tempo di attesa di 30 minuti a causa come detto del rifiuto della ASD Corigliano di entrare sul terreno di gioco, si richiedeva ad entrambe le compagini una dichiarazione attestante la disponibilità ad iniziare la gara e quindi di autorizzare lo svolgimento dell’incontro. La ASD Corigliano modificava la sua iniziale posizione e comunicava che avrebbe acconsentito a giocare la gara, ma a quel punto la ASD Odissea di Rossano dichiarava che non avrebbe partecipato all’incontro perché ormai trascorso il tempo di attesa, sottolineando che la ASD Corigliano in precedenza non aveva voluto dare inizio alla gara, benché ci fossero le condizioni previste dal regolamento. Sì che, malgrado gli ulteriori tentativi di risolvere la vicenda e preso atto del mancato consenso delle due compagini, visto il rifiuto della ASD Odissea, alle ore 16:45 il direttore di gara prendeva la decisione di non disputare l’incontro.

Il Corigliano impugna la decisione, proponendo nello specifico una diversa ricostruzione della tempistica degli avvenimenti. Contesta, altresì, una condotta non professionale dell’arbitro sig. Grande.

A parere di questa Corte il reclamo non è fondato.

Ai sensi dell’art 5 reg. Calcio a 5 e della “guida pratica alla regola 5”, la procedura seguita dall’arbitro sig. Grande, designato dall’Organo Tecnico in sostituzione dei colleghi, è stata svolta correttamente. Nel rapporto di gara e nell’allegata integrazione al referto che, come noto, costituiscono prova privilegiata (art. 35.1.1. C.G.S.), vengono accuratamente descritti i momenti antecedenti l’incontro e i comportamenti tenuti dai tesserati. Si evidenzia, tra l’altro, che – come anche ribadito nel rapporto dell’arbitro – non è prevista per i direttori di gara alcuna preclusione territoriale tale da poter determinare la mancata disputa dell’incontro. Ne deriva che l’atteggiamento della ASD Corigliano di opporsi allo svolgimento della gara non può essere in alcun modo giustificato. La sanzione comminata in primo grado – ex artt. 1 bis e 17, commi 1 e 3, C.G.S. e 53, comma 2, N.O.I.F., in combinato disposto tra loro – è dunque adeguata (in tale direzione cfr., in senso ampio, Comm. disc. naz., in Com.Uff.. FIGC, 23.10.2008, n. 29/CDN).

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società FC5 Corigliano Futsal di Corigliano Calabro (Cosenza).

Dispone addibitarsi la tassa reclamo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it