Decisione C.G.F. – Sezione Consultiva: Comunicato Ufficiale n. 1/CGF Riunione del 8 luglio 2008  n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: Richiesta del Presidente Federale ai sensi dell’art. 9, comma Statuto Federale in ordine alla formulazione degli artt. 5, comma 1 e 9, comma 1 lett. c) del nuovo regolamento della Lega Professionisti Serie C.

Interpretazione: Al di là del nomen juris, Statuto o Regolamento, che ciascuna Lega intenda dare, come precisa l’art. 9 comma 2 dello Statuto Federale, agli atti di propria autonomia che disciplinano la rispettiva articolazione organizzativa, è fuori di dubbio che essi, secondo l’interpretazione letterale e sistematica dell’intero comma 2, debbano rispettare lo Statuto e gli indirizzi del CONI e della FIGC e che tali atti delle Leghe, che la norma qualifica genericamente regolamenti, in quanto fissano regole di funzionamento delle Leghe stesse, debbano essere trasmessi alla FIGC “ai fini del controllo di conformità” che, ove non pienamente superato, legittima entrambe le parti – Lega e FIGC – a sollevare conflitto innanzi alla Corte di Giustizia Federale.

Interpretazione: Non è condivisibile il rilievo di non conformità a democrazia mosso all’art. 9, comma 1 lett. c) del nuovo regolamento della Lega Professionisti Serie C, in quanto occorrerebbe dimostrare che il principio democratico verrebbe eluso qualora la rappresentanza della società derivasse da designazione anziché da elezione e ciò anche in riferimento all’ordine del giorno dell’assemblea cui si partecipa (elezioni od altro), il che non appare certamente agevole. Tanto più che al principio democratico sono riconducibili non soltanto le forme di democrazia diretta ma anche quelle basate sulla rappresentanza la quale pur se fondata principalmente sul fatto elettivo, non esclude, ed appare pienamente compatibile, con forme di designazione o di nomina.

Interpretazione: L’invito rivolto dalla FIGC alla Lega Professionisti Serie C a modificare alcuni articoli del nuovo statuto si muove su di un piano di mera opportunità che, pertanto, non appare idoneo a concretare un’ipotesi di difformità tale da imporre alla Lega l’obbligo giuridico di adeguamento.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n.17/Cf del 21 maggio 2007 n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Validità dell’assemblea straordinaria della F.I.G.C. - www.figc.it

Impugnazione - istanza: Reclamo proposto dall’ A.C. Prato s.p.a. ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. f) e f2) del codice di Giustizia Sportiva. avverso la validità dell’assemblea straordinaria della F.I.G.C. del 22 gennaio 2007 per l’approvazione della proposta di revisione dello Statuto.

Massima: Il procedimento di revisione dello Statuto della Federazione è previsto dall'art. 33 dello Statuto. Tale norma, come è noto, prescrive che: "Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte ad una Assemblea straordinaria appositamente convocata almeno sessanta giorni prima della seduta. Esse sono approvate con almeno tre quarti dei voti dei Delegati componenti l'Assemblea, in essi compreso un terzo dei voti dei Delegati delle società ed associazioni di ciascuna Lega nonché un terzo dei voti dei Delegati di ciascuna componente tecnica". Ma non basta: con Comunicato Ufficiale n. 54 pubblicato il 9 gennaio 2007, il Commissario Straordinario della Federazione ha emanato il Regolamento della Assemblea Straordinaria per l'approvazione delle proposte di revisione dello Statuto in previsione della Assemblea del 22 gennaio 2007. Tale Regolamento, al quale il reclamante non fa effettivo cenno nelle sue deduzioni, prevede e disciplina con puntualità da un lato, come devono essere presentati emendamenti alla proposta di Statuto, quindi l'ordine delle votazioni ed infine le modalità di votazione e di scrutinio. In particolare, gli argomenti ora indicati vengono presi in considerazione dagli articoli 3, 4 e 5 del richiamato Regolamento; le norme così dispongono:“1. L'Assemblea elegge, per la direzione dei lavori, il Presidente con votazione palese. 2. Per lo svolgimento dei lavori, il Presidente è assistito dal Segretario della Federazione. 3. Prima che si apra la votazione, il Commissario Straordinario, o la persona da questi indicata, espone le linee generali della proposta di Statuto presentata dall'Assemblea." In ordine alle modalità di presentazione e approvazione degli emendamenti, l'art. 4 prescrive:“a) Il Commissario Straordinario o ciascuna Componente può proporre emendamenti mediante deposito presso la Segreteria Federale fino a 3 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea. Il Segretario assicura la tempestiva comunicazione di tali emendamenti alle Componenti e al Commissario Straordinario;b) il Commissario Straordinario può proporre emendamenti in sede assembleare prima che il Presidente dichiari aperta la votazione finale sulla proposta di Statuto;c) d'intesa tra loro, le Componenti possono proporre emendamenti in sede assembleare prima che il Presidente dichiari aperta la votazione finale sulla proposta di Statuto."Ma, come sopra si è anticipato, sono anche disciplinate le modalità di votazione; l'art. 5 infatti prescrive che:"1. Il Presidente pone in votazione gli emendamenti presentati dalle Componenti o dal Commissario Straordinario.2. Prima che siano messi in votazione, i presentatori di emendamenti possono esporre i contenuti degli stessi. Per gli emendamenti presentati dalle Componenti, il Commissario Straordinario, o persona da lui delegata, ha diritto di replica.3. Il Presidente pone in votazione gli emendamenti secondo l'ordine degli articoli in riferimento ai quali sono stati presentati.4. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso articolo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamenti soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi, quelli modificativi e, infine, quelli aggiuntivi.5. La votazione finale sulla proposta di Statuto nel suo complesso ha luogo dopo la discussione e la votazione degli emendamenti."

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it