F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 10/CSA del 21 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 150/CSA del 15 Giugno 2017 (dispositivo) – RICORSO U.S. LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA ALLA RICORRENTE SEGUITO GARA LECCE/SAMBENEDETTESE DEL 24.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 215/DIV del 25.5.2017)

RICORSO U.S. LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI4.000,00 INFLITTA ALLA RICORRENTE SEGUITO GARA LECCE/SAMBENEDETTESE DEL 24.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 215/DIV del 25.5.2017)

 

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 215/DIV del 25.5.2017, in relazione alla gara U.S. Lecce S.p.A./S.S. Sambenedettese 1923 S.r.l. del 24.5.2017, valevole per la gara di ritorno della Seconda Fase dei Play off del Campionato di Lega Pro 2016/2017, ha inflitto alla società U.S. Lecce S.p.A. la sanzione dell’ammenda di € 4.000,00 “perché propri sostenitori durante la gara introducevano e accendevano, nel proprio settore, numerosi fumogeni, alcuni dei quali venivano lanciati nel recinto di gioco, senza conseguenze; i medesimi facevano esplodere nel recinto di gioco un petardo, senza conseguenze (r.c.c. e proc.fed., plurirecidiva)”.

Avverso tale provvedimento, la società U.S. Lecce S.p.A. preannunciava reclamo innanzi a questa Corte con nota del 26.5.2017 ed, a seguito della ricezione, in data 29.5.2017, degli atti relativi al provvedimento in oggetto, proponeva reclamo trasmesso a mezzo PEC in data 1.6.2017 a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché legale rappresentante pro tempore della compagine societaria, sig. Enrico Carmine Antonio Tundo, ivi formulando contestuale richiesta di audizione ex art. 34, comma 6, del C.G.S..

Con i motivi scritti, la reclamante, pur non intendendo sminuire il disvalore degli accadimenti posti a fondamento dell’impugnata decisionecontestarli nella loro materialità”,  intendeva fornire utili elementi atti a rideterminare in senso meno afflittivo l’entità della sanzione irrogata che, nel caso di specie, appare iniquamente gravosa ed eccessivamente afflittiva”.

Veniva, in particolare, precisato che, al fine di evitare il verificarsi di eventi come quelli in esame, la stessa aveva:

  1. in stretta osservanza delle disposizioni degli Organi di P.S, impiegato un numero pari a 125 stewards, ritenuto “senz’altro congruo e proporzionato all’evento sportivo dal preposto Gruppo Operativo Sicurezza […] al fine di presidiare adeguatamente gli accessi al prefiltraggio ed eseguire, in zona filtraggio, con maggiore attenzione le procedure di c.d. “pat down”;
  2. effettuato in sinergia con i responsabili dell’Ordine Pubblico ed alla presenza di Delegati della Lega prima dell’apertura dei varchi”, “una ulteriore [ndr, in quanto facente seguito all’intensa attività di bonifica delle aree adiacenti all’impianto sportivo effettuata nei giorni antecedenti la disputa della gara dal G.O.S. e dalla Questura di Lecce] attività di bonifica dell’impianto onde escludere la presenza di materiali pirotecnici ed esplodenti”;
  3. adottato un Regolamento d’uso dell’Impianto particolarmente rigoroso”;
  4. successivamente all’esplosione del materiale pirotecnico, diramato messaggi sonori “antiviolenza” su indicazione del Delegato alla Sicurezza, come, peraltro, comprovato dal rapporto del Delegato di Lega, sig. Alessandro Viola.

In altri termini, la Società ha invocato, in considerazione del capillare servizio di sicurezza predisposto e dell’attività di collaborazione con le Forze dell’Ordine, l’applicabilità delle circostanze attenuanti di cui alle lettere b), c) ed e) dell’articolo 13.2, comma 1, C.G.S..

Concludeva, pertanto, insistendo per l’annullamento della sanzione comminata o, in via di mero subordine, per la sua riduzione nella misura ritenuta di Giustizia.

Questa Corte Sportiva d’Appello, riunitasi in data 15.6.2017, ritiene che l’appello in epigrafe proposto sia infondato e meriti, pertanto, di essere rigettato.

Al fine di valutare l’adeguatezza del trattamento sanzionatorio inflitto dal Giudice Sportivo, in effettiva conformità ai canoni sanciti nel Codice di Giustizia Sportiva, è d’uopo rilevare che la reclamante è già stata coinvolta in fatti analoghi a quello in oggetto, nell’ambito – peraltro - della stessa stagione sportiva 2016-2017, come si desume dalla piana lettura della Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio ProfessionisticoCom. Uff. n. 180/DIV del 10.4.2017, in relazione alla gara U.S. Lecce S.p.A./F.C. Taranto 1927 dell’8.4.2017, con ricorso risultato parzialmente accolto, in punto di determinazione della pena.

Sulla scorta di tale dirimente considerazione, non può, pertanto, trascurarsi il fondamentale disposto normativo recato dall’art. 16 C.G.S., secondo cui “Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”.

D’altronde, l’insostenibilità delle tesi difensive esposte dalla reclamante trova suffragio nella stessa formulazione letterale dell’invocato articolo 13, comma 1, lettera a), C.G.S., laddove q uest’ultimo richiede, ai fini di una mitigazione del regime sanzionatorio, la prova che la Società abbia adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi (neretto e sottolineato aggiunti).

La prefata disposizione presuppone, in altri termini, che le misure organizzative e di gestione adottate dalla Società siano concretamente ed effettivamente idonee alla prevenzione dei comportamenti violenti serbati dai propri sostenitori in violazione dell’art. 12 C.G.S..

Secondo i tradizionali postulati dell’ordinamento statuale, infatti, l’efficacia di una condotta sottintende una sua reale capacità di conseguire gli obiettivi preventivamente fissati.

Tale verifica controfattuale, al contrario, depone in senso decisamente sfavorevole alla reclamante, se solo si considera che, oltre alla sanzione già ricordata, la stessa è risultata destinataria di ulteriore provvedimento afflittivo, irrogato con decisione di questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sez. I, Com. Uff. n. 006/CSA) del 10.6.2016, in ordine alle medesime circostanze fattuali.

Per completezza espositiva, infine, questa Corte Sportiva rileva l’inammissibilità e l’assoluta inconferenza delle argomentazioni svolte nell’atto di reclamo, secondo le quali:

  • diversamente da quanto erroneamente indicato dal Giudice di Prime Cure”, uno dei petardi accesi dai propri sostenitori non sarebbe scoppiato nel recinto di gioco, ma in aria senza conseguenze” (cfr. rapporto del Delegato di Lega sig. Alessandro Viola);
  • l’accensione del materiale pirotecnico si è verificato, in larga parte, in occasione dell’ingresso delle squadre in campo ed al termine della gara in un generale clima di festa e di condivisione tra tifoserie, non ha arrecato alcun danno, né tantomeno, come da implicita conferma degli atti ufficiali, gli accadimenti alcuna incidenza hanno avuto sul regolare svolgimento della gara”.

Tali asserzioni, trascurando la fondamentale caratterizzazione di fattispecie di pericolo (e non di danno) che viene pacificamente riconosciuta alle condotte in oggetto, si pongono, inoltre, in insanabile contrasto con la puntale descrizione degli accadimenti compiuta dall’Ufficiale di gara nel rapporto arbitrale, dal quale si desume che prima dell’inizio della gara, durante la durata della stessa e al suo termine, venivano accesi numerosi fumogeni…”.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società U.S. Lecce di Lecce.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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