Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 marzo 2007– www.coni.it

Decisione impugnata:  Delibera dellaCorte Federale(FIGC) pubblicata sul C.U. n. 2/CF del 4 agosto 2006  - www.figc.it

Parti: D.D.V. contro F.I.G.C.

Massima: Non sono accoglibili le censure svolte dal ricorrente alla decisione impugnata sotto il profilo della violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge (artt. 25, 97, 101 e 111 Cost.), delle regole federali che individuano il giudice di primo grado per i soggetti che non ricoprono la carica di dirigenti federali, e del principio del contraddittorio, in relazione a una pretesa eccessiva compressione dei termini processuali, poiché lo svolgimento dell’arbitrato ha consentito, nel pieno rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa, l’esame della controversia di fronte a giudicante investito del potere di conoscerla per effetto di manifestazione di volontà dell’istante e della convenuta, come dalle stesse parti riconosciuto in udienza.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 marzo 2007– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera dellaCorte Federale(FIGC) pubblicata sul C.U. n. 2/CF del 4 agosto 2006  - www.figc.it

Parti: A.D.V. contro F.I.G.C.

Massima: Non sono accoglibili le censure svolte dal ricorrente alla decisione impugnata sotto il profilo della violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge (artt. 25, 97, 101 e 111 Cost.), delle regole federali che individuano il giudice di primo grado per i soggetti che non ricoprono la carica di dirigenti federali, e del principio del contraddittorio, in relazione a una pretesa eccessiva compressione dei termini processuali, poiché lo svolgimento dell’arbitrato ha consentito, nel pieno rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa, l’esame della controversia di fronte a giudicante investito del potere di conoscerla per effetto di manifestazione di volontà dell’istante e della convenuta, come dalle stesse parti riconosciuto in udienza.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 marzo 2007– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte Federale(FIGC) pubblicata sul C.U. n. 2/CF del 4 agosto 2006  - www.figc.it

Parti: S.M. contro F.I.G.C.

Massima: Non sono accoglibili le censure svolte dal ricorrente alla decisione impugnata sotto il profilo della violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge (artt. 25, 97, 101 e 111 Cost.), delle regole federali che individuano il giudice di primo grado per i soggetti che non ricoprono la carica di dirigenti federali, e del principio del contraddittorio, in relazione a una pretesa eccessiva compressione dei termini processuali, poiché lo svolgimento dell’arbitrato ha consentito, nel pieno rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa, l’esame della controversia di fronte a giudicante investito del potere di conoscerla per effetto di manifestazione di volontà dell’istante e della convenuta, come dalle stesse parti riconosciuto in udienza.

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