Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 78/TFN del 23.12.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 6252/1168 pf 19-20 COV GC/GT/ag del 23.11.2020 nei confronti dei sig.ri G.D., T.N., C.P., V.M. e della società AZ Picerno Srl - Reg. Prot. 63/TFN-SD)

Massima: L’agente di calciatori che svolge attività per la società è assoggettato alla giurisdizione federale ex art. 1 bis, CGS - FIGC vigente ratione temporis, in ragione della sua qualità di agente già iscritto al Registro agenti di calciatori con il numero identificativo 1210 in forza dell’avvenuto superamento della prescritta prova di esame FIG-UEFA. A tale riguardo a nulla giova, allo stato, la mancanza di mandati e la mancata richiesta di iscrizione al vigente registro federale agenti sportivi, attività consentita in ragione dell’acquisita qualifica.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N.  0033/CFA del 18 Dicembre  2019

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 42/TFN - SD 2019/2020 pubblicata in data 6 Novembre 2019

Impugnazione Istanza: (SIG. G.L./PROCURA FEDERALE) n. 66/2019 – 2020 Registro Reclami

Massima: Annullata la decisione del TFN per incompetenza in ordine violazione commessa dal procuratore sportivo: violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS – FICG posto in relazione con gli artt. 3, comma 3.1, 5, commi 5.1, 5.5. e 6 del Regolamento dei Servizi di procuratore sportivo, per essere entrambi venuti meno al dovere di osservanza delle norme e degli atti federali ed ai principi di lealtà, probità e correttezza riferibili all’attività sportiva …..Il Collegio ritiene che la materia, in ragione della nuova normativa intervenuta, sia sottratta agli organi di giustizia sportiva della Federazione. In base alla previgente normativa, l’art. 9 del regolamento per i servizi di procuratore sportivo attribuiva alla Commissione procuratori sportivi la competenza a giudicare in primo grado per le violazioni, da parte dei procuratori sportivi, dello stesso regolamento e per l’inosservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, della FIFA e dell’UEFA. La presenza di tale chiara ed inequivoca norma così come l’assenza di una norma volta a disciplinare lo spostamento di competenza dell’organo giudicante ove il deferimento fosse stato contestualmente effettuato anche nei confronti del calciatore assistito, induce a ritenere non condivisibile la statuizione contenuta nella decisione di primo grado, di una vis attractiva della posizione del calciatore nei confronti della posizione del procuratore sportivo, tale da determinare che, non solo il calciatore, ma anche il procuratore sportivo dovesse essere giudicato dal Tribunale Federale Nazionale anziché dalla Commissione procuratori sportivi, proprio organo decidente naturale. I fatti contestati hanno avuto inizio durante il mese di Luglio 2018. Il Consiglio nazionale del CONI, con deliberazione n. 256 del 10 Luglio 2018, ha approvato il “Regolamento degli Agenti sportivi”, con il quale, all’art. 10, comma 1, lett. h), è stata attribuita alla Commissione CONI degli Agenti sportivi la competenza all’adozione di provvedimenti sanzionatori nei casi previsti dall’art. 20, comma 1. La FIGC, con comunicato ufficiale del 10  Giugno 2019, in  conseguenza della  mutata normativa di riferimento, ha approvato il “Regolamento Agenti Sportivi” ed ha istituito, in luogo della Commissione Procuratori Sportivi, la Commissione Federale Agenti Sportivi. L’art. 13, lett. i), del detto Regolamento Agenti Sportivi ha attribuito alla Commissione Federale Agenti Sportivi la competenza a segnalare alla Commissione CONI degli Agenti sportivi, ogni comportamento posto in essere da un Agente abilitato ad operare in ambito federale, che possa ingenerare una violazione della normativa del CONI e/o della FIGC. Ne consegue che l’attuale assetto normativo prevede l’attribuzione del potere sanzionatorio esclusivamente in capo alla Commissione CONI degli Agenti Sportivi, mentre alla Commissione Federale Agenti Sportivi è attribuita la competenza a segnalare alla Commissione CONI i comportamenti violativi di norme della stessa FIGC o del CONI. La Commissione Federale Agenti Sportivi, quindi, non ha alcun potere disciplinare nei confronti degli Agenti sportivi, ma di mera segnalazione, così come nessun potere disciplinare verso gli Agenti Sportivi possono avere gli organi di giustizia sportiva della Federazione. Pertanto, la fattispecie in esame, pressoché integralmente venuta in essere posteriormente all’attribuzione del potere sanzionatorio alla Commissione CONI degli Agenti Sportivi, costituisce una materia sottratta agli organi di giustizia sportiva della Federazione, con conseguente applicazione dell’art. 106, comma 5, del nuovo codice di giustizia sportiva, secondo cui “la Corte federale di appello, se rileva che la decisione impugnata concerne materia sottratta agli organi di giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l’eventuale inoltro all’organo federale competente”. L’organo federale competente, nel caso di specie, come detto, è la Commissione Federale Agenti Sportivi che, ove ritenga sussisterne i presupposti, dovrà provvedere alla segnalazione alla Commissione CONI degli Agenti sportivi.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 46/TFN del 13.11.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 4511/1210 pf18-19 GC/GP/ma del 11.10.19 a carico dei sig.ri G.C. e C.C.o - Reg. Prot. 74/TFN-SD)

Massima: E’ assoggettato alla giurisdizione sportiva l’avvocato che funge da agente e non è iscritto nel registro dei procuratori sportivi… La fattispecie rilevante per l’ordinamento federale s’invera, infatti, nel momento stesso in cui il legale assume, in modo stabile, la l’assistenza del calciatore, senza che rilevi l’esistenza di un formale mandato o procura, essendo sufficiente anche un semplice contratto (ancorché verbale) di consulenza tra i due soggetti. Tale circostanza diventa rilevante e comporta l’assoggettamento del …alla giurisdizione sportiva ai sensi dell’art. 2, comma 2, CGS - FIGC.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 42/TFN del 6.11.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 3618/937 pf18-19 GP/GC/blp del 24.9.2019 a carico dei sig.ri B.A. e L.G. - Reg. Prot. 55/TFN-SD).

Massima: L’eccezione di incompetenza sollevata dal deferito è infondata. L’asse portante del deferimento è costituita dall’incolpazione del calciatore .. e dalle reiterate violazioni al medesimo contestate, che attrae a sé la posizione del .., che non sarebbe stato deferito se non avesse svolto l’attività di procuratore sportivo di detto calciatore. E poiché il calciatore per il proprio status è di per sé sottoposto alla giurisdizione degli organi di giustizia sportiva della FIGC e quindi di questo Tribunale, il ..non può non sottostare alla medesima disciplina, atteso che il Tribunale è competente a conoscere tutte le azioni che derivano dal deferimento principale, che per l’appunto attiene al calciatore, la cui posizione costituisce il mezzo e la premessa per accertare la sussistenza delle violazioni ascritte al ..

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N.  4/CFA - (IV Sez.) 10/07/2019 motivi con riferimento al COM. UFF. N. 116/CFA del 13 Giugno 2019

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Procuratori Sportivi - Com. Uff. n. 019/PS del 15.5.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. R.V.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER MESI 2 DALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI PROCURATORE SPORTIVO IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ VIESSE SPORT LTD INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4.2 E 9 DEL REGOLAMENTO PROCURATORI SPORTIVI

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. R.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER MESI 3 DALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI PROCURATORE SPORTIVO IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ THREE SPORTS BUSINESS LTD INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE  DEGLI  ARTT.  4.2  E  9  DEL  REGOLAMENTO  PROCURATORI  SPORTIVI 

Massima: Relativamente alla pretesa competenza del T.F.N. - Sezione Disciplinare, risultano incomprensibili le ragioni che, a fronte della affermata giurisdizione federale, dovrebbero portare ad una competenza di tale organo a scapito di quella del giudice naturale, che nel caso di specie è e non può non essere la Commissione Procuratori Sportivi.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/FTN del 20 Settembre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DELPROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.C. (all’epoca dei fatti persona che svolgeva attività rilevante per l’Ordinamento Federale ai sensi dell’art. 1bis, comma 5 CGS) - (nota n. 14143/1077 pf17-18 GC/GP/ma del 28.6.2018).

Massima: Il Tribunale dichiara il proprio difetto di giurisdizione con riferimento alla fattispecie descritta nel deferimento:. all’epoca dei fatti persona che svolgeva attività rilevante per l’Ordinamento Federale ai sensi dell’art. 1bis, comma 5 CGS, della violazione dell’art. 1bis, comma 1 CGS per avere, nel corso di un’intervista rilasciata in data 20.3.2018 all’emittente radiofonica a diffusione nazionale “….” i cui contenuti sono stati ripresi in data 21.3.2018 da articoli pubblicati da numerosi quotidiani a tiratura nazionale, proferito espressioni denigratorie nei confronti della FIGC, del Commissario Tecnico della Nazionale e della stessa immagine del sistema calcistico italiano, utilizzando, tra le altre, le seguenti locuzioni: “Questa Federazione fa schifo”, “Questa Nazionale fa schifo”, …. è senza carattere ed in confusione totale come lo era ..”, …viene selezionato con motivazioni che invece non valgono per … quindi si adottano due pesi e due misure”, “servirebbe un direttore sportivo che si occupi della nazionale che è piena di gente scarsa”; tali dichiarazioni, poi, non risultano essere smentite dal Sig.…Va condiviso, infatti, quanto sostenuto dalla difesa in ordine al fatto che, poiché il R. non è tesserato FIGC, allo stesso non può applicarsi de plano l’art. 30 dello Statuto della FIGC, né tanto meno il conseguente art. 1, comma 1 bis del CGS FIGC. Come evidenziato negli scritti difensivi, la Suprema Corte ha chiarito che: “…l'art. 24 dello statuto della F.I.G.C. (associazione con personalità giuridica di diritto privato) - il quale prevede l'impegno di tutti coloro che operano all'interno della Federazione ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati  dalla stessa F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative  vertenze  di  carattere  tecnico, disciplinare ed economico, impegno dal quale è desumibile un divieto, salva specifica approvazione, di devolvere le relative controversie all'autorità giudiziaria statuale - integra una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, fondata, come tale, sul consenso delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia” (Corte di Cassaz. Sez. I, 27 Settembre 2006, n. 21006). Da ciò deriva che la sottoposizione alle norme della federazione può sorgere solo a seguito di uno specifico consenso delle parti che, per i tesserati, sorge proprio in forza del tesseramento stesso. Non ignora questo Tribunale che lo Statuto FIGC e il Codice di Giustizia Sportiva FIGC hanno previsto una generale sottoposizione alla giurisdizione degli Organi di giustizia sportiva anche per coloro che svolgono attività rilevante per l’Ordinamento Federale. Tuttavia, il potere disciplinare e la conseguente potestas iudicandi degli organi di giustizia sportiva, nei confronti di chi, pur non tesserato svolga attività rilevante per l’Ordinamento Federale, trova un suo limite naturale proprio con riferimento alla specifica attività svolta e non può estendersi ad ogni comportamento che il soggetto non tesserato pone in essere e che si ritenga lesivo delle norme federali. Se così non fosse, il soggetto non tesserato si vedrebbe soggetto ad una serie di precetti e regole allo stesso modo di chi, in  quanto tesserato, manifesta una specifica volontà che, invero, nel caso di specie manca. Pertanto, in tale ottica, sembra a questo Collegio che le dichiarazioni formulate dal … (peraltro  obbligatorie)  di  sottoporsi  volontariamente  alla  giurisdizione  di  questo  Tribunale, debbano essere intese come limitate al singolo contratto di rappresentanza ed al singolo affare, come osservato dalla difesa dello stesso; pertanto, solo nel caso di inadempienze o violazioni di norme federali relative a quello specifico rapporto, il Raiola, nello specifico esercizio delle funzioni di Procuratore sportivo, in quanto svolgente attività rilevante per l’Ordinamento Federale, sarebbe soggetto alle regole di cui all’art. 1 bis del CGS FIGC ed all’art. 30 dello Statuto FIGC. Nel caso di specie il … ha rilasciato un’intervista, di cui peraltro non risulta allegata alcuna riproduzione audio, nella quale esprime delle proprie personali opinioni tecniche senza alcuna attinenza o rilevanza con la specifica funzione per la quale lo stesso ha manifestato la propria volontà di sottoporsi all’Ordinamento Federale.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 68/TFN-SD del 21 Maggio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.M. (all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della Società AS Martina Franca 1947 Srl), R.M.(Soggetto che ha svolto attività rilevante per l’Ordinamento Federale ai sensi dell’art. 1bis, comma 5 CGS) - (nota n. 8319/83pf17-18/GP/GC/blp del 08.03.2018).

Massima: É pacifico ed incontestato, infatti che, all’epoca dei fatti per cui si procede, il deferito non fosse più iscritto al registro dei Procuratori Sportivi tenuto presso la FIGC, tanto è vero che in ciò si sostanzia l’infrazione disciplinare a lui ascritta. Il venir meno, rectius l’inesistenza della iscrizione abilitante a rivestire la qualifica di procuratore sportivo revoca in radice la competenza funzionale della apposita Commissione prevista dal Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo, all’art. 9.1. Il fatto, avendo tuttavia oggettiva rilevanza disciplinare in conseguenza della contrarietà ai principi dell’Ordinamento sportivo, rientra invece nella cognizione ordinaria del Giudice Federale anche, ma non solo, perché lo stesso ha coinvolto altri soggetti tesserati. Il venir meno della qualifica del deferito, quale Procuratore sportivo, poi, non deve far sorgere dubbio sulla potestà del Tribunale di conoscere e giudicare nel merito, alla luce del disposto dell’art.1 bis, comma 5, del regolamento di Giustizia FIGC correttamente richiamato dalla Procura, secondo cui sono tenuti all’osservanza delle norme statutarie regolamentari della FIGC  anche “..coloro che svolgano qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una Società o comunque rilevate per l’Ordinamento Federale.”.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.012/TFN del 14 Settembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (286) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.T. (soggetto che ha svolto attività rilevante per l’Ordinamento Federale - (nota n. 15502/329pf15-16 PM/blp del 24.6.2016).

Massima: E’ assoggettato alla giustizia sportiva anche che esercita funzioni di procuratore sportivo e non è iscritto nel registro dei procuratori sportivi.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.010/TFN del 22 Luglio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (203) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.A., M.A., G.P., M.E., S.C., S.O., M.B., G.G., P.B., A.P., P.C., G.D.A., M.R., G.M., T.G.G., A.M., D.M., C.P., A.B., M.C., A.T., C.P., F.V., F.G. - (nota n. 11133/518pf11-12/SP/GT/dl del 28.5.2015).

Massima: Il TFN è competente a decidere in merito alle violazioni ascritte all’agente di calciatori. Questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire anche recentemente con decisione (pubblicata su CU n. 57/2015) dalla quale non ritiene di doversi discostare. La pronuncia si pone in scia con il principio posto dalla Corte di Giustizia Federale – V Sezione, che ha affrontato una questione avente la stessa natura (cfr. Com. Uff. n. 012/CGF del 20.7.2012), connessa proprio con la presenza, tra i deferiti, di un agente appartenente ad una federazione estera. La soluzione fornita è coerente con l’apparato normativo secondo cui l’agente dei calciatori, quale rappresentante, deve essere ritenuto nulla di più che “un alter ego di una delle parti contrattuali” che sono esclusivamente la Società o il calciatore coinvolti nella transazione. Peraltro, laddove lo stesso effettui una transazione, qualificabile nazionale se conclusa dalle parti contrattuali che appartengono tutte alla medesima federazione, “indipendentemente dal fatto che nella vicenda possa avere avuto un ruolo un agente titolare di licenza rilasciata all’estero, dovrà affermarsi “la giurisdizione degli organi di giustizia domestica della F.I.G.C.. Giurisdizione in capo a questo Collegio, supportata anche dall’art. 33, co. 1 del Regolamento F.I.F.A., che nell’indicare le sanzioni in danno degli agenti dei calciatori, al successivo co. 3, precisa che, limitatamente, alla sospensione e revoca della licenza rimane competente la Federazione di appartenenza, da ciò arguendo che con riferimento alle altre sanzioni, quali la censura, la deplorazione, la sanzione pecuniaria, nella ipotesi di transazione nazionale e “a prescindere dalla federazione di appartenenza dell’agente”, la competenza a giudicare resta ancorata dinanzi al Giudice della federazione di appartenenza delle parti contrattuali. Pertanto, nel caso che ci occupa, trattandosi di rapporto intercorrente tra parti contrattuali (Società e calciatore, e non anche l’agente che, come prima evidenziato, riveste la figura del rappresentante della parte appartenente alla federazione italiana, la competenza resta legittimamente radicata dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale.”

 

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.- Sezione Consultiva: Parere n. 3 del 23/02//2015  www.coni.it

Istanza: Richiesta CONI su Agenti calciatori

Massima: Le controversie sportive relative al mandato tra società e Agente di calciatori, sottoscritto ai sensi del Regolamento F.I.G.C. per l’esercizio dell’attività di Agente di calciatori (n. 142/A del 3 marzo 2011) - che nel previgente sistema di giustizia sportiva erano devolute, per effetto di una disposizione contenuta tanto nel suddetto Regolamento quanto nell’ambito del Codice TNAS ed in virtù di un’apposita clausola inserita nello stesso mandato, al soppresso Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS) – sono devolute alla Giustizia Ordinaria, in conformità con gli artt. 1 c.p.c. e 1 c.p.p.. Per quanto riguarda, invece, le controversie di carattere patrimoniale eventualmente insorte tra Agenti sportivi che prestano la loro attività in discipline sportive nell’ambito delle quali la competente Federazione non ha adottato prescrizioni regolamentari analoghe a quelle della Federcalcio (e che sopra abbiamo descritto) è evidente che tali controversie, in assenza di una specifica clausola arbitrale contenute nel contratto d’opera professionale sottoscritto dalle parti sono devolute alla giurisdizione del G.O.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.286/CGF del 4 Giugno  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 074/CGF del 29 Ottobre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 83/CDN del 16.4.2013

Impugnazione – istanza: 1) RICORSO DEL SIG. B.S. (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 20.000,00 E SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 3 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., DELL’ART. 12 COMMA 1, DELL’ART. 15 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 1.4.2010 - NOTA N. 3649 /1403PF09-10/SP/BLP DELL’11.12.2012

Massima: Si ha il difetto di giurisdizione degli organi della giustizia sportiva nei confronti dell’agente di calciatori al quale vengono contestate violazioni per il trasferimento internazionale del calciatore ed in particolare “…. violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportivo, dell’art. 12 comma 1, dell’art. 15 comma 6 del regolamento agenti in vigore dal 1° febbraio 2007 al 1° aprile 2010, per aver stabilito un accordo di collaborazione e corrisposto all’Agente –omissis - la somma di euro 50.000 nell’ottobre 2007 in occasione del trasferimento del calciatore – omissis - al - omissis….. Ed infatti, dato atto dell’indubbia applicabilità dell’art. 25 del vigente Regolamento Agenti F.I.G.C., in quanto norma di procedura, sulla cui applicabilità non rileva la data dei fatti addebitati, e dovendosi qualificare la fattispecie in esame, in conformità a quanto già sostenuto in precedenti decisioni, come transazione internazionale, ritiene la Corte di Giustizia Federale che la lettura congiunta dell’art. 32 Regolamento Agenti FIFA e dell’art. 25 Regolamenti Agenti FIGC, determini una competenza esclusiva degli Organi FIFA. A parere di questa Corte, infatti, la concorrenza giurisdizionale prevista dalle citate norme non è reciproca; essa infatti è prevista anche a favore degli Organi FIFA per le transazioni nazionali, ma non è prevista a favore degli Organi FIGC per le transazioni internazionali.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 18 Gennaio 2011  –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 1/2010 del 01.07.2010 e n. 61/2010 del 29.09.2010

Parti: SIG. R.P. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:.  (1) Il nuovo Regolamento Agenti Calciatori, che prevede, all’art. 25, comma 5, la competenza della CDN, è entrato in vigore, in base a quanto previsto dall’art. 30, comma 1, delle disposizioni transitorie e finali, con la pubblicazione su apposito C.U. FIGC in data 8 aprile 2010. Sulla base del principio tempus regit actum, si applica soltanto ai mandati stipulati dopo la sua entrata in vigore.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 28 Gennaio 2010 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Decisione Corte di Giustizia Federale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 163/CGF del 7 aprile 2009

Parti: SIG. P.G./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (1) Soltanto dal 2007 l’impostazione particolare dell’assetto istituzionale della materia disciplinare degli agenti calciatori viene radicalmente ribaltato ed uniformato agli altri settori disciplinari. Infatti, l’art. 18 del nuovo regolamento settoriale dispone ora, al primo comma, che “le indagini, il deferimento e l’accertamento delle infrazioni e l’applicazione delle sanzioni nei confronti degli agenti in possesso di licenza rilasciata dalla FIGC sono di competenza degli organi di giustizia sportiva della FIGC, secondo le procedure previste dallo Statuto e dai regolamenti federali in relazione ai tesserati FIGC, fatte salve le eventuali previsioni specifiche del presente regolamento”. Il successivo comma 3 dello stesso articolo prevede, poi, che “a seguito di deferimento della Procura Federale, gli Agenti sono giudicati in unico grado federale dalla Commissione di Appello federale…..”. Nel sistema previgente, vigeva un sistema derogatorio rispetto alla disciplina generale contenuta nel CGS, improntato, nella fase iniziale e di prima istanza, al principio di specialità, che la decisione impugnata qualifica non del tutto correttamente (ma si tratta di questione terminologica non incidente sul concreto assetto delle fonti di disciplina) “di rigida separazione degli ordinamenti “.

Massima TNAS: (2) La “specificità di competenze” della commissione agenti si fonda, appunto, sulla specialità delle norme che la prevedono, va osservato in primo luogo che quella specialità si giustifica con la natura del tutto peculiare – rispetto agli interessi tipici dell’ordinamento sportivo – dell’attività degli agenti calciatori, trattandosi di attività negoziale ausiliaria, che conduce alla stipulazione dei contratti di collaborazione tra atleti e società sportive: attività in astratto espletabile anche da soggetti estranei all’ordinamento sportivo e, tuttavia, assoggettati al potere normativo ed autoritativo dei rispettivi enti esponenziali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 aprile 1998, n. 473). E’ in relazione a tale particolare aspetto funzionale, solo indirettamente riferibile all’attività sportiva, che si giustifica la norma regolamentare settoriale del 2001, che sottraeva, almeno in parte, la figura dell’agente calciatori alla disciplina generale di cui al CGS ed affidava alla relativa commissione agenti poteri istruttori e decisori, secondo quanto disposto dal già citato art. 18, comma 5, del REAAC 2001, norma espressiva di un generale principio di parziale autonomia, che si ritrova in altre disposizioni dello stesso regolamento agenti, come quella dell’art. 3, comma 5, che ribadisce le speciali competenze disciplinari della commissione in materia di abuso di posizione dominante da parte dell’agente.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 28 Gennaio 2010 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Decisione Corte di Giustizia Federale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 163/CGF del 7 aprile 2009

Parti: SIG. A.M./FEDERAZIONE ITALIANA GIUCO CALCIO

Massima TNAS: (1) Il REAAC del 2001 aveva istituito un procedimento e un organo disciplinare speciale - la Commissione agenti - che concentrava in sé tanto poteri istruttori che decisori, rispetto al quale l’Ufficio indagini veniva collocato in posizione eventualmente servente e strumentale, restando la Commissione “vero dominus della fase inquirente”. Questo regime di specialità è venuto meno solo a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina regolamentare di cui al nuovo REAAC in vigore dal febbraio 2007, in base al cui innovato art. 18 anche la cognizione di tale settore dell’ordinamento disciplinare sportivo è stata interamente attratta nella competenza degli Organi di Giustizia Sportiva. Quindi, soltanto dal 2007 l’impostazione particolare dell’assetto istituzionale della materia disciplinare degli agenti calciatori viene radicalmente ribaltata e uniformata agli altri settori disciplinari.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 28 Gennaio 2010 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Decisione Corte di Giustizia Federale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 163/CGF del 7 aprile 2009

Parti: SIG. F.Z./FEDERAZIONE ITALIANA GIUCO CALCIO

Massima TNAS: Soltanto dal 2007 l’impostazione particolare dell’assetto istituzionale della materia disciplinare degli agenti dei calciatori viene radicalmente ribaltata e uniformata agli altri settori disciplinari. Infatti, l’art. 18 del nuovo regolamento settoriale dispone ora, al primo comma, che “le indagini, il deferimento e l’accertamento delle infrazioni e l’applicazione delle sanzioni nei confronti degli agenti in possesso di licenza rilasciata dalla FIGC sono di competenza degli organi di giustizia sportiva della FIGC, secondo le procedure previste dallo Statuto e dai regolamenti federali in relazione ai tesserati FIGC, fatte salve le eventuali previsioni specifiche del presente regolamento”. Il successivo comma 3 dello stesso articolo prevede, poi, che “a seguito di deferimento della Procura Federale, gli Agenti sono giudicati in unico grado federale dalla Commissione di Appello federale…..”. Nel sistema previgente, vigeva un sistema derogatorio rispetto alla disciplina generale contenuta nel CGS, improntato, nella fase iniziale e di prima istanza, al principio di specialità, che la decisione impugnata qualifica non del tutto correttamente (ma si tratta di questione terminologica non incidente sul concreto assetto delle fonti di disciplina) “di rigida separazione degli ordinamenti “.

Massima TNAS: La “specificità di competenze” della commissione agenti si fonda, appunto, sulla specialità delle norme che la prevedono, va osservato in primo luogo che quella specialità si giustifica con la natura del tutto peculiare – rispetto agli interessi tipici dell’ordinamento sportivo – dell’attività degli agenti calciatori, trattandosi di attività negoziale ausiliaria, che conduce alla stipulazione dei contratti di collaborazione tra atleti e società sportive: attività in astratto espletabile anche da soggetti estranei all’ordinamento sportivo e, tuttavia, assoggettati al potere normativo ed autoritativo dei rispettivi enti esponenziali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 aprile 1998, n. 473). E’ in relazione a tale particolare aspetto funzionale, solo indirettamente riferibile all’attività sportiva, che si giustifica la norma regolamentare settoriale del 2001, che sottraeva, almeno in parte, la figura dell’agente calciatori alla disciplina generale di cui al CGS ed affidava alla relativa commissione agenti poteri istruttori e decisori, secondo quanto disposto dal già citato art. 18, comma 5, del REAAC 2001, norma espressiva di un generale principio di parziale autonomia, che si ritrova in altre disposizioni dello stesso regolamento agenti, come quella dell’art. 3, comma 5, che ribadisce le speciali competenze disciplinari della commissione in materia di abuso di posizione dominante da parte dell’agente.

 

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