Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 153/CGF Riunione del 4 aprile 2008 n. 5 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 233/CGF Riunione del 20 giugno 2008 n. 5 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 74 del 13.3.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’ A.C.F.D. Venezia 1984 avverso decisioni merito gare: 1) Barcon/Venezia del 09.02.2008; 2) Chiasiellis/Venezia del 14.10.07; 3) Venezia/Barcon del 20.10.2007 4) Venezia/Mestre del 27.10.2007; 5) Trasaghis/Venezia del 3.11.2007; 6) Venezia/Pro Farra del 10.11.2007; 7) G. Tavagnacco/Venezia del 18.11.2007 8) Venezia/V. Veneto del 24.11.2007 9) Gordige/Venezia del 01.12.2007; 10) Venezia/Belluno del 8.12.2007 11) Libertas Pasiano/Venezia del 19.1.2008 12) Venezia/G. Campagna del 26.1.2008 13) Venezia/Chiasiellis del 2.2.2008

Massima: L’art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva, disponendo, al comma 3, che i Giudici Sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, tiene nettamente distinti, al comma 4, i procedimenti d’ufficio da quelli dovuti ai reclami di parte e stabilisce che i primi debbano “instaurarsi”, cioè iniziare, “sulla base dei documenti ufficiali”. L’iniziativa d’ufficio, quindi, deve fondarsi sui rapporti degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi nonché su atti ufficiali trasmessi da organi della Federazione Italiana Gioco Calcio, dalle Leghe, Divisioni e Comitati (giusta l’elencazione dei documenti ufficiali contenuta nell’art. 35, commi 3 e 3.1, del Codice di Giustizia Sportiva). E’ da escludere, pertanto, che sulla base di un reclamo di parte, il Giudice Sportivo possa prendere l’iniziativa di controllare la regolarità di altre gare di uno dei soggetti del procedimento portato al suo esame, e di estendere i suoi poteri sanzionatori oltre il caso sul quale è stato chiamato a decidere. (Il caso di specie: La società aveva proposto reclamo al Giudice sportivo per la posizione irregolare della calciatrice della squadra avversaria. Il giudice sportivo, accertava la posizione irregolare della calciatrice ed irrogava la sanzione sportiva della perdita della gara. Inoltre d’ufficio procedeva ad accertamenti relativi alla partecipazione della calciatrice ad altre gare in precedenza disputate e sanzionava la società con la perdita di ogni gara oltre ad un punto di penalizzazione per ciascuna delle predette gare. La CGF ha annullato la decisione nella parte riguardante le sanzioni comminate per tutte la gare non oggetto del reclamo).

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 18 maggio 2007 – www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera dellaCAF (FIGC) pubblicata sul C.U. n. 21/C del 16 novembre 2006  - www.figc.it Parti: A.C. Siena SpA contro F.I.G.C.

Massima: La mancata contestazione di un profilo squisitamente processuale preclude al Collegio di esaminare nel merito la controversia sottoposta al giudizio arbitrale e di accertare se ricorrano nei fatti oggetto di incolpazione gli estremi della violazione regolarmente contestata e, di riflesso, l’applicabilità della sanzione conseguentemente irrogata. Né varrebbe invocare la natura integralmente devolutiva della cognizione di codesta Camera, in quanto tale principio può trovare applicazione nei soli limiti delle questioni ritualmente e tempestivamente dedotte e deve, comunque, arrestarsi dinanzi alla inoppugnabilità delle statuizioni che non abbiano formato oggetto di domanda. Nelle “Note integrative” depositate in udienza, la società attrice, al fine di superare il rilievo sopra esposto ed ostativo all’esame del merito, ribadisce il potere di piena cognizione sulla controversia conferito a questa Camera sia dall’art. 12, comma 3, Statuto CONI sia dall’art. 4.1.b del Regolamento di questa Camera, ma l’obiezione non ha fondamento alcuno, in quanto, come sopra chiarito, il potere di integrale riesame del merito della controversia attribuito all’organo arbitrale dalle citate norme subisce pur sempre i limiti derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti. La società non solo non ha posto uno specifico quesito in ordine alla eventuale erroneità della decisione della C.A.F. ma neanche ha controdedotto in merito alla “eccezione di giudicato” sollevata dalla FIGC. (Nel caso di specie, avverso la decisione della Commissione Disciplinare la società aveva proposto reclamo alla CAF che lo aveva dichiarato irricevibile dalla sul rilievo che la reclamante non aveva depositato presso la segreteria della C.A.F. medesima “i motivi di appello entro il terzo giorno utile (lunedì 23.10.2006) dalla pubblicazione del C.U. n.87 (19.10.2006)” così come stabilito dal C.U. n.200 A del 4 maggio 2006, ma si era limitata a spedirli a mezzo fax, tardivamente, solo il 26 ottobre 2006. Su tale questione (che ha comportato la declaratoria di irricevibilità del ricorso di seconda istanza) la società non ha sollevato alcuna contestazione nel giudizio innanzi alla Camera di Conciliazione).

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 48/C Riunione del 3 Maggio 2004 n. 9 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Basilicata del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 37 del 7.4.2004

 Impugnazione - istanza: Appello del G.S. Invicta Matera avverso decisioni merito gara Brienza/Invicta Matera del 17.3.2004

Massima: Il Giudice Sportivo di 2° grado, investito del reclamo da parte della società che ha impugnato la sanzione della perdita della gara inflitta dal giudice sportivo, non può irrogare la perdita della gara anche nei confronti dell’altra società, non oggetto del procedimento, perché dalla valutazione degli atti ufficiali ha ritenuto che vi sia stata una rissa in campo e, pertanto, doveva essere applicata la sanzione ad entrambe le società.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 27 agosto 2003– www.coni.it 

Decisione impugnata: Provvedimento del Consiglio Federale della F.I.G.C. del 31 luglio 2003, con C.U. 38/A del 31/07/2003, relativa all’esclusione dal campionato nazionale di serie C1 + altri - www.figc.it

Parti: Cosenza Calcio 1914 S.P.A. contro F.I.G.C.

Massima: Il procedimento arbitrale innanzi alla Camera è sicuramente governato dal principio dell’interesse ad agire e dal principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che nel processo civile trovano espressione normativa nelle disposizioni di cui agli artt. 100 e 112 cod. proc. civ. e che costituiscono principi generali dell’ordinamento processuale applicabili anche all’arbitrato. In tal senso, appare evidente che, ai fini della pronuncia sulla domanda della società consistente nella declaratoria della illegittimità della delibera del consiglio federale in data 31 luglio 2003 avente per oggetto l’esclusione di parte attrice dal campionato di serie C/1, eventuali accertamenti in ordine alle posizioni soggettive di altre società non  avrebbero alcuna rilevanza, difettando appunto un interesse giuridicamente tutelabile in questa sede, nella quale non si può certo pronunciare oltre i limiti della domanda e riguardo diritti soggettivi di persone giuridiche che non sono parte del procedimento arbitrale. Di più è persino superfluo sottolineare come la Camera arbitrale non può arrogarsi funzioni tipiche del giudice della legittimità amministrativa, alla cui giurisdizione compete la tutela di eventuali interessi legittimi che costituiscono – sostanzialmente – il sostrato della censura formulata sul punto da parte attrice, asserendo l’esistenza di una disparità di trattamento. In ogni caso, anche su questo tema, l’arbitro unico deve osservare quanto segue. Adottando gli stessi concetti recentemente ribaditi dalla Corte costituzionale, va osservato come la denunciata irragionevole disparità di trattamento sia fondata su una prospettazione palesemente erronea dell'analogia di situazioni che sono invece eterogenee, non soltanto quanto ai relativi "status" ma anche quanto ai provvedimenti destinati ad incidere sulle rispettive sfere di interesse (Corte costituzionale, 18 dicembre 2002, n. 532).

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 22 agosto 2003– www.coni.it 

Decisione impugnata: Provvedimento Co.Vi.So.C. del 29 luglio 2003 + altri - www.figc.it

Parti: L’Aquila Calcio S.P.A. contro F.I.G.C.

Massima: Il procedimento arbitrale innanzi alla Camera è sicuramente governato dal principio dell’interesse ad agire e dal principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che nel processo civile trovano espressione normativa nelle disposizioni di cui agli artt. 100 e 112 cod. proc. civ. e che costituiscono principi generali dell’ordinamento processuale applicabili anche all’arbitrato. In tal senso, appare evidente che, ai fini della pronuncia sulla domanda della società, consistente nella declaratoria della illegittimità della delibera del consiglio federale avente per oggetto l’esclusione di parte attrice dal campionato di serie C/1, eventuali accertamenti in ordine alle posizioni soggettive di altre società non avrebbero alcuna rilevanza, difettando appunto un interesse giuridicamente tutelabile in questa sede, nella quale non si può certo pronunciare oltre i limiti della domanda. Di più, è persino superfluo sottolineare come la Camera arbitrale non può arrogarsi funzioni tipiche del giudice della legittimità amministrativa, alla cui giurisdizione compete la tutela di eventuali interessi legittimi che costituiscono – sostanzialmente – il sostrato della censura formulata sul punto da parte attrice, asserendo l’esistenza di una disparità di trattamento.

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