Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 23 giugno 2001 n. 9 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 186/C del 21.3.2001

Impugnazione - istanza: Appello della Fermana Calcio avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2001 inflitta al vice allenatore C.M. a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione alla gara Fermana/Giulianova del 10.12.2000.

Massima: Quando nei motivi di appello alla CAF si deduce solo l’improcedibilità, implicitamente si ammette lo svolgimento dei fatti così come giudicati dalla Commissione Disciplinare.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 28 luglio 1997 - n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Procuratore Federale: avverso decisioni a carico dall'U.S. Massese; U.S. Massese: penalizzazione n. 9 punti nella classifica 1997/98; F.G., B.G.e N.V.: inibizione per anni 3; G.M.: squalifica fino al 30.10.1997; A.C. Mobilieri Ponsacco: avverso decisioni a carico della U.S. Massese.

Impugnazione - istanza: Appello del Procuratore Federale, dell’U.S. Massese e dei sigg.ri F.G. e B.G., di N.V., di G.M. e dell'A.C. Mobilieri Ponsacco avverso decisioni a seguito di procedimento per illecito sportivo in relazione alla gara Mobilieri Ponsacco/ Massese dell’1.6.1997,di cui alla delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C- Com. Uff. n.205/C del19.7.1997

Massima: Non può più essere sollevata dinanzi alla C.A.F. la violazione delle norme sul contraddittorio innanzi alla Commissione Disciplinare, se tale eccezione non è stata sollevata in tale sede, con la conseguenza che si è verificata una acquiescenza non più oggetto di impugnazione. (Nella specie il Procuratore Federale produsse, dinanzi alla Commissione Disciplinare, atti che, per quanto preannunciati, non erano stati previamente posti a disposizione delle altre parti; e su richiesta di termini a difesa da queste invocati, la Commissione Disciplinare concesse un rinvio ad horas che poteva anche considerarsi, oggettivamente, inadeguato a consentirne un esame approfondito).

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