Decisione C.F.A. : C. U. n. 93/CFA 10 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Campania - Com. Uff. n. 23 del 21.9.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD SPORTING DOMICELLA AVVERSO LE SANZIONI:  INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. N.G., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 C.G.S., ARTT. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6, 61, COMMI 1 E 5 NOIF;  SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA PER I CALCIATORI S.C. E V.A.PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1, 3 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ 39 E 43 DELLE NOIF;  AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1  E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE – NOTA N. 524/990 PF 16-17 CS/MB/ACR DEL 17.7.2017

Massima: Nella fattispecie non è riscontrabile alcun tardivo deposito della motivazione rispetto alla data della lettura del dispositivo, come lamenta l’appellante. Risulta invero dagli atti del giudizio che l’Organo di primo grado ha contestualmente pronunciato, con il deposito della propria decisione, sia la motivazione che la statuizione adottata.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 20 giugno 2012– www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C. con dispositivo pubblicato sul C.U. n. 234/CGF del 27/4/2012 e con motivazione successivamente pubblicata

Parti: A.S. BARI SpA / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (2) Per costante giurisprudenza del TNAS , da cui non si ha motivo di discostarsi, l’art. 34 c. 2 del CGS va interpretato nel senso che è possibile il deposito del solo dispositivo, con successivo deposito della motivazione. Dunque il termine ivi previsto ha natura palesemente ordinatoria e non perentoria e il deposito differito non vizia la decisione.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 11 giugno 2012 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Toscana pubblicata sul C.U. n. 53 del 29/03/2012

Parti: Sig. G.C. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (2) Per costante giurisprudenza del TNAS , da cui non si ha motivo di discostarsi, l’art. 34 c. 2 del CGS va interpretato nel senso che è possibile il deposito del solo dispositivo, con successivo deposito della motivazione. Dunque il termine ivi previsto ha natura palesemente ordinatoria e non perentoria e il deposito differito non vizia la decisione.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 23 gennaio 2012 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 30/CGF del 19 agosto 2011

Parti: Sig. D.S. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (1) ll termine per il deposito tanto del dispositivo che della sentenza, in difetto di tassative prescrizioni, non può essere considerato perentorio e pertanto la sua violazione non incide  sulla validità della sentenza (Cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 12 maggio 2008, n. 11655; Cons. Stato, Sez. IV 22 settembre 2003, n. 5537).

Massima TNAS: (2) Per totale assenza di motivazione si intende l’omissione completa dell’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte, tale da precludere l'individuazione dell'iter logico-giuridico posto a fondamento della decisione (Cfr., per tale ultimo profilo, Cass. civ. Sez. II, 04/10/2011, n. 20310).

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 03 Maggio 2011  –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 187/CGF del 23 febbraio 2011

Parti: DOTT. R.B., ASCOLI CALCIO 1898 SpA e DOTT. M.C.A/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:  (1) In applicazione del principio generale e valido per tutti i provvedimenti giurisdizionali o giustiziali, il termine per il deposito sia del dispositivo, sia della sentenza, non è, in mancanza di tassative prescrizioni, considerato dalla legge come perentorio. La sua violazione non incide, pertanto, sulla validità della sentenza, ma può rilevare, eventualmente, solo sotto il profilo disciplinare per il magistrato ritardatario ovvero sotto il profilo della responsabilità dell’Amministrazione ai fini dell’azione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 24 Marzo 2011 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 110/CGF del 2.12.2010

Parti: DOTT. R.B., ASCOLI CALCIO 1898 SpA e DOTT. M.C./ FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:  (1) In applicazione del principio generale e valido per tutti i provvedimenti giurisdizionali o giustiziali, il termine per il deposito sia del dispositivo, sia della sentenza, non è, in mancanza di tassative prescrizioni, considerato dalla legge come perentorio. La sua violazione non incide, pertanto, sulla validità della sentenza, ma può rilevare, eventualmente, solo sotto il profilo disciplinare per il magistrato ritardatario ovvero sotto il profilo della responsabilità dell’Amministrazione ai fini dell’azione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 24 marzo 2011 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 110/CGF del 2.12.2010

Parti: Dott. R. B., Ascoli Calcio 1898 SpA e Dott. M.C. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: La decisione della CGF adottata dopo lo scadere del termine di quindici giorni previsto dall’art. 34, comma 2, del CGS., non vizia la decisione stessa. Come già statuito da questo Tribunale (lodo in data 3 febbraio 2010, Moggi c. FIGC e altri due coevi, Zavaglia c. FIGC e Gallo c. FIGC), alla fattispecie in esame si applica, infatti, il principio generale e valido per tutti i provvedimenti giurisdizionali o giustiziali, secondo il quale il termine per il deposito sia del dispositivo, sia della sentenza, non è, in mancanza di tassative prescrizioni, considerato dalla legge come perentorio. La sua violazione non incide, pertanto, sulla validità della sentenza, ma può rilevare, eventualmente, solo sotto il profilo disciplinare per il magistrato ritardatario ovvero sotto il profilo della responsabilità dell’Amministrazione ai fini dell’azione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 28 gennaio 2010 - www.coni.it 

Decisione impugnata: Decisione Corte di Giustizia Federale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 163/CGF del 7 aprile 2009

Parti: Sig. A. M.  contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)

Massima: La decisione della CGF adottata dopo lo scadere del termine stabilito dall’art. 34, comma 2, CGS, non è nulla o, comunque, non è inefficace, né tardiva. Quanto alla tardività, è da osservare che secondo l’assunto di parte istante la decisione si sarebbe dovuta depositate entro il 22 aprile 2009, termine di scadenza dei quindici giorni previsti dall’art. 34 CGS; la domanda arbitrale è stata depositata il 5 maggio 2009, in data, cioè, posteriore alla scadenza del termine perentorio, la cui violazione si sarebbe, pertanto, dovuta proporre con l’atto introduttivo e non con i motivi aggiunti. In ogni caso la censura è priva di ogni consistenza. Soccorre al riguardo il principio, questo sì di carattere generale e valido per tutti i procedimenti giurisdizionali o giustiziali, secondo il quale il termine per il deposito così del dispositivo, così come quello per il deposito della sentenza, non è, in mancanza di tassative prescrizioni, considerato dalla legge come perentorio, così che la sua violazione non incide sulla validità della sentenza, ma può rilevare, eventualmente, solo sotto il profilo disciplinare per il magistrato ritardatario ovvero quello della responsabilità dell'Amministrazione, ai fini dell'azione di cui alla L. 24 marzo 2001 n. 89 (Cass. Civ., sez. un., 12 maggio 2008, n. 11655; Cons. St., sez. IV, 22 settembre 2003, n. 5357

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 28 gennaio 2010 - www.coni.it 

Decisione impugnata: Decisione Corte di Giustizia Federale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 163/CGF del 7 aprile 2009

Parti: Sig. F. Z. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)

Massima: La decisione della CGF adottata dopo lo scadere del termine stabilito dall’art. 34, comma 2, CGS, non è nulla o, comunque, non è inefficace, né tardiva. Quanto alla tardività, è da osservare che secondo l’assunto di parte istante la decisione si sarebbe dovuta depositate entro il 22 aprile 2009, termine di scadenza dei quindici giorni previsti dall’art. 34 CGS; la domanda arbitrale è stata depositata il 5 maggio 2009, in data, cioè, posteriore alla scadenza del termine perentorio, la cui violazione si sarebbe, pertanto, dovuta proporre con l’atto introduttivo e non con i motivi aggiunti. In ogni caso la censura è priva di ogni consistenza. Soccorre al riguardo il principio, questo sì di carattere generale e valido per tutti i procedimenti giurisdizionali o giustiziali, secondo il quale il termine per il deposito così del dispositivo, così come quello per il deposito della sentenza, non è, in mancanza di tassative prescrizioni, considerato dalla legge come perentorio, così che la sua violazione non incide sulla validità della sentenza, ma può rilevare, eventualmente, solo sotto il profilo disciplinare per il magistrato ritardatario ovvero quello della responsabilità dell'Amministrazione, ai fini dell'azione di cui alla L. 24 marzo 2001 n. 89 (Cass. Civ., sez. un., 12 maggio 2008, n. 11655; Cons. St., sez. IV, 22 settembre 2003, n. 5357).

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 28 gennaio 2010 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Decisione Corte di Giustizia Federale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 163/CGF del 7 aprile 2009

Parti: SIG. F.Z./FEDERAZIONE ITALIANA GIUCO CALCIO

Massima TNAS: (5) Al riguardo il principio, questo sì di carattere generale e valido per tutti i procedimenti giurisdizionali o giustiziali, secondo il quale il termine per il deposito così del dispositivo, così come quello per il deposito della sentenza, non è, in mancanza di tassative prescrizioni, considerato dalla legge come perentorio, così che la sua violazione non incide sulla validità della sentenza, ma può rilevare, eventualmente, solo sotto il profilo disciplinare per il magistrato ritardatario ovvero quello della responsabilità dell'Amministrazione, ai fini dell'azione di cui alla l. 24 marzo 2001 n. 89 (Cassazione Civile, sezioni unite, 12 maggio 2008, n. 11655; Consiglio di Stato, sez. IV, 22 settembre 2003, n. 5357): ciò vale anche ai fini della valutazioni della (non) perentorietà del termine per introdurre l’arbitrato.

 

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Decisione impugnata: Decisione Corte di Giustizia Federale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 163/CGF del 7 aprile 2009

Parti: Sig. P. G. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)

Massima: La decisione della CGF adottata dopo lo scadere del termine stabilito dall’art. 34, comma 2, CGS, non è nulla o, comunque, non è inefficace, né tardiva. Quanto alla tardività, è da osservare che secondo l’assunto di parte istante la decisione si sarebbe dovuta depositate entro il 22 aprile 2009, termine di scadenza dei quindici giorni previsti dall’art. 34 CGS; la domanda arbitrale è stata depositata il 5 maggio 2009, in data, cioè, posteriore alla scadenza del termine perentorio, la cui violazione si sarebbe, pertanto, dovuta proporre con l’atto introduttivo e non con i motivi aggiunti. In ogni caso la censura è priva di ogni consistenza. Soccorre al riguardo il principio, questo sì di carattere generale e valido per tutti i procedimenti giurisdizionali o giustiziali, secondo il quale il termine per il deposito così del dispositivo, così come quello per il deposito della sentenza, non è, in mancanza di tassative prescrizioni, considerato dalla legge come perentorio, così che la sua violazione non incide sulla validità della sentenza, ma può rilevare, eventualmente, solo sotto il profilo disciplinare per il magistrato ritardatario ovvero quello della responsabilità dell'Amministrazione, ai fini dell'azione di cui alla L. 24 marzo 2001 n. 89 (Cass. Civ., sez. un., 12 maggio 2008, n. 11655; Cons. St., sez. IV, 22 settembre 2003, n. 5357).

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 28 Gennaio 2010– www.coni.it 

Decisione impugnata: Decisione Corte di Giustizia Federale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 163/CGF del 7 aprile 2009

Parti: SIG. P.G./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (5) Al riguardo il principio, questo sì di carattere generale e valido per tutti i procedimenti giurisdizionali o giustiziali, secondo il quale il termine per il deposito così del dispositivo, così come quello per il deposito della sentenza, non è, in mancanza di tassative prescrizioni, considerato dalla legge come perentorio, così che la sua violazione non incide sulla validità della sentenza, ma può rilevare, eventualmente, solo sotto il profilo disciplinare per il magistrato ritardatario ovvero quello della responsabilità dell'Amministrazione, ai fini dell'azione di cui alla l. 24 marzo 2001 n. 89 (Cassazione Civile, sez. un., 12 maggio 2008, n. 11655; Consiglio di Stato, sez. IV, 22 settembre 2003, n. 5357): ciò vale anche ai fini della valutazioni della (non) perentorietà del termine per introdurre l’arbitrato.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 28 settembre 2009 - www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul CU n. 255/CGF del 12 giugno 2009 con motivazione pubblicata sul CU n. 273/CGF del 14 luglio 2009

Parti: M.S. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il deposito della motivazione da parte della CGF oltre il termine stabilito dall’art. 34 comma 2 CGS non priva la decisione disciplinare della propria forza vincolante, in difetto di sanzione puntuale di inefficacia, al di là del generico riferimento al carattere perentorio di tutti i termini stabiliti dal CGS previsto dall’art. 38 in relazione ai termini dei procedimenti ed alle modalità di comunicazione degli atti, né realizza un vizio della decisione per ciò solo da annullare in sede di arbitrato ai sensi del Codice TNAS. Ed invero l’impugnazione di fronte all’organo arbitrale ha natura ed effetto pienamente devolutivi: il Codice TNAS conferisce infatti all’organo arbitrale un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati, legate al “tipo” di vizio denunciabile, con la conseguenza che di fronte all’organo arbitrale sono deducibili questioni attinenti non solo alla “legittimità”, ma anche al “merito” della decisione impugnata. Dunque, oggetto di giudizio, in sede di impugnazione di una sanzione disciplinare, è non il provvedimento disciplinare in quanto atto, ma una controversia relativa alla volontà sanzionatoria definitivamente manifestata dalla federazione attraverso la decisione disciplinare, e tale controversia può riguardare l’applicazione delle norme così come l’apprezzamento dei fatti alla base del provvedimento in cui quella volontà si è espressa. Dunque, l’arbitro può conoscere dei fatti sui quali è intervenuta la decisione impugnata, ancorché il deposito della sua motivazione sia avvenuto oltre il termine stabilito dal CGS. E ciò anche in considerazione del fatto che comunque il ricorrente ha potuto, in corso di arbitrato, prendere conoscenza delle motivazioni offerte dalla Corte federale a sostegno della propria decisione ed argomentare, anche in apposita memoria, su di esse. Dunque, anche sotto tale profilo, nessun pregiudizio è derivato al ricorrente dal tardivo deposito delle citate motivazioni.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 28 settembre 2009 – www.coni.it  

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul CU n. 255/CGF del 12 giugno 2009 con motivazione pubblicata sul CU n. 273/CGF del 14 luglio 2009

Massima TNAS: (2) La limitazione del potere dell’arbitro non impedisce peraltro, a parere dell’Arbitro Unico chiamato a decidere la controversia, di tenere conto della (definitiva) sanzione dell’ammenda all’atto della valutazione dell’appropriatezza della diversa sanzione.

Massima TNAS: (3) L’impugnazione di fronte all’organo arbitrale ha natura ed effetto pienamente devolutivi: il Codice TNAS conferisce infatti all’organo arbitrale un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria, con la conseguenza che di fronte all’organo arbitrale sono deducibili questioni attinenti non solo alla “legittimità”, ma anche al “merito” della decisione impugnata.

Massima TNAS: (4) L’Arbitro può conoscere dei fatti sui quali è intervenuta la decisione impugnata, ancorché il deposito della sua motivazione sia avvenuto oltre il termine stabilito dal CGS. E ciò anche in considerazione del fatto che nessun pregiudizio è derivato al Ricorrente dal tardivo deposito delle citate motivazioni.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 28 settembre 2009 - www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul CU n. 255/CGF del 12 giugno 2009 con motivazione pubblicata sul CU n. 273/CGF del 14 luglio 2009

Parti: S. B. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il deposito della motivazione da parte della CGF oltre il termine stabilito dall’art. 34 comma 2 CGS non priva la decisione disciplinare della propria forza vincolante, in difetto di sanzione puntuale di inefficacia, al di là del generico riferimento al carattere perentorio di tutti i termini stabiliti dal CGS previsto dall’art. 38 in relazione ai termini dei procedimenti ed alle modalità di comunicazione degli atti, né realizza un vizio della decisione per ciò solo da annullare in sede di arbitrato ai sensi del Codice TNAS. Ed invero l’impugnazione di fronte all’organo arbitrale ha natura ed effetto pienamente devolutivi: il Codice TNAS conferisce infatti all’organo arbitrale un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati, legate al “tipo” di vizio denunciabile, con la conseguenza che di fronte all’organo arbitrale sono deducibili questioni attinenti non solo alla “legittimità”, ma anche al “merito” della decisione impugnata. Dunque, oggetto di giudizio, in sede di impugnazione di una sanzione disciplinare, è non il provvedimento disciplinare in quanto atto, ma una controversia relativa alla volontà sanzionatoria definitivamente manifestata dalla federazione attraverso la decisione disciplinare, e tale controversia può riguardare l’applicazione delle norme così come l’apprezzamento dei fatti alla base del provvedimento in cui quella volontà si è espressa. Dunque, l’arbitro può conoscere dei fatti sui quali è intervenuta la decisione impugnata, ancorché il deposito della sua motivazione sia avvenuto oltre il termine stabilito dal CGS. E ciò anche in considerazione del fatto che comunque il ricorrente ha potuto, in corso di arbitrato, prendere conoscenza delle motivazioni offerte dalla Corte federale a sostegno della propria decisione ed argomentare, anche in apposita memoria, su di esse. Dunque, anche sotto tale profilo, nessun pregiudizio è derivato al ricorrente dal tardivo deposito delle citate motivazioni.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 28 settembre 2009 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul CU n. 255/CGF del 12 giugno 2009 con motivazione pubblicata sul CU n. 273/CGF del 14 luglio 2009

Parti: SIG. S.B./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (2) La limitazione del potere dell’arbitro non impedisce peraltro, a parere dell’Arbitro Unico chiamato a decidere la controversia, di tenere conto della (definitiva) sanzione dell’ammenda all’atto della valutazione dell’appropriatezza della diversa sanzione.

Massima TNAS: (3) L’impugnazione di fronte all’organo arbitrale ha natura ed effetto pienamente devolutivi: il Codice TNAS conferisce infatti all’organo arbitrale un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria, con la conseguenza che di fronte all’organo arbitrale sono deducibili questioni attinenti non solo alla “legittimità”, ma anche al “merito” della decisione impugnata.

Massima TNAS: (4) L’Arbitro può conoscere dei fatti sui quali è intervenuta la decisione impugnata, ancorché il deposito della sua motivazione sia avvenuto oltre il termine stabilito dal CGS. E ciò anche in considerazione del fatto che nessun pregiudizio è derivato al Ricorrente dal tardivo deposito delle citate motivazioni.

 

Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 221/CGF Riunione del 12 aprile 2008 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 255/CGF Riunione del 23 giugno 2008 n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – com. uff. n. 54/cdn del 15.5.2008

Impugnazione - istanza:Reclamo del sig. P.E. (legale rappresentante e attuale socio di riferimento del Genoa Cricket And Footbal Club S.p.A.) avverso la sanzione dell’inibizione inflittagli per anni 5 a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. Reclamo del sig. M. D’A. (già amministratore unico Calcio Como SpA) avverso la sanzioni dell’inibizione inflittagli per anni 2 seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S.

Massima: La previsione del comma 6 dell’art. 38, secondo cui “Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori” va letta e interpretata nel contesto in cui si inserisce. E tale contesto è appunto il sistema dei termini di apertura e di sviluppo del procedimento fissati nei commi precedenti dello stesso articolo. Conformemente alla regola di gran lunga prevalente nei processi, il termine di deposito della sentenza, che non è ricompreso nei commi in questione, si deve ritenere pertanto ordinatorio.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 04 Giugno 2009 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale pubblicato con C.U. n. 53/CGF del 27 ottobre 2008

Parti: SIG. M.F./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (3) Non consta l’esistenza di norme specifiche dell’ordinamento sportivo che prevedano l’obbligo di motivazione. Del resto, tale vizio, ove mai esistente, non ha formato oggetto di gravame in sede arbitrale né qui per la prima volta può essere svolto alcun giudizio incidenter tantum.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 22 agosto 2003– www.coni.it

Decisione impugnata: Provvedimento Co.Vi.So.C. del 29 luglio 2003 + altri - www.figc.it

Parti: L’Aquila Calcio S. p.A. contro F.I.G.C.

Massima: La motivazione del provvedimento non deve tradursi in una puntuale confutazione delle ragioni espresse in ogni atto interno del procedimento che abbia prospettato una diversa soluzione, né deve espressamente menzionare un parere facoltativo e non vincolante quando comunque risulti che l'autorità decidente ne ha tenuto conto, ma, ai sensi dell'art. 3 legge 7 agosto 1990 n. 241, deve consistere nell'esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni di diritto della determinazione della p.a. con argomenti non illogici, non contraddittori, ma coerenti e logicamente autosufficienti (Consiglio Stato, sez. VI, 15 maggio 2002, n. 2642). Ed infine va sottolineato che nessuna norma o principio dispone che nella parte narrativa di un provvedimento sottoposto a controllo siano esposti i dati salienti del procedimento che l'ha formato (Consiglio Stato, sez. V, 4 maggio 1998, n. 487).

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