DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N.  0031/CFA del 12 Dicembre 2019

Decisione Impugnata: decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, pubblicata solo dispositivo – sul C.U. n. 114 del 31 Ottobre 2019

Impugnazione Istanza: (SIG. S.B./PROCURA FEDERALE) n. 59/2019 – 2020 Registro Reclami

Massima: Con la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 139° del 18 Giugno 2019, eseguita ai sensi dell’art. 140, è entrato in vigore in data 17 Giugno 2019 il nuovo Codice di Giustizia FIGC, già approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 30 maggio 2019 scorso e ratificato dalla Giunta del CONI nella riunione dell’11 Giugno 2019. L’art. 142, intitolato Disposizioni Transitorie, recita al primo comma, quanto segue: “1. I procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva al momento dell'entrata in vigore del Codice continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti”. L’art. 45, comma 1, a sua volta dispone: “Sono organi del sistema della giustizia sportiva: a) i Giudici sportivi; b) la Corte sportiva di appello; c) il Tribunale federale; d) la Corte federale di appello; e) la Procura federale; f) gli altri organi specializzati previsti dallo Statuto o dai regolamenti federali”. Dal combinato disposto delle due norme citate emerge, alla stregua di un elementare e sufficiente criterio di interpretazione letterale, che essendo la Procura federale qualificata quale organo del sistema della giustizia sportiva, l’iscrizione del procedimento nei registri dell’organo inquirente ne determina la “pendenza”, al fine di valutare se debba trovare applicazione il CGS approvato con decreto del Commissario ad acta del 30 Luglio 2014 e succ. mod., oppure il CGS approvato dal Consiglio Federale nella seduta del 30 maggio 2019. Nel caso di specie il procedimento disciplinare veniva iscritto nei registri della Procura federale in data 7 Giugno 2019 con il n. 1405pf18-19 e pertanto sconta l’applicazione del vecchio CGS rimasto in vigore fino alla data del 16 Giugno 2019. In tal senso a nulla rileva, per le ragioni appena menzionate, la circostanza che l’avviso di conclusione delle indagini reca la data del 23 Luglio 2019, che il deferimento è stato notificato in data 20 Agosto 2019. A tale ultimo riguardo deve osservarsi che – come ritenuto da questo Collegio nella decisione assunta nella medesima camera di consiglio del 5 Dicembre  2019 sul reclamo n. 58 - non appare possibile distinguere tra la fase propriamente “procedimentale”, che ha ad oggetto le indagini, e la fase “processuale”, che inizierebbe con il deferimento, in considerazione del fatto che vi sarebbe una netta diversità delle funzioni esercitate dalla Procura federale e dai Giudici sportivi. Ciò sostanzialmente per due ragioni. La prima è di tipo generale e attiene alla natura del procedimento disciplinare, che è nettamente distinto dal processo giurisdizionale. Esso, per quanto sia articolato in fasi, mantiene sempre il carattere dell’unitarietà, essendo preordinato al raggiungimento del fine di volta in volta stabilito dalla norma, che, nel caso dell’ordinamento sportivo, è l’applicazione da parte degli Organi della giustizia sportiva di sanzioni in caso di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare (artt. 1 e 12 CGS). La seconda è di natura specifica e riguarda il “sistema” della giustizia sportiva: l’art. 45 del CGS, sopra citato, individua gli Organi del “sistema” della giustizia sportiva in modo unitario, considerandoli nel loro complesso, senza distinguere tra quelli che esercitano la funzione inquirente e requirente (la Procura Federale) e quelli che esercitano la funzione giudicante (i Giudici sportivi, la Corte sportiva di appello, il Tribunale federale, la Corte federale di appello). Se ne desume che, all’interno del procedimento disciplinare, non è possibile distinguere, come avviene nel processo giurisdizionale, due fasi funzionalmente autonome e, come tali, diversamente disciplinate. Chiarito quale sia il regime normativo applicabile al caso di specie, in via pregiudiziale bisogna dare atto dell’eccezione di inammissibilità del reclamo sollevata dalla Procura federale in sede di discussione nel corso della riunione del 5 Dicembre  2019, sul presupposto che l’art. 82, comma 4, del nuovo CGS esclude la possibilità di proporre il reclamo alla Corte federale avverso il solo dispositivo. In disparte che l’eccezione è tardiva in quanto sollevata direttamente in udienza e non con le memorie che possono essere depositate fino a tre giorni prima dell’udienza, la stessa si appalesa comunque infondata. Infatti, come detto, il reclamo in esame sfugge all’applicazione del nuovo CGS e quindi al divieto di impugnazione del solo dispositivo imposto dall’art. 82, comma 4. Sul presupposto che i termini sanciti e previsti dal CGS siano perentori a mente dell'allora art. 38, comma 6, del precedente CGS, l’atto di deferimento sarebbe tardivo e quindi improcedibile. L’eccezione è destituita di fondamento. Come ampiamente chiarito dalle Sezioni Unite del Collegio di garanzia del Coni con decisione dell’8 Marzo 2017, n. 25, la disposizione normativa di cui all’art. 32 ter precedente CGS, integralmente mutuata dall’art. 44, comma 4, CGS CONI, “non contiene un’esplicita previsione di perentorietà dei termini per l’apertura e la conclusione del procedimento disciplinare”. Né rileva il richiamo all’art. 38 CGS vecchio rito dal quale “si può dedurre che il riferimento alla perentorietà si adatta alla fase decisoria del procedimento sportivo, escludendone di conseguenza, un’applicazione alla fase precontenziosa”.

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