Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 95/CDN del 18 Giugno 2010 n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (305) – Deferimento della Procura Federale a carico di: D.M., F.V., S. V. (calciatori tesserati per la Soc. AS Volturno Futsal), G.F.(calciatore tesserato per la Soc. Ferrandina Calcio), I.B. (calciatore tesserato per la Soc. ASD Atletico C/5), B. S., F. R., P. M., A. P., M.A., A. B., A. V., I. G., G. P. (calciatori svincolati), D.G. (calciatore tesserato per la Soc. AS Napoli C/5) e delle società AS Napoli Calcio A 5, Ferrandina Calcio, AS Volturno Futsal e ASD Atletico C/5 (nota n. 7049/1294pf09-10/SP/AM/ma del 21.4.2010).
Massima: Circa il c.d. vincolo del precedente, la Commissione Disciplinare Nazionale, in tema specifico, ritiene di potersi uniformare al principio generale espresso, di recente, dalla Corte di Giustizia Federale (C.U. C.G.F. N°. 15 del 03/08/2009). Il predetto Organo di giustizia sportiva, al riguardo, ha affermato che ”nel nostro ordinamento, l’art. 101 cpv. Cost. solennemente stabilisce che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, con ciò chiaramente inibendo per ogni tipo di giudice, compresi quelli sportivi, qualsiasi vincolo nei confronti di precedenti decisioni proprie od altrui. In tal senso viene opportunamente e saggiamente impedito che un eventuale e sempre possibile pregresso errore giudiziario costringa chi successivamente sia chiamato a pronunciarsi su una fattispecie simile, a ripetere e a perpetuare l’esito di una anteriore sentenza, indipendentemente dalle convinzioni acquisite nel corso del processo e dai dettami della propria coscienza. Il frequente ed insistito richiamo delle difese a conclusioni raggiunte nel passato, ovviamente con preferenza per quelle più favorevoli all’incolpato, opererebbe, poi, ovviamente, a senso unico e varrebbe a determinare, nel tempo, un orientamento progressivamente sempre più lassista e, come tale, concretamente sempre più distante a lungo andare dalle effettive prescrizioni normative”.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 95/CGF del 16 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 297/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 41/CDN del 5.12.2008
Impugnazione - istanza: 6) Ricorso dal calc. D. A., attualmente non tesserato avverso la sanzione della squalifica fino al 6.2.2009 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S.in relazione agli artt. 93 e 94 NOIF Massima: Non esiste nel nostro ordinamento giuridico, ed in particolare in quello sportivo, il c.d. vincolo del precedente, che oltre tutto riceve in altri sistemi come quelli di tradizione anglosassone ove risulta praticato applicazioni meno ampie e generalizzate di quanto comunemente si ripete.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 7/C Riunione delL’ 8 Settembre 2003 n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 357 del 24.6.2003
Impugnazione - istanza: Reclamo dell’A.C. Perugia e del sig. L.G. avverso le sanzioni delle ammende di e 20.000,00 ciascuno a seguito di deferimento del Procuratore Federale del 5.6.2003
Massima: La pretesa disparità di trattamento rispetto ad altri procedimenti disciplinari è del tutto indimostrata ed insussistente, dal momento che ogni fattispecie è diversa dalle altre ed è quindi impossibile stabilire un confronto, anche sotto il profilo sanzionatorio, tra casi non perfettamente identici.