Decisione C.G.F. – Sezione Consultiva: Comunicato Ufficiale n. 87/CGF Riunione del 23  dicembre 2008 n. 1- www.figc.it

Impugnazione - istanza: Richiesta del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti di interpretazione dell’art. 72 n.o.i.f.

Interpretazione: L’art. 34 comma 10 lett. c) Statuto federale prevede che solo Presidente federale è il soggetto deputato a devolvere questioni  interpretative di norme statutarie e/o federali alla Corte di Giustizia Federale. Peraltro, pur a voler prescindere dalla disposizione contenuta nella prima parte della norma sopra richiamata, norma da ritenersi insuperabile, il prosieguo della stessa pone un ulteriore preclusione all’ammissibilità della questione così come devoluta, allorché precisa che le richieste interpretative non debbono essere all’esame degli Organi della giustizia sportiva o da essi già giudicate. Orbene, nel caso di specie, risulta documentalmente, che la richiesta interpretativa oltre ad essere stata introdotta da soggetto non legittimato (Presidente L.N.D.), sia già stata oggetto di provvedimento da parte di Organi disciplinari e, pertanto, inammissibile sotto tali profili ex art. 34 comma 10 lett. c) Statuto federale.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 13/Cf del 11 Aprile 2006 n. 1 - www.figc.itImpugnazione - istanza:

Parere interpretativo ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. a), codice di giustizia sportiva richiesto dalla Commissione d’Appello Federale in ordine a decisioni discordi ed inconciliabili adottate da organi disciplinari in tema di esecuzione delle sanzioni

Interpretazione: La CAF, può sospendere il procedimento e richiedere alla Corte Federale un parere interpretativo sulle norme.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 22/C Riunione del 12 dicembre 2005 n. 5 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti di Serie C – Com. Uff. n. 55/C del 28.9.2005

Impugnazione - istanza:Appello del Ravenna Calcio avverso decisioni merito gara Ravenna/Genoa del 4.9.2005

Massima: La CAF può richiedere, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. a), C.G.S., alla Corte Federale, un parere interpretativo sulle norme.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 8/Cf del 28 Novembre 2005 n. 1 - www.figc.it 

Impugnazione - istanza:Richiesta del collegio arbitrale presso la Lega Professionisti serie C, di interpretazione dell’art. 18, comma 4, del codice di giustizia sportiva, in ordine alla possibilità di interruzione della prescrizione ed alla natura del detto istituto nell’ambito del codice di giustizia sportiva, nonché quesito in ordine alla competenza del collegio arbitrale rispetto ai tesserati professionisti non soggetti agli accordi collettivi, di cui all’art. 47, comma 5, del medesimo codice. Interpretazione: La Corte Federale quando ritiene inammissibile la richiesta di interpretazione di una norma federale perché promossa da organo non legittimato a tale istanza può trasmettere gli atti al Presidente federale affinché valuti se instaurare il relativo procedimento interpretativo avanti alla Corte federale. 

Interpretazione: E’ inammissibile la richiesta di interpretazione degli articoli 18, comma 4, e 47, comma 5, del Codice di giustizia sportiva alla Corte Federale quando la stessa, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lett. a), del Codice di giustizia sportiva, è avanzata direttamente dal Collegio arbitrale presso la Lega Professionisti Serie C, in quanto l’articolo 22 del Codice di giustizia sportiva prevede la competenza della Corte federale ad interpretare le norme statutarie e regolamentari, “su richiesta del Presidente federale o del Presidente della Corte federale d’ufficio …… oppure su segnalazione di qualsiasi Organo di giustizia sportiva …”. È inammissibile, quindi, la richiesta di interpretazione formulata direttamente da organo giurisdizionale diverso dagli organi di giustizia sportiva, fra i quali, come si è detto, non sono annoverabili i collegi arbitrali. Interpretazione: I Collegi arbitrali, pur svolgendo funzione giurisdizionale, non sono organi della giustizia sportiva, puntualmente elencati nell’articolo 23 C.G.S.  

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 15/Cf del 21 Febbraio 2005. n. 2 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Ricorso dell’A.S. Accademia Brera, ex art. 32, comma 5, dello statuto federale, tendente ad ottenere l’interpretazione univoca in ordine agli effetti sanzionatori dell’art. 12, comma 5, lett. c), del codice di Giustizia Sportiva.

Massima: Il parere sull’interpretazione delle norme dell’ordinamento sportivo non può essere oggetto di una pronuncia della Corte in funzione di revisione di deliberato ormai definitivo.

Massima: Il ricorso alla Corte federale non è previsto per le società, per quanto riguarda le richieste di interpretazione delle norme, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 16 dicembre 2004– www.coni.it

Decisione impugnata: Non ammissione della Napoli Sportiva spa al campionato di Serie B 2004/05- www.figc.it

Parti: Napoli Sportiva S.P.A. contro F.I.G.C.

Massima: Ai sensi dell’art. 22 del Codice di Giustizia della FIGC la remissione di una questione interpretativa alla Corte Federale non è obbligatoria, bensì oggetto di una scelta discrezionale del Presidente, da operarsi alla luce della “necessità di un’interpretazione univoca di una norma statutaria o regolamentare, ovvero su segnalazione di qualsiasi Organo di giustizia sportiva in relazione a decisioni discordi e inconciliabili emesse da singoli Organi in base a diverse interpretazioni di norme”.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 16/Cf del 16 Aprile 2004 n. 3 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Procedimento interpretativo d’ufficio sull’art. 25, commi 4 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione ad atti di deferimento

Interpretazione: La pronuncia del parere della Corte Federale non è idonea a riformare la decisione disciplinare, ma solo a definire la portata delle richiamate disposizioni.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 4/C Riunione del 16 Luglio 2003 n. 2 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 355 del 19.6.2003

Impugnazione - istanza: Reclamo dell’A.C. Venezia 1907 avverso decisioni merito gara Catania/Venezia del 17.5.2003.

Massima: La pronuncia della Corte Federale che dia luogo ad un intervento normativo di carattere additivo, o comunque manipolativo sul terreno del diritto sostanziale, nella misura in cui fa discendere effetti che si riflettono direttamente sulle regole tecniche attinenti alla regolarità della posizione dei giocatori schierati in campo e delle modalità di espiazione delle squalifiche, può non essere applicata dalla CAF nel caso sottoposto alla sua attenzione in quanto le regole, in ragione del loro carattere sostanziale, non possono essere modificate nel corso della stagione sportiva per evidenti esigenze di uniformità di giudicati e ciò a garanzia della regolarità di svolgimento dei campionati e men che mai in costanza di procedimento. A maggior ragione quando il parere della Corte Federale è intervenuto successivamente alla proposizione del reclamo introduttivo del presente giudizio. Altro motivo è che l’applicazione del parere interpretativo della Corte Federale comporterebbe una stridente difformità di giudicati, con gravi conseguenze sulla regolarità dei risultati dell’annata sportiva, specialmente in considerazione del fatto che nei confronti di una medesima società le norme di cui all’art. 17 commi 3 e 13 C.G.S. verrebbero applicate in due fattispecie analoghe, secondo due interpretazioni difformi.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/Cf del 15 Luglio 2003 n. 2 - www.figc.it 

Impugnazione - istanza:Parere della Corte Federale relativo alla portata ed all’effetti va incidenza della propria pronunzia interpretativa, in ordine alla perentorietà dei termini di cui all’art. 25, commi 4 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento ai deferimenti per posizione irregolare di calciatori Interpretazione: Non compete alla Corte federale di procedere all’applicazione del parere reso nelle vertenze, pendenti dinanzi ad altri giudici, nelle quali sia necessaria l’interpretazione delle norme. Spetta ai Giudici competenti l’applicazione del principio da essa affermato.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 15/C Riunione del 25 novembre 2002 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 19 del 30.10.2002

Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Saonarese e del sig. F. C. avverso le sanzioni rispettivamente dell’ammenda di € 3.500,00 e dell’inibizione fino al 28.2.2003, inflitte a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Veneto.

Massima: La richiesta alla CAF di investire, ex art. 32 Statuto Federale, la Corte Federale per l’interpretazione dell’art. 51 comma 4 lett. a) e b) N.O.I.F. non può essere accolta quando la questione, circa la configurazione del “titolo”, è stata già sottoposta all’attenzione della Corte Federale della F.I.G.C. in data 15.4.1998 che, in proposito, sottolineava che l’attribuzione del secondo posto nella graduatoria della classifica è quindi e soltanto fatta “per relationem” a quello del primo posto: nel caso di classificazione di tre o più squadre a pari punti, sarà pur sempre lo spareggio tra la prima e la seconda in graduatoria nella “classifica avulsa” a determinare ad un tempo la vincitrice del campionato o di girone e la seconda classificata.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 9/Cf del 21 Giugno 2002 n. 4 – www.figc.it 

Impugnazione - istanza:Istanza dell’A.S. Real Sanseverinese di interpretazione dell’art. 9 C.G.S. con riferimento alle modalità di versamento della tassa reclamo. 

Massima: E’ inammissibile la richiesta di interpretazione di una norma del codice di giustizia sportiva avanzata alla Corte Federale da parte del presidente di una società. Infatti, ai sensi dell’art. 32 dello Statuto federale e dell’art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva, la Corte federale procede all’interpretazione delle norme statutarie e regolamenti solo su richiesta del Presidente federale o del Presidente della Corte federale ovvero su segnalazione degli Organi di giustizia sportiva.   

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 8/Cf del 7 Giugno 2002 n. 4 – www.figc.it 

Impugnazione - istanza:Richiesta di parere del Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti in relazione al contrasto tra l’art. 39 delle N.O.I.F. e l’art. 6 della L.R. 30.12.200 n. 36 circa gli obblighi delle società in ordine ai certificati medici di idoneità sportiva. 

Interpretazione: La Corte Federale, sulla richiesta di parere del Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti in relazione al contrasto tra l’art. 39 delle N.O.I.F. e l’art. 6 della L.R. 30.12.200 n. 36 circa gli obblighi delle società in ordine ai certificati medici di idoneità sportiva, delibera il non luogo a provvedere in quanto, trattandosi di parere sulla legittimità di disposizioni federali, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto federale e dell'art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva, il relativo procedimento può essere promosso solo dal Presidente Federale o dal Presidente della Corte Federale.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 7/Cf del 7 Maggio 2002 n. 4 – www.figc.it 

Impugnazione - istanza:Richiesta di parere del Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti in relazione al contrasto tra l’art. 39 delle N.O.I.F. e l’art. 6 della L.R. 30.12.200 n. 36 circa gli obblighi delle società in ordine ai certificati medici di idoneità sportiva. 

Massima: La Corte Federale, sulla richiesta di parere richiesta dal Comitato Regionale della LND in relazione al contrasto tra l’art. 39 NOIF e l’art. 6 della L.R. 30/12/2000 n. 36 circa gli obblighi della società in ordine ai certificati medici di idoneità sportiva, delibera il non luogo a provvedere in quanto, trattandosi di parere sulla legittimità di disposizioni federali, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto Federale e dell'art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva, il relativo procedimento può essere promosso solo dal Presidente Federale o dal Presidente della Corte Federale.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale 2/CF del 30 ottobre 1995 n. 4 – www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Pronuncia interpretativa in ordine alla norma di cui all'art. 98 comma 9 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

Interpretazione: L'interpretazione della Corte Federale non può avere efficacia nelle controversie già definite con decisione irrevocabile. Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale 3/CF del 2 luglio 1996 n. 4 – www.figc.itImpugnazione - Istanza: Pronuncia interpretativa in ordine alla norma di cui all'art. 98 comma 9 NOIF

Interpretazione: L'interpretazione di una norma data dalla Corte Federale non può estendersi ai rapporti definiti anteriormente alla pubblicazione di essa ovvero coperti da giudicato.

 

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