Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 14/CGF Riunione del 30 agosto 2007 n. 1, 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 101/CGF Riunione del 5 febbraio 2008 n. 1,2 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 136 del 28.11.2006
Impugnazione - istanza:Ricorso del calciatore S.G. già tesserato F.C. Crotone S.r.l. ed attualmente tesserato per la società Genoa Cricket And Football Slub S.p.A., avverso la sanzione della squalifica inflittagli per mesi otto, per violazione degli artt. 1, comma 1 e 6, comma 7 C.G.S., a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo per violazione dell’art. 6, commi 1 e 5 C.G.S. ricorso del Procuratore Federale avverso l’incongruità della sanzione inflitta al calciatore S.G., già tesserato F.C. Crotone S.r.l. ed attualmente tesserato per la società Genoa Cricket And Football Club S.p.A.; ed il proscioglimento dei signori: C.R., allenatore all’epoca dei fatti tesserato per la società Cesenatico Calcio A.S.; C.L., calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società F.C. Messina Peloro S.r.l.;S. N. dirigente all’epoca dei fatti della società F.C. Messina Peloro S.r.l.; V.R., presidente della società F.C. Crotone S.r.l. a seguito di proprio deferimento per illecito sportivo in violazione dell’art. 6, comma 1 e 5 del C.G.S.
Massima: Il deferito può avvalersi della facoltà di non rispondere in virtù della pendenza del processo penale, a presidio del suo superiore diritto alla difesa (nemo contra se egere deet).