Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 14 aprile 2003 n. 7/8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 258 del 27.2.2003Impugnazione - istanza:Appello del Come Calcio avverso le sanzioni dell’ammenda di € 10.000,00 (deferimento Procuratore Federale del 23.12.2002); dell’ammenda di € 15.000,00 (deferimento del Procuratore Federale del 13.1.2003); dell’ammenda di € 5.000,00 (deferimento procuratore federale del 23.12.2002) e dell’ammenda di € 10.000,00 (deferimento Procuratore Federale del 15.1.2003). Appello del sig. P.E. – presidente del Como Calcio – avverso le sanzioni dell’ammenda di € 10.000,00 (deferimento Procuratore Federale del 23.12.2002); dell’inibizione per mesi due e dell’ammenda di € 15.000,00 (deferimento del Procuratore Federale del 13.1.2003); dell’ammenda di € 5.000,00 (deferimento Procuratore Federale del 23.12.2002) e dell’ammenda di € 10.000,00 con diffida (deferimento Procuratore Federale del 15.1.2003).

Massima: Nell’ordinamento sportivo vige il principio della impossibilità di disapplicare in sede di procedimento disciplinare disposizioni regolamentari per asserito contrasto con norme di rango primario dell’ordinamento giuridico generale. (Nel caso di specie il presidente della società ritiene che i regolamenti interni delle Federazioni Sportive configurino atti amministrativi ed atti normativi secondari, che come tali non possono derogare alle norme di legge ed ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico. Di conseguenza, la duplice violazione dell’art. 17 comma 8 C.G.S. addebitata allo stesso per essersi recato negli spogliatoi della propria squadra in occasione delle gare, pur essendo inibito, sarebbe insussistente, poiché il Presidente avrebbe esercitato, nelle due occasioni suindicate, il diritto del datore di lavoro, riconosciuto da norme primarie dell’ordinamento giuridico generale non derogabili dalle norme disciplinari dell’ordinamento federale, di controllare l’adempimento delle prestazioni lavorative da parte dei propri dipendenti).

 

 Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 18/C Riunione del 16 dicembre 2002 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 140 del 22.11.2002

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Torrino Sporting Club Calcio a Cinque avverso decisioni merito gara Ostia/Torrino del 27.10.2002

Massima: La circolare F.I.F.A. non ha efficacia immediatamente precettiva nel nostro ordinamento.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 8/Cf del 23 aprile 2001 n. 3 – www.figc.it

Impugnazione - istanza:Ricorso del presidente dell’A.I.A., ex art. 32 commi 6, 7 e 8 dello Statuto Federale, inteso in via principale a dichiarare l’illegittimità dell’art. 29 comma 6 dello Statuto Federale nella parte in cui sottopone gli arbitri in sede disciplinare alla giurisdizione di cui all’art. 30 comma 3 dello Statuto medesimo ed in via subordinata a dichiarare la sussistenza della giurisdizione domestica nei procedimenti a carico di arbitri per violazione dell’art.1 C.G.S.

Massima: Nella gerarchia delle fonti dell'Ordinamento Federale le norme del Codice di Giustizia Sportiva hanno natura primaria rispetto a quella dei vari regolamenti di settore, così come tutte quelle altre che sono emanate direttamente dal Consiglio Federale. Perciò esse prevalgono non solo sulle norme difformi, ma anche su quelle analoghe contenute nei regolamenti sottordinati, le quali ultime possono avere solo valenza confermativa delle prime, ma non autonoma rilevanza.

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 3/Cf del 01 dicembre 1999 n. 1 – www.figc.it

Impugnazione - istanza:Richiesta del Presidente Federale, ai sensi dell’art. 16 comma 1 lett. a) C.G.S., di interpretazione dell’art. 17 del regolamento del settore per l’Attività Giovanile e Scolastica in relazione agli artt. 22, 30 e 35 comma 2 C.G.S., in ordine all’individuazione dell’Organo di Giustizia Sportiva competente nel giudizio di illecito sportivo e amministrativo coinvolgente società di puro settore giovanile.

Interpretazione: I Regolamenti delle Leghe e dei Settori, con eccezione di quello dell'Associazione Italiana Arbitri, che ha autonomia operativa e disciplinare (art. 26, comma 2, dello Statuto Federale), non possono dettare regole sulla giustizia sportiva, disciplina riservata al Codice di Giustizia Sportiva, diretta ed immediata emanazione del Consiglio Federale (art. 21 comma 2 dello Statuto Federale).

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