Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Seconda Sezione: Decisione n. 45 del 21/09/2015 – www.coni.it
Decisione impugnata: delibera della Commissione di Disciplina Nazionale d’Appello della FIGC – AIA del 20 maggio 2015 che, rigettando l’appello ex art. 10 delle Norme di Disciplina dell’Associazione Italiana Arbitri, ha confermato il provvedimento di “ritiro tessera” irrogato nei confronti del ricorrente
Parti: S.S./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Associazione Italiana Arbitri
Massima: Innanzi agli organi disciplinari dell’AIA il deferito non può essere assistito da un legale di fiducia, perchè a norma dell’art. 4, comma 3, delle norme di disciplina dell’A.I.A. l’assistenza tecnica può essere effettuata solamente da associati non rivestenti incarichi associativi. Non è configurabile alcuna violazione delle disposizioni invocate avendo i giudici di primo e di secondo grado fatto corretta applicazione della norma che preclude la possibilità di avvalersi dell’assistenza di un associato che rivesta incarichi associativi. Tale norma, ove mai avesse presentato profili di illegittimità, avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione nel momento in cui sono state emanate le Norme di Disciplina da parte dell’Associazione. Comunque, e l’argomento appare dirimente, la previsione in questione non sembra irragionevole nell’ottica di evitare situazioni di conflitto di interesse in capo al soggetto, avente cariche associative, chiamato ad assistere un altro associato nell’ambito di un procedimento disciplinare.