Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n.11/Cf dell’ 8 febbraio 2007 n. 3 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: Ricorso ai sensi dell’art. 32, comma 5, statuto F.I.G.C. e art. 22, comma 1, lett. c) Codice di Giustizia Sportiva, dell’associato A.D. per la tutela dei diritti sportivi e associativi.

Massima: Il provvedimento conclusivo del procedimento, con cui si negò la conferma all’arbitro nel ruolo degli arbitri a disposizione della Commissione Arbitri Nazionale, è adottato in forza di un indeclinabile potere di esercizio di discrezionalità tecnica e se non può essere considerato privo di motivazione, illogico o arbitrario, è sottratto alle censure per il ricorso proposto dall’arbitro alla Corte Federale per la tutela di un diritto fondamentale, pur ammissibile, deve essere rigettato.  Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n.009/Cf del 30 ottobre 2006 n. 4 - www.figc.itImpugnazione - istanza: Ricorso ai sensi dell’art. 32, comma 5, statuto F.I.G.C. e art. 22, comma 3, Codice di Giustizia Sportiva, della società Ravenna Calcio per lesione diritti sportivi

Massima: E’ inammissibile il ricorso alla Corte Federale, con il quale la società chiede di essere inserita in altro girone. Il diritto fondamentale personale ed associativo cui l’ordinamento della giustizia sportiva riconnette l’effetto di legittimare la competenza di questa Corte Federale a pronunziarsi sulla sua esistenza per tutelarne la portata in assenza di altri strumenti che garantiscano nell’ordinamento sportivo la ricorribilità non può essere individuato, nel caso di specie, nel presunto pregiudizievole interesse, di ordine economico e di rendimento agonistico, della società, collegato alla collocazione in un girone anziché in un altro della medesima serie nel campionato da disputarsi nella stagione sportiva 2006/2007. Quello che, ad avviso della ricorrente, costituirebbe un diritto fondamentale personale ed associativo, come tale tutelabile - in presenza dell’ulteriore requisito della mancanza di altri strumenti di garanzia nell’ordinamento giuridico – innanzi a questa Corte, non può essere riconosciuto e qualificato per tale nel caso di specie: la situazione giuridica soggettiva che la Società ricorrente tende a tutelare, infatti, è quella di un mero interesse di fatto volto a privilegiare una determinata composizione di un girone del campionato piuttosto che un'altra. Tale circostanza, peraltro, che pur potrebbe, astrattamente argomentando, produrre effetti sul duplice piano, dalla stessa ricorrente evidenziato, economico (maggiorazione delle spese) ed agonistico (trasferte più lunghe e faticose che incidono sul rendimento atletico), non appare idonea a trasformare un interesse concreto, ma pur sempre di mero fatto, in un diritto, addirittura fondamentale, personale o associativo. A ben vedere l’attività di articolazione in più gironi dei campionati della Lega Professionisti di Serie C (ma il discorso non è diverso per la Lega Nazionale Dilettanti) è attività di mera organizzazione che, nell’ambito di quel vero e proprio diritto conquistato sul campo e costituito dalla partecipazione al campionato della propria serie, non può produrre effetti di riconoscimento o violazione di diritti fondamentali. E proprio per la natura meramente organizzativa di tale attività - certamente non incidente su veri e propri diritti soggettivi, tanto meno se da qualificare fondamentali - che ha decisivi riflessi sul regolare, tempestivo inizio dei campionati che l’art. 25, comma 2, dello Statuto della Lega Professionisti di Serie C stabilisce che non è ammesso reclamo contro la formazione dei gironi stessi (come del resto, analogamente, il corrispondente art. 25, commi 3 e 4, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti). E tuttavia, tale non casuale esclusione della reclamabilità o ricorribilità dell’attività meramente organizzativa della composizione dei gironi non può certamente, ad avviso di questa Corte, essere ricollegata, come impropriamente si legge nella memoria in opposizione della Lega, ad una pretesa “assoluta discrezionalità” ed “autonomia sovrana” della Lega stessa, ma discende da mere esigenze di ordine pratico-organizzativo, peraltro superabili con indicazioni normative più dettagliate e circoscritte, per cui è auspicabile che il Consiglio Direttivo della Lega Professionisti di Serie C eserciti tale attività di collocazione delle società aventi diritto nei gironi sulla base di espliciti criteri preventivamente predeterminati.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 11/Cf del 17 Marzo 2006 n. 3 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Ricorso del sig. P.D.C. ex art. 22, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per l’accertamento della lesione di diritti fondamentali

Massima: E’ inammissibile, il ricorso alla Corte Federale proposto dal calciatore, ai sensi dell’art. 22 comma 3 C.G.S., avverso la sanzione inflittagli dal giudice sportivo. Il ricorso proposto alla Corte Federale è inammissibile in quanto, a norma dell’art. 32, comma 5, dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, “ogni tesserato od affiliato alla F.I.G.C. può ricorrere alla Corte Federale per la tutela dei diritti fondamentali personali o associativi che non trovino altri strumenti di garanzia nell’ordinamento federale”. Nel caso di specie, il tesserato non solo aveva la possibilità “astratta” di tutelare i suoi diritti in relazione alla sanzione comminatagli dal Giudice Sportivo, ma li ha “in concreto” esercitati impugnando detta sanzione innanzi alla Commissione Disciplinare e, successivamente, con atto coevo al ricorso presentato alla Corte Federale, anche innanzi alla Commissione d’Appello Federale.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 11/Cf del 17 Marzo 2006 n. 2 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Ricorso del presidente della società A.S.C. Pompei ex art. 22, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva al fine di accertare la lesione di diritti, conseguente a decisioni adottate dal Comitato Regionale Campania –L.N.D.

Massima: E’ inammissibile, il ricorso alla Corte Federale proposto dalla società, ai sensi dell’art. 22 comma 3 C.G.S. con il quale si chiedeva di accertare se “vi sia stato illecito gestionale nell’affidare il titolo di prima categoria di una società ad un privato cittadino e se la Commissione di indagini abbia espletato il proprio mandato”. Ciò perché il ricorso non afferisce alla tutela di un diritto fondamentale, personale o associativo, che non trovi altro strumento di garanzia nell’ordinamento federale. Infatti le questioni sollevate con il ricorso attengono alla competenza specifica di altri organi federali, ossia di quelli preposti alle indagini su possibili casi di illecito gestionale, nei confronti dei quali, diversamente opinando, verrebbero a crearsi evidenti interferenze.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 11/Cf del 17 Marzo 2006 n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Ricorso del Genoa Cricket And Football Club, ex art. 32, comma 5 dello statuto federale, avverso la mancata applicazione in proprio favore, della delibera dell’assemblea generale della Lega Nazionale Professionisti del 9 giugno 1999 e dell’art. 46, comma 3, del regolamento della lega medesima, in ordine alla quota di spettanza, per le società retrocesse in Serie C, dei proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi

Massima: E’ ammissibile il ricorso alla Corte Federale da parte della società, ai sensi dell’art. 32, comma 5 dello statuto federale, avverso la mancata applicazione in proprio favore, della delibera dell’assemblea generale della lega nazionale professionisti e dell’art. 46, comma 3, del regolamento della lega medesima, in ordine alla quota di spettanza, per le societa’ retrocesse in Serie C, dei proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi. Infatti, il carattere fondamentale del diritto posto a base della pretesa della società ricorrente è direttamente collegato al suo status di società retrocessa dalla serie B a quella inferiore ed attinente quindi alla posizione della medesima all’interno dell’ordinamento federale.  Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 6/Cf del 28 Settembre 2005 n. 1 - www.figc.itImpugnazione - istanza: Ricorso del calciatore B.M. per la tutela di diritti fondamentali a seguito della diffusione di dati personali mediante l’utilizzo, da parte dell’ufficio indagini, degli atti relativi a due intercettazioni telefoniche, effettuate dalla Procura della Repubblica di Genova, nell’ambito degli accertamenti sulla gara Genoa/Venezia dell’11 giugno 2005Massima: Il calciatore che ritiene lesi i suoi diritti fondamentali - a seguito della diffusione di dati personali mediante l’utilizzo, da parte dell’ufficio indagini, degli atti relativi a due intercettazioni telefoniche, effettuate dalla procura della repubblica, nell’ambito degli accertamenti in merito ad una gara - non può ricorrere alla Corte Federale al fine di far dichiarare l’inutilizzabilità di tali intercettazioni, ai sensi e per gli effetti della normativa relativa alla protezione dei dati personali, in quanto illegittimamente eseguite e la sospensione delle indagini federali. La Corte Federale è investita ai fini di tutela dei diritti fondamentali personali o associativi per la sola ipotesi che essi non trovino altri strumenti di garanzia nell’ordinamento federale, per cui non si può ricorrere alla Corte stesse allorquando il procedimento da cui potrebbe derivare la lesione di tali diritti è ancora in dinamico divenire all’atto del deposito del ricorso. Vi è, pertanto, una concreta ed attuale possibilità di tutela endoprocedimentale per l’interessato.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 13/Cf del 23 maggio 2003 n. 10 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Ricorso della Vis Pesaro 1898 in relazione alla decisione della C.A.F. del 12.5.2003 in merito alla gara Pescara/Paternò del 19.4.2003

Massima: Per quanto attiene alla nozione di diritti fondamentali, personali o associativi, è da ritenere che il bene tutelato e sotteso a tale formula sia la piena esplicazione dei diritti spettanti ai singoli o alle società in ambito sportivo e che l’intensità della relativa tutela vada commisurata al momento in cui se ne chiede la attuazione e con riguardo alla irreparabilità della lesione ed alla conseguente compromissione della posizione stessa. E’ evidente l’impossibilità di predisporre un catalogo di siffatti diritti fondamentali, ma si può pensare alle corrispondenti categorie ordinanti del diritto comune ed in particolare a quelle relative alla personalità delle persone fisiche e giuridiche e ai modi della relativa esplicazione, soprattutto nell’ambito della formazione sociale in cui vengono esercitati. Del resto, il carattere fondamentale dei diritti in questione va accertato con riferimento al tempo nel quale se ne chiede tutela, nel senso che per evitare la postergazione della tutela stessa si rende necessario l’immediato intervento della Corte Federale. Peraltro, genesi e finalità dell’articolo 32 comma 5 vanno identificate nella necessità di creare all’interno dell’Ordinamento Federale una camera di compensazione a vantaggio di quelle posizioni soggettive, personali o associative, che, come si dirà subito, se non riconosciute in ambito federale, con ragionevole prevedibilità spingerebbero gli affiliati o i tesserati a perseguirne la tutela nel terreno del diritto comune.

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 13/Cf del 23 maggio 2003 n. 10 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Ricorso della Vis Pesaro 1898 in relazione alla decisione della C.A.F. del 12.5.2003 in merito alla gara Pescara/Paternò del 19.4.2003

Massima: Deve essere ascritto al genere dei diritti fondamentali (con evidenti refluenze sia sul versante personale che su quello associativo) tanto il diritto ad un giusto processo (solo reso possibile dalla concreta previsione per il terzo estraneo alla regolamentazione processuale di “res inter alios acta” ricadente nella sfera dei propri diritti di un rimedio che gli assicuri il reinserimento nel circuito processuale e la possibilità di far valere le proprie ragioni con efficacia e garanzie pari a quelle di cui avrebbe goduto se fosse stato sin dall’inizio parte del processo in cui si giudicava “senza di lui contro di lui”), quanto il diritto alla stabilità ed immodificabilità della classifica del campionato di appartenenza attraverso la garanzia originaria del contraddittorio o postuma dell’opposizione di terzo e mediante le forme del giusto processo e nell’ottica dell’esplicazione del pieno diritto di difesa.

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