DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 072 CFA del 18 Gennaio 2021
Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Disciplinare presso il settore tecnico – C.U. n. 183 pubblicato in data 4 Dicembre 2020
Impugnazione – istanza: Procura Federale/omissis
Massima: L’atto di intervento che scade di sabato va anticipato al giorno precedente non festivo…In disparte la questione di legittimazione ex art. 104, I comma CGS, l’intervento è inammissibile per violazione del II° comma del medesimo articolo, il quale prescrive che: “l’atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l’udienza”. Tuttavia, le ragioni della tardività non sono riconducibili a quelle evidenziate dalla difesa dell’incolpato secondo cui si sarebbe in presenza di “termini liberi”. Infatti, per pacifica e consolidata giurisprudenza (Cfr. Cassazione civile, sez. III, 23/05/2011, n. 11302), in tema di computo dei termini processuali, qualora la legge non preveda espressamente che si tratti di un termine libero, opera il criterio generale di cui all'art. 155 c.p.c., secondo il quale non devono essere conteggiati il giorno e l'ora iniziali computandosi invece quelli finali. Nel caso di specie l’art. 104, II° comma CGS, non qualifica il termine di cinque giorni quale “libero”, a differenza e solo per fare un esempio dell’art. 103, II° comma CGS, con conseguente applicazione della disciplina ordinaria di cui all’art. 52, I° comma CGS. I quattro atti di intervento sono comunque tardivi e quindi inammissibili per violazione dell’art. 104, II° comma CGS, sotto differente profilo, rilevabile comunque d’ufficio da questa Corte. Come noto, infatti, ai sensi dell’art. 52, I° comma “nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno e l’ora iniziali”; il successivo 4° comma dispone, altresì, che “se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”. Tuttavia, il termine disciplinato dall’art. 104, II° comma CGS è un termine c.d. “a ritroso”. Conseguentemente, atteso che l’udienza dinanzi a questa Corte era fissata per il 7 Gennaio 2021, il termine, a ritroso, per il deposito degli atti di intervento andava a scadere in data 2 Gennaio 2021, che era un sabato. Si pone pertanto all’attenzione della Corte il tema dell’applicazione della proroga della scadenza, ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza, che scadono nella giornata del sabato. Atteso che il 4 comma dell’art. 52 CGS si occupa della solo scadenza “in avanti” che va a coincidere con un giorno festivo, la lacuna dell’ordinamento va colmata con il rinvio esterno operato dall’art. 3, comma 2 CGS, al Codice di giustizia del Coni, il quale all’art. 2, comma 6, a sua volta dispone: “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile”. Pacifica giurisprudenza della Suprema Corte nell’interpretare l’art. 155 cpc ha chiarito che: l'art. 155 c.p.c., comma 4 (diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo) e il successivo quinto comma del medesimo articolo (introdotto della L. 28 Dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. f, e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato) operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso", ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il dies ad quem dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo” (Cass., sezione VI, 14 Settembre 2017, n. 21335; anche sezione VI, 12 Marzo 2020, n. 7068 e sezione lavoro, 10 Gennaio 2020, n. 301). Facendo corretta applicazione dei suddetti principi alla fattispecie in esame il termine ultimo per depositare gli atti di intervento andava a scade nella giornata del 31 Dicembre 2020, giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, 2 Gennaio 2021.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 059/CFA del 10 Dicembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 093/CFA del 31 Marzo 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL S.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016; - AMMENDA DI € 500,00, INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI SIGG.RI V.D.B.(AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ), L.P.(PROCURATORE SPECIALE DELLA SOCIETÀ), R.R.D.D. (PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ) SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - note n. 2599/35pf15-16/SP/MS/gb del 17.9.2015; n. 3145/128 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015; n. 3144/127 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015; n. 3146/129 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015
Impugnazione – istanza:4. RICORSO DEL SIG. D.B.V.AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 9 INFLITTA AL RECLAMANTE, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ ISCHIA ISOLAVERDE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE A: - TITOLO I, PARAGRAFO I, LETTERA D), PUNTO 8) DEL C.U. N. 239/A DEL 27.4.2015; - TITOLO I, PARAGRAFO VI, LETTERA A), PUNTO 3) DEL C.U. N. 239/A DEL 27.4.2015; - TITOLO I, PARAGRAFO VI, LETTERA A), PUNTO 4) DEL C.U. N. 239/A DEL 27.4.2015; - TITOLO I, PARAGRAFO VI, LETTERA A), PUNTO 1) DEL C.U. N. 239/A DEL 27.04.2015, AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - note n. 2599/35pf15-16/SP/MS/gb del 17.9.2015; n. 3145/128 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015; n. 3144/127 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015; n. 3146/129 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015
Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DEL SIG. D.D.R.R. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ ISCHIA ISOLAVERDE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 ED ALL’ART. 8 COMMA 1 C.G.S. - nota n. 3146/129 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015
Impugnazione – istanza: 6. RICORSO DEL SIG. P.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE, PROCURATORE SPECIALE DELLA SOCIETÀ ISCHIA ISOLAVERDE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 ED ALL’ART. 8 COMMA 1 C.G.S. - nota n. 3146/129 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015
Massima: Il fatto che l’ordinamento giuridico generale preveda lo slittamento di un dato adempimento ricadente di sabato al giorno feriale immediatamente successivo, non costituisce in alcun modo esimente, ai fini del presente procedimento disciplinare. Come questa Corte ha avuto modo, anche di recente, di affermare, occorre considerare che la società professionistica, all’atto dell’affiliazione, accetta la normativa federale, alla quale, dunque, deve sottostare a prescindere da eventuali diverse formulazioni (e previsioni “tempistiche”) della disciplina generale, fiscale e contributiva dettata dall’ordinamento dello Stato. Nessuno, ovviamente, impedisce alla società di calcio che debba effettuare un pagamento di un compenso di avvalersi delle eventuali previsioni di natura agevolativa dettate dall’ordinamento giuridico generale. Nel contempo, non nutre dubbio alcuno, questa Corte, che la medesima società, se non vuole incorrere nel rischio di possibili contestazioni, come quello dalla quale ha origine il presente procedimento, è tenuta al rispetto delle previsioni e delle scadenze prescritte dalla normativa federale.
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 082/CFA del 25 Giugno 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 041/CFA del 21 Ottobre 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 56/TFN del 3.6.2015
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO A.S.D. OSTIA MARE LIDO CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 4 AL SIG. C.F., ALL’EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO GENERALE DELLA SOCIETÀ; - AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 96 N.O.I.F. (NOTA N. 9276/175 PF13-14/AM/MA DEL 20.4.2015) -
Impugnazione – istanza: 5. RICORSO A.S.D. STAGNI DI OSTIA AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. D.P., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ; - AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 96 N.O.I.F. (NOTA N. 9276/175 PF13-14/AM/MA DEL 20.4.2015) -
Massima: Circa il termine entro il quale deve essere prodotto il ricorso, termine da calcolare dalla data di emissione del provvedimento ovvero di comunicazione del provvedimento stesso, si richiama espressamente quanto statuito dalla Corte su fattispecie analoga con recente provvedimento (cfr. Com. Uff. n. 69 in data 05.06.2015).
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.: Decisione n. 9 del 20/04/2015 – www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione della Corte di Appello Sportiva Territoriale Toscana (CC.U. 29 gennaio 2015, n. 39)
Parti: Andrea Cerciello/ Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Non è tardivo e dunque ammissibile il ricorso che il calciatore propose alla Corte Sportiva d’appello inoltrato il lunedì nonostante l’ultimo giorno utile fosse il sabato precedente. Nella specie, invero, si è potuto constatare che il Comitato Regionale ha dato notizia con esplicito comunicato, che gli Uffici sarebbero rimasti “chiusi nei giorni mercoledì 24 dicembre e sabato 27 dicembre”. La garanzia del diritto di difesa è principio di rilevanza costituzionale che non può essere sacrificato ove in concreto, senza inadempienza alcuna, l’avente diritto si trovi precluso l’accesso ai rimedi che l’ordinamento – anche della giustizia sportiva – prevede.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 4 Maggio 2011 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 187/CGF del 23.02.2011
Parti: VILLACIDRESE CALCIO SRL/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (2) Nell’ipotesi in cui nell’ordinamento sportivo siano prescritti determinati adempimenti da svolgere entro un termine perentorio, grava sul soggetto tenuto a porre in essere le diverse condotte l’onere di attivarsi tempestivamente e diligentemente per realizzare le condizioni sulle quali si basa l’adempimento.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 19 Maggio 2011 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 187/CGF del 23.02.2011
Parti: SAVONA 1907 F.B.C. SpA/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (2) Nell’ipotesi in cui nell’ordinamento sportivo siano prescritti determinati adempimenti da svolgere entro un termine perentorio, grava sul soggetto tenuto a porre in essere le diverse condotte l’onere di attivarsi tempestivamente e diligentemente per realizzare le condizioni sulle quali si basa l’adempimento.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 25 Ottobre 2010 – www.coni.it
Parti: DOTT. L.M./SIG. A.R.
Massima TNAS: (1) E’ notorio che in materia di decadenza la comminazione va soggetta a regole di stretta interpretazione, non cedevoli alle integrazioni altrimenti consentite dai principi che governano l’interpretazione estensiva.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 9 Luglio 2010 – www.coni.it
Parti: SIG. M.C./SIG. M.P.
Massima TNAS: (1) Secondo i principi processuali generali, un termine può essere ritenuto perentorio solo quando espressamente viene qualificato come tale dalla norma che lo contempla (a pena di decadenza). Tali principi sono tanto più applicabili in una sede processuale quale quella arbitrale, indubbiamente caratterizzata da parametri di flessibilità.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 8 Novembre 2004 n. 11,12 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 33 del 25.10.2004
Impugnazione - istanza:Reclamo della U.S. Gricignano Calcio avverso la sanzione della penalizzazione di n. 4 punti in classifica dei quali punti 2 da scontare nella stagione sportiva 2003/2004 e punti 2 da scontare nella stagione sportiva 2004/2005 in relazione alla gara Gricignano/Giovani Recale del 14.3.2004, per violazione degli artt. 9 comma 3 ed 1 comma 1. Reclamo del sig. D’A.G. avverso la sanzione dell’inibizione da ogni attività per la durata di anni tre e mesi 6 in relazione alla gara Gricignano/Giovani Recale del 14.3.2004, per violazione degli artt. 6 commi 1 e 2 ed 1 comma 1 C.G.S. per illecito sportivo, a seguito di deferimento del Procuratore Federale
Massima: E’ precetto recepito dalla comune cultura giuridica che qualora un termine da calcolarsi a ritroso, come quello di cui all’art. 37, comma 2 C.G.S. (“fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento”) scada in giorno festivo, la scadenza è anticipata al primo giorno feriale antecedente - e non posticipata al primo giorno feriale successivo - con la conseguenza che l’istanza di ammissione della prova prodotta oltre tale termine è inammissibile.
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 13/Cf del 23 maggio 2003 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:Richiesta del Presidente Federale di parere interpretativo dell’art. 25, commi 4 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento ai deferimenti per posizione irregolare di calciatori.
Interpretazione: L’art. 34, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, espressamente dispone che “tutti i termini previsti dal presente codice sono perentori”.