Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0073/TFN - SD del 9 Ottobre 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Omissis - Reg. Prot. 209/TFN-SD
Massima: Rigettata l’istanza difensiva di sospensione del procedimento in attesa della formazione del giudicato penale. Come è noto, attesa l’autonomia della Giustizia Sportiva, la mera pendenza di un procedimento penale non può costituire valida causa di giustificazione della richiesta di sospensione. Non può peraltro non rilevarsi che il rinvio dell’Udienza Preliminare è stato disposto dal GUP, su concorde richiesta delle parti, al solo fine di acquisire l’accettazione della persona offesa, ricoverata presso una struttura sanitaria, della proposta risarcitoria propedeutica al perfezionamento dell’accordo con il PM per una richiesta di patteggiamento. Come si evince dalla documentazione versata da ultimo in atti, infatti, il - Omissis - ha concordato con il PM procedente, ex art. 444 c.p.p, una pena – di cui non è indicata l’entità – la cui formalizzazione è subordinata all’accettazione della proposta risarcitoria avanzata dall’imputato.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0023/CFA del 4 Settembre 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, n. 0065/CFA/2023-2024, del 12 dicembre 2023, sul reclamo proposto dalla Procura Nazionale dello Sport
Impugnazione – istanza: – Giudizio di rinvio CONI/Sigg.ri omissis e omissis
Massima: A seguito della decisione del Collegio di Garanzia che ha annullato con rinvio non ritenendo sussistente il difetto di giurisdizione relativo alla condotta di calciatori indagati in un procedimento penale per violenza sessuale di gruppo, la CFA dichiara la sospensione dei termini di conclusione del presente giudizio disciplinare, ai sensi dell'art. 38, comma 5, lettera a), del CGS CONI, dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 110, comma 5, del CGS FIGC, sino alla formazione del giudicato in sede penale….Questa Corte Federale, a seguito del rinvio disposto dalla Seconda Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, è chiamata nuovamente a decidere sulla vicenda riguardante i calciatori omissis e omissis, deferiti dalla Procura Nazionale dello Sport per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., ovvero del dovere fatto a tutte le persone e gli organismi soggetti all’osservanza delle norme federali di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità, correttezza e rettitudine morale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e/o sociale, in combinato disposto, giusto il coordinamento tra il Codice di Giustizia Sportiva FIGC e le norme CONI previsto dall’art. 3 co. 1 del C.G.S. (“Il Codice è adottato in conformità a quanto disposto ...dallo Statuto del CONI e … dal Codice CONI”), con gli artt. 2 e 5, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo CONI, che impongono a tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo, oltre al rispetto del principio di lealtà, di astenersi dall’adottare comportamenti scorretti e/o violenti. I suddetti calciatori sono stati destinatari di un provvedimento di ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, eseguito dalla Polizia di Stato su ordine della Procura della Repubblica di omissis, con l’accusa di violenza sessuale di gruppo. Il rinvio è stato disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, con la decisione n. 40 del 2024, in base alla quale questa Corte Federale di appello “dovrà accertare e valutare i fatti, in sé, ascritti ai tesserati omissis e omissis, facendo applicazione del medesimo principio di diritto già espresso dalle Sezioni Unite nella decisione n. 10/2024: «L’art. 4, comma 1, del CGS FIGC, in combinato disposto con gli artt. 3, co. 1, del CGS FIGC, 13 bis, co. 3, dello Statuto del CONI, 2, 5, co. 1, 12 e Allegato A del Codice di Comportamento Sportivo CONI, considerato che i principi ivi esposti (lungi dall’esaurirsi nel formale rispetto delle regole del gioco) investono non solo il corretto esercizio di una posizione soggettiva, estendendosi necessariamente anche a condotte che si collocano al di fuori dell’attività sportiva strettamente intesa, deve essere interpretato nel senso che, nel momento in cui la condotta implichi (per il modo in cui la persona si è comportata o per il contesto nel quale ha agito) una compromissione di quei valori cui si ispira la pratica sportiva, è fatto obbligo a tutti i soggetti, e agli organismi, sottoposti all’osservanza delle norme federali di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità, correttezza e rettitudine morale, in ogni rapporto non solo di natura agonistica, ma anche economico e/o sociale, nonché di astenersi dall’adottare comportamenti scorretti e/o violenti»” (v. par. III del “Considerato in diritto” della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 40 del 2024). Questo Collegio ritiene di non doversi discostare dai motivi e dalle conclusioni di cui alla propria decisione delle Sezioni Unite n. 100/CFA/2023-2024, adottata nell’ambito di un procedimento che presenta tratti del tutto sovrapponibili a quello odierno: stessa sequenza procedurale (deferimento a cura della Procura Nazionale dello Sport, diniego di giurisdizione - rectius: competenza - da parte degli organi di giustizia federale, annullamento con rinvio da parte del Collegio di Garanzia dello Sport, con gli stessi incombenti in capo alla CFA); stesso illecito sportivo (art. 4, comma 1, CGS FIGC); stessa fattispecie di reato (violenza sessuale), cui è ricondotta la violazione dei doveri di cui al citato art. 4, comma 1, CGS. Va dunque ribadito – secondo quanto affermato dalla citata decisione delle Sezioni Unite n. 100/CFA/2023-2024 - che, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, “il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata e, se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, conserva il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento” (Cass. civ., sez. II; 02/02/2024, n. 3150) e che “la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione, ma come attività di impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata e, come tale, instaura un processo chiuso, nel quale, da un lato, è alle parti preclusa ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, prove (eccetto il giuramento decisorio), nonché conclusioni diverse, salvo che queste siano rese necessarie da statuizioni della sentenza dì cassazione, e, dall'altro, al giudice di rinvio competono gli stessi poteri del giudice di merito che ha pronunciato la sentenza cassata. Nel caso in cui la sentenza sia stata cassata per violazione di legge e per vizi di motivazione, il giudice del rinvio conserva tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell’ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento alla luce del principio affermato, anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati” (Cass. civ., sez. II, 14/11/2017, n.26894). Ciò precisato, questa Corte è dunque chiamata, in conformità con la regula juris enucleata dal Collegio di Garanzia dello Sport, ad accertare e valutare se la condotta ascritta ai tesserati deferiti dalla Procura nazionale in occasione degli accadimenti attualmente costituenti oggetto di un procedimento penale, pur se non tenuta nello svolgimento, a causa o in occasione di attività sportiva (c.d. attività extra-funzionale), abbia determinato, per il modo in cui la persona si è comportata e per il contesto in cui ha agito, la compromissione di quei valori e doveri di lealtà, probità, correttezza e rettitudine morale cui è ispirato l’ordinamento sportivo, codificati nell’art.4 del CGS FIGC, e dei quali il giudice sportivo è sempre tenuto a verificare il rispetto ad opera di tutti i soggetti che fanno parte dell’ordinamento federale. Va poi ricordato – come ha già fatto questa Corte Federale con la citata decisione delle Sezioni Unite n. 100/CFA/2023-2024 - che il legislatore nazionale, con il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, recante “Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi”, emanato in attuazione della legge delega n.86 del 2019 ed entrato in vigore il 31 agosto 2022, ha fatto obbligo, all’art.16 (Fattori di rischio e contrasto alla violenza di genere nello sport), alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite di redigere, entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, “le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le linee guida vengono elaborate con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società sportive e delle persone tesserate.” (comma 1). Il comma 5 del richiamato art.16 prevede, inoltre, che “I regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite devono prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-undecies del codice penale”. In tal modo, il legislatore ha selezionato una serie di condotte penalmente rilevanti, di particolare gravità, per le quali gli ordinamenti sportivi federali devono approntare una normativa interna per sancirne il rilievo in sede disciplinare; il legislatore federale ha provveduto ad adottare in data 31 agosto 2023 le Linee guida di cui innanzi (v. Comunicato Ufficiale n.87/A del 31 Agosto 2023). Tuttavia, fino al 27 agosto 2024 non vi è stata l’integrazione regolamentare, prescritta dal richiamato comma 5 dell’art.16, con riguardo alla previsione di specifiche sanzioni disciplinari in relazione alle condotte sussumibili nelle suindicate fattispecie di reato. Va annotato che la perdurante assenza della (invero doverosa) integrazione regolamentare ha privato finora di efficacia sostanziale la novella legislativa e non ha contribuito alla organica e univoca definizione del quadro normativo e sanzionatorio di riferimento. Tale integrazione si è infine realizzata con la pubblicazione, il 27 agosto 2024, del regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni (Com. Uff. n. 68/A della FIGC, pubblicato il 27 agosto 2024) e della connessa modifica del CGS FIGC concernente l’apparato sanzionatorio (introduzione dell’art. 28-bis del CGS FIGC, Com. Uff. n. 69/A, pubblicato il 27 agosto 2024). In disparte ogni questione interpretativa sui contenuti e l’ambito di applicazione, soggettivo e oggettivo, dell’art. 28-bis del CGS FIGC, il Collegio rileva che le disposizioni sanzionatorie nei confronti dei tesserati entrano in vigore, in virtù della norma transitoria, il 1° settembre 2024. Una volta precisato il thema decidendum del presente giudizio di rinvio, delineato il quadro normativo di riferimento e focalizzato, in virtù del principio di diritto enucleato dal Collegio di Garanzia dello Sport, il precetto normativo della cui violazione, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, i calciatori deferiti devono essere chiamati a rispondere in via disciplinare dinanzi agli organi di giustizia sportiva, va osservato, analogamente a quanto già rilevato con la citata decisione della CFA n. 100 del 2024, che, nel caso di specie, né la Procura Federale né la Procura Nazionale dello Sport risultano avere svolto autonomi atti di indagine, per accertare i fatti. Tale elemento va considerato, pur tenendo conto dei limiti che, in via generale, naturalmente incontra l’esercizio dei poteri istruttori degli organi inquirenti federali rispetto a condotte non riconducibili in via immediata allo svolgimento dell’attività sportiva (non costituendo questa né causa, né motivo, né occasione della condotta in contestazione) quanto, piuttosto, alla sfera privata del soggetto tesserato (cd. attività extrafunzionale). Né, ad avviso del Collegio, sono sufficienti, ai fini della propria decisione nel merito, gli atti del procedimento penale (l’ordinanza cautelare del g.i.p.) finora resi disponibili. Ne deriva che, allo stato degli atti, fermi restando il principio di autonomia sancito dall’art.3, comma 3, CGS FIGC e la disciplina dettata dall’art.39 CGS CONI con riguardo all’efficacia della sentenza dell’autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari, questa Corte non è in grado di accertare né di valutare i fatti alla luce del parametro normativo individuato dal Collegio di Garanzia dello Sport, non avendo di tali fatti piena cognizione ed essendo gli stessi ancora sub judice nell’ambito di un procedimento penale tuttora in corso. Si tratta di un procedimento penale che si trova in uno stato di avanzamento affine a quella in cui si trovava il procedimento penale interessato dalla decisione di questa Corte Federale di appello, Sezioni unite, n. 100 del 2024. Infatti, nonostante il silenzio serbato dalle parti anche nel corso dell’udienza del 27 agosto 2024, risulta che i due calciatori siano stati medio tempore condannati in primo grado nel mese di giugno 2024. Si impone, pertanto, la sospensione dei termini di conclusione del giudizio disciplinare ai sensi dell’art. 38, comma 5, CGS CONI, in forza del richiamo operato dall’art.3, comma 2, CGS FIGC, e dell’art.110, comma 5, CGS FIGC sino alla definizione del giudicato in sede penale (irrevocabilità della sentenza di condanna, definitività della decisione di proscioglimento o della sentenza di assoluzione). Per la riattivazione del giudizio disciplinare è fatto onere alle parti, secondo il rispettivo interesse e in forza del combinato disposto dell’art.2, comma 6, CGS CONI e dell’art.297 c.p.c., di assumere la relativa iniziativa nel termine di tre (3) mesi dalla formazione del giudicato nei termini come innanzi precisati. Resta impregiudicata la possibilità per questa Corte Federale, una volta che sia stato riattivato il giudizio disciplinare, di valutare gli effetti delle sopravvenienze normative intervenute il 27 agosto 2024, di cui al par. 9 della presente decisione.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 168/TFN - SD del 3 Maggio 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 25046 /823pf22-23/GC/blp del 17 aprile 2023 nei confronti del sig. S.F. e della società Imolese Calcio 1919 Srl - Reg. Prot. 159/TFN-SD
Massima:….l’istanza di sospensione avanzata dai difensori dei deferiti non può trovare accoglimento, non rientrando la fattispecie in esame tra i casi tassativamente previsti dal Codice di Giustizia Sportiva. Come è noto, essendo la normativa federale posta a presidio della corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il procedimento sportivo, dovendo rispondere a criteri di celerità e speditezza, non è necessariamente permeabile a disposizioni normative dell’ordinamento statale. Nel caso di specie, in disparte ogni considerazione sulla presunta ammissibilità, invocata dai difensori, di un reclamo incidentale, non solo non si rinviene alcuna questione pregiudiziale o incidentale rilevante ai fini della presente decisione, ma, soprattutto, nel procedimento sportivo la sospensione del procedimento non è ammessa neanche in presenza di un procedimento pendente per gli stessi fatti davanti all’Autorità Giudiziaria ordinaria (salvo quanto tassativamente previsto ex art. 111 CGS).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 36/TFN - SD del 01 Ottobre 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 1360/724pf20-21/GC/am del 2.9.2021 nei confronti del Sig. F.J. + altri - Reg. Prot. 23/TFN-SD
Massima:….inammissibile è la richiesta di sospensione del giudizio e devoluzione della questione inerente la regolarità o meno del tesseramento del calciatore … alla Sezione Tesseramenti del Tribunale Federale Nazionale.Nel caso di specie invero oggetto del deferimento è una condotta illecita del Presidente e dei dirigenti della ASD L84 C5 e pertanto questa Sezione del Tribunale è pienamente competente a valutare le condotte contestate. L’oggetto del giudizio non è la validità del tesseramento, ma le asserite condotte irregolari dei deferiti. Tra l’altro, il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC non prevede ipotesi di devoluzione di una questione ad altra sezione del Tribunale, né consente la sospensione del giudizio “salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all’Autorità giudiziaria” (CGS-FIGC art. 111, comma 7).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 142/TFN - SD del 5 Maggio 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 9953 /162 pf20-21/GC/gb del 16 marzo 2021 nei confronti dei sig.ri D.S.M., C.R., P.G. e della società Trapani Calcio Srl - Reg. Prot. 116/TFN-SD
Massima: Infondata è l’eccezione di pregiudizialità fra giudizio sportivo e giudizio penale, soprattutto in termini di valutazione dei fatti e delle prove raccolte in tale ultima sede e la loro rilevabilità in sede sportiva….Al riguardo è sufficiente richiamare quanto sancito dal Collegio di Garanzia dello Sport secondo il quale, l’art. 38, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI “…stabilisce un precetto che palesemente conduce alla infondatezza della pretesa del ricorrente; si afferma, infatti, la piena indipendenza dell’azione disciplinare sportiva da quella penale per i medesimi fatti. E addirittura, il successivo art. 39, ultimo comma, CGS del CONI stabilisce che “in nessun caso” il procedimento può essere sospeso, salvo che, per legge, si debba decidere una pregiudiziale di merito già sottoposta alla cognizione dell’Autorità giudiziaria. Questo Collegio di Garanzia, con orientamento che si ribadisce, ha già affermato che il giudice sportivo, in assoluta autonomia rispetto a quello penale, può valutare in assoluta libertà gli elementi istruttori raccolti in sede penale, indipendentemente anche dal rilievo penale dei fatti rappresentati o dal fatto che vi sia stata sentenza di condanna penale (cfr. Collegio di Garanzia, dec. n. 14 del 2016, IV^ Sez.). Ed è, dunque, logica conseguenza del principio cardine di autonomia dell’ordinamento sportivo che il procedimento sportivo non possa e non debba essere sospeso (salvo il caso dell’articolo 39, ultimo comma, citato). Se, infatti, in pendenza del processo penale il tesserato potesse in qualche modo sottrarsi alle responsabilità nascenti dal suo vincolo di affiliazione sportiva, l’intero sistema della giustizia endofederale e di quella Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2018/2019 presso il CONI perderebbe significato (cfr. Collegio di Garanzia, dec. n. 11 del 2016, IV^ Sez.).” (Collegio di Garanzia CONI, SS. UU., 4 agosto 2017, n. 37). Sotto altro profilo va evidenziato che gli atti del procedimento penale sono stati legittimamente acquisiti dalla Procura Federale conformemente a quanto previsto dall’art.2, comma 3 della l.401/1989 e, come tali, sono autonomamente e liberamente valutabili da questo giudice ai fini del raggiungimento del convincimento in ordine, ovviamente, non alla sussistenza della responsabilità penale, bensì della specifica responsabilità rilevante ai fini sportivi, il cui accertamento, come è noto, non è soggetto alle rigorose cadenze procedimentali del giudizio penale. Tali principi sono stati pacificamente recepiti dagli organi di giustizia endofederali e posti in debito rilievo anche dal supremo consesso della magistratura amministrativa che ha evidenziato, in particolare, che “… i criteri di formazione, utilizzazione e valutazione delle prove ai fini disciplinari dell’ordinamento sportivo sono diversi da quelli del processo penale. Sicché, vista anche la natura degli organi della giustizia sportiva resta escluso che, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari da parte degli stessi, siano da richiamare quei criteri propri del giudizio penale” (Cons. Stato, Sez. V, 22 gennaio 2020, n.54). Sotto altro profilo, poi, va osservato che, qualora dall’evoluzione del giudizio penale dovessero, in futuro, emergere elementi nuovi (non presenti in questo giudizio, né prodotti dalle parti) che possano condurre ad un eventuale pronuncia assolutoria nel cennato ambito, l’ordinamento sportivo prevede, all’art. 63 del Codice di Giustizia FIGC il rimedio della revocazione.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 030/CFA DEL 25 Ottobre 2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL Comunicato n. 018/CFA - (Sez. Unite) 08/08/2019
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 8/TFN del 19.7.2019
Impugnazione Istanza: RECLAMO DEL SIG. Z.M. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA SINO AL 7.3.2017 E SUCCESSIVAMENTE CONSIGLIERE CDA SINO AL 3.5.2018) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE EX ART. 19, COMMA 3 C.G.S. INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMA 4 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 84, COMMI 1 E 3 E 85 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 12055/816 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.4.2019
Massima: A tal riguardo, questa Corte intende, ancora una volta, ribadire che il principio dell’autonomia del giudizio sportivo consente la trattazione separata del presente giudizio disciplinare rispetto ad eventuale analoga vicenda processuale di carattere penale, anche al fine di assicurare l’esigenza di una celere e rapida definizione del primo. Del resto, le disposizioni di cui all’art. 34 bis e 38, comma 5, lett. a), codice di giustizia sportiva del Coni, prevedono espressamente una trattazione separata del procedimento disciplinare e del procedimento penale, e la norma contenuta nell’art. 39, comma 7, del medesimo predetto codice dispone testualmente che «in nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento, salvo che per legge debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all’autorità giudiziaria (circostanza non rinvenibile nella presente fattispecie)». Si aggiunga, del resto, che la condotta di un soggetto appartenente all’ordinamento federale, fermo restando l’eventuale accertamento della stessa in sede penale, può essere diversamente valutata a fini sportivo-disciplinari, rispetto alla sede ordinaria e, pertanto, non sempre le decisioni rese dall’Autorità giudiziaria, specie se – allo stato – solo in sede cautelare, possono utilmente riflettersi sul piano del procedimento disciplinare. Le suesposte considerazioni consentono di superare anche le questioni, sollevate dall’appellante, relative al valore «erroneamente attribuito» alle risultanze istruttorie del giudizio penale ancora in corso. Come sopra già osservato, il presente giudizio disciplinare-sportivo è autonomo ed indipendente dagli eventuali paralleli giudizi penali e gli organi della giustizia sportiva (salvo le tassative ipotesi codificate di rilevanza del giudizio penale o civile) hanno autonomi ambiti di valutazione degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli provenienti dagli accertamenti o dai provvedimenti dell’Autorità giudiziaria ordinaria, che, in questa sede, sono e restano, come detto, liberamente valutabili quali meri elementi probatori.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 30/TFN del 23.10.2019
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 2860/149 pf18-19 GP/GC/blp del 6.9.2019 a carico della società US Palmese ASD - Reg. Prot. 45/TFN-SD)
Massima: Con riferimento alla supposta pregiudizialità penale, si ritiene che la documentazione posta a base del deferimento, sebbene attenga ad un procedimento penale in itinere può validamente essere valutata da questo Tribunale per l’esame dei fatti in relazione agli eventuali illeciti sportivi posti in essere senza dover attendere la pronuncia del giudice penale.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III : DECISIONE N. 0022/CFA del 25 Novembre 2019
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria pubblicata mediante comunicato ufficiale n. 12 del 13.9.2019
Impugnazione - Istanza: (PROCURA FEDERALE INTERREGIONALE/P.A.) n. 37/2019 – 2020 Registro Reclami
Massima: Ed, invero, l’articolo 39 del Codice della Giustizia Sportiva del Coni, all’articolo 39, evidenzia che, salve eccezioni tassativamente individuate, qui non in evidenza, gli organi di giustizia sportiva “…conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all’Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull’oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all’incidente di falso” (cfr. comma 6). Il successivo comma 7 prevede poi che “In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all’Autorità giudiziaria”. Le suddette disposizioni risultano oggi replicate all’articolo 111 del nuovo Codice della Giustizia Sportiva della FIGC. E’ di tutta evidenza, alla stregua del chiaro significato letterale delle disposizioni sopra richiamate, come la mera pendenza di un procedimento penale, nemmeno approdato alla fase processuale, non possa costituire valida causa di giustificazione della richiesta di sospensione.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 8/FTN del 19 Luglio 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ..... … (all'epoca dei fatti Presidente del CdA della società US Città di Palermo Spa sino al 7 marzo 2017 e, successivamente, Consigliere del Consiglio di Amministrazione della società US Città di Palermo Spa sino al 3 maggio 2018) - (nota n. 12055/816 pf18-19 GP/GC/blp del 29.4.2019).
Massima: Delle richieste di sospensione del procedimento per la contestuale pendenza del procedimento penale e di suo rinvio in attesa della definizione della vicenda penale, in ragione della pregiudizialità logica e giuridica dell’addebito penale rispetto all’illecito sportivo contestato. Insiste, la difesa dell’incolpato, nelle richieste di sospensione del presente procedimento e di suo rinvio. Le richieste, per quanto già ampiamente ed esaustivamente ritenuto con la pronuncia di cui al CU n. 63/TFN 2018-2019 non possono trovare accoglimento. Sia quindi ancora una volta sufficiente richiamare quanto al riguardo sancito dal Collegio di Garanzia dello Sport secondo il quale, l’art. 38, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI “…stabilisce un precetto che palesemente conduce alla infondatezza della pretesa del ricorrente; si afferma, infatti, la piena indipendenza dell’azione disciplinare sportiva da quella penale per i medesimi fatti. E addirittura, il successivo art. 39, ultimo comma, CGS del CONI stabilisce che “in nessun caso” il procedimento può essere sospeso, salvo che, per legge, si debba decidere una pregiudiziale di merito già sottoposta alla cognizione dell’Autorità giudiziaria. Questo Collegio di Garanzia, con orientamento che si ribadisce, ha già affermato che il giudice sportivo, in assoluta autonomia rispetto a quello penale, può valutare in assoluta libertà gli elementi istruttori raccolti in sede penale, indipendentemente anche dal rilievo penale dei fatti rappresentati o dal fatto che vi sia stata sentenza di condanna penale (cfr. Collegio di Garanzia, dec. n. 14 del 2016, IV^ Sez.). Ed è, dunque, logica conseguenza del principio cardine di autonomia dell’ordinamento sportivo che il procedimento sportivo non possa e non debba essere sospeso (salvo il caso dell’articolo 39, ultimo comma, citato). Se, infatti, in pendenza del processo penale il tesserato potesse in qualche modo sottrarsi alle responsabilità nascenti dal suo vincolo di affiliazione sportiva, l’intero sistema della giustizia <<endofederale e di quella presso il CONI perderebbe significato (cfr. Collegio di <<Garanzia, dec. n. 11 del 2016, IV^ Sez.)” (Collegio di Garanzia CONI, SS. UU., 4 Agosto 2017, n. 37). Le considerazioni che precedono, del resto, sono state ampiamente condivise dalla CFA, sul punto così espressasi: << Deve, poi, essere disattesa l’eccezione svolta dal sig. .....in ordine alla «doverosità della sospensione del procedimento disciplinare, vista la pendenza del parallelo procedimento penale» (cf. Controdeduzioni, pag. 11). A tal riguardo, questa Corte intende, ancora una volta, ribadire che il principio dell’autonomia del giudizio sportivo consente la trattazione separata del presente giudizio disciplinare rispetto ad eventuale analoga vicenda processuale di carattere penale, anche al fine di assicurare l’esigenza di una celere e rapida definizione della stessa. Del resto, le disposizioni di cui all’art. 34 bis e 38, comma 5, lett. a), codice di giustizia sportiva del Coni, prevedono espressamente una trattazione separata del procedimento disciplinare e del procedimento penale, e la norma contenuta nell’art. 39, comma 7, del medesimo predetto codice dispone testualmente che “in nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento, salvo che per legge debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all’autorità giudiziaria”. Circostanza non rinvenibile nella fattispecie. Si aggiunga, del resto, che la condotta di un soggetto appartenente all’ordinamento federale, fermo restando l’eventuale accertamento della stessa in sede penale, può essere diversamente valutata a fini sportivo-disciplinari, rispetto alla sede ordinaria e, pertanto, non sempre le decisioni rese dall’Autorità giudiziaria, specie se – allo stato – solo in sede cautelare, possono utilmente riflettersi sul piano del procedimento disciplinare. Come già affermato da questa Corte, il logico corollario dell’autonoma scelta degli obiettivi da perseguire nell’ambito federale è l’omologa libertà nella redazione delle tavole delle condotte incompatibili con l’appartenenza soggettiva all’ordinamento federale e, in via strumentale e necessaria, dei mezzi e delle forme di tutela dell’ordinamento sportivo dalle deviazioni che si dovessero verificare al suo interno. È, infatti, conseguenza naturale dell’autonomia dell’ordinamento sportivo la capacità dello stesso di munirsi, in via indipendente, di un circuito normativo e di una struttura valutativa che reagisca alla negazione dei valori del mondo dello sport. Questa premessa, che riassume decenni di conforme indirizzo giurisprudenziale sportivo, porta ad affermare, in linea generale, la niente affatto obbligata permeabilità dell’ordinamento sportivo ad ogni e ciascuna disposizione dell’ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie. Ed infatti, l’ordinamento sportivo, da un lato, è estraneo alle previsioni normative generali che nascono con riguardo ad ambiti tipicamente ed esclusivamente statali (come il procedimento penale e le regole che per esso sono dettate per governare i rapporti con altri procedimenti, siano essi civili, amministrativi, penali, disciplinari ecc.); lo stesso ordinamento, d’altra parte, è libero di perseguire la propria pretesa punitiva – nei confronti dei propri appartenenti che si sottraggano al rispetto dei precetti dell’ordinamento settoriale – con autonomi mezzi di ricerca e valutazione della prova che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell’ordinamento giuridico generale, fatta ovviamente salva la garanzia del diritto di difesa, costituzionalmente protetto. Da questo punto di vista, non rappresenta violazione alcuna, tantomeno del diritto di difesa, apprezzabile in sede di giudizio di impugnazione, la circostanza che il procedimento si svolga – senza attendere l’esito di eventuali procedimenti penali pendenti – sulla base degli atti acquisiti e, più in generale, nel rispetto delle norme del codice di giustizia sportiva e secondo una valutazione che abbia come linea guida il rispetto delle disposizioni, delle regole e dei principi dell’ordinamento federale: il che è indubbiamente avvenuto nel corso del giudizio di primo grado. A rafforzare il convincimento appena espresso sta, infine, la considerazione che alla difesa non è mai precluso il concorso alla formazione della prova, anche mediante produzione documentale, come è accaduto nel presente procedimento>> (C.U. n.112/CFA 2018-2019, pagg. 42-43). Attesa l’autonomia dell’Ordinamento sportivo rispetto a quello statuale, va da sé che le anzidette considerazioni valgono anche con riferimento alla certamente non accoglibile richiesta di rinvio del presente procedimento, in ragione, peraltro, dell’assenza dell’invocata pregiudizialità tecnico-giuridica del procedimento penale rispetto al presente, diversi essendo i fini dell’uno e dell’altro.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 122 CFA DEL 18 Giugno 2019 CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 108/CFA DEL 29 Maggio 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 63/TFN del 13.5.2019
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ US CITTA’ DI PALERMO SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO DEL CAMPIONATO DI SERIE B STAGIONE SPORTIVA 2018/19 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 12055/816 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.4.2019
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. G.G.(ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CDA DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA DALL’8.11.2017 ALL’8.8.2018) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8 C.G.S., NONCHÉ ART. 85 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 12055/816 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.4.2019
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. M.A. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE EX ART. 19, COMMA 3 C.G.S. INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8 C.G.S., NONCHÉ ARTT. 84, COMMI 1 E 3 E 85 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 12055/816 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.4.2019
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEL SIG. Z.M. ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE CDA DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA SINO AL 7.3.2017 E, SUCCESSIVAMENTE, CONSIGLIERE CDA DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA SINO AL 3.5.2018 SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA 12055/816 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.4.2019
Massima: Deve, poi, essere disattesa l’eccezione svolta dal sg. …in ordine alla «doverosità della sospensione del procedimento disciplinare, vista la pendenza del parallelo procedimento penale» .. A tal riguardo, questa Corte intende, ancora una volta, ribadire che il principio dell’autonomia del giudizio sportivo consente la trattazione separata del presente giudizio disciplinare rispetto ad eventuale analoga vicenda processuale di carattere penale, anche al fine di assicurare l’esigenza di una celere e rapida definizione della stessa. Del resto, le disposizioni di cui all’art. 34 bis e 38, comma 5, lett. a), codice di giustizia sportiva del Coni, prevedono espressamente una trattazione separata del procedimento disciplinare e del procedimento penale, e la norma contenuta nell’art. 39, comma 7, del medesimo predetto codice dispone testualmente che «in nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento, salvo che per legge debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all’autorità giudiziaria». Circostanza non rinvenibile nella fattispecie. Si aggiunga, del resto, che la condotta di un soggetto appartenente all’ordinamento federale, fermo restando l’eventuale accertamento della stessa in sede penale, può essere diversamente valutata a fini sportivo-disciplinari, rispetto alla sede ordinaria e, pertanto, non sempre le decisioni rese dall’Autorità giudiziaria, specie se – allo stato – solo in sede cautelare, possono utilmente riflettersi sul piano del procedimento disciplinare. Come già affermato da questa Corte, il logico corollario dell’autonoma scelta degli obiettivi da perseguire nell’ambito federale è l’omologa libertà nella redazione delle tavole delle condotte incompatibili con l’appartenenza soggettiva all’ordinamento federale e, in via strumentale e necessaria, dei mezzi e delle forme di tutela dell’ordinamento sportivo dalle deviazioni che si dovessero verificare al suo interno. È, infatti, conseguenza naturale dell’autonomia dell’ordinamento sportivo la capacità dello stesso di munirsi, in via indipendente, di un circuito normativo e di una struttura valutativa che reagisca alla negazione dei valori del mondo dello sport. Questa premessa, che riassume decenni di conforme indirizzo giurisprudenziale sportivo, porta ad affermare, in linea generale, la niente affatto obbligata permeabilità dell’ordinamento sportivo ad ogni e ciascuna disposizione dell’ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie. Ed infatti, l’ordinamento sportivo, da un lato, è estraneo alle previsioni normative generali che nascono con riguardo ad ambiti tipicamente ed esclusivamente statali (come il procedimento penale e le regole che per esso sono dettate per governare i rapporti con altri procedimenti, siano essi civili, amministrativi, penali, disciplinari ecc.); lo stesso ordinamento, d’altra parte, è libero di perseguire la propria pretesa punitiva – nei confronti dei propri appartenenti che si sottraggano al rispetto dei precetti dell’ordinamento settoriale – con autonomi mezzi di ricerca e valutazione della prova che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell’ordinamento giuridico generale, fatta ovviamente salva la garanzia del diritto di difesa, costituzionalmente protetto. Da questo punto di vista, non rappresenta violazione alcuna, tantomeno del diritto di difesa, apprezzabile in sede di giudizio di impugnazione, la circostanza che il procedimento si svolga – senza attendere l’esito di eventuali procedimenti penali pendenti – sulla base degli atti acquisiti e, più in generale, nel rispetto delle norme del codice di giustizia sportiva e secondo una valutazione che abbia come linea guida il rispetto delle disposizioni, delle regole e dei principi dell’ordinamento federale: il che è indubbiamente avvenuto nel corso del giudizio di primo grado. A rafforzare il convincimento appena espresso sta, infine, la considerazione che alla difesa non è mai precluso il concorso alla formazione della prova, anche mediante produzione documentale, come è accaduto nel presente procedimento. Queste considerazioni consentono di superare anche le questioni, agitate da alcune difese, relativamente al valore «erroneamente attribuito ai giudizi cautelari» Viene evidenziato come il Tribunale ordinario non si sia «ancora pronunciato e le contestazione della Procura della Repubbica di Palermo non sono mai state accolte in una pronuncia di merito fondata su prove acquiste nel contraddittorio tra le parti. Non si comprende allora perché il TFN, commettendo il medesimo errore della Procura Federale, abbia fondato la sua pronuncia su valutazioni provvisorie e basate su meri indizi che non hanno alcuna valenza probatoria» …La pronuncia del TFN, insomma, sarebbe da riformare poiché conseguenza di un presupposto assolutamente errato e “parziale”, costituito dalle “provvisorie” risultanze di un procedimento cautelare penale «acriticamente ed assiomaticamente trasposte dal Giudice di primo grado anche nella presente vicenda […] al contempo negando qualsiasi rilevanza probatoria alle risultanze, divenute definitive stante il passaggio in giudicato del decreto che ha rigettato l’istanza della procura» … Le argomentazioni, sul punto, effettuate dalle diverse difese appaiono, nel complesso, contraddittorie. Infatti, in alcuni passaggi sembra richiedersi agli organi di giustizia sportiva di non prendere in considerazione le risultanze dei provvedimenti emessi, in sede cautelare, dall’autorità giudiziaria, perchè provvisorie, fondate su prove non acquisite in contraddittorio o in dibattimento; dall’altro, però, sembra affermarsi che occorre tenere conto di siffatte risultanze che hanno avuto come esito la sentenza della Corte di Cassazione 17 maggio 2019, n. 21780, che avrebbe “correttamente inquadrato” i fatti posti – dalla Procura Federale – a base dell’impianto accusatorio, «osservando come non vi siano elementi per considerare simulata l’ “operazione ..”» (cfr. “note di deposito nell’interesse del sig. ….”, del 21 maggio 2019). E, ancora, in siffatta direzione: «alla luce di questa sentenza della Cassazione, la sentenza del Tribunale fallimentare, di cui era contestata la correttezza, e l’accertamento dei fatti in essa contenuto ha efficacia vincolante e dirimente nei confronti del presente giudizio, che non potrà in alcun modo discostarsi dalle indicazioni del Supremo Collegio» (cfr. “Integrazione alla memoria del 15 maggio 2019, nell’interesse del sig. …, del 21 maggio 2019). In disparte la rilevata (nella loro considerazione complessiva) contraddittorietà dello stesso approccio in ordine alla valenza, nel presente giudizio, dei provvedimenti resi, in sede cautelare, nei vari gradi di giudizio, dall’Autorità giudiziaria ordinaria, tutti sembrano muovere da un medesimo erroneo presupposto: ossia, che il giudizio disciplinare-sportivo è dipendente e/o deve limitarsi a prendere atto di quanto (a diversi fini, va sottolineato) ha accertato e/o dichiarato l’Autorità giudiziaria ordinaria. Se così fosse, non vi sarebbe un ordinamento sportivo qualificato dall’autonomia e non si sarebbe alcuna necessità di celebrare un giudizio sportivo. Viceversa, come sopra già osservato, il presente giudizio disciplinare-sportivo è autonomo ed indipendente dagli eventuali paralleli giudizi penali e gli organi della giustizia sportiva (salvo le tassative ipotesi codificate di rilevanza del giudizio penale o civile) hanno autonomi ambiti di valutazione degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli provenienti dagli accertamenti o dai provvedimenti dell’Autorità giudiziaria ordinaria, che, in questa sede, sono e restano, come detto, liberamente valutabili per quello che sono: ossia, meri elementi probatori.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV: DECISIONE N. 123/CFA DEL 19/06/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 116/CFA DEL 13/06/2019 DISPOSITIVO
Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 231 del 7.5.2019
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. L.V. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 37 E 40, COMMI 1 E 2 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO, NONCHÉ DELL’ART. 38, COMMA 4 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 8494/229 PFI 18-19 MS/AS/AC DEL 12.2.2019
Massima: Sul rilievo che la dipendenza della decisione dall’esito di altro procedimento esige che la pronuncia ad adottarsi in una distinta sede sia idonea ad assumere effetto vincolante nella causa pregiudicata, occorre precisare che detto presupposto non è ravvisabile nell’ipotesi –come nel caso che occupa- di procedimenti pendenti tra soggetti diversi, perché la pronuncia in un giudizio non può far stato nei confronti delle diverse parti di un altro giudizio e, quindi, costituire il necessario antecedente logico- giuridico della relativa decisione, come posto in luce dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis, Cass. 5.04.2005, n.7079; Cass. 12.07.2002, n.10177). Non ravvisandosi alcuna pregiudizialità, né in senso tecnico-giuridico e né solamente in senso logico, consegue che la negazione della violazione per un soggetto (presidente) non si trasferisce in automatico su altro soggetto, dal momento che l’assoluzione conseguita concerne la non ascrivibilità della violazione contestata, il che non significa che “il fatto non sussiste” ma, invece, che egli “non lo ha commesso”, potendo averlo commesso, quindi, l’odierno ricorrente.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 63/FTN del 13 maggio 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Z.M. (all'epoca dei fatti Presidente del CdA della Società US Città di Palermo Spa sino al 7 Marzo 2017 e, successivamente, Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Società US Città di Palermo Spa sino al 3 maggio 2018), G.G. (all'epoca dei fatti Presidente del CdA della Società US Città di Palermo Spa dall'8 novembre 2017 all'8 agosto 2018), M.A. (all'epoca dei fatti Presidente del Collegio Sindacale della Società US Città di Palermo Spa) SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA - (nota n. 12055/816 pf18-19 GP/GC/blp del 29.4.2019).
Massima: Anche con riferimento alla richiesta di sospensione del procedimento in attesa della definizione del procedimento penale, è sufficiente richiamare quanto sancito al riguardo dal Collegio di Garanzia dello Sport secondo il quale, l’art. 38, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI “…stabilisce un precetto che palesemente conduce alla infondatezza della pretesa del ricorrente; si afferma, infatti, la piena indipendenza dell’azione disciplinare sportiva da quella penale per i medesimi fatti. E addirittura, il successivo art. 39, ultimo comma, CGS del CONI stabilisce che “in nessun caso” il procedimento può essere sospeso, salvo che, per legge, si debba decidere una pregiudiziale di merito già sottoposta alla cognizione dell’Autorità giudiziaria. Questo Collegio di Garanzia, con orientamento che si ribadisce, ha già affermato che il giudice sportivo, in assoluta autonomia rispetto a quello penale, può valutare in assoluta libertà gli elementi istruttori raccolti in sede penale, indipendentemente anche dal rilievo penale dei fatti rappresentati o dal fatto che vi sia stata sentenza di condanna penale (cfr. Collegio di Garanzia, dec. n. 14 del 2016, IV^ Sez.). Ed è, dunque, logica conseguenza del principio cardine di autonomia dell’ordinamento sportivo che il procedimento sportivo non possa e non debba essere sospeso (salvo il caso dell’articolo 39, ultimo comma, citato). Se, infatti, in pendenza del processo penale il tesserato potesse in qualche modo sottrarsi alle responsabilità nascenti dal suo vincolo di affiliazione sportiva, l’intero sistema della giustizia endofederale e di quella presso il CONI perderebbe significato (cfr. Collegio di Garanzia, dec. n. 11 del 2016, IV^ Sez.).”(Collegio di Garanzia CONI, SS. UU., 4 agosto 2017, n. 37).
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 032CFA DEL 18/09/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 001 CFA DEL 05/07/2018 (DISPOSITIVO)
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 406/TFT 25 dell’8.5.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL CALC. L.P.V. (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ PGS S. PIO X) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8080/236 PFI17-18 CS/SDS DEL 5.3.2018
Massima: …va respinta la richiesta di sospensione del processo. Come più volte affermato dal Collegio di garanzia del CONI (di recente, si vedano le decisioni n. 37/2016 delle Sezioni unite e 11/2016, della IV^ Sez.), la logica conseguenza del principio cardine di autonomia dell’ordinamento sportivo è il principio secondo il quale il procedimento sportivo non possa e non debba essere sospeso (salvo il caso dell’articolo 39, ultimo comma, CGS CONI) in ragione della pendenza di giudizi penali. Se, infatti, in pendenza del processo penale, il tesserato potesse in qualche modo sottrarsi alle responsabilità nascenti dal suo vincolo di affiliazione sportiva, l’intero sistema della giustizia endofederale e di quella presso il CONI perderebbe significato. Nel caso di specie, non possono ritenersi sussistenti le condizioni di cui al citato art. 39, (“In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all’Autorità giudiziaria”), atteso che nessuna legge impone la previa decisione con efficacia di giudicato delle questioni oggetto dei due giudizi penali indicati dal ricorrente (quello per lesioni proposto dal signor … nei confronti del reclamante e del signor … e quello per calunnia proposto da questi ultimi nei confronti del medesimo …).
Decisione C.S.A.: C. U. n. 154/CSA del 08 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 20.12.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL S.S.D. VIRTUSVECOMP VERONA AR.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASD ARZIGNANO VALCHIAMPO/SSDARL VIRTUSVECOMP DEL 17.9.2017
Massima: La richiesta di sospensione del procedimento sollevata dall’istante per aver impugnato innanzi al Collegio di Garanzia, la decisione della Corte Federale d’Appello che aveva dichiarato inammissibile il reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale Sezione tesseramenti deve essere rigettata, in quanto ai sensi dell’art. 29 bis CGS in combinato disposto con gli artt. 29 e 36 bis CGS, la Corte sportiva d’appello nazionale, giudice di secondo grado, è competente soltanto sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali, senza poter interferire nei procedimenti attivati presso il Tribunale Federale Nazionale Sezione tesseramenti e la Corte Federale d’Appello, la cui pronuncia è oggetto a sua volta, nel caso che occupa, di gravame presso il Collegio di garanzia del CONI.
Decisione C.F.A. Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 030/CFA del 25 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017
Impugnazione - istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ PAGANESE CALCIO 1926 SRL AVVERSO LA SANZIONE: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA; INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL4.8.2016
Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. C. D’E.(ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ PAGANESE CALCIO 1926 SRL) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI ANNI 3 E MESI 6; AMMENDA DI € 60.000; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL4.8.2016
Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. A. F. (ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ AS MARTINA 1947 SRL) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI ANNI 3; AMMENDA DI € 50.000; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL4.8.2016
Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. A. R. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ US PISTOIESE 1921 SRL)AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA DI ANNI 3; AMMENDA DI € 50.000; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016
Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. E. A. (ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI MESI 6; AMMENDA DI € 10.000; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL4.8.2016
Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. G. C. (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ US POGGIBONSI SRL) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI ANNI 3; AMMENDA DI € 30.000; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016
Impugnazione - istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ US PISTOIESE 1921 SRL AVVERSO LA SANZIONE:PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA; INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL4.8.2016
Impugnazione - istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ L’AQUILA CALCIO 1927 SRL AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA; AMMENDA DI € 10.000; INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL4.8.2016
Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. M. D. C. (ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE ISCRITTO NEI RUOLI TECNICI DELLA F.I.G.C. NON TESSERATO) AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA DI ANNI 3 E MESI 6; AMMENDA DI € 50.000; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL4.8.2016
Massima: Il principio dell’autonomia del diritto sportivo consente la trattazione separata di analoga vicenda processuale di carattere disciplinare, anche al fine di assicurare l’esigenza di una celere e rapida definizione della stessa. Del resto, le disposizioni di cui all’art. 34 bis e 38, comma 5, lett. a), codice di giustizia sportiva del Coni, prevedono testualmente una trattazione separata del procedimento disciplinare e del procedimento penale, e la norma contenuta nell’art. 39, comma 7, del medesimo predetto codice prevede espressamente che “in nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento, salvo che per legge debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all’autorità giudiziaria”. Circostanza che nella fattispecie non è stata neppure dedotta. Si aggiunga, del resto, che la condotta di un soggetto dell’ordinamento federale, fermo restando il suo accertamento in sede penale, può essere diversamente valutata a fini sportivo- disciplinari, rispetto alla sede ordinaria e, pertanto, non è detto che l’eventuale decisione resa dall’Autorità giudiziaria possa utilmente riflettersi sul piano del procedimento disciplinare. Come già affermato da questa Corte è, questo, anche il logico corollario dell’autonoma scelta degli obiettivi da perseguire nell’ambito endofederale è l’omologa libertà nella redazione delle tavole delle condotte incompatibili con l’appartenenza soggettiva ad esso e, in via strumentale e necessaria, dei mezzi e delle forme di tutela dell’ordinamento sportivo dalle deviazioni che si dovessero verificare al suo interno. È, infatti, conseguenza naturale dell’autonomia dell’ordinamento sportivo la capacità dello stesso di munirsi, in via indipendente, di un circuito normativo che reagisca alla negazione dei valori del mondo dello sport. Questa premessa, che riassume decenni di conforme indirizzo giurisprudenziale sportivo, porta ad affermare, in linea generale, la niente affatto obbligata permeabilità dell’ordinamento sportivo ad ogni e ciascuna disposizione dell’ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie. Ed infatti, l’ordinamento sportivo, da un lato, è estraneo alle previsioni normative generali che nascono con riguardo ad ambiti tipicamente ed esclusivamente statali (come il procedimento penale e le regole che per esso sono dettate per governare i rapporti con altri procedimenti, siano essi civili, amministrativi, disciplinari ecc.); esso, d’altra parte, è libero di perseguire la propria pretesa punitiva – nei confronti dei propri appartenenti che si sottraggano al rispetto dei precetti dell’ordinamento settoriale – con autonomi mezzi di ricerca e valutazione della prova che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell’ordinamento statale, fatta ovviamente salva la garanzia del diritto di difesa, costituzionalmente protetto. Non vi è, quindi, alcun bisogno di attendere l’esito di eventuali ulteriori indagini della Procura della Repubblica o disporre ulteriori accertamenti ed acquisizioni testimoniali se la pretesa punitiva federale viene esercitata sulla scorta di un materiale probatorio già giudicato dagli organi di giustizia sportiva congruamente espressivo del livello di infrazioni contestate. Il Tribunale federale nazionale ha, dunque, correttamente implicitamente evidenziato che le regole del procedimento sportivo, cui gli organi di giustizia sono tenuti ad uniformarsi, non prevedono il dovere del giudicante di allargare l’orizzonte del materiale probatorio già acquisito, se questo soddisfa, a suo avviso, le esigenze del giudizio. Da questo punto di vista, non rappresenta violazione alcuna, tantomeno del diritto di difesa, apprezzabile in sede di giudizio di impugnazione, la circostanza che il procedimento si svolga sulla base degli atti acquisiti e, più in generale, nel rispetto delle norme del codice di giustizia sportiva: il che è indubbiamente avvenuto nel corso del giudizio di primo grado. A rafforzare il convincimento appena espresso sta, infine, la considerazione che alla difesa non è mai precluso il concorso alla formazione della prova, anche mediante produzione documentale, come è accaduto nel presente procedimento.
Decisione C.F.A. Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 030/CFA del 25 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017
Impugnazione - istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ PAGANESE CALCIO 1926 SRL AVVERSO LA SANZIONE: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA; INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL4.8.2016
Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. C. D’E.(ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ PAGANESE CALCIO 1926 SRL) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI ANNI 3 E MESI 6; AMMENDA DI € 60.000; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL4.8.2016
Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. A. F. (ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ AS MARTINA 1947 SRL) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI ANNI 3; AMMENDA DI € 50.000; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL4.8.2016
Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. A. R. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ US PISTOIESE 1921 SRL)AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA DI ANNI 3; AMMENDA DI € 50.000; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016
Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. E. A. (ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI MESI 6; AMMENDA DI € 10.000; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL4.8.2016
Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. G. C. (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ US POGGIBONSI SRL) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI ANNI 3; AMMENDA DI € 30.000; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016
Impugnazione - istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ US PISTOIESE 1921 SRL AVVERSO LA SANZIONE:PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA; INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL4.8.2016
Impugnazione - istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ L’AQUILA CALCIO 1927 SRL AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA; AMMENDA DI € 10.000; INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL4.8.2016
Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. M. D. C. (ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE ISCRITTO NEI RUOLI TECNICI DELLA F.I.G.C. NON TESSERATO) AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA DI ANNI 3 E MESI 6; AMMENDA DI € 50.000; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL4.8.2016
Massima:… devono essere disattese, sia la richiesta di sospensione del procedimento in attesa della pubblicazione delle motivazioni della decisione del Collegio di Garanzia del CONI di rigetto dei ricorsi che erano stati proposti avverso la prima decisione di questa Corte Federale, in quanto, in assenza di tali motivazioni, non risulterebbe nota la pronuncia sulla perentorietà o ordinatorietà del termine previsto dall’art. 32 ter, comma 4 CGS, sia le eccezioni preliminari, da più parti reiterata, di improcedibilità dell’atto di deferimento per violazione del termine di cui all’art. 32 ter comma 4 CGS. Entrambe tali pretese, infatti, appaiono prive di pregio; la prima perché - come correttamente affermato dall’Organo di prime cure, anche in questo caso con congrua motivazione, dalla quale non sussiste alcuna ragione di discostarsi - il dispositivo pronunciato dal Collegio di Garanzia del CONI appare sufficiente a sancire l’inequivocabile decisione di reiezione dei gravami proposti avverso la decisione di questa Corte e comunque perché, trattandosi di decisione di rigetto dei ricorsi e di conferma di quella di questa Corte, la pubblicazione delle motivazioni appare del tutto ininfluente ai fini dell’esercizio del diritto di difesa nel presente giudizio, facendo stato la statuizione contenuta nella decisione di questa Corte Federale. La seconda poiché la questione relativa alla mera ordinatorietà del termine previsto dalla norma invocata appare superata dalla pronuncia resa da questa Corte, a Sezioni Unite, e confermata dal Collegio di Garanzia del CONI.
Decisione C.F.A. Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 005/CFA del 03 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017
Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. V. F. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SANTARCANGELO CALCIO SRL) AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA DI ANNI 4; AMMENDA DI € 70.000; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016
Impugnazione - istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ SANTARCANGELO CALCIO SRL AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA; AMMENDA DI € 35.000; INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016
Impugnazione - istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ VIGOR LAMEZIA SRL AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA; AMMENDA DI € 30.000; INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016
Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. S. C. (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SS BARLETTA CALCIO SRL) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI ANNI 5; AMMENDA DI € 95.000; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016
Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. C. A. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA SRL) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI ANNI 1 E MESI 6 CON PRECLUSIONE; AMMENDA DI € 30.000; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016
Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. F. M. (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO TESSERATO PER LA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA SRL) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI ANNI 3; AMMENDA DI € 10.000; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016
Impugnazione - istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI NON DOVERSI PROCEDERE NEI CONFRONTI DEL SIG. M. S. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE SVINCOLATO); AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA SRL CON RIFERIMENTO ALLE GARE 7) SALERNITANA – BARLETTA E 9) JUVE STABIA – VIGOR LAMEZIA, IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA E ALLA RESPONSABILITÀ DEL SIG. F.B., ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO DI CUI ALL’ART. 1BIS, COMMA 5 DEL C.G.S., OPERANTE NELL’AMBITO DELLA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA SRL; SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016
Massima: Correttamente il Tribunale ha disatteso le istanze di sospensione del giudizio in attesa dell’esito del procedimento penale….Il principio dell’autonomia del diritto sportivo consente la trattazione separata di analoga vicenda processuale di carattere disciplinare, anche al fine di assicurare l’esigenza di una celere e rapida definizione della stessa. Del resto, le disposizioni di cui all’art. 34 bis e 38, comma 5, lett. a), codice di giustizia sportiva del Coni, prevedono testualmente una trattazione separata del procedimento disciplinare e del procedimento penale, e la norma contenuta nell’art. 39, comma 7, del medesimo predetto codice prevede espressamente che “in nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento, salvo che per legge debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all’autorità giudiziaria”. Circostanza che nella fattispecie non è stata neppure dedotta. Si aggiunga, del resto, che la condotta di un soggetto dell’ordinamento federale, fermo restando il suo accertamento in sede penale, può essere diversamente valutata a fini sportivo-disciplinari, rispetto alla sede ordinaria e, pertanto, non è detto che l’eventuale decisione resa dall’Autorità giudiziaria possa utilmente riflettersi sul piano del procedimento disciplinare. Come già affermato da questa Corte è, questo, anche il logico corollario dell’autonoma scelta degli obiettivi da perseguire nell’ambito endofederale è l’omologa libertà nella redazione delle tavole delle condotte incompatibili con l’appartenenza soggettiva ad esso e, in via strumentale e necessaria, dei mezzi e delle forme di tutela dell’ordinamento sportivo dalle deviazioni che si dovessero verificare al suo interno. È, infatti, conseguenza naturale dell’autonomia dell’ordinamento sportivo la capacità dello stesso di munirsi, in via indipendente, di un circuito normativo che reagisca alla negazione dei valori del mondo dello sport. Questa premessa, che riassume decenni di conforme indirizzo giurisprudenziale sportivo, porta ad affermare, in linea generale, la niente affatto obbligata permeabilità dell’ordinamento sportivo ad ogni e ciascuna disposizione dell’ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie. Ed infatti, l’ordinamento sportivo, da un lato, è estraneo alle previsioni normative generali che nascono con riguardo ad ambiti tipicamente ed esclusivamente statali (come il procedimento penale e le regole che per esso sono dettate per governare i rapporti con altri procedimenti, siano essi civili, amministrativi, disciplinari ecc.); esso, d’altra parte, è libero di perseguire la propria pretesa punitiva – nei confronti dei propri appartenenti che si sottraggano al rispetto dei precetti dell’ordinamento settoriale – con autonomi mezzi di ricerca e valutazione della prova che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell’ordinamento statale, fatta ovviamente salva la garanzia del diritto di difesa, costituzionalmente protetto. Non vi è, quindi, alcun bisogno di attendere l’esito di eventuali ulteriori indagini della Procura della Repubblica o disporre ulteriori accertamenti ed acquisizioni testimoniali se la pretesa punitiva federale viene esercitata sulla scorta di un materiale probatorio già giudicato dagli organi di giustizia sportiva congruamente espressivo del livello di infrazioni contestate. Il Tribunale federale nazionale ha, dunque, correttamente implicitamente evidenziato che le regole del procedimento sportivo, cui gli organi di giustizia sono tenuti ad uniformarsi, non prevedono il dovere del giudicante di allargare l’orizzonte del materiale probatorio già acquisito, se questo soddisfa, a suo avviso, le esigenze del giudizio. Da questo punto di vista, non rappresenta violazione alcuna, tantomeno del diritto di difesa, apprezzabile in sede di giudizio di impugnazione, la circostanza che il procedimento si svolga sulla base degli atti acquisiti e, più in generale, nel rispetto delle norme del codice di giustizia sportiva: il che è indubbiamente avvenuto nel corso del giudizio di primo grado. A rafforzare il convincimento appena espresso sta, infine, la considerazione che alla difesa non è mai precluso il concorso alla formazione della prova, anche mediante produzione documentale, come è accaduto nel presente procedimento.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 80/TFN-SD del 03 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.B. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), Società US LATINA CALCIO Srl - (nota n. 11039/972 pf16-17 GP/GC/ac del 7.4.2017).
Impugnazione Istanza:DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.B. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), Società US LATINA CALCIO Srl - (nota n. 11038/973 pf16-17 GP/GC/ac del 7.4.2017).
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.A. (all’epoca dei fatti Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl), M.B. (all’epoca dei fatti Consigliere e legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), WAINSTEIN R.D. (Consigliere e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl), Società US LATINA CALCIO Srl - (nota n. 11037/971 pf16-17 GP/GC/cc del 7.4.2017).
Massima: In merito all’asserita interruzione del processo non sussistono ragioni per discostarsi dal recentissimo precedente della medesima sezione (C.U. 72/2017), secondo il quale “la Società, seguitando a disputare le gare del campionato di competenza, non ha subìto gli effetti della revoca della affiliazione; essa pertanto continua a soggiacere all’ordinamento sportivo, la cui autonomia nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e nella definizione dei giudizi da parte degli organi di giustizia sportiva è fatta salva, indipendentemente dai procedimenti (art. 1 comma 3 CGS). Corollario di detta autonomia è il principio del rispetto delle norme e dei provvedimenti federali in capo ai soggetti indicati nell’art. 1 comma 1 CGS e della competenza esclusiva degli organi di giustizia sportiva a giudicare le questioni di carattere tecnico e disciplinare che investono la posizione dei tesserati (art. 16 CGS). In questo preciso contesto normativo, non è dato farsi luogo alla interruzione del presente procedimento, trattandosi, nella prospettazione offerta dalla Curatela, di istituto estraneo all’ordinamento sportivo e non suscettibile di essere applicato per analogia. Inoltre il richiamo della Curatela agli artt. 2 e 6 CGS CONI, sulla adozione delle norme generali del processo civile, appare inconferente: la norma si riferisce a quanto è compatibile con il carattere di informalità e rapidità dei procedimenti di giustizia sportiva e non alla facoltà di richiamare l’applicazione di istituti estranei e per certi versi incompatibili con il processo sportivo, votato alla celerità delle sue statuizioni”.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 68/TFN-SD del 27 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.A. + ALTRI - (nota n. 1638/78 pf15-16 SP/gb del 4.8.2016).
Massima: È stata richiesta la sospensione del procedimento in attesa della pubblicazione delle motivazioni della decisione del Collegio di Garanzia del CONI di rigetto dei ricorsi che erano stati proposti avverso la decisione n. 92 della Corte Federale d’Appello, in quanto, in assenza di tali motivazioni, non risulterebbe nota la pronuncia sulla perentorietà o ordinatorietà del termine previsto dall’art. 32 ter, comma 4 CGS. L’eccezione è infondata. In primo luogo poiché il dispositivo pronunciato dal Collegio di Garanzia del CONI sancisce la inequivocabile decisione del “rigetto”; in secondo luogo perché, trattandosi appunto di decisione di rigetto dei ricorsi e di conferma di quella della Corte Federale d’Appello, la pubblicazione delle motivazioni, di cui ci si lamenta non essere avvenuta, appare del tutto ininfluente, facendo stato la statuizione contenuta nella decisione della Corte Federale d’Appello.
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 080/CFA del 14 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 102/CFA del 07 Febbraio 2017 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 24/TFN del 12.10.2016
Impugnazione – istanza: RICORSO DELSIG. P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 25.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BRESCIA/CATANIA DEL 9.5.2015 – NOTA N. 919/17PF15-16/SP/AC DEL 20.7.2016; PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BOLOGNA/CATANIA DEL 27.4.2015 - NOTA N. 924/86PF15-16/SP/CC DEL 20.7.2016
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. A. FERNANDO AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 3; - AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BRESCIA/CATANIA DEL 9.5.2015 – NOTA N. 919/17PF15-16/SP/AC DEL 20.7.2016;PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BOLOGNA/CATANIA DEL 27.4.2015 - NOTA N. 924/86PF15-16/SP/CC DEL 20.7.2016
Massima: Va rigettata la richiesta di sospendere il presente procedimento in attesa della definizione del procedimento penale n. 233/2014 pendente dinanzi al Tribunale di Catania, attese l’autonomia del procedimento sportivo-disciplinare rispetto a quello penale, l’assenza di questioni pregiudiziali di merito da decidersi con efficacia di giudicato nell’ambito di quest’ultimo e l’esigenza di pervenire celermente alla definizione del procedimento disciplinare.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.044/TFN del 21 Dicembre 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (92) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: N.L., V.E.M., A.B., A.I., A.Z., S.P. e A.R. – (Fallimento della Società AS Varese 1910 Spa) - (nota n. 3667/705 pf 15-16 GT/sds dell’11.10.2016).
Massima: Questo Tribunale…. non ritiene possa trovare accoglimento la richiesta di sospensione del procedimento in attesa della definizione del procedimento penale in corso giacché gli eventuali rilievi penali della vicenda (si ricordi che il procedimento risulta ancora in fase di indagine) si ritiene non possano aggiungere alcunché in ordine alle violazioni delle norme di disciplina dell'ordinamento sportivo contestate in tale sede.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Sezioni Unite : Decisione n. 62 del 13/12/2016 – www.coni.it
Decisione impugnata: decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, adottata a Sezioni Unite in data 19 aprile 2016 e pubblicata, in motivazione, con C.U. n. 010/CFA del 22 luglio u.s., che ha irrogato, in capo al ricorrente, la sanzione dell'inibizione per 5 anni, con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, più l'ammenda pari ad € 50.000,00
Parti: F. A. A./Federazione Italiana Giuoco Calcio – G. L. I./Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Infondata è la doglianza di mancata sospensione del procedimento nell’attesa della conclusione delle indagini preliminari del procedimento stralciato, riguardante gli atleti che avrebbero posto in essere le condotte finalizzate alla realizzazione degli illeciti sportivi, e per aver quindi deciso con materiale probatorio del tutto provvisorio e certamente incompleto….come ha ritenuto correttamente la Corte Federale d’Appello, è chiaramente infondato, dovendosi fare applicazione, nella fattispecie, dei princìpi che regolano l’autonomia dell’ordinamento sportivo e consentono, quindi, agli organi di giustizia sportiva, di poter procedere anche prima della definitiva conclusione dei giudizi penali eventualmente avviati sulle stesse questioni. Peraltro, come ha ricordato anche la difesa della F.I.G.C., l’art. 39, comma 7, del C.G.S. del CONI vieta la sospensione del giudizio al di fuori dei casi tassativi indicati nello stesso articolo, che non ricorrevano nella fattispecie.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Sezione Seconda: Decisione n. 57 del 08/11/2016– www.coni.it
Decisione impugnata: decisione della Corte Federale D'Appello, Comunicato Ufficiale n. 146 in data 23 giugno 2016
Parti: B.I./Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Il deposito di un patteggiamento, ex art. 23 CGS, decreta la sospensione del procedimento. All’epoca, infatti, ogni accordo raggiunto, ai sensi dell'art. 23 CGS, doveva essere trasmesso alla Procura Generale del CONI, che avrebbe potuto formulare osservazioni in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti ed alla congruità della sanzione concordata.
Massima: Comporta la sospensione del procedimento, la richiesta di rinvio formulata da alcuni deferiti per consentire l'acquisizione, dalla Procura della Repubblica, di copia degli assegni in contestazione, non risultando una contestazione al momento delle sospensioni.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.024/TFN del 12 Ottobre 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (31) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.P. (all’epoca dei fatti Presidente della Società Calcio Catania Spa), D.D.C. (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Calcio Catania Spa), PIERO DI LUZIO (titolare di un contratto con la Società Genoa Cricket FC), F.A.A. (Agente di calciatori fino al 31.3.2015), Società CALCIO CATANIA Spa - (nota n. 919/17pf15-16/SP/ac del 20.7.2016).
Impugnazione Istanza: (32) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.P. (all’epoca dei fatti Presidente della Società Calcio Catania Spa), D.D.C. (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Calcio Catania Spa), PIERO DI LUZIO (titolare di un contratto con la Società Genoa Cricket FC), F.A.A. (Agente di calciatori fino al 31.3.2015), Società CALCIO CATANIA Spa - (nota n. 924/86pf15-16/SP/cc del 20.7.2016).
Massima: …deve essere rigettata la richiesta preliminare di subordinare il presente procedimento disciplinare sportivo all’esito del giudizio penale in essere presso il Tribunale di Catania in quanto gli elementi di prova acquisiti dalla Procura Federale risultano sufficienti per avviare i procedimenti in esame.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.017/TFN del 23 Settembre 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (1) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: T.G., P.L., P.G., E.K., S.G., A.V., A.R., G.S., A.B., R.B., S.S., G.S., R.G., G.P., E.G., G.M., M.B., F.S., M.M. e O.F.R. – (Fallimento Società Parma FC Spa) - (nota n. 15711/634 pf15-16 AM/SP/ma del 30.6.2016).
Massima:… ritiene il Tribunale che non possa trovare accoglimento la richiesta di sospensione del dibattimento in attesa della definizione dei giudizi, civili e penale, attualmente pendenti in relazione al fallimento della Società Parma FC Spa ….. Sul punto, merita richiamare non solo il principio di autonomia dell’ordinamento sportivo, sancito dalla legge n. 280/2003, che ha riservato ad esso la materia disciplinare, ma anche il generale principio di autonomia del procedimento disciplinare, più volte ribadito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità nelle più disparate materie (in ambito giuslavoristico, così come nel procedimento disciplinare degli ordini professionali, ecc.). Ciò posto, con riguardo al caso di specie, neppure si rinvengono le invocate ragioni di connessione e/o dipendenza del presente procedimento con i giudizi in corso (quello penale addirittura ancora nella fase delle indagini preliminari, come ammesso dagli stessi deferiti). Spetta infatti a questo Tribunale non già la decisione sulla fondatezza delle pretese avanzate dalla Curatela della fallita nei confronti degli organi sociali nel procedimento per sequestro conservativo, nè la valutazione delle azioni di adempimento e/o risarcimento del danno promosse da alcuni deferiti nei confronti di altri, tantomeno il giudizio sulla fondatezza di contestazioni ancora non elevate in sede penale, ma al contrario la valutazione della sussistenza delle sole condotte specificamente illustrate nel deferimento, sotto il diverso profilo della violazione delle norme dell’ordinamento sportivo e dunque del loro rilievo disciplinare. Rilievo disciplinare che ben può prescindere dall'accertamento dei presupposti per l’affermazione della sussistenza dello specifico addebito azionato in sede civile o della condotta (ancora non) contestata in sede penale, alla luce delle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva e dei comportamenti in esso descritti e sanzionati.
Decisione C.F.A. - Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 135/CFA del 26 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 012/CFA del 28 Luglio 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 68 del 12.4.2016
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL SIG. P.V. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE, NELLA QUALITÀ DI PRESIDENTE DEL C.R. CAMPANIA DAL 5.12.2012 AL 14.09.2015, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 8999/90PF15-16/SP/GB DEL 2.3.2016
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL SIG. B.G.AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE MESI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE, NELLA QUALITÀ DI VICE PRESIDENTE DEL C.R. CAMPANIA, MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DI PRESIDENZA DAL 5.12.2012 AL 14.09.2015, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 8999/90PF15-16/SP/GB DEL 2.3.2016
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL SIG. C.S. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE, NELLA QUALITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI DEL C.R. CAMPANIA DAL 5.12.2012, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 8999/90PF15-16/SP/GB DEL 2.3.2016
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DEL SIG. L.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE, NELLA QUALITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI DEL C.R. CAMPANIA DAL 5.12.2012, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 8999/90PF15-16/SP/GB DEL 2.3.2016
Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DEL SIG. F.P. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE, NELLA QUALITÀ DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI DEL C.R. CAMPANIA DAL 5.12.2012, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 8999/90PF15-16/SP/GB 2 DEL 2.3.2016
Impugnazione – istanza: 6. RICORSO DELL’AVV. C.S. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE, NELLA QUALITÀ DI PRESIDENTE DEL C.R. CAMPANIA DAL 6.11.2000 AL 5.12.2012, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 8999/90PF15-16/SP/GB DEL 2.3.2016
Massima: Ancora, in via preliminare, deve essere disattesa l’istanza, ancora riproposta – da alcuni dei ricorrenti – in questa sede di appello, in ordine alla necessità di sospensione del presente giudizio «in attesa dell’esito di quello penale pendente avanti alla Procura della Repubblica di Napoli». Osserva, questa Corte, come allo stato degli atti risulti pendente un procedimento penale instaurato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nei confronti del sig. – omissis -, persona indagata per i reati di cui agli artt. 81 e 314 c.p., perché «in qualità di incaricato di pubblico servizio, responsabile amministrativo del Comitato regionale Campania L.N.D., avendo per ragioni del suo ufficio il possesso o comunque la disponibilità di denaro della predetta società, in quanto soggetto delegato ad operare sul conto corrente del predetto Comitato, acceso presso l’– omissis -, succursale di – omissis -, si appropriava indebitamente, in un periodo che va dal dicembre del 2009 all’aprile del 2015, di ingenti somme di denaro depositate sul predetto conto corrente societario, somme provenienti anche da organismi pubblici; in particolare si appropriava indebitamente della somma di euro 918.865, 48». Orbene, deve, anzitutto, rilevarsi che gli odierni appellanti sono stati deferiti non già quali eventuali compartecipi dell’illecito contestato al sig. – omissis -, bensì in relazione alla violazione dell’art. 1 bis CGS, anche in relazione alla omessa vigilanza sul complessivo episodio distrattivo, oltre che per la mancata adozione di una specifica delibera autorizzativa del potere di firma degli ordinativi di spesa, mentre, come detto, il procedimento penale in corso riguarda esclusivamente il responsabile amministrativo del Comitato regionale campano e, comunque, fatti-contestazione differenti da quelli dell’omessa vigilanza e della violazione di determinate procedure amministrative. Inoltre, gli elementi essenziali della vicenda che qui ci occupa e i reiterati fatti di appropriazione indebita contestati al sig. – omissis - e dallo stesso quantomeno in parte riconosciuti, per quanto rileva ai fini del presente procedimento disciplinare-sportivo, risultano, quale fatto storico, sufficientemente accertati. Si ritiene, pertanto, non essenziale, quantomeno, nell’economia di questo procedimento, ricostruire con maggiore dettaglio e precisione tutte le modalità operative della vicenda di cui trattasi, peraltro, già descritte, in modo circostanziato, dalla società di revisione e confermate dallo stesso sig. – omissis - che, in sede di interrogatorio, ha ammesso l’addebito, pur ridimensionando l’entità della somma in concreto distratta. Sotto siffatto profilo, occorre, ancora una volta, riaffermare, il principio della libera utilizzazione, in questa sede sportivo-disciplinare, degli elementi di prova acquisiti in procedimenti diversi. Viene, pertanto, in modo del tutto legittimo, utilizzato a fondamento dell’assunto accusatorio, il contenuto delle risultanze dell’attività investigativa posta in essere dagli inquirenti della Procura della Repubblica di Napoli e, in genere, degli atti e documenti acquisiti al relativo procedimento penale. Ferma restando, ovviamente, l’autonoma attività valutativa propria dell’organo di giustizia sportiva, le risultanze probatorie di cui trattasi devono essere considerate, «secondo la costante giurisprudenza sportiva (endo ed esofederale), nella loro fenomenica consistenza e nella loro capacità rappresentativa di circostanze storiche rilevanti» (Corte di Giustizia Federale, sez. un., 18.8.2011, C.U. 043/CGG del 19.9.2011). In ogni caso, poi, e su un piano più generale, occorre richiamare la consolidata giurisprudenza sportiva, endo ed esofederale, che ha più volte, con diffuse ed esaustive argomentazioni – da questo Collegio pienamente condivise – affermato e ribadito l’autonomia dell’ordinamento settoriale rispetto ad altri ordinamenti giuridici. Effetto e logico corollario dell’autonoma scelta degli obiettivi da perseguire nell’ambito endofederale è l’omologa libertà nella redazione delle tavole delle condotte incompatibili con l’appartenenza soggettiva allo stesso e, in via strumentale e necessaria, dei mezzi e delle forme di tutela dell’ordinamento sportivo dalle deviazioni che si dovessero verificare al suo interno. È, del resto, conseguenza immediata e diretta della riconosciuta autonomia dell’ordinamento sportivo, la legittimità dello stesso di dotarsi, in via indipendente, di un circuito normativo che reagisca alla negazione dei valori del mondo dello sport: implicita condizione, questa, del riconoscimento e della salvaguardia provenienti dall’ordinamento statale. Questa premessa, che riassume decenni di conforme indirizzo giurisprudenziale sportivo, porta ad affermare, in linea generale, la niente affatto obbligata permeabilità dell’ordinamento sportivo ad ogni e ciascuna disposizione dell’ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie. Ed infatti, l’ordinamento sportivo, da un canto, è estraneo alle previsioni normative generali che nascono con riguardo ad ambiti tipicamente ed esclusivamente statali (come il procedimento penale e le regole che per esso sono dettate per governare i rapporti con altri procedimenti, quali quelli penali, amministrativi, disciplinari ecc.); esso, d’altro canto, è libero di perseguire la propria pretesa punitiva, nei confronti degli associati che si sottraggano al rispetto dei precetti, con autonomi mezzi di ricerca e valutazione della prova che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell’ordinamento statale, fatta ovviamente salva l’osservanza del diritto di difesa, costituzionalmente garantito. Non vi è, quindi, alcuna necessità di attendere l’eventuale giudizio penale relativo alla vicenda distrattiva della quale è accusato il responsabile amministrativo del Comitato regionale Campania, nè di attendere ulteriori sviluppi probatori, considerato che la pretesa punitiva federale viene esercitata sulla scorta di un materiale probatorio già giudicato dagli organi di giustizia sportiva (Procura Federale e Tribunale Federale Nazionale, prima e Corte Federale di Appello, ora) congruamente espressivo del livello di infrazioni contestate. Le regole del procedimento sportivo, cui gli organi di giustizia sono tenuti ad uniformarsi, non prevedono il dovere del giudicante di allargare l’orizzonte del materiale probatorio già acquisito, se questo, a suo avviso, soddisfa le esigenze del giudizio. Da questo punto di vista, non rappresenta in alcun modo violazione del diritto di difesa, apprezzabile in sede di giudizio di impugnazione, la circostanza che il procedimento si svolga sulla base degli atti acquisiti e, più in generale, nel rispetto delle norme del Codice di giustizia sportiva: il che è indubbiamente avvenuto nel corso del giudizio di primo grado. A rafforzare il convincimento appena espresso sta, infine, la considerazione che alla difesa non è mai precluso il concorso alla formazione della prova mediante produzione documentale, come è, appunto, accaduto nel presente procedimento.
Decisione C.F.A. - Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 109-112/CFA del 19 Aprile 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CFA del 22 Luglio 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 53/TFN del 15.2.2016
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL SIG. I.G.L. AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4 E MESI 7; - DELL’AMMENDA DI € 115.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE, ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE ISCRITTO ALL’ALBO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 3174/1064BIS PF14-15 SP/MG DEL 6.10.2015
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE AI SIGG.RI: - D.C.D.; - I.G.L., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 3174/1064BIS PF14-15 SP/MG DEL 6.10.2015
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL SIG. D.C.D. AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4; - DELL’AMMENDA DI € 80.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA S.P.A., NONCHÉ ALLENATORE ISCRITTO ALL’ALBO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C., SOSPESO ED ISCRITTO ALL’ALBO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 3174/1064BIS PF14-15 SP/MG DEL 6.10.2015
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DEL SIG. A.F.(AGENTE DI CALCIATORI FINO AL 31.3.2015) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 5, CON PRECLUSIONE, INFLITTA AL RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 1244/1064 PF 14-15 SP/AC DEL 28.7.2015
Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. A.F., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 1244/1064 PF 14-15 SP/AC DEL 28.7.2015
Massima: Priva di pregio anche l’eccezione di «nullità della decisione impugnata per la mancata sospensione del procedimento disciplinare nell’attesa della conclusione del procedimento penale pendente innanzi il Tribunale di Catania, ovvero quanto meno della conclusione della fase delle indagini preliminari del procedimento stralciato, riguardante gli atleti che avrebbero concretizzato gli illeciti sportivi». Corretta, infatti, sul punto, la decisione del Tribunale federale nazionale, che ha rigettato l’eccezione, osservando che «il principio dell’autonomia del diritto sportivo consente la trattazione separata di analoga vicenda processuale di carattere disciplinare, anche al fine di assicurare l’esigenza di una celere e rapida definizione della stessa. Oltretutto le norme contenute nell’art. 34 bis, CGS e nell’art. 38, comma 5, lett. a), Codice di Giustizia Sportiva del CONI, prevedono espressamente una trattazione separata del procedimento disciplinare e del procedimento penale, e la norma contenuta nell’art. 39, comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, prevede espressamente “in nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento, salvo che per legge debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all’autorità giudiziaria”. Circostanza che nella fattispecie non è stata dedotta né risulta comunque sollevata in sede penale». Si aggiunga, del resto, che la condotta di un soggetto dell’ordinamento federale, fermo restando il suo accertamento in sede penale, può essere diversamente valutata a fini sportivo-discplinari, rispetto alla sede ordinaria e, pertanto, non è detto che l’eventuale decisione resa dall’Autorità giudiziaria possa utilmente riflettersi sul piano del procedimento disciplinare. Come già affermato da questa Corte è, questo, anche il logico corollario dell’autonoma scelta degli obiettivi da perseguire nell’ambito endofederale è l’omologa libertà nella redazione delle tavole delle condotte incompatibili con l’appartenenza soggettiva ad esso e, in via strumentale e necessaria, dei mezzi e delle forme di tutela dell’ordinamento sportivo dalle deviazioni che si dovessero verificare al suo interno. È, infatti, conseguenza naturale dell’autonomia dell’ordinamento sportivo la capacità dello stesso di munirsi, in via indipendente, di un circuito normativo che reagisca alla negazione dei valori del mondo dello sport. Questa premessa, che riassume decenni di conforme indirizzo giurisprudenziale sportivo, porta ad affermare, in linea generale, la niente affatto obbligata permeabilità dell’ordinamento sportivo ad ogni e ciascuna disposizione dell’ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie. Ed infatti, l’ordinamento sportivo, da un lato, è estraneo alle previsioni normative generali che nascono con riguardo ad ambiti tipicamente ed esclusivamente statali (come il procedimento penale e le regole che per esso sono dettate per governare i rapporti con altri procedimenti, siano essi civili, amministrativi, disciplinari ecc.); esso, d’altra parte, è libero di perseguire la propria pretesa punitiva – nei confronti dei propri appartenenti che si sottraggano al rispetto dei precetti – con autonomi mezzi di ricerca e valutazione della prova che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell’ordinamento statale, fatta ovviamente salva la garanzia del diritto di difesa, costituzionalmente protetto. Non vi è, quindi, alcun bisogno di attendere l’esito di eventuali ulteriori indagini della Procura della Repubblica o disporre ulteriori accertamenti ed acquisizioni testimoniali se la pretesa punitiva federale viene esercitata sulla scorta di un materiale probatorio già giudicato dagli organi di giustizia sportiva congruamente espressivo del livello di infrazioni contestate. Alle relative richieste istruttorie formulate da più parti nel corso della prima fase del giudizio, ha dunque esattamente, ed in omaggio ad una giurisprudenza che ha resistito nel corso di lunghi anni, replicato il Tribunale federale nazionale, implicitamente evidenziando che le regole del procedimento sportivo, cui gli organi di giustizia sono tenuti ad uniformarsi, non prevedono il dovere del giudicante di allargare l’orizzonte del materiale probatorio già acquisito, se questo soddisfa, a suo avviso, le esigenze del giudizio, né di sottoporre – come nel caso di specie – ad interrogatorio altri coincolpati, in ipotesi indisponibili a sostenerlo, anche considerato che essendo gli stessi, appunto, anch’essi parti del giudizio o, comunque, destinatari dell’atto di deferimento, non potrebbero, in ogni caso, assumere la veste di teste.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 135/CFA del 26 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CFA del 05 Luglio 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 38/TFN – Sez. Disc. del 16.03.2015
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. R.L., PRESIDENTE P.T. DEL C.R. UMBRIA, DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS C.G.S. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N.3670/1829 PF 10-11 SP/BLP DEL 25.11.2014
Massima: Preliminarmente deve essere chiarito come l’ordinanza di sospensione del procedimento pubblicata sul Com. Uff. n. 18/CFA rappresenti espressione del potere discrezionale che compete al giudicante qualora ritenga che dalla definizione di un diverso giudizio possano comunque essere ricavati elementi utili per la soluzione della controversia pendente. Si tratta di ipotesi diversa da quella della sospensione necessaria la quale, significativamente non contemplata nel C.G.S., è stabilita dal codice di procedura civile all’art. 295 qualora il giudizio dipenda dalla decisione di un’altra causa pregiudiziale e costituisca un antecedente logico-giuridico indispensabile. Nel caso di specie, ferma restando la più volte affermata indipendenza dell’ordinamento sportivo da quello generale, la definizione del giudizio penale pendente davanti al Tribunale di Perugia, pur apparendo in grado di fornire elementi influenti anche ai fini della definizione del presente giudizio, non rappresenta affatto, anche per le dedotte ragioni di ordine sistematico, un antecedente legato logicamente e giuridicamente al presente procedimento. La affermata generica possibilità di influenza tra i due giudizi, che senza dubbio condividono fatti e questioni giuridiche, ha indotto la CFA a disporre la momentanea sospensione del procedimento sulla base di un giudizio allo stato degli atti, come tale evidentemente revocabile, secondo il quale il processo penale in corso innanzi al Tribunale di Perugia avrebbe potuto fornire ulteriori elementi utili di giudizio, con particolare riferimento all’accertamento delle circostanze di fatto, ai fini della propria decisione. In altri termini, come del resto è stato espresso inequivocabilmente nell’ordinanza di sospensione del procedimento, la CFA non ha mai affermato di intendere i rapporti tra decisione sportiva e decisione penale in funzione di pregiudizialità necessaria, avendo piuttosto espresso l’interesse ad utilizzare eventuali atti istruttori dibattimentali acquisiti in quel procedimento. Del resto, il sopravvenire eventuale della decisione penale comporterebbe effetti sul giudizio disciplinare ai sensi dell’art. 39 CGS CONI, ed in particolare ai sensi dei commi 1 e 3 di tale disposizione (1. Davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell’imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l’autonomia dell’ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto). Fermo restando tutto quanto sopra, la Corte ritiene di dovere effettuare una nuova valutazione delle ragioni che la portarono a sospendere una seconda volta il presente procedimento. Infatti, il sopravvenire della definizione del separato ma connesso giudizio disciplinare promosso contro il – omissis - di cui al procedimento 78 (decisione pubblicata su Com. Uff. n. 029/CFA e motivi su Com. Uff. n. 032/CFA) - decisione confermata dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI con pronuncia del n. 67/2015 dell’11.12.2015 - come pure la considerazione del prevalere dei principi di celerità e speditezza dell’ordinamento di settore e della ragionevole durata del processo nell’interesse dell’ordinato andamento dell’attività federale, espresso dall’art. 2, comma 3, Codice Giustizia Sportiva CONI, hanno indotto la Corte a riprendere il presente procedimento. Procedimento nel quale è stato comunque acquisito materiale probatorio in grado, per la sua rilevanza, di definire il quadro generale con sufficiente grado di precisione. Tale valutazione, ovviamente, prescinde dal rilievo che possa essere attribuito alla dichiarazione di rinuncia alla prescrizione formulata dal – omissis - nel presente procedimento. Infatti, anche volendo soprassedere dalla valutazione se possa o meno legittimamente attribuirsi validità nel caso di specie alla rinuncia da parte del – omissis - ad una prescrizione che non sia ancora maturata – e ciò sia che si voglia fare riferimento al principio espresso in ambito civile dall’art. 2937 c.c., sia che si richiamino gli insegnamenti della Suprema Corte circa la rinuncia alla prescrizione penale che deve presupporre che i termini siano maturati e non si sia giunti a sentenza (Cass pen. 37583/2009) – la prevalenza dell’interesse alla pronuncia sportiva allo stato degli atti rispetto a quello dell’attesa dello svolgimento del giudizio penale (i cui tempi, come è stato accertato in seguito all’ordinanza interlocutoria, non sarebbero funzionali alla giustizia sportiva) consentono a questa Corte quella valutazione ponderata degli interessi in gioco, che al momento appaiono incompatibili, e stimolano la celere definizione del procedimento sportivo. Alla medesima conclusione conducono anche ragioni di ordine sistematico. Deve essere, infatti, osservato come il C.G.S. non contempla un meccanismo analogo a quello stabilito dal codice di procedura civile secondo il quale, individuando nel regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c. la forma di impugnazione del provvedimento di sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c., il provvedimento di sospensione non è revocabile ad opera del giudice che lo ha pronunciato. Anche per tale ragione, quindi, il provvedimento di sospensione del procedimento pronunciato dalla CFA, nel silenzio dell’ordinamento sportivo, deve essere inteso come senz’altro revocabile qualora, dietro sollecitazione delle parti e nel rispetto del principio del contraddittorio, emergano elementi che impongano una nuova valutazione del contesto procedimentale. Tanto più che, come detto, la revocabilità ad opera del medesimo giudice non confligge con alcuna previsione di impugnabilità. Ma anche ragionando in termini diversi – e quindi ammettendo che si possa dubitare della correttezza del provvedimento di revoca della sospensione del procedimento disposto dal medesimo giudice che ebbe a pronunciarlo – l’eventuale sindacato sulla sua legittimità, nel silenzio del C.G.S., andrebbe necessariamente affidato ex art. 12 bis, comma 2, Statuto CONI (è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento sportivo emesse dagli organi di giustizia federale esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti) al Collegio di Garanzia dello Sport; innanzi a quest’ultimo quindi andrebbe proposto un eventuale reclamo nei termini perentori stabiliti dall’Ordinamento sportivo. Circostanza questa, sia detto per inciso, che non si è verificata nel caso di specie.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 086/CFA del 07 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CFA del 29 Aprile 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale ‐ Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL SIG. D.N.E. AVVERSO LA SANZIONE, IN CONTINUAZIONE, DELLA INIBIZIONE DI ANNI 5 E AMMENDA DI € 100.000,00.
Massima: Non sussiste la nullità della decisione in relazione alla mancata sospensione del procedimento sportivo che sarebbe stata imposta, ex art. 38, n. 5 lett. a) CGS CONI, in attesa della definizione dei numerosi procedimenti penali in corso nei suoi confronti per gli stessi fatti nel cui ambito avrebbero potuto emergere nuovi rilevanti elementi probatori eventualmente favorevoli….Ed infatti, è storicamente radicato il principio secondo cui all’autonomia degli ordinamenti settoriali riconosciuta, come per l’ordinamento sportivo, da quello generale debba corrispondere una autonomia organizzativa, strutturale e normativa che riflette inevitabilmente il sistema di valori e fini eletti dall’ordinamento stesso al momento della sua costituzione: proprio il fatto che l’ordinamento generale abbia tradizionalmente ed energicamente, con inequivoche disposizioni legislative e con non meno espliciti orientamenti giurisprudenziali, riconosciuto l’autonomia del diritto sportivo rappresenta la più chiara manifestazione dell’approvazione del sistema di valori e fini posti a fondamento del settore. Come già in precedenti pronunce affermato, il logico corollario dell’autonoma scelta degli obiettivi da perseguire nell’ambito endofederale è l’omologa libertà nella redazione delle tavole delle condotte incompatibili con l’appartenenza soggettiva ad esso e, in via strumentale e necessaria, dei mezzi e delle forme di tutela dell’ordinamento sportivo dalle deviazioni che si dovessero verificare al suo interno. È, infatti, da reputare intimamente ed immancabilmente connessa con l’autonomia dell’ordinamento sportivo la sua idoneità a munirsi in via indipendente di un circuito normativo che reagisca alla negazione dei valori del mondo dello sport: anche questa pronta capacità di replica alla rottura delle regole interne è implicita condizione del riconoscimento e della salvaguardia provenienti dall’ordinamento statale. Questa premessa, che riassume decenni di conforme indirizzo giurisprudenziale sportivo, porta ad affermare, in linea generale, la niente affatto obbligata permeabilità dell’ordinamento sportivo ad ogni e ciascuna disposizione dell’ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie. Ed infatti, l’ordinamento sportivo, da un canto, è estraneo alle previsioni normative generali che nascono con riguardo ad ambiti tipicamente ed esclusivamente statali (come il procedimento penale e le regole che per esso sono dettate per governare i rapporti con altri procedimenti svolgentisi in ambito generale, quali quelli civili, amministrativi, disciplinari ecc.); esso, d’altro canto, è libero di perseguire la propria pretesa punitiva nei confronti degli appartenenti che si sottraggano al rispetto dei precetti con autonomi mezzi di ricerca e valutazione della prova che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell’ordinamento statale, fatta ovviamente salva l’osservanza del diritto di difesa, costituzionalmente protetto. Tale ricostruzione è condivisa anche dalla giurisprudenza esofederale che recentemente ha confermato come i due rami dell’ordinamento (quello penale e quello sportivo) siano su piani del tutto autonomi e indipendenti tra loro (cfr. Collegio di Garanzia CONI, dec. N. 67/2015 del’11.12.2015 ed i richiami ivi operati a Cass. pen., sez. III, 20.3.2013 n. 39071; id., sez. V, 11.3.2011 n. 21301). Ne deriva che, in linea di principio, non sussiste pregiudizialità necessaria tra processo sportivo e processo penale che possa imporre il ricorso alla sospensione del primo in attesa della definizione del secondo. Del resto le regole del procedimento sportivo, cui gli organi di giustizia sono tenuti ad uniformarsi, non prevedono il dovere del giudicante di allargare l’orizzonte del materiale probatorio già acquisito, anche attingendo al processo penale, se questo già soddisfa a suo avviso le esigenze del giudizio. Ne consegue che nell’ordinamento sportivo la pretesa punitiva nei confronti di coloro che si sottraggano al rispetto dei propri precetti è perseguita mediante autonomi mezzi di ricerca e valutazione della prova, che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell’ordinamento statale, fatta ovviamente salva l’osservanza del diritto di difesa, costituzionalmente protetto. Diritto che nel caso di specie risulta essere stato in ogni momento salvaguardato; sia nella fase dell’indagine che in quella del successivo processo sportivo.
Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.- Sezione Consultiva: Parere n. 1 del 16/03//2016 – www.coni.it
Istanza: Richiesta CONI su sospensione termini procedimento sportivo se su un medesimo fatto è esercitata azione penale
Massima: L’art. 38, comma 5, lett. A) CGS laddove, in tema di sospensione dei termini, stabilisce che il “corso dei termini è sospeso (…) se per lo stesso fatto è stata esercitata l’azione penale, ovvero l’incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza penale di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l’azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall’azione penale relativa al medesimo fatto” va inteso nel senso di sancire un effetto sospensivo sul procedimento disciplinare, e sui relativi termini, solo nel caso in cui “l’incolpato sia stato arrestato o fermato o si trovi in stato di custodia cautelare”. Vero è che la normativa non brilla per chiarezza. Del pari indubbio che (alla luce della previsione di cui all’art. 39, comma 7, CGS) la chiave di volta per restituire coerenza al dettato normativo, nello spirito di quella interpretazione adeguatrice di cui si è detto, riposa sul corretto significato da attribuire all’espressione “ovvero”, qui utilizzato non nei termini di congiunzione disgiuntiva ma con valore esplicativo. A ritenere diversamente, a ritenere – vale a dire – che la norma determini una sospensione del procedimento disciplinare già a partire dal semplice “esercizio dell’azione penale” e sino all’esito del giudicato, si finirebbe non solo con il contraddire la riconosciuta autonomia dell’azione disciplinare da quella penale, ma anche con il diminuire l’efficacia dell’azione disciplinare.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.053/TFN del 15 Febbraio 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (61) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.D.C. (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Calcio Catania Spa, nonché allenatore iscritto all’albo del Settore tecnico, sospeso e iscritto all’albo speciale dei Direttori Sportivi), G.L.I. (all’epoca dei fatti allenatore iscritto all’albo del Settore tecnico), Società Calcio CATANIA Spa - (nota n. 3174/1064bis pf14-15 SP/mg del 6.10.2015).
Massima:…..rigettata la eccezione difensiva riguardante la richiesta di sospensione del presente procedimento, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza relativa al procedimento penale pendente presso il Tribunale di Catania, avverso gli stessi soggetti, in quanto il principio dell’autonomia del diritto sportivo consente la trattazione separata di analoga vicenda processuale di carattere disciplinare, anche al fine di assicurare l’esigenza di una celere e rapida definizione della stessa. Oltretutto le norme contenute nell’art. 34 bis, CGS e nell’art. 38, comma 5, lett. a), Codice di Giustizia Sportiva del CONI, prevedono espressamente una trattazione separata del procedimento disciplinare e del procedimento penale, e la norma contenuta nell’art. 39, comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, prevede espressamente “in nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento, salvo che per legge debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all’autorità giudiziaria”. Circostanza che nella fattispecie non è stata dedotta né risulta comunque sollevata in sede penale.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 005/CFA del 30 Luglio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 055/CFA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 60/TFN del 18.6.2015
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. A.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 E DELL’AMMENDA DI € 50.000,00, INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E ART. 7 COMMI 1, 2, 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA TARANTO/MATERA DEL 30.3.2014, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 7.5.2015 (NOTA N. 10079/710 PF13-14 AM/SP/MA) -
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO SIG. S.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 E DELL’AMMENDA DI € 50.000,00, INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 5 E ART. 7 COMMI 1, 2, 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA TARANTO/MATERA DEL 30.3.2014, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 7.5.2015 (NOTA N. 10079/710 PF13-14 AM/SP/MA) -
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO MATERA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 4 PUNTI IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2, PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SIG. S.C., NONCHÉ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ PRESUNTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 5 C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SIG. A.D., ENTRAMBE IN RELAZIONE ALLA GARA TARANTO/MATERA DEL 30.3.2014, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 7.5.2015 (NOTA N. 10079/710 PF13-14 AM/SP/MA) -
Massima:….negata, ancora una volta, la sussistenza della pregiudiziale influenza del procedimento penale su quello disciplinare sportivo e riaffermata l’applicabilità in questo di regole autonome di formazione e valutazione delle prove secondo le linee direttrici dettate dal Codice di Giustizia Sportiva (in seguito CGS), non può non osservarsi, prima ancora di passare all’esame della fattispecie giunta all’attenzione di questo giudice sportivo di secondo grado (in seguito anche CFA), che sia le incolpazioni formulate dalla Procura federale che le decisioni assunte dal Tribunale federale nazionale (in seguito anche TFN), sono strettamente correlate ad un procedimento penale che risulta tuttora in corso. In particolare, a quanto consta dagli atti, la Procura della Repubblica di Taranto ha formalizzato in data 2 febbraio 2015 avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. a carico dei sigg.ri A. D. e S. C., per il reato di cui agli artt. 99 e 110 c.p. e all’art. 1, comma 1, della legge n. 401/1989, «poiché in unione e concorso fra di loro, D. A. già direttore sportivo del Taranto Calcio, C. S. quale collaboratore del Matera Calcio e amministratore unico della …. s.r.l. sponsor della detta società sportiva, promettevano utilità al giocatore professionista del Taranto Calcio M. C. per alterare l’esito dell’incontro calcistico Taranto – Matera da disputarsi in data 30/3/2014». Se ne ricava, inevitabilmente, che le valutazioni di questa Corte non possono che essere formulate allo stato degli atti e nella consapevolezza che le risultanze attuali potrebbero essere superate da eventuali future acquisizioni, laddove, beninteso, le stesse dovessero trovare ingresso in altro procedimento sportivo, in forza di quelli che sono gli strumenti offerti dal CGS e ferma restando – come detto – la riserva di autonoma valutazione, operata dall’ordinamento settoriale a favore degli organi di giustizia sportiva, degli eventuali nuovi elementi che dovessero, in un senso o nell’altro, emergere secondo i canoni dettati dal medesimo predetto Codice.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.028/TFN del 27 Ottobre 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (25) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: E.D.N. (all’epoca dei fatti dirigente della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl) - (nota n. 2144/212 pf13-14 AM/ma del 2.9.2015).
Massima: Il TFN rigetta l’istanza di sospensione del presente procedimento avanzata dalla difesa, in attesa dell’esito del procedimento penale pendente presso l’Autorità Giudiziaria, in ragione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto a quello penale statale, ribadita dall’art. 38, comma 5, del CGS a mente del quale il procedimento sportivo prosegue indipendentemente dalla pendenza di quello penale, e del fatto che nella fattispecie sussistono elementi pienamente sufficienti ai fini del decidere, raccolti anche con la partecipazione del deferito, il quale peraltro formula la richiesta di sospensione affidandosi a motivazioni generiche senza addurre esigenze probatorie specifiche.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.024/TFN del 01 Ottobre 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (8) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: E.D.N. (attuale responsabile area tecnica della Società L’Aquila Calcio s.s. 2014/15 e legale rappresentante di fatto della Società Morro D’Oro - (nota n. 0411/327 pf14-15 GT/dl del 9.7.2015).
Massima: Il TFN ordina la sospensione del procedimento, disponendo altresì la sospensione dei termini per la pronuncia della decisione di primo grado ai sensi dell’articolo 34 bis n. 1 del CGS della FIGC per tutta la durata della sospensione sopra disposta, essendo pendente il procedimento penale per gli stessi fatti. Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, rileva che dalla documentazione allegata all’atto di deferimento si evince che nel caso in esame risultano integrati gli estremi previsti dall’articolo 38 comma 5) lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, essendo stato iniziato un procedimento penale riguardante gli stessi fatti addebitati in sede di procedimento disciplinare al Sig. – omissis -, il quale è stato anche sottoposto, in relazione ai fatti di cui sopra, a misure di custodia cautelare. Nel procedimento penale potranno essere compiutamente accertate, ad avviso del Tribunale, circostanze di fatto tali da fornire ulteriori elementi utili di giudizio, allo stato non ricavabili con sufficiente grado di certezza dagli atti, ai fini della definizione del presente procedimento.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 05 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 02 Aprile 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 23.1.2014
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO SIG. P.M.M.AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F., ED ALL’ART. 9, C.G.S. IN RIFERIMENTO AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. CATANZARO SPA – NOTA N. 6849/1598PF10-11/AM/MA DEL 26 APRILE 2013 5. RICORSO SIG. I.G.AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F., ED ALL’ART. 9, C.G.S. IN RIFERIMENTO AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. CATANZARO SPA – NOTA N. 6849/1598PF10-11/AM/MA DEL 26 APRILE 2013
Massima: …..le stesse sezioni unite di questa CGF hanno osservato come debba essere negata la sussistenza della pregiudiziale influenza del procedimento penale su quello disciplinare sportivo. E’ storicamente radicato il principio secondo cui all’autonomia dell’ordinamento settoriale sportivo debba corrispondere la libera determinazione dei criteri regolatori dell’ammissione della permanenza in essi di chi ne abbia interesse. L’organizzazione, la struttura, il plesso normativo dell’ordinamento settoriale devono, pertanto, riflettere il sistema di valori e fini eletti dall’ordinamento stesso al momento della sua costituzione: proprio il fatto che l’ordinamento generale abbia tradizionalmente ed energicamente, con inequivoche disposizioni legislative e con non meno espliciti orientamenti giurisprudenziali, riconosciuto l’autonomia del diritto sportivo rappresenta la più chiara manifestazione dell’approvazione del sistema di valori e fini posti a fondamento del settore» (così, ad esempio, Corte di Giustizia Federale, sez. un., C.U. n. 019/CGF del 2 agosto 2012). Deve, poi, ricordarsi come l’autonomia dell’ordinamento sportivo trovi fondamento anche «nella norma costituzionale di cui all’art. 18, concernente la tutela della libertà associativa, nonché nell’art. 2, relativo al riconoscimento dei diritti inviolabili delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità del singolo» (cfr. Cassazione, 27 settembre 2006, n. 21006, in Guida al dir., 2006, n. 46, p. 59 (s.m.); Cassazione, 28 settembre 2005, n. 18919, in Giust. civ. Mass., 2005, f. 7/8). Se, pertanto, si muove dalla premessa della indiscutibile autonomia dell’ordinamento sportivo, deve riconoscersi alle federazioni sportive nazionali il correlativo potere di emanare norme interne per l’ordinato svolgimento delle competizioni sportive e, di conseguenza, che agli organi delle stesse deve anche essere riservato il giudizio sull’osservanza di siffatte norme.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.038/CDN del 3 Dicembre 2013 - www.figc.it
Impugnazione Istanza:(94) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: R.T. (all’epoca dei fatti Presidente della Società Paganese Calcio Srl), F.M.(all’epoca dei fatti vice Presidente della Società Paganese Calcio Srl), Società PAGANESE CALCIO Srl - (nota n. 1756/156 pf11-12 GT/dl del 17.10.2013).
Massima: La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento dell’istanza della Procura federale, stante la non opposizione della difesa dei deferiti; sospende il procedimento in attesa degli accertamenti a cura della Procura federale in ordine all’ eventuale passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dal Tribunale.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.034/CDN del 14 Novembre 2013 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (91) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: L.D.N., P.P.F. – (Fallimento Società Spal Spa) - (nota n. 1639/652 pf12-13 AM/ma dell’11.10.2013).
Massima: La Commissione disciplinare nazionale, vista la richiesta della Procura federale di rimessione degli atti per l’approfondimento delle indagini, alla luce della sentenza della corte di Appello di Catanzaro che ha revocato la dichiarazione di fallimento della Società ritenuta la non opposizione della difesa; ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento, sospende il procedimento; rimette gli atti alla Procura federale per i motivi di cui sopra.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.56/CGF del 2 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 093/CGF del 29 Ottobre 2013 1 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 40.000,00 INFLITTA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.S., DEL CALC. MAURI S.IN RELAZIONE ALLA GARA LAZIO-GENOA DEL 14.05.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013 2. RICORSO DEL CALC. MAURI S.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA LAZIO-GENOA DEL 14.05.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013 3. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE: - AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DALLE INCOLPAZIONI ASCRITTE DICHIARATO NEI CONFRONTI DEL CALC. MAURI S.E DELLA S.S. LAZIO S.P.A. IN RELAZIONE ALLA GARA LECCE/LAZIO DEL 22.5.2011; - AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE NEI CONFRONTI DEL CALC. MAURI S.E DELLA S.S. LAZIO S.P.A. IN RELAZIONE ALLA GARA LAZIO/GENOA DEL 14.5.2011; SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013
Massima:…. negata, ancora una volta, la sussistenza della pregiudiziale influenza del procedimento penale su quello disciplinare sportivo e riaffermata l’applicabilità in questo di regole autonome di formazione e valutazione delle prove secondo le linee direttrici dettate dalla giurisprudenza applicativa del Codice di Giustizia Sportiva (in seguito CGS), non può non osservarsi, prima ancora di passare all’esame delle diverse fattispecie giunte all’esame di questo giudice sportivo di secondo grado (in seguito CGF), che sia le incolpazioni formulate dalla Procura federale che le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare Nazionale (in seguito CDN), sono strettamente correlate ad indagini che risultano tuttora in corso da parte dell’autorità giudiziaria ordinaria, nella specie la Procura della Repubblica di Cremona, i cui primi risultati sono stati acquisiti ed approfonditi, sul versante relativo alla commissione di illeciti sportivi, dagli organi inquirenti federali. Se ne ricava, inevitabilmente, che anche le valutazioni di questa Corte non possono che essere formulate allo stato degli atti e nella consapevolezza che le risultanze attuali potrebbero essere superate da eventuali future acquisizioni, laddove le stesse dovessero trovare ingresso in altro procedimento, in forza di quelli che sono gli strumenti offerti dal CGS e ferma restando – come detto – l’autonoma valutazione, da parte degli organi di giustizia sportiva, degli eventuali nuovi elementi che dovessero, in un senso o nell’altro, emergere secondo i canoni dettati dal predetto Codice. Chiariti, doverosamente, i confini all'interno dei quali si dipana la presente decisione si deve, in via di ulteriore approssimazione, delineare l'iter che si seguirà per dare un quadro generale della materia, pur nei limiti della rilevanza ai fini del giudizio.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.006/CGF del 5 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 076/CGF del 29 Ottobre 2013 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 10.6.2013
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. F.P. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5 (CINQUE) CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ESISTENZA DI PROCEDIMENTO PENALE PER IL DELITTO DI CUI ALL’ART. 223, COMMA 1, R.D. N. 267/42 PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI MESSINA A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ FC MESSINA PELORO S.R.L. – NOTA N. 6572/1459 PF09-10 AM/MA DEL 17.4.2013 - 2. RICORSO F.V. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 5 (CINQUE) CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ESISTENZA DI PROCEDIMENTO PENALE PER IL DELITTO DI CUI ALL’ART. 223, COMMA 1, R.D. N. 267/42 PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI MESSINA A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ FC MESSINA PELORO S.R.L. – NOTA N. 6572/1459 PF09-10 AM/MA DEL 17.4.2013 3. RICORSO C.F. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 1 (UNO) INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ESISTENZA DI PROCEDIMENTO PENALE PER IL DELITTO DI CUI ALL’ART. 223, COMMA 1, R.D. N. 267/42 PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI MESSINA A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ FC MESSINA PELORO S.R.L. – NOTA N. 6572/1459 PF09-10 AM/MA DEL 17.4.2013 4. RICORSO S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 1 (UNO) INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ESISTENZA DI PROCEDIMENTO PENALE PER IL DELITTO DI CUI ALL’ART. 223, COMMA 1, R.D. N. 267/42 PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI MESSINA A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ FC MESSINA PELORO S.R.L. – NOTA N. 6572/1459 PF09-10 AM/MA DEL 17.4.2013 5. RICORSO C.C.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 1 (UNO) INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ESISTENZA DI PROCEDIMENTO PENALE PER IL DELITTO DI CUI ALL’ART. 223, COMMA 1, R.D. N. 267/42 PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI MESSINA A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ FC MESSINA PELORO S.R.L. – NOTA N. 6572/1459 PF09-10 AM/MA DEL 17.4.2013 6. RICORSO G.S.AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 1 (UNO), INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ESISTENZA DI PROCEDIMENTO PENALE PER IL DELITTO DI CUI ALL’ART. 223, COMMA 1, R.D. N. 267/42 PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI MESSINA A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ FC MESSINA PELORO S.R.L. – NOTA N. 6572/1459 PF09-10 AM/MA DEL 17.4.2013 -
Massima: Nè può sostenersi che occorrerebbe attendere l’esito del giudizio penale, in quanto i fatti contestati dalla magistratura ordinaria verrebbero qui in rilievo non in quanto reati bensì, in quanto condotte che rivestono rilievo per l’ordinamento sportivo. Infatti, come da costante giurisprudenza sportiva, “deve osservarsi come esuli dal presente giudizio sportivo ogni valutazione effettuata a diversi fini dagli organi della giustizia ordinaria. Più volte, in tale prospettiva, questa Corte ha avuto modo di ribadire che le decisioni adottate in questa sede non possono e non vogliono in alcun modo interferire con le diverse ed autonome valutazioni effettuate in ossequio alle disposizioni ed ai principi dell’ordinamento penale, nei termini e secondo il rito dallo stesso previsto. Peraltro, a tal proposito, le stesse sezioni unite di questa CGF hanno osservato come debba essere negata la sussistenza della pregiudiziale influenza del procedimento penale su quello disciplinare sportivo. E’ storicamente radicato il principio secondo cui all’autonomia dell’ordinamento settoriale sportivo debba corrispondere la libera determinazione dei criteri regolatori dell’ammissione della permanenza in essi di chi ne abbia interesse. L’organizzazione, la struttura, il plesso normativo dell’ordinamento settoriale devono, pertanto, riflettere il sistema di valori e fini eletti dall’ordinamento stesso al momento della sua costituzione: proprio il fatto che l’ordinamento generale abbia tradizionalmente ed energicamente, con inequivoche disposizioni legislative e con non meno espliciti orientamenti giurisprudenziali, riconosciuto l’autonomia del diritto sportivo rappresenta la più chiara manifestazione dell’approvazione del sistema di valori e fini posti a fondamento del settore” (così, ad esempio, Corte di Giustizia Federale, sez. un., C.U. n. 019/CGF del 2 agosto 2012). Deve, poi, ricordarsi come l’autonomia dell’ordinamento sportivo trovi fondamento anche “nella norma costituzionale di cui all’art. 18, concernente la tutela della libertà associativa, nonché nell’art. 2, relativo al riconoscimento dei diritti inviolabili delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità del singolo” (cfr. Cassazione, 27 settembre 2006, n. 21006, in Guida al dir., 2006, n. 46, p. 59 (s.m.); Cassazione, 28 settembre 2005, n. 18919, in Giust. civ. Mass., 2005, f. 7/8). Se, pertanto, si muove dalla premessa della indiscutibile autonomia dell’ordinamento sportivo, deve riconoscersi alle federazioni sportive nazionali il correlativo potere di emanare norme interne per l’ordinato svolgimento delle competizioni sportive e, di conseguenza, che agli organi delle stesse deve anche essere riservato il giudizio sull’osservanza di siffatte norme. Del resto, è forse opportuno ancora una volta ribadire, per quanto ovvio, che i provvedimenti emanati in conseguenza dell’applicazione delle regole dell’ordinamento sportivo sono destinati a produrre i loro effetti all’interno dell’ordinamento medesimo e solo in via eventuale e, comunque, indiretta gli stessi possono riflettersi nell’ordinamento generale, rispetto al quale, pertanto, non possono che rimanere irrilevanti. Se ne deve, in altri termini, desumere che “il logico corollario dell’autonoma scelta degli obiettivi da perseguire nell’ambito endofederale è l’omologa libertà nella redazione delle tavole delle condotte incompatibili con l’appartenenza soggettiva ad esso e, in via strumentale e necessaria, dei mezzi e delle forme di tutela dell’ordinamento sportivo dalle deviazioni che si dovessero verificare al suo interno. È, infatti, da reputare intimamente ed immancabilmente connessa con l’autonomia dell’ordinamento sportivo la sua idoneità a munirsi in via indipendente di un circuito normativo che reagisca alla negazione dei valori del mondo dello sport: anche questa pronta capacità di replica alla rottura delle regole interne è implicita condizione del riconoscimento e della salvaguardia provenienti dall’ordinamento statale. Questa premessa, che riassume decenni di conforme indirizzo giurisprudenziale sportivo, porta ad affermare in linea generale la niente affatto obbligata permeabilità dell’ordinamento sportivo ad ogni e ciascuna disposizione dell’ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie. Ed infatti, l’ordinamento sportivo, da un canto, è estraneo alle previsioni normative generali che nascono con riguardo ad ambiti tipicamente ed esclusivamente statali (come il procedimento penale e le regole che per esso sono dettate per governare i rapporti con altri procedimenti svolgentisi in ambito generale, quali quelli civili, amministrativi, disciplinari ecc.); esso, d’altro canto, è libero di perseguire la propria pretesa punitiva nei confronti degli appartenenti che si sottraggano al rispetto dei precetti con autonomi mezzi di ricerca e valutazione della prova che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell’ordinamento statale, fatta ovviamente salva l’osservanza del diritto di difesa, costituzionalmente protetto” (così, ancora, Corte di Giustizia Federale, sez. un., C.U. n. 019/CGF del 2 agosto 2012). Peraltro, occorre anche ricordare come la giurisprudenza sportiva abbia più volte evidenziato la specialità del procedimento per illecito sportivo nell’ambito del più ampio genus disciplinare (tra le tante, tralasciando le decisioni di questa CGF, cfr. CDN, C.U. n. 13/CDN del 9 agosto 2011; CAF, C.U. n. 1/C del 14 luglio 2006, n. 5/C e 6/C del 17 agosto 2006; CAF, C.U. n. 2/CF del 4 agosto 2006, 6/C e 7/C del 1 settembre 2006; CDN, C.U. n. 10 del 27 luglio 2005). Nella medesima direzione anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare che le decisioni degli organi di giustizia sportiva “sono l’epilogo di procedimenti amministrativi (seppure in forma giustiziale), e non già giurisdizionali, sì che non possono ritenersi presidiati dalle garanzie del processo. In particolare, alla “giustizia sportiva” si applicano, oltre che le regole sue proprie, previste dalla normativa federale, per analogia, quelle dell’istruttoria procedimentale, ove vengono acquisiti fatti semplici e complessi, che possono anche investire la sfera giuridica di soggetti terzi” (così TAR Lazio, Sez. III ter, 8 giugno 2007, n. 5280, in RDES, 2007, vol. III, f. 2, p. 92. V. anche Consiglio di Stato, sez. VI, 10 dicembre 2009, n. 7703, in Foro amm. – CDS, 2009, 12, p. 2946). Queste considerazioni conducono, tra l’altro, al rigetto dell’istanza di sospensione del presente giudizio, dai reclamanti ribadita anche in questa sede.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 28 Gennaio 2010 – www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione Corte di Giustizia Federale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 163/CGF del 7 aprile 2009
Parti: SIG. P.G./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (4) Il rapporto tra i due procedimenti (quello penale e quello disciplinare) resta governato, per espressa voluntas legis (cfr. Legge 17 ottobre 2003, n. 280), dal principio di autonomia, sicché la dedotta pendenza (in grado d’appello) del procedimento penale non può condizionare né (semplicemente) rallentare l’ordinario svolgimento del procedimento disciplinare sportivo dinanzi agli organi di giustizia sportiva (cfr. come espressione del medesimo principio anche l’art. 2 della L. 13 dicembre 1989 n. 401, rispetto ai delitti di frode in competizione sportiva).
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 28 Gennaio 2010 – www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione Corte di Giustizia Federale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 163/CGF del 7 aprile 2009
Parti: SIG. A.M./FEDERAZIONE ITALIANA GIUCO CALCIO
Massima TNAS: (3) Per le esposte ragioni va respinta la richiesta di sospensione del presente procedimento. Sul punto, la decisione impugnata ha osservato che il rapporto tra i due procedimenti (quello penale e quello disciplinare) resta governato, per espressa voluta legis (cfr. L. 17 ottobre 2003, n. 280), dal principio di autonomia, sicché la dedotta pendenza (in grado d’appello) del procedimento penale non può condizionare né semplicemente rallentare l’ordinario svolgimento del procedimento disciplinare sportivo dinanzi agli organi di giustizia sportiva (cfr. come espressione del medesimo principio anche l’art. 2 della L. 13 dicembre 1989 n. 401, rispetto ai delitti di frode in competizione sportiva).Soccorre al riguardo il principio, questo sì di carattere generale e valido per tutti i procedimenti giurisdizionali o giustiziali, secondo il quale il termine per il deposito così del dispositivo, così come quello per il deposito della sentenza, non è, in mancanza di tassative prescrizioni, considerato dalla legge come perentorio, così che la sua violazione non incide sulla validità della sentenza, ma può rilevare, eventualmente, solo sotto il profilo disciplinare per il magistrato ritardatario ovvero quello della responsabilità dell'Amministrazione, ai fini dell'azione di cui alla L. 24 marzo 2001 n. 89 (Cassazione Civile, sez. un., 12 maggio 2008, n. 11655; Consiglio di Stato, sez. IV, 22 settembre 2003, n. 5357).
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 28 Gennaio 2010 – www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione Corte di Giustizia Federale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 163/CGF del 7 aprile 2009
Parti: SIG. F.Z./FEDERAZIONE ITALIANA GIUCO CALCIO
Massima TNAS: Il rapporto tra i due procedimenti (quello penale e quello disciplinare) resta governato, per espressa voluntas legis (cfr. L. 17 ottobre 2003, n. 280), dal principio di autonomia, sicché la dedotta pendenza (in grado d’appello) del procedimento penale non può condizionare né (semplicemente) rallentare l’ordinario svolgimento del procedimento disciplinare sportivo dinanzi agli organi di giustizia sportiva (cfr. come espressione del medesimo principio anche l’art. 2 della L. 13 dicembre 1989 n. 401, rispetto ai delitti di frode in competizione sportiva).
Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 30 dicembre 2008 – www.coni.it
Parti: F.Q. contro l’agente di calciatori S .P..
Massima: Né può dirsi ricorrente, qui, un’ipotesi di sospensione del procedimento arbitrale ai sensi dell’art. 819-bis, 1° comma, n. 2, c.p.c. per l’insorgenza di una «questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione d’arbitrato e che per legge deve essere decisa con autorità di giudicato». Infatti, se si deve certamente escludere il potere di privati di decidere le cause -incidentali o principali- per querela di falso stante già l’antinomia strutturale, prim’ancora che funzionale, col giudizio arbitrale poiché è lì prevista la partecipazione obbligatoria del P.M., vi è che l’insorgenza nel corso dell’arbitrato della questione di falso non sembra imporre, e tanto meno consentire alcuna sospensione del procedimento. E’ da considerare, in particolare, che la funzione di giudizio, secondo l’attuale configurazione dell’ordinamento processuale, non è mai tendenzialmente preclusa neppure dalla avvenuta proposizione della querela di falso, come sta a provare l’art. 186-ter c.p.c. Questa norma, si ricorderà, abilita il giudice a «pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna», nonostante «la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei o abbia proposto querela di falso contro l’atto pubblico»; e, in entrambi i casi, l’ordinanza in parola può «acquista[re] efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 653, primo comma», che è come dire la forza della cosa giudicata. Allora, neppure la litispendenza giudiziaria già provocata da uno degli incidenti di falso (ciò che nella fattispecie, peraltro, neppure si è verificato) impedisce al procedimento arbitrale di avere il suo corso naturale, fermo che il lodo, il quale dovesse poi dimostrarsi essere stato reso «in base a prove [...] dichiarate false», non potrebbe sottrarsi alla revocazione a norma dell’art. 831 c.p.c. Del resto, ai fini della sospensione il nesso tra la questione inarbitrabile e il giudizio arbitrale deve risultare del genere di pregiudizialità-dipendenza vera e propria, come stabilito dall’ art. 295 c.p.c. Invece, una questione in tema di prova (documentale) può essere sì rilevante (arg. ex art. art. 184, primo comma, c.p.c.), giammai pregiudicante; «la decisione della causa» -per definizione, verrebbe fatto di dire- mai può dipendere da una prova (tanto meno dal suo modo di essere), fatta eccezione per il giuramento decisorio, che viene deferito appunto «per farne dipendere la decisione» (art. 2736, n. 1, c.c.) ed è sottratto perciò al regime generale delle prove false di cui all’art. 395 n. 2 c.p.c. (art. 2738 c.c.). Dunque, la combinazione degli artt. 112 (e 277) c.p.c. e 2697 c.c. obbliga il giudice (anche arbitrale) a giudicare anche in mancanza di prova (conservando inalterata l’attitudine del provvedimento finale): ciò che dà conto logicamente della in-dipendenza della decisione dalla prova (nonostante ogni possibile rilevanza). Come dice la più autorevole dottrina, tra i due termini di questa relazione, infatti, «non c’è condizionamento assoluto», vale a dire che manca quel rapporto di pregiudizialità-dipendenza propriamente detto. Del resto, che almeno per la querela di falso non basterebbe alla sospensione del processo entro cui è riversato l’atto della cui fidefacienza si tratta la sola norma dell’art. 295 c.p.c., è reso chiaro dal ricorso che il codice di procedura civile fa a due ulteriori disposizioni, gli artt. 313 e 355, donde la sospensione è specificamente autorizzata quando il processo principale pende davanti al giudice di pace o in grado di appello; anzi, la giurisprudenza si è ormai espressa nel senso di sottrarre la sospensione de qua al novero dei casi di cui all’art. 295 c.p.c., tanto da aver negato l’ammissibilità del regolamento di competenza avverso il provvedimento di sospensione disposta, ex art. 355 c.p.c., dal giudice di appello per effetto della proposizione di una querela di falso incidentale.. Perciò, se la fattispecie che adesso interessa sfugge alla norma dell’art. 819- bis, 1° comma, n. 2), c.p.c., che dell’art. 295 c.p.c. è la traduzione concettuale nel giudizio privato, l’ipotesi secondo cui in arbitrato non si impone (e neppure si legittima) la sospensione esce rafforzata dalla mancanza di una norma specifica sul modello degli artt. 313 o 355 c.p.c. In definitiva, il presente procedimento non può essere sospeso neppure in attesa che la querela di falso, necessaria agli effetti dell’art. 2702 c.c. per quanto detto sopra (sub § 1.1.), sia «proposta davanti all’autorità giudiziaria», ai sensi dell’art. 819-bis, 3° comma, c.p.c.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 13/CDN del 06 agosto 2008 n. 1 - www.figc.it
– Impugnazione - istanza: (302) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: L.M. (all’epoca dei fatti tesserato Juventus FC SpA), M.F. (all’epoca dei fatti dirigente FC Messina Peloro Srl), P.F. (presidente FC Messina Peloro Srl), M.B. (all’epoca dei fatti tesserato quale dirigente FC Messina Peloro Srl), G.P. (arbitro effettivo associato presso la sezione AIA di Bari), R.P. (all’epoca dei fatti arbitro benemerito) T.P. (arbitro effettivo associato presso la sezione AIA di Lucca), S.R. (già arbitro effettivo), S.C. (già arbitro effettivo), A.D. (già arbitro effettivo), P.B.(arbitro effettivo associato presso la sezione AIA di Arezzo), M.G. (già arbitro effettivo), M.D.S. (già arbitro effettivo), M.A. (assistente associato presso la sezione AIA di Torre del Greco Na), e delle società Juventus FC SpA e FC Messina Peloro Srl (nota n. 4349/602quinviciespf06-07/sp/ad del 23.4.2008)
Massima: In ordine alla richiesta di sospensione del procedimento in attesa della definizione del procedimento penale, la Commissione richiama il costante indirizzo giurisprudenziale e dottrinale che ha sancito l’autonomia della giurisdizione sportiva rispetto a quella ordinaria e, conseguentemente, l’assenza di alcun vincolo di pregiudizialità.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 13/CDN del 06 agosto 2008 n. 1 - www.figc.it
– Impugnazione - istanza: (302) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: L.M. (all’epoca dei fatti tesserato Juventus FC SpA), M.F. (all’epoca dei fatti dirigente FC Messina Peloro Srl), P.F. (presidente FC Messina Peloro Srl), M.B. (all’epoca dei fatti tesserato quale dirigente FC Messina Peloro Srl), G.P. (arbitro effettivo associato presso la sezione AIA di Bari), R.P. (all’epoca dei fatti arbitro benemerito) T.P. (arbitro effettivo associato presso la sezione AIA di Lucca), S.R. (già arbitro effettivo), S.C. (già arbitro effettivo), A.D. (già arbitro effettivo), P.B.(arbitro effettivo associato presso la sezione AIA di Arezzo), M.G. (già arbitro effettivo), M.D.S. (già arbitro effettivo), M.A. (assistente associato presso la sezione AIA di Torre del Greco Na), e delle società Juventus FC SpA e FC Messina Peloro Srl (nota n. 4349/602quinviciespf06-07/sp/ad del 23.4.2008)
Massima: In ordine alla richiesta di sospensione del procedimento in attesa della definizione del procedimento penale, la Commissione richiama il costante indirizzo giurisprudenziale e dottrinale che ha sancito l’autonomia della giurisdizione sportiva rispetto a quella ordinaria e, conseguentemente, l’assenza di alcun vincolo di pregiudizialità.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 54/CDN del 15 maggio 2008 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (175) - Deferimento del Procuratore Federale a carico di: E.P. (legale rappresentante e attuale socio di riferimento della società Genoa Cricket And Football Club SpA), A.L.D.A. (già presidente del consiglio d’amministrazione Calcio Como SpA) e M.D.A. (già amministratore unico Calcio Como SpA) per violazione art. 1 comma 1 CGS e della società Genoa Cricket And Football Club SpA per violazione art. 2 comma 4 CGS (nota n. 603/232pf/sp/ma del 24.11.2006)
Massima: Non sussiste la necessità della sospensione del giudizio in attesa dell’esito di quello penale, atteso che, indipendentemente dalla sussistenza o meno dei reati ascritti agli imputati in sede penale, le fattispecie ben possono essere valutate sotto il solo profilo disciplinare e ciò anche senza che siano intervenute sentenze di condanna. Del resto giustizia penale e disciplinare hanno, come ben noto, ambiti ben diversi, che non necessariamente si sovrappongono, competendo alla prima l’accertamento del reato ed alla seconda dell’eventuale illecito disciplinare. Nel caso in esame, quindi, il giudicante ritiene di poter decidere allo stato degli atti.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 46/CDN del 10 aprile 2008 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione – istanza: (190) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.G. (calciatore tesserato Salernitana Calcio 1919 SpA) per violazione art. 5 comma 1 CGS (già art. 3 comma 1) e della società Salernitana Calcio 1919 SpA per violazione art. 4 comma 2 CGS (già art. 2 comma 4) (nota n. 2219/397pf06-07/sp/en del 21.1.2008)
Massima: Non risulta accoglibile l'eccezione avanzata dalla difesa del deferito, tendente alla sospensione del procedimento in attesa della conclusione del procedimento penale attualmente pendente, relativo agli stessi fatti che hanno formato oggetto delle dichiarazioni, perchè, quello che rileva è, da un lato, l'accertamento dell'avvenuto rilascio delle dichiarazioni lesive della reputazione di soggetti tesserati e, dall'altro, l'attuale impossibilità, di fornire prova in merito alla veridicità dei fatti indicati.
Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 marzo 2007– www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera dellaCorte Federale(FIGC) pubblicata sul C.U. n. 2/CF del 4 agosto 2006 - www.figc.it
Parti: D.D.V. contro F.I.G.C.
Massima: Non é accoglibile la censura della mancata sospensione del procedimento disciplinare in presenza di prosecuzione delle indagini penali, attesa, per giurisprudenza consolidata, l’indipendenza del procedimento disciplinare da quello penale.
Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 marzo 2007– www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera dellaCorte Federale(FIGC) pubblicata sul C.U. n. 2/CF del 4 agosto 2006 - www.figc.it
Parti: A.D.V. contro F.I.G.C.
Massima: Non é accoglibile la censura della mancata sospensione del procedimento disciplinare in presenza di prosecuzione delle indagini penali, attesa, per giurisprudenza consolidata, l’indipendenza del procedimento disciplinare da quello penale.
Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 marzo 2007– www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera dellaCorte Federale(FIGC) pubblicata sul C.U. n. 2/CF del 4 agosto 2006 - www.figc.it
Parti: S.M. contro F.I.G.C.Massima:
Non é accoglibile la censura della mancata sospensione del procedimento disciplinare in presenza di prosecuzione delle indagini penali, attesa, per giurisprudenza consolidata, l’indipendenza del procedimento disciplinare da quello penale
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 35/C Riunione del 13 febbraio 2006 n. 1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. 220 del 23.01.2005
Impugnazione - istanza:Appello del calciatore D.C.P. avverso le sanzioni della squalifica per una giornata effettiva di gara e l’ammenda di € 10.000,00 seguito gara Lazio /Juventus del 17.12.2005
Massima: La CAF rigetta la richiesta istanza di sospensione del procedimento, in attesa di conoscere l’esito della decisione della Corte Federale interpellata sulla materia.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/C Riunione del 20 luglio 2000 n. 3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile Scolastica - Com. Uff. n. 36 del 2.3.2000
Impugnazione - istanza:Appello del G.S. Corviale amor avverso decisioni merito gara Corviale Amor/San Paolo Ostiense del 23.1.2000
Massima: La C.A.F. sospende l’esame dell’appello fino alla definizione del giudizio della Commissione Tesseramenti, sollevato dal Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti successivamente alla decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 29/C Riunione del 16 gennaio 2006 n. 2 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 157 del 18.11.2005
Impugnazione - istanza:Appello del sig. P.E. avverso la sanzione della preclusione a tempo indeterminato di cui all’art. 21, commi 2 e 3 delle N.O.I.F. a seguito di deferimento del Procuratore Federale
Massima: Non ha fondamento la richiesta di sospensione del procedimento sportivo in attesa della definizione del processo penale, in quanto al deferito è stata applicata la sanzione non sulla base dei fatti che hanno dato origine (a torto o a ragione poco importa) a detto processo penale, quanto con riguardo alla revoca dell'affiliazione della società di cui era stato amministratore, a sua volta conseguita al fallimento della società. Si aggiunga l'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto allo statale, sancito dalla nota legge n. 280 del 2003.
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 1/Cf del 26 ottobre 1999 n. 5 – www.figc.it
Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico dei sigg.ri G.E., al tempo Presidente della L.N.D., e D.M., componente dello staff medico della L.N.D., per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., per comportamenti antiregolamentari tenuti in relazione a fatti occorsi in occasione della gara della Nazionale Under 18 Italia/Islanda del 6.4.1998.
Massima: La Corte Federale, pronunciando sul deferimento, può sospendere il procedimento in attesa del deposito della motivazione della sentenza penale.