DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 046CFA DEL 22/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 077/CFA (STAGIONE SPORTIVA 2017/2018)
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 28/TFN del 27.11.2017
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ SS FIDELIS ANDRIA 1928 AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. A.S., ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA E), PUNTO 4) COM. UFF. N. 113/A DEL 3.2.2017; PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2375/66 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 27.9.2017
Massima: L’Ordinamento Sportivo abbrevia i termini quando il giudizio è sottoposto a peculiari esigenze di celerità, ma in detto caso, anche la convocazione delle parti subisce la dimidiazione dei termini ed il conseguente provvedimento viene accompagnato dall’avvertimento che lo stesso è stato emesso con le procedure di cui al Com. Uff. n. 154/A del 5.5.2017. Nella fattispecie, le parti sono state convocate con i termini ordinari e nessun particolare avvertimento ha accompagnato la comunicazione del provvedimento emesso, per cui, si reputa che il reclamo sia stato correttamente proposto nei termini ordinari, con conseguente infondatezza della proposta eccezione.
Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 035/CFA del 01 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 93/TFN del 13.6.2017
Impugnazione - istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIG.RI: SOTTOVIA GIANLUCA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ PADOVA SPA; CESTARO MARCELLO ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ PADOVA SPA; PENOCCHIO DIEGO ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ PADOVA SPA; CAMPEDELLI IGOR ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ AC CESENA SPA; BENIGNI SILVIA ALL’EPOCA DEI FATTI CONSULENTE AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 SPA; BENIGNI ROBERTO ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 SPA; MEZZAROMA MASSIMO ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ AC SIENA SPA; CASSINGENA DARIO ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ VICENZA CALCIO SPA; CUNICO TIZIANO ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ VICENZA CALCIO SPA; LEONARDI PIETRO ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ PARMA FC SPA; MANCINI LUCA ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ AC CESENA SPA; PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19 DELLO STATUTO DELLA FIGC; E DELLE SOCIETÀ: VICENZA CALCIO S.P.A.; BRESCIA CALCIO S.P.A.; PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTI – NOTE 2587/638 PF 15-16 GP/SDS DEL 14.09.2016 E 969/642 PF15-16 SP/GB DEL 20.07.2016
Massima: E’ inammissibile per tardività il reclamo proposto dalla Procura Federale, in quanto trattandosi di violazioni dell’ art. 8 commi 1 e 2 C.G.S. trova applicazione il Com. Uff. n. 147/A del 21.4.2017, ove era stata pubblicata la delibera del Presidente Federale che, avvalendosi dei poteri attribuitigli dall’art. 33, punto 11 C.G.S., aveva stabilito l’abbreviazione del termini, da sette a due giorni, per i ricorsi attivati ex art. 37, punto 1 lettere a) e b) C.G.S., così motivando (testualmente): “Ritenuto che esiste una specifica esigenza di dare sollecita conclusione agli eventuali procedimenti riguardanti gli illeciti di cui agli artt. 6, 7 e 8 C.G.S.”. E’ stato posto in luce da autorevole dottrina (Sandulli e Sferrazza, Il Giusto processo, pg.375) il meritorio sforzo di razionalizzazione compiuto dal CONI nel biennio 2014-2015, con il varo del codice di giustizia sportiva del CONI e di quello della FIGC. Rileva in particolare, per il caso che occupa, il principio sancito all’art. 2, punto 6 CGS CONI, ove si legge che (testualmente) “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. Costituisce questa enunciazione una precisa scelta del Legislatore sportivo di offrire agli Organi di giustizia sportiva e a tutti gli addetti ai lavori un metodo per risolvere con rigore scientifico le problematiche che connotato i vari casi, lì dove non sia possibile individuare una specifica norma endofederale cui far riferimento. Nel segno di quanto previsto dal Legislatore nazionale del 1942 all’art. 12, comma 2 delle “Disposizioni sulla legge in generale”, il Legislatore sportivo ha inteso costruire un sistema di giustizia interno quanto più possibile efficiente, tracciando il percorso da seguire in assenza di una precisa disposizione: si ha riguardo, in questo caso, ai principi e alle norme generali del processo civile, così scongiurando il pericolo di attingere a principi e a norme diversi e, quindi, di registrare giudicati non omogenei. E’ all’interno di questo preciso perimetro che occorre esaminare il tema dei termini, in generale e in particolare, per quel che qui interessa. Ogni processo è un fenomeno giuridico dinamico, in quanto si svolge nel tempo, scandito dai termini processuali che prescrivono gli intervalli cronologici entro i quali una determinata attività processuale deve, può o non può essere posta in essere. Nel campo del processo civile, cui occorre far capo per i motivi innanzi illustrati, giurisprudenza e dottrina sono concordi nel classificare i termini in due categorie, attivate di volta in volta dal Legislatore in base a criteri di opportunità, quale leva per imprimere all’evoluzione del processo una maggiore o minore rapidità. Ed infatti, quando si stabilisce che un atto vada compiuto entro un determinato tempo, si imprime al processo un’accelerazione; se si stabilisce che, invece, un atto vada compiuto dopo e non prima di un certo termine (terminus post quem o ne ante quem), si tende a ritardare lo svolgimento della vicenda processuale. Consegue che si suole distinguere tra termini acceleratori (così i termini per proporre le impugnazioni) e termini dilatori (si pensi ai termini a comparite o per compiere l’istanza di vendita di un compendio pignorato). Avuto riguardo al loro profilo strutturale, i termini acceleratori sono anche definiti finali e si distinguono anche in relazione alle conseguenze della loro eventuale inosservanza: vengono qui in rilievo i termini perentori, la cui decorrenza produce in automatico la decadenza dal potere di porre in essere un atto e dei quali la legge (art. 153 cpc) dispone che non possono essere abbreviati o prorogati nemmeno sull’accordo delle parti. A questa tipologia di termini, poi, si contrappongono i termini ordinatori, alla cui inosservanza non fa seguito la decadenza di cui è cenno, se non a seguito di una valutazione discrezionale del giudice, tanto che la norma (art. 154 cpc) prevede la possibilità di un’abbreviazione o di una proroga da parte dell’organo giudicante. Al fine di distinguere l’una dall’altra categoria, vige la presunzione della natura ordinatoria stabilita dall’art. 152, comma 2 cpc, sicché un termine non può essere considerato perentorio se non quando la legge lo qualifichi espressamente tale. Per completezza di trattazione, occorre considerare che il codice di rito stabilisce termini anche a carico del giudice (deposito dell’ordinanza riservata e della sentenza; fissazione dell’udienza di comparizione), qualificati dalla giurisprudenza ordinatori. Richiamati i principi e le norme che disciplinano i termini nel processo civile, è da considerare che il Legislatore sportivo ha disciplinato il caso in discorso all’art. 38 C.G.S., ove ha dettato i termini per proporre reclamo (commi 1 e 2) e per contro dedurre (comma 3), stabilendo (quindi, per legge) che “Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori” (comma 6). La specifica trattazione del tema, che esonera questa Corte dal compito di attingere a norme e a principi suppletivi, in uno alla disposta perentorietà dei termini per proporre reclamo, impone l’applicazione al caso che occupa del combinato disposto degli artt. 38 e 33 C.G.S. nonché della delibera del Presidente Federale 21 aprile 2017 (in Com. Uff. n.147/A), sicché l’eccepita tardività del ricorso della Procura coglie nel segno e deve essere accolta, con conseguente dichiarazione di intervenuta decadenza del potere di compiere l’atto.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 020/CFA del 01 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 80 del 3.5.2017
Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. REPACE LUIGI (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA F.I.G.C. - L.N.D.) AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 18; - AMMENDA € 3.000,00; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 6005/307 PF16-17 GP/GT/VG DEL 3.12.2016
Massima: Non merita condivisione l’eccezione relativa all’illegittima compressione del termine di comparizione innanzi al TFN previsto dall’art. 30, comma 11, CGS, di cui il ricorrente si duole. Riconosce quest’ultimo, infatti, che l’Avviso di comparizione del 7.12.2016 reca specifica indicazione dell’abbreviazione del termine disposta dal Presidente del TFN ai sensi della citata disposizione, avendo Egli ravvisato, nella fattispecie, la ricorrenza dei giusti motivi che, sempre ai sensi della citata disposizione, consentono di disporre detta abbreviazione. Per cui la doglianza in esame si risolve, a ben vedere, nella pretesa di sindacare le ragioni – individuate ed indicate nella particolare complessità della questione involgente presunte responsabilità di un dirigente federale – per le quali il Presidente del TFN ha ritenuto ricorrenti nel caso di specie i giusti motivi per disporre l’abbreviazione dei termini di comparizione. Siffatta eccezione è dunque inammissibile, prima che infondata, atteso che non è dato al ricorrente in alcun modo sindacare una valutazione che l’art. 30, comma 11, CGS, riserva e demanda all’esclusiva e discrezionale competenza del Presidente del TFN.
Decisione C.F.A. : Comunicato ufficiale n. 008/CFA del 21 Luglio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CFA del 20 Aprile 2017 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale Veneto – Com. Uff. n. 2 del 6.07.2016
Impugnazione – istanza: RICORSO A.C.D. SONA MAZZA AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA A CARICO DEL CALCIATORE CIPRIANI ANDREA;INIBIZIONE DI 40 GIORNI A CARICO DEL SIG. GRISI MATTEO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ A.C.D. SONA MAZZA; AMMENDA DI € 100,00 PUNTI 2 DI PENALIZZAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2015/16, A CARICO DELLA SOCIETÀ A.C.D. SONA M. MAZZA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1BIS COMMI 1 E 5 E 10 COMMA 2 C.G.S. NONCHÉ, ARTT. 61, COMMA 5 E 39 DELLE N.O.I.F. – NOTA N. 10276/939 PF 15 16 AA/AC DEL 26.5.2016
Massima: Priva di supporto normativo, ma, ancor prima, logico-giuridico l’assunto degli appellanti secondo cui il provvedimento di abbreviazione non «può trovare applicazione in via generale, con durata illimitata, all’infinito, ad libitum», trattandosi, sempre a dire dei reclamanti, «di disposizione d’urgenza dettata e prevista, come in essa espressamente affermato, per i soli procedimenti la cui conclusione poteva/doveva intervenire entro il termine della Stagione Sportiva 2015/2016». Nel provvedimento di abbreviazione dei termini di cui trattasi, pubblicato nel suddetto Com. Uff. n. 90 del 18.5.2016, sono specificamente indicate le ragioni dell’abbreviazione medesima, anche nella prospettiva della più celere definizione, fatto salvo l’inespropriabile diritto di difesa dei deferiti, dei procedimenti disciplinari incardinati sul finire della stagione sportiva. Supportano una tale prospettiva anche giuste ed evidenti esigenze di definizione delle classifiche dei campionati e di predisposizione dei calendari dei campionati della successiva Stagione Sportiva. Ciò premesso ed anche alla luce del quadro di riferimento logico-normativo prima ricordato appare evidente che il sopra richiamato provvedimento di abbreviazione dei termini di cui trattasi, adottato dal Comitato Regionale Veneto, è pienamente e doverosamente applicabile al presente procedimento: si tratta, del resto, di un procedimento introdotto dalla Procura federale dopo la pubblicazione del Com. Uff. n. 90 del 18.5.2016 e che riguarda fatti e possibili illeciti non solo accertati nella Stagione Sportiva 2015/2016, ma anche relativi alla predetta medesima stagione sportiva. Considerata, poi, l’unitarietà del presente procedimento disciplinare e l’esigenza di una pronta definizione dello stesso, attese le vicende processuali che lo hanno interessato e ne hanno prolungato i tempi, quelle esigenze poste, in generale, alla base dell’abbreviazione dei termini di cui si tratta, appaiono, vieppiù, qui presenti.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Sezioni Unite: Decisione n. 62 del 03/12/2015 – www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale, pubblicata sul C.U. n. 027/CFA del 24 settembre 2015
Parti: G.F./Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Rigettato il ricorso e confermata la decisione della CFA che ha dichiarato irricevibile per tardività il reclamo innanzi ad essa proposto, atteso l’omesso rispetto dei termini abbreviati (due giorni dalla pubblicazione delle motivazioni). La declaratoria di irricevibilità del reclamo proposto dal signor G. F. si fonda sul disposto della delibera del Presidente Federale in data 5 giugno 2015 (di cui al C.U. n. 290/A), avente ad oggetto la “abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per i procedimenti riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui agli artt. 6, 7 e 8 del Codice di Giustizia sportiva”. In virtù dell’art. 2, lettera a), di detto Comunicato, “le decisioni del Tribunale Federale a livello nazionale possono essere impugnate da quanti ne avranno diritto entro il termine di due giorni dalla pubblicazione delle stesse sui Comunicati Ufficiali”. Ai sensi della successiva lettera b) dello stesso articolo, “le impugnazioni dovranno essere formalizzate presso la segreteria della Corte federale di appello con il deposito diretto dei motivi di gravame o con il deposito della richiesta, accompagnata dalla relativa tassa se dovuta, di ottenere copia degli atti ufficiali”. Nel caso in cui non venga avanzata tale richiesta, “copia dei motivi di gravame, sempre nel termine indicato sub a), dovrà essere depositata anche per conoscenza delle controparti” (cfr. art. 2 cit., lettera d). Nella specie l’interessato non ha rispettato il termine perentorio (di due giorni) stabilito per la presentazione ed il deposito degli atti, né ha ritualmente provveduto all’adempimento di tale formalità presso la segreteria della Corte Federale secondo le modalità sopra indicate. Precisa, al riguardo, la decisione della Corte Federale di Appello impugnata che “il preannuncio d’appello, da parte del difensore del sig. Giorgio Flora, è stato inoltrato solo il giorno 23.8.2015 ed a mezzo posta elettronica certificata; mentre i motivi di gravame sono stati inoltrati il 24.8.2015, sempre a mezzo posta elettronica certificata”. E ciò ha necessariamente comportato la declaratoria di irricevibilità qui contestata “per il mancato rispetto dei termini previsti dal C.U. n. 290/A del Presidente Federale, emanato in data 5.6.2015”.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.017/TFN del 20 Agosto 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (14) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.C., A.S., B.F.,C.D., C.W., C.S., C.A., C.L., C.N., C.F.M., D.S., D.L.F., D.N.E., F.A., F.G., M.F., M.E., M.V., N.V., P.G., S.G., Società USD AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI Srl, SS BARLETTA CALCIO Srl, SSD CALCIO CITTÀ DI BRINDISI, L’AQUILA CALCIO 1927 Srl, NEAPOLIS Srl, PAGANESE CALCIO 1926 Srl, AC PISA 1909 SS a rl, SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI, USD SAN SEVERO, SEF TORRES 1903 Srl, VIGOR LAMEZIA Srl – (nota n. 1319/859bis pf14-15 SP/blp del 30.7.2015).
Massima: L’eccezione di nullità ovvero di improcedibilità del deferimento, appare infondata per le seguenti ragioni: in primo luogo le ipotesi di nullità o improcedibilità sono tassative e quella eccepita non risulta codificata nel CGS. In secondo luogo nessuna nuova attività istruttoria risulta essere stata compiuta dopo la comunicazione della chiusura delle indagini e tutto il materiale probatorio è stato messo a disposizione delle parti sicché il diritto di difesa non è stato in alcun modo violato. - l’eccezione di violazione dei termini a comparire sollevata dal Carotenuto è altrettanto infondata, in quanto l’abbreviazione dei termini è prevista dall’art. 33, comma 11 CGS ed è stata ritualmente disposta dal Presidente Federale come risulta dal Com. Uff. n. 290/A del 5.6.2015.
Decisione C.G.F. - Sezione Unite: Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 23 dicembre 2009 www.figc.it Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 23.9.2009
Impugnazione - istanza: 14) Ricorso, in abbreviazione dei termini procedurali, proposto dal Procuratore Federale avverso il proscioglimento dei signori: A. V., P.E., G.R., dirigenti della Pol. Alghero S.r.l. e la Pol. Alghero S.r.l. dalle violazioni rispettivamente ascritte con proprio deferimento - nota n. 836/200pf09-10/sp/blp del 5.8.2009 - dell’art. 8, comma 5 C.G.S. in relazione al paragrafo iii, lett. b – 4) dell’allegato a del com. uff. n. 142/a del 28.5.2009 e art. 4, comma 1 C.G.S. 15) Ricorso del Procuratore Federale avverso il proscioglimento dei signori: A. V., P. E., G. R., dirigenti della Pol. Alghero S.r.l. e la Pol. Alghero S.r.l. dalle violazioni rispettivamente ascritte con proprio deferimento - nota n. 836/200pf09-10/sp/blp del 5.8.2009 - dell’art. 8, comma 5 C.G.S. in relazione al paragrafo iii, lett. b – 4) dell’allegato a del com. uff. n. 142/a del 28.5.2009 e art. 4, comma 1 C.G.S. Massima: L’impugnazione della Procura con riferimento al ricorso trattato con procedura ex Com. Uff. 129/A del 28.4.2009 deve essere dichiarato inammissibile non avendo la Commissione Disciplinare Nazionale trattato il deferimento con la procedura di urgenza e dovendosi così applicare la procedura ordinaria.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 08/CGF del 17 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 34/CGF del 13 ottobre 2009 www.figc.it Decisione impugnata: Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 1/CDN del 2.7.2009 Impugnazione - istanza: 2) Ricorso del sig. R. F., amministratore unico della Salernitana Calcio 1919 S.p.A. avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 2 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 85, lett. a) par. vii) e 90, comma 2 NOIF - nota n. 7990/1196pf08-09/sp/blp del 5.6.2009
Massima: E’ tempestivo il ricorso presentato alla CGF avverso la decisione della CDN oltre i termini previsti per l’impugnazione del procedimento con termini abbreviati di cui al Com. Uff. 129/A, allorquando la Commissione Disciplinare Nazionale ha concesso termini ordinari di impugnazione, con la conseguenza che, per l’affidamento creatosi, il difensore del deferito ha supposto che si applicassero tali termini.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 08/CGF del 17 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 34/CGF del 13 ottobre 2009 www.figc.it Decisione impugnata: Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 1/CDN del 2.7.2009 Impugnazione - istanza: 1) Ricorso del sig. L. A., presidente onorario e legale rappresentante della Salernitana Calcio 1919 S.p.A. avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 2 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 85, lett. a) par. vii) e 90, comma 2 NOIF - nota n. 7990/1196pf08- 09/sp/blp del 5.6.2009
Massima: E’ tempestivo il ricorso presentato alla CGF avverso la decisione della CDN oltre i termini previsti per l’impugnazione del procedimento con termini abbreviati di cui al Com. Uff. 129/A, allorquando la Commissione Disciplinare Nazionale ha concesso termini ordinari di impugnazione, con la conseguenza che, per l’affidamento creatosi, il difensore del deferito ha supposto che si applicassero tali termini.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 65/CGF Riunione del 14 novembre 2008 n. 8-9 - con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 77/CGF Riunione del10 dicembre 2008 n. 8-9 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale– Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso della S.S. Manfredonia Calcio S.r.l. avverso la sanzione della inibizione per mesi 6 inflitta al suo presidente, sig. R.A. a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 8, comma 5 C.G.S. in relazione al par. iii, lett. c), punto 1) dell’all. a del com. uff. n. 93/a del 5.5.2008. Ricorso della S.S. Manfredonia Calcio S.r.l. avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti.
Massima: Quando sono stati applicati i termini ordinari nel giudizio avanti alla Commissione Disciplinare Nazionale, gli stessi termini ordinari valgono anche per il giudizio di appello nonostante si possa versare in una situazione di abbreviazione dei termini.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 65/CGF Riunione del 14 novembre 2008 n. 3-4-5 - con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 77/CGF Riunione del10 dicembre 2008 n. 3-4-5 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. P.A. avverso la sanzione della inibizione per mesi 8 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale (nota n. 684/107pf08-09/sp/blp dell’11.8.2008) per violazione dell’art. 8, comma 5 C.G.S. in relazione ai par. v punto 1) e iii lett. b, punto 4 dell’all. a del c.u. 93/a del 5.5.2008. Ricorso del signor sig. P.U. avverso la sanzione della inibizione per mesi 8 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale (nota n. 684/107pf08-09/sp/blp dell’11.8.2008) del Procuratore Federale per violazione dell’art. 8, comma 5 C.G.S. in relazione ai par. v punto 1) e iii lett. b, punto 4) dell’all. a del c.u. 93/a del 5.5.2008. Ricorso della S.S.C. Venezia S.p.A. avverso la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per le violazioni ascritte ai propri dirigenti sigg. P.A. e P.U., ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. (nota n. 684/107 pf08- 09sp//blp dell’11.8.2008)
Massima: L’abbreviazione dei termini procedurali viene decisa, ove sussista una specifica esigenza, dal Giudice di Prime Cure e conseguentemente tale procedimento abbreviato si trasfonde per i termini e per le modalità nei procedimenti avanti la Corte di Giustizia Federale, la quale da se sola non può, e non deve, abbreviare i termini laddove gli stessi non siano già stati abbreviati dalla Commissione Disciplinare Nazionale.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 65/CGF Riunione del 14 novembre 2008 n. 1 - con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 77/CGF Riunione del 10 dicembre 2008 n. 1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso del Procuratore Federale avverso il proscioglimento dei signori S.G., presidente del C.D.A. e S.F., amministratore delegato, entrambi legali rappresentanti della Soc. Pescara Calcio S.p.A., e della Soc. Pescara Calcio S.p.A. dalle violazioni rispettivamente ascritte con nota di deferimento n. 682/105pf08-09sp/blp dell’11.8.2008
Massima: L’art. 33, comma 11, C.G.S. ha attribuito al Presidente Federale il potere di stabilire modalità procedurali particolari e abbreviazione dei termini ordinari, dandone comunicazione agli Organi della Giustizia Sportiva e alle parti, nei casi particolari in cui esigenze sportive e organizzative delle competizioni impongono una più sollecita conclusione dei procedimenti. Con il Com. Uff. n. 89/A, il Presidente Federale ha esercitato tale potere, disponendo l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per i procedimenti riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui agli artt. 7, 8 e 10 C.G.S.
E’ stato, dunque, ritenuto - come desumibile anche dalle premesse del provvedimento - che la sollecita conclusione di tali procedimenti sia imposta dalla necessità di assicurare il corretto svolgimento e la tempestiva organizzazione delle competizione sportive. L’esame del contenuto del Com. Uff. n. 89/A non evidenzia elementi da cui desumere che le disposizioni ivi contenute siano state dettate con esclusivo riferimento ai procedimenti riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui agli artt. 7, 8 e 10 C.G.S., la cui celere definizione si imponeva per soddisfare le esigenze sportive e organizzative delle competizioni in svolgimento unicamente nel corso della Stagione Sportiva 2007/2008, durante la quale la stessa Comunicazione Ufficiale è stata emanata, e non anche le competizioni destinate a svolgersi nel corso delle successive stagioni sportive. Deve, al contrario, ritenersi che, in difetto di siffatti elementi, le disposizioni di cui al Com. Uff. n. 89/A siano destinate a trovare applicazione a tutti i procedimenti riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui agli artt. 7, 8 e 10 C.G.S., indipendentemente dalla stagione sportiva nel corso della quale gli stessi vengano avviati e/o definiti. Anzi, la necessità del ricorso a modalità procedimentali semplificate e termini più brevi può apprezzarsi non solo verso il termine di una stagione sportiva, al fine di consentire che le situazioni in contestazione vengano definite prima della chiusura della stessa, con conseguente irrogazione delle eventuali sanzioni nel corso della medesima, ma anche prima dell’avvio di una stagione sportiva, o, comunque, nelle fasi iniziali della stessa, in quanto un’immediata irrogazione delle eventuali sanzioni si presenta idonea a garantire uno svolgimento della competizione sportiva massimamente ispirato a connotati di correttezza, rendendo le sanzioni maggiormente efficaci e ponendo tutti i competitori in condizione di conoscere quanto prima l’effettiva situazione di ciascuno di essi nella competizione.
Massima: Circa la mancata osservanza del cd. rito abbreviato nel corso del giudizio di primo grado, va rilevato che, come più volte ha affermatola giurisprudenza di questa Corte , sono i giudici di prime cure a verificare la sussistenza o meno delle ragioni di celerità che suggeriscono l’adozione del rito abbreviato senza che ciò comporti in alcun caso una menomazione del diritto alla difesa; fattispecie che si verificherebbe, invece, ove si assistesse al mutamento del rito tra il primo ed il secondo grado (cfr., con riferimento all’adozione di un rito diverso da quello previsto, Cass. 18.8.2006, n. 18201; Cass. 19.9.1997, n. 9313). Nel caso in esame, può ritenersi che, avuto riguardo al regolare svolgimento dell’attività defensionale da parte dei reclamati, manifestatasi, in particolare, mediante il tempestivo deposito di controdeduzioni, nonché all’assenza di temi di discussione nuovi rispetto a quelli affrontati in primo grado, non sia rinvenibile un pregiudizio del diritto di difesa degli stessi, cui è stato ampiamente assicurato il diritto al contraddittorio e all’acquisizione di mezzi istruttori.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 053/C Riunione del 17 Maggio 2007 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 96 del 27.4.2007
Impugnazione - istanza: 14. RECLAMO CE.CU.RI.S. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CE.CU.RI.S./SELLANESE DEL 21.4.2007
Massima: Ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., è inammissibile per tardività il ricorso alla CAF avverso al decisione della Commissione disciplinare relativo alla gara di play-off poiché il Com. Uff. n. 70 della F.I.G.C. del 7.2.2007 prevede che i reclami per le posizioni irregolari di tesserati relativamente alle gare di Play Off debbono pervenire alla Commissione Disciplinare entro le 24:00 del giorno successivo alla gara.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 021/C Riunione del 17 Novembre 2006 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 87 del 19.10.2006
Impugnazione - istanza: 6. RECLAMO A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 AL PRESIDENTE SIG. D.L.P. E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2006/2007 ALLA RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, DELL’ART. 7, COMMA 3BIS C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 89 DELLE N.O.I.F. E ART. 2, COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA
Massima: Ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., è inammissibile per tardività il ricorso alla CAF avverso al decisione della Commissione disciplinare in materia di illecito sportivo ed amministrativo poiché il Com. Uff. n. 200/A della F.I.G.C. del 4.5.2006 prevede che a) le decisioni delle Commissioni Disciplinari potranno essere impugnate da quanti ne avranno diritto entro il termine di tre giorni dalla pubblicazione delle stesse sui Comunicati Ufficiali delle Leghe o dei Comitati Regionali di competenza b) le impugnazioni dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della Commissione d’Appello Federale o con il deposito diretto dei motivi di gravame o con il deposito della richiesta (accompagnata dalla relativa tassa, se dovuta) di ottenere copia degli atti ufficiali.” L’appello è inammissibile poiché la società avrebbe dovuto depositare presso la segreteria della C.A.F. i motivi di appello entro il terzo giorno utile (lunedì 23.10.2006) dalla pubblicazione del Com. Uff. n. 87 (19.10.2006) e non spedirli a mezzo fax il 26.10.2006, tardivamente.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 018/C Riunione del 18 Ottobre 2006 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 32 del 2.10.2006
Impugnazione - istanza: 3. APPELLO DELL’A.S. GRISOLIA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO DEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2005/2006; DELL’INIBIZIONE FINO AL 2.4.2010 AI SIGNORI L.L., L. W. E C.F.; DELLA SQUALIFICA FINO AL 2.10.2009 AI CALCIATORI C.G. E C.R., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6, COMMA 1, 2 E 4 CON L’AGGRAVANTE DI CUI AL COMMA 6 E DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S SEGUITO GARA A.C. ASKALOS/A.S. GRISOLIA CALCIO DEL 30.4.2006 . APPELLO DELL’A.C. ASKALOS AVVERSO LE SANZIONI: DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO DEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2005/2006; DELL’INIBIZIONE FINO AL 2.4.2010 AI SIGNORI D.R.R., G.S., M.G. E N.P.; DELLA SQUALIFICA FINO AL 2.10.2009 AI CALCIATORI L.G.E., P.S., P.D. E N.D. INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 6, COMMI 1, 2 E 4 CON L’AGGRAVANTE DI CUI AL COMMA 6 E DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S SEGUITO GARA A.C. ASKALOS/A.S. GRISOLIA CALCIO DEL 30.4.2006 ().
Massima: Ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., è inammissibile per tardività il ricorso alla CAF avverso al decisione della Commissione disciplinare in materia di illecito sportivo ed amministrativo poiché il Com. Uff. n. 200/A della F.I.G.C. del 4.5.2006 prevede che a) le decisioni delle Commissioni Disciplinari potranno essere impugnate da quanti ne avranno diritto entro il termine di tre giorni dalla pubblicazione delle stesse sui Comunicati Ufficiali delle Leghe o dei Comitati Regionali di competenza b) le impugnazioni dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della Commissione d’Appello Federale o con il deposito diretto dei motivi di gravame o con il deposito della richiesta (accompagnata dalla relativa tassa, se dovuta) di ottenere copia degli atti ufficiali.” Nel caso di specie il ricorso, è pervenuto a mezzo raccomandata spedita in data 7.10.2006, due giorni dopo lo spirare del termine previsto dal predetto Com. Uff. 200/A.
Decisione C.A.F.: Delibera della CAF n. 1/C – Riunione del 14 luglio 2006 – www.figc.it
Impugnazione - istanza:Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. A carico di: 1) L.M., all’epoca dei fatti Amministratore e Direttore Generale Juventus F.C. S.p.A.;2) A.G., Amministratore Delegato F. C. Juventus S.p.A.; 3) F. C. Juventus S.p.A.; 4) A.G. all’epoca dei fatti Vice Presidente ed Amministratore Delegato della A. C. Milan S.p.A., nonché Presidente della L.N.P.; 5) L.M., Dirigente Addetto Arbitro A.C. Milan S.p.A.; 6) A.C. Milan S.p.A.;7) A.D.V., Presidente della A.C.F. Fiorentina S.p.A.; 8) D.D.V, Presidente Onorario della A.C.F. Fiorentina S.p.A.; 9) S.M., Amministratore Delegato della A.C.F. Fiorentina S.p.A.; 10) A.C.F. Fiorentina S.p.A.; 11) C.L., Presidente del Consiglio di Gestione S.S. Lazio S.p.A.; 12) S.S. Lazio S.p.A.; 13) C.M.F., all’epoca dei fatti Dirigente Federale; 14) F.C. all’epoca dei fatti Presidente F.I.G.C.; 15) I.M., all’epoca dei fatti Vice Presidente F.I.G.C.; 16) T.L., Presidente A.I.A.; 17) P.B., Commissario CAN A e B; 18) P.P., Commissario CAN A e B; 19) G.M., Vice Commissario CAN A e B; 20) P.I., Osservatore CAN A e B; 21) P.B., Arbitro effettivo; 22) M.D.S., Arbitro CAN; 23) P.D., Arbitro effettivo; 24) F.B., Arbitro benemerito; 25) D.M., Arbitro CAN A e B; 26) G.P., Arbitro effettivo CAN A e B; 27) G.R. Arbitro CAN A e B; 28) P. R., Arbitro effettivo CAN A e B; 29) P.T., Arbitro CAN A e B; 30) C.P., Arbitro benemerito; per rispondere di quanto appresso.
Massima: E’ legittimo il provvedimento di abbreviazione dei termini procedurali per illecito sportivo, disciplinare e amministrativo (C.U. n. 12 del 15 giugno 2006), atteso che: a) tale provvedimento ha carattere generale ed è stato emanato, come da prassi, in evidente relazione alla necessità, indicata dall’art. 29, comma 11, C.G.S., cui è stato fatto espresso riferimento, di una celere conclusione dei procedimenti, considerate le particolari esigenze sportive ed organizzative delle competizioni, le quali sono da ritenere sempre presenti nella fase intercorrente fra la fine della stagione sportiva in corso e l’inizio di quella successiva; b) i comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione, nella specie avvenuta in data 15 giugno 2006, quindi anteriormente all’instaurazione del presente procedimento, le cui parti, dunque, non erano ancora identificabili; c) che non rileva la mancata previsione di un termine finale di efficacia del provvedimento di abbreviazione, poiché, secondo prassi, i provvedimenti come quello in esame vengono revocati allorquando cessino le esigenze di carattere generale sopra ricordate.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 13/C Riunione del 3 novembre 2005 n. 3-4- www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 31 del 3.10.2005
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S.D. Motta San Giovanni avverso la sanzione della penalizzazione di n. 4 punti in classifica da scontarsi nel campionato 2005/2006 inflitta alla reclamante e la sanzione della squalifica per anni 3 inflitta al calciatore L.A. per violazione art, 6, commi 1, 2, 4 e art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione alla gara Motta San Giovanni/Gioia Tauro del 30.4.2005 a seguito di deferimento della Procura Federale. Appello del Procuratore Federale avverso l’incongruità della sanzione della penalizzazione di n. 4 punti in classifica nel campionato 2005/2006 inflitta alle società Gioia Tauro e Motta San Giovanni per violazione art. 2, comma 4 C.G.S. in relazione alla gara Motta San Giovanni/Gioia Tauro del 30.4.2005 a seguito di proprio deferimento
Massima: Il C.U., concernente l’abbreviazione dei termini procedurali per illecito sportivo ed amministrativo, statuisce, che le decisioni della Commissione Disciplinare potranno essere impugnate, da quanti ne avranno diritto, entro il termine di tre giorni dalla pubblicazione delle stesse sui C.U. delle Leghe o dei Comitati Regionali di competenza. Decorso tale termine il reclamo è tardivo.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 38/C Riunione del 30 giugno 2001 n. 4, 5, 6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 47 del 31.5.2001
Impugnazione - istanza:Appelli della S.S. Potenza Picena e del sig. C.F. avverso la sanzione dell’inibizione per anni 3 a quest’ultimo inflitta, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo in relazione alla gara Sangiustese Calcio/Potenza Picena del 27.4.1998. Appello dei sigg.ri S.C. e M.F. avverso la sanzione dell’inibizione per anni 3 loro inflitta, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo in relazione alla gara Sangiustese Calcio/Potenza Picena del 27.4.1998. Reclamo del Procuratore Federale avverso il proscioglimento della Sangiustese Calcio e della S.S. Potenza Picena a seguito di proprio deferimento per illecito sportivo in relazione alla gara Sangiustese Calcio/Potenza Picena del 27.4.1998
Massima: L’appello proposto dal Procuratore Federale va dichiarato inammissibile quando proposto tardivamente rispetto al termine di tre giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale di competenza che ha disposto l’abbreviazione dei termini.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 7/C Riunione del 29 ottobre 1998 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 17/C del 16.9.1998
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Ischia Isolaverde e del sig. D’A.A., amministratore unico, avverso rispettivamente la sanzione della penalizzazione di n. 7 punti nella classifica del campionato 1998/99 e dell’'inibizione per anni 2 loro inflitte, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per illecito amministrativo.
Massima: L'abbreviazione dei termini relativi ai procedimenti per illecito amministrativo è stata disposta dal Presidente Federale con il Comunicato Ufficiale n. 93/A pubblicato il 30 aprile 1998 ed è tuttora in vigore. L’inosservanza del termine stabilito per l'inoltro dell'impugnazione, tre giorni dalla pubblicazione della decisione che si impugna sul Comunicato Ufficiale, costituisce motivo di inammissibilità dell'appello e ne preclude l'esame.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 7/C Riunione del 29 ottobre 1998 n. 6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 9 del 24.9.1998
Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Cavour avverso le sanzioni dell’inibizione fino al 30.9.2001 al sig. P.A. e della penalizzazione di n. 4 punti da scontare nella classifica del campionato 1998/99 alla società loro inflitte, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per illecito sportivo
Massima: La C.A.F. dichiara inammissibile, per tardività, ai sensi dall'art. 23 comma 5 C.G.S. l'appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare con la quale la società è stata sanzionata per illecito sportivo, in quanto proposto oltre il termine di tre giorni dalla pubblicazione di detta decisione sul Comunicato Ufficiale, come disposto dal C.U. n. 93/A del 30.4.1998, relativo all’abbreviazione dei termini procedurali.