DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE:  DECISIONE N. 019 CFA del 21 Settembre  2020

Decisione Impugnata:  Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 1/TFN-SD 2020/2021, decisa il 31 agosto 2020 e pubblicata il 4 Settembre  2020

Impugnazione – istanza: Unione Sportiva Bitonto Calcio s.r.l./A.Z. Picerno Srl/Procura Federale + altri

Massima: Infondata è l’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie dei tesserati Bitonto, perché rese oltre i termini, che si assumono perentori, concessi dalla Procura federale per procedervi. Come già osservato dal Procuratore federale in sede di replica, non rientra nei poteri dell’organo inquirente determinare la perentorietà dei termini. È vero, invece, che lo stesso organo è a sua volta tenuto ad uniformarsi ai termini perentori previsti dal CGS, in questo caso dati unicamente dal termine entro cui compiere le indagini. Ne discende che il termine concesso ai deferiti, peraltro a garanzia dell’esercizio del diritto di difesa, incontra l’unico limite della conclusione delle indagini e che il diniego della chiesta audizione nel corso delle indagini, avrebbe comportato un vulnus in grado di inficiare il prosieguo dell’intero procedimento (v. Corte federale d’appello, IV sez. – C.U. N. 012/CFA - 2018/2019 Alborghetti/Procura).»

Massima: Le dichiarazioni assunte successivamente alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini non comportano la declaratoria d'invalidità dell'atto di deferimento e la conseguente improcedibilità dell'esperita azione disciplinare.  Le dichiarazioni degli incolpati sono state ritualmente acquisite nei tempi e con le modalità previste dal CGS. Nel corso del giudizio di primo grado le parti hanno potuto articolare le opportune difese volte a contrastare il contenuto e l’attendibilità di tali risultanze, senza che possa dubitarsi circa la legittimità della loro utilizzazione ai fini del giudizio di responsabilità degli incolpati.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 1/TFN del 04.09.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 2218/1491 pf18–19/GC/GT/ag del 10.08.2020 nei confronti delle società USD Bitonto Calcio, AZ Picerno Srl + altri - Reg. Prot. n. 211/TFN-SD

Massima: Infondata è l’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie dei tesserati perché rese oltre i termini, che si assumono perentori, concessi dalla Procura federale per procedervi… non rientra nei poteri dell’organo inquirente determinare la perentorietà dei termini. È vero, invece, che lo stesso organo è a sua volta tenuto ad uniformarsi ai termini perentori previsti dal CGS, in questo caso dati unicamente dal termine entro cui compiere le indagini. Ne discende che il termine concesso ai deferiti, peraltro a garanzia dell’esercizio del diritto di difesa, incontra l’unico limite  della  conclusione  delle  indagini  e  che  il  diniego  della  chiesta  audizione  nel  corso  delle  indagini,  avrebbe comportato un vulnus in grado di inficiare il prosieguo dell’intero procedimento (v. Corte federale d’appello, IV sez. – C.U. N. 012/CFA - 2018/2019 Alborghetti/Procura).

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 10 dicembre 2012 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 02/CGF del 06 luglio 2012

Parti: Sig. A.A. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima TNAS: (4) La chiamata in correità, per assurgere a elemento probatorio decisivo, deve essere corroborata da qualche elemento di riscontro, oggettivo o soggettivo, o provenire da soggetto da elevata e indiscutibile attendibilità, e va comunque considerata con particolare cautela laddove la prova a carico dell’accusato scaturisca da affermazioni riferite de relato, tanto più se poi smentite dall’originario referente.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 19 novembre 2012 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 2/CGF del 06 luglio 2012

Parti: Sig. A.F. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima TNAS:  (2) Al procedimento disciplinare sportivo non si applicano i seguenti articoli del c.p.p.: - art. 192 co.3, per cui “Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato ..... sono valutate unitamente agli altri elementi di pro va che ne confermano l'attendibilità”; - art. 195, il quale stabilisce la non utilizzabilità della testimonianza indiretta riferita, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, se il giudice, a richiesta di parte, non disponga che queste siano chiamate a deporre ovvero quando il teste non sia in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti; - l’art. 533, per cui “Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. “ .

Massima TNAS: (4) E’ inattendibile ed inidonea a supportare una condanna per frode sportiva l’unica dichiarazione di un giocatore - già ampiamente coinvolto in numerosi casi di calcio - scommesse, che chiami in causa il condannato facendone il nome solo in un secondo interrogatorio innanzi all’A.G. seguito a pochi giorni da altro interrogatorio in cui quel nome non era stato fatto - che non sia correlata né a ulteriori dichiarazioni circostanziate e ripetute, né, tanto meno, ad alcun dato o circostanza oggettiva e riscontrabile.

Massima TNAS: (5) Non vale, di per sé, a dare credibilità alle dichiarazioni accusatorie di un “ pentito “ il risultato negativo di un incontro di calcio – nella specie tra le squadre del Novara e del Chievo conclusosi 3 a 0 per la seconda - conformemente al contenuto dell’accordo fraudolento tra il “ pentito”, taluni calciatori del Novara ed il gruppo di scommettitori/investitori/corruttori c.d. degli zingari, essendo la strada accusatoria più facile ed ovvia per lo stesso pentito ( che da tale sua posizione potrebbe ricavare vantaggi premiali ) ricollegare e prospettare l’evento sconfitta alle prestazioni del portiere, di cui gli organi federali neppure si siano curati di verificarne concretamente la qualità.

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 16 maggio 2008– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della CGF n. 21 del 28/09/2007 - www.figc.it

Parti: P.L. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: L’alterità dei giudici autori dei distinti giudizi -rispettivamente assolutorio e non -, la circostanza che l’elemento probatorio del secondo giudizio provenga eventualmente da un soggetto (già parte del processo, ma) non più esposto alle conseguenze ipotizzabili per la parte ulteriormente sub iudice offre garanzia di piena utilizzabilità, come è prova dirimente nell’art. 197, comma 1, lett. a), dove si dà licenza di testimone propriamente detto (cfr. art. 210, comma 1, c..p.p.) ai «coimputati del medesimo reato o [al]le persone imputate in un procedimento connesso» le volte che «nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento».

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 23 aprile 2008– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della CGF n. 21 del 28/09/2007 - www.figc.it

Parti: U.S.D. Siracusa s.r.l. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: L’alterità dei giudici autori dei distinti giudizi -rispettivamente assolutorio e non -, la circostanza che l’elemento probatorio del secondo giudizio provenga eventualmente da un soggetto (già parte del processo, ma) non più esposto alle conseguenze ipotizzabili per la parte ulteriormente sub iudice offre garanzia di piena utilizzabilità, come è prova dirimente nell’art. 197, comma 1, lett. a), dove si dà licenza di testimone propriamente detto (cfr. art. 210, comma 1, c..p.p.) ai «coimputati del medesimo reato o [al]le persone imputate in un procedimento connesso» le volte che «nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento».

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 23 aprile 2008– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della CGF n. 21 del 28/09/2007 - www.figc.it

Parti: A.C. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: L’alterità dei giudici autori dei distinti giudizi -rispettivamente assolutorio e non -, la circostanza che l’elemento probatorio del secondo giudizio provenga eventualmente da un soggetto (già parte del processo, ma) non più esposto alle conseguenze ipotizzabili per la parte ulteriormente sub iudice offre garanzia di piena utilizzabilità, come è prova dirimente nell’art. 197, comma 1, lett. a), dove si dà licenza di testimone propriamente detto (cfr. art. 210, comma 1, c..p.p.) ai «coimputati del medesimo reato o [al]le persone imputate in un procedimento connesso» le volte che «nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento».

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 23 aprile 2008– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della CGF n. 21 del 28/09/2007 - www.figc.it

Parti: S.A. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: L’alterità dei giudici autori dei distinti giudizi -rispettivamente assolutorio e non -, la circostanza che l’elemento probatorio del secondo giudizio provenga eventualmente da un soggetto (già parte del processo, ma) non più esposto alle conseguenze ipotizzabili per la parte ulteriormente sub iudice offre garanzia di piena utilizzabilità, come è prova dirimente nell’art. 197, comma 1, lett. a), dove si dà licenza di testimone propriamente detto (cfr. art. 210, comma 1, c..p.p.) ai «coimputati del medesimo reato o [al]le persone imputate in un procedimento connesso» le volte che «nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento».

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