F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 24/CSA del 12 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 111/CSA del 06 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. AUGUSTA 1986 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U21 ASSOPORTO MELILLI/AUGUSTA 1986 DEL 22.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 497 del 26.1.2017)

RICORSO A.S.D. AUGUSTA 1986 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U21 ASSOPORTO MELILLI/AUGUSTA 1986 DEL 22.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 497 del 26.1.2017)

Con decisione del 26.1.2017 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 ha inflitto alla società Augusta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, la penalizzazione di un punto in classifica, l’ammenda di € 300,00 quale prima rinuncia nonché l’ulteriore ammenda di1.500,00 per la grave condotta antisportiva posta in essere. Il calciatore Indomenico Daniele, tesserato della stessa Augusta, veniva squalificato per quattro gare “perché fungendo da capitano si rifiutava di riprendere il gioco ed invitava i propri compagni di squadra ad interrompere la partita facendo rientro negli spogliatoi”. L’allenatore della società Augusta, Tringali Andrea, riportava la squalifica fino al 31.3.2017 “in quanto (…) allontanato dall’arbitro per avergli rivolto reiterate ingiurie, rientrava indebitamente sul terreno di gioco all’atto dell’espulsione del calciatore Danso Modou, invitando i calciatori della società ad abbandonare l’incontro”. Infine, anche il calciatore gambiano e capitano dell’Augusta, Danso Modou, veniva squalificato per due gare effettive perché, “espulso per somma di ammonizioni (per comportamento non regolamentare sul terreno di gioco), all’atto della notifica del provvedimento, toltasi la maglia, la scagliava in segno di protesta sul terreno di gioco”.

Dalla ricostruzione in fatto effettuata dal giudice di prime cure emerge che la gara è stata definitivamente sospesa dall’arbitro al minuto 17:57 del I tempo, “a seguito del rifiuto manifestato a proseguire l’incontro dal calciatore Indomenico Daniele”, capitano in sostituzione dell’espulso Modou. L’Indomenico, per manifestare la solidarietà nei confronti del capitano espulso, palesava la propria intenzione di non riprendere la gara e invitava gli altri giocatori dell’Augusta a fare altrettanto. Anche l’allenatore dell’Augusta, Tringali Andrea, precedentemente già espulso, rientrava sul campo per esortare i suoi giocatori ad abbandonare l’incontro. L’arbitro, il sig. Salvatore Cucuzzella della Sezione di Ragusa, era, quindi, costretto a decretare la fine anticipata della partita.

Dal referto di gara si legge che il Modou è stato dapprima ammonito per comportamenti irrispettosi nei riguardi del gioco e poi è stato espulso perché è uscito “volontariamente dal terreno di gioco senza la preventiva autorizzazione dell’arbitro”, dopo essersi tolto la maglia in segno di protesta per l’ammonizione ricevuta e averla scagliata a terra. L’Indomenico, invece, ha riportato un cartellino rosso diretto per il suo linguaggio e i suoi gesti offensivi, ingiuriosi e minacciosi, in quanto si è mostrato solidale con il capitano espulso, Danso Modou, “nella decisione di non voler riprendere a giocare (…) ed inoltre invitava tutti i calciatori della squadra ad abbandonare il terreno di gioco”.

Infine, per quanto concerne il comportamento dell’allenatore Tringali, questi al minuto 11’ del I tempo, per protestare avverso una decisione arbitrale, è entrato in campo e ha insultato l’arbitro, ricevendo la sanzione dell’espulsione. Successivamente, a seguito dell’espulsione del Modou e dell’Indomenico, il Tringali entrava illegittimamente in campo ed invitava i suoi ragazzi a non riprendere più il gioco.

Propone ricorso la società Augusta, la quale sostanzialmente fonda la sua difesa sull’analisi della genesi del comportamento antisportivo del Modou, il quale sarebbe stato destinatario di insulti razzisti da parte di due calciatori della società Assoporto, Gianino Moreno e Gianino Domenico. Sarebbero state proprio le frasi razziste degli avversari ad indurre il calciatore gambiano a protestare vistosamente nei confronti dell’arbitro e a fargli maturare la determinazione di non proseguire l’incontro, dando il via alla catena causale di eventi che avrebbe condotto alla sua espulsione, all’espulsione del calciatore Indomenico e poi al comportamento dell’allenatore Tringali, con conseguente responsabilità oggettiva a carico della società ricorrente.

In punto di diritto la società Augusta non fa valere alcuna circostanza attenuante, ma chiede, in via preliminare e pregiudiziale, di “verificare l’integrità e la veridicità degli atti di gara per il tramite dell’intervento della Procura Federale” al fine di accertare l’episodio di razzismo subito dal Modou e, in tal modo, “ridurre le sanzioni adottate dal giudice sportivo ai tesserati della società Augusta”.

Il ricorso è infondato e, per l’effetto, va rigettato per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

La condotta ingiuriosa viene definita dalla giurisprudenza sportiva secondo il concetto tipicamente penalistico cui deve farsi riferimento per qualificare l’ingiuria; ne deriva che essa si configura in presenza di espressioni «idonee a ledere il decoro, la dignità o l’onore della persona alla quale sono rivolte [ovvero] sono tali da attribuire qualità personali negative al destinatario» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 28 aprile 2010, n. 236/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 130/CGF; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 121/CGF). Si ha ingiuria, quindi, anche in presenza di «espressioni […] che tacciano gli ufficiali di gara di avere tenuto nell’esercizio delle loro funzioni di direzione della gara comportamenti non lineari di cui dovrebbero vergognarsi o addirittura di essere in malafede nell’esercizio di tali funzioni, [in quanto] lesive dell’onore degli ufficiali di gara» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 marzo 2013, n. 212/CGF).

Le condotte tenute dal Modou, dall’Indomenico e dal Tringali si sussumono certamente in tale fattispecie, che viene sanzionata con due giornate di squalifica dall’art. 19, comma 4, lettera a) C.G.S.. Tale sanzione rappresenta, però, solo la base edittale, che il giudice sportivo può ridurre o aumentare, apprezzando le circostante attenuanti o aggravanti del caso di specie (facoltà esercitata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, il quale ha graduato le squalifiche irrogate a Modou, Indomenico e Tringali, a seconda della gravità del comportamento ingiurioso).

Per quanto riguarda la responsabilità oggettiva in cui la società Augusta è incorsa, l’art. 53, comma 2, delle NOIF è chiaro nel stabilire che: “la società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di (…) 0- 6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.”.

Interpretando alla lettera tale disposizione e calandola nel caso che occupa oggi la cognizione della Corte, si evince che dal comportamento dei tesserati Modou, Indomenico e Tringali deriva la responsabilità oggettiva della società Augusta, ragion per cui appaiono legittime le sanzioni ad essa irrogate dal giudice di prime cure.

In punto di fatto la C.S.A. afferma che il referto di gara rappresenta l’unica fonte da cui poter attingere la dinamica degli accadimenti oggetto del presente giudizio. Peraltro, la Procura Federale ha comunicato alla Corte per le vie brevi che non vi sono ancora risultanze a carico di nessun soggetto per l’episodio dell’insulto razzista che sarebbe occorso durante la gara Assoporto Melilli/Augusta 1985 del 22.1.2017.

In punto di diritto, inoltre, si rileva che la società ricorrente, attraverso i suoi scritti difensivi, ha soltanto richiesto l’intervento della Procura Federale, ma non ha invocato la sussistenza di eventuali circostanze attenuanti che il giudice d’appello avrebbe potuto apprezzare per ridurre le sanzioni irrogate dal giudice di primo grado.

Né la sospensione del giudizio per conoscere eventuali risultanze da parte della Procura federale ha dato esiti tali da introdurre in questo giudizio elementi nuovi, tali da poter giustificare o scriminare, in qualche, modo la reazione del Modou e le conseguenti condotte degli altri tesserati.

Alla luce della strategia difensiva della ricorrente, volta soltanto a rilevare le incongruenze in fatto del referto di gara, che risultano non sconfessate dalla Procura Federale, questa Corte deve applicare il principio devolutivo, espresso dal brocardo tantum devolutum quantum appellatum , il quale implica che, anche in ipotesi di impugnazione della sentenza nel suo complesso, è necessario precisare – in ordine a tutti i capi della decisione gravata – le ragioni delle doglianze avanzate, in connessione con i presunti errori commessi dal giudicante.

Pertanto, devono essere confermate in toto le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 alla società ricorrente e ai suoi tesserati.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Augusta 1986 di Augusta (Siracusa).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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