Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 107/TFN - SD del 22 Febbraio 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 7442 /1084pf19-20/GC/blp del 22.12.2020 nei confronti dei sig.ri M.L., N.G. e SSD Viareggio 2014 a rl - Reg. Prot. 83/TFN-SD)

Massima: Sono utilizzabili in sede disciplinare le dichiarazioni dell’incolpato rese dinanzi alla polizia giudiziaria…Come è agevole rilevare dalla mera lettura del verbale in questione, l’assunzione delle dichiarazioni contestate da parte del calciatore è avvenuta nella qualità di “persona informata dei fatti” e non di indagato o indagabile, attuale o potenziale. Prova ne sia, da un lato, l’avvertimento al convocato, contenuto nelle prime righe dell’atto, dell’obbligo di rispondere secondo verità, come noto non sussistente per la persona sottoposta alle indagini, dall’altro, la circostanza che mai il calciatore è stato iscritto nel registro delle notizie di reato nel procedimento penale nell’ambito del quale le dichiarazioni sono state acquisite (egli non è infatti destinatario dell’avviso di conclusione indagini in atti). Si tratta, in altre parole, di un mero verbale di sommarie informazioni i cui esiti risultano pienamente utilizzabili nell’ambito del procedimento, affatto viziati secondo le norme del codice di procedura penale e in alcun modo sussumibile nell’ipotesi richiamata dall’art. 350 c.p.p., che regola invece l’assunzione di informazioni “dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini”. E ciò per l’ovvia e assorbente ragione che l’omessa denuncia di fatti costituenti illecito sportivo è fattispecie sconosciuta alla legge penale, rilevando unicamente nell’ambito dell’ordinamento sportivo. Correttamente dunque la polizia giudiziaria ha assunto informazioni dal M. quale mero soggetto informato dei fatti (e futuro testimone) e non come indagato, qualifica che non avrebbe potuto ricoprire (e infatti non ha ricoperto) rispetto alle circostanze riferite. A nulla rileva sul punto l’avvertimento ai sensi dell’art. 199-200 c.p.p. al padre dell’odierno incolpato, pure presente all’atto, che va considerato ultroneo alla luce delle considerazioni di cui sopra. L’atto in conclusione è interamente utilizzabile, a fortiori ove si consideri che il relativo contenuto è stato poi confermato in sede disciplinare.

Massima: Sono utilizzabili nei confronti dell’incolpato le dichiarazioni dello stesso rese in sede di audizione innanzi alla Procura Federale…Quanto alla convocazione ricevuta dal deferito, va rilevato come detto atto contenga esplicitamente il riferimento all’audizione “ai sensi dell’art. 119, comma 7, del CGS” che, come noto, contempla unicamente il caso dell’audizione del soggetto sottoposto alle indagini. Nondimeno, a qualificare inequivocabilmente l’atto come diretto a persona sottoposta alle indagini, vi è il riferimento ivi contenuto al diritto di quest’ultimo di farsi assistere non solo da persona di sua fiducia, come prescritto, ma addirittura e ancor più esplicitamente da un legale. Il che è sufficiente, ad avviso del Tribunale, per ritenere l’atto (e la successiva audizione) rispettoso del diritto di difesa dell’incolpato. Vale solo la pena di rilevare, sempre con riferimento alla convocazione, che non è previsto dal codice di rito che nella convocazione per l’audizione davanti agli organi della Procura Federale siano indicati i fatti intorno ai quali si svolgerà l’audizione, diversamente da quanto disposto per l’avviso di conclusione delle indagini. Con riferimento al verbale di audizione, inoltre, merita segnalare l’infondatezza della prospettazione difensiva per cui al calciatore, una volta comparso, sarebbe stato unicamente rivolto l’invito a riferire tutto ciò che era a sua conoscenza in relazione alla possibilità che dalle altre audizioni in corso potessero emergere indizi di reità nei suoi confronti, senza che gli sia stato rappresentata la pendenza di indagini a suo carico. Ed invero, anche in questo caso, la lettera del verbale indica inequivocabilmente come al deferito, assistito da persona di propria fiducia così come prescritto, è stata data anche lettura dell’art. 128 CGS che regola il caso della “ammissione di responsabilità e collaborazione dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare” per la scoperta o l’accertamento di violazioni. Deve pertanto ritenersi che anche l’audizione dinanzi al delegato del Procuratore Federale, così come la relativa convocazione, sia pienamente rispettosa della normativa vigente.

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