F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 24/CSA del 12 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 111/CSA del 06 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. WOMAN NAPOLI C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BELLATOR FERENTUM/WOMAN NAPOLI C5 DEL 19.02.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 835 del 30.3.2017)

RICORSO A.S.D. WOMAN NAPOLI C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BELLATOR FERENTUM/WOMAN NAPOLI C5 DEL 19.02.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n.  835 del 30.3.2017)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 835 del 30.03.2017, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, sciogliendo la riserva di cui al Com. Uff. n. 644 del 21.02.2017, respingeva il ricorso presentato dalla società A.S.D. Woman Napoli C5, e per l’effetto omologava il risultato di 5-5 conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro Bellator Ferentum/ Woman Napoli, valevole per la 7^ RitornoCampionato di Serie A Femm. “Elite” Silver Round – Girone S.

Il reclamo proposto dalla società A.S.D. Woman Napoli Calcio a 5 va rigettato per le seguenti considerazioni in diritto.

Con reclamo del 31.3.2017 la società A.S.D. Woman Napoli C5 ricorreva avverso la Decisione di merito relativa alla gara Bellator Ferentum/Woman Napoli C5 del 19.02.2017 del Giudice Sportivo – Divisione Calcio a 5, pubblicata mediante C.U. n. 835 del 30.03.2017, asserendo la posizione irregolare di tesseramento della calciatrice della Bellator Ferentum Will Jessica, nata il 01.02.1995 a Ubirata (Brasile) - matr. 1013928, in distinta di gara con il nr. 9.

Per questi motivi, la reclamante società A.S.D. Woman Napoli C5, in riforma della avversa pronuncia del Giudice Sportivo – Divisione Calcio a 5, chiedeva a questa Corte Sportiva D’Appello Nazionale di dichiarare la irregolarità della gara disputata in data 19.02.2017 contro la Bellator Ferentum, conclusasi con il punteggio di 5-5, e per l’effetto di comminare alla stessa Bellator Ferentum la sanzione sportiva della perdita della gara de quo con il punteggio di 0-6 in favore della reclamante.

A sostegno della propria posizione circa la irregolarità del tesseramento della giocatrice Will Jessica, ascrivibile alla sola società Bellator Ferentum, la reclamante deduceva il mancato ottenimento dell’autorizzazione all’attività agonistica in quanto sprovvista del transfert dalla Federazione Brasiliana, nonché il possesso di un permesso di soggiorno provvisorio con scadenza 27.03.2017.

Per le suesposte ragioni sostenute dalla reclamante, la giocatrice Will Jessica non sarebbe stata tesserabile per la Stagione Sportiva 2016/2017.

Interveniva la società Bellator Ferentum, la quale, in sede di controdeduzioni, eccepiva di aver inoltrato in data 28.12.2016 all’Ufficio Centrale Tesseramenti della FIGC la documentazione necessaria per il tesseramento della propria calciatrice; che il transfert viene richiesto direttamente dall’Ufficio Centrale Tesseramenti; che in data 11.1.2017, con prot. 297/2017/MDL/TM veniva rilasciata l’autorizzazione all’attività agonistica della calciatrice Will Jessica per la sola stagione 2016/2017; e che in data 16.12.2016 veniva rilasciato dalla Questura di Roma il Permesso di Soggiorno definitivo  valido fino al 24.06.2017.

Orbene tenuto conto di tutto quanto dedotto prodotto ed eccepito, ritiene questa Corte Sportiva D’Appello Nazionale infondato il reclamo proposto dalla società A.S.D. Woman Napoli C5.

Ed invero, riprese le considerazioni operate dal Giudice Sportivo, la normativa FIGC vigente in materia di tesseramento dei calciatori stranieri stabilisce che la integrale documentazione finalizzata al rilascio del tesseramento debba essere presentata entro il 31.12.2016.

La società Bellator Ferentum informava di aver provveduto alla presentazione della documentazione necessaria in data 28.12.2016.

Tale procedura risultava regolarmente eseguita ed in data 11.01.2017, l’Ufficio Centrale Tesseramenti, vista la richiesta presentata dalla A.S.D. Bellatorum Ferentum ed esaminata la documentazione prodotta, riteneva la stessa conforme alle vigenti disposizioni in materia di tesseramento del calciatore “non professionista di nazionalità straniera” e quindi disponeva il tesseramento della calciatrice Will Jessica a far data dal giorno della comunicazione.

Pertanto, non rilevandosi elementi di segno contrario, non possono trovare accoglimento le richieste formulate dalla reclamante.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Woman Napoli C5 di Marigliano (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it