DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I : DECISIONE N. 0047/CFA del 4 Febbraio  2020

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale (Sezione CR Abruzzo) pubblicata nel C.U. 35 del 9/12/2019);

Impugnazione Istanza: (SIG. F.B./PROCURA FEDERALE) n. 76/2019 – 2020 Registro Reclami

Massima: Chi nega di aver conferito incarico all’avvocato deve promuovere querela di falso …il reclamante contesta la falsità di un atto, quale il mandato difensivo autenticato, che rientra tra gli atti fidefacienti fino a querela di falso, il disconoscimento della firma e la richiesta di verificazione da attuarsi con i poteri istruttori della Corte ai sensi dell’art. 59 C.G.S. è inammissibile. E ciò in base al rilievo che la querela di falso si propone in via principale con atto di citazione al giudice competente, ossia al Tribunale civile che ha in materia competenza funzionale e inderogabile giusta il disposto dell’art. 225 c.p.c. Spetta infatti al giudice ordinario, “cui è devoluta in via esclusiva la cognizione della falsità di un documento (artt. 9 e 221 c.p.c.) verificare la legittimazione e l’interesse ad agire di chi propone querela di falso, ponendosi detti accertamenti quali necessari presupposti della pronuncia di merito (Cass. SS.UU n. 4479/1988)”.…. la Corte, tutto quanto sopra premesso, ritiene che laddove si contesti la falsità della propria firma, autenticata e utilizzata in un documento fidefaciente come la procura, chi ne assuma la falsità deve attivare l’unico procedimento che solo consente di rimuovere con forza di giudicato l’efficacia legale della sottoscrizione apocrifa apposta su un siffatto documento. Pertanto sia che la falsità venga contestata all’avv. …, sia che la falsificazione venga imputata a terzi ignoti, resta il fatto che la mancata attivazione di quell’azione, a fronte del rifiuto di proporla e di accettare il sottostante rischio di soccombere in quel giudizio, esclude la possibilità per la Corte di accogliere i motivi di ricorso che si fondano sulla asserita falsità materiale del documento in questione patteggiamento ex art. 126 CGS basato su una procura falsa a detta del ricorrente per non aver conferito mandato all’avvocato, il quale ammette di non essere certo della persona che ha sottoscritto il mandato.

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