Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0165/TFN - SD del 4 Marzo 2024  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 24841/1026pf16-17/GC/blp del 14 aprile 2023 nei confronti dei sigg.ri D.N.A. + altri - Reg. Prot. 157/TFN-SD

Massima: Il Tribunale prende atto, condividendone i presupposti, della richiesta della Procura Federale che, alla luce della più volte citata sentenza assolutoria intervenuta in sede penale, ha formalmente concluso per il proscioglimento dei deferiti in ordine alle ipotesi di illecito sportivo contestate in deferimento, anche in ragione di quanto espressamente previsto dall’art. 111, comma 3 del CGS-FIGC.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0072/CFA del 28 Dicembre 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Reclamo numero 0064/CFA/2023-2024 proposto dal Procuratore Federale Interregionale in data 27.11.2023 e il reclamo incidentale numero 0072/CFA/2023-2024 proposto in data 04.12.2023

Impugnazione – istanza: –  PFI e altri

Massima: Il decreto di archiviazione del GIP non ha efficacia di giudicato…. deve essere affrontato in via preliminare è rappresentato dal valore che, nel presente procedimento, deve essere attribuito al decreto di archiviazione pronunciato nell’ambito del procedimento penale avanti alla giustizia minorile, avente ad oggetto i fatti denunziati dai genitori dei minori delle parti offese, sigg. omissis e omissis. In linea generale, si può osservare che “Il provvedimento di archiviazione, trattandosi di decisione adottata allo stato degli atti, non contiene alcun definitivo accertamento di fatto, potendo anche essere superato da un decreto motivato di autorizzazione alla riapertura delle indagini qualora si verifichi l’esigenza di nuove investigazioni in relazione al medesimo fatto art. 414 c.p.p.” (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 99/20192020) sicché appare inconferente il richiamo all’art. 39 CGS CONI il quale prevede al comma 3 che solo la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell’imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l’autonomia dell’ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto. Conclusione che appare evidente alla luce delle diverse cognizioni e regole di giudizio che presiedono all’emissione di un decreto di archiviazione piuttosto che di una sentenza assolutoria. Nel caso di specie, pertanto, nessuna efficacia di giudicato può darsi al citato decreto di archiviazione. Questo Collegio ritiene, oltretutto, che la questione sia stata ampiamente sopravvalutata nei reclami incidentali, se si pone mente al contenuto del decreto di archiviazione, dei capi di incolpazione e del reclamo della Procura federale interregionale. Nel provvedimento di archiviazione del GIP in data 4.7.2023, si è condivisa la richiesta del Pubblico ministero che conteneva le seguenti osservazioni: “...è emerso come i fatti non siano inquadrabili nell’ipotesi di cui all’art. 609 octies c.p. (eventualmente da intendersi quale tentativo inidoneo e quindi non punibile, non essendo stato posto a rischio il bene tutelato dalla norma, precisandosi come nessuna delle due parti offese è stata concretamente toccata nelle parti intime) difettando l’elemento psicologico del reato. In ogni caso la condotta degli indagati (in due distinte occasioni hanno afferrato le p.p.o.o. e le hanno condotte contro la loro volontà sotto una doccia fredda, colpendoli con degli asciugamani) maturata nell’ambito di uno scherzo di cattivo gusto, può essere sussunta nell’ipotesi di cui agli artt. 81 cpv, 110 e 610 c.p., in riferimento al quale, tuttavia difetta la condizione di procedibilità atteso che agli atti sono presenti due meri esposti privi di qualunque volontà punitiva…”. All’esito, quindi, di una pur sommaria cognizione, il giudice penale ha dato conto della circostanza che i fatti inizialmente sussunti nella grave ipotesi delittuosa di violenza sessuale di gruppo non già non siano accaduti, così come si pretenderebbe da parte delle difese, ma siano riconducibili al più nell’ambito dello scherzo di cattivo gusto ed all’ipotesi di violenza privata, reato improcedibile per difetto di querela.  Non può sfuggire che il provvedimento non è entrato nel merito della valutazione delle prove, non ha proposto in termini positivi una ricostruzione dei fatti, si è limitato ad escludere la prospettabilità del grave reato inizialmente ipotizzato. A ben vedere, né i capi di incolpazione né il reclamo del Procuratore federale interregionale riprendono l’originaria e grave accusa formulata innanzi al Tribunale per i minorenni; diversamente, le pene richieste per i deferiti sarebbero state incomparabilmente più elevate. Si è escluso, sia in sede penale che in sede disciplinare, che le condotte ascritte ai signori omissis, omissis, omissis e omissis abbiano in qualunque modo invaso la sfera sessuale delle persone offese. Del resto, se si esaminano le richieste del Procuratore federale interregionale, appare evidente che l’entità delle sanzioni è commisurata al numero degli episodi ascritti a ciascuno degli incolpati, senza distinzioni di gravità fra i diversi fatti (cosa che non sarebbe stata consentita ove taluni di questi fossero stati ricondotti a violazioni della sfera sessuale). Rimossa, quindi, definitivamente l’ipotesi di abusi sessuali, ci troviamo a giudicare la fondatezza dell’accusa di condotte moleste ed antisportive accadute negli spogliatoi e a valutarne la gravità. E’ forse superfluo ricordare che una condotta disciplinarmente rilevante ai sensi dell’art. 4 comma 1, CGS, cioè contraria ai principi di lealtà e correttezza non necessariamente deve avere rilevanza penale, essendo differenti gli interessi tutelati e l’ambito di operatività dei due sistemi. Non pare, del resto, seriamente contestabile che il costringere un compagno di squadra a subire azioni sgradite, quali l’essere messo sotto una doccia fredda o colpito con asciugamani bagnati o cinture o essere fatto segno di scherzi di cattivo gusto quali l’avvicinare una mano o un dito alle parti intime, sia pure coperte, siano condotte contrarie ai principi sanciti nell’art. 4 comma 1, CGS “Le clausole generali concernenti il principio di correttezza e lealtà sportiva rinviano a norme sociali o di costume da autorevole dottrina paragonate a una sorta di organi respiratori che consentono di adeguare costantemente la normativa all’evoluzione della realtà sociale di riferimento e di recepire e salvaguardare i valori comunemente avvertiti come irrinunciabili dalla comunità degli sportivi” (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 70/20212022; Sez. I, n. 16/2022-2023; Sez. I, n. 23/2022-2023; n. 68/CFA/2022-2023). Peraltro neppure le difese hanno insistito sul punto, contestando, piuttosto, il raggiungimento della prova dei fatti così come enunciati nei capi di incolpazione.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 15/CDN  del 01 settembre 2008  n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Calabria - CU n. 78 del 28.12.2007

Impugnazione - istanza: (146) – Appello della società SS La Sammartinese avverso la sanzione della squalifica del campo per cinque giornate e tre punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2007/2008 inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale (142) – Appello del dirigente F.S. (Presidente Pol. Cancellese 1991) avverso la squalifica per anni cinque con proposta al presidente federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria FIGC, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale (149) – Appello del calciatore G.L. (tesserato Pol. Cancellese 1991) avverso la squalifica per anni cinque con proposta al presidente federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria figc, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale (147) – Appello del calciatore D.B. (tesserato Pol. Cancellese 1991) avverso la squalifica di anni tre inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale (136) – Appello del calciatore F.T. (tesserato Pol. Cancellese 1991) avverso la squalifica di anni tre inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale (150) – Appello del calciatore Y.O.(tesserato Pol. Cancellese 1991) avverso la squalifica di anni tre inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale  (144) – Appello del calciatore G.A. (tesserato SS La Sammartinese) avverso la squalifica di anni due e mesi sei inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale (143) – Appello del calciatore L.S. (tesserato SS La Sammartinese) avverso la squalifica di anni due e mesi sei inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale (145) – Appello del calciatore G.I. (tesserato AS Lattarico) avverso la squalifica di anni uno e mesi sei inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: I provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria non sono vincolanti per gli Organi di Giustizia Sportiva, ben potendo però servire da supporto per le decisioni della stessa.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 3/C Riunione del 17-18 Luglio 2001 n. 1/2/3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001

Impugnazione - istanza: - Appello della S.S. Lazio avverso la sanzione dell’ammenda di L. 2.000.000.000, inflittale a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. l, comma l, C.G.S., in relazione alla posizione di tesseramento del calciatore V.J.S.. Appello del sig. P.F.M. avverso la sanzione della inibizione fino al 30.6.2002, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. Appello del Procuratore Federale avverso il proscioglimento del calciatore V.J.S., dei sigg.ri C.S. e G.N., nonchè avverso l’incongruità della sanzione dell’ammenda di L. 2.000.000.000 inflitta alla S.S. Lazio.

Massima: La decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale che ha disposto il rinvio a giudizio del calciatore deferito è un provvedimento al quale non può essere conferito alcun valore decisorio, pertanto, irrilevante nell’ambito della giustizia sportiva.

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