Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 15/CDN  del 01 settembre 2008  n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Calabria - CU n. 78 del 28.12.2007

Impugnazione - istanza: (146) – Appello della società SS La Sammartinese avverso la sanzione della squalifica del campo per cinque giornate e tre punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2007/2008 inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale (142) – Appello del dirigente F.S. (Presidente Pol. Cancellese 1991) avverso la squalifica per anni cinque con proposta al presidente federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria FIGC, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale (149) – Appello del calciatore G.L. (tesserato Pol. Cancellese 1991) avverso la squalifica per anni cinque con proposta al presidente federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria figc, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale (147) – Appello del calciatore D.B. (tesserato Pol. Cancellese 1991) avverso la squalifica di anni tre inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale (136) – Appello del calciatore F.T. (tesserato Pol. Cancellese 1991) avverso la squalifica di anni tre inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale (150) – Appello del calciatore Y.O.(tesserato Pol. Cancellese 1991) avverso la squalifica di anni tre inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale  (144) – Appello del calciatore G.A. (tesserato SS La Sammartinese) avverso la squalifica di anni due e mesi sei inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale (143) – Appello del calciatore L.S. (tesserato SS La Sammartinese) avverso la squalifica di anni due e mesi sei inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale (145) – Appello del calciatore G.I. (tesserato AS Lattarico) avverso la squalifica di anni uno e mesi sei inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: I provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria non sono vincolanti per gli Organi di Giustizia Sportiva, ben potendo però servire da supporto per le decisioni della stessa.

 Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 3/C Riunione del 17-18 Luglio 2001 n. 1/2/3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001

Impugnazione - istanza: - Appello della S.S. Lazio avverso la sanzione dell’ammenda di L. 2.000.000.000, inflittale a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. l, comma l, C.G.S., in relazione alla posizione di tesseramento del calciatore V.J.S.. Appello del sig. P.F.M. avverso la sanzione della inibizione fino al 30.6.2002, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. Appello del Procuratore Federale avverso il proscioglimento del calciatore V.J.S., dei sigg.ri C.S. e G.N., nonchè avverso l’incongruità della sanzione dell’ammenda di L. 2.000.000.000 inflitta alla S.S. Lazio.

Massima: La decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale che ha disposto il rinvio a giudizio del calciatore deferito è un provvedimento al quale non può essere conferito alcun valore decisorio, pertanto, irrilevante nell’ambito della giustizia sportiva.

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