Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 61/CDN  del 18 febbraio 2009  n. 2/3/4 - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Campania - C.U. n. 45 del 27.11.2008

Impugnazione - istanza: (93) – Appello della società ASD Battipagliese avverso la sanzione della penalizzazione di 3 punti in classifica inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. (94) – Appello del calciatore G. F. (all’epoca dei fatti tesserato per la soc. ASD Sei Casali) avverso la sanzione della squalifica per anni 5 con proposta di radiazione inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. (95) – Appello del sig. C.P. (già presidente della soc. ASD Battipagliese) avverso la sanzione della inibizione per anni 3 inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale .

Massima: La responsabilità della società per illecito sportivo si fonda sul materiale probatorio raccolto, ovvero sia sulle dichiarazioni accusatorie e sia sulle dichiarazioni rese dal deferito alla procura federale e successivamente al termine del giudizio di primo grado. La ritrattazione da parte del soggetto deferito non inficia, infatti, il contenuto delle originarie dichiarazioni, che si concatenano perfettamente con il materiale probatorio raccolto, tanto più che quanto successivamente riferito risulta in alcuni punti contraddittorio. (Il caso di specie: La vicenda trae origine dalla denuncia con la quale i soggetti poi deferiti sono stati accusati dell’illecito sportivo consistito nel tentativo di alterare la competizione sportiva, attraverso l’offerta di denaro, asseritamene effettuata dal Presidente di fatto, per il tramite di persona non tesserata all’attaccante ed all’allenatore dell’altra squadra. L’attaccante è stato contattato telefonicamente dalla persona non tesserata, suo conoscente, il quale gli ha proposto di “fare la partita” che si sarebbe giocata il successivo 11 maggio. Il tenore di per sé inequivoco della telefonata è stato confermato dal contegno tenuto dalla persona non tesserata il quale, alla reazione indignata dell’interlocutore, si è profuso in scuse che manifestava di voler effettuare di persona e per tale motivo gli proponeva un incontro. L’attaccante, che non dava immediatamente seguito all’invito, terminata la comunicazione, ha tentato di contattare il proprio presidente, e, non riuscendovi, il suo allenatore, il quale lo convinceva a far credere alla persona non tesserata di volere aderire all’accordo al fine di svelare l’illecito. Pertanto veniva organizzato un incontro al quale la persona non tesserata si recava, ignorando la presenza dell’allenatore al quale però, superata l’iniziale sorpresa, era costretto a confessare di agire per conto del presidente  che offriva denaro affinché gli avversari profondessero minore impegno nella gara che si sarebbe giocata di lì a qualche giorno, valevole per la permanenza nel campionato di appartenenza. La persona non tesserata, quindi, su indicazione dell’allenatore, si prestava a far credere al proprio mandante il raggiungimento dell’accordo illecito, avvalorando la simulazione con la necessità di dover compensare sia l’attaccante che l’allenatore. La persona non tesserata riportava la controproposta al presidente il quale, ritenendola esosa, chiedeva una riduzione delle pretese. Quindi l’allenatore  e l’attaccante, a conclusione della vicenda, invitavano la persona non tesserata a far sapere al presidente di aver accettato, ma quando gli suggerivano di registrare il colloquio lo stesso opponeva un netto rifiuto.

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