F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 24/CSA del 12 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 111/CSA del 06 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO S.S.D. aRL TENAX CASTELFIDARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. TRAINI SERGIO SEGUITO GARA PSG POTENZA PICENA/TENAX CASTELFIDARDO DEL 25.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 815 del 27.3.2017)

RICORSO S.S.D. aRL TENAX CASTELFIDARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. TRAINI SERGIO SEGUITO GARA PSG POTENZA PICENA/TENAX CASTELFIDARDO DEL 25.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 815 del 27.3.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, infliggeva al calciatore Sergio Traini la squalifica di 3 gare effettive per la condotta dallo stesso tenuta nella partita PSG Potenza Picena/Tenax Castelfidardo.

Il Giudice ha così motivato la propria decisione: “espulso per comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro alla notifica del provvedimento, rivolgeva al direttore di gara frasi offensive e minacciose”.

Avverso la decisione la Società sportiva, con atto del 28.03.2017, proponeva reclamo, eccependo l’eccessiva gravosità della sanzione inflitta, chiedendone la riduzione da 3 a 2 giornate.

Ritiene la Corte che il ricorso debba essere respinto.

La reclamante ha dedotto, a sostegno della propria tesi, che il Giudice sportivo avrebbe errato nel prendere la decisione sulla base di quanto affermato dall’Arbitro nel referto di gara, che sarebbe “stato influenzato da fattori esterni (tifosi) ed abbia frainteso la frase del calciatore Sergio Traini”.

Dalla lettura degli atti ufficiali di gara emerge che il Traini è stato espulso a seguito delle reiterate proteste e delle offese rivolte all’inizio degli arbitri, coinvolgendo nella protesta anche i compagni di squadra. Successivamente all’espulsione reiterava le offese e ritardava l’uscita dal recinto di gioco, pronunciando espressioni minacciose all’indirizzo di un direttore di gara.

Considerato che il referto arbitrale, come più volte dichiarato da codesta Corte Sportiva di Appello ha valore di prova privilegiata, lo stesso non può essere oggetto di contestazione, in assenza di altri elementi probatori. La ricostruzione degli eventi, così come in esso riportata, non può essere smentita dalle mere deduzioni di parte.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Arl Tenax Castelfidardo di Castelfidardo (Ancona).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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