DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III : DECISIONE N.  0001/CFA dell’11 Settembre  2019

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – Com. Uff. N. 16/TFN del 7 Agosto 2019

Impugnazione Istanza: R.M., Sig. M.A. e Sig. M.L./Procura Federale) n. 25,27,28/2019 – 2020 Registro Reclami

Massima:si conferma il rigetto disposto dal TFN dell'eccezione di inutilizzabilità degli screen shot dei messaggi whatsapp, … Al riguardo si chiarisce che la semplice generica contestazione del documento, così come formulata dal reclamante, non è sufficiente per inficiarne la validità probatoria, atteso che "il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali, anche di documenti informatici aventi efficacia probatoria ex art. 2712 c.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non rispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta" (Cass. 19155 del 13/6/2019), spettando in assenza di ciò al giudice il prudente apprezzamento nell'ambito del giudizio di fatto ad esso riservato, la cui violazione è concepibile solo se il giudice di merito valuta una determinata prova, ed in genere una “risultanza probatoria”, pretendendo di attribuirle un altro o diverso valore (Cass. 5141/2019). Il Collegio osserva che, per unanime giurisprudenza, la valutazione delle risultanze delle prove, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Coll. Gar. CONI, Sez. Un., decisione n. 4/2016; Cass,. n. 13054/2014; n. 42/2009; Cass., n. 21412/2006 per tutte). Ebbene, l’acquisizione dei messaggi w.a. si appalesa legittima poiché avvenuta estraendo i messaggi direttamente dal device di ogni singolo deferito consenziente, che unitamente alle audizioni e alle risultanze delle attività d'indagine rimesse al TNF hanno consentito, in base al principio del libero convincimento del giudice, di apprezzare l'esistenza ed il valore delle condotte riscontrate dalla Procura Federale sulla base non di una singola prova, ma di una “risultanza probatoria”. Si rammenta che il sig. Rosati era l’amministratore del gruppo whatsapp, e questo è un fatto oggettivo.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.056/TFN del 03 Giugno 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (175) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.U. (Calciatore tesserato per la Società Reggina Calcio Spa), P.F. (Presidente della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa - (nota n. 9152/399 pf14-15 GT/dl del 16.4.2015).

Massima: Le fotografie e gli screenshot prodotti dal calciatore che ha presentato l’esposto sono inutilizzabili perchè la loro acquisizione agli atti è avvenuta senza alcune garanzia in ordine alla certezza della loro provenienza e alla corrispondenza alla verità. É chiaro, infatti, che si tratta di una forma particolare di documenti privi di alcuni requisiti fondamentali per acquisire il valore di prova nel presente procedimento. Ed infatti, è evidente che le fotografie sono state estratte dal telefono cellulare del calciatore, ma non è certo il soggetto che vi è stato ritratto, né il luogo e l’epoca in cui è avvenuta la ritrazione. Altrettanto è da dire per gli “screenshot” che il calciatore avrebbe scambiato con i compagni di squadra, giacché anche in questo caso non vi è alcuna certezza sulla provenienza di questi messaggi e sulla loro corrispondenza alla verità. Anche tali documenti vanno quindi eliminati dagli atti del procedimento.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 19 giugno 2009 – www.coni.it Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale F.I.G.C., pubblicata con C.U. n° 53/CGF del 27 ottobre 2008

Parti: S. C. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: La prova che l’arbitro abbia utilizzato una scheda Sim estera, per intrattenere conversazioni riservate con alcuni dirigenti di società  è data dal fatto che la stessa è stata attivata con maggiore frequenza nel luogo in cui lo stesso vive ed in occasione dei suoi spostamenti compatibili con la sola attività di arbitro (incontri di calcio in diverse regioni d’Italia, raduni arbitri a Coverciano).

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 04 giugno 2009 –  www.coni.it Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale pubblicato con C.U. n. 53/CGF del 27 ottobre 2008

Parti: M. F. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il direttore sportivo della società è responsabile della violazione della normativa federale per aver ideato, realizzato e impiegato, insieme ad altro direttore sportivo, un sistema di comunicazioni protette, consegnando schede SIM estere a diversi arbitri. Con il medesimo sistema, l’istante avrebbe tenuto costanti contatti con l’altro direttore sportivo, consentendogli di indebite condotte dirigenziali sulla società da lui diretta. La prova di tale comportamento è raggiunta, dalle indagini espletate dalla procura della repubblica che hanno evidenziato tra l’altro che l’utilizzo della scheda Sim estera, per intrattenere conversazioni riservate è stata attivata con maggiore frequenza nel luogo in cui lo stesso vive ed in occasione dei suoi spostamenti compatibili con l’ attività di direttore sportivo.

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 21/CGF Riunione del 11 settembre 2008 n. 1- 2- 3 – 4 -5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 -  con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 53/CGF Riunione del 27 ottobre 2008  n. 1- 2- 3 – 4 -5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. D.A. avverso la sanzione della squalifica per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 2) Ricorso del sig. C.S. avverso la sanzione dell’inibizione per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S.. 3) Ricorso del sig. A.M. avverso la sanzione della squalifica per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 4) Ricorso del sig. B.P. avverso la sanzione della squalifica per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 5) Ricorso del sig. G.M. avverso la sanzione della squalifica per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 6) Ricorso del sig. D.S.M. avverso la sanzione della squalifica per mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 7) Ricorso del sig. R.S. avverso la sanzione della squalifica per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 8) Ricorso del sig. F.M. (già dirigente F.C. Messina Peloro S.r.l.)avverso la sanzione dell’inibizione per anni 4 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 9) Ricorso del sig. P.T. avverso la sanzione della squalifica per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 10) Ricorso del sig. M.L. (all’epoca dei fatti tesserato Juventus F.C. S.p.A.) avverso la sanzione dell’inibizione per anni 1 e mesi 2 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S.

Massima: Gli atti di indagine di Polizia Giudiziaria, nonché quelli trasmessi dall’Ufficio Indagini - che ha svolto autonoma attività istruttoria analizzando i tabulati del traffico telefonico di utenze svizzere - le informative inviate dall’Arma dei Carabinieri e gli atti istruttori in disponibilità successivamente alla notifica agli indagati dell’avviso ex art, 415 bis c.p.p., acquisiti nel procedimento penale, concluso con il provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale oggetto del presente gravame, hanno fornito elementi probatori certi dell’avvenuta creazione (ad opera di alcuni deferiti) di un sistema di comunicazioni riservate intrattenute con associati A.I.A., articolato mediante la fornitura a questi, direttamente o per interposta persona, delle schede telefoniche di cui al deferimento. Al riguardo, è sufficiente fare rinvio alle intercettazioni delle conversazioni telefoniche nel corso delle quali, si fa riferimento esplicito alla creazione di un canale riservato di contatti con alcuni arbitri. In particolare, poi, nell’ambito delle loro investigazioni i militi dell’Arma – come opportunamente sottolineato dalla Commissione Disciplinare Nazionale – hanno esaminato i dati delle celle agganciate con maggior frequenza in chiamata dalle utenze monitorate – al fine di determinare il luogo di più stabile permanenza dell’utilizzatore ed hanno verificato e dimostrato che quelle collegate a schede estere, tutte facenti parte di quelle che risultano acquistate in Svizzera da un deferito, erano alcune nella disponibilità di questo, altre nella disponibilità di altri  ed altre ancora, dell’arbitro e che esse furono utilizzate per molteplici contatti fra l’altro con le schede in possesso dei singoli appartenenti all’AIA indicati nell’atto di deferimento. Tali elementi non sono fondati su mere ipotesi, ma su dati accertati, risultanti dalle dichiarazioni di tesserati e dai tabulati delle conversazioni (schede acquistate e distribuite per la creazione di un sistema di comunicazioni riservate; utilizzo della scheda relativa all’utenza svizzera per collegamenti con altre schede appartenenti agli artefici e ad associati a tale sistema; luoghi di residenza ed attività arbitrale); essi pertanto costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti idonei a far desumere – secondo i principi dettati dagli artt. 2729 cod. civ. e 192 cod. proc. penale e corretto esercizio del metodo logico-deduttivo – l’appartenenza della scheda al ricorrente.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 13/CDN  del 06 agosto 2008  n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (302) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: L.M. (all’epoca dei fatti tesserato Juventus FC SpA), M.F. (all’epoca dei fatti dirigente FC Messina Peloro Srl), P.F. (presidente FC Messina Peloro Srl), M.B. (all’epoca dei fatti tesserato quale dirigente FC Messina Peloro Srl), G.P. (arbitro effettivo associato presso la sezione AIA di Bari), R.P. (all’epoca dei fatti arbitro benemerito) T.P. (arbitro effettivo associato presso la sezione AIA di Lucca), S.R. (già arbitro effettivo), S.C. (già arbitro effettivo), A.D. (già arbitro effettivo), P.B.(arbitro effettivo associato presso la sezione AIA di Arezzo), M.G. (già arbitro effettivo), M.D.S. (già arbitro effettivo), M.A. (assistente associato presso la sezione AIA di Torre del Greco Na), e delle società Juventus FC SpA e FC Messina Peloro Srl (nota n. 4349/602quinviciespf06-07/sp/ad del 23.4.2008)

Massima: La prova del comportamento dei tesserati di società di calcio, che mediante schede telefoniche estere (anonime) hanno intrattenuto conversazioni riservate con esponenti dell’AIA e ciò anche in prossimità dei sorteggi, nonché successivamente al loro svolgimento, e in prossimità delle gare e successivamente ad esse, è stata raggiunta oltre che dalle dichiarazioni di vari soggetti, anche dall’esame incrociato tra il traffico telefonico, le celle agganciate, i luoghi di residenza degli incolpati ed i luoghi di svolgimento di determinati eventi sportivi calcistici, dai contatti tra le utenze svizzere nella disponibilità del dirigente e quelle risultate nella disponibilità degli altri soggetti deferiti.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 17/C Riunione del 14 novembre 2005 n. 3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 28 del 14.10.2005

Impugnazione - istanza:Appello del Procuratore Federale avverso il proscioglimento del sig. B.A. presidente dell’U.S. Passignanese e della società U.S. Passignanese a seguito di proprio deferimento per illecito sportivo, rispettivamente per violazione dell’art. 6, comma 1 e violazione dell’art. 6, commi 2 e 3 C.G.S.

Massima: La prova dell’illecito sportivo, può essere fornita dalla telefonata ricevuta dal calciatore - il quale riferisce di essere stato contattato da un ignoto interlocutore che lo invitava a vincere ad ogni costo la partita contro una squadra offrendo in cambio un compenso monetario – che a seguito di intervento effettuato dall’Ufficio Indagini veniva accertato che il numero telefonico dal quale era partita la telefonata in argomento era riconducibile al Presidente della società.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 3/C Riunione del 22 luglio 1999 n.5,6,7,8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 259/C del 10.7.1999

Impugnazione - istanza:Appello del Procuratore Federale avverso la sanzione della squalifica per anni 2 all’allenatore S.G. inflittagli a seguito di proprio deferimento per illecito sportivo. Appello dell’U.S. Baracca Calcio avverso le sanzioni dell'inibizione per anni 5, con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della F.I.G.C., al sig. S.L. e della penalizzazione di punti 7 ad essa reclamante da scontarsi nel campionato 1999/2000, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo. Appello dell’allenatore S.G. avverso la sanzione della squalifica per anni 2 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo. Appello del calciatore L.S. avverso la sanzione della squalifica per anni 4 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo. Appello del sig. S.L. avverso la sanzione dell’ inibizione per anni 5, con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della F.I.G.C., inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo.

Massima: L’illecito sportivo può essere provato sulla base di contatti telefonici e confessioni.

 

Decisione CF: Comunicato Ufficiale 12/CF del 12 febbraio 1999 n.1 – www.figc.it

Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico del Dr. G.E., Presidente della L.N.D., e tesserati vari, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., per comportamenti antiregolamentari tenuti in relazione alla gara Rieti/Pomezia dell’1.6.1997.

Massima: I tabulati telefonici possono essere utilizzati come prova nell’ambito dei procedimenti disciplinari.

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