F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 24/CSA del 12 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 111/CSA del 06 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. REAL DEM CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 250,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE; – SQUALIFICA 4 GIORNATE INFLITTA AL CALC. CONTALDO KEVIN; SEGUITO GARA REAL DEM C5/CITTÀ DI MONTESILVANO C5 DEL 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 786 del 21.3.2017)

RICORSO A.S.D. REAL DEM CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI:

    • AMMENDA DI 250,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE;
    • SQUALIFICA 4 GIORNATE INFLITTA AL CALC. CONTALDO KEVIN; SEGUITO  GARA  REAL  DEM  C5/CITTÀ  DI  MONTESILVANO  C5  DEL  19.3.2017

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 786 del 21.3.2017)

La società A.S.D. Real Dem Calcio A 5 ha proposto reclamo avverso le sanzioni irrogate, dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, con la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 786 del 21.3.2017, alla ricorrente Società, al calciatore Contaldo Kevin per i fatti accaduti in occasione della gara tra la squadra A.S.D. Real Dem Calcio A 5 e la squadra A.S.D. Città di Montesilvano Calcio A 5, svoltasi il giorno 19.3.2017.

In particolare, il Giudice Sportivo ha inflitto l’ammenda di € 250,00 alla società A.S.D. Real Dem Calcio A 5 e 4 giornate di squalifica al calciatore Contaldo Kevin, tesserato con l’indicata società.

La società A.S.D. Real Dem Calcio A 5, nei motivi di gravame, invero non ha contestato il dato fattuale, oggetto dei provvedimenti sanzionatori impugnati, ma ha solo offerto una diversa lettura degli stessi in termini causali, insistendo, invece, nel segnalare negativamente la condotta tenuta dall’allenatore della squadra avversaria, in uno con il comportamento, asseritamente amichevole, assunto dal dirigente la squadra del Montesilvano con l’arbitro.

Tali ultime considerazioni, in realtà, esulano dal presente scrutinio che, invece, è incentrato, esclusivamente sul comportamento assunto dal calciatore dopo l’espulsione allorquando quest’ultimo, posizionatosi sugli spalti dietro la panchina della squadra avversaria, ha indirizzato minacce ed insulti nei loro confronti, provocandone la reazione e obbligando il direttore di gara, proprio in relazione allo stato conflittuale creato tra una parte dei tifosi ospitanti ed i componenti della “ panchina”, a sospendere l’incontro.

Osserva la Corte.

L’art. 62 delle norme organizzative interne della F.I.G.C. in uno con l’art, 4 C.G.S., statuiscono precisi obblighi in capo alle società e conseguenti responsabilità delle stesse in ordine al corretto svolgimento della gara   onde impedire atti di intemperanza da parte dei tifosi.

Non è revocabile in dubbio che il comportamento tenuto dal calciatore Contaldo Kevin dopo la sua espulsione, ha comportato l’insorgere di reazioni da parte della squadra ospite e la conseguente sospensione del giuoco.

Tale evenienza, pertanto, a mente della normativa sopra ricordata, deve essere imputata alla società,risulta dimostrata la esimente di cui all’art. 13 C.G.S., per cui la sanzione irrogata appare equa ed adeguata, conseguentemente la censura al riguardo avanzata deve essere respinta.

Con riferimento, invece, alla sanzione di 4 giornate di squalifica, inflitta al calciatore, la Corte ritiene che, al riguardo, deve essere valutata, ai sensi dell’art. 16 C.G.S., l’attenuante della minore età dell’atleta.

Tale evenienza, se non può comportare la esclusione di ogni responsabilità, nondimeno convince il Collegio a rimodulare la sanzione riducendo la squalifica da 4 a 3 giornate.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Real Dem Calcio a 5 di Montesilvano (Pescara), riduce a 3 giornate la sanzione della squalifica inflitta al calc. Contaldo Kevin; conferma per il resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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