Decisione C.F.A. : Comunicato ufficiale n. 008/CFA del 21 Luglio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CFA del 20 Aprile 2017 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna – Com. Uff. n. 40 del 13.4.2016
Impugnazione – istanza: RICORSO PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ U.S.D. MEDESANESE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, (AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 14 COMMA 1 C.G.S., SEGUITO GARA MEDESANESE/GOTICO GARIBALDINA DEL 10.4.2016
Massima: Il Collegio rilevato che il c.d. soccorso istruttorio, anche se in linea di principio può essere ritenuto ammissibile nel procedimento sportivo della FIGC, non di meno non può spingersi fino a sostituirsi alle parti circa il rispettivo onere probatorio. Nel caso di specie la parte ha esercitato la propria attività istruttoria senza assolvere del tutto l’onere probatorio a suo carico. Invero pur avanzando le proprie richieste istruttorie, parte resistente non ha dimostrato l’invalidità degli atti posti a base del ricorso del Presidente Federale ne’ ha introdotto validi elementi a supporto della propria posizione difensiva svolta a sostenere la revoca della sanzione o quantomeno la conferma delle medesima, con il rigetto del ricorso del Presidente Federale. Pertanto, ritenuta esauriente l’istruttoria del caso, deve preliminarmente rigettarsi l’istanza istruttoria di richiesta per ulteriore rinvio al fine di ottenere l’autorizzazione della Procura di Parma alla produzione del rapporto del CC..