Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 30 gennaio 2013 –  www.coni.it   

Parti: Sig. S.P. / Sig. J.C.L.D.

Massima TNAS: (1) Come statuito da questo Tribunale in fattispecie analoghe, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c., il giudice può desumere argomenti di prova, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo; tale circostanza costituisce, con la ragionevole prudenza che deve necessariamente presiedere al relativo apprezzamento, secondo quanto dispone il primo comma del citato art. 116, un consistente elemento di prova, unitamente a quanto già dimostrato dagli atti di causa depositati dalla parte istante, in ordine al contestato inadempimento dell’intimato.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 27 Settembre 2010. –  www.coni.it   

Parti: SIG. GIOCONDO MARTORELLI/A.C. MANTOVA Srl

Massima TNAS: (1) L’art. 116, comma 2, del c.p.c., secondo cui “il giudice può desumere argomenti di prova …in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”, è applicabile al giudizio avanti il TNAS.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 20 Luglio 2010  –  www.coni.it   

Parti: DOTT. M.P./A.C. MANTOVA Srl

Massima TNAS:  (1) L’Organo arbitrale ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c., considera sicuramente significativa la circostanza della contumacia della parte convenuta, costituendo la stessa, pur se con la ragionevole prudenza inerente al relativo apprezzamento, un consistente elemento di prova che si associa a quanto già dimostrato per tabulas dall’istante.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 22 Febbraio 2010   –  www.coni.it   

Parti: SIG. T.T./A.C. MANTOVA Srl

Massima TNAS:  (1) Ai sensi dell’art. 116, 2° comma, c.p.c. ben può trarre da siffatto contegno, con la ragionevole prudenza inerente al relativo apprezzamento, un serio argomento che corrobora gli altri elementi di prova documentale, versati da parte istante agli atti di causa, circa la fondatezza dell’avvenuto inadempimento della convenuta.

 

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