Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0003/CFA del 3 Luglio  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Campania, pubblicata con il comunicato ufficiale n. 43 del 18 maggio 2023

Impugnazione – istanza:  –  Procuratore federale interregionale/A.S.D. Maued San Pietro

Massima: Accolto l’appello della Procura Federale e per l’effetto riformata la decisione del TFT che aveva comminato alla società e la penalizzazione di due punti e la sanzione di 400,00 euro di ammenda e per l’effetto inflitta la penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2022-2023…Quanto alla decorrenza della stessa penalizzazione, la Procura chiede che essa venga differita al campionato 2023/2024, in ragione del fatto che “laddove venisse scontata nella stagione in corso, vista la posizione in classifica della società, la sanzione irrogata non avrebbe i caratteri di effettività e afflittività che devono invece sempre connotare le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva”. Al riguardo, seppure sia vero che, in base all’articolo 8, comma 1, lettera g), del CGS, “ la penalizzazione sul punteggio” possa essere “fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente”, qualora sia “inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso”, è altresì vero - lo si evince proprio dalla disposizione appena riportata - che di norma essa deve essere fatta scontare nella stagione in corso. In tal senso, del resto, è anche e precisamente la giurisprudenza di questa Corte federale, che ha avuto modo di affermare il principio secondo cui “La sanzione della penalizzazione di punteggio deve essere di regola scontata nel campionato nel quale la condotta sanzionata è stata tenuta. Eccezionalmente e previa adeguata giustificazione motivazionale, essa può essere scontata in altro campionato” (così CFA, n. 56/2019-2020; nello stesso senso anche CFA n. 44/2019-2020). Alla luce, dunque, dell’ordinaria regola di applicazione nella stagione di riferimento rispetto alle violazioni commesse, e alla natura eccezionale, soggetta a stringente obbligo di motivazione, del differimento alla stagione successiva, ritiene il Collegio che sia equo, nel caso di specie, applicare la penalizzazione nella stagione in corso; ciò pure in considerazione del fatto che la sua supposta, scarsa afflittività nella corrente stagione è stata affermata dalla Procura in ragione della posizione in classifica, senza che, peraltro, tale profilo sia stato circostanziato, anche in relazione al criterio di afflittività assunto a parametro,  di ulteriori elementi che possano permettere di rispettare gli obblighi di motivazione necessari affinché possa darsi corso, come si è visto in via eccezionale, alla deviazione dalla regola ordinaria.

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0070/CFA del 22 Febbraio 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 127 del 10.1.2023

Impugnazione – istanzaProcuratore Federale Interregionale-A.S.D. Nuova Aquila e altri

Massima: Con particolare riguardo alla concreta determinazione della misura della sanzione, le Sezioni Unite hanno affermato che, nonostante la presenza di più partite giocate dal calciatore in posizione irregolare, non si può applicare l’istituto penalistico della continuazione, ove non sia stata accertata – né prima ancora allegata, come appunto nella vicenda in oggetto, in cui gli incolpati non si sono costituiti in giudizio – la presenza di un unico disegno criminoso. Ciò posto, come pure hanno rammentato le citate Sezioni Unite di questa Corte, conviene rilevare che l’art. 12, comma 1, C.G.S., attribuisce agli organi della giustizia sportiva un potere ampiamente discrezionale nella determinazione della tipologia e della misura della sanzione disciplinare da comminare. La disposizione, che apre la Sezione II del Capo II del Codice, si raccorda all’elenco delle sanzioni enumerato dalla precedente Sezione I, dove si distingue fra sanzioni a carico della società (art. 8), sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati della società (art. 9), sanzione della perdita della gara (art. 10) e sanzioni inerenti alla disputa delle gare (art.11). Questa lata discrezionalità di valutazione attribuita al giudice è del tutto coerente con i caratteri di informalità e di orientamento alla giustizia sostanziale che sono propri del processo sportivo. E ciò, tanto più in caso di incontri disputati in campionati dilettantistici. Nella vicenda in esame, la questione dei criteri di esercizio della discrezionalità del giudice nella scelta della misura della sanzione si pone anzitutto con riguardo alla penalizzazione di uno o più punti in classifica che, per consolidato indirizzo della giurisprudenza endo ed esofederale, rappresenta - insieme con quella pecuniaria, e in disparte la perdita della gara - la sanzione tipica per le società che schierino in campo giocatori privi dei titoli necessari (tesseramento, assenza di squalifiche, età prescritta, ecc.). Diversamente da quanto riguarda la sanzione della perdita della gara, cui è dedicato l’art. 10 C.G.S., nel Codice i presupposti della penalizzazione sono definiti solo episodicamente (ad es. art. 10, commi 2 e 9, e art. 11, comma 2). Ecco perché le Sezioni Unite di questa Corte, in applicazione del principio del c.d. gradualismo sanzionatorio, che postula una proporzione tra il fatto e la relativa sanzione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 7 febbraio 2022, n. 862), ed in omaggio a un onere di coerenza, hanno ritenuto che ci si debba porre in sostanziale continuità con quanto deciso in una recente decisione relativa a una fattispecie analoga, in cui l’utilizzo in cinque gare di un calciatore squalificato ha comportato la penalizzazione di cinque punti in classifica e l’ammenda di euro 550,00 (C.F.A., Sez. I, n.7/2022-2023).

Massima: A fronte di violazioni commesse nell’area del dilettantismo, hanno perciò affermato il principio che la società che faccia partecipare ad una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre, per ciascun incontro giocato in posizione irregolare, nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell’ammenda di euro 100,00. Tale principio, peraltro, trova un significativo riscontro sul piano codicistico nella previsione dell’art. 11, comma 2, in cui l’utilizzazione di un calciatore non legittimato (sia pure per la particolare ragione di avere avuto il tesseramento revocato per irregolarità imputabile alla stessa società) è sanzionata con la penalizzazione di 1 punto in classifica per ciascuna gara cui abbia partecipato il giocatore. Riguardo agli altri deferiti, a partire dal presidente della società, le Sezioni Unite hanno sottolineato che lo status di questi “si caratterizza non solo quale espressione della rappresentanza della società stessa nei confronti di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo con cui essa è destinata ad entrare in contatto (secondo un logico criterio di imputazione dei fatti e degli effetti, anche con funzione di semplificazione dei rapporti stessi), ma anche quale funzione di garanzia che la figura del presidente assume nei confronti dell’ordinamento sportivo tutto (e dei suoi soggetti), del rispetto da parte dei tesserati della società (e di coloro che agiscono per conto e/o nell’interesse della società, anche senza esserne tesserati) degli obblighi di lealtà, correttezza e probità” (C.F.A., sez. I, n.7/2022-2023; CFA,, sez. I, n. 63/2021-2022). Hanno pertanto affermato che il presidente è responsabile con riguardo a tutte le partite segnate dalla illecita utilizzazione del giocatore deferito, mentre per gli altri esponenti della società occorre considerare il numero delle gare nelle quali la rispettiva condotta illecita è stata perpetrata. Infine, per quanto concerne il calciatore, le Sezioni Unite, nel solco di precedenti pronunce della Giustizia Sportiva, hanno escluso che la sua responsabilità sia sostanzialmente assorbita da quella della società e dei soggetti operanti per questa, posto che non si vede come si possa ritenere quasi inesigibile da parte del giocatore l’obbligo (o l’onere) di osservare una sia pur minima diligenza nell’accertare la sussistenza dei requisiti che l’ordinamento federale richiede per la partecipazione alle singole gare, anche nel rispetto della parità di situazione con le altre società e gli altri giocatori in competizione, di tal che spetta al tesserando verificare, presso la società che si occupa delle relative procedure, l’effettivo buon esito (e a fortiori l’esistenza) delle pratiche di tesseramento che lo riguardano (C.F.A., Sez. I, n. 58/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 20 e n. 22/2021-2022).

Massima: Per tutti gli incolpati, è stata affermata la irrilevanza della circostanza che l’illecito sia stato commesso in una stagione sportiva ormai decorsa. Rispetto a tutti i soggetti concorrenti nell’illecito, diversi dalle società, è stato affermato il criterio per cui, per ciascuna violazione accertata, va applicata la sanzione della inibizione di un mese per il presidente e per i dirigenti, e della squalifica di una giornata per il calciatore. Si ritiene di aderire ai criteri enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte, con specifico riguardo ai campionati dilettantistici. La decisione del Tribunale Federale Territoriale di cui all’odierno reclamo va dunque confermata soltanto in relazione alla inibizione di due mesi al presidente, mentre per gli altri incolpati va riformata. Sanzioni, tutte, che nel caso di specie vanno applicate cumulativamente fra loro, non ricorrendo infatti i presupposti per un apprezzamento equitativamente riduttivo, dal momento che le gare disputate senza tesseramento sono state due, ed avendo affermato le riferite Sezioni Unite che la mitigazione equitativa possa effettuarsi unicamente per le violazioni ulteriori a cinque.

Decisione C.D.N.: Comunicato ufficiale n. 49/CDN del 14/01/2010 n. 2 - www.figc.it Decisione Impugnata: delibera CD Territoriale presso il CR Molise CU n. 54 del 27.11.2009 Impugnazione - istanza:  (135) – Appello della Procura Federale avverso l’incongruità della sanzione inflitta alla società ASD Pro Cercemaggiore (ammenda € 300,00), emessa a seguito di proprio deferimento Massima: L’eccezione della Società che la penalizzazione del punto in classifica non potrebbe essere applicata essendo trascorsa la stagione sportiva successiva a quella della commessa violazione non ha pregio, ove si consideri che il deferimento della Procura Federale, datato 7 ottobre 2009, è stato introdotto nella stagione sportiva 2008/2009 e che la sanzione richiesta può essere applicata nella corrente stagione sportiva 2009/2010 in forza del principio dell’afflittività della sanzione stessa, a cui si ispira anche la lettera G, art. 18, CGS.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 22/CDN  del 25 Settembre 2009 n. 4  - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 127 del 10.7.2009 Impugnazione - istanza: (14) – Appello della Procura Federale avverso l’inconguita’ della sanzione inflitta alla soc. ASD Anagni Calcio a 5 (ammenda € 150,00), a seguito di proprio deferimento Massima: Quando la società, pur essendo regolarmente affiliata alla F.I.G.C., non è attualmente iscritta ad alcun campionato, la normativa regolamentare impone che, nel caso di applicazione della penalizzazione di punti in classifica, deve tassativamente essere indicata la stagione in cui la sanzione va scontata e considerando che nella fattispecie in esame non è dato sapere se e quando il sodalizio tornerà ad iscriversi ad un campionato, l’invocata tipologia di provvedimento non può essere applicata. Può invece, alla luce delle risultanze procedimentali essere rivisitata l’entità della multa da applicare alla Società anche per adeguarla a quella delle sanzioni inflitte ai tesserati di essa.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 53/CDN  del 27 Gennaio 2010 n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza:  (24) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di:V. G. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Pol. FC Lavello) e della società Pol. FC Lavello (nota n. 842/1442pf07-08/MS/vdb del 5.8.2009), (67)

Impugnazione - istanza:  Deferimento del Procuratore Federale a carico di:Vito Gerardi (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Pol. FC Lavello) e della società Pol. FC Lavello (nota n. 1440/42pf08-09/AM/ma del 28.9.2009).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (2) in classifica da scontare all’atto della eventuale iscrizione al Campionato di competenza per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS e dell’art. 94 ter, comma 11, NOIF; per non aver ottemperato al pagamento nei confronti del calciatore di quanto stabilito con la decisione della C.A.E. presso la Lega Nazionale Dilettanti del 5 novembre 2007, non opposta.

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti in classifica da scontare all’atto della eventuale iscrizione al Campionato di competenza in quanto la stessa ancorchè abbia cessato tutte le attività è tuttora affiliata

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 08/CDN  del 17 Luglio 2008  n. 4 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Veneto - CU n.80 del 10.6.2008

Impugnazione - istanza:– Appello del Procuratore Federale avverso la sanzione della penalizzazione di 9 punti nella classifica del campionato di 2^ categoria 2007/2008 inflitta a seguito di proprio deferimento alla società ACD Fossaltese .

Massima: L’art. 18, comma 1, lettera g), del CGS dispone espressamente che “…la penalizzazione sul punteggio che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente”. Pertanto, è del tutto evidente dal chiaro tenore testuale della norma in esame che, in ossequio al generale principio della reale afflittività e dell’efficacia della sanzione comminata, l’applicazione di quest’ultima possa ed anzi debba essere differita alla stagione sportiva successiva, nel caso in cui la stessa sanzione non abbia alcuna efficacia afflittiva nella stagione sportiva in corso. Ciò posto e venendo al caso in esame, l’applicazione alla società dei 9 punti di penalizzazione in classifica nella stagione sportiva 2007/2008 non ha una sostanziale efficacia afflittiva e non risponde ad alcun logico criterio di effettività della sanzione, atteso che la medesima società, pur scontando i 9 punti di penalizzazione, manterrebbe la stessa posizione in classifica.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 63/CDN del 06 Giugno 2008  n. 2,3,4,5  - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Veneto – CU n. 70 del 23.5.2008

Impugnazione – istanza: Appello del Procuratore Federale avverso le sanzioni irrogate a seguito di proprio deferimento a carico di: R.V., R.B., F.R.A. e della societa’ AC Sona M. Mazza. – Appello della società AC Sona M. Mazza avverso la penalizzazione di punti 8 in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2008/2009 e ammenda di € 1.000,00 a seguito di deferimento del Procuratore Federale - Appello del sig. R.V. (dirigente AC Sona M. Mazza) avverso la propria inibizione per mesi 3 a decorrere dal 1.9.2008 a seguito di deferimento del Procuratore Federale  – Appello del sig. R.B. (dirigente AC Sona M. Mazza) avverso la propria inibizione per mesi 2 a decorrere dal 1.9.2008 a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: Gli artt. 18 lettera g) e 22 n° 12 CGS impongono l’immediata applicazione delle sanzioni e quindi la loro esecuzione nell’ambito della stagione in cui la decisione è stata assunta, con unica deroga quella di una loro non effettiva afflittività se non posticipate al campionato successivo.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 28 luglio 1997 - n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C- Com. Uff. n.205/c del19.7.1997

Impugnazione - istanza: Procuratore Federale: avverso decisioni a carico dall'U.S. Massese; U.S. Massese: penalizzazione n. 9 punti nella classifica 1997/98; F.G., B.G. e N.V.: inibizione per anni 3; G.M.: squalifica fino al 30.10.1997; A.C. Mobilieri Ponsacco: avverso decisioni a carico della U.S. Massese. Appello del Procuratore Federale, dell’U.S. Massese e dei sigg.ri F.G. e B.G., D.N.V., D.G.M. e dell'A.C. Mobilieri Ponsacco avverso decisioni a seguito di procedimento per illecito sportivo in relazione alla gara Mobilieri Ponsacco/ Massese dell’1.6.1997

Massima: La postergazione di una penalizzazione ad altra stagione sportiva è consentita dall'art. 8 comma 1 lett. f) C.G.S. solo quando si appalesi praticamente inefficace nella stagione sportiva in corso.

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