Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 4/Cf del 28 Luglio 2003 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:Richiesta del Presidente Federale di interpretazione degli artt. 16 bis, comma 2, lett. b), delle N.O.I.F. e 14 del Codice di Giustizia Sportiva, circa le sanzioni da applicare nella fattispecie di illecito amministrativo previsto dal comma 1 dell’art. 16 bis citato
Interpretazione: L’art. 16 bis, comma 2, lett. b) delle N.O.I.F. va (correttamente) riferito all’art. 14 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, che, in sostituzione del precedente art. 9 disciplina le “sanzioni a carico di dirigenti, soci di associazioni e tesserati”, e la conseguente sottolineatura che tra le sanzioni previste dal citato art. 14 non è più contemplata la perdita temporanea della qualità di socio della società (di cui al previgente art. 9); Pertanto, la sanzione da applicare non è più rinvenibile nell’art. 9 C.G.S., non potendosi ipotizzare una “ultrattività” della norma, ma ricorrendone i presupposti, nell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e sia perseguibile con le sanzioni previste dallo art. 14 del medesimo Codice.