DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 011 CFA DEL  07/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 112CFA DEL  08/05/2018 (DISPOSITIVO)

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 63/TFN del 26.4.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. R.F., ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 13 NOIF E ART. 8, COMMI 9 E 10 C.G.S.; - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA  SCONTARSI  NELLA  CORRENTE  STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 9224/612 PF 17-18 AA/GP/MG DEL 27.3.2018

Massima: Ritiene la Corte di dover in primo luogo dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione per violazione delle disposizioni di cui al Com. Uffi. n. 16/A dell’8.3.2018. In tale provvedimento, infatti, è espressamente disposto che “le impugnazioni  dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della Corte federale di appello o con il deposito diretto dei motivi di gravame o con il deposito della richiesta, accompagnata dalla relativa tassa se dovuta, di ottenere copia degli atti ufficiali”. Nella fattispecie de qua, invece, l’appello è stato trasmesso tramite posta elettronica certificata ma non vi è stato il deposito nel termine previsto presso la Segreteria della Corte federale di appello.

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