Decisione C.F.A. – Sezione I  : Decisione pubblicata sul CU n. 0037/CFA del 15 Settembre 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale c/o Comitato regionale Puglia n. 29/TFT del 28.08.2023

Impugnazione – istanza ASD UG Manduria Sport/Procura Federale

Massima:…vanno dichiarate inammissibili l'eccezione del Procuratore Federale e le richieste della società Gallipoli. Senza considerare che quest'ultima non è neppure reclamante e che la squalifica del campo non è la sola sanzione inflitta al Manduria, giova esaustivamente rilevare la tardività di tutte tali richieste, avanzate solo in sede di discussione finale". E’ vero, difatti, che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte federale, la disposizione di cui all’art. 103, comma 1, CGS - secondo cui fino a tre giorni prima della data fissata per l’udienza le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti - non può precludere la mera costituzione in giudizio della parte che intende difendersi dalle richieste del reclamante, mera costituzione che può avvenire anche direttamente e oralmente nell’udienza di trattazione del reclamo; è però anche vero che nel corso della stessa possono essere svolte solo mere difese, senza sollevare eccezioni in senso stretto e senza quindi che in alcun modo possa ampliarsi la materia del contendere (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 49/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, Sez. I, 59/2021-2022; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 63/2021-2022)….Qui può solo più specificamente sottolinearsi come sia ormai consolidato l’orientamento della giurisprudenza federale secondo cui, per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva, può ritenersi sufficiente un grado inferiore alla valenza assoluta delle prove, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (Corte federale d’appello, Sezioni Unite, n. 019/2020-2021). E si è anche precisato che «la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale» (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19 settembre 2011). Questa Corte ha, in proposito, altresì sottolineato come tale definizione dello standard probatorio abbia anche ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, là dove si prevede che il grado di prova richiesto, "per potersi ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio", così concludendo come a tale principio debba oramai assegnarsi una portata generale (CFA 2021-2022, n. 105/CFA/2020-2021/B). Il procedimento 'indiziario' adottato - e di cui si dirà - appare dunque del tutto legittimo, così come la prova logica che lo ha sorretto e verificato nella impugnata decisione.

Né pregiudizialmente può incidere su tale rilievo il mancato esito di nuovi accertamenti istruttori per un'asserita iniziale incapacità del Tribunale di decidere allo stato degli atti prodotti dal Procuratore federale. La verifica della motivazione adottata non può invero che risolversi nel suo esclusivo controllo 'interno', accertando - in particolare nel procedimento indiziario - se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull' "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità.

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0080/CFA del 13 Marzo  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato regionale Campania, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 27 del 26.1.2023 e notificata in data 27.1.2023

Impugnazione – istanza:  – Procura Federale Interregionale/sig. A.M.- A.S.D. Atletico Faiano

Massima: Ai sensi dell’art. 106, 1° co., la cognizione del Collegio è limitata ai punti della decisione espressamente impugnati (cfr. CFA, Sez. IV, n. 57/2021-2022).

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 105/CFA del 11 Maggio 2021 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale (Sezione Disciplinare), n. 117/TFNSD/2020/2021, pubblicata in data 8.3.2021

Impugnazione – istanza:  Procura federale/M.M.

Massima: ….. le eccezioni di incompetenza, di omessa e/o erronea applicazione degli artt. 65, comma 1, lett. A, 61, comma 3, CGS, sono state vagliate ed espressamente respinte dal Tribunale. Deve quindi applicarsi il principio espresso costantemente dalla giurisprudenza, secondo cui le eccezioni pregiudiziali, dedotte dalla parte intimata nel processo di primo grado, espressamente respinte nella sentenza di primo grado e riproposte dalla stessa in sede di appello, sono inammissibili se devolute al giudice di secondo grado mediante semplice memoria, in difetto del necessario appello incidentale avverso il capo di sentenza che l'ha espressamente esaminate e disattese.

Massima: ….le eccezioni di improcedibilità/ inammissibilità dell’azione disciplinare, di omessa applicazione degli artt. 118 e 122 CGS, …. sono state vagliate dal Tribunale…. Sarebbe stato, quindi, specifico onere del reclamato impugnare detti capi della decisione nelle forme e nei termini dell'appello incidentale, sia pure condizionato, con il corollario che sulle predette questioni si è formato il giudicato endoprocessuale e conseguente preclusione all’esame delle stesse da parte di questa Corte.

 

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 94/CFA del 9 Aprile 2021 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Decisioni del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 52 del 25.02.2021 e della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 256 del 12 marzo 2021

Impugnazione – istanza:  Sigg.ri G.N. – D.P. – M.G. - US Massese 1919 Ssdrl/Procura Federale

Massima: Va disattesa l’eccezione di inammissibilità dei reclami, dedotta dalla Procura per l’asserita violazione dell’art. 101 co. 2 del CGS laddove si prevede che il reclamo deve essere depositato unitamente al contributo presso la segreteria della Corte Federale d’Appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare. La prima ragione è che questo tipo di eccezioni, sollevate dalle parti per la prima volta in udienza e tuttavia tali da richiedere una verifica in contraddittorio con la controparte non possono essere dedotte oralmente nel corso della discussione in camera di consiglio perché in tal caso il Collegio dovrebbe quantomeno rinviare l’udienza per consentire alla controparte di 10 confutare la prova e ciò contrasta con la regola di celerità e con i termini imposti dalle norme del codice per la celebrazione del processo. La seconda ragione attiene al merito dell’eccezione e al riguardo il Collegio osserva che, anche a prescindere dalla tardiva prospettazione, la norma pretesamente violata non ricollega al mancato rispetto del termine alcuna conseguenza perentoria. E dunque il giudice può valutare se in concreto l’asserita violazione di quel termine ha pregiudicato o meno l’interesse della parte a disporre del tempo minimo accordato dalla legge per costituirsi e approntare le proprie difese. E nella specie, ammesso e non concesso che il reclamo sia pervenuto in Procura l’ottavo giorno anziché il settimo, non è dato vedere quale pregiudizio abbia subito la Procura, atteso che essa non ha prodotto nei sette giorni decorrenti da quel termine alcun atto difensivo, neppure tardivo affidandosi solo alla discussione orale.

 

DECISIONE C.F.A. - SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 095 CFA del 24 Luglio 2020

Decisione Impugnata: Decisione resa dal Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, depositata il 24 Giugno 2020 e pubblicata sul sito federale il 25 Giugno 2020 con Comunicato Ufficiale n. 144/TFN-SD 2019/2020

Impugnazione Istanza: (sig. L.M./sig. F.F./Procuratore Federale)

Massima: Inammissibile perché formulata solo in appello è l’eccezione di estinzione del procedimento disciplinare ex art. 110 CGS.. Al riguardo, questa Corte federale d’appello ha avuto già occasione di ribadire come i giudizi relativi ai reclami proposti contro le decisioni del Tribunale federale devono tendenzialmente qualificarsi quale revisio prioris instantiae e non quale novum judicium: con la conseguenza che l'intervento della Corte è limitato al controllo della decisione impugnata e non anche al riesame dell'intero merito della controversia (cfr., tra le altre, Corte federale d’appello, n. 55/2019-2020). Ciò comporta che nel presente giudizio, in forza del divieto di ius novorum in appello, non è consentito l’esame di nuove domande od eccezioni (salvo le questioni rilevabili d’ufficio). Difatti – secondo i noti principi – se l’oggetto del giudizio di appello è – almeno tendenzialmente – tutto quello del giudizio di primo grado, il principio del doppio grado di giurisdizione richiede che tale oggetto sia solo quello del giudizio di primo grado; e ciò pur essendo ammessa la correzione ed integrazione della linea difensiva già adottata dinanzi al Tribunale federale, purché ciò non si traduca nell'allegazione di ulteriori censure non denunciate tempestivamente. Orbene, attesa la novità dell’eccezione, visti gli artt. 101, comma 3 e 115, comma 3, CGS, il Collegio non può che prendere atto del fatto che la stessa è inammissibile.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 055CFA del 4 Marzo 2020

Decisione Impugnata: Decisione assunta dal Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Puglia della LND, di cui al Com. Uff. n. 66 del 23 Gennaio  2020 del predetto Comitato, con la quale sono state inflitte le seguenti sanzioni: “ammenda di 1000 euro, nonché 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso

Impugnazione Istanza: A.S.D. U.G. MANDURIA SPORTO - PROCURA FEDERALE)

Massima: La nullità del deferimento non richiesta in primo grado non può essere proposta in appello… Al riguardo, occorre rilevare che il giudizio della Corte federale d’appello sui reclami proposti contro le decisioni del Tribunale federale deve tendenzialmente qualificarsi quale revisio prioris instantiae - e quindi l'intervento di questa Corte è limitato al controllo della decisione impugnata - e non quale novum judicium, che, invece, comporterebbe il riesame dell'intero merito della controversia (CGF n. 28-2011/2012). Ciò comporta che nel presente giudizio non è consentita la proposizione di domande nuove o di eccezioni nuove (salvo che le stesse non siano rilevabili d’ufficio), in base al divieto di ius novorum in appello. Difatti – secondo i noti principi - se l’oggetto del giudizio di appello è – almeno tendenzialmente – tutto quello del giudizio di primo grado, il principio del doppio grado di giurisdizione richiede che tale oggetto sia solo quello del giudizio di primo grado. Con la precisazione che è sempre ammissibile un aggiustamento della linea difensiva già adottata innanzi Tribunale federale, purché però non si traduca nell'allegazione di ulteriori censure non denunciate tempestivamente a suo tempo. … attesa la novità dell’eccezione, visti gli artt. 101, comma 3 e 115, comma 3, CGS, il Collegio non può che prendere atto del fatto che la stessa è inammissibile.

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