Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0110/CFA del 24 Aprile 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 0174/TFNSD-2023-2024

Impugnazione – istanza: PF-sig.ra A.R.

Massima: Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte federale nella sua più autorevole espressione, infatti, “L’art. 101, terzo comma, CGS, nella parte in cui dispone che “Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata”, richiede che siano sviluppate adeguate argomentazioni critiche, corredate di puntuali ragioni di fatto e di diritto idonee a giustificare la censura e porre in risalto l’erroneità della decisione. L’onere di detta specificazione deve ritenersi assolto qualora la parte abbia argomentato le ragioni di dissenso dalla soluzione adottata in prime cure e le ragioni di censura siano ricavabili in termini inequivoci con ampie argomentazioni dirette a dimostrare l’erroneità del percorso logico-argomentativo seguito dal giudicante nella sentenza impugnata. “(cfr. Corte federale d’appello, Sez. Unite,. n. 99/2022-2023). In altri termini, l’art. 101 comma 3, CGS, non va letto in modo formalistico, in quanto la finalità della norma è che siano sviluppate adeguate argomentazioni critiche, corredate di puntuali ragioni di fatto e di diritto idonee a giustificare la censura e porre in risalto l’erroneità della decisione (cfr. ex multis, Corte federale d’appello,  Sez. I, n. 59/CFA/2023-2024). Applicando questi criteri interpretativi al caso in esame, deve rilevarsi che la Procura, pur non deducendo motivi di impugnazione analiticamente rubricati, ha in realtà ampiamente argomentato le ragioni di dissenso dalla soluzione adottata in prime cure ed ha puntualmente evidenziato gli errori di valutazione del materiale probatorio nei quali a suo avviso è incorso il primo Giudice. Il reclamo è quindi ammissibile e nel merito risulta fondato.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0088/CFA del 29 Febbraio 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale omissis n. omissis del omissis;

Impugnazione – istanza: –  Procuratore Nazionale dello Sport/omissis

Massima: E’ inammissibile l’appello della procura federale avverso la decisione che pur dichiarando il difetto di giurisdizione lo ha anche dichiarato inammissibile per mancata notifica agli incolpati dell’avviso di conclusione delle indagini e ciò in quanto con l’appello è stata impugnata la decisione solo richiamando la normativa che darebbe ragione della fondatezza del deferimento e chiedendo l’irrogazione della sanzione della squalifica…il Collegio osserva che il Procuratore nazionale dello sport non ha impugnato il capo della decisione di primo grado che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del signor omissis, per avere questi cessato di appartenere all’ordinamento federale in una data antecedente a quella in cui si sono verificati i fatti di causa. Su tale capo, dunque, si è formato il giudicato interno. Nel merito della causa, è ben noto che essa coinvolge una questione su cui si è verificato un contrasto fra queste Sezioni Unite, che in vicende del genere hanno ritenuto di dover escludere la giurisdizione del giudice sportivo (CFA, SS.UU., n. 98/2022-2023; CFA., SS.UU., n. 39/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 65/2023-2024), e le Sezioni Unite del Collegio di garanzia dello sport, che - con la ricordata decisione n. 10/2024 - hanno annullato in parte qua la decisione della CFA n. 39, rinviando la causa a questa Corte per un nuovo giudizio ed enunziando nei termini seguenti il principio di diritto a cui la Corte federale d’appello dovrà uniformarsi: «L’art. 4, comma 1, del CGS FIGC, in combinato disposto con gli artt. 3, co. 1, del CGS FIGC, 13 bis, co. 3, dello Statuto del CONI, 2, 5, co. 1, 12 e Allegato A del Codice di Comportamento Sportivo CONI, considerato che i principi ivi esposti (lungi dall’esaurirsi nel formale rispetto delle regole del gioco) investono non solo il corretto esercizio di una posizione soggettiva, estendendosi necessariamente anche a condotte che si collocano al di fuori dell’attività sportiva strettamente intesa, deve essere interpretato nel senso che, nel momento in cui la condotta implichi (per il modo in cui la persona si è comportata o per il contesto nel quale ha agito) una compromissione di quei valori cui si ispira la pratica sportiva, è fatto obbligo a tutti i soggetti, e agli organismi, sottoposti all’osservanza delle norme federali di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità, correttezza e rettitudine morale, in ogni rapporto non solo di natura agonistica, ma anche economico e/o sociale, nonché di astenersi dall’adottare comportamenti scorretti e/o violenti». Come accennato in narrativa, il Procuratore nazionale dello sport considera questa decisione tranchant ai fini della risoluzione della presente controversia. Tuttavia, il Collegio reputa di prescindere dal valutare il tema della spettanza al giudice sportivo della giurisdizione in materia e dei relativi limiti in quanto il reclamo appare inammissibile. Nel dispositivo, la pronunzia di primo grado ha concluso dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice adito, ma in motivazione ha dettagliatamente esaminato taluni profili pre-processuali che apparirebbero di per sé comunque idonei a condurre al proscioglimento dei tesserati deferiti. E poiché il Procuratore nazionale dello sport non ha esteso il reclamo, rivolto unicamente ad affermare la giurisdizione del giudice sportivo, a tali capi del dispositivo sostanziale (inteso quale “frutto della lettura congiunta della parte-motiva e della parte-dispositiva della sentenza”: Cons. Stato, Ad. plen., 6 aprile 2017, n. 1; da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 3 novembre 2023, n. 9532), ne discende che su di essi si è formato il giudicato. Di conseguenza, il reclamo va dichiarato inammissibile, in applicazione di un orientamento notissimo della giurisprudenza, al tempo stesso di ordine processuale e sostanziale, per il quale deve ritenersi inammissibile l'appello ove la sentenza impugnata si fondi su una pluralità di motivi autonomi, ognuno dei quali è da solo in grado di sorreggerla perché fondato su specifici presupposti logico-giuridici, e l'appellante abbia omesso di censurare uno di essi (da ultimo: Cons. Stato, Sez. V, 3 gennaio 2024, n. 107; Cons. Stato, Sez. III, 14 aprile 2023, n. 3776; Cons. Stato, Sez. II, 8 marzo 2023, n. 2446; Cons. Stato, Sez. IV, 16 novembre 2022, n. 10078). In questo senso, del resto, si è espressa anche questa Corte federale d’appello (Sez. I, n. 78/2020-2021).

 

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0071/CFA del 27 Dicembre 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare - n. 0099/TFNSD-2023-2024 del 21 novembre 2023

Impugnazione – istanza: –  A.S.D. Cittanova Calcio-Sig. G.C./Procura federale

Massima: Ammissibile l’appello con il quale si impugna solo il quantum della sanzione. La circostanza che i reclamanti non abbiano contestato la propria responsabilità (an) per gli addebiti contestati e ritenuti fondati dalla decisione reclamata non può ragionevolmente escludere l’ammissibilità dei ricordati motivi di reclamo che riguardano solo il quantum delle sanzioni: del resto l’esame di tali motivi di reclamo implica l’apprezzamento e la valutazione non solo degli stessi fatti che hanno dato luogo alle accertate responsabilità dei reclamanti (peraltro in via meramente incidentale e senza alcun effetto sull’accertamento della responsabilità), ma si estende necessariamente anche ad altre circostanze, logicamente, cronologicamente e finalisticamente collegate ai primi e che ne costituiscono l’imprescindibile substrato materiale (ai soli fini della corretta individuazione della giusta sanzione).

 

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0059/CFA del 7 Dicembre 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale –sezione disciplinare n. 78 del 26.10.2023

Impugnazione – istanza: –  Procuratore Federale/Sig. L.B. -A.C.F. Fiorentina S.r.l.

Massima: Infondata è l'eccezione dell'inammissibilità del reclamo in riferimento al disposto di cui all'art. 103, comma 3, CGS….Nel caso in esame la richiesta di una revisio prioris instantiae è legittimata dalla denuncia di specifici vizi della motivazione, sia sotto il profilo della sua logicità e sufficienza, che su quello del travisamento della prova. Sul primo fronte si evidenzia invero l'omessa considerazione della sussistenza di una vera e propria prova piena, diretta e sorretta da diversi riscontri, illogicamente svalutata a fronte di elementi di diversa natura, peraltro non scrutinati in ragione della specificità del caso; nel secondo si denuncia un errore (quello concernente l'esame della documentazione foto/video) che, se accertato - come precisa la Corte di Cassazione appare idoneo a disarticolare anche da solo l'intero ragionamento probatorio proposto dal giudice di prime cure (cfr. Sez. 6 - , Sentenza n. 10795 del 16/02/2021). Del resto, come rilevato già da questa Corte (Sez. I, decisione n. 0057/CFA/2023-2024), "L’art. 101 comma 3, CGS, nella parte in cui dispone che “Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata”, non va letto in modo formalistico, in quanto la finalità della norma è che siano sviluppate adeguate argomentazioni critiche, corredate di puntuali ragioni di fatto e di diritto idonee a giustificare la censura e porre in risalto l’erroneità della decisione. E l’onere di detta specificazione deve ritenersi assolto qualora la parte abbia argomentato le ragioni di dissenso dalla soluzione adottata in prime cure".

 

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0057/CFA del 21 Novembre 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale - Sez. Disciplinare n. 71 del 16.10.2023

Impugnazione – istanza: –  PF-Sig. F.V.-Sig. G.M.T.

Massima: Infondata è l’eccezione di l’inammissibilità del gravame per mancata osservanza del principio di specificità delle censure. Come posto in luce da una recente decisione di questa Corte a Sezioni unite, l’art. 101 comma 3, CGS, nella parte in cui dispone che “il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata”, non va letto in modo formalistico, in quanto la finalità della norma è che siano sviluppate adeguate argomentazioni critiche, corredate di puntuali ragioni di fatto e di diritto idonee a giustificare la censura e porre in risalto l’erroneità della decisione. E l’onere di detta specificazione deve ritenersi assolto qualora la parte abbia argomentato le ragioni di dissenso dalla soluzione adottata in prime cure. (cfr. CFA n. 99/2022-2023). Poiché, nel caso all’esame, il reclamo poggia su una articolata e approfondita contestazione dell’iter argomentativo valorizzato dal primo giudice per addivenire alla decisione impugnata, l’eccezione non può essere accolta.

Decisione C.F.A. – Sezione Unite  : Decisione pubblicata sul CU n. 0028/CFA del 31 Agosto 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione Tribunale federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, di cui al Com. Uff. n. 8 dell’11.07.2023 con la quale veniva disposto il proscioglimento dei sigg.ri T.G.S., P.N., P.G. e C.G. e della associazione A.S.D. Canosa 1948 in relazione al deferimento n. 29172/366pfi 22-23 PM/fb

Impugnazione – istanza Procuratore federale interregionale/sig.ri G.S.T.-N.- P.P.-A.S.D. Canosa Calcio 1948

Massima: Benché, nel caso specifico, non possa dirsi integrato un profilo di inammissibilità del reclamo (qui infatti accolto) – tanto più tenuto conto dell’assenza di una qualunque eccezione in tal senso sollevata dalle difese dei deferiti (né in primo grado, né soprattutto in secondo grado in forma di appello incidentale) – questa Corte non può non disapprovare espressamente il deposito massivo ad opera della Procura federale interregionale di atti e documenti che, per un verso, risultano privi di diretto collegamento con l’oggetto effettivo del deferimento (ed invece appartenenti ad un filone di indagine, quello di ipotesi di combine di risultato, poi abbandonato), e, per altro verso, risultano (ancorché invece rilevanti per l’esame della fattispecie) non fascicolati, talvolta scansionati capovolti rispetto al normale senso di lettura, non numerati e non ordinatamente richiamati (punto per punto) negli atti difensivi. Il deposito, sostanzialmente confuso e oggettivamente disordinato, di 1.700 pagine di atti di indagine – senza alcuna indicazione di cosa trovare e dove e senza nemmeno consentire un efficace scorrimento di lettura (dovendo il giudice di volta in volta ruotare la vista del documento) – invece di operare quale dimostrazione di forza dell’indagine, rischia piuttosto di tramutarsi in vulnus della stessa logica del processo sportivo. È ben nota a questa Corte la lettura offerta dal Collegio di garanzia dello sport e da questa stessa Corte agli artt. 2 del CGS del CONI e 44 del CGS FIGC. È dunque ben noto che sinteticità e informalità degli atti sono destinati a prevalere, tanto più in combinazione con il potere del giudice di riqualificare i fatti dedotti in giudizio (su tali principi si vedano ex plurimis: Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 89/2019, Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 56/2018, Collegio di garanzia dello sport n. 15/2017, Corte federale d’appello, SS.UU., n. 12/2021-2022; Corte federale d’appello, Sez. IV. n. 20/2021-2022; Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 21/2021-2022). Ed è parimenti noto che “nessuna norma del CGS pone per il giudizio sportivo il principio formale di c.d. autosufficienza del ricorso” di modo che l’inammissibilità di un gravame sportivo “può predicarsi unicamente in quei casi in cui risulti concretamente impossibile, anche all’esito di una ragionevole relatio ad altri atti del procedimento richiamati nell’atto processuale introduttivo, pervenire a un’adeguata comprensione dei fatti di causa che ne consenta lo scrutinio” (così il Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 87/2017). È però anche vero che simili principi non possono trasformarsi in una clausola in bianco che tutto consente, imponendo al Giudice di andare egli stesso a ricercare, in un ginepraio di carte confusamente depositate, quale elemento dimostri effettivamente, e nello specifico, la contestazione mossa in primo grado o il vizio della decisione impugnata in fase di reclamo. Affinché possano dirsi interamente rispettati i principi di informalità, sinteticità e rapidità del processo sportivo, pur nella pienezza del contraddittorio, e anzi a maggior ragione ai fini della pienezza del contraddittorio, deve anche tenersi in massima considerazione il riferimento operato dall’art. 44 CGS alla necessaria chiarezza degli atti delle parti. Là ove per “chiarezza” deve intendersi anche il collegamento di ciascuna singola affermazione operata con atto di indagine che tale affermazione corrobora e con esatta indicazione del documento nel quale reperire la detta affermazione e relativa dimostrazione. Del resto, se è vero che il processo sportivo tiene conto delle “norme generali del processo civile” (art. 2 CGS CONI), è anche vero che a valle del nuovo art. 121 del codice di procedura civile e del conseguente DM 7 agosto 2023 gli atti processuali devono contenere una esposizione distinta e specifica dei fatti e dei motivi in diritto e soprattutto “nella parte in fatto, [deve essere contenuto un] puntuale  riferimento  ai  documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico  progressivo  e denominati in modo corrispondente al loro contenuto” (in particolare art. 2, comma 1). Il tutto, dovendosi sottolineare, nella prospettiva nomofilattica cui sopra si è fatto cenno, che in mancanza del rispetto delle suddette regole redazionali minime, il giudice, a fronte di una compiuta eccezione difensiva eventualmente dedotta sub art. 44 CGS quale violazione dei principi del giusto processo in termini di effettiva sinteticità e chiarezza dell’atto e dei documenti (o atti di indagine) ai quali rispondere, potrà valutare la sussistenza di una ragione di diretta inammissibilità del reclamo.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0099/CFA del 8 Maggio  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare di cui al Com. Uff. n 141 del 27.03.2023

Impugnazione – istanza Sig. A.T.- Procura Federale

Massima: E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del reclamo, formulata dalla Procura Federale sul rilievo che il reclamo medesimo sarebbe privo della necessaria specificità dei motivi e dei capi ai quali si riferisce l’impugnazione. Tanto si deduce con particolare riferimento al corpo della sentenza nel quale il TFN ha ritenuto fondato il capo e) dell’incolpazione, che il reclamante avrebbe censurato per aver “ignorato nella sua ricostruzione del quadro normativo di riferimento il chiaro tenore dell’art. 35, secondo comma, ultima frase del regolamento AIA”, ma senza muovere alcuna specifica critica alla motivazione, alle norme ed ai principi richiamati dal TFN. Ne conseguirebbe, a parere della Procura, l’inammissibilità dell’appello per la mancata impugnazione di un autonomo capo, da solo sufficiente a sorreggere la decisione. Ad evidenziare l’infondatezza dell’eccezione giova in primo luogo rimarcare la portata radicale del primo motivo del reclamo, che investe la legittimità della fase istruttoria che ha poi condotto al deferimento. Sebbene, come di seguito si vedrà, la Corte intenda affrontare i profili sostanziali della vicenda, va da sé che l’accoglimento di tale motivo di impugnazione condurrebbe a inficiare l’atto di deferimento, travolgendo la conseguente decisione sanzionatoria. Il che è già sufficiente ad escludere l’asserita inammissibilità del gravame. Vale comunque evidenziare l’erroneità del richiamo alla giurisprudenza formatasi in materia di decisione fondata sulla pluralità dei motivi, che è inconferente alla situazione in esame. L’orientamento che esclude l’ammissibilità dell’impugnazione in caso di omessa contestazione di uno dei motivi postula il presupposto che la decisione sia fondata su autonomi motivi ognuno dei quali, da solo considerato, sia idoneo a sostenerla interamente. La decisione del TFN non presenta detta caratteristica. Essa, infatti, pur valutando l’autonoma valenza disciplinare delle singole violazioni, non ha inflitto pertinenti e distinte sanzioni in grado di sopravvivere singolarmente ad un reclamo che si immagina parziale, ma ha applicato un’unica sanzione, commisurata alla natura e gravità complessiva dei fatti contestati nei capi a) ed e) dell’atto di deferimento. Ne deriva che, anche a voler ritenere (in ipotesi) non impugnato il capo della sentenza riferito al punto e) del deferimento, non per questo il reclamo potrebbe giudicarsi inammissibile. Difatti, l’eventuale accoglimento dei motivi contrapposti all’altro capo della decisione, riferibile al punto a) del deferimento, condurrebbe inevitabilmente all’annullamento della sanzione nella misura inflitta, che la Corte dovrebbe quindi ridimensionare in misura congrua alla residua gravità dell’unico capo ipoteticamente sopravvivente. E non è dubbio che una tale riduzione possa costituire una pur limitata soddisfazione per il reclamante, sufficiente a sostenere l’interesse dedotto in giudizio. Sotto altro profilo, si deve anche osservare che l’eccezione muove da una non condivisibile e formalistica lettura dell’art. 101, terzo comma, CGS, nella parte in cui dispone che “Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata”. La norma richiede che siano sviluppate adeguate argomentazioni critiche, corredate di puntuali ragioni di fatto e di diritto idonee a giustificare la censura e porre in risalto l’erroneità della decisione. L’onere di detta specificazione deve ritenersi assolto qualora la parte abbia argomentato le ragioni di dissenso dalla soluzione adottata in prime cure. Al presente, la resistente immagina la formazione di un giudicato interno sulla disciplina applicabile alla vicenda, siccome indicata dal primo giudice, sul presupposto che il reclamo non rechi alcuna specifica critica alla motivazione, alle norme ed ai principi richiamati dal TFN. Siffatta impostazione non è condivisibile ed è smentita dal contenuto del gravame, che reca ampie argomentazioni per dimostrare l’erroneità del percorso logico-argomentativo seguito dal giudicante nella sentenza impugnata. Il dissenso del reclamante investe la decisione nella sua interezza e dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura sono ricavabili in termini inequivoci.  Per darne evidenza, giova affrontare subito nel merito il motivo di reclamo.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0098/CFA del 8 Maggio  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 0140/TFNSD-2022-2023 (registro proc. 0076/TFNSD/2022-2023) del 27/03/2023

Impugnazione – istanza:  – Procuratore Federale/E.M., S.C., G.M., G.S.V. e D.O.

Massima: L’eccezione di inammissibilità del reclamo della procura federale alla CFA per difetto di specificità non è meritevole di accoglimento….La specificità di un motivo di reclamo deve essere valutata sulla base dell’atto di reclamo complessivamente considerato; quindi non soltanto prendendo in esame la parte del reclamo formalmente dedicata alla enunciazione del motivo di impugnazione, ma anche il complessivo contenuto dell’atto di reclamo. Questa opera di valutazione complessiva del contenuto dell’atto, al fine di stabilire se il motivo di reclamo sia stato formulato in modo specifico e sufficiente a consentire alla controparte e all’organo giudicante di individuarne le ragioni, è necessaria ed imposta dalla struttura del giudizio di reclamo, dal momento che i motivi di reclamo concorrono ad individuare, in applicazione del principio tantum devolutum quantum appellatum, l’oggetto stesso del giudizio di reclamo e ciò su cui l’organo di giustizia, di conseguenza, è chiamato a pronunciare. Un approccio meramente formalistico contrasterebbe con la garanzia dell’effettività del diritto di azione giustiziale, perché potrebbe condurre a frettolose dichiarazioni di inammissibilità. Del resto, questa Corte ha già chiarito che «è principio di carattere generale che i motivi di gravame, pur se non rubricati in modo puntuale né espressi con formulazione giuridica rigorosa, devono essere comunque esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile alla identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale. Parte reclamante deve, in altri termini, offrire indizi dai quali ragionevolmente desumere vizi della decisione avversata, incombendo su di essa - anche nel giudizio sportivo - l’onere della formulazione e dell’individuazione dei vizi inficianti la decisione di cui si duole, adducendo concreti elementi idonei a dimostrare quantomeno la possibilità di sussistenza dei denunciati vizi» (CFA, Sez. I - decisione n. 078 CFA del 4 febbraio 2021). La sufficiente specificazione dei motivi di reclamo sussiste nel caso di specie. L’esame dell’atto di reclamo consente la chiara individuazione del motivo di impugnazione (in realtà unico) e delle specifiche ragioni su cui esso si fonda; così come non vi è – contrariamente a quanto prospettato dalla memoria difensiva dell’avv. … per sig.ri S.C., G.M., G.S.V., D.O. – alcun dubbio circa il capo della decisione di primo grado impugnato, che peraltro risulta essere unico e relativo alla giurisdizione (o, se lo si preferisce, alla competenza) degli organi di giustizia sportiva. Dall’esame dell’atto di reclamo emerge, infatti, che la Procura federale si duole, sin dall’incipit dell’atto, sia della dichiarazione del difetto di giurisdizione da parte della decisione di primo grado rispetto ai fatti oggetto dell’atto di deferimento, sia della circostanza che «tale decisione è stata assunta sulla scorta, tra l’altro, della seguente testuale motivazione: “difetta quel nesso con l’ordinamento domestico che radica la giurisdizione di questo Tribunale, per rivestire i fatti controversi rilevanza solo per l’ordinamento statale”.  In tal modo il motivo di reclamo risulta individuato già nella parte introduttiva dell’atto. La specificazione delle ragioni su cui esso si fonda emerge, invece, in modo sufficientemente dettagliato, nella parte del reclamo intenzionalmente dedicata all’enunciazione del motivo, così descritto: «Violazione ed erronea applicazione degli artt. 1, 2 e 4, comma 1, del C.G.S. Erronea motivazione. Erronea valutazione dei presupposti relativi all’ambito di applicazione oggettivo e soggettivo del Codice di Giustizia Sportiva e conseguente erronea declaratoria di difetto di giurisdizione». Delle singole e specifiche ragioni su cui si fonda il motivo di impugnazione si tratterà in seguito, nei §§ 5 e ss. della decisione, e risulterà evidente, oltre alla sufficiente specificità delle stesse, l’insussistenza della lamentata contraddittorietà delle ragioni su cui si fonda il reclamo della Procura (contraddittorietà invocata dalle memorie difensive quale concorrente ragione della pretesa inammissibilità del reclamo per difetto di specificità dei motivi). Infine, in modo coerente con i motivi di reclamo sollevati, nelle conclusioni dell’atto di reclamo la Procura chiede l’annullamento della decisione del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare ed il rinvio del giudizio a quest’ultimo ai sensi dell’art. 106, comma 2, C.G.S. I complessivi elementi appena indicati consentono di ritenere almeno sufficientemente specificati i motivi di reclamo, il che vale già ad escludere il motivo di inammissibilità sollevato dalle difese dei soggetti deferiti.

Decisione C.F.A. – Sezione IV: Decisione pubblicata sul CU n. 0042/CFA del 4 Novembre 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Veneto n. 30 del 23 settembre 2022 nella parte in cui il Tribunale Federale Territoriale dichiarava la inammissibilità del reclamo proposto dalla società A.S.D. Città di Caorle-La Salute per incompetenza del Giudice Adito

Impugnazione – istanza: A.S.D. Cttà di Caorle-La Salute

Massima: Infondata è l’eccezione di inammissibilità del reclamo per carenza di specificità e per la conseguente genericità dei motivi…L’art. 71, comma 4, CGS, così come il successivo art. 76, comma 4, CGS, e l’art.101, comma 4, CGS, prescrivono che il reclamo debba essere motivato e debba contenere le specifiche censure alla decisione impugnata. Orbene, dalla lettura del reclamo della A.S.D. Città di Caorle La Salute è di tutta evidenza che esso sia motivato e, rispetto alla decisione, con la quale l’organo di I grado ha negato la propria competenza, sia corredato di motivi specifici di impugnazione, (aldilà della loro fondatezza o meno), con indicazione della decisione che in sua sostituzione si vorrebbe ottenere.

Decisione C.F.A. – Sezione Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0012/CFA del 2 Agosto 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale nazionale – sezione disciplinare di cui al Com. Uff. n. 168/TFNSD del 24/06/2022

Impugnazione – istanza: Procura Federale/S.D.L.D.E. + altri

Massima: Rigettato il reclamo della procura federale per omessa puntuale impugnazione della decisione del TFN….Invero, giova rammentare che la decisione impugnata, con riferimento alla contestazione sollevata nei confronti dei predetti atleti di aver posto in essere la condotta illecita consistente nella partecipazione alla formazione della “comunicazione di avvio del procedimenti di iscrizione anagrafica” nel Comune di Fondi (documento poi rivelatosi falso), ne ha escluso la responsabilità enfatizzando la circostanza per cui “La condotta dei calciatori non era il frutto di libera determinazione, trattandosi di ragazzi giovani, stranieri, provenienti da altra federazione, non a conoscenza della lingua italiana e del tutto privi di consapevolezza in ordine a qualsivoglia pratica amministrativa, tanto da affidarsi, per ogni necessità, al …., qualificatosi Agente sportivo (vedi fac simile di mandato in atti), senza poi nemmeno incontrarlo personalmente, come pacificamente ammesso nel corso delle audizioni. Alla luce di tali emergenze, ritiene il Collegio come non sia dato evincersi in atti elemento alcuno per confutare la tesi difensiva in ordine alla totale mancanza di consapevolezza in ordine alla richiesta di iscrizione anagrafica, poi risultata falsa, dalla quale discende l’assenza di responsabilità dei calciatori … e …., in ordine alla violazione disciplinare, così come formulata.” In altri termini, nell’economia della motivazione adottata, appare evidente come il TFN abbia inteso enfatizzare inter alia la circostanza giuridico-fattuale della determinante presenza del Sig. …. come soggetto formalmente e sostanzialmente preposto allo svolgimento di attività di intermediazione tra i predetti calciatori (come detto, stranieri, ignoranti la lingua italiana ed in giovane età) e le rispettive società calcistiche, con attribuzione allo stesso di un mandato sostanzialmente illimitato nell’oggetto (“per ogni necessità”). A fronte di tale quadro fattuale, corroborato e confermato dagli stessi risultati istruttori conseguiti nel corso dell’attività ispettiva (e che la Procura Federale non disconosce), appaiono evidentemente non scevri da profili di contraddittorietà gli argomenti addotti dalla Procura Federale a sostengo del secondo e del terzo motivo di gravame, nella parte in cui il fulcro concettuale degli stessi è sostanzialmente rinvenibile nell’affermazione per cui “[…] non risulta difficile pensare che il Sig. …abbia anche curato tutti gli adempimenti necessari ai relativi tesseramenti e trasferimenti, inclusa la comunicazione di avvio di iscrizione anagrafica nel Comune di Fondi […]” (pag. 11 e 12 del reclamo); trattasi, all’evidenza di affermazione che, lungi dal poter costituire argomento a confutazione delle conclusioni cui è pervenuta la decisione impugnata, tende di contro a confermarne la validità del costrutto, sostanzialmente affermandosi come la riferibilità materiale e psichica della condotta di formazione della comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica presso il Comune di Fondi (come detto costituente l’oggetto materiale della condotta illecita contestata con il primo capo di incolpazione ai calciatori … e …) sia soltanto del Sig. …. e non anche dei predetti calciatori incolpati. Con il che, non ritenendo che la Procura Federale abbia assolto all’onere impugnatorio su di essa gravante, la decisione del Tribunale Federale Nazionale deve in parte qua ritenersi confermata, con conseguente proscioglimento dei Sigg.ri … e …. dal primo capo di incolpazione. Parimenti deve ritenersi confermata la decisione gravata, anche con riferimento al quantum delle sanzioni con la stessa irrogate, nella parte in cui con essa il TFN ha ritenuto di emettere sanzioni disciplinari nei confronti di tutti gli incolpati. A tale riguardo, occorre precisare in via preliminare che, come pure non si è mancato di rilevare ad opera dei relativi difensori, l’omessa formulazione di motivi di censura rispetto ai capi della sentenza con cui il TFN ha irrogato sanzioni nei confronti degli incolpati, determina il prodursi del relativo effetto di giudicato. Il che vale senz’altro per quanto concerne i calciatori …. e ….., perché in tal senso conclude anche la difesa prodotta in grado di appello, le cui censure sono esplicitamente riferite a replicare ai soli argomenti svolti dalla Procura Federale relativamente al proscioglimento degli stessi dal primo capo di incolpazione; ma anche, stante l’omessa presentazione di alcuna attività difensiva volta a sollevare profili di censura incidentale, per quanto concerne il Sig. …. e la società SSD Città di Sestu C5. Quanto al calciatore …, pur in mancanza di simile esplicitazione di formazione del giudicato con riferimento all’irrogata sanzione di 2 giornate di squalifica in relazione alla ravvisata responsabilità dello stesso per la seconda parte del secondo capo di incolpazione, si ritiene che la memoria al riguardo depositata in appello non assolva allo scopo di contestare, con i dovuti crismi processuali, la decisione del TFN nella parte di interesse per il reclamato. In particolare, ferma restando la riferibilità al Tribunale Federale Nazionale della disamina della contestazione relativa al primo capo di incolpazione ed alla prima parte del secondo capo di incolpazione, quanto al secondo capo di incolpazione (essenzialmente riferibile all’essersi il Sig. … avvalso dell’opera di intermediazione del Sig. … per il tesseramento per la società SSD Città di Sestu C5 nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società …. Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC e CONI), nessuna censura viene al riguardo articolata dal Sig. …..Con il che l’unico profilo di censura che residua riguarda, a ben vedere, soltanto la reiterata eccezione di inammissibilità del deferimento stante la sua natura cumulativa. Eccezione che tuttavia, ritenendo di dover accogliere anche sul punto le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale Federale Nazionale, si ritiene di dover rigettare; e ciò sulla scorta della circostanza per cui, a fronte della paventata lesione dell’interesse alla riservatezza (cui, nel caso, si potrebbe ovviare con ben altri rimedi e/o accorgimenti rispetto all’invocata separazione processuale delle singole posizioni), la trattazione unitaria dell’attività investigativa, prima, e sanzionatoria, poi, espletata dalla Procura Federale risponde, in una prospettiva non dissimile da quella poc’anzi utilizzata per risolvere la questione di competenza, ad una prevalente esigenza di simultaneità e concomitanza della disamina di vicende che, per quanto connotate da condotte ascrivibili a singole società e calciatori, sono comunque accumunate dall’esistenza di un complessivo unitario disegno riferibile alla figura dell’abusivo intermediario Sig. …

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I : DECISIONE N. 081CFA del 30 Giugno 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, Com. Uff. n. 292/TFT, pubblicata in data 14.2.2020

Impugnazione Istanza: Procura Federale Interregionale/G.D.S. – G.D.L. -A.S.D Real Sant'Andrea

Massima: E’ inammissibile il reclamo della Procura Federale per patente genericità ed assoluta mancanza di interesse (si chiede una condanna che già è stata irrogata).

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE N. 061CFA del 5 Marzo 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare della FIGC – Napoli pubblicata con C.U. del C.R. Campania n. 34/TFT in data 24.01.2020

Impugnazione Istanza: SIG. S.F. - PROCURA FEDERALE

Massima: E’ inammissibile, ai sensi dell’art. 101, comma 3, CGS, atteso che il reclamo consta di sei righe di “MOTIVI”, privi di specifiche censure contro i capi della decisione di primo grado e contenenti due affermazioni generiche e apodittiche, totalmente prive di riscontro neppure indiziario o con richieste istruttorie. Peraltro, la prima (inserimento a sua insaputa nella distinta di gara come dirigente accompagnatore) smentita ex actis, risultando la distinta di gara sottoscritta dal Sig. …, e la seconda (inconsapevolezza del mancato tesseramento di alcuni calciatori) comunque addebitabile a responsabilità del Sig. Soldi quantomeno sotto il profilo di vizio d’informazione.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV: DECISIONE N. 120/CFA DEL  14/06/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 074 IV SEZ. DEL 7 FEBBRAIO 2019

Decisione Impugnata: Delibera   della Commissione Disciplinare c/o Settore Tecnico - Com. Uff. n. 98 del 7.12.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. M.G.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 37, COMMA 1 E 41, COMMA 3 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE   FEDERALE   –   NOTA   N.   1355/902   PFI   17-18   MS/GB   DEL   1.8.2018

Massima: La Corte, letti gli atti, sentite le parti presenti ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile. Tanto a cagione, anzitutto, della inidoneità strutturale del mezzo a configurare una rituale impugnazione della decisione di prime cure. Ed, invero, non risultano nemmeno enunciati i motivi di doglianza che renderebbero la decisione gravata suscettiva di riforma. Risultano, in tal modo, violate le disposizioni di cui agli artt. 33, comma 5, e 37 C.G.S., nella parte in cui prescrivono che i ricorsi ed i reclami devono essere motivati. Trova, dunque, applicazione il principio sancito dall’articolo 33, comma 6, C.G.S. a mente del quale “i reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”.

 

Decisione C.F.A. Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 033/CFA del 25 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Calabria - Com. Uff. n. 145 del 4.5.2017

Impugnazione - istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD SAMBIASE LAMEZIA 1923 AVVERSO LA SANZIONE: PENALIZZAZIONE          IN        CLASSIFICA   DI        PUNTI 6          DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2016-17; INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 E ART. 7 COMMA 4 C.G.S. NOTA N. 1466/859TER PF14-15 SP/GBDELL’1.8.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG.  M.  A. (ALL’EPOCA DEI FATTI  DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ US PALMESE 1912 ASD)AVVERSO LA SANZIONE: INIBIZIONE ANNI 4; INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE   PER   VIOLAZIONE   DELL’ART.   7,   COMMA    C.G.S.   –   NOTA   N. 1466/859TER PF14-15 SP/GB DELL’1.8.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL CALCIATORE P. F. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ US PALMESE 1912 ASD)AVVERSO LA SANZIONE: QUALIFICA ANNI 1; INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE   PER   VIOLAZIONE   DELL’ART.   7,   COMMA    C.G.S.   –   NOTA   N. 1466/859TER PF14-15 SP/GB DELL’1.8.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. S. R. (ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA SOCIETÀ US PALMESE 1912 ASD) AVVERSO LA SANZIONE: SQUALIFICA MESI 6; INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE   PER   VIOLAZIONE   DELL’ART.   7,   COMMA    C.G.S.   –   NOTA   N. 1466/859TER PF14-15 SP/GB DELL’1.8.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO DELLLA SOCIETA’ US PALMESE 1912 ASD AVVERSO LA SANZIONE: PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 4 DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2016-17, SE LA SANZIONE RISULTASSE AFFLITTIVA IN ESITO ALLA CLASSIFICA FINALE DEL CAMPIONATO STESSO, O, IN CASO CONTRARIO, NEL CAMPIONATO 2017/18; INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO  DEFERIMENTO DEL  PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 E ART. 7 COMMA 7 C.G.S.NOTA N. 1466/859TER PF14-15 SP/GBDELL’1.8.2016

Massima: Vanno dichiarati inammissibili, ai sensi dell’art. 33, comma 6, C.G.S., i ricorsi proposti dal signor S. e dalla società Palmese, in quanto assolutamente immotivati e generici.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezioni Unite : Decisione n. 62 del 13/12/2016 – www.coni.it

Decisione impugnata: decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, adottata a Sezioni Unite in data 19 aprile 2016 e pubblicata, in motivazione, con C.U. n. 010/CFA del 22 luglio u.s., che ha irrogato, in capo al ricorrente, la sanzione dell'inibizione per 5 anni, con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, più l'ammenda pari ad € 50.000,00

Parti: F. A. A./Federazione Italiana Giuoco CalcioG. L. I./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Ed invero, l’art. 33 del Codice di Giustizia sportiva della F.I.G.C. stabilisce  espressamente che i reclami redatti senza motivazioni e comunque in forma generica sono inammissibili. Del resto, la stessa Corte Federale di Appello ha riconosciuto che la richiesta di considerazione dell’aggravante in questione era priva di una trattazione specifica; ciò nonostante l’aggravante è stata riconosciuta con il mero riferimento ad una asserita “complessiva lettura del gravame”. Ma si tratta di una statuizione che, per la sua genericità, non può ritenersi sufficiente a giustificare l’applicazione della richiesta aggravante. La decisione sul punto deve essere quindi riformata.  

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 084/CFA del 30 Giugno 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CFA del 31 Luglio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 58/TFN – Sez. Disc. del 09.6.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. NAPOLI CALCIO FEMMINILEAVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 10 AL SIG. R.R., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ; - PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI IN CLASSIFICA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. PER IL COMPORTAMENTO ASCRITTO AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 11 N.O.I.F. E DELL’ART. 8 COMMI 9 E 10 C.G.S. (NOTA N. 10276/307 PF14-15 DP/FDA DEL 12.5.2015) (NOTA N. 10284/308 PF14-15 DP/FDA DEL 12.5.2015) (NOTA N. 10655/373 PF14-15 DP/FDA DEL 19.5.2015) -

Massima: Al riguardo va osservato che ai sensi dell’art.33 comma 12 del codice non è ammessa la rinuncia al ricorso. Pertanto nel caso in esame si tratta di un ricorso privo di motivi, che per questa considerazione va dichiarato inammissibile.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 045/CFA del 16 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 077/CFA del 24 Giugno 2015 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disc. - Com. Uff. n. 36/TFN – del 4.03.2015

Impugnazione – istanza:6. RICORSO SIG. P.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI GIORNI 70, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10 COMMA 3 BIS CGS, IN RELAZIONE AI PUNTI 2),3),5),6) E 10 DELLA LETTERA A DEL C.U. N. 200 DEL 21.6.2010 LND DIPARTIMENTO INTERREGIONALE (SERIE D 2010/2011) (NOTA N. 4735/650PF-13-14LG/AM/PP DELL’8.1.2015).

Massima: E’ inammissibile il reclamo alla Corte in quanto con lo stesso ci si limita a chiedere “di non procedere al deferimento”.

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