DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III : DECISIONE N. 0022/CFA del 25 Novembre 2019
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria pubblicata mediante comunicato ufficiale n. 12 del 13.9.2019
Impugnazione - Istanza: (PROCURA FEDERALE INTERREGIONALE/P.A.) n. 37/2019 – 2020 Registro Reclami
Massima: Il preannuncio reclamo alla CFA non è più richeisto…. occorre, altresì, evidenziare che il nuovo codice della giustizia sportiva, all’articolo 101, non contempla, per i procedimenti dinanzi alla Corte Federale d’Appello, l’istituto del preannuncio di reclamo e che, comunque, anche nella vigenza del pregresso articolato normativo, nel significato vivificato dalla corrente applicazione giurisprudenziale, la irricevibilità del gravame veniva esclusivamente configurata solo nel caso di tardiva articolazione dei motivi di doglianza e non già nel caso di tardiva (ovvero omessa) partecipazione dell’intenzione di reclamo (cfr. Corte giust. fed., del 27 Dicembre 2011, in C.U. FIGC, 20 Marzo 2013, n.211/CGF).
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 114/CFA DEL 12/06/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM UFF 095 II SEZ DEL 07 05 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 55/TFN del 4.4.2019
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, C.G.S E 10, COMMA 3 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9530/923 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 5.3.2019
Massima: Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile perché al preannuncio, non è stato dato seguito e, segnatamente, non sono stati proposti i motivi, essendosi limitata, la stessa predetta società, a comunicare irrituale dichiarazione di rinuncia.
Decisione C.F.A.: C. U. n. 129/CFA 06 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 41 del 9.11.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD SPORTING CAMPANIA (GIÀ ASD REAL PROTOPISANI) AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA; AMMENDA DI € 250,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2515/1201 PF 16-17 CS/SDS DEL 2.10.2017
Massima: E’ inammissibile il reclamo proposto dalla società, dal momento che, la dichiarazione di reclamo, è stata inviata esclusivamente alla Corte e non anche alla controparte, Procura Federale, come espressamente prescritto dall’art. 37, comma 1, lett. a), C.G.S.
Decisione C.F.A. : C. U. n. 93/CFA 10 Aprile 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 12/TFN del 27.9.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ US PALMESE 1912 ASD AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. C.G., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 11 NOIF E ALL’ART. 8, COMMI 9 E 10 C.G.S.; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 369/1064 PF 16-17 GP/AA/MG DELL’11.7.2017
Massima: E’ inammissibile il reclamo proposto dalla società, dal momento che, la dichiarazione di reclamo, è stata inviata esclusivamente alla Corte e non anche alla controparte, Procura Federale, come espressamente prescritto dall’art. 37, comma 1, lett. a), C.G.S.