Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0008/CFA del 5 Agosto 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, pubblicata con il comunicato ufficiale n. 120 del 24.06.2021
Impugnazione – istanza: Procura Federale/U.S. San Vito
Massima: La rinuncia al reclamo da parte della Procura Federale è inammissibile nel procedimento per la violazione dell’articolo 4 del CGS per avere il dirigente organizzato, nel mese di giugno del 2020, un campus estivo senza rispettare il protocollo attuativo per la ripresa dell’attività agonistica (volto a prevenire la diffusione del virus Sars – Covid 2), come previsto dal C.U. n. 97 del S.G.S. della F.I.G.C. del 12 giugno 2020….Il presente giudizio pone questioni complessivamente analoghe a quelle già affrontate dalle Sezioni Unite di questa Corte Federale d’Appello con la già citata decisione n. 2 CFA 2020/2021, nonché, per quanto concerne specificatamente la possibilità di rinunciare al reclamo, con le decisioni nn. 6 e 7 CFA 2020/2021. Occorre preliminarmente scrutinare la rinuncia formalizzata dalla Procura all’udienza del 26 luglio 2021, rispetto alla quale non può che riportarsi quando esposto nelle citate decisioni nn. 6 e 7 che hanno rilevato l’inammissibilità sulla base della seguente motivazione: “Ai sensi dell’art. 49, comma 6 CGS, <la rinuncia o il ritiro del ricorso o del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei giocatori e per i procedimenti introdotti su iniziativa di organi federali e operanti nell’ambito federale>. Al riguardo, l’art. 42, comma 1, lettera e), CGS individua tra gli organi del sistema della giustizia sportiva la Procura Federale. Ciò comporta che è inibito all’organo inquirente poter rinunciare al reclamo. Da qui la dichiarazione di inammissibilità della richiesta. Premesso quanto sopra, merita tuttavia di essere segnalata al Consiglio Federale la disposizione in esame che sembra rappresentare “un unicum” nel panorama giustiziale. Infatti, nei processi ispirati al principio dispositivo la facoltà di rinunciare a continuare ad esercitare un diritto in via giudiziaria è sempre consentita. Valga a riguardo quanto dispongono gli artt. 306, 390 e 629 del codice di procedura civile; l’art. 84 del Codice del processo amministrativo; l’art. 44 del processo tributario di cui al d.lgs. 546/1992. Ogni regime processuale prevede, e non potrebbe essere diversamente, la facoltà di rinunciare al ricorso, ovvero all’impugnazione, con la conseguente estinzione del giudizio. E ciò anche nei procedimenti retti dal differente principio accusatorio, quale il nostro sistema giudiziario penale dove, sebbene viga il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, l’organo inquirente ha sempre la facoltà di chiedere l’archiviazione ex art. 408 cpp sebbene tale richiesta sia soggetta al controllo del GIP. Analoga disposizione si rinviene nel CGS, ma limitatamente alla fase delle indagini. Il procuratore federale ai sensi dell’art. 122 può chiedere l’archiviazione di un procedimento, ma sotto il controllo indiretto della Procura generale dello sport presso il Coni. Per contro, la negata possibilità ex art. 49, comma 6, CGS, una volta introdotto il giudizio, di esercitare il diritto di rinuncia al ricorso ovvero al reclamo, porta a ritenere che la norma non si armonizzi con il complesso delle regole giustiziali che governano il sistema”.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0007/CFA del 2 Agosto 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione Tribunale federale territoriale c/o Comitato regionale Puglia - Comunicato Ufficiale n. 118 del 18 giugno 2021
Impugnazione – istanza: Procura Federale/V.C.-ASD Novoli Calcio
Massima: La rinuncia al reclamo da parte della Procura Federale è inammissibile nel procedimento per la violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere il vicepresidente nello spogliatoio dell’arbitro, al termine della gara del campionato di promozione, urlato nei confronti dell’osservatore arbitrale designato alla visione della terna che la porta dello stesso spogliatoio doveva rimanere aperta, che dovevano essere immediatamente restituiti i documenti e doveva essere consegnato il rapportino di gara, nonché che lo stesso osservatore arbitrale era una persona “cafona e maleducata” perché faceva perdere tempo alla terna arbitrale entrando nello spogliatoio riservato alla stessa; tutto ciò nonostante la consapevolezza che l’interlocuzione avveniva con l’osservatore arbitrale designato alla visione della terna arbitrale che aveva diretto la gara appena conclusa…Infatti, ai sensi dell’art. 49, comma 6 CGS, “la rinuncia o il ritiro del ricorso o del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei giocatori e per i procedimenti introdotti su iniziativa di organi federali e operanti nell’ambito federale”. Al riguardo l’art. 42, comma 1, lettera e), CGS individua tra gli organi del sistema della giustizia sportiva la Procura Federale. Ciò comporta che è inibito all’organo inquirente poter rinunciare al reclamo. Da qui la dichiarazione di inammissibilità della richiesta. Premesso quanto sopra, merita tuttavia di essere segnalata al Consiglio Federale la disposizione in esame che sembra rappresentare “un unicum” nel panorama giustiziale. Infatti, nei processi ispirati al principio dispositivo la facoltà di rinunciare a continuare ad esercitare un diritto in via giudiziaria è sempre consentita. Valga a riguardo quanto dispongono gli artt. 306, 390 e 629 del codice di procedura civile; l’art. 84 del Codice del processo amministrativo; l’art. 44 del processo tributario di cui al d.lgs 546/1992. Ogni regime processuale prevede, e non potrebbe essere diversamente, la facoltà di rinunciare al ricorso, ovvero all’impugnazione, con la conseguente estinzione del giudizio. E ciò anche nei procedimenti retti dal differente principio accusatorio, quale il nostro sistema giudiziario penale dove, sebbene viga il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, l’organo inquirente ha sempre la facoltà di chiedere l’archiviazione ex art. 408 cpp sebbene tale richiesta sia soggetta al controllo del GIP. Analoga disposizione si rinviene nel CGS, ma limitatamente alla fase delle indagini. Il procuratore federale ai sensi dell’art. 122 può chiedere l’archiviazione di un procedimento, ma sotto il controllo indiretto della Procura generale dello sport presso il Coni. Per contro, la negata possibilità ex art. 49, comma 6, CGS, una volta introdotto il giudizio, di esercitare il diritto di rinuncia al ricorso ovvero al reclamo, porta a ritenere che la norma non si armonizzi con il complesso delle regole giustiziali che governano il sistema.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0006/CFA del 2 Agosto 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione Tribunale federale territoriale c/o Comitato regionale Puglia - Comunicato Ufficiale n. 118 del 18 giugno 2021
Impugnazione – istanza: Procura Federale/Sig.ra L.L.-ASD Medania Sport
Massima: La rinuncia al reclamo da parte della Procura Federale è inammissibile nel procedimento per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione a quanto disposto dagli articoli 35, commi 1) e 3) e 37 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. per avere consentito o comunque non impedito al sig. D. U. di continuare a ricoprire la carica di vice presidente della società nonostante la sua qualifica di allenatore di calcio a 5 iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., senza aver chiesto la sospensione dal ruolo allo stesso Settore Tecnico e senza aver assunto la qualifica e la funzione di allenatore tesserato per la medesima società…Infatti, ai sensi dell’art. 49, comma 6 CGS, “la rinuncia o il ritiro del ricorso o del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei giocatori e per i procedimenti introdotti su iniziativa di organi federali e operanti nell’ambito federale”. Al riguardo l’art. 42, comma 1, lettera e), CGS individua tra gli organi del sistema della giustizia sportiva la Procura Federale. Ciò comporta che è inibito all’organo inquirente poter rinunciare al reclamo. Da qui la dichiarazione di inammissibilità della richiesta. Premesso quanto sopra, merita tuttavia di essere segnalata al Consiglio Federale la disposizione in esame che sembra rappresentare “un unicum” nel panorama giustiziale. Infatti, nei processi ispirati al principio dispositivo la facoltà di rinunciare a continuare ad esercitare un diritto in via giudiziaria è sempre consentita. Valga a riguardo quanto dispongono gli artt. 306, 390 e 629 del codice di procedura civile; l’art. 84 del Codice del processo amministrativo; l’art. 44 del processo tributario di cui al d.lgs 546/1992. Ogni regime processuale prevede, e non potrebbe essere diversamente, la facoltà di rinunciare al ricorso, ovvero all’impugnazione, con la conseguente estinzione del giudizio. E ciò anche nei procedimenti retti dal differente principio accusatorio, quale il nostro sistema giudiziario penale dove, sebbene viga il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, l’organo inquirente ha sempre la facoltà di chiedere l’archiviazione ex art. 408 cpp sebbene tale richiesta sia soggetta al controllo del GIP. Analoga disposizione si rinviene nel CGS, ma limitatamente alla fase delle indagini. Il procuratore federale ai sensi dell’art. 122 può chiedere l’archiviazione di un procedimento, ma sotto il controllo indiretto della Procura generale dello sport presso il Coni. Per contro, la negata possibilità ex art. 49, comma 6, CGS, una volta introdotto il giudizio, di esercitare il diritto di rinuncia al ricorso ovvero al reclamo, porta a ritenere che la norma non si armonizzi con il complesso delle regole giustiziali che governano il sistema.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 118/CFA del 30 Giugno 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Collegio di Garanzia del CONI n. 39/2021
Impugnazione – istanza: Collegio di Garanzia Giudizio di rinvio - Sig. M..
Massima: A seguito del giudizio di rinvio disposto dal Collegio di Garanzia che ha annullato la pronuncia di improcedibilità e di rinuncia da parte del reclamante alla prosecuzione del giudizio, viene dichiarata l’estinzione del giudizio…In questa fase di rinvio il reclamante ha depositato una nota, con la quale ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e di voler rinunciare agli effetti favorevoli derivanti dalla decisione pronunciata dal Collegio di Garanzia del CONI. Le altre parti non hanno svolto alcuna deduzione difensiva, né si sono opposte alla rinuncia espressa dal reclamante. Pertanto, il Collegio deve dichiarare estinto l'intero giudizio, prendendo atto dell'intervenuta rinuncia agli atti, dichiarata dal reclamante. Tenuto conto della novità delle questioni di merito esaminate, le spese del giudizio, comprese quelle della fase svolta dinanzi al collegio di garanzia, vanno interamente compensate tra le parti.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 048/CFA del 25 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 064/CFA del 28 Maggio 2015 e suwww.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN del 19.3.2015
Impugnazione – istanza:1. RICORSO A.S. VARESE 1910 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015, INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I, PARAGRAFO III), LETTERA A) PUNTO 2) DEL C.U. N. 143/A DEL 6 MAGGIO 2014 E DELLA DELIBERA F.I.G.C. N. 497/CF DEL 27 MAGGIO 2014, ASCRITTA AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, SIG. L.N. - NOTA N. 6258/242 PF14-15 SP/GB DEL 19.2.2015
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 065/CFA del 29 Maggio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 068/CFA del 05 Giugno 2015 e suwww.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 44/TFN – Sez. Disc. del 30.03.2015
Impugnazione – istanza:2. RICORSO LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DICHIARATA NEI CONFRONTI DI: - SIG. G.I., DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ S.S. ISCHIA ISOLA VERDE; - SOCIETÀ S.S. ISCHIA ISOLA VERDE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DEGLI ARTT. 4 COMMA 2, E 5, COMMA 2 C.G.S., PER LA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E ART. 5, COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 6649/509 PF 14-15 SP/SS/BLP DEL 26.2.2015)
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 005/CFA del 30 Luglio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 055/CFA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 62/TFN del 26.6.2015
Impugnazione – istanza: 13. RICORSO A.S. VARESE 1910AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 ED ALL’ART. 8 COMMA 15 C.G.S. ASCRITTE AL SIG. L.N., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ (NOTA N. 10528/326 PF14-15 AM/SP/MA DEL 15.5.2015) -
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.F.A. : Comunicato ufficiale n. 052/CFA del 25 Novembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 092/CFA del 31 Marzo 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 29/TFN del 27.10.2015
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.C. PAVIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., IN ORDINE ALLA CONDOTTA ASCRITTA AL SIG. M.L., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2305/845 PF14-15 MS/VDB DELL’8.9.2015
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 059/CFA del 10 Dicembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 093/CFA del 31 Marzo 2016 e suwww.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015
Impugnazione – istanza: 12. RICORSO DEL SIG. D.M.D.B.C.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA D), PUNTO 7) DEL C.U. 238/A DEL 27 APRILE 2015 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI SERIE B 2015/2016 DELLA SOCIETÀ VIRTUS LANCIANO 1924 – nota n. 2525/41 pf15-16 SP/MS/blp del 15.9.2015
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 059/CFA del 10 Dicembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 093/CFA del 31 Marzo 2016 e suwww.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015
Impugnazione – istanza: 11. RICORSO DEL VIRTUS LANCIANO 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 INFLITTA ALLA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL SIG. C.A.D.M.D.B. (AMMINISTRAZIONE UNICO E LEGALE RAPPRESENTATE PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ) - nota n. 2525/41 pf15-16 SP/MS/blp del 15.9.2015
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).