Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0002/CFA del 9 Luglio 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Sull'istanza di riabilitazione n. 0139/CFA/2023-2024, proposta dal Sig. D.G. in data 01.06.2024

Impugnazione – istanza: Sig. D.G./Procura Federale

Massima: E’ inammissibile il ricorso alla CFA sottoscritto dal praticante avvocato….L’art. 100, comma 2, CGS dispone che nei procedimenti che si svolgono dinnanzi alla Corte federale d’appello le parti “ non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore”. Il che comporta l’onere della “difesa tecnica” in tali giudizi, con la conseguenza che il procedimento avviato, in assenza del difensore, deve ritenersi inammissibile (CFA, Sez. IV, n. 119/20222023; CFA, Sez. II, n. 59/2020-2021; CFA, Sez. I., n. 68/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 71/2020-2021; CFA, Sez. III, n. 41/20192020; CFA, Sez. III, n. 42/2019-2020; CFA, Sez. IV, n. 92/2019-2020). Nel caso di specie, in ragione delle evidenti discordanze tra la copia della visura rilasciata dall’Ordine degli avvocati di Roma esibita dal difensore per attestare l’asserito conseguimento dell’abilitazione ad avvocato (peraltro priva del numero della tessera d’iscrizione) e la copia dell’originale della medesima certificazione trasmessa dall’Ordine alla Corte, nella quale si attesta che il dottor …. riveste in atto lo status di praticante abilitato alla sostituzione, il Collegio ritiene di: rilevare il vizio di origine di assenza dello jus postulandi a motivo dell’inesistenza assoluta del mandato difensivo al momento della proposizione, sottoscrizione e deposito dell’istanza di riabilitazione; dichiararne conseguentemente l’inammissibilità

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0054/CFA del 02 Novembre 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Marche, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 51 del 29.9.2023

Impugnazione – istanza: –  Procuratore Federale Interregionale/sig. F.C. - A.S.D. Sangiorgio

Massima: E’ inammissibile la memoria difensiva sottoscritta dalla parte personalmente...Come è noto, in base all’articolo 100, comma 2, CGS, specificatamente dettato per i giudizi avanti alla Corte federale d’appello, “Salvo diversa disposizione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore”. Sul punto, è fermo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte federale nel senso di ritenere che, in applicazione del citato articolo 100, comma 2, CGS - rispetto al quale lo Statuto della FIGC non prevede alcuna deroga, pur ipotizzata dalla disposizione medesima - “il reclamo dinanzi alla Corte federale d’appello richiede il mandato della parte a un difensore e la sottoscrizione del reclamo da parte di quest’ultimo” (CFA, Sezione IV, n. 17/CFA/2020-2021). La mancata osservanza di tali formalità comporta l’inammissibilità dell’atto e dunque, in quel caso, del reclamo (Sezioni unite, decisioni nn. 59/CFA/2019-2020 e 25/CFA/20222023). Nemmeno potrebbe rilevare, in senso contrario, una eventuale procura rilasciata successivamente con finalità sanante (Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 92/CFA/2019-2020). La riportata giurisprudenza, pur dettata con riferimento all’atto di reclamo, va applicata anche con riferimento a ogni altro atto difensivo che venga depositato nel giudizio avanti alla Corte federale d’appello. Nel caso di specie, dunque, la memoria difensiva depositata e sottoscritta personalmente dalla parte reclamata, va ritenuta inammissibile e, per l’effetto, stralciata dagli atti.

Decisione C.F.A. – Sezione I  : Decisione pubblicata sul CU n. 0031/CFA del 4 Settembre 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio, pubblicata con il comunicato ufficiale n. 432 del 10.07.2023

Impugnazione – istanza ASD Fortitudo/Procura Federale Interregionale

Massima: E’ inammissibile il reclamo proposto alla Corte federale d’Appello non sottoscritto dal difensore…In base all’articolo 100, comma 2, CGS, specificatamente dettato per i giudizi avanti alla Corte federale d’appello, “ Salvo diversa disposizione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore”. Nel caso di specie, come accennato nella ricostruzione in fatto, il reclamo è stato sottoscritto unicamente dalla parte, pur venendo indicata, tra i documenti allegati, la copia del tesserino dell’Avv. …., al quale, peraltro, non risulta essere stata rilasciata alcuna formale procura. Lo stesso difensore, intervenuto all’udienza di discussione nel dichiarato interesse della parte reclamante, sollecitato dal Collegio, non ha svolto argomentazioni al riguardo, né ha prodotto, o ha chiesto di produrre, alcuna documentazione integrativa. Sul punto, è fermo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte federale nel senso di ritenere che, in applicazione del citato articolo 100, comma 2, CGS - rispetto al quale lo Statuto della FIGC non prevede alcuna deroga, pur ipotizzata dalla disposizione medesima - “il reclamo dinanzi alla Corte federale d’appello richiede il mandato della parte a un difensore e la sottoscrizione del reclamo da parte di quest’ultimo” (CFA, Sezione IV, n. 17/CFA/2020-2021). La mancata osservanza di tali formalità comporta l’inammissibilità dell’atto e dunque, in questo caso, del reclamo (Sezioni unite, decisioni nn. 59/CFA/2019-2020 e 25/CFA/20222023). Nemmeno potrebbe rilevare, in senso contrario, una eventuale procura rilasciata successivamente con finalità sanante (Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 92/CFA/2019-2020). Nel caso di specie, del resto, detta procura non risulta essere stata mai rilasciata, neanche ex post, dal momento che la mera produzione del tesserino dell’Avvocato, allegato al reclamo, e la partecipazione di questi all’udienza, non possono di certo assumere il valore di una formale procura, tale dovendosi intendere la manifestazione espressa e non equivoca della volontà della parte di farsi rappresentare da quel determinato difensore, nella esposizione sia scritta che orale. In mancanza di tale formale, espressa e univoca manifestazione di volontà, devono considerarsi invalidi tanto il reclamo, siccome sottoscritto dalla parte e non dal difensore (in violazione si ripete, dell’articolo 100 CGS), che l’esposizione orale del difensore stesso, non potendo detta attività, proprio perché mancante di una formale nomina, essere considerata come validamente svolta nell’interesse del reclamante. In senso contrario, poi, non potrebbe invocarsi nemmeno l’articolo 115 CGS, secondo cui “Le parti interessate…che abbiano un interesse anche indiretto possono proporre reclamo innanzi alla Corte federale di appello”, essendo stato chiarito che “tale disposizione è di carattere sostanziale ed è inerente alla sola posizione legittimante delle parti indicate” (ancora Sezioni unite, decisioni nn. 59/CFA/2019-2020). In buona sostanza, detta disposizione stabilisce la legittimazione a proporre reclamo, ferma restando la modalità prevista dall’articolo 100 CGS, ovvero necessariamente con il ministero di un difensore. Nel caso di specie, tra l’altro, va anche rilevato che il Sig. … ha proposto reclamo, nella dichiarata qualità di legale rappresentante della società (e, tramite questa, anche per le altre parti), in pendenza di inibizione comminata proprio dalla reclamata decisione del Tribunale federale. Egli era dunque inibito a svolgere ogni attività in ambito federale, inclusa quella di Presidente della società, nell’interesse della quale (nonché delle altre parti, oltre che di sé stesso) ha proposto il reclamo, che risulta perciò, anche sotto tale profilo, inammissibile. Con finale notazione e solo per correntezza, si rileva che il reclamo si palesava comunque, ad un primo esame, manifestamente infondato.

Decisione C.F.A. – Sezione IV : Decisione pubblicata sul CU n. 0119/CFA del 15 Giugno 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale nazionale-sezione disciplinare n. 0151/TFNSD-2022-2023, pubblicata in data 07.04.2023

Impugnazione – istanza: Sig. R.R./Procura Federale

Massima: Il reclamo alla CFA è inammissibile, perché sottoscritto personalmente dalla parte….L’art. 100, comma 2, C.G.S. dispone che, nel procedimento dinanzi alla CFA, “Salva diversa disposizione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore”. Ciò comporta, anche alla luce del titolo dell’art. 100 (“Avvio del procedimento innanzi alla Corte federale di appello”), che il reclamo dinanzi alla CFA richiede il mandato della parte a un difensore e la sottoscrizione del reclamo da parte di quest’ultimo. La difesa tecnica (e quindi la sottoscrizione del ricorso e l’assistenza in giudizio di un difensore) è requisito dell’azione, con la conseguenza che il reclamo proposto innanzi alla Corte federale d’appello, in assenza del difensore, deve ritenersi inammissibile. Tale è, del resto, il costante orientamento di questa Corte federale (CFA, Sez. III, n. 41/2019-2020; CFA, sez. III, n. 42-2019/2020; CFA, SS.UU., n. 59/2019-2020; CFA, Sez. IV, n. 92/2019-2020; CFA, Sez. IV, n. 17/2020-2021; CFA, sez. II, n. 59/2020-2021). Più in generale, il Collegio di Garanzia del CONI, con decisione n. 24 del 16.3.2018 - traendo occasione dalla necessaria assistenza del difensore nel procedimento che si svolge dinanzi a tale Collegio - ha ritenuto che “ciò risulta coerente con la sempre maggiore complessità e specificità che ha assunto nel tempo il contenzioso in materia di sport e della conseguente necessità di dover rispettare regole, anche processuali, dettate dal Regolamento di Giustizia Sportiva e dai regolamenti di giustizia adottati dalle singole Federazioni, che richiedono una specifica competenza che non può essere richiesta ai singoli soggetti interessati. Proprio il fine di consentire una effettiva tutela ai soggetti che operano nel mondo dello sport nei diversi gradi della giustizia sportiva, rende necessaria l’assistenza in tali giudizi di soggetti che professionalmente siano in grado di utilizzare gli strumenti che mette a loro disposizione l’ordinamento sportivo. […], si deve quindi ritenere che le citate disposizioni prevedono l’obbligo della difesa tecnica nei giudizi davanti agli organi della giustizia sportiva, fatti salvi i casi di una diversa espressa previsione contenuta negli Statuti delle singole Federazioni”. D’altra parte anche nel processo amministrativo l’art. 22, commi 1 e 2, dispone che avanti agli organi della giurisdizione le parti devono valersi del ministero di avvocati. Tale regola è il riflesso dell’inviolabilità del diritto di difesa sancito dall’art. 24, comma 2, Cost., cui la legge può derogare solo in maniera espressa. Pertanto chi si rivolge alla Corte federale deve munirsi di un difensore abilitato. Ciò è pienamente compatibile con la Costituzione, giacché la difesa tecnica costituisce un rafforzamento della tutela giurisdizionale e non già una sua menomazione. Nella specie, il reclamo risulta sottoscritto personalmente dal reclamante. Conseguentemente, in applicazione del principio di cui in motivazione, il ricorso proposto senza ministero di un difensore è inammissibile.

Decisione C.F.A. – Sezione IV : Decisione pubblicata sul CU n. 0005/CFA del 14 Luglio 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio, pubblicata con il C.U. n. 404, del 27 maggio 2022

Impugnazione – istanza: Procuratore Federale Interregionale/Sig. A.D.-ASD Gruppo Sportivo Italiano

Massima: Il Collegio, … rileva, d’ufficio, che il reclamo non risulta firmato digitalmente e che le regole tecniche operative del PST sono inderogabili a pena di inammissibilità. Tuttavia, alla stregua della giurisprudenza formatasi sul punto, questa Corte ritiene che, limitatamente alla stagione sportiva 2021/2022, nel quale rientra il caso in esame, possa farsi applicazione del principio dell’errore scusabile: “La stagione in corso è la prima nella quale, in base all’articolo 14 delle regole tecniche per il processo sportivo telematico (adottate con delibera del Consiglio federale del 29 gennaio 2021, pubblicate con il CU n. 160 del 1^ febbraio 2021), non trovano più applicazione, nemmeno in via concorrente, le precedenti modalità di deposito telematico a mezzo PEC; pertanto, sussistono i presupposti per considerare scusabile l’errore in cui è incorso il difensore. Per le stesse ragioni, è scusabile l’errore anche rispetto alla firma che, in base all’articolo 5 delle citate regole tecniche deve essere digitale nel formato “PAdES” o “CAdES” (il difensore – nella specie - aveva utilizzato la scansione per immagine di quella autografa, che è ammessa, in base al comma 1, ultimo periodo, del citato articolo 5, solo per la parte interessata e “nei procedimenti ove l’assistenza del difensore non è necessaria” (Sezione I, decisione n. 86/CFA/2021-2022; cfr. anche sezione IV, decisione n. 15/CFA/2021-2022).

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0041/CFA del 15 Dicembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria n. 32/TFT, pubblicata il 5 novembre 2021

Impugnazione – istanza: sig. M.S.

Massima: Il reclamo alla CFA proposto dal vicepresidente della società avverso la sua condanna emessa dal TFT che per l’effetto ha sanzionato anche la società a titolo di responsabilità diretta, produce effetti anche come reclamo per conto della società… La Corte Federale osserva, in primo luogo, che il reclamo è presentato dal signor M., ai sensi dell’art. 101 del CGS, senza che sia stato precisato che viene presentato anche per conto della società calcistica di cui, come evidenzia la decisione impugnata, ha la rappresentanza in qualità di Vicepresidente. Può comunque essere ammessa la domanda di annullamento dell’intera decisione del Tribunale sia perché si può assumere che l’interessato, in ragione della sua qualifica, abbia presentato il reclamo anche per conto della società ma ancor prima perché l’eventuale accoglimento del reclamo con riguardo alla condanna del signor M. comporterebbe la caducazione della condanna della società, la cui responsabilità non presenta un’autonoma consistenza rispetto alla responsabilità attribuita al Vicepresidente.

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0019/CFA del 13 Ottobre 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera n. 15 della Commissione di disciplina AIA per la Sicilia, pubblicata il 9 dicembre 2013

Impugnazione – istanza: Sig. R.Z.

Massima: La mancanza di firma digitale sul ricorso per riabilitazione è un errore scusabile… il Collegio ritiene di poter respingere l’eccezione d’inammissibilità, considerato che, nel caso di specie, l’inconveniente di carattere tecnico esposto dal difensore e più in generale le oggettive incertezze conseguenti all’applicazione delle regole tecnico-operative del processo telematico recentemente entrate in vigore (C.U. del Presidente FIGC n. 160/A del 1° febbraio 2021) possono costituire presupposto per riconoscere al richiedente l’errore scusabile e per procedere oltre nell’esame dell’istanza.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 74/CDN  del 31 Marzo 2010 n. 2  - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 93 dell’11.2.2010 Impugnazione - istanza:  (209) – Appello della  società ASD Quarticciolo srl avverso le sanzioni dell’inibizione per mesi 24 al sig. A.B. (presidente), della squalifica fino al 31.12.2010  al sig. F.G.  (calciatore) e la penalizzazione di 6 punti nel campionato di 1^ cat. stagione sportiva 2009/2010 e ammenda di € 2.000,00 alla societa’, inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale .

Massima: Il ricorso proposto dal presidente della società nell’interesse della Società e del calciatore è inammissibile essendo stato sottoscritto da soggetto inibito (lo stesso presidente con la medesima decisione impugnata)

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 94/CDN  del 27 Maggio 2009  n. 3 - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. CU n. 58 del 12.3.2009

Impugnazione - istanza:(267) – Appello della società AC Monfalcone avverso la sanzione dell’inibizione per anni 1 ai sigg.ri L. G. e G. M. e la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 alla soc. AC Monfalcone, inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale

Massima: E’ improponibile il reclamo sottoscritto dal legale rapp.te della società nell’inteeresse di quest’ultima nel caso in cui lo stesso risulti essere inibito e pertanto privo dei poteri di rappresentanza della Società

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 96/CGF del 22 Gennaio 2009  n.2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 8 Giugno 2009. n. 2  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 43/CDN del 10.12.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S.D. Carlin’s Boys avverso le sanzioni: inibizione per anni 1 al sig. C. L. ammenda di € 3.000.00 alla reclamante, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale dell’11.9.2008 - nota n. 1042/1389pf07-08/am/ma

Massima: L’appello, pur in difetto di formale dichiarazione, viene in concreto proposto dal legale rapp.te della società in proprio e nella qualità di Presidente della società in quanto sollecita la riforma delle statuizioni riguardanti entrambi i detti soggetti; peraltro, risultando lo stesso inibito proprio a seguito del provvedimento impugnato, non poteva svolgere alcuna attività, tantomeno in sede giurisdizionale, per conto e nell’interesse della società restando abilitato a proporre il ricorso riguardante la sola sua persona. Sotto questo profilo, pertanto, l’appello dell’Associazione deve venir dichiarato inammissibile.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 96/CGF del 22 Gennaio 2009  n.6 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 8 Giugno 2009. n. 6  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 20/CDN del 24.09.20089

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. dell’U.S.D. Barracuda avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto avverso le sanzioni dell’inibizione per mesi sei al sig. L. T. e l’ammenda di € 1.800,00 alla società inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: E’ inammissibile il ricorso presentato nell’interesse della società dal presidente precedentemente inibito e dallo stesso sottoscritto.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 65/CGF Riunione del 14  novembre 2008 n. 3-4-5 -  con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 77/CGF Riunione del10 dicembre 2008  n. 3-4-5 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. P.A. avverso la sanzione della inibizione per mesi 8 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale (nota n. 684/107pf08-09/sp/blp dell’11.8.2008) per violazione dell’art. 8, comma 5 C.G.S. in relazione ai par. v punto 1) e iii lett. b, punto 4 dell’all. a del c.u. 93/a del 5.5.2008. Ricorso del signor sig. P.U. avverso la sanzione della inibizione per mesi 8 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale (nota n. 684/107pf08-09/sp/blp dell’11.8.2008) del Procuratore Federale per violazione dell’art. 8, comma 5 C.G.S. in relazione ai par. v punto 1) e iii lett. b, punto 4) dell’all. a del c.u. 93/a del 5.5.2008. Ricorso della S.S.C. Venezia S.p.A. avverso la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per le violazioni ascritte ai propri dirigenti sigg. P.A. e P.U., ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. (nota n. 684/107 pf08- 09sp//blp dell’11.8.2008)

Massima: E’ inammissibile il ricorso presentato nell’interesse della società da soggetto che pur qualificandosi legale rappresentante pro-tempore della società non riveste tale qualifica.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 25/CDN  del 13 ottobre 2008  n.  1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (16) – Deferimento del Procuratore Federale a carico del calciatore  V.C. (nota n. 276/841 pf07-08/SP/blp del 16.7.2008)

Massima: E’ inammissibile, la memoria difensiva firmata dal genitore del calciatore in luogo del proprio figlio minorenne, poiché pur non avendo il calciatore compiuto gli anni diciotto, risulta rivestire la qualità di “giovane di serie” e il relativo status di tesserato comporta il riconoscimento in capo al medesimo, del diritto di difendersi ed essere sentito personalmente dinanzi agli organi di giustizia sportiva.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 15/CDN  del 01 settembre 2008  n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Calabria - CU n. 78 del 28.12.2007

Impugnazione - istanza: (146) – Appello della società SS La Sammartinese avverso la sanzione della squalifica del campo per cinque giornate e tre punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2007/2008 inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale (142) – Appello del dirigente F.S. (Presidente Pol. Cancellese 1991) avverso la squalifica per anni cinque con proposta al presidente federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria figc, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale (149) – Appello del calciatore G.L. tesserato Pol. Cancellese 1991)avverso l a squalifica per anni cinque con proposta al presidente federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria FIGC, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale (147) – Appello del calciatore D.B. (tesserato Pol. Cancellese 1991) avverso la squalifica di anni tre inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale (136) – Appello del calciatore F.T. (tesserato Pol. Cancellese 1991) avverso la squalifica di anni tre inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale (150) – Appello del calciatore Y.O.(tesserato Pol. Cancellese 1991) avverso la squalifica di anni tre inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale  (144) – Appello del calciatore G.A. (tesserato SS La Sammartinese) avverso la squalifica di anni due e mesi sei inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale (143) – Appello del calciatore L.S. (tesserato SS La Sammartinese) avverso la squalifica di anni due e mesi sei inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale (145) – Appello del calciatore G.I. (tesserato AS Lattarico) avverso la squalifica di anni uno e mesi sei inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale Massima: Il reclamo è inammissibile per la violazione dell’art. 33, comma 5, CGS, sia perché sottoscritto dai soli difensori, in assenza di valida procura, non essendovene traccia in atti, sia perché non ne è stata curata la prescritta trasmissione alla Procura Federale.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 01/CDN  del 02 Luglio 2008  n. 3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Veneto - C.U. n. 65 del 14.5.2008

Impugnazione - istanza:– Appello della società ASD Bovolone avverso le sanzioni dell’ammenda di € 500,00 alla società e l’inibizione per mesi tre al presidente M.B. inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: E’ ammissibile il ricorso sottoscritto da persona sostitutiva del presidente inibito, avente capacità di rappresentare la società in ambito federale.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 45/C - Riunione del 30 marzo 2006 n. 6 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 35 dell’8.3.2006 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: Appello del calciatore C.H.G. avverso la sanzione della squalifica fino al 7.4.2006, inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 40, comma 11 N.O.I.F. e dell’art. 8, comma 2 C.G.S.

Massima: A norma dell’art. 29 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, il reclamo agli Organi di Giustizia Sportiva deve essere sottoscritto dal tesserato che intende impugnare il provvedimento mentre, nel caso in esame, il ricorso risulta sottoscritto dal difensore nominato dal ricorrente. Ne deriva che l’appello deve essere dichiarato inammissibile con l’incameramento della relativa tassa.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 5/C Riunione del 21 Luglio 2003 n. 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003

Impugnazione - istanza: Reclamo dell’A.S. Calcio a Cinque Martina avverso la sanzione dell’esclusione dal campionato di competenza, con assegnazione al campionato di serie C per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S., nonché del presidente sig. G.R. avverso la sanzione dell’inibizione per la durata di anni 3 e mesi 6 per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S., a seguito di deferimenti diversi della Procura Federale. Reclamo dell’A.S. Marigliano 94 Calcio a Cinque avverso la penalizzazione di 6 punti da scontare nella classifica del campionato 2003/2004, per responsabilità oggettiva nella violazione di cui all’art. 8 C.G.S. commessa dal suo presidente M.O., a seguito di deferimenti diversi dalla Procura Federale. Reclamo del calciatore B.P. avverso la sanzione della squalifica per anni 3 per la violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S., a seguito di deferimenti diversi del Procuratore. Reclamo del calciatore S.A.H. avverso la sanzione della squalifica per anni tre per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S., a seguito di deferimenti diversi della Procura Federale. Reclamo del calciatore M.J.J. avverso la sanzione della squalifica per anni tre per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S., a seguito di deferimenti diversi della Procura Federale. Reclamo del calciatore B.A. avverso la sanzione della squalifica per anni tre per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S., a seguito di deferimenti diversi della Procura Federale. Reclamo della S.S. Real Scafati Calcio a Cinque avverso la sanzione della penalizzazione di 6 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2003/2004, per responsabilità oggettiva nella violazione di cui all’art. 8 C.G.S. commessa dal calciatore M.J.J. a seguito di deferimenti diversi della Procura Federale. Reclamo del calciatore D.R. avverso la sanzione della squalifica per la durata di anni 5 e del divieto di accedere agli stadi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche organizzate dalla F.I.G.C. per la durata di anni cinque, per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S., con la proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., a seguito di deferimento della Procura Federale del 18.2.2003. Reclamo del calciatore R.D.O. avverso la sanzione della squalifica per anni tre per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S., a seguito di deferimenti diversi della Procura Federale. Reclamo dell’Intesa Calcio a Cinque avverso la sanzione della penalizzazione di punti sei da scontare nella stagione sportiva 2003/2004, per violazione dell’art. 8 C.G.S. commessa dal calciatore B.A., a seguito di deferimenti diversi della Procura Federale. Reclamo dell’A.S. Forst Palermo Futsal avverso le sanzioni della penalizzazione di n. 6 punti nella classifica del campionato 2003/2004 inflitte all’Intesa Calcio a Cinque ed alla S.S. Real Scafati per violazione dell’art. 8 C.G.S., a seguito di deferimenti diversi della Procura Federale. Reclamo della S.C. Afragola Calcio a Cinque avverso le sanzioni della penalizzazione di n. 6 punti nella classifica del campionato 2003/2004 inflitte all’Intesa Calcio a Cinque ed alla S.S. Real Scafati per violazione dell’art. 8 C.G.S., a seguito di deferimenti diversi della Procura Federale

Massima: E’ inammissibile il reclamo, avverso la decisione di primo grado, sottoscritto dal Presidente di una società inibito.

Massima: E’ inammissibile, ai sensi dell’art. 29 comma 1 C.G.S., il reclamo proposto personalmente del calciatore quando manca della sottoscrizione dello stesso.

Massima: E’ inammissibile, ai sensi dell’art. 29 comma 1 C.G.S., il reclamo alla CAF, avverso la decisione della Commissione Disciplinare, proposto personalmente del calciatore quando il preannuncio di reclamo non è stato sottoscritto dal calciatore stesso.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 14 Luglio 2003 n. 9 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 192 del 20.6.2003

Impugnazione - istanza: Reclamo dell’A.S. Terracina 1925 avverso le sanzioni inflitte rispettivamente dell’inibizione per anni 2 al presidente T.S. e dell’ammenda di € 2.000,00 alla società, a seguito di deferimento della Procura Federale

Massima: Il Presidente inibito con la sentenza della Commissione Disciplinare è sfornito della rappresentanza della società per cui non può impugnare la decisione relativa all’ammenda inflitta alla società, anche quando l’ammenda e l’inibizione derivino dalla stessa decisione.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 28/C Riunione del 23 marzo 2000 n. 6, 7 ,8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 167/C del 23.2.2000

Impugnazione - istanza:Appello del Procuratore Federale avverso l’incongruità delle sanzioni della squalifica di anni 3 all’allenatore C.G., dell’inibizione di anni 1 e mesi 6 al sig. S.W. e dell’ammenda di L. 10.000.000 all’AC. Arezzo loro inflitte, a seguito di proprio deferimento, rispettivamente per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 40 commi 3 e 6 N.O.I.F. ed ai sensi dell’art. 6 comma 2 C.G.S. Appelli dell’AC. Arezzo e del sig. S.W. avverso le sanzioni dell’inibizione di anni 1 e mesi 6 al sig. S.W. e dell’ ammenda di L. 10.000.000 alla società loro inflitte, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, rispettivamente per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 40 commi 3 e 6 N.O.I.F. ed ai sensi dell’art. 6 comma 2 C.G.S. Appello del sig. C.G. avverso la sanzione dell’inibizione per anni 3 inflittagli, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 40 commi 3 e 6 N.O.I.F.

Massima: L'art. 23 comma 5 C.G.S. impone che tutti i reclami e ricorsi vengano inoltrati agli organi competenti direttamente dalle “parti interessate”; queste possono successivamente, ove ne sia disposta la convocazione, “farsi assistere da persone di loro fiducia” (art. 24 comma 5 C.G.S.), ma tale regola non può valere nella presentazione dell'atto di impugnativa, che, secondo quanto costituisce “ius receptum” nell'interpretazione della norma da parte degli Organi di Giustizia Sportiva, deve essere sempre effettuata personalmente dalla parte interessata. Massima: E’ inammissibile il reclamo sottoscritto non già dal tesserato e dal legale rappresentante della società, come si sarebbe dovuto fare, bensì da persone che si qualificano “rappresentantî” e/o “difensori” delle parti, e ciò in forza di mandato rilasciato in calce all'atto, cioè con firma finalizzata esclusivamente al conferimento della procura e non a sottoscrivere il reclamo tacendone proprio il contenuto o, addirittura, apposto in foglio allegato al reclamo. Nell'uno e nell'altro caso manca il requisito essenziale della sottoscrizione del reclamo ad opera della parte interessata, unico soggetto legittimato a farlo.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 22/C Riunione del 10 febbraio 2000 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 20 del 10.12.1999

Impugnazione - istanza:Appello dell’U.P. Borore avverso decisioni a seguito di deferimento del Procuratore Federale in relazione alla gara Borore/Ollolai del 25.4.1999

Massima: Ai sensi dell' art. 23 comma 1 C.G.S. è inammissibile l’appello della società quando è sottoscritto da persona che si qualifica “Dirigente – cassiere” e afferma di essere stato delegato "per la firma e la rappresentanza della squadra”

Massima: I reclami sporti nell'interesse di una società possono essere sottoscritti dal Presidente, quale organo preposto istituzionalmente alla rappresentanza, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da altro dirigente espressamente delegato all'incombenza; in quest'ultimo caso il soggetto delegato che sottoscrive un atto ufficiale, quale il reclamo, deve sempre indicare, contestualmente alla sottoscrizione, gli estremi della delega o allegare la stessa all'atto sottoscritto. In mancanza di tale indicazione e/o allegazione, la sottoscrizione deve essere considerata del tutto improduttiva di effetti per la società, con la conseguenza, ove si tratti di reclamo inoltrato ad Organo della Disciplina Sportiva, che se ne deve dichiarare la inammissibilità.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 3/C Riunione del 22 luglio 1999 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 47 del 10.6.1999

Impugnazione - istanza:Appelli dei sigg.ri C.G. e C.G. – rispettivamente presidente e vice presidente dell’U.S. Tirrenia - avverso le sanzioni rispettivamente dell’inibizione per anni 1 e per mesi 9, nonché dell’ammenda di L. 3.000.000 loro inflitte, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione degli artt. 1 comma 1, in relazione all’art. 40 comma 3 N.O.I.F., e 6 commi 1 e 2 C.G.S.

Massima: Ai sensi dell'art. 23 comma 1 C.G.S. è inammissibile l’appello per sottoscrizione dell'atto effettuata dall'avvocato e non personalmente dagli interessati; infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Commissione, va dichiarato inammissibile il reclamo non sottoscritto direttamente dall'interessato; è fatta salva, ovviamente, l'ipotesi di atto presentato in forza di una procura speciale conferita con atto notarile; ma è da considerarsi non valida la semplice procura "ad lites" che non può univocamente interpretarsi come manifestazione di volontà diretta a far proprio il contenuto del mezzo di impugnazione proposto.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 1/C Riunione del 8 luglio 1999 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 41 del 20.5.1999)

Impugnazione - istanza:Appelli del sig. D.G.A. e della U.S. Ferrara Calcio Femminile avverso rispettivamente la sanzione dell’inibizione per anni 3 e dell'ammenda di L. 2.000.000 loro inflitte, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione degli artt. 1 comma 1 e 6 comma 1 C.G.S.

Massima: II ricorso alla CAF promosso dalla società e sottoscritto dal proprio Presidente, inibito per tre anni a svolgere qualsiasi funzione di rappresentanza all'interno della società e nell'ambito della FI.G.C., è inammissibile in quanto sottoscritto da persona non legittimata.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 28/C - Riunione del 30 aprile 1998 - n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 17/C - Riunione del 5.2.1998

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione dell’A.C. Fiorentina avverso le sanzioni dell’inibizione per giorni trenta e dell’ammenda di L. 30.000.000 inflitte rispettivamente al presidente, C.G.V., ed alla società, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, in relazione alla gara Fiorentina/Parma del 7.12.1997

Massima:La CAF dichiara inammissibile l’appello quando è sottoscritto da persona inibita.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 25/C - Riunione del 2 aprile 1998 - n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 39 del 19.2.1998

Impugnazione - istanza: Appello del calciatore G.B. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.8.1999 inflittagli, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S.

Massima: La CAF, ai sensi dall'art. 23 comma 1 C.G.S., dichiara inammissibile il ricorso del calciatore presentato dall'avvocato sulla base di una delega alla difesa, perché l’avvocato è persona non legittimata a sottoscrivere i ricorsi innanzi agli organi giustizia sportiva. Massima: Secondo la costante giurisprudenza va dichiarato inammissibile il reclamo non sottoscritto direttamente dall’interessato. E’ fatta salva, ovviamente, l'ipotesi di atto presentato in forza di una procura speciale conferita con atto notarile, mentre è da considerarsi non è valida la semplice procura "ad lites" che non può univocamente interpretarsi come manifestazione di volontà diretta a far proprio il contenuto del mezzo di impugnazione proposto.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 17/C - Riunione del 5 febbraio 1998 - n. 8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 223 del 23.1.1998

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Fiorentina avverso le sanzioni dell’inibizione per giorni trenta e l’ammenda di L. 30.000.000 inflitte rispettivamente al presidente C.G.V. ed alla società a seguito di deferimento del Procuratore Federale, in relazione alla gara Fiorentina/Parma del 7.12.1997

Massima: E’ inammissibile l’appello, ai sensi dell'art. 23 comma 1 C.G.S.., quando è sottoscritto da persona non legittimata. (Nel caso di specie risulta dal verbale del Consiglio di Amministrazione della società che al firmatario del ricorso, è stata conferita una procura speciale, di ampio contenuto, peraltro, esclusivamente di carattere aziendale ed amministrativa, nella quale non si rinviene traccia - e l'osservazione è concludente trattandosi di procura speciale cioè per definizione di carattere tassativo - di una delega di poteri nei rapporti con gli Organi federali e tanto meno per l'instaurazione delle procedure contenziose. Omissione che risulta particolarmente significativa laddove si osservi che nello stesso verbale, laddove si parla dell'Amministratore Delegato, si ha cura di puntualizzare che lo stesso si avvarrà della Segreteria Generale per i "rapporti con gli Enti federali e soprattutto la Lega Nazionale Professionisti" nonché nel "collegamento operativo con l'Amministratore Delegato agli Affari Legali per la redazione dei reclami e delle controdeduzioni agli Organi disciplinari federali”).

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 18 gennaio 1996 n. 8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 90 del 24.11.1995

Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Canosa avverso le sanzioni dell’inibizione per mesi otto inflitte ai sigg.ri F.G., F.L. e A.G. e dell’ammenda di L. 1.000.000 inflitta ad essa reclamante, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione rispettivamente degli artt. 1 comma 1 e 6 commi 1 e 2 C.G.S.

Massima: E’ ammissibile l’appello proposto dal presidente inibito avverso la sanzione della propria inibizione, mentre non è ammissibile l’impugnazione avverso la sanzione dell’ammenda inflitta alla propria società con la medesima decisione della Commissione Disciplinare che si impugna.

 

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