Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0027/CFA del 24 Agosto 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Liguria pubblicata sui comunicati ufficiali n. 2 del 6 luglio (dispositivo), n. 3 del 13 luglio (motivazione) e n. 5 del 21 luglio 2023 (errata corrige).

Impugnazione – istanza A.S.D. Vadino Football Club-PFI

Massima: Come appare dalla cronologia esposta in epigrafe, il reclamo n. 5 è stato proposto - per dir così, alla cieca - avverso il dispositivo, quando la motivazione della decisione non era stata ancora resa pubblica e, quindi, non aveva preso a decorrere il termine posto dall’art. 101, comma 2, CGS, che coincide, appunto, con la data di pubblicazione della decisione e non con quella di pubblicazione del dispositivo (CFA, Sez. IV, n. 116/2020-2021). Di conseguenza, in difetto di una norma corrispondente a quella dell’art. 119, commi 5 e 6, Cod. proc. amm., tale reclamo deve essere dichiarato inammissibile. Sono perciò divenute definitive - a seguito dell'avvenuta formazione del giudicato interno - le statuizioni contenute nella decisione medesima relative alle persone fisiche deferite.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0117/CFA del 5 Giugno 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale c/o il Comitato regionale Toscana n. 78 del 20 aprile 2023

Impugnazione – istanza: Sig. G.P./Procura Federale

Massima: Il Collegio rileva che il reclamo avverso la decisione del Tribunale federale, notificata alla parte il 20 aprile 2023, è stato depositato in via telematica presso la Segreteria di questa Corte federale di appello il 2 maggio 2023, quando era ormai spirato il termine di sette giorni previsto dall’art. 101, comma 2, C.G.S. Al riguardo, com’è noto, a seguito dell’approvazione delle “Regole tecnico-operative del Processo Sportivo Telematico della FIGC”, da parte del Consiglio Federale nella riunione del 29 gennaio 2021 – e superata da tempo la fase transitoria di cui all’art. 14 di tale provvedimento – sono ormai pienamente efficaci tali regole riguardanti – tra l’altro – il deposito telematico a mezzo PEC. Orbene, il mancato rispetto del richiamato termine perentorio incide sulla regolare costituzione del rapporto processuale in appello, governato da norme espressive di principi di ordine pubblico processuale, sottratti in quanto tali alla disponibilità delle parti. Ne consegue il rilievo officioso dell'intervenuta decadenza.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0094/CFA del 2 Maggio  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale del Piemonte Valle d’Aosta pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 79 del 18 marzo 2023, notificata il 20 marzo 2023

Impugnazione – istanza:  –  Procuratore Federale Interregionale/Pol. Carignano A.S.D. e altri

Massima: Tempestivo è l’appello della procura federale depositato entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione…L’art. 51, comma 4, C.G.S. stabilisce che “I dispositivi e le decisioni degli organi di giustizia sportivi emessi a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicati all’organo che ha adottato il deferimento nonché alle altre parti ai sensi dell’art. 53”. L’art. 114, comma 10, C.G.S., che costituisce applicazione del principio dell’obbligatorietà della comunicazione sancito dal predetto articolo 51, comma 4, al procedimento innanzi al Tribunale federale, prevede che “le decisioni vanno trasmesse appena depositate, in copia integrale, al Presidente federale e alla Procura federale”; esso, pur non fissando un termine entro il quale detta comunicazione deve avvenire, ne indica una precisa modalità acceleratoria (“appena depositata”), coerentemente con il principio di celerità cui è ispirato il processo sportivo per assicurare tendenzialmente il regolare svolgimento delle competizioni sportive e l’ordinato andamento dell’attività federale (art. 44, comma 2, C.G.S.). Nella fattispecie in esame, come emerge dagli atti del fascicolo, la decisione reclamata è stata comunicata effettivamente alla Procura Federale il 20 marzo 2023, di tal che il reclamo proposto dalla Procura federale, depositato il successivo 27 marzo 2023, è tempestivo ai sensi dell’art. 115, comma 2, C.G.S., a mente del quale “Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o comunicazione della decisione che si intende impugnare”. E’ appena il caso di osservare, peraltro, che le deduzioni dei reclamati circa la tardività del reclamo sono fondate su di una mera supposizione e cioè che la comunicazione della decisione de qua alla Procura federale sia avvenuta contestualmente alla sua pubblicazione, il che non è stato provato e comunque è smentito dagli atti di causa.

Decisione C.F.A. – Sezione IV : Decisione pubblicata sul CU n. 0005/CFA del 14 Luglio 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio, pubblicata con il C.U. n. 404, del 27 maggio 2022

Impugnazione – istanza: Procuratore Federale Interregionale/Sig. A.D.-ASD Gruppo Sportivo Italiano

Massima: Infondata è l’eccezione di tardività del reclamo proposto dalla Procura Federale…Costituisce consolidato principio giurisprudenziale di questa Corte federale che il termine di 7 giorni per la proposizione del reclamo decorre dalla comunicazione alle parti della decisione (Sezione I, decisione n. 76/CFA/2021-2022). Se è vero, infatti,  che l’art. 101, comma 2, C.G.S., prevede che il reclamo sia depositato, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare, tale disposizione deve essere letta in correlazione con quella di cui all’art. 51, comma 4, del medesimo Codice, secondo il quale “[i] dispositivi e le decisioni degli organi di giustizia sportiva emessi a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicati all’organo che ha adottato il deferimento nonché alle altre parti ai sensi dell’art. 53.”. Dal combinato normativo delle disposizioni richiamate discende che è il momento della comunicazione alle parti quello da cui decorre il termine processuale di cui all’art. 101 cit., riguardando la “pubblicazione” la mera conoscenza e diffusione a terzi della pronuncia (CFA, Sez. IV, n. 44/2020-2021); del resto, l’art. 101, comma 2, CGS, indica come termine a quo per la notifica del reclamo due momenti (la pubblicazione o la comunicazione alle parti) alternativi tra di loro, come risulta dall’utilizzo della disgiunzione “o”. Ed essendo i due momenti alternativi, non può, ovviamente, prevalere il primo di essi (quale che esso sia), il che renderebbe inutile la previsione del secondo (CFA, Sez. IV, n. 50/2020-2021).

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0076/CFA del 19 Aprile 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, di cui al Com. Uff. n. 181, pubblicato il 14.03.2022

Impugnazione – istanza: Procura Federale/Sig. M.R. e SSD Montefano Calcio

Massima: Infondata è l’eccezione di tardività dell’appello della procura federale poiché sarebbe stato notificato oltre il termine di sette giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata in quanto: a) se è vero che l’art. 101, comma 2, C.G.S., prevede - come detto - che il reclamo sia depositato, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare, tale disposizione deve essere letta in correlazione con quella di cui all’art. 51, comma 4, del medesimo Codice, secondo il quale “[i] dispositivi e le decisioni degli organi di giustizia sportiva emessi a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicati all’organo che ha adottato il deferimento nonché alle altre parti ai sensi dell’art. 53.”. Dal combinato normativo delle disposizioni richiamate discende che è il momento della comunicazione alle parti quello da cui decorre il termine processuale di cui all’art. 101 cit., riguardando la “pubblicazione” la mera conoscenza e diffusione a terzi della pronuncia (CFA, Sez. IV, n. 44/2020-2021); b) il citato art. 101, comma 2, CGS, indica come termine a quo per la notifica del reclamo due momenti (la pubblicazione o la comunicazione alle parti) alternativi tra di loro, come risulta dall’utilizzo della disgiunzione “o”. Ed essendo i due momenti alternativi, non può, ovviamente, prevalere il primo di essi (quale che esso sia), il che renderebbe inutile la previsione del secondo (CFA, Sez. IV, n. 50/2020-2021); c) non porta a conclusioni diverse la disposizione dell’art. 11, comma 4, secondo periodo del CGS CONI, del pari ricordato, perché a norma dell’art. 3, comma 2, CGS, “[p]er tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI”. L’applicazione del Codice CONI ha carattere sussidiario e suppletivo rispetto a quello del Codice FIGC e dunque non può essere invocata nella presente controversia poiché il compendio normativo della FIGC disciplina in maniera completa ed esaustiva - al Capo II del Titolo IV - l’appello avverso le decisioni di primo grado. Esso perciò, sotto il profilo in questione, non richiede né consente alcuna integrazione ad opera di una fonte esterna; d) nel caso di specie, risulta dal fascicolo processuale (documento caricato l’8 aprile scorso alle ore 13:02) che la decisione impugnata è stata comunicata alla Procura federale in data 18 marzo 2002, di modo che il reclamo notificato il successivo giorno 24 - secondo la normativa ricostruita nei termini di cui si è detto - appare proposto in termini.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0073/CFA del 01 Aprile 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare n. 100/TFN-SD del 18 febbraio 2022

Impugnazione – istanza: Procuratore Federale/Calcio Catania S.p.A.

Massima: Ai fini della tempestività del reclamo occorre far riferimento al deposito presso la Corte…L’art. 101, comma 2, del CGS stabilisce che “Il reclamo deve essere depositato….a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare”. Rispetto a tale previsione deve stabilirsi se, al fine di contemperare il principio del diritto di azione (del reclamante) con quello di difesa (della parte reclamata), sia tempestivo l’atto di reclamo che, come nella specie quello proposto dalla Procura Federale, sia stato notificato alla controparte e depositato presso la segreteria del giudice adito nella tarda serata dell’ultimo giorno: infatti, se in una simile situazione la parte reclamante ha utilizzato tutto il tempo a sua disposizione, la parte reclamata potrebbe astrattamente essere pregiudicata dal minor tempo disponibile per esercitare a sua volta il potere di controimpugnazione o di difesa. Ciò posto, occorre osservare che l’art. 155 c.p.c. (che disciplinando il computo dei termini può certamente considerarsi un principio generale del giusto processo, cui rinvia espressamente l’art. 44, comma 1, CGS) stabilisce, al primo comma, che “nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziale” e, al secondo comma, che “per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune”. In mancanza di una disciplina specifica del processo sportivo o sull’orario di apertura degli uffici della Corte Federale d’Appello ed in coerenza del resto con la previsione che il reclamo deve essere notificato e depositato a mezzo di posta elettronica (che costituisce all’evidenza uno strumento per un verso di facilitazione all’accesso dell’esercizio del diritto di azione/difesa e per altro di semplificazione dell’attività introduttiva del processo sportivo) non vi è motivo per limitare temporalmente, nell’ultimo giorno utile per la proposizione del reclamo, l’esercizio di tale potere entro un determinato orario. Il principio di informalità cui è improntato il processo sportivo e lo stesso pieno esercizio del diritto di azione milita per ritenere che il termine per la rituale proposizione del reclamo scada alle ore 24:00 dell’ultimo giorno utile (in tal senso, sia pur con riferimento alla previsione dell’art. 147 c.p.c., la Corte di Cassazione, sez. I civ., 18 gennaio 2022, n. 1383,  ha affermato l’applicabilità in tema di tempo della notificazione telematica della regola generale in forza della quale i termini per le impugnazioni sono stabiliti a mesi o a giorni sicché la loro scadenza va fissata alle ore 24:00 dell’ultimo giorno utile). Né in ogni caso ciò limita o rende impossibile l’esercizio del diritto di difesa della controparte, dal momento che  quest’ultima, qualora abbia un interesse immediato ed autonomo all’impugnazione della stessa decisione, può procedere alla proposizione di un proprio reclamo principale, che sarà considerato incidentale, se cronologicamente successivo a quello dell’altra parte reclamante; ferma restando la facoltà di proporre mere difese, o direttamente nell’udienza di discussione o a mezzo di apposite memorie da depositare fino a tre giorni prima dell’udienza di discussione (art. 103, comma 1, CGS). Alla stregua di tali considerazioni il reclamo (principale) del Procuratore Federale è ammissibile.

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0018/CFA del 11 Ottobre 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del  Tribunale federale nazionale –sezione disciplinare n. 0018/TFN-SD del 3.8.2021

Impugnazione – istanza: sig. V.G./Procura Federale

Massima: A fronte delle motivazioni del TFN pubblicate e comunicate al deferito in data 03/08/2021 è tardivo il reclamo alla CFA proposto in data 08/09/2021…Secondo l’art. 101, comma 2, del Codice di giustizia sportiva “Il reclamo deve essere depositato … presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.”. La decisione in questa sede impugnata è stata deliberata dal Tribunale federale nazionale all’esito dell’udienza del 26 luglio 2021con dispositivo pubblicato in pari data – e la decisione medesima è stata pubblicata il 3 agosto 2021 e comunicata con nota della Segreteria in pari data. Orbene, il reclamo risulta depositato solo l’8 settembre 2021 e, quindi, è tardivo. E’ ben vero che la suddetta comunicazione, inviata dalla Segreteria con raccomandata con A.R., è tornata con la dicitura: ”sconosciuto”. Senonché risulta per tabulas dalla documentazione depositata dalla Procura Federale che la parte appellante ha dichiarato, sin dal 27 luglio 2021, di avere chiara notizia della decisione assunta dal Tribunale federale e delle misure sanzionatorie da essa irrogate, sicché si deve ritenere acquisita aliunde, da tale data, la conoscenza della decisione ora in contestazione. Difatti lo stesso reclamante, appunto il 27 luglio 2021, attraverso la sua pagina Facebook, dichiara: “E’ notizia di ieri che sono stato squalificato per otto mesi per aver scritto la verità su G. e sulla organizzazione della Lega Pro. …..” (Sito “www…..it”). E’ bensì vero che a tale data risultava pubblicato il solo dispositivo della decisione, ma il reclamante non poteva ignorare che il deposito delle motivazioni sarebbe avvenuto entro il successivo termine di dieci giorni, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Codice di giustizia sportiva. In ogni caso, ai sensi del successivo comma 2 dell’art. 51 “La segreteria, contestualmente alla pubblicazione, ne dà comunicazione alle parti e ne cura la trasmissione ai fini della pubblicità sul Sito internet della Federazione”, pubblicazione che, nel caso in esame, è avvenuta il giorno 3 agosto 2021; onde anche attraverso tale forma di pubblicità la decisione era conoscibile dall’interessato fin da quella data. E ciò al di là della equivocità della disposizione di cui l’art. 101, comma 2, del Codice di giustizia sportiva che appare equiparare, quoad effectum, la “pubblicazione” – senza ulteriori specificazioni – alla comunicazione. Al riguardo, vale la pena di ribadire che, nel definire le norme generali del processo sportivo, l’art. 2 del Codice Coni, al comma 6, stabilisce che “per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. Ed è significativo l’espresso riferimento all’informalità che caratterizza i procedimenti della giustizia sportiva, quale principio ermeneutico alla luce del quale devono essere interpretate le norme che regolano i giudizi; il che, del resto, è in perfetta coerenza con quanto previsto dall’art. 2, comma 5, secondo periodo, del medesimo Codice Coni, secondo cui: “I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto”. Quanto alla rilevanza del principio di informalità, è stato considerato che il richiamo alle regole del processo civile, “non può far perdere di vista che nell’ordinamento sportivo il fine principale da perseguire, al di là dell'aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo, come pensato sin dalla sua fondazione da Pierre De Coubertin e, quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all'accertamento dei menzionati valori” (Collegio di garanzia dello sport, sez. I, n. 56/2018). Da tale complesso di elementi il Collegio ravvisa, dunque, la tardività del reclamo e, pertanto, la sua infondatezza. E ciò al di là dell’onere che gravava sul reclamante di comunicare tempestivamente la variazione del proprio domicilio, analogamente a quanto previsto ai sensi dell’art. 14, comma 5, del Regolamento del settore tecnico, sussistendo – con tutta evidenza nella fattispecie in esame - la eadem ratio.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I:  DECISIONE N. 075 CFA del 21 Gennaio 2021

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale della Toscana, pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 33/TFT del 6 Novembre 2020;

Impugnazione – istanza: Sig. G.T. - Procura Federale)

Massima: Il reclamo è inammissibile per essere stato coltivato oltre il termine decadenziale di sette giorni previsto dall’art. 101, comma 2, del C.G.S.. Tale termine decorre dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare e, nel caso di specie

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I:  DECISIONE N. 037 CFA del 2 Novembre 2020

Decisione Impugnata:  Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale della Emilia Romagna, pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 11/TFT del 16 Settembre  2020

Impugnazione – istanza: Procura Federale Interregionale -B.R.-U.S. Corticella

Massima: L’eccezione non ha pregio, atteso che dies a quo di decorrenza del termine per il deposito del reclamo, per espressa previsione dell’art. 101, comma 2, C.G.S., è quello della pubblicazione ovvero quello della comunicazione della decisione che si intende impugnare. Fermo restando che la trasmissione da parte della segreteria del giudice che ha pronunciato la decisione sul sito internet della Federazione avviene a meri fini di pubblicità-notizia, secondo quanto dispone l’art. 51, comma 2, C.G.S., qualora la decisione sia soggetta a comunicazione, pertanto, è alla data di comunicazione e non a quella di pubblicazione che occorre riferirsi per valutare la tempestività del reclamo. Dal momento che, ai sensi dell’art. 51, comma 4, C.G.S., le decisioni degli organi di giustizia sportiva emessi a seguito di deferimento – come è quella qui gravata – devono essere direttamente comunicate all’organo che ha adottato il deferimento, nonché alle altre parti, il reclamo della Procura Federale Interregionale è tempestivo, siccome depositato in data 25 Settembre  2020 e, dunque, entro il termine di sette giorni da quello del 18 Settembre  2020 di avvenuta comunicazione alla stessa Procura della decisione impugnata.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV:  DECISIONE N. 044 CFA del 6 Novembre 2020

Decisione Impugnata: 

Decisione del Tribunale Federale Territoriale Piemonte Valle D’Aosta di cui al C.U. n. 15 del 24.09.2020, relativa al deferimento a carico della signora Giovine Marina nonché della Società A.C.D. Lucento;

Impugnazione – istanza: Procura Federale Interregionale-Sig.ra G.M.-A.C.D. Lucento

Massima: Il reclamo avverso la decisione del Tribunale va proposto entro sette giorni dalla comunicazione della decisione. Se è vero, infatti, che l’art. 101, comma 2, C.G.S. prevede che tale atto deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare, tale disposizione deve essere letta in correlazione con quella di cui all’art. 51, comma 3, del medesimo Codice, secondo il quale “I dispositivi e le decisioni degli organi di giustizia sportiva emessi a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicati all’organo che ha adottato il deferimento nonché alle altre parti ai sensi dell’art. 53.”. Da tale combinato normativo, il Collegio rileva che è il momento della comunicazione alle parti quello da cui decorre il termine processuale di cui all’art. 101 cit., riguardando la “pubblicazione” la mera conoscenza e diffusione a terzi della pronuncia. Avendo la Procura Federale rispettato il suddetto termine di sette giorni dal 26 Settembre  2020, il presente reclamo è tempestivo.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezioni Unite :  Decisione n. 14/2020 del 2 marzo 2020

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 0012/2019, assunta in data 16 settembre 2019 e comunicata alla parte interessata in pari data, con la quale è stato dichiarato inammissibile per tardività il reclamo proposto nell'interesse del sig. D. B. G. avverso la decisione n. 19/TFN - SD 2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare FIGC, con cui è stata irrogata, a carico del sig. D. B., la sanzione della inibizione per mesi 6, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS FIGC, in esito al deferimento della Procura Federale di cui alla nota n. 981/641 pf 18-19 GP/AA/ep del 18 luglio 2019;

Parti: G. D. B./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Annullata con rinvio la decisione della CFA che aveva dichiarato inammissibile il reclamo sostenendolo erroneamente tardivo, in quanto lo stesso risulta essere tempestivo dovendo trovare applicazione il principio della sospensione feriale dei termini, per cui a seguito di motivazioni del TFN depositate e comunicate il 07/08/2019 il reclamo è stato tempestivamente depositato entro i sette giorni ovvero il 24/08/2019…La questione di diritto concerne l’applicazione, anche in ambito sportivo, dell’istituto della sospensione del decorso dei termini processuali nel periodo feriale (1 agosto - 31 agosto), previsto dall’art. 1 della legge n. 742 del 1969, così come modificata dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con mod., dalla l. 10 novembre 2014, n. 162. Come questo Collegio di Garanzia ha già affermato, la sospensione feriale dei termini costituisce un principio generale del processo civile e deve quindi ritenersi applicabile, in via generale, anche alla giustizia sportiva, in virtù di quanto stabilito dall’art. 2, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, ai sensi del quale “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività  ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. Il comma 2 dell’art. 3 del Codice di Giustizia sportiva FIGC stabilisce inoltre che, “per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI”. Questo Collegio di Garanzia ha, in particolare, sostenuto che la sospensione feriale dei termini rappresenta “un istituto di carattere generale del processo civile e sia quindi chiara espressione di quelle norme generali che disciplinano il processo civile, alle quali (unitamente ai principi generali sempre del processo civile) fa rinvio l’art. 2, comma 6, del Codice di giustizia sportiva” (decisione della Sezione IV n. 34 del 2017). Nella decisione n. 69 del 2015, resa a Sezioni Unite, questo Collegio ha poi anche affermato, in relazione a quanto disposto dal regolamento di giustizia FISE, che “Le regole della sospensione feriale dei termini, dunque, sono applicabili ai procedimenti regolati dal Regolamento di Giustizia FISE, in quanto non disciplinate diversamente da quest’ultimo e certamente non “incompatibili” con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. Tale istituto è stato quindi già ritenuto applicabile, in assenza di diversa previsione, anche ai giudizi che si tengono davanti agli organi di giustizia sportiva. Ritiene ora il Collegio di Garanzia di dover ribadire il principio per cui, in forza del richiamato rinvio ai principi e alle norme generali del processo civile, il decorso dei termini processuali, relativo ai procedimenti che si tengono davanti alle giurisdizioni sportive, deve ritenersi sospeso nel periodo feriale, che va dal 1° al 31 agosto, a meno che non vi sia una espressa norma federale che disciplini in senso diverso la questione, in relazione all’urgenza delle questioni da trattare, e sempre che il procedimento non debba essere ritenuto, per sua natura intrinseca, urgente, e come tale non differibile. Applicando tali principi al caso di specie si deve osservare che, nella regolamentazione della FIGC, manca una specifica disciplina sulla sospensione feriale dei termini ed inoltre che il procedimento disciplinare oggetto della decisione impugnata non aveva evidenti ragioni di essere trattato con urgenza, con la conseguenza che deve ritenersi applicabile, al caso in esame, la regola generale appena richiamata, ai sensi della quale la sospensione dei giudizi opera dal 1° al 31 agosto. A conforto di tale conclusione si deve anche osservare che, a seguito delle precedenti decisioni del Collegio di Garanzia, il Procuratore Generale dello Sport, con nota del 13 luglio 2017 indirizzata ai Procuratori Federali di tutte le Federazioni sportive e ai Procuratori Nazionali dello Sport, aveva richiamato l’attenzione proprio sulla disciplina che regola la sospensione feriale dei termini, ritenuta applicabile alla giustizia sportiva. Anche se le comunicazioni della Procura, Generale e Federale, non possono “assumere … il valore di norma dell’ordinamento federale… per la assorbente ragione che né l’ufficio del Procuratore  federale  né  i  Tribunali  federali  hanno  potestà   normativa  e  possono  stabilire unilateralmente disposizioni generali atte a regolare il processo di cui sono organi” (decisione n. 34 del 2017), non può non darsi rilievo, per l’autorevolezza della fonte, alle indicazioni date con tale nota, anche ai soli fini della considerazione del legittimo affidamento degli interessati.Inoltre, anche nelle linee guida ex art. 51, comma 5, del CGS CONI, viene richiamata l’attenzione degli operatori sulla disciplina che regola la sospensione feriale dei termini processuali, da applicarsi anche ai procedimenti disciplinari sportivi pendenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva. Non può poi non osservarsi che, nella fattispecie, la decisione di primo grado era stata adottata il 7 agosto (e pubblicata il 9 agosto) ed avrebbe dovuto essere appellata, in assenza della sospensione dei termini, entro il 17 agosto, con l’evidente ingiustificata compressione di ogni termine di difesa. Considerato poi che l’impugnazione della decisione del Tribunale di primo grado non determinava la sospensione dell’efficacia della sanzione, non vi era alcuna urgenza di concludere il procedimento, per cui l’applicazione dell’istituto della sospensione feriale non avrebbe potuto arrecare comunque alcun danno alle attività federali.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 032/CFA del 25 Novembre 2019 riferimento al COM. UFF. N. 109/CFA del 30.05.2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 86 del 17.4.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD CALCIO LORIA ’96 AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 5  CON PRECLUSIONE  ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC INFLITTA AL SIG. GARBOSSA ADRIANO ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 19, COMMA 3 C.G.S.; AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 6192/1309 PF 17-18 GP/BLP DEL 18.12.2018

Massima: Il ricorso è inammissibile perché proposto fuori del termine di legge, che veniva a scadenza in data 3.5.2019, laddove l’atto di impugnazione, secondo quanto già più sopra indicato, è pervenuto presso questa Corte Federale di Appello solo in data 4.5.2019.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 0012/CFA del 24 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale Nazionale (Sezione Disciplinare), n. 19/TFN – SD 2019/2020, pubblicata con comunicato ufficiale n. 19/TFN – SD in pari data, con la quale, in accoglimento del deferimento di cui alla nota n. 981/641 pf 18-19 GP/AA/ep del 18.7.2019 della Procura federale, ha applicato all’incolpato la sanzione dell’inibizione per mesi 6

Impugnazione Istanza: (SIG. D.B.G.) n. 30/2019 – 2020 Registro Reclami

Massima: Il reclamo va dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto, non sussistendo la sospensione feriale dei termini. Il gravame è stato depositato …il 24 Agosto 2019 mentre la sentenza del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare risulta comunicata via Pec allo stesso il 9 Agosto 2019. L’art. 101 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva prevede che il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Federale di Appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare. Orbene alla luce della documentazione in atti risulta che il reclamo è stato depositato oltre il settimo giorno previsto dalla citata disposizione normativa….Il difensore del deferito per giustificare la tempestività del reclamo ha invocato l’applicazione dell’istituto della sospensione del decorso dei termini processuali nel periodo feriale così come previsto dal legislatore  italiano ( art. 1 legge n. 742/1969) per le giurisdizioni ordinarie e amministrative. A tal fine ha richiamato la decisione del Collegio di Garanzia Sez. IV n. 34 dell’8 maggio 2017 secondo cui l’istituto di cui trattasi “opera anche nel caso in cui manchi una espressa disposizione in tal senso nella normativa federale la cui regolamentazione non menziona la sospensione feriale dei procedimenti”; ciò in quanto “l’istituto della sospensione feriale dei termini è un istituto di carattere generale del processo civile ed è quindi chiara espressione di quelle norme generali che disciplinano il processo civile, alle quali ( unitamente ai principi generali sempre del processo civile) fa rinvio l’art. 2 comma 6, del Codice di giustizia sportiva ( richiamato dall’art. 3 comma 2 del C.G.S.) quando dispone che “ per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. Ritiene la Commissione che in difetto di una specifica previsione normativa federale non sia consentita l’applicazione dell’istituto della sospensione dei termini in quanto l’ordinamento sportivo ha numerose e specifiche peculiarità che lo diversificano dagli altri. Lo stesso Collegio di Garanzia si è fatto carico di evidenziare nella citata decisione che esistono procedimenti che per la loro intrinseca natura di urgenza non possono subire periodi di sospensione come accade, ad esempio, nei procedimenti riguardanti le iscrizioni delle squadre ai campionati. Tra questi vanno inseriti anche, ad avviso di questa Corte, quelli relativi agli illeciti che comportano penalizzazioni alle società, in quelli che riguardano gare in competizioni che si svolgono nel periodo estivo,ect. Entrare nel merito della valutazione della improcrastinabilità o meno di attività federali non è agevole, così come potrebbero verificarsi ipotesi di contrasti tra giudici di primo e secondo grado sul punto, circostanze tutte che, in assenza di una espressa previsione dell’istituto della sospensione nel periodo fertiale, inducono ad auspicare un intervento chiarificatore del legislatore federale.l reclamo va quindi dichiarato inammissibile e per l’effetto va confermata la sentenza reclamata. E’ appena il caso di accennare in ordine all’ulteriore questione preliminare sollevata della violazione dell’art. 85 comma 2 C.G.S ( termine che deve intercorrere tra la data di ricezione dell’avviso di fissazione udienza e la data di fissazione per l’udienza innanzi alla Sezione Disciplinare del Tribunale Federale) che i termini di comparizione risultano essere stati abbreviati. Ed infine, quanto al merito, la sentenza appare congruamente motivata con argomentazioni coerenti e conseguenziali al quadro probatorio offerto dalla Procura Federale.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 49CFA DEL  22/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 113/CFA DEL 9 MAGGIO 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 61/TFN del 18.4.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ US AREZZO SRL US AREZZO SRL AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA; AMMENDA DI € 1.000,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1  E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE  - NOTE  NN. 9577/1001  PF 17-18  GP/GC/BLP DEL 4.4.2018  E 9576/1000  PF GP/GC/BLP DEL 4.4.2018

Massima: E’ inammissibile il ricorso proposto dalla società perché tradivo.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 032CFA DEL  18/09/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 001 CFA DEL  05/07/2018 (DISPOSITIVO)

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 406/TFT 25 dell’8.5.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL CALC. T.L. (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD POL. MAGICA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8080/236 PFI17-18 CS/SDS DEL 5.3.2018

Massima: Il reclamo deve esser dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 37 C.G.S. il reclamo deve essere proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione impugnata ovvero, laddove è previsto l’obbligo di comunicazione, dalla data della comunicazione.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 011 CFA DEL  07/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 112CFA DEL  08/05/2018 (DISPOSITIVO)

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 140 del 21.03.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD ROGGIANO 1973 AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI M.D., L.D., G.G. E DELLE SOCIETÀ ASD OLYMPICTORRE E USD PARENTI SEGUITO DEFERIMENTO – NOTA N. 6182/13 PFI 17/18 CS/GB DEL 18.1.2018

Massima: … il reclamo è inammissibile perché presentato tardivamente. Dagli atti di causa risulta documentalmente provato che il ricorso è stato presentato il 29.3.2018 cioè oltre il termine perentorio di giorni sette dalla pubblicazione della decisione del Giudice di primo grado nel Com. Uff. n. 140 avvenuta in data 21.3.2018.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 058/CFA del 22 Maggio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 069/CFA del 05 Giugno 2015 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 53/TFN del 29.4.2015

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. M.M. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO, CAPO DI IMPUTAZIONE A), DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 7044/205 PF12-13/SP/AM/BLP DEL 9.3.2015) -

Impugnazione – istanza: RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. M.M.DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO, CAPO DI IMPUTAZIONE B) (NOTA N. 7044/205 PF12- 13/SP/AM/BLP DEL 9.3.2015) -

Massima: Il C.U. n. 53/TFN, contenente la decisione qui oggetto del gravame, è stato pubblicato in data 29 aprile 2015. Secondo la difesa del – omissis - «il dies a quo doveva esser individuato nel suddetto giorno mentre il dies ad quem sarebbe spirato il giorno 6 maggio 2015». Il ricorso della Procura federale è, invece, stato inoltrato alla Corte federale d’Appello in data 7 maggio 2015 e sarebbe, dunque, tardivo e, in quanto tale, inammissibile. Ad avviso del Procuratore federale, invece, le decisioni relative ai deferimenti devono essere comunicate alla Procura ed il termine per l’appello decorrerebbe solo da tale data. Nel caso di specie, dunque, considerato che la comunicazione è stata effettuata in data 30 aprile ed il ricorso proposto in data 7 maggio, lo stesso sarebbe tempestivo. Così delineati i termini della questione, l’analisi della stessa richiederebbe un attento esame del tessuto normativo di riferimento. La norma di cui all’art. 33 CGS prevede che la Procura federale, quando propone ricorso avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti, deve farlo con le modalità e nei termini fissati dall’art. 38, inviando, copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso contestualmente, all’eventuale controparte. L’art. 38, comma 2, CGS, dispone che «il reclamo deve essere motivato e, salvo diversa disposizione del presente Codice, proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione dell’Organo che si intende impugnare». E in tal ottica, l’art. 2, comma 3, CGS afferma che «I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione». In forza dell’art. 37 CGS «Il procedimento innanzi alla Corte federale di appello è instaurato: a) su ricorso della parte, che deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. […] b) su ricorso della Procura federale, avverso decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti. Il ricorso deve essere proposto con le stesse modalità e termini indicati alla lettera a). La tassa non è dovuta». Il complesso normativo sopra in sintesi richiamato farebbe propendere per la tesi secondo cui anche il gravame della Procura federale debba essere proposto entro il settimo giorno dalla pubblicazione del C.U. in cui è contenuta la decisione impugnata. Non si può, tuttavia, trascurare di considerare l’espressa e specifica previsione di cui all’art. 35, comma 4.1, ult. periodo, CGS, che così recita: «Le decisioni degli Organi della giustizia sportiva emesse a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicate all’organo che ha adottato il deferimento nonché alle altre parti a norma dell’art. 38, comma 8». Inoltre, l’art. 22, comma 2, CGS stabilisce che «Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art. 45, comma 2, del presente Codice». Il predetto comma 11 a sua volta così recita: «Ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale». Il combinato disposto di cui agli articoli 35 e 22 CGS prima richiamati farebbe, dunque, pensare che il termine per la proposizione del gravame, nel caso di procedimento instaurato su deferimento della Procura federale, decorre dalla data di comunicazione all’organo che ha adottato il deferimento medesimo o al soggetto deferito. Occorre, poi, considerare che l’analoga previsione di cui all’art. 37, comma 1, lett. a), del CGS in vigore fino al 31 luglio 2014 stabiliva che «il procedimento innanzi alla Corte di giustizia federale è instaurato: a) su ricorso della parte, che deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. In caso di decisione per la quale è prescritto l’obbligo di diretta comunicazione alle parti, entro il settimo giorno successivo alla data in cui pervenuta la comunicazione … ». Tuttavia, come visto, le nuove vigenti disposizioni non replicano la precisazione contenuta nel prima ricordato art. 37, comma 1, lett. a), vecchio C.G.S. («… in caso di decisione per la quale è prescritto l’obbligo di diretta comunicazione alle parti, entro il settimo giorno successivo alla data in cui pervenuta la comunicazione»). Ed allora occorre ulteriormente indagare se la mancata riproposizione del predetto passaggio normativo possa o meno assumere il significato di una volontà del legislatore federale di far decorrere il termine per il gravame, anche nel caso di decisione emessa a seguito di deferimento ed in relazione al quale mantiene ferma la previsione di diretta e personale comunicazione, dalla data di pubblicazione del C.U. ovvero non si tratti, piuttosto, di un lapsus calami, anche considerato che, in difetto, non apparirebbe ben chiaro il significato (rectius: efficacia) della prescritta comunicazione alle parti. Tanto si riteneva di dover esporre per completezza espositiva, senza in questa sede dover aderire necessariamente ad opzioni interpretative astrattamente legittime sulla base del quadro normativo vigente.

Decisione C.F.A. : C. U. n. 95/CFA 11 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 21/TFN del 24.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD SPORTING FULGOR (GIA’ ASD MADREPIETRA DAUNIA) AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. T.V., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10 COMMA 3 BIS C.G.S.; - AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1059/1134 PF 16-17 GC/AS/AC DELL’1.8.2017

Massima: E’ inammissibile il ricorso proposto dalla società perché al preannuncio non ha fatto seguito la presentazione, nei 3 giorni successivi alla ricezione della copia degli atti, dei motivi del reclamo stesso in conformità a quanto prescritto dall’art. 37, comma 1, lett. a), C.G.S.

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 026/CFA del 11 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff.

n. 52/TFT Liguria del 23.02.2017

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEL SIG.: FABRIZIO LONGONE (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ USD CARIGNANO) ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 3 C.G.S. E IN RELAZIONE ALL’ART. 22 BIS, COMMA NOIF; DELLA SOCIETÀ: -  USD CARIGNANO ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO  PROPRIO  DEFERIMENTO  -  NOTA  N. 5973/57  PF16-17  GR/MB/PP  DEL 2.12.2016

Massima: E’ inammissibile il reclamo proposto dalla Procura Federale proposto oltre i sette giorni dalla comunicazione della delibera del Tribunale. Rileva, però, che il citato art. 37 C.G.S. non contempla una specifica sanzione nel caso di violazione del termine di sette giorni previsto per il reclamo, per cui occorre ricercare nella normativa endofederale una disposizione che colmi questa lacuna. Sovviene al riguardo il legislatore sportivo, lì dove all’art.1, comma 2, C.G.S., dispone che “Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI”. Ed infatti l’art. 37, comma 3, della citata norma di rinvio (CGS CONI), intitolato “Giudizio innanzi alla Corte federale di appello”, così recita: “Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport”. Colmata la cennata lacuna, consegue che nella fattispecie in scrutinio trova giusta applicazione la sanzione ora richiamata, sicché il gravame, perché proposto a termine scaduto, va dichiarato inammissibile.

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 026/CFA del 11 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff.

n. 52/TFT Liguria del 23.02.2017

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEL SIG.: FABRIZIO LONGONE (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ USD CARIGNANO) ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 3 C.G.S. E IN RELAZIONE ALL’ART. 22 BIS, COMMA NOIF; DELLA SOCIETÀ: -  USD CARIGNANO ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO  PROPRIO  DEFERIMENTO  -  NOTA  N. 5973/57  PF16-17  GR/MB/PP  DEL 2.12.2016

Massima: E’ inammissibile il reclamo proposto dalla Procura Federale proposto oltre i sette giorni dalla comunicazione della delibera del Tribunale. Rileva, però, che il citato art. 37 C.G.S. non contempla una specifica sanzione nel caso di violazione del termine di sette giorni previsto per il reclamo, per cui occorre ricercare nella normativa endofederale una disposizione che colmi questa lacuna. Sovviene al riguardo il legislatore sportivo, lì dove all’art.1, comma 2, C.G.S., dispone che “Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI”. Ed infatti l’art. 37, comma 3, della citata norma di rinvio (CGS CONI), intitolato “Giudizio innanzi alla Corte federale di appello”, così recita: “Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport”. Colmata la cennata lacuna, consegue che nella fattispecie in scrutinio trova giusta applicazione la sanzione ora richiamata, sicché il gravame, perché proposto a termine scaduto, va dichiarato inammissibile.

Decisione C.F.A. : Comunicato ufficiale n. 036/CFA del 15 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CFA del 19 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 35/LND del 11.9.2015

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO SIG. C.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DI MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART. 40 COMMA 1 DEL VIGENTE REGOLAMENTO A.I.A. (NOTA N. 10671/457 PF 14-15 DEL 19.5.2015) -

Massima: E’ inammissibile il ricorso proposto alla Corte ove a seguito di preannuncio reclamo inviato anche alla Procura il successivo reclamo non è stato alla stessa inoltrato.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 005/CFA del  30 Luglio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 055/CFA del 27 Novembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 62/TFN del 26.6.2015

Impugnazione – istanza: 12. RICORSO SIG. L.N. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 4; - AMMENDA DI € 4.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE AC VARESE 1910, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 ED ALL’ART. 8 COMMA 15 C.G.S. (NOTA N. 10528/326 PF14-15 AM/SP/MA DEL 15.5.2015) -

Massima: E’ inammissibile il ricorso per omesso deposito dei motivi.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 022/CFA del 22 Gennaio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 054/CFA del 12 Maggio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso C.R. Sicilia – Com. Uff. n. 124/TFT del 14.10.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELL’A.S.D. PATERNO’ 1908 AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 6 ALLA SIG.RA A.S.; - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 650,00 ALLA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER L’OPERATO ASCRITTO AL SUO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 15 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 11 N.O.I.F. – NOTA N. 6466/766 PF13/14/MS/VDB DELL’8.5.2014

Massima: Ai sensi dell’art. 37.1 C.G.S., nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, l’appellante deve inviare i motivi di reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi. Ai sensi dell’art. 38.6 C.G.S. tutti i termini previsti dal Codice sono perentori. L’avere disatteso il termine perentorio rende quindi in primo luogo improcedibile il reclamo.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 065/CGF del 10 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 10 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare  Nazionale – Com. Uff. n. 3/CDN del 10.7.2013

Impugnazione – istanza: 3 RICORSO CITTA’ POTENZA S.S. A R.L.D. AVVERSO LA SANZIONE  DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 ALLA RECLAMANTE AI SENSI DELL’ART. 4,  COMMA 2, C.G.F. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA IN RELAZIONE ALLA  CONDOTTA ASCRITTA AI PROPRI CALCIATORI F.T. E S.R., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S, INFLITTA A  SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA  N.8016/310PF12-13/AM/MA DEL 6.6.2013 -

Massima: Ai sensi dell’art. 37 del C.G.S. è inammissibile il ricorso proposto dalla società oltre i 7 giorni dalla pubblicazione del Com. Uff. contenente la decisione impugnata

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 6 novembre 2012 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Toscana pubblicata sul C.U. n. 74/CGF del 14 giugno 2012

Parti: Sig. M.C. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima TNAS: (1) L’art. 46, comma 4, del CGS prevede, per l’impugnazione, il termine decadenziale di sette giorni decorrente dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

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