Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0087/CFA del 3 Aprile 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Revisione ex art. 63, comma 4, C.G.S della decisione della Corte federale d’appello di cui al Com. Uff. 5/2015/CFA del 30/07/2015
Impugnazione – istanza: – Sig. S.C./Procura Federale
Massima: L’omessa notifica del reclamo per revisione alla Procura Federale è sanata dalla costituzione di questa….Certamente, in virtù del combinato disposto dell’art. 64, comma 5, e 115, comma 2, C.G.S. il reclamante avrebbe dovuto trasmettere a mezzo PEC alla Procura l’atto introduttivo del giudizio. Tuttavia la Procura stessa è stata notiziata del deposito del gravame ad opera degli uffici ed ha avuto modo di costituirsi a difesa e di intervenire in udienza, di talché, in virtù della successiva realizzazione dell’integrità del contraddittorio e in omaggio a criteri di economicità del procedimento, l’omissione posta in essere dalla parte risulta sanata (cfr. in termini decisione n.76/CFA 2022/2023).
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 056 CFA del 7 Dicembre 2020
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale-Sez. Disciplinare n. 139/TFN-SD 2019/2020, a seguito di deferimento del Procuratore Federale e del Procuratore federale aggiunto;
Impugnazione – istanza: C.M./Procura Federale
Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione in quanto non notificato alla controparte necessaria ovvero alla Procura Federale ..si osserva che il nuovo Codice, rispetto a quello previgente, ha ancora più enfatizzato la “giurisdizionalizzazione” dei procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva (in tal senso v. CFA, SS.UU, n. 30/2019-2020; CFA, Sez. I, n. 17/2020/2021). Nell’individuare i principi ispiratori del procedimento, l’art. 44, comma 1, – corrispondente, nel suo contenuto, all’art. 2, comma 2, del CGS del CONI - dispone, pertanto, che “Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”. La volontà del legislatore sportivo di assicurare le garanzie proprie dell’attività giurisdizionale ed in particolare, del contraddittorio, è tradotta in atto dall’art. 49, comma 4, del CGS (Norme generali del procedimento) che, con disposizione inequivoca, dispone che copia della dichiarazione con la quale viene preannunziato il ricorso o il reclamo e “copia del reclamo stesso deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte”. Tali disposizioni rappresentano la trasposizione, nell’ambito della giustizia sportiva, di principi cardine di chiara natura garantistica, sanciti nella carta costituzionale all’art. 111, commi 1 e 2, quali appunto i principi del giusto processo, del contraddittorio e della parità delle parti; principi che, in ragione della indicata rilevanza costituzionale, non consentono deroga alcuna ed impongono il coinvolgimento processuale - ai fini della regolare costituzione del contraddittorio - di tutte le parti interessate all’esito del giudizio (in tal senso, Collegio di Garanzia n. 39 del 2018). Nell’ambito del sistema di giustizia amministrativa, analogo principio è fissato dall’art. 2, comma 1, del c.p.a. mentre, per quanto riguarda il giudizio civile, è sufficiente il richiamo dell’art. 101, primo comma, cpc. A tali principi non sfugge la proposizione del ricorso per revocazione o revisione presentato ai sensi dell’art. 63 del Codice di Giustizia sportiva vigente, cui si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti innanzi alla Corte federale di appello (così, art. 63, comma 5, del CGS). Viene, pertanto, ulteriormente in considerazione l’art. 101, comma 2, del CGS, secondo cui il reclamo, una volta depositato unitamente al contributo a mezzo di posta elettronica certificata presso la segreteria della Corte federale di appello, “deve” essere “trasmesso alla controparte”, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare. Alla luce di quanto sopra, la revocazione, quale mezzo (sia pure straordinario), di impugnazione, è soggetta alle medesime regole che impongono il rispetto del principio del contraddittorio nel caso di proposizioni di reclami di primo e di secondo grado. La garanzia del contraddittorio, infatti, va assicurata durante tutto lo svolgimento del giudizio in quanto, in ciascuna fase, le parti hanno diritto ad una partecipazione effettiva, in modo da poter influire, in concreto, sul relativo esito. Nel caso di specie, non vi è dubbio che parti necessarie del giudizio fossero tanto la Procura, organo titolare dell’azione disciplinare e che ha dato avvio al procedimento poi sfociato nel deferimento a carico del Sig. C. poi definito con il contestato patteggiamento, oltre che parte del giudizio di primo grado - e la stessa società Arezzo, anche essa parte del giudizio innanzi al Tribunale federale ma anche soggetto cui viene imputato il dolo dal reclamante e, dunque soggetto interessato ad interloquire al pari della Procura federale (v. anche art. 95, comma 1, cpa “L'impugnazione della sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti è notificata a tutte le parti in causa e, negli altri casi, alle parti che hanno interesse a contraddire”). Necessariamente, dunque, il ricorso introduttivo avrebbe dovuto essere notificato alle parti, a meno che queste non si fossero costituite spontaneamente, sanando il difetto di notifica secondo la regola del raggiungimento dello scopo. Nel caso in esame, tuttavia, la Procura non si è costituita, limitandosi a partecipare alla discussione orale al fine di eccepire l’improcedibilità del ricorso per difetto di notifica e, solo in via subordinata, la tardività del mezzo.
Decisione C.G.F. Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 07 Maggio 2009 n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 9 Giugno 2009. n. 1 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 73/CDN del 3.4.2009
Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.C. Prato S.p.A. avverso le sanzioni:- dell’inibizione per mesi 2 inflitta al sig. G.F. (segretario generale, all’epoca dei fatti, della reclamante); per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 96 N.O.I.F.; - dell’ammenda di € 6.000,00 inflitta alla reclamante ai sensi dell’art. 2, comma 4, del previgente C.G.S., ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, C.G.S. per responsabilità diretta, seguito deferimento del Procuratore Federale n. 4301/224pf07-08/am/ma del 4.2.2009
Massima: E’ inammissibile il ricorso alla CGF se la società non ha inviato copia del ricorso alla controparte come prescritto dall’art. 33 comma 5 C.G.S.
Decisione C.G.F. Comunicato ufficiale n. 96/CGF del 22 Gennaio 2009 n.6 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 8 Giugno 2009. n. 6 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 20/CDN del 24.09.20089
Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. dell’U.S.D. Barracuda avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto avverso le sanzioni dell’inibizione per mesi sei al sig. L T. e l’ammenda di € 1.800,00 alla società inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale
Massima: Anche il ricorso per revocazione deve essere previamente comunicato in copia alla Procura Federale, dovendo lo stesso essere sottoposto alle stesse regole formali dei ricorsi ordinari davanti alla Corte stessa, e in particolare alle norme procedurali dei procedimenti di ultima istanza (art. 39, comma 3, C.G.S.).
Decisione C.G.F. Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 9 Aprile 2009 n.4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 27 Maggio 2009. n. 4 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 63/CDN del 5.3.2009
Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. dell’A.C.F. Milan avverso le sanzioni: penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva; inibizione di mesi 6 a carico del sig. C.F., inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte degli artt. 1, comma 1, 4, comma 2 C.G.S. e art. 94 ter , comma 11 N.O.I.F.
Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. alla CGF se il relativo ricorso non risulta essere stato inviato contestualmente, secondo quanto richiede espressamente l’art. 33, comma 5 C.G.S., alla Procura Federale, controparte interessata.