Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0006/CFA del 17 Luglio 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione della Corte federale d’appello – Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 27/CFA del 24/09/2015
Impugnazione – istanza: – Sig. S.D.-PF
Massima: E’ inammissibile il ricorso per la revocazione (revisione) della decisione della Corte federale d’appello del 2019 - con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare, di cui al C.U. n. 17/TFN del 20/08/2015, che aveva sanzionato il soggetto con l’inibizione di anni 5 e la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., nonché con l’ammenda di € 50.000,00 - incentrato sull’intervenuto decreto del GIP del 2021 con il quale è stato archiviato il procedimento penale a carico dell’imputato e dalle cui indagini era stato avviato il procedimento disciplinare sportivo….L’istanza revocatoria è testualmente proposta “ex art. 63, comma 1, lett. d), C.G.S.”, disposizione a tenore della quale le decisioni adottate dagli organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, “d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure siano sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia”. Nel ricorso (pag. 4), la parte pecifica di ascrivere la propria istanza all’ipotesi revocatoria di cui al secondo periodo della lettera in questione, dunque ritenendo che l’archiviazione del procedimento penale che era rimasto pendente presso la Procura della Repubblica di Napoli rappresenti un fatto “nuovo”, sopravvenuto alla decisione revocanda, la cui conoscenza avrebbe comportato il suo proscioglimento in sede sportiva. In realtà, la traiettoria assertiva dell’atto introduttivo conduce a ritenere che la causa di impugnazione straordinaria prospettata dal ricorrente attenga piuttosto al contermine istituto della revisione, nelle declinazioni correlate ai rapporti tra diversi pronunciamenti originati dalla medesima vicenda (art. 63, comma 4, lett. “b”, C.G.S.). Tale connotazione del ricorso è resa manifesta dal ripetuto richiamo argomentativo ad una pretesa “equiparazione” tra il decreto di archiviazione “definitivo” e la sentenza di assoluzione in sede penale, e, sebbene lo stesso ricorrente dia conto che al decreto non consegue un “giudicato” (“Dunque il giudicato penale, o meglio il provvedimento di archiviazione definitivo…”), nondimeno ne afferma perentoriamente la vincolatività per gli Organi della giustizia sportiva, rilevando che esso “deve essere recepito dalla Corte e posto alla base del giudizio di revocazione” (pag. 9 del ricorso). Ciò posto, vanno qui sinteticamente richiamate le coordinate ermeneutiche indicate nella perspicua giurisprudenza federale formatasi in ordine alla fase rescindente del giudizio di revocazione, comuni a quello di revisione, dalle quali il Collegio, nella specie, non rinviene ragioni per discostarsi. È noto, invero, che, sia in caso di revocazione, sia in caso di revisione, il giudizio ex art. 63 C.G.S. è articolato in due distinte fasi: una “rescindente”, intesa ad accertare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda, e una “rescissoria” e successiva, di riapertura della valutazione di merito, possibile unicamente qualora il riscontro preliminare sul profilo “rescindente” si sia concluso in senso positivo (Corte federale d’appello, Sez. I, decisione n. 9/CFA/2022-2023; v. anche: n. 85/2021-2022 e SSUU, n. 57/2019-2020). Dunque, solo se si accerta che sussiste una causa di revocazione la decisione viene “rescissa” e si passa alla seconda fase, in cui viene rinnovato il giudizio, emendando i vizi di quello precedente (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 57/2019-2020 e n. 43/2019-2020). Anche in sede di giudizio di “revisione” vi è – analogamente - una fase diretta alla verifica dell’astratta idoneità degli elementi posti a fondamento dell’istanza di riapertura del procedimento, al fine della rimozione del provvedimento che ha definito lo stesso e rendere possibile una sua diversa conclusione (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 57/2019-2020; Sez. I, n. 11/CFA/2021-2022 e n. 9/CFA/2022-2023). Tale impostazione è confermata dalla circostanza per la quale i giudizi di “revisione/revocazione”, disciplinati dall’art. 63 cit., sono mezzi non “liberi”, ma a critica vincolata, nel senso che non possono rimettere in discussione decisioni ordinariamente irrevocabili, di condanna se per revisione, o inappellabili, se non per ragioni tassative indicate dalla norma (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 85/CFA/2021-2022). Per questo, la revocazione e la revisione costituiscono un rimedio a carattere “eccezionale” e non un ulteriore grado di giudizio, che l’ordinamento non contempla (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 85/CFA/2021-2022). In sostanza, anche nella giustizia sportiva la revocazione (e, parimenti, la revisione) è intesa come “extraordinarium auxilium”, previsto, in casi tassativi e particolarmente gravi, nei confronti di decisioni non più soggette ai mezzi ordinari di impugnazione (in termini, da ultimo, Corte federale d’appello, Sezioni Unite, decisione n. 61/CFA/2022-2023). Ebbene, nella vicenda in rassegna, come già anticipato, il ricorso proposto dal Sig. Daleno non supera la fase rescindente, per le ragioni che seguono. Il ricorso va in primo luogo esaminato - al di là del nomen juris attribuitogli dalla parte - sulla base della sua causa petendi sostanziale (sebbene, come si dirà, anche l’esame di quella formale conduce invariabilmente alla declaratoria di inammissibilità). Con esso si invoca, effettivamente, una pretesa “equiparazione” tra il decreto di archiviazione “definitivo” e la sentenza di assoluzione in sede penale, affermandosi che il primo, nel confronto con la decisione sportiva, “deve essere recepito dalla Corte e posto alla base del giudizio di revocazione” (pag. 9 del ricorso). Il rilievo difensivo, tuttavia, è privo di fondamento. Il profilo di impugnazione straordinaria prospettato, invero, dovendo essere necessariamente inquadrato in una delle fattispecie tassative previste dal C.G.S., si atteggia ad essere riqualificato come inerente alla fattispecie di revisione prevista dall’art. 63, comma 4, lettera b), ammessa, nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, nel caso in cui “vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile”. Come osservato, il ricorrente pone a fondamento dell’istanza il raffronto tra due decisioni, l’una, irrevocabile, pronunciata nei suoi confronti in ambito sportivo, l’altra - qualificata come “definitiva” - costituita dal decreto di archiviazione pronunciato dal GIP del Tribunale di Napoli. Tale prospettazione, però, si appalesa fallace già in tesi, stante il tenore letterale della norma federale, la quale, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione straordinaria, richiede tassativamente che il confronto avvenga tra decisioni parimenti “irrevocabili”, con ciò evocando - inequivocabilmente e per logica di sistema - il concetto del “giudicato”. In relazione a tale profilo, è agevole osservare come il decreto di archiviazione, per unanime e convergente giurisprudenza, sia dell’ordinamento generale, sia di quello sportivo, non sia in alcun modo “equiparabile” ad una sentenza di assoluzione, e non si presti, in ogni caso, ad essere configurato come un provvedimento che abbia attitudine a divenire “irrevocabile”, cioè a costituire un giudicato, laddove nei suoi confronti non siano stati esperiti o non siano esperibili mezzi di impugnazione ordinaria. È qui sufficiente richiamare la parte motiva essenziale della pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. II pen., del 15.12.2021, n.2933 (evocata dalla Procura federale come “sentenza n. 2933/2022”, pag. 7 delle controdeduzioni), secondo cui “appare evidente [come] la natura di atto endo-procedimentale del decreto di archiviazione, il suo caratterizzarsi quale decisione allo stato degli atti, non irrevocabile, al quale può sempre seguire la possibilità di una riapertura delle indagini sia di per sé inconciliabile con il concetto di prova nuova. Difatti, la natura dell'archiviazione quale atto del procedimento per sua natura non suscettibile di passare in giudicato rende evidente come lo stesso non possa essere posto a base di un'istanza di revisione, apparendo adeguato un limite di tal genere, secondo criteri di ragionevolezza, quanto alla previsione di limiti oggettivi alla revisione, per le esigenze di certezza e stabilità sottese al principio di intangibilità del giudicato (Sez. 3, n. 10407 del 16/01/2020, Esposito, Rv. 278541-01). Inoltre, occorre considerare come, evidentemente, la parte ricorrente con la propria istanza di revisione tenda a far rientrare in modo improprio il decreto di archiviazione quale elemento per richiedere la revisione nell'ambito del disposto di cui all'art. 630 c.p.p., lett. c), quale prova nuova, nonostante l'evidente natura di epilogo decisorio a carattere non definitivo dello stesso, atteso che secondo interpretazione, già consolidata ed anche risalente, della giurisprudenza di legittimità il decreto di archiviazione non può rientrare neanche nell'ambito della lett. a), tanto che si è affermato che non può essere assimilato alla sentenza e al decreto penale di condanna (Sez. 6, n. 3556 del 22/11/1996, Mattera, Rv. 208663-01).”. Corrispondentemente, questa Corte ha già avuto modo di affermare che “il provvedimento di archiviazione, trattandosi di decisione adottata allo stato degli atti, non contiene alcun definitivo accertamento di fatto, potendo anche essere superato da un decreto motivato di autorizzazione alla riapertura delle indagini qualora si verifichi l’esigenza di nuove investigazioni in relazione al medesimo fatto (art. 414 c.p.p.)” (Sez. I, decisione n. 99/CFA/2019-2020; in termini già Corte di giustizia federale, Sez. V, n. 115/CGF/2009-2010), atteso che solo la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, può avere efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell’imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l’autonomia dell’ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto, “Conclusione che appare evidente alla luce delle diverse cognizioni e regole di giudizio che presiedono all’emissione di un decreto di archiviazione piuttosto che di una sentenza assolutoria. Nel caso di specie, pertanto, nessuna efficacia di giudicato può darsi al citato decreto di archiviazione” (Sezioni Unite, n. 72/CFA/2023-2024). D’altro canto, la norma federale di riferimento dell’ipotesi di revisione per “inconciliabilità” tra decisioni appare plasmata su quella di cui all’art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p., la quale parimenti richiede che il confronto revisionale avvenga con i fatti stabiliti in “altra sentenza irrevocabile”, resistendo pertanto l’originaria pronuncia affermativa della responsabilità ad ogni altro provvedimento che non sia munito di tale ineludibile qualificazione processuale. Non giova, pertanto, al ricorrente, l’attributo di “definitività” con cui egli qualifica il provvedimento di archiviazione, in quanto esso non si traduce in quello di “irrevocabilità”, punto necessario ai fini della revisione per inconciliabilità. Le pronunce evocate al riguardo nel ricorso, a pagina 8, non consentono di pervenire a diversa conclusione. Invero, la sentenza della Cassazione Civile, Sez. I, del 18.5.2006, n. 11734, ha esaminato il carattere di “definitività” del decreto di archiviazione ai diversi fini dell’individuazione del dies a quo per la proposizione della domanda di equa riparazione ai sensi dell’art. 4 della legge n. 89/2001, con il rilievo per cui “è ben vero che relativamente al decreto di archiviazione pronunciato ai sensi dell'art. 414 c.p.p. è possibile la riapertura delle indagini senza limiti di tempo; ma ciò non toglie che tale provvedimento proprio in quanto riguardo ad esso non è prevista una fase successiva collegata alla proposizione di mezzi di impugnazione da esperire entro un determinato termine - debba considerarsi conclusivo del procedimento e quindi, in questo senso, debba consderarsi definitivo. Consegue da quanto sopa che il ricorso deve essere rigettato”. Il ricorrente richiama poi, senza citarne gli estremi, un pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, sposando i principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 27/1995, hanno statuito che il provvedimento di archiviazione determina una preclusione endoprocedimentale all'agere del medesimo ufficio del p.m., che inibisce non solo la ripresa dell'attività investigativa o le iniziative cautelari ma lo stesso esercizio dell'azione penale, con riferimento allo stesso fatto oggetto del provvedimento di archiviazione, rimovibile solo attraverso il decreto ex art. 414 c.p.p.. Trattasi, invero, della sentenza delle Sezioni Unite penali del 24.6.2010, n. 33885, la quale è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione di diritto “se la mancata emissione del decreto di riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p., comporti, con riferimento allo stesso Ufficio del pubblico ministero che aveva richiesto e ottenuto il provvedimento di archiviazione, la preclusione all'esercizio dell'azione penale o soltanto la inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti successivamente alla archiviazione del procedimento”, risolta dalla Suprema Corte aderendo alla prima alternativa, ma senza affermare in alcun modo una possibile attitudine del decreto di archiviazione ad acquisire la connotazione della “irrevocabilità”, dunque del giudicato. Per completezza, il tema va affrontato anche con un richiamo organico alla disciplina sportiva concernente l’efficacia della sentenza dell’autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari (art. 111 C.G.S), pur accennato dal ricorrente (pagg. 7-8 dell’atto introduttivo) evocando la pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite, pubblicata con il C.U. n. 063/CFA dell’11/11/2019 (rectius: 11.1.2019), con la quale è stato accolto un ricorso per revisione basato sulla sentenza irrevocabile di assoluzione dell’imputato, ai sensi dell’art. 530 c.p.p., con la formula piena “perché il fatto non sussiste”, relativa ai medesimi fatti per i quali egli era stato inibito in sede sportiva. Premesso che tale decisione, conferendo rilevanza ad una sentenza dell’autorità giudiziaria resa a seguito del dibattimento, già si pone in antitesi con l’ipotesi revocatoria prospettata nel ricorso, va osservato che - come già evidenziato - il richiamato art. 111, comma 3, riconosce efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito al dibattimento, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, “ferma restando l’autonomia dell’ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto”. Il successivo comma 6 stabilisce che “Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all’autorità di altra sentenza che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all’Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull’oggetto della domanda”. Il sistema dei rapporti con le pronunce esofederali è dunque caratterizzato da una sua intrinseca coerenza ed organicità, atteso che l’efficacia della stessa sentenza penale assolutoria irrevocabile non è affatto predicata tout court dal Codice di giustizia sportiva, imponendosene in ogni caso un filtro valutativo ad opera degli organi di giustizia, e considerato altresì che l’ordinamento federale si dichiara impermeabile a qualsiasi altra sentenza che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti, dunque selezionando, nel novero dei provvedimenti del giudice contemplato dall’art. 125 c.p.p., unicamente quello, a motivazione obbligatoria (v. comma 3), dotato della poziore consistenza processuale e sostanziale, soprattutto in relazione ai risultati acquisiti ed ai criteri di valutazione della prova adottati, il cui rilievo motivazionale è specificamente imposto dall’art. 546, comma 1, lettera e), c.p.p., a pena di nullità (v. art. 125, comma 3, c.p.p.). In definitiva, anche dalla disamina della disciplina federale in materia di efficacia delle sentenze dall’Autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari si trae conferma che viene riconosciuta una – limitata - influenza unicamente ai provvedimenti che rivestano la forma della vera e propria “sentenza”. Né, d’altro canto, la rilevanza del decreto di archiviazione potrebbe rivelarsi suscettibile di apprezzamento in relazione alla contermine ipotesi di revisione di cui all’art. 63, comma 4, lett. a), C.G.S., concernente il caso in cui “sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto”. Tale ipotesi di revisione, infatti, è a sua volta modellata su quella contemplata dall’art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p., in ordine alla quale si registrano egualmente convergenti affermazioni giurisprudenziali sia della giustizia statale, sia di quella sportiva. Si è già fatto richiamo, nel precedente paragrafo 3.1. alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 2933/2021, nella cui pertinente parte motiva si statuisce che “occorre considerare come, evidentemente, la parte ricorrente con la propria istanza di revisione tenda a far rientrare in modo improprio il decreto di archiviazione quale elemento per richiedere la revisione nell'ambito del disposto di cui all'art. 630 c.p.p., lett. c), quale prova nuova, nonostante l'evidente natura di epilogo decisorio a carattere non definitivo dello stesso, atteso che secondo interpretazione, già consolidata ed anche risalente, della giurisprudenza di legittimità il decreto di archiviazione non può rientrare neanche nell'ambito della lett. a), tanto che si è affermato che non può essere assimilato alla sentenza e al decreto penale di condanna (Sez. 6, n. 3556 del 22/11/1996, Mattera, Rv. 208663-01)”. Inoltre, ha rilievo al riguardo il principio - la cui valenza è stata riconosciuta anche nell’ambito della giustizia federale - stabilito dall’art. 637, comma 3, c.p.p., secondo cui, in sede di revisione, “Il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente grado di giudizio”. Questa Corte ne ha fatto discendere che, per tal modo, viene posto un limite invalicabile alla revisione nel divieto di riesame degli stessi elementi che furono valutati nel processo conclusosi con il giudicato (cfr. CGF, C.U. n. 245/CGF del 4.5.2012; conf. CFA – Sezioni Unite, C.U. n. 063/CFA dell’11.1.2019, quest’ultima pronuncia - come detto - evocata dallo stesso ricorrente). Del resto, nella stessa prospettazione di parte ricorrente, deve escludersi che nel caso di specie possa ricorrere l’indispensabile requisito di “novità” della prova, considerato che l’intero impianto del ricorso è fondato sulla ritenuta identità del materiale probatorio, comune al procedimento penale, ma in assenza del vaglio dibattimentale, ed al processo sportivo, questo conclusosi con l’affermazione di responsabilità del prevenuto all’esito dei due gradi di giudizio. In relazione a tale profilo ed alla stessa discrasia procedurale dei momenti di apprezzamento del materiale istruttorio - allo stato degli atti nel procedimento penale ed all’esito del contraddittorio nel processo sportivo- risulta vieppiù evidente che l’istanza revocatoria, ancorché riqualificata nell’ambito delle fattispecie revisionali, risulterebbe per tal modo inammissibilmente riconducibile alla pretesa di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio, assimilandosi pertanto surrettiziamente ad un ulteriore e non consentito mezzo di impugnazione. Va altresì sottolineato che, pur cercando di ricondurre l’istanza revocatoria alla qualificazione formale patrocinata dal ricorrente - ma a dispetto della causa petendi sostanziale - il ricorso non è comunque suscettibile di favorevole delibazione. Vi osta, innanzitutto, la difficoltà concettuale ed ermeneutica di individuare – di per sé - il “fatto nuovo” in una pronuncia giudiziaria, evocando invece la norma eventi fenomenicamente rilevanti sul piano ontologico, idonei ad incidere con carattere inedito sulla determinazione del Giudice, com’è attestato dalla connotazione finalistica attribuita ad essi dall’art. 63, comma 1, lett. d), C.G.S., laddove si richiede la dimostrazione che la loro (pregressa) conoscenza “avrebbe comportato una diversa pronuncia”. Vi osta, altresì, il difetto di un confronto processualmente efficace tra gli “accertamenti” delle pronunce che il ricorrente ha inteso accostare, deducendone impropriamente una valenza imperativa del decreto di archiviazione a discapito della decisione sportiva resa nel contraddittorio e confermata in appello. Sotto questo profilo, sinanche il confronto della decisione sportiva con una sentenza penale assolutoria irrevocabile non sortirebbe ex se l’esito revocatorio auspicato dal ricorrente, come si ricava dalle affermazioni contenute nella richiamata decisione di questa Corte a Sezioni Unite di cui al C.U. n. 061/CFA dell’11.1.2019, laddove, sulla scorta di un confronto ordinamentale relativo alla rilevanza ed efficacia delle sentenze penali nei giudizi civili ed amministrativi, nonché in quello disciplinare, si afferma “come, oggi, l’ordinamento giuridico generale ricolleghi l'efficacia del giudicato penale all'’accertamento’ e non più alla mera ‘dichiarazione’ della insussistenza del fatto e delle altre cause di proscioglimento. Se ne deduce, pertanto, anche in tale prospettiva interpretativa, come sia necessario, in questa sede di revisione, procedere, comunque, ad un effettivo, specifico e concreto accertamento positivo della insussistenza del fatto o della sua non attribuibilità all'imputato, non potendosi realizzare, l'effetto di giudicato penale, in quelle ipotesi in cui siffatto positivo accertamento non vi sia stato. Ritiene, in definitiva, questa Corte che nella prospettiva rivalutativa propria del giudizio di revisione debba aversi riguardo non tanto alla sentenza (penale) di assoluzione in sé e per sé considerata ed al suo dispositivo, quanto, invece, al positivo accertamento in fatto nella stessa rinvenibile, atteso che «la formula assolutoria ‘perché il fatto non sussiste’, potendo astrattamente ricomprendere anche l'ipotesi della mancanza o dell'insufficienza delle prove in ordine alla sussistenza del fatto od all'attribuibilità di esso all'imputato, non deducibile per espressa esclusione di legge nel dispositivo della sentenza penale» (così Cassazione, sezioni unite penali, 29 maggio - 28 ottobre 2008, n. 40049), non è di per se stessa ostativa alla celebrazione del procedimento disciplinare in sede sportiva, essendo riservato, per quanto qui rileva, al giudice sportivo, accertare, previa interpretazione del giudicato penale sulla base della motivazione del medesimo, se l'esclusione della responsabilità dell'imputato sia stata certa o dubbia e/o se l’accertamento in fatto presupposto sia stato o meno completo, e, di conseguenza, stabilire se l'azione disciplinare (o una decisione di condanna in sede sportiva) sia o meno preclusa.”. Nella vicenda in esame, il quadro motivazionale scaturente dalla decisione del T.F.N. di cui al C.U. n. 17/TFN del 20.8.2015 (cfr., segnatamente, per la posizione del ricorrente, le pagine 26-31) e di quella, confermativa, della CFA a Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 27/CFA del 24.9.2015 (cfr., segnatamente, le pagine 5-10), non appare scalfito, né altrimenti attinto, specificamente, dal decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di Napoli del 27.2.2023. In particolare, la pronuncia del Tribunale federale nazionale ha accertato la responsabilità dei deferiti, tra cui il …. sulla scorta delle “dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese al G.I.P. di Catanzaro dal Presidente della Società Brindisi” …., nonché di quelle rese da …, Vice Presidente della Società Brindisi, sostenute altresì dal deferito …., “che ha collaborato all’accertamento della verità”, affermando che tali dichiarazioni risultavano “ampiamente riscontrate dagli esiti evidenti delle intercettazioni telefoniche (conversazioni e SMS)”, che avevano consentito “di ricostruire nei dettagli i fatti e le singole responsabilità” e valutando infine “come elemento indiziante anche il linguaggio criptato abitualmente usato dagli incolpati nelle loro comunicazioni” (v. pagine 26-27 della decisione di cui al C.U. n. 17/TFN del 20.8.2015). L’attendibilità delle dichiarazioni di …. e degli altri elementi posti a base della decisione aveva poi formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione ad opera della difesa del …, argomentatamente disatteso dalle Sezioni Unite della Corte federale d’appello, la quale, confermando integralmente l’impianto motivazionale della pronuncia di primo grado, ha statuito che dai fatti posti a base del deferimento, così come dagli indizi ed elementi di prova forniti, “risulta inequivocabilmente il ruolo attivo del …, che, come correttamente ribadito anche nella discussione orale dalla Procura federale, ha esaltato al presidente … ed al vice presidente … la rete di cui il … disponeva per le necessità del Brindisi Calcio al fine di conseguire utili risultati, e a tal fine si adoperò con l’ausilio, l’intervento e l’intermediazione del …per la combine della gara con il San Severo” e che “il quadro, fornito dalle relazioni e dai contatti tra i soggetti protagonisti ed artefici della combine, tra cui sicuramente e con ruolo decisamente attivo il … non muta affatto con riferimento all’altro incontro ‘attenzionato’, ovvero Pomigliano-Brindisi del 14 dicembre 2014” (pagine 8-9 della decisione di cui C.U. n. 27/CFA del 24.9.2015). A fronte del robusto compendio motivazionale delle due conformi pronunce federali, inoltre, non può attribuirsi alcuna seria rilevanza al condizionale di stile con cui quella d’appello ha descritto l’appartenenza del … ad un’associazione dedita, all’epoca dei fatti, all’alterazione dei risultati delle gare di campionato. Orbene, pur volendo assecondare l’idea - processualmente non corretta - che il decreto di archiviazione possa costituire un “fatto nuovo” rilevante ai fini revocatori, non potrebbe in ogni caso omettersi di rilevare che il generico e sintetico profilo motivazionale che lo sorregge “allo stato gli atti”, circa la insussistenza di elementi probatori idonei a fondare la responsabilità degli indagati, è declinato con una qualche dovizia motivazionale - in ogni caso aspecifica ed insufficiente a porsi in antitesi irredimibile con le pronunce federali - solo in relazione ad un primo sodalizio criminale, mentre, relativamente al secondo, che coinvolge la posizione del …, il GIP si limita ad osservare che “analogo ragionamento” può riferirsi all’ipotesi accusatoria dell’associazione a delinquere, osservando genericamente che non sarebbero emersi elementi in grado di dimostrare un accordo permanente e duraturo nel tempo diretto all’attuazione di un più vasto programma criminoso nell’ambito del quale ricondurre i singoli reati fine posti in essere dai sodali, ma senza esaminare ed investire direttamente gli specifici accertamenti e la ricostruzione probatoria utilizzati dagli Organi di giustizia sportiva per pervenire all’affermazione di responsabilità del prevenuto. Nessuno dei temi probatori fondanti la responsabilità del … accertata in sede sportiva è specificamente affrontato nel decreto del GIP del Tribunale di Napoli del 27.2.2023, né è altrimenti disatteso con argomenti analitici, tali da accreditare una ricostruzione dei fatti idonea a smentire ab imis l’impianto accusatorio correlato all’incolpazione disciplinare sportiva. Per dirla con il citato precedente di questa Corte n. 72/CFA/2023-2024, “Non può sfuggire che il provvedimento non è entrato nel merito della valutazione delle prove, non ha proposto in termini positivi una ricostruzione dei fatti, si è limitato ad escludere la prospettabilità del grave reato inizialmente ipotizzato” Pertanto, da tale limitato profilo motivazionale - coerente con la sedes processuale in cui è stato adottato, limitata allo stato degli atti - non può ricavarsi alcun effettivo elemento di “novità”, probatorio o fattuale, tale da porsi in irrimediabile contrasto con gli accertamenti e le estese motivazioni degli Organi della giustizia sportiva, risolvendosi invece l’iniziativa revocatoria in esame nella inammissibile sollecitazione verso una diversa valutazione delle prove. In altri termini, pur volendo tenere in disparte il vistoso profilo di inadeguatezza della effettiva causa petendi del ricorso in esame a configurare l’ipotesi revocatoria del “fatto nuovo” sopravvenuto, è incontrovertibile che, in ogni caso, il decreto del GIP del Tribunale di Napoli del 27.2.2023 non è idoneo a configurare quella “rideterminazione della realtà fattuale”, necessaria per potersi dare luogo alla rescissione del giudicato, come sancito dalla Corte di Giustizia federale, a Sezioni Unite, in un autorevole precedente (C.U. n. 190/CGF del 20.5.2009, Josep Guardiola Sala c. Ufficio Procura Antidoping CONI).
Decisione C.F.A. – Sezione Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0029/CFA del 1 Settembre 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Toscana, pubblicata sul C.U. n. 95 del 26.06.2023
Impugnazione – istanza: A.S.D. Pontasserchio-sig. T.L./Procura federale interregionale
Massima: E’ inammissibile il reclamo per revocazione avverso la decisione del TFT secondo cui l’omessa notifica dell’avviso dell’udienza di trattazione integra il “fatto altrui”, richiamato all’art. 63, comma 1, lett. c), C.G.S. tra le ipotesi di revocazione, allorquando esso si traduca nell’impossibilità per la parte di presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere….Tradizionalmente, la revocazione viene configurata come un mezzo d’impugnazione a carattere eccezionale che risponde all’esigenza di porre rimedio ai casi in cui un giudizio si manifesti affetto da precisate patologie che ne hanno turbato il corso regolare o che lasciano presumere che, in assenza delle ragioni di turbativa, l’esito del giudizio avrebbe potuto essere diverso. In questi casi, eccezionalmente l’ordinamento può consentire che il bisogno di giustizia prevalga su quello di stabilità della decisione. Il giudizio di revocazione si articola in due distinte fasi, e cioè in una fase rescindente, intesa ad accertare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda, e in una fase rescissoria successiva di riapertura della valutazione di merito, possibile solo quando il riscontro preliminare si sia concluso in senso positivo. Lo scrutinio positivo circa la sussistenza di una delle cause di revocazione consente quindi al giudice sportivo di riaprire il giudizio. Solo se in esito a tale esame preliminare si accerta che sussiste una causa di revocazione, la decisione viene “revocata” e si passa alla seconda fase, in cui viene rinnovato il giudizio, emendando i vizi di quello precedente. Il giudizio preliminare di ammissibilità costituisce, dunque, un filtro funzionale a consentire la celebrazione del giudizio di revocazione qualora emergano sopravvenienze fattuali, suscettibili di indurre il giudice della revocazione a riconsiderare alla loro luce il precedente assetto decisorio. Diversamente da quanto previsto nel sistema delle giurisdizioni generali che ammettono anche casi di revocazione ordinaria, nella giustizia sportiva la revocazione è intesa come extraordinarium auxilium previsto, in casi tassativi e particolarmente gravi, nei confronti di decisioni non più soggette ai mezzi ordinari di impugnazione. L’art. 63 CGS prevede infatti la possibilità di impugnare per revocazione le pronunce dei giudici sportivi inappellabili o divenute irrevocabili nei casi in cui, in seguito al passaggio in giudicato della decisione, si scopra un vizio occulto, ossia un vizio non rilevabile direttamente dal testo del provvedimento, che invalidi la decisione assunta. L’art. 63 cit. definisce al primo comma i presupposti in presenza dei quali le decisioni degli organi di giustizia sportiva possono essere soggette a revocazione. Nel caso in esame rileva quanto disposto alla lett. c), che riguarda l’impedimento alla presentazione di documenti rilevanti per il giudizio, che sia stato causato dal fatto altrui (id est, nella specie, l’omessa comunicazione dell’udienza di trattazione). In linea con la natura eccezionale del mezzo di impugnazione in argomento, il formante normativo espresso nell’art. 63 C.G.S. è costantemente interpretato dalla giurisprudenza federale in termini rigorosi quanto alla decisività dei fatti prima ignorati senza colpa. Si considera presupposto necessario per la proponibilità del rimedio straordinario, che la conoscenza del fatto revocatorio sia successiva al passaggio in giudicato della decisione (cfr. Corte federale appello, n. 63/CFA/2022-2023). L’ordinamento sportivo non contiene una disposizione analoga a quella contenuta al secondo comma dell’art. 396 c.p.c., a tenore del quale se i fatti previsti come motivo di revocazione si verificano durante il termine per proporre appello, il termine stesso è prorogato fino a trenta giorni dal fatto per consentire la presentazione dell’appello (in luogo della revocazione). Ne deriva, da un lato, che rimangono fermi i termini per l’appello delle decisioni dei giudici sportivi (che rimane lo strumento ordinario di impugnazione) e, dall’altro, che l’esperibilità del rimedio revocatorio richiede necessariamente l’insorgenza di fatti rimasti ignoti alla parte in pendenza del termine di impugnazione e di cui la parte abbia acquisito conoscenza successivamente alla formazione del giudicato. Va da sé che incombe sul soggetto ricorrente ex art. 63 CGS dimostrare inequivocabilmente di aver avuto conoscenza degli elementi posti a sostegno della impugnazione straordinaria solo in momento successivo rispetto alla scadenza del termine per proporre l’impugnazione ordinaria. In sostanza, deve essere portata all’attenzione dell’organo decidente l’oggettiva impossibilità di acquisire gli elementi addotti a sostegno del ricorso per revocazione nel termine “ordinario” suddetto. In tale prospettiva, il “fatto altrui” acquista rilevanza solo se la mancata conoscenza del fatto stesso sia stata determinata da ragioni oggettive e la scadenza del termine ordinario di impugnazione non sia imputabile all’inerzia della parte interessata. Una diversa e meno rigorosa interpretazione in merito alla rigidità dei presupposti del giudizio “rescindente”, determinerebbe altrimenti il rischio che il ricorso per revocazione si trasformi inammissibilmente in una sorta di appello tardivo in violazione dei termini processuali di decadenza, con l’effetto di travolgere la certezza e definitività delle decisioni federali. Seppure sia vero che il giudizio di revocazione risponde ad esigenze di giustizia sostanziale che impongono di correggere un errore giudiziario e giustificano il sacrificio del giudicato, si tratta pur sempre di un rimedio succedaneo rispetto ai mezzi di impugnazione ordinari. Il principio di razionalità dell’ordinamento impone di circoscrivere l’istituto ai soli casi in cui la deducibilità dell’errore revocatorio emerga dopo la formazione del giudicato, trovando esso altrimenti rimedio mediante gli strumenti ordinari di contestazione della decisione affetta da nullità. Pertanto la revocazione ex art. 63 cit. può dichiararsi ammissibile soltanto qualora il “fatto altrui” assunto a sostegno dell’impugnazione straordinaria sia conosciuto dopo il decorso del termine per l’appello della decisione impugnata, in base a canoni di ordinaria diligenza ovvero in presenza di eventi imponderabili, sottratti alla volontà e alla disponibilità della parte (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 39/CFA/2020-2021). Ciò, del resto, corrisponde alla natura stessa del giudizio di revocazione, che l’ordinamento sportivo configura quale rimedio per situazioni stra-ordinarie che - proprio perché tali - non possono essere fronteggiate mediante il ricorso ai mezzi ordinari di impugnazione. Deve, quindi, affermarsi il principio che le decisioni per le quali è scaduto il termine per l’impugnazione ordinaria possono essere impugnate per revocazione soltanto se i presupposti che giustificano il ricorso a detto rimedio siano sopravvenuti o divenuti conoscibili e conosciuti dopo la scadenza del termine medesimo. Nel caso in esame il reclamo non allega la sussistenza di fatti o circostanze che hanno reso oggettivamente impossibile l’osservanza dei termini per l’impugnazione ordinaria della decisione e nemmeno ardisce sostenere di aver acquisito la consapevolezza del “fatto altrui” dopo la scadenza dei termini medesimi. Non è dubbio, infatti, che le parti hanno acquisito piena conoscenza del “fatto altrui” lesivo delle loro prerogative difensive sin dalla notifica della decisione impugnata per revocazione. Difatti, in data 28 giugno 2023, con la ricezione della pec di notifica della decisione, le parti reclamanti hanno appreso dell’avventa celebrazione in loro assenza dell’udienza di trattazione e della conseguente pronuncia di condanna inflitta dal Tribunale federale. Dalla data suindicata è certamente nota alle parti l’omissione inerente la vocatio in iudicium dei deferiti, con conseguente violazione del contraddittorio e impedimento all’esercizio dell’attività difensiva. Ciò emerge in maniera lampante dal tenore della decisione, che è stata resa sul presupposto, espressamente enunciato (con l’affermazione della rituale convocazione delle parti), che l’avviso di udienza fosse esistente. La pronuncia si fonda su un fatto (l’avvenuta regolare comunicazione a tutte le parti dell’udienza di trattazione) incontestabilmente non avvenuto. Si è, quindi, in presenza di un vizio palese direttamente rilevabile dalla decisione che, a differenza del vizio occulto, deve necessariamente essere denunciato mediante atto di appello da proporre entro il termine ordinario dalla notificazione della pronuncia. Incombeva pertanto sulle parti reclamanti l’onere di impugnare la decisione entro il termine perentorio di sette giorni dalla sua comunicazione, fissato dall’art. 101 C.G.S. Esse, invece, hanno lasciato scadere il termine ordinario di impugnazione senza che nulla ostacolasse o impedisse la proposizione di un appello tempestivo e rituale. Simile condotta processuale, negligente e omissiva, non può essere sanata con la proposizione del rimedio revocatorio, la cui finalità non consiste nel consentire la remissione in termini alle parti incorse in decadenze per cause ad esse imputabili.
Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezioni Unite - Decisione n. 40 del 08/05/2023
Decisione impugnata: decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC, Sezioni Unite, n. 0063/CFA-2022- 2023, emessa in data 20 gennaio 2023 e depositata in data 30 gennaio 2023, nell’ambito del procedimento Prot. 15097/233pf21-22/GC/GR/blp e n. 0077/CFA/2022-2023, nei confronti del sig. F.B. e altri, all’esito del procedimento di revocazione ex art. 63 CGS FIGC, che ha dichiarato ammissibile il ricorso per revocazione e, pertanto, ha revocato la propria pronunzia n. 0089/CFA/2021-2022 del 27 maggio 2022 e, per l'effetto, nel respingere i reclami incidentali, ha accolto parzialmente il reclamo della Procura Federale FIGC avverso la decisione n. 0128/TFN/2021-2022 - Sezione Disciplinare - del 22 aprile 2022 ed ha irrogato, in parte qua, nei confronti della ricorrente, F.C. Juventus S.p.A., la sanzione della penalizzazione di 15 punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nei confronti del ricorrente, dott. A.A., la sanzione della inibizione temporanea di 24 mesi a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, nei confronti del ricorrente, sig. F.P., la sanzione della inibizione temporanea di 30 mesi a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, nei confronti del ricorrente, sig. F.C., la sanzione della inibizione temporanea di 16 mesi a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, nei confronti del ricorrente, sig. E.V., la sanzione della inibizione temporanea di 8 mesi a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, nei confronti di tutti i suddetti ricorrenti (P.N., P.G., A.G.-V., C.M.H., D.M., F.R.), la sanzione della inibizione temporanea di 8 mesi a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, nei confronti del ricorrente, sig. M.A., la sanzione della inibizione temporanea di 24 mesi a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
Impugnazione Istanza: F.C. Juventus S.p.A. / FIGC / Procura Federale FIGC - dott. A.A. / FIGC / Procura Federale FIGC - sig. F.P. / FIGC / Procura Federale FIGC
Massima: Infondato è il motivo con il quale si impugna la decisione sostenendo che il ricorso per revocazione proposto dalla Procura Federale doveva essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 63 CGS…La Procura Federale (e la Corte Federale d’Appello) hanno, infatti, applicato le disposizioni sulla revocazione dettate dall’art. 63 del CGS della FIGC che, al primo comma, lettera d), ammette la revocazione “se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia”. Tale disposizione è stata correttamente ritenuta la norma di riferimento della fattispecie in quanto contenuta nel vigente Codice di Giustizia Federale approvato dalla Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell’art. 7, comma 5, lett. l), dello Statuto CONI per la conformità anche ai principi di giustizia sportiva e alle regole dettate dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, con deliberazione n. 258 dell’11 giugno 2019. Il Codice di Giustizia Federale, secondo quanto previsto dall’art. 1 dello stesso, disciplina, quindi, le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e regola l'ordinamento processuale sportivo della Federazione, nonché lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva della Federazione, con la conseguenza che la Procura Federale e la Corte Federale d’Appello dovevano fare applicazione delle relative disposizioni, fra le quali, quella dettata dal contestato art. 63, comma 1, lett. d), del CGS della FIGC. Spetta, infatti, alle singole Federazioni sportive definire le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, che assegna alle singole Federazioni il compito di dettare una disciplina specifica e dettagliata per ogni Federazione, che integra e si affianca a quella generale del CONI, nonché di regolare i procedimenti di giustizia nel rispetto dei principi dettati dal Codice di Giustizia Sportiva del CONI. Peraltro, le disposizioni dettate dal Codice di Giustizia della FIGC si applicano, dal punto di vista soggettivo, ai sensi dell’art. 2 dello stesso Codice, “alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale” e, quindi, anche ai ricorrenti che ad esso devono fare riferimento. Né risulta che la disposizione contenuta nel vigente art. 63 del CGS della FIGC sia stata oggetto di impugnazione davanti alla giustizia federale, per il ritenuto contrasto con la disposizione contenuta nel Codice di Giustizia del CONI, nei termini e con le modalità che sono state indicate da questo Collegio di Garanzia anche in recenti decisioni. Il Collegio di Garanzia, infatti, pronunciando sulla questione concernente le impugnazioni delle delibere con le quali le singole Federazioni sportive procedono all’approvazione dei loro Statuti e dei loro regolamenti, con le decisioni a Sezioni Unite, n. 32 del 2018 e n. 17 del 2020, dopo aver esaminato, in via pregiudiziale, la questione dei rapporti intercorrenti fra l’atto con il quale una Federazione approva un Regolamento (contenente disposizioni ritenute lesive) e l’atto con il quale la Giunta Nazionale del CONI approva tale Regolamento, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto del CONI, ha affermato i seguenti principi di diritto:
1) il Regolamento federale è un atto proprio della Federazione Sportiva, con la conseguenza che l’eventuale impugnazione di una sua disposizione deve essere fatta davanti alla stessa Federazione e quindi davanti agli Organi della Giustizia Sportiva federale;
2) l’atto con il quale la Giunta Nazionale del CONI approva un Regolamento federale costituisce esercizio di una funzione di controllo che non comporta l’integrazione dei contenuti del Regolamento, ma ne determina la sua efficacia;
3) l’impugnazione (davanti agli Organi di Giustizia federale) di una disposizione regolamentare può essere fatta a decorrere dalla data di approvazione, da parte della Giunta Nazionale del CONI, del Regolamento, se la disposizione regolamentare è immediatamente lesiva, altrimenti dalla data dell’atto applicativo ritenuto lesivo.
Nelle stesse decisioni si è anche ricordato che:
- ai sensi dell’art. 7, comma 1, dello Statuto, la Giunta Nazionale del CONI “è l’organo di indirizzo, esecuzione e controllo dell’attività amministrativa del CONI; esercita il controllo sulle Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate - e, attraverso queste, sulle loro articolazioni interne - e sugli Enti di promozione sportiva”;
- il comma 5 dell’art. 7 indica, nel dettaglio, le attività che sono esercitate dalla Giunta Nazionale del CONI, attraverso le quali si esplicano le funzioni di indirizzo ed esecuzione dell’attività amministrativa del CONI e il controllo sulle Federazioni Sportive Nazionali e sulle Discipline Sportive Associate;
- l’art. 7, comma 5, alla lettera l), prevede, in particolare, che la Giunta Nazionale del CONI “approva, ai fini sportivi, gli statuti, i regolamenti per l’attuazione dello statuto, i regolamenti di giustizia sportiva e i regolamenti antidoping delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, valutandone la conformità alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali, agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale, rinviandoli eventualmente entro il termine di novanta giorni alle Federazioni sportive nazionali ed alle Discipline sportive associate per le opportune modifiche”.
Le Sezioni Unite hanno anche osservato che, dalle disposizioni contenute nello Statuto del CONI, si rileva che la Giunta Nazionale, che costituisce l’organo di amministrazione attiva dell’Ente, esercita anche una funzione di “controllo” sulle Federazioni Sportive Nazionali e sulle Discipline Sportive Associate, che si esplica attraverso la verifica della “conformità alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali, agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale” dello Statuto e dei principali atti regolamentari delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate. Nel rispetto dell’autonomia che è stata riconosciuta alle Federazioni Sportive Nazionali con il decreto legislativo n. 242 del 23 luglio 1999 (decreto Melandri), “il CONI, da un lato, quindi, detta alle Federazioni principi fondamentali, indirizzi e criteri, che sono deliberati dal Consiglio Nazionale (del quale fanno parte anche i Presidenti delle Federazioni Sportive) e, dall’altro, con la Giunta Nazionale, verifica la legittimità degli atti regolamentari adottati dalle Federazioni Sportive e la loro conformità non solo alla legge, ma anche allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali e agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale”. Non si può, quindi, sostenere che la normativa federale avrebbe dovuto essere disapplicata per il contrasto con la normativa regolamentare del CONI di rango sovraordinato per tutte le ragioni che si sono indicate, riguardanti la vigenza della disciplina processuale federale e la sua riconosciuta coerenza con i principi stabiliti dal CONI, accertata con la sua approvazione da parte dalla Giunta Nazionale del CONI. Peraltro, la disciplina contenuta nel Codice di Giustizia della FIGC è una disciplina che, anche in tema di revocazione, risulta articolata ed organica (più di quella dettata nel CGS del CONI) ed evidentemente è stata formulata per le esigenze della Federazione, nei limiti della sua riconosciuta autonomia. Nella sentenza impugnata è la stessa Corte Federale (a pag. 20) a ricordare che “il legislatore federale, tenuto conto della peculiarità del giudizio sportivo e delle esigenze di effettività della giustizia sportiva, “ha operato un’estensione delle ipotesi di possibilità di ricorso alla revocazione, in funzione del perseguimento ed attuazione del principio di effettività e nella prospettiva di dare soddisfazione all’esigenza di rimuovere dall’ordinamento sportivo decisioni che, per uno dei tassativi casi indicati, appaiano, nella sostanza, distorsive del senso di giustizia. Ha, in altri termini, valorizzato l’istituto di cui trattasi quale rimedio concreto alle possibili ingiustizie che possono essere frutto di una decisione errata” (ex multis Corte federale d’appello, SS.UU., n. 46/2015- 2016)”. Né tale disciplina può ritenersi in contrasto con i principi sul giusto processo, tenuto conto che, anche su fatti nuovi e decisivi che possono essere oggetto di una possibile revocazione di una precedente decisione, ai sensi del contestato art. 63, comma 1, lettera d), del CGS della FIGC, le parti hanno la possibilità di difendersi nella nuova (eventuale) fase del giudizio davanti alla Corte Federale d’Appello, come è avvenuto nella fattispecie, e possono in tale sede far valere ogni eventuale loro ragione….Il ricorso per revocazione proposto dalla Procura Federale e la successiva decisione della Corte Federale d’Appello fanno, infatti, chiaro riferimento a fatti nuovi e decisivi che non erano conosciuti nei precedenti gradi di giudizio (che si erano conclusi con il proscioglimento dei deferiti) e che se, viceversa, fossero stati conosciuti avrebbero condotto ad una pronuncia diversa. Sulla base dei nuovi elementi acquisiti, ai quali la Corte Federale fa ampio riferimento nella motivazione della sua decisione, la stessa Corte ha, quindi, ritenuto ammissibile il ricorso per revocazione, anche sul punto con ampia motivazione, per poi ritenerlo anche fondato nel merito nel giudizio rescissorio. L’acquisizione dei nuovi documenti ha, dunque, consentito alla Corte d’Appello Federale di effettuare una nuova valutazione e una nuova qualificazione dei fatti anche in relazione all’elemento soggettivo e, comunque, di avere una nuova chiave di lettura complessiva, anche grazie agli elementi emersi dalla nuova documentazione acquisita, tanto che, appunto, se fossero stati conosciuti prima avrebbero determinato conclusioni diverse e, quindi, una pronuncia diversa. Non è fondata, quindi, la censura, che sarà poi oggetto di più approfondita analisi nell’esame dei successivi motivi di ricorso riguardanti l’oggetto del deferimento e poi della condotta ritenuta sanzionabile, secondo cui il giudicato formatosi sul proscioglimento nei precedenti gradi di giudizio, determinato dalla carenza di elementi tali da individuare plusvalenze sanzionabili per la mancanza di parametri certi di riferimento, non poteva consentire un nuovo giudizio e poi una nuova sentenza (questa volta di condanna) nella perdurante assenza di tali parametri certi di riferimento. I nuovi fatti e nuovi elementi, conosciuti dopo le sentenze di proscioglimento, se conosciuti prima avrebbero potuto, infatti, portare, secondo la Procura Federale e, poi, secondo la Corte Federale, ad una diversa pronuncia, con un giudizio prognostico che non può essere censurato (nella fase rescindente) perché non può essere considerato manifestamente illogico (come poi accertato nella fase rescissoria) anche a prescindere, come anche la Corte Federale ha ben chiarito, dalla questione sulla quale i ricorrenti ancora insistono, riguardante la permanente carenza di elementi certi di riferimento sulla base dei quali determinare il valore di un calciatore e quindi l’eventuale plusvalenza non lecita. I fatti emersi dagli atti successivamente acquisiti dopo le due precedenti sentenze federali di proscioglimento sono, peraltro, pacificamente rilevanti ai fini disciplinari, come ritenuto dalla Corte Federale, e quindi decisivi ai fini di un rinnovato giudizio che poteva essere solo di revocazione, in relazione ai fatti già contestati, tenuto conto che il giudizio su tali contestazioni si era concluso con il proscioglimento dei deferiti a causa anche della mancata conoscenza degli elementi che erano stati poi trasmessi dalla Procura della Repubblica di Torino. Certamente infondata, in fatto, e comunque non provata, è poi la tesi secondo cui gli elementi acquisiti fossero stati, in realtà, già conosciuti dalla Procura Federale. Risulta, invece, dagli atti che solo a seguito dell’invio, da parte della Procura della Repubblica di Torino, di una molto consistente mole di documenti, la Procura Federale ha potuto avere esatta cognizione dei fatti nuovi che hanno poi condotto alla richiesta di revocazione e alla successiva decisione della Corte Federale d’Appello oggetto di impugnazione davanti a questo Collegio di Garanzia. In tale contesto, non ha alcun rilievo neanche l’eventuale riferimento, fatto nei precedenti gradi di giudizio, ad elementi di prova già prima ricavabili dalle indagini penali della Procura della Repubblica di Torino o il riferimento ai decreti di perquisizione del 24 novembre 2021. Né, per quanto esposto, può ritenersi in alcun modo violato il principio del ne bis in idem, che è proprio anche della giustizia sportiva, come riconosciuto anche dalla stessa Corte Federale d’Appello nella decisione impugnata. Neppure, considerate le esigenze di celerità che connotano la giustizia sportiva, può essere censurata la circostanza che il giudizio federale sulle plusvalenze si era concluso prima della avvenuta acquisizione di tutto il materiale che, anche sulle plusvalenze, è stato poi trasmesso da parte della Procura della Repubblica di Torino, che ha poi determinato la fase del giudizio di revocazione.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0087/CFA del 3 Aprile 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Revisione ex art. 63, comma 4, C.G.S della decisione della Corte federale d’appello di cui al Com. Uff. 5/2015/CFA del 30/07/2015
Impugnazione – istanza: – Sig. S.C./Procura Federale
Massima: E’ inammissibile il reclamo alla CFA per revisione ai sensi dell’art. 63, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva della decisione della CFA con la quale il reclamante era stato sanzionato con 3 anni di inibizione ed euro 50.000 di ammenda basandosi sulla sentenza del Tribunale di Taranto 1065/2017 (irrevocabile dal 23/1/2018) con la quale egli è stato assolto per non aver commesso il fatto materiale del quale invece la decisione disciplinare sportiva lo aveva ritenuto colpevole. A giudizio del Collegio il reclamo per revisione in esame è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. L’art. 63, comma 4, lettera b), del C.G.S. prevede che le decisioni irrevocabili di condanna sono suscettibili di revisione innanzi a questa Corte federale d’appello nel caso in cui “vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile”. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. per tutte Corte federale d’appello, Sezioni unite, n. 21/20222023) l’istituto della revisione si fonda sull’esigenza di giustizia sostanziale e di razionalità dell’ordinamento, che in casi eccezionali consente di giustificare il sacrificio del giudicato (e dei canoni di certezza dei rapporti giuridici) nel perseguimento di un interesse superiore che attiene a diritti di dignità e libertà della persona. Essendo proponibile contro decisioni irrevocabili o passate in giudicato, la revisione è un mezzo di impugnazione evidentemente straordinario e a critica rigorosamente vincolata, cioè proponibile esclusivamente nei casi tassativi individuati dal Codice, con norme che richiamano – nella sostanza e nell’impostazione finalistica - la disciplina dettata dall’art. 630 c.p.p.. Dal punto di vista processuale, la struttura del giudizio di revisione – al pari di quanto avviene per la revocazione – è articolata in senso bifasico, dovendosi prima verificare ai fini rescindenti se l’impugnazione è ammissibile (e cioè se gli elementi allegati dal reclamante integrano i presupposti normativamente e tassativamente richiesti per l’annullamento della decisione impugnata) per poi eventualmente procedere alla rinnovazione del giudizio in sede rescissoria, rinnovazione possibile ovviamente solo quando il riscontro preliminare si sia concluso in modo positivo. Applicando questi criteri ermeneutici al caso in esame, il reclamo non supera il vaglio di ammissibilità per un duplice ordine di ragioni. Sotto un primo profilo, deve ricordarsi che l’art. 111, comma 3, del C.G.S. (al pari dell’art. 39 del Codice Coni) prevede che “ La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell’imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l’autonomia dell’ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.”. Dalla norma ora trascritta deriva che – ai fini della revisione – l’accertamento dei fatti operato in sede penale può in linea generale risultare legalmente inconciliabile con le risultanze fattuali emerse nel processo sportivo disciplinare (e quindi prevalere su queste ultime) solo se la sentenza penale è pronunciata a seguito di dibattimento. Nel caso all’esame, invece - come risulta inequivocabilmente dagli atti e come eccepito fondatamente dalla Procura federale - la sentenza allegata dal reclamante è stata pronunciata all’ esito di un giudizio abbreviato ex art. 438 e segg. c.p.p., e quindi al termine dell’udienza preliminare, senza far luogo a dibattimento. Certamente, come rilevato dalla Difesa del sig. C., la sentenza resa nel giudizio abbreviato è pur sempre una sentenza di merito e non di rito: ma essa è resa in base al materiale probatorio acquisito nelle indagini preliminari e quindi a prescindere – ad esempio nel caso di indagini ipoteticamente lacunose o incomplete – da ogni possibile integrazione o precisazione delle risultanze probatorie da parte dell’accusa nel corso del dibattimento. In ogni caso, la norma in rassegna è inequivocabile nel suo tenore letterale, deponente nel senso che solo la sentenza penale di assoluzione pronunciata all’esito di dibattimento prevale sul diverso accertamento disciplinare (come originariamente previsto anche dall’art. 653 c.p.p.) e fa quindi stato nel relativo giudizio. Ne consegue che solo l’accertamento fattuale contenuto nella sentenza penale pronunciata a seguito di dibattimento può formalmente risultare inconciliabile con la diversa ricostruzione dei fatti operata in sede disciplinare. In secondo luogo, anche a voler prescindere da quanto sin qui rilevato, sotto il profilo processual-penalistico deve rilevarsi che il sig. .... è stato assolto dal Tribunale di Taranto ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p., e cioè in quanto “manca, è insufficiente o contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso ...”. In termini empirici, dunque, l’interessato non è stato assolto perché c’è la prova della sua innocenza (art. 530, comma 1) ma in quanto non c’è la prova della sua colpevolezza (art. 530, comma 2). In tal senso, coerentemente, la Procura federale evidenzia il carattere fortemente dubitativo delle motivazioni sulla scorta delle quali il Giudice tarantino è pervenuto alla pronuncia di assoluzione, motivazioni compendiabili nel rilievo secondo cui “ ne consegue, valutando le risultanze investigative, secondo il principio dell'assenza di ragionevoli dubbi imposto dall'art. 533 comma 1, c.p.p., che non può escludersi, neppure valorizzando quanto dichiarato dal D. alla procura Federale, e cioè di aver intravisto il C. in occasione della partita Matera-Monopoli presso lo stadio ove si tenne l'incontro (...) che la frase riferita al M. possa essere frutto di una millanteria e/o di un tentativo autonomo del D.di avvicinare quest'ultimo per saggiarne la disponibilità...”. Ciò chiarito, si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità – nel vagliare l’efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo (art. 654 c.p.p.) - ha da tempo chiarito che il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p.. (cfr. fra le tante Cass., II sez. civile, 28/2/2022 n. 6593 e Cass., VI sez. civ., 23/10/2018 n. 27326). In sostanza, nel caso di assoluzione ex art. 530, comma 2, non è possibile trarre da un giudicato di assoluzione penale la conseguenza automatica e direttamente vincolante nel diverso giudizio civile della non sussistenza di tutti i fatti posti a fondamento dell'imputazione, dovendo appunto il giudice penale assolvere l’imputato – oltre che nel caso di provata non commissione del fatto o insussistenza dello stesso – anche allorché l’attribuibilità del fatto non sia provata “oltre ogni ragionevole dubbio”. Traendo le fila da quanto sin qui esposto ne deriva da un lato – sul piano dell’ordinamento federale – che la sentenza penale di assoluzione allegata dal sig. C., siccome pronunciata all’esito di un giudizio abbreviato, non fa stato nel giudizio disciplinare e l’accertamento in essa contenuto non determina quindi, in via automatica e diretta, alcuna inconciliabilità formale con i fatti materiali accertati nel precedente giudizio di questa Corte federale. D’altra parte – sul piano dell’ordinamento generale - detta sentenza di assoluzione, in quanto pronunciata ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p., non contiene comunque un accertamento effettivo e specifico circa la possibile esclusione della partecipazione dell’interessato ad un fatto materiale (il tentativo di alterazione della gara) la cui effettiva sussistenza fenomenica e storica del resto la stessa sentenza penale sancisce inequivocabilmente, pur addebitandolo in via esclusiva ad altro agente. Con la conseguenza che – mancando appunto nell’assoluzione ex art. 530, comma 2, un accertamento specifico fidefaciente in giudizi diversi da quello penale– non può comunque predicarsi nei confronti del sig. .... alcuna dirimente inconciliabilità tra le risultanze della sentenza penale e i fatti come addebitati nella diversa sede disciplinare sportiva. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il reclamo per revisione è dunque da dichiarare inammissibile.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0063/CFA del 30 Gennaio 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione della Corte federale di Appello, Sezioni Unite, n. 0089/CFA-2021-2022 del 27 maggio 2022
Impugnazione – istanza: – Procura Federale-F.C. Juventus S.p.a. e altri
Massima: Ai sensi dell’art. 63, comma 1, lett. d), CGS, va dichiarato ammissibile il ricorso per revocazione proposto dalla procura federale avverso la decisione di proscioglimento della Corte federale di Appello, Sezioni Unite, n. 0089/CFA-2021-2022 del 27 maggio 2022 con la quale era stato rigettato il reclamo proposto dalla Procura federale avverso la decisione di proscioglimento del TFN e con la quale la Corte, riteneva utile correggere – almeno in parte – l’iter motivazionale del rigetto del deferimento. Segnalava, allora, la Corte federale che “è erronea la statuizione del Tribunale federale secondo cui l’inesistenza de «il» metodo di valutazione del valore del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive di un calciatore possa legittimare l’iscrizione in bilancio di diritti per qualsiasi importo, svincolati da considerazioni inerenti l’utilità futura del diritto nonché [da] elementi di coerenza della transazione. Ciò, difatti, renderebbe legittima qualsiasi plusvalenza e introdurrebbe un’anarchia valutativa che nessun sistema - e quindi neanche quello federale - può tollerare. È evidente che, in qualsiasi valutazione, un metodo deve essere sempre utilizzato. Ma non si può contestare il modo di procedere perché è solo uno dei metodi ammissibili; lo si può contestare, eventualmente, solo perché quel metodo manca di determinati fondamenti”. Ciò precisato, la Corte federale aderiva all’asserzione del Tribunale federale per cui si deve “prendere atto dell’inesistenza, a livello di ordinamento federale, di criteri normativamente sanciti”, di guisa che “la questione più ardua che il Collegio si è trovato ad affrontare [è] la mancanza di una pre-definizione di criteri ai quali fare riferimento. […] Tale presa d’atto, quindi, ha agito nel senso di impedire a questo Collegio di porre a sé stesso la premessa maggiore indispensabile in ogni sillogismo giudiziale: la norma espressa”. Da simili premesse, pertanto, la Corte federale giungeva ad una duplice conclusione. Per un verso, affermava la ragione fondante il rigetto del reclamo: “l’esame delle 17 operazioni (costituite da due o più compravendite per un totale di 59 compravendite) ha evidenziato indubbiamente l’esistenza di notevoli e diffuse criticità. Peraltro, proprio l’assenza di parametri normativamente sanciti – come sopra detto - ha reso particolarmente complessa e delicata l’operazione del Collegio di sceverare, all’interno dell’ampia platea di operazioni, quelle che, con ragionevole certezza giudiziale, potessero essere considerate rilevanti sotto il profilo disciplinare”. Per altro verso, proponeva l’invito – ad oggi rimasto inascoltato (e vi si tornerà anche oltre) – ad un intervento normativo ritenuto “tanto più indispensabile se si considera che le operazioni in oggetto – relative alla compravendita dei diritti alle prestazioni dei calciatori – e i valori a cui vengono effettuate, influenzano in misura determinante la qualità del bilancio e la sua finalità, cioè la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale di una società sportiva. Come si è detto, dall’analisi della documentazione in atti vi è la diffusa percezione che alcuni valori si siano formati in modo totalmente slegato da una regolare transazione di mercato ma non è possibile verificare se le modalità della loro formazione rispettino delle regole codificate perché non esistenti. Si ritiene pertanto indispensabile la definizione di principi-guida nelle valutazioni che possano permettere di verificare se le scelte concrete delle società da essi si discostino, individuando una serie di elementi di riferimento”. E’ ammissibile il ricorso per revocazione in quanto ai fini del giudizio rescindente, la Procura federale allega: (i) di avere ricevuto, in data 24 novembre 2022, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, copia degli atti contenuti nel fascicolo del procedimento penale n. 12955/2021 R.G.N.R.; e (ii) che detta documentazione costituisce una “rilevantissima mole di atti e documenti, composta da circa di 14mila pagine, costituenti le risultanze istruttorie poste a base delle contestazioni di reato formulate nei confronti di 15 soggetti, tra dirigenti, legali rappresentanti, membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, revisori legali e consulenti della società FC Juventus S.P.A.”, oltre che nei confronti della stessa FC Juventus FC S.p.a. quale ente responsabile delle condotte dei suoi dipendenti e soggetti apicali. Nel corpo del ricorso, quindi, la Procura federale rappresenta “che la predetta documentazione [aveva] consentito di conoscere elementi nuovi, sopravvenuti rispetto alla decisione della Corte federale di Appello a Sezioni Unite [impugnata], la cui conoscenza avrebbe certamente comportato una diversa pronuncia” e che, pertanto, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 63, comma 1, lett. d), CGS.….È indiscutibile che il quadro fattuale determinato dalla documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Torino alla Procura federale, e da questa riversata a sostegno della revocazione, non era conosciuto dalla Corte federale al momento della decisione revocata e, ove conosciuto, avrebbe determinato per certo una diversa decisione. Esattamente secondo quanto previsto dall’art. 63, comma 1, lett. d), CGS. E si tratta di un quadro fattuale sostenuto da una impressionante mole di documentazione probatoria. Per contro, non possono trovare accoglimento le contrarie eccezioni di inammissibilità (sotto plurimi profili) e tardività opposte dai deferiti.
Massima: Infondata è l’eccezione di inammissibilità dell’istituto della revocazione in base alla quale all’istituto della “revocazione in malam partem ex art. 63 C.G.S.” debba essere assegnata natura eccezionale, “con la conseguenza che quanto meno se ne imponga un’interpretazione particolarmente rigorosa” …dunque, il carattere sostanzialmente penale della sanzione imposta dal CGS (soprattutto in caso di retrocessione o di penalizzazione nel punteggio) imporrebbe un ripensamento dell’istituto, anche nell’ottica di ritenere applicabile il principio del ne bis in idem. Pur essendo condivisibile l’assunto di partenza a proposito della natura eccezionale del mezzo di impugnazione in argomento e di una interpretazione rigorosa soprattutto in termini di decisività dei fatti prima non conosciuti o sopravvenuti (rigore che questa Corte non intende in alcun modo tradire), la stessa difesa della FC Juventus S.p.A. è poi costretta ad ammettere che l’ordinamento sportivo prevede una tale revocazione, in ragione dei caratteri di diversità e autonomia che lo connotano. Caratteristiche - quelle appena enunciate - che non consentono neppure di introdurre eccezioni di inconciliabilità tra la revocazione prevista dell’art. 63 CGS e i principi costituzionali anche afferenti il giusto processo. La stessa Corte Edu, nelle pronunzie più recenti, ha confermato l’estraneità in radice delle evocate tutele penalistiche rispetto alle sanzioni aventi natura disciplinare, indipendentemente dalla relativa intensità. Vero è che una penalizzazione disciplinare resta comunque distinta ratione materiae da quella penalistica (da ultimo Grande Camera della Corte Edu, Gestur Jónsson e Ragnar Halldór Hall c. Islanda, ric. nn. 68273/14 e 68271/14, 22.12.2020) ed un simile principio è per certo ancora più forte se riferito all’autonomia che deve essere riconosciuta e garantita - come si è detto - all’ordinamento sportivo nel quale ammende, squalifiche inibitorie o punti di penalizzazione sono misura tipica, ben nota agli affiliati (che ne sono avvertiti accettando di assoggettarsi alle relative regole) ed esclusivamente afflittive all’interno del detto ordinamento. Anche quando si è trattato di discutere dei massimi gradi di sanzione disciplinare (retrocessioni o revoche di titolo) la Corte di Cassazione ha ben chiarito si trattasse di “perimetro legale riguardante la «osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale» e i «comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive» (art. 2, comma 1, lett. b), [della L. n. 280/2003] rientranti nella riconosciuta autonomia dell’ordinamento calcistico” (Cassazione civile SS. UU. 13.12.2018, n.32358). Decisione, quest’ultima, richiamata anche dal Collegio di Garanzia dello Sport a mente del quale è legittimamente devoluta “al legislatore sportivo sia l’osservanza delle diposizioni regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale che delle sue articolazioni, sia le condotte di rilievo disciplinare come l’irrogazione e l’applicazione delle relative sanzioni sportive” (Collegio di Garanzia SS.UU. 13.6.2022 n. 45/2022).
Massima: Anche il concorrente profilo di asserita violazione del principio del ne bis in idem non merita seguito. Una volta ritenuto (come si deve) che la revocazione sia possibile anche in malam partem - e i deferiti non lo dubitano – la predetta obiezione si svuota di significato. Il principio del ne bis in idem si applica certamente al diritto sportivo, ma nel senso di impedire di ritornare sul “già deciso” attraverso un nuovo giudizio e quindi al di fuori di una serie procedimentale prevista espressamente (e composta da una pluralità di gradi processuali). L’elemento comune di tale principio può essere tendenzialmente identificato nel divieto di ritornare sul già deciso, di ripetere un giudizio, in altri termini di compiere una seconda volta (un bis) un’attività svolta, o in via di svolgimento, in quanto forma di sovrapposizione ripetitiva e successiva con un nuovo giudizio processuale sulla medesima regiudicanda, al di fuori, si noti, di una serie procedimentale prevista espressamente (pluralità di gradi o di fasi in un sistema di impugnazione o di riesame o di separazione di giudizi). Pertanto il divieto del bis in idem non può, in modo assolutamente certo, essere riferito a tutte le previsioni di successive fasi processuali o gradi di procedimento espressamente previste (principio di legalità) nei diversi sistemi processuali (rimedi e specifici istituti di carattere impugnatorio, o di revisione, o di riesame o di separazione). (Alta corte di giustizia sportiva, 11 maggio 2012, n. 9). Pertanto, quando, come nel caso che occupa, si è all’interno di una tale progressione di fasi processuali o gradi di procedimento successivi, espressamente disciplinati dall’applicabile ordinamento (principio di legalità), si è anche all’interno del medesimo processo e non vi è alcun possibile spazio all’applicazione del divieto del ne bis in idem (Corte federale d’appello, Sez. II, n. 76/CFA/2019-2020). Quanto precede, con la precisazione che anche una assoluzione ottenuta per due gradi di giudizio, se conseguente alla mancata conoscenza di fatti invece decisivi per una eventuale condanna, è soggetta al giudizio di revocazione. In realtà, è assorbente notare che - come questa Corte ha opportunamente chiarito - “il legislatore federale ha operato un’estensione delle ipotesi di possibilità di ricorso alla revocazione, in funzione del perseguimento ed attuazione del principio di effettività e nella prospettiva di dare soddisfazione all’esigenza di rimuovere dall’ordinamento sportivo decisioni che, per uno dei tassativi casi indicati, appaiano, nella sostanza, distorsive del senso di giustizia. Ha, in altri termini, valorizzato l’istituto di cui trattasi quale rimedio concreto alle possibili ingiustizie che possono essere frutto di una decisione errata” (ex multis Corte federale d’appello, SS.UU., n. 46/2015-2016). Si è tenuto conto delle peculia ità del iudizio sp rtivo ed appartiene ad una scelta d effettività della giustizia sportiva anche quella di ritenere rilevante la speditezza di giudizio e, allo stesso tempo, ininfluenti eventuali schemi formalistici. Non è rilevante “la natura dell’elemento di novità [né] la sua qualificazione in termini rigorosamente formali. [L]’opzione autonomamente esercitata dal C.G.S. è stata quella di considerare necessarie e sufficienti ad avviare ammissibilmente il procedimento revocatorio sopravvenienze fattuali, suscettibili di indurre il giudice della revocazione a riconsiderare alla loro luce il precedente assetto decisorio” (Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 203/2009-2010; Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 31/2013-2014; e ancora Corte federale d’appello, SS.UU., n. 46/2015-2016).
Massima: Neppure condivisibile è l’argomento in ragione del quale la revocazione dovrebbe comunque essere limitata all’errore di fatto in ragione di una qualche sovrapposizione al CGS del Codice CONI. A tal proposito, questa Corte federale ha già precisato che “mentre il codice CONI, prevede che la revocazione di una decisione è possibile solo quando dipende da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante, secondo il codice Figc, invece, la revocazione è possibile nel caso a) di dolo di una delle parti in danno all'altra, b) di prove riconosciute false dopo la decisione, c) di mancata presentazione di documenti influenti a causa di forza maggiore o per fatto altrui, d) di omissione dell’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento oppure di sopravvenienza, trascorso il termine per l’appello, di fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia, e) di errore di fatto commesso dall’organo giudicante” (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 46/2015-2016). Il Codice di giustizia sportiva, dunque, regola più ipotesi e non solo quella dell’errore di fatto, dalla quale fattispecie anzi la lett. d) dell’art. 63 si distingue nettamente. E non vi è alcun “contrasto normativo” che possa limitare le specifiche ipotesi previste dal CGS. Piuttosto, ma il principio è davvero pacifico, alle singole Federazioni sono concessi spazi di importante autonomia e per tale via “il legislatore federale ha, in modo coerente ed esente dalle censure prospettate, operato una estensione delle ipotesi di possibilità di ricorso alla revocazione” (ancora Corte federale d’appello, SS.UU., n. 46/2015-2016). Del resto, tale specifica ipotesi di revocazione - prevista dall’attuale Codice di giustizia sportiva della FIGC, approvato con deliberazione CONI n. 258 dell'11 giugno 2019 - risponde a principi consolidati in ambito federale, tanto è vero che essa era prevista - nei medesimi termini – nelle precedenti versioni del Codice di giustizia sportiva FIGC (v. art. 39, comma 1, lett. d), del CGS FIGC, adottato con decreto del Commissario ad acta del 30 luglio 2014 ed approvato con deliberazione del Presidente del CONI n. 112/52 del 31 luglio 2014; v art. 28 del CGS FIGC di cui al Comunicato Ufficiale FIGC 9 agosto 2001 n. 28).
Massima: Quanto alla natura decisiva degli elementi dimostrativi portati all’attenzione del giudizio rescindente, essa è indubbia. Ove la Corte federale avesse conosciuto i fatti che risultano dimostrati dagli elementi oggi disponibili (fatti che non erano noti o persino sopravvenuti), essa avrebbe per certo assunto una decisione diversa. All’opposto della lettura datane dai deferiti, la giurisprudenza di questa Corte è esattamente nel senso della ammissibilità della revocazione là ove i fatti dedotti come nuovi mostrino una attitudine effettivamente sostitutiva del fondamento della decisione da revocare, interamente assorbendola in sé per effetto della propria intrinseca efficacia probatoria (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 46/2015-2016). E questo effetto è esattamente quello cui si assiste nel caso in discussione. Non avendo poi rilievo i precedenti giurisprudenziali, pur richiamati da alcuni deferiti, che riguardino il diverso caso dell’errore di fatto (ipotesi diversa da quella della lett. d) dell’art. 63 CGS). La stessa FC Juventus S.p.A. nel grado di giudizio di cui alla decisione qui revocata ha dovuto ammettere che le decisioni di condanna rinvenibili in altri casi precedenti non sono mai state fondate sul recepimento delle stime compiute dalla Procura bensì solo dal ricorrere di molteplici elementi probatori e fattuali dimostrativi di una fittizia sopravvalutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori compravenduti. Dunque, “l’affermazione di responsabilità [negli altri casi] veniva fondata soprattutto sulle dichiarazioni rese all’autorità giudiziaria penale da parte di soggetti che avevano preso parte in prima persona alle trattative, nonché da parte di alcuni degli stessi deferiti che, sempre in sede penale, avevano reso dichiarazioni di natura essenzialmente confessoria” (memoria FC Juventus S.p.A. 13.5.2022). E la conclusione che - in allora - la società deferita traeva era che il giudizio di artificiosità dei corrispettivi stabiliti per il trasferimento (all’epoca del Genoa e del Como) derivava da un quadro fattuale definito come “lontano anni luce da quello del presente procedimento” (memoria FC Juventus S.p.A. 13.5.2022). Ma oggi è esattamente un tale quadro fattuale ad essere radicalmente mutato. Il fatto nuovo che prima non era noto è proprio l’avvenuto disvelamento della intenzionalità sottostante all’alterazione delle operazioni di trasferimento e dei relativi valori. Il fatto nuovo - come è stato efficacemente sottolineato dalla Procura federale - è l’assenza di un qualunque metodo di valutazione delle operazioni di scambio e, invece, la presenza di un sistema fraudolento in partenza (quanto meno sul piano sportivo) che la Corte federale non aveva potuto conoscere e alla luce del quale la decisione deve essere diversa da quella qui revocata. Un quadro fattuale - quello appena citato - dimostrato dalle numerose dichiarazioni (derivanti dalle intercettazioni), dai documenti e dai manoscritti di provenienza interna alla FC Juventus S.p.A. e che hanno tutti una “natura essenzialmente confessoria”. Semmai, con una aggravante distintiva rispetto a qualunque precedente: proprio con specifico riguardo alla FC Juventus S.p.A., colpisce la pervasività ad ogni livello della consapevolezza della artificiosità del modus operandi della società stessa. Dal direttore sportivo di allora (P.) all’allora dirigente suo immediato collaboratore (C.). Dal presidente del consiglio di amministrazione (A.) a tutto il consiglio stesso (citato come consapevole dal medesimo A.). Sino ancora all’azionista di riferimento e all’amministratore delegato (A.) e ancora passando per tutti i principali dirigenti, inclusi quelli aventi competenza finanziaria e legale. In alcuni casi, con una consapevolezza a tutto tondo dell’artificiosità delle operazioni condotte. In altri casi, con una consapevolezza più superficiale o magari persino di buona fede (ci si riferisce anche all’allenatore della squadra), ma comunque in grado di far dire che tutti fossero direttamente o indirettamente coscienti di una condizione ormai fuori controllo. Sul materiale probatorio disponibile si tornerà anche al momento del giudizio rescissorio.
Massima: Per quanto d’interesse della fase rescindente qui trattata è senz’altro sufficiente il richiamo ai più rilevanti elementi dimostrativi, citati anche dalla Procura federale. Primo tra tutti è l’inquietante “Libro Nero di FP” (cioè F. P.). Un tale documento, si noti, non è mai stato disconosciuto dal redattore (F. C.) ed è stato difeso dalla FC Juventus S.p.A. che, unitamente al predetto dirigente, lo ha fatto proprio, solo proponendone una interpretazione diversa rispetto a quella offerta dalla Procura federale, sostenendo si trattasse di un normale “appunto” di lavoro. Ora, l’elemento dimostrativo più rilevante, ad avviso della Corte federale, non è solo il contenuto testuale di detto “Libro Nero di FP”, di per sé sin troppo esplicito. Rileva piuttosto (quale conferma irredimibile del relativo esatto contenuto) il contesto nel quale esso è stato redatto. Emerge, invero, che detto “Libro” fosse stato preparato dal C. come documento da utilizzare nella propria discussione con P. in fase di negoziazione del proprio rinnovo contrattuale (la circostanza è confermata dalle stesse dichiarazioni del C.; si veda il file n. 656108 trasmesso alla Procura federale dalla Procura della Repubblica). Naturalmente, non è qui rilevante operare interpretazioni esorbitanti o azzardare qualificazioni circa il comportamento in sé del C. o il rapporto con F. P.. Ma ben si comprende, ad una lettura distaccata di una simile circostanza, la capacità disvelatrice di detto Libro Nero. È evidente che C. era pronto a contraddire con P. per discutere il proprio contratto (accettandolo o rifiutandolo, non importa) ed era pronto a mettere sul tavolo della discussione quelle che lo stesso C. riteneva essere importanti “differenze di vedute”: cioè il fatto che F. P. avesse costantemente operato attraverso un sistema di plusvalenze artificiali. Ed è chiaro che nello scrivere il “Libro Nero di FP”, C. rappresentava fatti veri che oggi non possono più essere efficacemente rinnegati. È per questa ragione che il mancato disconoscimento del documento e la mancata presa di distanza da esso della FC Juventus S.p.A. - a prescindere da ogni ulteriore rilevanza - ha una portata devastante sul piano della lealtà sportiva. Da esso si trae la consapevolezza di un crescendo di difficolta economico-finanziaria della FC Juventus S.p.A. nel corso degli anni 2019, 2020 e 2021 (“come siamo arrivati qui?”) e della difficoltà di uscirne. E si individua anche il metodo rimediale che il C. testimonia essere stato applicato da F. P.: “utilizzo eccessivo plusvalenze artificiali” (la cui conseguenza è un “beneficio immediato” ma anche un negativo “carico ammortamenti” per il futuro). Il contenuto del “Libro Nero di FP” costituisce un elemento oggettivo non equivocabile. Tanto più tenuto conto della circostanza (e vi si tornerà oltre più diffusamente) che scopo del processo sportivo non è, evidentemente, inferire la consumazione di eventuali fattispecie di illecito a carattere penalistico. Oggetto di giudizio è solo la violazione delle norme sportive: nello specifico, dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 31, comma 1. Rilevantissime sono poi le intercettazioni telefoniche o ambientali (e le acquisizioni documentali) citate dalla Procura federale a sostegno della revocazione. Quella del 6 settembre 2021 tra A. A., presidente della FC Juventus S.p.A., e il rappresentante dell’azionista di riferimento J. E. (intercettazione presente nel file n. 660969 trasmesso alla Procura federale dalla Procura della Repubblica), nella quale gli interlocutori operano un diretto riferimento al fatto che la direzione sportiva (cioè F. P.) si era “allargata” con lo svolgimento “di tutta una serie di operazioni …” che il presidente A., nel botta e risposta della conversazione, individua subito definendole di “eccessivo ricorso allo strumento delle plusvalenze”. Così come l’ulteriore intercettazione tra A. A. e M. A. del 3 settembre 2021 (riportata nel file n. 660969 e file 660945 trasmessi dalla Procura della Repubblica), nel corso della quale gli interlocutori condividono che la responsabilità delle difficoltà della FC Juventus S.p.A. non poteva esse e attribuita solo al C vid-19 (“sì ma non era solo il Covid e questo lo sappiamo bene”), posto che da un lato vi era la pandemia, ma dall’altro era stata “ingolfat[a] la macchina con ammortamenti e soprattutto la merda perché è tutta la merda che sta sotto che non si può dire”. E ancora, in più rispetto a quelle menzionate dalla Procura federale, si devono aggiungere le intercettazioni che coinvolgono contestualmente più dirigenti della FC Juventus S.p.A. con ruoli finanziari e legali (anch’esse riportate nel file n. 660969 trasmesso dalla Procura della Repubblica). Intercettazioni che dimostrano persino opacità nella rappresentazione all’esterno del reale contenuto delle operazioni condotte, tanto da sperare che “[quelli che] stanno cercando” (presumibilmente gli ispettori Consob) non scoprano carteggi altrimenti pericolosi: ci si riferisce all’intercettazione del 6 settembre 2021 tra taluni dirigenti della FC Juventus S.p.A. (S.B., S. C. e C. G.) nel corso della quale, a proposito di P., si chiarisce che “han fatto uno scambio” (e dunque una consapevole permuta) e si condivide il rischio che emergano carte che invece devono restare riservate: “tela dico tutta? è meglio che non ci fosse quel carteggio”; “no quel carteggio meglio di no”. E più in generale si devono aggiungere quelle intercettazioni che dimostrano la natura alterata dei valori utilizzati (e il peso degli ammortamenti conseguenti) e comunque la natura esattamente permutativa di molte operazioni. Sotto il primo profilo è emblematica l’intercettazione - in grado di rafforzare quanto già riferito a proposito del “Libro Nero di FP” tra F. C. e S. B. (altro dirigente della FC Juventus S.p.A.) del 22 luglio 2021 (riportata nel file n. 660945 trasmesso alla Procura Federale dalla Procura della Repubblica di Torino) nel corso della quale il primo afferma “io perché sono andato in difficoltà negli ultimi anni? Mi sentivo che mi stavo vendendo l’anima, perché a un certo punto stavo facendo delle cose, ero complice di alcune cose, anche per una questione di ruolo dovevo dire a F. [P.] non sono d’accordo, ma poi se lui diceva si va si va”. E ancora rilevante (tra le altre) è l’intercettazione del 16 luglio 2021 (riportata nel file n. 660969 trasmesso dalla Procura della Repubblica) tra M. R. (all’epoca dirigente della FC Juventus S.p.A.) e un soggetto terzo appartenente ad una importante banca, nel corso della quale il dirigente della FC Juventus S.p.A. ammette che “ma tu pensa uno come Arthur, che per farti la plusvalenza P. hai pagato 75 milioni […] cioè era palese no? Che non fosse uno da quella cifra lì. Adesso lo paghi […] cioè te lo porti avanti per 4 anni [con gli ammortamenti]”. Del pari rilevante, nel contesto sopra detto, anche l’intercettazione del 21 settembre 2021 (riportata nel file n. 660969 trasmesso dalla Procura della Repubblica di Torino), nel corso della quale F. P., commentando un intervento di F. C. e quasi sfogandosi dell’essere considerato responsabile isolato, risponde “Sì, ma non è che...se volevi mettere 400 milioni 5-6 anni prima, te li facevo mettere!” E l’interlocutore (giornalista) allora: “Bravo! È quello che ho detto io, per quello ho detto: Scusami, abbi pazienza! gli ho detto C., eh no! Perché io voglio dire non è che P. si svegliava la mattina e diceva: oggi voglio fare una bella plusvalenza! È che a un certo punto, facevate due conti, lo chiamavate e gli dicevate: devi fare 100, devi fare 150, devi fare 70! E lui poi ve le faceva! E ringrazia che le faceva, perché così avete mascherato i problemi per 3 anni, eh! Ho detto, dico perché poi quello ha fatto, non è che...”. Ed ancora F.P.: “Eh! No, per 6 o 7, però va bene... magari 3, magari 3, magari 3”. Sotto il secondo profilo (di scambio permutativo) sono emblematiche le acquisizioni anche documentali relative alle operazioni con club esteri (OM Marsiglia, Barcellona, Manchester City, Lugano, Basilea), nelle quali si dimostra lo sforzo profuso ad allineare i flussi finanziari delle operazioni e si ottiene prova certa dell’avvenuto condizionamento reciproco dei trasferimenti di volta in volta contrattualizzati (uno in uscita e uno in acquisto allo stesso prezzo o quasi). E ciò, dunque, in modo che non vi fosse dubbio che, intanto avveniva l’acquisto di un giocatore da una controparte, in quanto a quella stessa controparte veniva ceduto il proprio. Il tutto, secondo una “causa in concreto” (intesa come sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare) di chiara permuta. Qui, peraltro, è anche necessario aprire una parentesi sulla rilevante differenza che deve essere riconosciuta tra una operazione a specchio o incrociata, apparentemente indipendente, e una operazione ad effetti permutativi. E deve essere chiarito che ciò che rileva ai fini del processo sportivo e della violazione quanto meno dell’art. 4, comma 1, CGS, non è se la singola operazione dovesse essere trattata in continuità di valori (secondo lo IAS38, paragrafo 45, poi contestato alla FC Juventus S.p.A. dalla Consob) o meno, potendosi o non potendosi rilevare la plusvalenza. Ciò che rileva è la preordinata strutturazione e trattamento delle operazioni come apparentemente indipendenti e in modo tale da impedire in partenza la relativa qualificazione come permute. Ciò che rileva, in altri termini, è l’essersi volutamente sottratti alla potenziale applicazione dello IAS38 (paragrafo 45), quale che ne fosse l’esito. Per questo, e vi si tornerà, lo sforzo svolto dalle difese dei deferiti e dai relativi consulenti di ricostruire ex post la sostanza commerciale delle singole operazioni citate dalla Procura Federale, dalla Consob e dalla Procura della Repubblica di Torino non coglie il senso stesso della contestazione sportiva della quale qui si discute. In questa direzione, diventano rilevanti le operazioni di nascondimento operate da alcuni dirigenti della FC Juventus S.p.A. che si sono spinte sino ad intervenire correggendo “a penna” le fatture ricevute dalla controparte per non far emergere la natura permutativa dell’operazione compiuta (evidenze contenute nel file n. 733488 trasmesso alla Procura federale dalla Procura della Repubblica di Torino). Eclatante il caso dello scambio dei calciatori A./T. tra la FC Juventus S.p.A. e l’Olympique De Marseille. L’operazione, apparentemente costruita con contratti indipendenti, è in realtà un vero e proprio scambio e viene così qualificato dalle mail interne: “scambiamo T. con A., entrambi trasferimenti definitivi identici”. E alla richiesta se “dobbiamo condizionarli l’uno all’altro?” la risposta è “li abbiamo condizionati l’uno all’altro”. Anche l’Olympique De Marseille precisa ripetutamente che si tratta di una operazione incrociata e integralmente compensata (documenti tutti contenuti nel file n. 7733488 trasmesso alla Procura federale dalla Procura della Repubblica di Torino). Ma il punto maggiormente significativo, rispetto alla vicenda dell’Olympique De Marseille, è quello riferibile alla fatturazione. La fattura emessa dall’Olympique De Marseille con destinatario la FC Juventus S.p.A. e con causale “compensazione” dell’operazione di scambio viene materialmente corretta a penna e “barrata” in ogni dove e riscritta dalla FC Juventus S.p.A. e rispedita al mittente chiedendo di modificarla (documento anch’esso contenuto nel file n. 7733488 sopra citato). E ciò, per evitare che potesse essere compreso all’esterno che l’operazione era effettivamente di mero scambio (cioè permuta) e non certo composta da atti indipendenti. I dirigenti della FC Juventus S.p.A. dicono espressamente che si deve evitare di evidenziare la compensazione. Come a dire - ed è l’aspetto assorbente ai fini del processo sportivo - che la FC Juventus S.p.A. era perfettamente edotta del rischio di dover applicare lo IAS38, paragrafo 45, e il proprio approccio era nel senso di evitare che ciò avvenisse a prescindere da ogni effettiva applicabilità. Tanto che la natura dell’operazione non doveva emergere dai documenti ufficiali riguardanti la fatturazione. Ed è anche interessante notare come i dirigenti della FC Juventus S.p.A. debbano persino superare una iniziale resistenza dell’Olympique De Marseille nel recepire le correzioni inserite a penna dalla FC Juventus S.p.A., tanto da costringere l’Olympique De Marseille ad un richiamo a buona fede nel chiedere che sia mantenuta la dicitura “compensazione” nella fatturazione da essa inviata; e ciò, presumibilmente perché, proprio per l’Olympique De Marseille, lo IAS38, paragrafo 45, o principio assimilabile, non era comunque destinato ad applicarsi e dunque la natura permutativa, se divenuta trasparente, non era pregiudizievole. Un simile quadro fattuale - cui si deve aggiungere la delibera Consob 22482/2022 del 19.10.2022 (sulla quale si tornerà oltre) e si possono altresì aggiungere i riferimenti ai numerosi appunti e manoscritti interni alla FC Juventus S.p.A., ulteriori rispetto al “Libro Nero di FP” (e dai quali sembra quasi emergere che “manovre correttive” fosse negli ultimi anni una sorta di definizione specifica di quanto si va dicendo), o ancora il c.d. database di tale società - è decisivo ai fini del giudizio rescindente. In proposito, appare erronea l’obiezione per cui il citato quadro fattuale (nuovo) debba dirsi già assorbito dalla ratio decidendi della decisione revocata. La decisione n. 0089/CFA/2021-2022 aveva affermato del tutto condivisibilmente che “l’assenza di parametri normativamente sanciti rende particolarmente delicata l’operazione di sceverare operazioni (plusvalenti) che, con ragionevole certezza giudiziale, possano essere considerate rilevanti sotto il profilo disciplinare”. Ciò, ovviamente, nel presupposto - mai messo in discussione dalla decisione - che la realizzazione di una plusvalenza fosse effetto legittimo di una operazione di vendita o scambio, non potendo l’interprete affidarsi al solo sospetto di una eventuale (appunto) fittizietà. Per questo la decisione qui revocata precisava anche che eventuali contestazioni disciplinari dovessero basarsi sulla ragionevole certezza dell’illecito e non sulla probabile verificazione di esso. Inoltre, la decisione rilevava che l’assenza di un unico metodo codificato di valutazione non poteva “legittimare l’iscrizione in bilancio di diritti per qualsiasi importo, svincolati da considerazioni inerenti l’utilità futura del diritto nonché [da] elementi di coerenza della transazione” posto che altrimenti argomentando si “renderebbe legittima qualsiasi plusvalenza e [si] introdurrebbe un’anarchia valutativa che nessun sistema - e quindi neanche quello federale - può tollerare”. Un metodo vi deve essere. E deve essere razionale, verificabile e ovviamente non discrezionale. Un simile arresto, come detto, è condivisibile anche oggi. Ma ciò che oggi è mutato è proprio il quadro fattuale nel quale ci si muove, che è radicalmente diverso da quello esaminato dalla decisione revocata. Non si tratta di discutere della legittimità di un determinato valore in assoluto. Né di operare una valutazione del prezzo scambiato. Si tratta invece di valutare comportamenti (scorretti) e gli effetti di tali comportamenti sistematici e ripetuti sul bilancio. La Corte federale n. 0089/CFA/2021-2022, però, proprio su un tale profilo, aveva avvertito che non qualsiasi plusvalenza è legittima. Aveva poi segnalato il fatto che la carenza di parametri non consentiva di tradurre il sospetto in violazione, per questo chiedendo l’introduzione di disposizioni che operassero da sentinella anticipata rispetto a fenomeni che invece di essere fisiologici si trasformino in patologici, in modo anche da avvisare la società agente di avere oltrepassato i limiti della razionalità e della dimostrabilità. Ed un simile intervento normativo resta urgentissimo ancora oggi. Ma avere affermato un tale principio non legalizzava qualunque comportamento. Sotto tale profilo, la decisione revocata non ha nulla a che vedere con una preordinata intenzione di non utilizzare alcun metodo se non quello di una ricerca artificiale di plusvalenze come obiettivo e non come effetto delle operazioni condotte. In conclusione, il nuovo quadro fattuale prodotto dalla Procura federale integra i presupposti ed è decisivo ai fini di cui all’art. 63, comma 1, lett. d) e impone la declaratoria della revocazione della decisione della Corte federale d’appello n. 0089/CFA/2021-2022. Tenuto peraltro conto del dettato della norma e dell’assenza di capi distinguibili della decisione n. 0089/CFA/2021-2022, si ritiene conseguenziale una revoca integrale della decisione stessa, indipendentemente dalla possibilità che per alcuni dei deferiti debba poi procedersi ad un nuovo esito di proscioglimento. A tale proposito, è utile richiamare l’orientamento della stessa Corte di Cassazione, a mente della quale “la revocazione travolge completamente i capi della sentenza [revocata], sicché il giudice della fase rescissoria, chiamato nuovamente a decidere, deve procedere ad un nuovo esame prescindendo dalle rationes decidendi della sentenza revocata. Infatti, il giudizio ex art. 402 c.p.c. è nuovo e non la mera correzione di quello precedente, per cui la nuova decisione sul merito è del tutto autonoma e non può certo essere la risultante di singoli elementi correttivi nell'iter logico-giuridico espresso dalla decisione revocata (Cass. nn. 2181/01 e 8326/04)” (Cassazione civile sez. VI, 20/06/2016, n.12721, dettata in materia di errore revocatorio ma applicabile all’art. 63, comma 1, lett. d) CGS). Peraltro, è pacifico che il giudice possa emettere una nuova decisione che in parte si sovrapponga a quella revocata, ancorché come nuova decisione e non come conferma della precedente statuizione ormai elisa dal mondo giuridico.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0021/CFA del 1 Settembre 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale sezione disciplinare di cui al Com. Uff. n. 93 del 27.01.2021
Impugnazione – istanza: Sig. A.A./Procura Federale
Massima: E’ inammissibile il reclamo per revisione ex art. 63, comma IV, lett. b) Codice di Giustizia Sportiva - che prevede l’esperibilità del rimedio della revisione nel caso in cui “vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile” il che, sempre nella prospettiva del ricorrente, si desumerebbe essenzialmente dalla circostanza per cui “La pronuncia penale di assoluzione, divenuta irrevocabile, si basa su fatti ontologicamente e logicamente inconciliabili con quelli oggetto della Giustizia Sportiva” - avverso la decisione del TFN passata in giudicata con decisione del Collegio di Garanzia e con il quale si pone a fondamento dello stesso la sentenza di assoluzione del GIP del Tribunale di Lucca, passata in giudicato, “per non aver commesso il fatto”, ritenendo essenzialmente che le circostanze di fatto acclarate in sede di indagini preliminari “[…] non permettono di ritenere che lo stesso sia stato coinvolto nella combine o che, comunque , l'abbia materialmente supportata con un valido apporto causale e conducono all'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto”….Giova preliminarmente rammentare che, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte Federale di Appello (da ultimo, decisione 11/CFA-2021-2022, in motivazione) - l’istituto della revisione si fonda sull’esigenza di correggere un errore giudiziario e su un principio di razionalità dell’ordinamento che, in casi eccezionali, consente di giustificare il sacrificio del giudicato dinanzi ad un interesse superiore che attiene a diritti di dignità e di libertà della persona (Corte federale d’appello, Sezioni unite, n. 63/2018/2019); - è un mezzo di impugnazione straordinario, ovvero proponibile contro una decisione già passata in cosa giudicata (dunque, inappellabile o irrevocabile) e i casi di revisione sono tassativamente determinati dal Codice (Corte di giustizia federale, sez.V, n. 80/2011/2012); - la struttura letterale e la stessa impostazione finalistica della norma federale ricalcano quelle che il codice di procedura penale disciplina all’art. 630; è, allora, inevitabile che la norma processualpenalistica costituisca lo sfondo di riferimento anche per il giudizio sportivo, non ravvisandosi ragioni per affermare un’applicazione derogatoria, attesa la sostanziale identità delle condizioni al cui ricorso è subordinato l’utile esperimento del rimedio (ex multis, Corte federale d’appello,Sezioni unite, n. 63/2018/2019); - la struttura del procedimento di revisione contempla il doppio momento, comune a quello per revocazione, dell’ammissibilità e, quello ulteriore e successivo, della rescindibilità e possibile sostituibilità della pronuncia della cui rimozione si tratta (ex multis, Corte federale d’appello, Sez. I, n. 99/2019-2020); - può superarsi la vexata quaestio della compatibilità della disciplina vigente con le previsioni dell’art. 63 del C.G.S. CONI, che, al comma 1, ammette la revisione solo “quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili” e non anche, dunque, per il “caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile”. E ciò, in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, in un’ottica di valorizzazione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, è pervenuta ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 2 e 18 della Costituzione) in chiave di ampliamento delle ipotesi di ricorso agli istituti straordinari della revocazione e della revisione ed “in funzione del perseguimento ed attuazione del principio di effettività e nella prospettiva di dare soddisfazione all’esigenza di rimuovere dall’ordinamento sportivo decisioni che, per uno dei tassativi casi indicati, appaiono, nella sostanza, distorsive del senso di giustizia” (Corte federale d’appello n. 91/2018-2019); - per quanto più specificamente attiene all’ipotesi di revisione di cui all’art. 63, comma 4, lett. B) (inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile) il concetto di inconciliabilità tra decisioni irrevocabili non deve essere inteso in termini di mero contrasto di principio tra due sentenze, né di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui queste ultime si fondano (Corte federale d’appello n. 91/2018-2019). Orbene, con più specifico riferimento alla effettiva ricorrenza dei presupposti per la rituale esperibilità del rimedio della revisione in caso di asserito contrasto tra gli esiti del giudizio sportivo (evidentemente avente ad oggetto la fattispecie dell’illecito sportivo) e quelli della giustizia ordinaria (nel caso di specie vertente sulla diversa fattispecie incriminatrice della frode sportiva), questa Corte di Appello Federale ha già avuto modo di chiarire come “ […] ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione, occorre che nella fattispecie dedotta vi sia evidenza del presupposto costitutivo della revisione, ossia l’inconciliabilità dei fatti, intesi come entità fenomenica, posti a fondamento della decisione di cui si invoca la riforma (CGF in Com. Uff. 31.10.2012 n. 75/CGF) con quelli di altra decisione irrevocabile […] e che tale presupposto non ricorre, invece, le quante volte l’inconciliabilità denunciata verta, piuttosto, come è nel caso di specie, sulla valutazione giuridica attribuita ai fatti stessi dai due diversi Giudici, ciascuno nell’ordinamento di competenza ed ai fini dell’accertamento delle autonome fattispecie di responsabilità da esso previste” (Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, Comunicato Ufficiale 091/CFA (2018/2019, in motivazione). Il che, di contro, è esattamente quanto accaduto nel caso di specie, esponendo pertanto il proposto gravame al preliminare rilievo di inammissibilità in quanto, opinando nel senso fatto proprio dal reclamante, si trasformerebbe la revisione, da rimedio di natura eccezionale, ad impugnazione attivante ulteriore grado di giudizio di merito. Ed invero, in disparte la circostanza risultante per tabulas della diversità della qualificazione giuridica delle fattispecie scrutinate dai due organi (sportiva ed ordinaria) di giustizia, risulta evidente, già sulla scorta della sintesi del ricorso per revisione riportata in narrativa, come la domanda con esso avanzata non tragga evidentemente origine (al di là della sua qualificazione formale ed esteriore che ne ha inteso fornire il reclamante) da una effettivamente riscontrabile inconciliabilità tra gli accadimenti fattuali scrutinati dai due giudici. Piuttosto, essa si traduce esclusivamente nella diversa valutazione giuridica che il Giudice penale ha inteso attribuire alla fattispecie concreta sottoposta al suo scrutinio. Difatti, dalla disamina della motivazione che ha condotto alla decisione di assoluzione non si evince affatto che il GIP abbia ravvisato l’esistenza nel caso di specie di elementi atti a negare e/o escludere l’integrazione della fattispecie materiale costitutiva del reato di frode sportiva (e parallelamente integrante anche la diversa fattispecie dell’illecito sportivo) ma, più limitatamente, soltanto che esso ha inteso attribuire a quel fatto (di cui si è, appunto, comunque confermata la perfetta venuta ad esistenza ed integrazione) un rilievo illecito diverso (rispetto a quanto ritenuto dagli organi di giustizia sportiva) quanto al contributo causale ascrivibile all’… Il che trova coerente e definitiva riprova nella circostanza, di per sé incontrovertibilmente confermativa di quanto precede, per cui la formula assolutoria che il GIP ha inteso utilizzare non sia stata quella (come noto, ben più ampia) di non sussistenza del fatto, ma quella (relativamente più circoscritta e comunque non negante l’integrazione dell’accadimento materiale) di non commissione di quel fatto, che comunque si è ritenuto acclarato.
Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0009/CFA del 25 Luglio 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione Corte Sportiva di Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Emilia Romagna, di cui al Com. Uff. n. 101 del 27.05.2022
Impugnazione – istanza: A.S.D. Noceto
Massima: Il ricorso per revocazione avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presentato dalla società nell'interesse del tesserato non supera la fase rescindente, in carenza dei presupposti indicati dall'art. 63 CGS sia con riferimento alla “novità” delle prove richieste che alla “decisività” delle stesse, vale a dire l'attitudine a scardinarne la coerenza fattuale e logica della decisione impugnata per cui va dichiarato inammissibile….L’art. 63 CGS prevede che tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possano essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti: se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra; se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione; se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere; se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia; se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa. La revisione è ammessa nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, innanzi alla Corte federale di appello, nel caso in cui: sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto; vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile; venga acclarata falsità in atti o in giudizio. In entrambi i casi il giudizio è articolato in due distinte fasi e cioè in una fase rescindente, intesa ad accertare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda e una fase successiva di riapertura della valutazione di merito, possibile solo in quanto il riscontro preliminare si sia concluso in senso positivo (fra le tante pronunce in tal senso si veda: Corte federale d’appello, Sez. I, n. 85/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 57/2019-2020). Il ricorrente fonda la richiesta di revocazione sull’art. 63, comma 1, lett. d), CGS (sarebbe stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento; sarebbero sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia). I fatti che questa Corte dovrebbe esaminare, al fine di riformare la decisione impugnata, sono essenzialmente due: - le deposizioni di due testimoni che attesterebbero l’estraneità ai fatti da parte di Marco Monteverdi; - il video filmato riproducente il violento alterco fra giocatori avversari che dimostrerebbe la mancata partecipazione del ricorrente. Quanto al primo punto, il ricorrente produce le dichiarazioni dei due testi, la cui conoscenza sarebbe sopravvenuta rispetto alla pronuncia della Corte sportiva d'appello territoriale, ma non è in grado di dimostrare tale indispensabile presupposto e non allega sul punto alcun elemento utile a fornirne la prova, se non l’apodittica affermazione che le dichiarazioni sono state rese note alla difesa in data 18.6.22, cioè in epoca successiva allo scadere del termine per impugnare la decisione di secondo grado. Oltre alla mancata dimostrazione della “novità“ della prova (anche sotto il profilo della mancata allegazione di elementi tali da consentire di collocare nel tempo l'individuazione dei due testimoni), sul punto val la pena di osservare che “Le dichiarazioni dei testi non possono essere considerate alla stregua di fatti nuovi e sopravvenuti trattandosi semplicemente di un racconto dei fatti in maniera diversa da quanto riferito dal direttore di gara” (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 99/2019-2020) e soprattutto che, in tema di mezzi di prova relativi allo svolgimento delle gare, l’art. 61, comma 1, CGS chiarisce che rapporti degli ufficiali di gara “...fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione delle gare...” e ciò significa che la prova fornita dai rapporti e ̀ "piena", ovvero autosufficiente e munita di fede privilegiata, e quindi controdeducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi (Corte federale d'appello, sez. IV, n. 55/2020-2021). Quanto poi all’ammissibilità ̀ del filmato, e ̀ evidente che lo strumento della revocazione incontra gli stessi limiti del giudizio di merito e, quindi, non e ̀ consentito nell’ambito di tale rimedio straordinario utilizzare mezzi di prova che non erano utilizzabili nel giudizio ordinario. L’art. 58, comma 1 CGS, infatti, prevede che i mezzi di prova audiovisivi possano essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva “nei casi previsti dall’ordinamento federale” ed il successivo art. 61, comma 2 individua espressamente i casi di ammissibilità ̀ dei filmati audiovisivi, limitati all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione “di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione ” (comma 2), o “ al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto” (comma 3). Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende, quindi, che, all’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente indicate, non e ̀consentito l’utilizzo dei filmati audiovisivi (Corte federale d'appello, sez. I, n.2/2022-2023). Gli Organi della Giustizia Sportiva hanno la possibilità di valutare riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale e siano in grado di dimostrare che i documenti ufficiali indichino quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione. Il filmato in esame è stato presentato, in sede di reclamo, come documento provante l’estraneità alle condotte violente dei tre espulsi, mentre all’interno del ricorso in revocazione è stato riproposto solo al fine di escludere la presenza del solo …Anche tale aspetto lascia intendere come l’efficacia probatoria del filmato sia in realtà scarsa o quanto meno non offra piena garanzia tecnica e documentale rispetto all’accaduto. Mancherebbe, oltretutto, il requisito della “novità”, trattandosi di una prova di cui la difesa ….. aveva richiesto l’acquisizione innanzi alla Corte sportiva d'appello territoriale, che l’ha dichiarata inammissibile, né il ricorso per revocazione contiene una censura specifica rispetto a tale pronuncia, limitandosi a riproporre la richiesta.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0004/CFA del 14 Luglio 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche di cui al Com. Uff. n. 203 del 06.04.2022
Impugnazione – istanza: sig. M.C.
Massima: Rigettato il ricorso ex art. 63, comma 1, lett. d), CGS per la revocazione/revisione della decisione del Giudice Sportivo proposto dal calciatore squalificato dal giudice sportivo fino al 03.04.2024….La questione si pone perché nel sintetico reclamo presentato dal sig. C., per la revocazione/revisione della decisione del Giudice Sportivo riportata in epigrafe, viene menzionato genericamente l’art. 63 CGS, intitolato “revocazione e revisione”, senza indicare se ciò che si chiede alla Corte consista nella revocazione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ovvero nella revisione di cui al comma 4, lettere a), b), c) del suddetto art. 63 CGS. Già per questo, a rigore, si dovrebbe affermare che sussistono sufficienti ragioni di inammissibilità di un siffatto reclamo, sia perché non spetta al giudice ma alla parte individuare quale delle diverse ipotesi di fatto e di diritto dei due istituti sorregge la domanda, sia perché la stessa narrazione del fatto non consente, come si chiarirà in seguito, di individuarne agevolmente una di esse. Procedendo tuttavia per esclusione il Collegio ritiene di dover certamente obliterare ogni delineata ipotesi di revocazione, per l’evidente estraneità di tale istituto ai motivi di reclamo e, quanto alla revisione, di considerare in astratto plausibili, tra quelle di cui al comma 4, le ipotesi di cui alla lettera a), ossia “quando sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto”, ovvero quelle della lettera b), ossia quando “vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile”. Infatti il reclamante espone, nei termini generici già sopra evidenziati, che dopo essere stato colpito dal provvedimento sanzionatorio, non impugnato e divenuto nei suoi confronti irrevocabile, la società AS Largo Europa Luciano Bocchini, ha proposto reclamo, nell'interesse dei Sig.ri ….l, avanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale delle Marche, la quale, acquisite ulteriori informative e integrata l'istruttoria, ha accolto il ricorso e, riqualificando in termini parzialmente diversi i fatti oggetto del deferimento, ha prosciolto il sig. … e, in sua vece, ha inflitto la sanzione della squalifica sino al 3 aprile 2024 al calciatore argentino … che si era dichiarato responsabile del contatto con il direttore di gara, inferendo il reclamante, da questi fatti, che nei suoi confronti sarebbero emersi dopo la decorrenza dei termini, nuovi elementi probatori a discarico….Ne consegue che, anche a prescindere dai profili di inammissibilità della domanda di revisione - che, peraltro, non riporta correttamente il contenuto della decisione della Corte Sportiva d’appello, né evidenzia il fatto che la decisione d’appello non riguarda il reclamante - non sussistono i presupposti, sia di fatto che di diritto, per la revisione della sanzione inflitta al sig. … vuoi per non essere state addotte ovvero per essere emerse prove a suo discarico, vuoi perché non sussiste alcuna incongruenza tra la decisione sanzionatoria, divenuta irrevocabile, assunta nei suoi confronti sulla base del riportato referto arbitrale e quella della Corte Sportiva d’Appello che ha riguardato i giocatori …..
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0002/CFA del 01 Luglio 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo c/o Comitato Regionale Veneto di cui al Com. Uff. n. 98 del 04.05.2022
Impugnazione – istanza: omissis
Massima: Rigettato il ricorso ex art. 63, comma 1, lett. d), CGS per la revocazione della decisione del Giudice Sportivo proposto dai genitori del giovane calciatore sanzionato con mesi 17 di squalifica per il comportamento tenuto in occasione della gara…. come è noto, ai sensi dell’art. 76 CGS, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali le società e i loro tesserati possono proporre reclamo alla Corte sportiva d’appello a livello territoriale. Il suddetto reclamo va necessariamente preannunciato nel termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si vuole impugnare e va depositato nel termine di cinque giorni. Tuttavia – sostiene - in vista delle fasi finali dei campionati regionali, provinciali e distrettuali della LND e di allievi e giovanissimi, in data 03.02.22, è intervenuta la FIGC con il Comunicato Ufficiale n. 160/A, con il quale disponeva per le ultime 4 giornate e per gli eventuali spareggi l’abbreviazione dei termini per i procedimenti davanti ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello territoriale introdotti, fra gli altri, ai sensi dell’art. 76 CGS (doc. 4). Nello specifico, per i procedimenti avanti la CSA Territoriale, il termine per presentare il preannuncio di reclamo e l’eventuale richiesta di copia degli atti veniva fissato alle ore 24:00 del giorno della pubblicazione della decisione del GS; mentre il termine per il deposito del reclamo veniva fissato alle ore 11:00 del giorno successivo alla pubblicazione ovvero del giorno stesso della ricezione dei documenti. Nel caso in oggetto, pertanto, la decisione del GS diveniva definitiva ed irrevocabile alle ore 11:00 del 5 maggio u.s., scaduti entrambi i termini per il preannuncio e il reclamo alla CSA Territoriale. A causa dell’estrema accelerazione dei termini impressa dalla FIGC con il citato con il Comunicato Ufficiale n. 160/A, non escluse altre valutazioni che qui non rilevano, la decisione del Giudice Sportivo non veniva reclamata e il provvedimento diveniva irrevocabile. Nondimeno, poiché l’art. 63 CGS stabilisce delle ipotesi – tassative – in relazione alle quali sono ammesse la revocazione e la revisione delle decisioni definitive adottate dagli Organi di giustizia sportiva, e in particolare che “Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti: […] d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia […]”, i genitori del giovane calciatore, essendo pervenuto loro, attraverso non meglio precisati canali di messaggistica, in un momento ben successivo alla definitività della decisione del GS, un filmato che dimostrerebbe un diverso svolgimento dei fatti e una, sia pure parziale, discolpa del calciatore sanzionato con la squalifica sino al 30 settembre 2023, hanno presentato l’odierno reclamo, che assumono essere tempestivo perché proposto nel termine di 30 giorni rispetto al momento in cui è intervenuta la conoscenza del nuovo documento.…. il Collegio ritiene che la considerazione preliminare riguardante il termine per impugnare la decisione del Giudice Sportivo non può essere condivisa in quanto il citato Comunicato ufficiale (n. 160/A del 3 febbraio 2022) è finalizzato ad accelerare solo quei procedimenti che abbiano rilevanza sull’esito della gara tali da incidere sulla classifica (cfr. in tal senso la seconda delle sue premesse:“…ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle fasi sopra citate…”). Ne consegue che in realtà l’odierno istante ben avrebbe potuto opporsi alla decisione del Giudice sportivo avendo a disposizione il più ampio ed ordinario termine di cinque giorni decorrenti dalla pubblicazione della decisione di primo grado - termine scadente quindi il 9 maggio 2022 essendo la delibera intervenuta il 4 maggio – ovvero un termine ancora più ampio se avesse optato per l’ipotesi di preannuncio del ricorso con richiesta di copia degli atti di gara ai sensi dell’art. 76, comma 5, CGS [il che avrebbe interrotto il termine di impugnazione che sarebbe ripreso nel suo computo ordinario (cinque giorni) dal momento della ricezione dei documenti]. Quanto poi all’ammissibilità del filmato, è evidente che lo strumento della revocazione incontra gli stessi limiti del giudizio di merito e, quindi, non è consentito nell’ambito di tale rimedio straordinario utilizzare mezzi di prova che non erano utilizzabili nel giudizio ordinario. Orbene giova rammentare che, in tema di mezzi di prova relativi allo svolgimento delle gare, l’art. 61, comma 1, CGS ben chiarisce il valore attribuito ai rapporti degli ufficiali di gara (“…fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione delle gare…”). In altri termini, la prova fornita dai rapporti è "piena", ovvero autosufficiente e munita di fede privilegiata, e quindi controdeducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi. In questa prospettiva, l’art. 58, comma 1, CGS prevede che i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva “nei casi previsti dall’ordinamento federale”. Il successivo art. 61, comma 2, CGS individua espressamente i casi di ammissibilità dei filmati audiovisivi, limitati all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione “di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione” (comma 2), o “al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto” (comma 3). Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende, quindi, che, all’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito l’utilizzo dei filmati audiovisivi (decisione n. 014/CSA/2021-2022). Detto mezzo, nelle intenzioni dei reclamanti, sarebbe invece diretto non già a negare in radice quanto refertato dall’arbitro e ad escludere ogni riferibilità al omissis, quanto piuttosto a dimostrare che le condotte sanzionate non sarebbero così gravi. In questo senso il reclamo dei ricorrenti non supera la cd. fase rescindente che – com’è noto – è quella diretta a simulare se la precedente struttura decisoria sia stata attraversata da un grado di permeabilità tale da consentire l'utile innesto di altri fatti o documenti, di per sé capaci di scardinarne la coerenza (Corte federale d’appello, Sezione IV, n. 7/20192020). Il Collegio ritiene, tuttavia, pur sussistendo evidenti profili di inammissibilità del mezzo revocatorio, di acquisire e visionare il filmato prodotto agli atti del giudizio come allegato n. 3. Ebbene, visionato il filmato, della durata di 25 secondi, che riprende le fasi gioco da una distanza stimabile approssimativamente in 40 metri, il Collegio rileva innanzitutto che solo nella prima sequenza di pochi secondi sono rilevabili i numeri di maglia di alcuni giocatori, che peraltro non sembrano coinvolti nella concitata fase delle proteste e dunque la cui individuazione è irrilevante. Non è, pertanto, veritiera l’affermazione che la ripresa consente di individuare chiaramente i giocatori coinvolti nell’episodio, se si eccettua il portiere che veste una maglia nera, ed è quindi persino difficile individuare il calciatore omissis. Ciò che è evidente è il fatto che, dopo un intervento chiaramente falloso, che si presume imputabile al calciatore omissis, l’arbitro è intervenuto per ammonire il giocatore, subendo la reazione, scomposta e aggressiva quanto ingiustificata, di almeno tre giocatori in maglia neroverde, nonché del citato esagitato portiere; reazione che lo ha costretto a retrocedere bruscamente verosimilmente per il colpo accusato alla spalla e inferto da uno dei giocatori neroverdi, individuato dall’arbitro nel calciatore omissis, come riportato espressamente nel referto di gara. A queste dirimenti considerazioni va anche aggiunto il fatto non trascurabile che il breve filmato si interrompe bruscamente, inquadrando due spettatrici, mentre l’arbitro fronteggia ancora due giocatori che continuano a protestare e quindi non è chiaro se il filmato abbia ripreso tutta la fase aggressiva e violenta delle proteste, e quindi se tratti di un filmato completo o solo parziale dei fatti registrati. In ogni caso è evidente che il breve filmato non dimostra nulla di quanto esso dovrebbe asseritamente provare, vale a dire l’erronea imputazione a omissis della violenza fisica subita dall’arbitro. E, d’altra parte, il calciatore sanzionato ammette sia l’aggressione verbale sia di avere indirizzato sputi all’arbitro negando, nel corso dell’audizione verbale in udienza, di essere l’autore della reazione fisica violenta ai danni del direttore di gara e, in questo caso, di essere in grado di indicare il responsabile. Attesa quindi l’assoluta inidoneità del documento audiovisivo a dimostrare l’estraneità del calciatore omissis ai fatti così come refertati dall’arbitro, ne consegue che la sanzione al medesimo inflitta dal giudice sportivo non merita alcuna censura. Quanto alla particolare afflittività della sanzione irrogata al giovane calciatore, costituita dalla squalifica dalle competizioni calcistiche per 17 mesi, della quale si chiede con il reclamo una mitigazione, il Collegio ritiene di dover esplicitare le plurime ragioni per le quali, anche a voler tener conto della giovane età del calciatore, non è possibile accedere alla richiesta mitigazione della suddetta grave sanzione. È vero, infatti, che considerata isolatamente, ciascuna delle componenti della condotta contestata al calciatore condurrebbe ad applicare una sanzione tabellare sensibilmente inferiore a quella inflitta a omissis. Tuttavia è proprio l’insieme dei comportamenti ascritti al calciatore, consistiti: nell’aggressione verbale all’arbitro usando nei suoi confronti frasi volgari, ingiuriose e minacciose; nell’indirizzo allo stesso di sputi, che non sono unicamente atti ripugnanti e indegni di uno sportivo ma, nel contesto della pandemia, anche atti di intrinseca pericolosità che non possono essere tollerati in nessun contesto sociale e ancor meno nel corso di un evento sportivo, e infine nella violenza fisica usata nei confronti del direttore di gara, che dimostra, se fosse necessario qualificare ulteriormente la condotta del giovane calciatore, la mancanza assoluta di autocontrollo, di rispetto dell’avversario e del direttore di gara, nonché di lealtà e correttezza in campo, che, in sintesi, rappresentano le componenti essenziali della pratica agonistica di ogni vero sportivo. Per tutte queste ragioni, alle quali si accompagna, nel corso dell’audizione, la mera generica negazione del gesto violento e, in ogni caso, la mancanza di qualsiasi dimostrata manifestazione di pentimento e di scusa nei confronti del direttore di gara, la sanzione della squalifica per una stagione sportiva appare del tutto commisurata al comportamento decisamente riprovevole del giovane calciatore e assume, al contempo, una funzione rieducativa, sia per il singolo cui viene irrogata, sia per coloro che si riconoscono nei valori fondamentali della pratica sportiva e che di quei valori esigono il rispetto e la condivisione. E ciò in coerenza con la concezione polifunzionale della sanzione anche in ambito sportivo che, se da un lato assume una funzione principalmente retributiva, persegue anche finalità preventive e rieducative sia di carattere generale che speciale.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0085/CFA del 13 Maggio 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato regionale Piemonte e Valle d'Aosta n. 58 del 24.2.2022 - Decisione della Corte Sportiva d’appello a livello territoriale n. 64 del 17.3.22
Impugnazione – istanza: A.S.D. Crocetta Calcio/APD Pro Collegno Collegnese
Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione o revisione proposto alla CFA dalla società avverso la decisione della CSA…L’art. 63 CGS prevede due distinti istituti, la revocazione (commi da 1, 2, 3 e 5) e la revisione (commi 4 e 5). Tali rimedi sono diversi, almeno parzialmente, nell’oggetto (“[t]utte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili”, per la revocazione; le “decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna”, per la revisione) e nei presupposti (rispettivamente, commi 1 e 4). Presentano tuttavia strutture comuni, il che ne giustifica la disciplina nel medesimo articolo del Codice. Sia l’una che l’altra, infatti, sono mezzi non liberi, ma a critica vincolata. Ne segue che in entrambi i casi - come nel processo civile e in quello amministrativo - il giudizio è articolato in due distinti fasi, e cioè in una fase rescindente, intesa ad accertare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda, e una fase successiva di riapertura della valutazione di merito, possibile solo in quanto il riscontro preliminare si sia concluso in senso positivo. Espressamente dettata dal comma 2 per la sola revocazione, per logica necessità la distinzione vale anche per la revisione, nel senso che anche in questa tipologia di azione vi è una fase diretta alla verifica dell’astratta idoneità degli elementi posti a fondamento dell’istanza di riapertura del procedimento, al fine di rimuovere il provvedimento che lo ha a suo tempo definito e rendere possibile una sua diversa conclusione (CFA, Sez. I, n. 99/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 57/2019-2020). Segue da ciò che - come costantemente affermato dalla giurisprudenza civile e da quella amministrativa - la revocazione (e del pari la revisione) costituisce un rimedio a carattere eccezionale e non un ulteriore grado di giudizio, che l’ordinamento non contempla. Nel caso di specie, come detto, la ASD Crocetta Calcio chiede, in via principale, la revocazione della ricordata decisione del Giudice sportivo ai sensi dell’art. 63, comma 1, lett. e), CGS. Questo ammette il rimedio “se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa”. Si tratta di un motivo che si riporta a quello di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato anche dall’art. 106, comma 1, c.p.a. Possono essere utilmente richiamati, allora, i consolidati approdi cui sono pervenuto in materia il giudice civile (per tutte, Cass. civ., SS.UU., 24 novembre 2020, n. 26674) e il giudice amministrativo (per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 21 aprile 2022, n. 3022; Sez. IV, 24 gennaio 2022, n. 431; Sez. IV, 19 febbraio 2020, n. 1251) circa il carattere dell’errore di fatto come presupposto della revocazione, che va declinato secondo la tradizionale accezione del c.d. abbaglio dei sensi. Nel caso di specie, la domanda di revocazione è inammissibile sotto tutti i diversi (e non ben distinti) profili con cui è motivata. Con essa, la società reclamante denuncia in primo luogo l’erronea lettura della distinta di gara da parte del Giudice sportivo e la mancata considerazione dell’avvenuto controllo di questa da parte dell’arbitro. Sotto tali profili - e in disparte ogni valutazione del merito della censura, che comunque a prima vista sembrerebbe infondata la revocazione è inammissibile in quanto: a) per consolidata giurisprudenza, affinché possa dirsi sussistente il vizio revocatorio contemplato dalla norma è necessario che l'errore di fatto si sia dimostrato determinante, secondo un nesso di causalità necessaria, nel senso che l'errore deve aver costituito il motivo essenziale e determinante della decisione impugnata per revocazione (per tutte, oltre alle sentenze prima ricordate, Cass. civ., SS.UU., 10 novembre 2020, n. 25212); b) la stessa società reclamante invece aggiunge (con riguardo al primo rilievo; ma il rilievo non può non valere anche per il secondo che, in tesi si riporterebbe comunque a “un approssimativo esame della distinta …”) che l’indicata circostanza di fatto non costituirebbe “l’elemento principale di valutazione” da parte del Giudice sportivo, il quale infatti ha valorizzato il dato obiettivo della data di nascita del calciatore in questione e non la sua esposizione nella distinta. Del pari è inammissibile la revocazione là dove l’istante allega l’errore del Giudice sportivo nell’entrare nel merito della questione nonostante la dichiarata improcedibilità del reclamo e nell’avere adottato una motivazione c.d. “circolare”. Si scambia in questo un supposto errore di diritto con un errore di fatto, che solo potrebbe dare ingresso al rimedio, in quanto non è errore di fatto quello che consista in una falsa percezione di norme, risolvendosi nella violazione o nella falsa applicazione delle norme stesse (CFA, Sez. IV, n. 36/2019-2020). … È inammissibile anche la domanda di revisione ex art. 63, comma 4, lett. b), CGS, vale a dire per “inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile”. Palesemente ispirata all’art. 630, comma 1, lett. a) del codice di procedura penale, la disposizione - per la sua evidente ratio di risolvere il conflitto tra giudicati - presuppone il radicale contrasto tra fatti posti a fondamento di decisioni entrambi irrevocabili e implica il contrasto fra due diversi giudizi di merito e non due decisioni inconciliabili in punto di diritto (CFA, Sez. I, n. 84/20192020). Poiché entrambi i profili sono assenti nel caso di specie, in cui la decisione del Giudice sportivo è sottoposta a critica per l’asserito contrasto con i principi enunciati dalla Corte sportiva d’appello in un grado successivo del medesimo procedimento, anche la domanda di revisione deve essere dichiarata inammissibile.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0051/CFA del 31 Dicembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare n. 15 del 29.7.2021 e della decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare n. 020 del 9.8.2021
Impugnazione – istanza: W.G./Procura federale
Massima: E’ ammissibile la procedura di revisione nei confronti di un dispositivo emesso ai sensi dell’art. 127 CGS, cioè, come si usa correntemente dire, a seguito di “patteggiamento”….Al proposito rileva il Collegio che effettivamente la giurisprudenza penale di legittimità, a far tempo dalla fine del primo decennio degli anni duemila, ha operato “l’apertura interpretativa” ricordata dal reclamante, precisando, tuttavia, che la revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, comporta una valutazione di queste ultime alla luce della regola di giudizio posta per il rito alternativo in questione, con la conseguenza che le stesse devono consistere in elementi tali da dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento dell'interessato secondo il parametro di giudizio dell'art. 129 cpp, così come applicabile nel patteggiamento (Cass. Sez. 5, sent. 10167 del 24.11.2009, dep. 12.03.2010, Cass. Sez. 6, sent. 5238 del 29.1.2018, dep. 2.2.2018). Ha inoltre sostenuto la Suprema corte (Cass. Sez. 5, sent. 12096 del 20.1.2021, dep. 30.3.2021) che la predetta limitazione appare del tutto logica e coerente, atteso che il consenso prestato per la definizione del processo con l'applicazione della pena implica l'accettazione integrale del relativo "statuto" anche per la fase di revisione. Ebbene, come è noto, l’art. 129 del codice di rito penale prevede, al primo comma, che il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, se “riconosce”: a) la mancata previsione del fatto come reato; b) l’insussistenza dello stesso; c) l’estraneità dell’imputato (o dell’indagato) alla sua commissione; d) la mancanza di una condizione di procedibilità; e) l’operatività di una causa di giustificazione; f) il verificarsi di un evento estintivo del reato (prescrizione, morte dell’imputato ecc.), deve pronunziare sentenza di proscioglimento. La giurisprudenza (e la dottrina) penalistica concordano nell’affermare che le predette condizioni che obbligano a una immediata pronunzia di sentenza di proscioglimento, devono risultare ictu oculi, vale a dire, senza necessità alcuna di compiere attività di accertamento e/o approfondimento, tanto che la verifica demandata al giudicante ha, in realtà, i connotati di una mera constatazione, ossia di immediata percezione di un dato fattuale e non di una valutazione dello stesso (Cass. Sez. unite, sent. n. 35490 del 28.05.2009, dep. 15.09.2009). Applicando allora tale principio all’istituto del “patteggiamento”, si è ritenuto che il giudice, pur in presenza dell’accordo tra le parti, sia tenuto a respingere la richiesta e a prosciogliere l’imputato (solo) se ritenga ricorrente una delle situazioni processuali sopra elencate (cfr. Cass. Sez. unite sent. n. 3 del 25.11.1998, dep. 22.02.1999, conf. Cass. Sez. 5, sent. n. 39212 del 07.04.2003, dep. 17.10.2003). Conseguentemente, alla luce della giurisprudenza sopra citata in tema di revisione di una sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 ss. cpp, deve giungersi alla conclusione che tale straordinario mezzo di impugnazione possa trovare accoglimento solo se le prove sopravvenute (o le successive decisioni passate in giudicato che su tali prove si fondino) rendano evidente che il soggetto, pur avendo concordato la pena, avrebbe dovuto, in realtà, essere prosciolto, per la ricorrenza di una delle condizioni sopra elencate. Invero: l’effettiva natura della sentenza di applicazione di pena, emessa su accordo delle parti, è tutt’ora controversa, ma, se pure si acceda alla concezione che essa non è una sentenza di condanna, in quanto non consegue a un accertamento di responsabilità (per il comma 1 bis dell’art. 445 cpp, come è noto, la predetta sentenza è “equiparata” a una pronuncia di condanna, pur non avendo efficacia nei giudizi civili o amministrativi), non di meno essa implica che, almeno, il fatto storico in relazione al quale si “patteggia” si sia effettivamente verificato. Vale a dire che il negozio processuale che poi riceve riconoscimento da parte del giudicante deve pur avere un oggetto, costituito dal fatto-reato; in altre parole: si può patteggiare senza dichiararsi colpevoli, ma non è ragionevole patteggiare in relazione a un reato che non è stato commesso o, addirittura, a un non-reato. Pertanto, se successivamente si accertasse la insussistenza del fatto, non vi dovrebbe essere ragione di negare il rimedio della revisione all’improvvido “patteggiante”. La riflessione appena sviluppata consente anche di superare qualsiasi dubbio interpretativo che possa sorgere in ordine alla compatibilità della vigente normativa con le previsioni dell’art. 63 del C.G.S. CONI, che, al comma 1, ammette la revisione solo “quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili” e non anche, dunque, per il “caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile”. E ciò per l’ottima ragione che, nel caso in esame (e in quelli analoghi che dovessero presentarsi), non si controverte circa la falsità, l’incidenza o la risolutività di una prova relativa alla colpevolezza dell’incolpato, ma circa la sussistenza dello stesso fatto oggetto dell’incolpazione. Orbene, se questa è l’evoluzione giurisprudenziale in tema di revisione della sentenza di applicazione concordata della pena come prevista dal codice di rito penale, non sussiste ragione, a parere del Collegio, per la quale essa non debba essere recepita nell’ordinamento sportivo, atteso che l’art. 127 CGS (non meno del 126) è pacificamente modellato sul “sistema” degli artt. 444 ss. del cpp. Sarebbe, invero irragionevole (e forse addirittura paradossale) se un ordinamento improntato a maggiore snellezza e semplicità e attento alla applicazione di criteri di giustizia sostanziale, quale è quello sportivo, dovesse poi soffrire di incomprensibili rigidità applicative quando si tratta di rimediare a (e correggere un) errore di giudizio, sia pure indotto dall’acquiescenza dell’incolpato alla proposta di “patteggiamento” avanzata dall’Organo dell’accusa. Come, d’altronde, è stato già chiarito proprio dalle Sezioni unite di questa Corte (decisione n. 63/2018/2019), l’istituto della revisione si fonda anche su un principio di razionalità dell’ordinamento che, in casi eccezionali, consente di giustificare il sacrificio del giudicato dinanzi ad un interesse superiore che attiene a diritti di dignità e di libertà della persona.
Massima: Accolta la richiesta di revisione e poiché la sanzione di mesi 8 di inibizione era stata determinata muovendo dalla sanzione base anni 2 di inibizione, diminuendola di un terzo per il rito, diminuendola ulteriormente ai sensi dell’ari. 128 CGS per la collaborazione offerta dall’incolpato, la Corte ritiene equo rideterminarla - alla luce della disposta revisione - in mesi 3 di inibizione.… in quanto non sussiste la violazione dell’omessa denuncia violazioni ex art. 30, comma 7, CGS su tre delle cinque gare per le quali il deferito è stato sanzionato; infatti,….per quel che riguarda le gare Gela-Troina e Sancataldese-Troina, la decisione del Tribunale n. 20/2021 è sostanzialmente nel senso della insussistenza del fatto e che tale decisione non ha subito riforma in sede di giudizio di appello. Si legge infatti nella decisione di primo grado, con riferimento alla partita col Gela, “non si rivengono, invece, sufficienti elementi per poter ritenere sussistente l’illecito contestato nel capo in questione” e con riferimento alla partita con la Sancataldese: “ la disamina dei fatti, elencati da pag. 76 a pag. 78 cui si rimanda, induce a ritenere, anche in tal caso, non sufficientemente provata la condotta illecita contestata al D.’A., all’epoca direttore sportivo del Troina. Dalla testimonianza del G., non sembrano emergere elementi tali da far ritenere perfezionata la fattispecie di cui all’art. 30 CGS-FIGC. Le dichiarazioni del G., sia pure credibili, non possono, da sole, integrare la sussistenza di plurimi indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a far ritenere più che probabile quantomeno l’avvenuto tentativo di alterare il risultato della gara. D'altronde alcun ulteriore riscontro probatorio – pure utile – risulta in atti”. Ne consegue che la decisione di applicazione di sanzione concordata, emessa, a suo tempo, ai sensi dell’art. 127 CGS, va revocata in parte qua, essendosi, per quanto sopra si è detto, verificato il previsto contrasto tra giudicati (art. 63, comma 4, lettera b, CGS) per la precipua ragione che il secondo giudicato ha riconosciuto insussistente il fatto posto alla base della procedura concordata sfociata nella prima decisione (il patteggiamento, appunto).….. per quel che riguarda la gara Troina-San Tommaso, in merito alla quale il Tribunale ritiene che “le dichiarazioni auto ed etero accusatorie dell’avv. G., sia pure credibili, non siano da sole sufficienti al fine di raggiungere quegli indizi precisi, gravi, concordanti circa il tentativo di illecito anche in considerazione del fatto che egli stesso riferisce di sue impressioni, ma non è in grado di testimoniare precise richieste”. Per tale ragione il primo giudice conclude che i fatti accertati debbano più correttamente essere inquadrati nella fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 4 CG e non in quella originariamente contestata, non potendosi comunque ritenere corretto il comportamento dei dirigenti di una società che, prima della gara, contattano la compagine avversaria per motivi non meglio chiariti. Ne consegue che il “patteggiamento” concluso sul punto dal Giuffrida non avrebbe dovuto esser ratificato dal giudicante per l’erronea qualificazione giuridica della condotta; dunque, anche in tal caso, si deve giungere, per quanto di rilievo, alla revoca della “porzione” di sanzione applicata in relazione alla suindicata partita. Tutt’altra decisione va assunta, invece, per quel che riguarda le gare Acireale-Troina e Corigliano Calabro-Troina. Con riferimento alla prima competizione (Acireale-Troina), sulla base delle ricordate decisioni del Tribunale e di questa Corte, deve ritenersi passata in giudicato l’affermazione di responsabilità nei confronti del ….; il solo … risulta essere stato prosciolto in quanto i giudicanti ne hanno riconosciuto la “buona fede”, vale a dire che, pur ritenendo che la condotta dello stesso integrasse oggettivamente quella descritta nel capo di incolpazione, si è ritenuto insussistente l’elemento psicologico (in ultima analisi, il dolo) che tale condotta deve connotare. Orbene, è del tutto evidente che una tale valutazione non può essere estesa “meccanicamente” al G., in quanto occorrerebbe condurre un approfondito accertamento in merito e ciò contrasta con la ricordata vincolatività dei criteri ex art. 129 cpp, che, per pacifica giurisprudenza di legittimità (quella sopra citata), deve trovare ingresso in sede di revisione di una decisone “patteggiata”. In sintesi: la sentenza del Tribunale (confermata in appello) non afferma la insussistenza del fatto, ma semplicemente nega la colpevolezza del Boncore. Quanto alla partita col Corigliano, si evince dalla lettura della decisione di primo grado (e dalle stesse argomentazioni che il G. porta a sostegno della sua richiesta) che l’affermazione di responsabilità si fonda essenzialmente sul contenuto di intercettazioni telefoniche (disposte nel corso del “parallelo” procedimento penale), oltre che su alcune dichiarazioni di persone informate sui fatti. La circostanza che in dette conversazioni non sia mai coinvolto il G., né che di lui si parli in termini di corresponsabilità, attiene, con tutta evidenza, al merito e, in quanto tale non rientra - ancora una volta - nel perimetro delle constatazioni (più che delle valutazioni) che il giudicante può assumere ai sensi dei criteri enunciati nell’art. 129 del codice di rito penale. Né può soccorrere la giustificazione in base alla quale il G. bene fece a non segnalare i fatti alla Procura federale, perché era in corso una indagine penale (e dunque per non violare il segreto di indagine). Come correttamente osservato dal Tribunale, tale circostanza non solleva il tesserato dall’obbligo di denuncia alla competente autorità sportiva, anche in ragione della tempestività con la quale deve essere effettuata tale segnalazione “interna”, spettando, poi alla Procura federale il dovere di coordinarsi con la Procura della Repubblica. Diversamente opinando, l’obbligo di “denuncia sportiva” perderebbe di significato, atteso che l’illecito sportivo quasi sempre ha rilevanza tanto sportiva, quanto penale. Conclusivamente, la richiesta di revisione va accolta parzialmente (cosa ritenuta possibile dalla stessa giurisprudenza penale, cfr. Cass. Sez. 6, sent. 40685 del 30.10.2006, dep. 13.12.2006); di conseguenza, va revocata “parte” della sanzione a suo tempo concordata tra la Procura federale e il G. e precisamente quella relativa alle gare Gela-Troina, Sancataldese-Troina e TroinaSan Tommaso.
Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0011/CFA del 19 Agosto 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Territoriale c/o Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 64 del 30.6.2020 – Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 7 del 6.8.2020
Impugnazione – istanza: A.S.D. FILATTIERESE
Massima: Accolto il reclamo per revisione ex art 63, comma 4 C.G.S. della società avverso la sanzione della squalifica fino al 31.5.2022 inflitta al calciatore dal Giudice Sportivo Territoriale e confermata dalla Corte Sportiva Territoriale quale responsabile di atto di violenza nei confronti del direttore di gara durante la partita interna, sulla base delle dichiarazioni dell’arbitro che all’esito di accertamenti sono risultate non veritiere, tanto da indurre questi a patteggiare e per l’effetto annullata la sanzione.
Massima: L’art. 63, comma 4, C.G.S., prevede che “nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui: a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto; b) vi sia inconciliabilità deifatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile; c) venga acclarata falsità in atti o in giudizio”. Al riguardo il Collegio ritiene di ribadire gli approdi interpretativi cui è giunta la propria giurisprudenza secondo cui: - l’istituto della revisione si fonda sull’esigenza di correggere un errore giudiziario e su un principio di razionalità dell’ordinamento che, in casi eccezionali, consente di giustificare il sacrificio del giudicato dinanzi ad un interesse superiore che attiene a diritti di dignità e di libertà della persona (Corte federale d’appello, Sezioni unite, n. 63/2018/2019); - è un mezzo di impugnazione straordinario, ovvero proponibile contro una decisione già passata in cosa giudicata (dunque, inappellabile o irrevocabile) e i casi di revisione sono tassativamente determinati dal Codice (Corte di giustizia federale, sez. V, n. 80/2011/2012); - la struttura letterale e la stessa impostazione finalistica della norma federale ricalcano quelle che il codice di procedura penale disciplina all’art. 630; è, allora, inevitabile che la norma processualpenalistica costituisca lo sfondo di riferimento anche per il giudizio sportivo, non ravvisandosi ragioni per affermare un’applicazione derogatoria, attesa la sostanziale identità delle condizioni al cui ricorso è subordinato l’utile esperimento del rimedio (ex multis, Corte federale d’appello, Sezioni unite, n. 63/2018/2019); - la struttura del procedimento di revisione contempla il doppio momento, comune a quello per revocazione, dell’ammissibilità e, quello ulteriore e successivo, della rescindibilità e possibile sostituibilità della pronuncia della cui rimozione si tratta (ex multis, Corte federale d’appello, Sez. I, n. 99/2019-2020); - può superarsi la vexata quaestio della compatibilità della disciplina vigente con le previsioni dell’art. 63 del C.G.S. CONI, che, al comma 1, ammette la revisione solo “quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili” e non anche, dunque, per il “caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile ”. E ciò, in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, in un’ottica di valorizzazione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, è pervenuta ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 2 e 18 della Costituzione) in chiave di ampliamento delle ipotesi di ricorso agli istituti straordinari della revocazione e della revisione ed “in funzione del perseguimento ed attuazione del principio di effettività e nella prospettiva di dare soddisfazione all’esigenza di rimuovere dall’ordinamento sportivo decisioni che, per uno dei tassativi casi indicati, appaiono, nella sostanza, distorsive del senso di giustizia” (Corte federale d’appello n. 91/2018-2019); - per quanto più specificamente attiene all’ipotesi di revisione di cui all’art. 63, comma 4, lett. B) (inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile) il concetto di inconciliabilità tra decisioni irrevocabili non deve essere inteso in termini di mero contrasto di principio tra due sentenze, né di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui queste ultime si fondano (Corte federale d’appello n. 91/2018-2019). In ogni caso il Collegio tiene ben presente e conferma l’orientamento restrittivo seguito da questa Corte in tema di revisione, secondo cui questo istituto deve essere tassativamente limitato alle ipotesi citate nell’art. 63, comma 4, C.G.S., non potendosi trasformare questo rimedio di natura eccezionale in una generale ipotesi di ulteriore grado di giudizio di merito.
Massima: La decisione di patteggiamento, per quanto non possa essere considerata per alcuni aspetti equivalente a una pronuncia di accertamento di responsabilità all’esito del procedimento - e su questo c’è ampio dibattito anche in sede penalistica oltre che nell’ambito della giustizia sportiva - è idonea, nel particolare caso in esame, ad acclarare, ai fini oggetto del presente giudizio, l’attribuzione del fatto al soggetto sanzionato, così come delineato nell’atto di deferimento, ancorché la medesima pronuncia non contenga una motivazione estesa sul punto. In definitiva, dalla pronuncia che ha comminato la squalifica sulla base dell’inaffidabilità di quanto dichiarato dall’arbitro in relazione all’atto di violenza (il pugno) perpetrato nei suoi confronti, ancorché pronunciata a seguito di patteggiamento, può desumersi che la decisione che ha sanzionato il capitano della squadra per responsabilità oggettiva - di cui si chiede la revisione sia basata su elementi (lo sferrare il pugno da parte di un giocatore della Asd Filattiere) di cui è stata acclarata la falsità, integrando gli estremi di cui alla lett. c), del comma 4 dell’art. 63 C.G.S., o , quantomeno si evince una inconciliabilità tra i fatti posti a fondamento di due decisioni irrevocabili, quella di cui si chiede la revisione (che presuppone l’esistenza dell’atto violento) e quella oggetto di patteggiamento (che ha come presupposto evincibile dal deferimento l’inesistenza di tale atto), ai sensi dell’ipotesi di cui alla lett. b) del comma 4 dell’art. 63 C.G.S.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 062 CFA del 28 Dicembre 2020
Decisione Impugnata: Decisione della Corte Federale d’Appello - Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 99/Sezioni Unite del 7 Febbraio 2017, che ha confermato la sanzione della inibizione per 5 anni e l’ammenda di 150.000 euro inflitta al Sig. P. L. dalla decisione di primo grado del Tribunale Nazionale Federale.
Impugnazione – istanza: Sig. L.P./Procura Federale)
Massima: La questione di illegittimità costituzione di una norma del CGS non è ammessa. Infatti, secondo l’articolo 1 della Legge costituzionale 9 Febbraio 1948, n. 1 (Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie di indipendenza della Corte costituzionale), “La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione”. In modo ancora più chiaro l’art. 23 della legge 11 Marzo 1953, n. 87 stabilisce che “Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando: le disposizioni della legge o dell’atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale; le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate.” Ne deriva che la questione di costituzionalità in via incidentale può essere proposta unicamente: da un’autorità giurisdizionale; nei riguardi di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. Nella vicenda in esame sono carenti entrambi i presupposti indispensabili per il rinvio alla Corte costituzionale. Infatti, questa Corte Federale non può qualificarsi come “autorità giurisdizionale”, poiché le sue decisioni sono riferite al contesto dell’ordinamento sportivo, ferma restando la loro impugnabilità dinanzi all’Autorità giurisdizionale statale, là dove previsto. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha individuato con chiarezza la nozione di “autorità giurisdizionale”, abilitata a promuovere la questione incidentale di legittimità costituzionale. Fra le decisioni più recenti si può vedere la sentenza 31 Gennaio 2019, n. 13, secondo la quale, ai sensi degli artt. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del 1953, le nozioni di "giudice" e di "giudizio" sono state intese dalla giurisprudenza costituzionale in modo elastico tutte le volte che il rimettente si collocava istituzionalmente in una "zona grigia" tra le categorie dell'amministrazione e della giurisdizione, e ciò per consentire il promovimento del giudizio incidentale di costituzionalità pur in presenza di aspetti di volta in volta soggettivamente o oggettivamente di difficile riconduzione a generali e predeterminati schemi concettuali. In particolare, si è ritenuto che i preminenti interessi pubblici della certezza del diritto e dell'osservanza della Costituzione impediscano di trarre dalla distinzione - sovente incerta - tra le varie categorie di giudizi e processi conseguenze così gravi come l'esclusione del giudizio incidentale. L'affermazione piena del principio di costituzionalità ha richiesto l'allargamento dei concetti di giudice o di giudizio anche in presenza di mere zone "d'ombra", allo scopo di ammettere allo scrutinio della Corte costituzionale leggi che, per altra via, verrebbero ad essa più difficilmente sottoposte; e ha comportato altresì l'utilizzazione delle categorie del giudice e del giudizio "ai limitati fini " o "ai soli fini" della legittimazione a promuovere incidenti di costituzionalità, così implicitamente ammettendo che esse possano differire da quelle valide a fini diversi o più generali. In tale prospettiva, la giurisprudenza costituzionale è giunta ad affermare che, per aversi giudizio a quo, è sufficiente che esista esercizio di funzioni giudicanti per l'obiettiva applicazione della legge da parte di soggetti, pure estranei all'organizzazione della giurisdizione, posti in posizione super partes. Peraltro, il rischio di un aggiramento del divieto di istituzione di nuovi giudici speciali, posto dall'art. 102, secondo comma, Cost., ha costituito argomento decisivo per negare nei casi dubbi la natura giurisdizionale - e conseguentemente la legittimazione - di organi creati dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Non è dubitabile che, nell’attuale contesto, la posizione strutturale degli organi di giustizia sportiva sia caratterizzata dai requisiti della terzietà e della imparzialità, ma tale carattere riguarda la sola dimensione dell’ordinamento sportivo, poiché, altrimenti, tali organi dovrebbero qualificarsi come nuovi giudici speciali, istituiti in violazione dell’art. 102 della Costituzione. La manifesta inammissibilità della questione riguarda anche il profilo relativo al rango non legislativo delle disposizioni che il reclamante sospetta di illegittimità costituzionale. Queste, infatti, sono collocate all’interno del Codice di giustizia sportiva del CONI, che costituisce, all’evidenza, un atto non qualificabile come legge o atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. Si tratta, quindi, di una fonte normativa che, anche prescindendo dalla sua collocazione all’interno del sistema ordinamentale sportivo, non ha certamente il rango degli atti aventi forza di legge, statale o regionale. Il Collegio non ignora che una parte della dottrina, prendendo spunto da alcune peculiari decisioni della Corte costituzionale, sostenga la necessità di ampliare l’oggetto del sindacato di costituzionalità anche a determinate fonti subprimarie, quali i “regolamenti indipendenti” o i regolamenti che “integrano” le disposizioni di legge, attraverso la tecnica del “rinvio”. Tuttavia, la giurisprudenza più recente della Corte costituzionale è orientata in senso rigoroso e coerente, circoscrivendo l’oggetto del giudizio di costituzionalità alle sole fonti legislative. In ogni caso, anche una nozione estesa di “atto avente forza di legge” non potrebbe mai comprendere al suo interno le norme dell’ordinamento sportivo formate dagli organi del CONI e delle Federazioni. Non va trascurato, poi, l’ulteriore argomento secondo cui le norme non aventi forza di legge, che il ricorrente assume contrastanti con la Costituzione, sono contestabili davanti ad organi giustiziali. Ed è questo il caso delle disposizioni del Codice della giustizia sportiva del CONI, che sono impugnabili davanti al Collegio di Garanzia del CONI, in presenza dei necessari presupposti, anche in relazione al lamentato contrasto con i principi generali in materia di tutela del diritto di difesa.
Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione proposto avverso la decisione della CFA ex art. 63 comma 5, del vigente Codice di Giustizia Sportiva del CONI, a termini del quale "la revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti l'Autorità Giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport", poiché l’interessato ha impugnato la decisione della Corte Federale dinanzi al Collegio di Garanzia. Il Collegio evidenzia, poi, che la questione prospettata dal ricorrente risulta anche manifestamente infondata, in quanto la previsione dell’art. 63 del Codice di giustizia sportiva del CONI non appare irragionevole, né risulta idonea a menomare le garanzie di difesa delle parti interessate. Anzitutto, occorre considerare che l’istituto della revocazione straordinaria, incidendo eccezionalmente sul giudicato, non può avere una portata generalizzata, ma va ricondotto a limiti ragionevoli. In secondo luogo, non è affatto illogica la previsione secondo cui le decisioni della giustizia sportiva non sono più soggette a revisione o revocazione quando sia stata proposta impugnazione al Collegio di garanzia o al giudice statale. In tali eventualità, infatti, la sopravvenienza di nuove prove potrebbe costituire motivo di revocazione della decisione del Collegio di Garanzia o del giudice statale. Le considerazioni che precedono hanno carattere assorbente rispetto ad ulteriori profili di inammissibilità della proposta istanza di revocazione. Al riguardo, è opportuno evidenziare che il Codice di giustizia sportiva descrive analiticamente il rapporto tra giudizio penale e giudizio disciplinare, sottolineando l’autonomia di quest’ultimo. In tale quadro, l’esito parzialmente assolutorio, pronunciato da una sentenza dibattimentale di primo grado non pare idoneo a giustificare, da solo, la revocazione della decisione disciplinare. In conclusione, quindi, il reclamo va dichiarato inammissibile.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 057CFA del 4 Marzo 2020
Decisione Impugnata: Decisioni di cui ai seguenti comunicati ufficiali: 1.C.U. n.13 C.D.N. 2011/2012 con il quale l'istante subiva dalla Commissione disciplinare nazionale la sanzione della squalifica per cinque anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.1.G.C.; 2.C.U. n. 30 del 19/08/2011 C.G.F. 2011/2012 con il quale l’istante si vedeva confermata la sanzione decisa in primo grado: Delibera Lodo del Collegio arbitrale del T.N.A.S. del 27 Febbraio 2012 che confermava le sanzioni applicate al ricorrente.
Impugnazione Istanza: (SIG. P.M. - PROCURA FEDERALE)
Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione proposto dal calciatore che sanzionato per la partecipazione, insieme ad altri soggetti, all'associazione di cui all'art. 9 del C.G.S. al fine di commettere illeciti in violazione dell’art.7 del C.G.S., a seguito di indagini iniziate dalla Procura della Repubblica di Cremona e trasfuse in quelle federali, è stato assolto dal Tribunale di Cremona con sentenza irrevocabile dal reato di cui al capo 24 perché il fatto non sussiste E sugli altri capi di imputazione 20, 23, 25, 26, 34 e 43 la sentenza dispone non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati ascritti…. come è noto, in sede di giudizio di revocazione - analogamente a quanto si verifica nel processo civile e nel processo amministrativo - si distingue un giudizio rescindente, inerente la sussistenza dei motivi di revocazione, e un giudizio rescissorio, relativo al merito della controversia, in base ai nuovi elementi emersi in sede rescindente. Il riscontro positivo circa la sussistenza di una delle cause di revocazione consente quindi al giudice sportivo di riaprire il giudizio. In sostanza, se tale riscontro preliminare è positivo e si accerta che sussiste una causa di revocazione, la decisione viene «rescissa» e si passa alla seconda fase, c.d. giudizio rescissorio, in cui viene rinnovato il giudizio, emendando i vizi del giudizio precedente (CFA, Sez. I, n. 43-2019/2020). D’altro canto, anche in sede di giudizio di revisione vi è una fase diretta alla verifica dell’astratta idoneità degli elementi posti a fondamento dell’istanza di riapertura del procedimento, al fine della rimozione del provvedimento che ha definito lo stesso e rendere possibile una sua diversa conclusione. Orbene, il Collegio ritiene necessario stabilire a quali delle ipotesi contemplate dall’art. 63 del C.G.S. la domanda di revocazione e di revisione intende riferirsi, giacché, come si vedrà in appresso, il reclamo è, sotto questo profilo, assolutamente generico. E’ vero, infatti, che nel presente reclamo, ai fini della revocazione, si fa riferimento ai requisiti contemplati dall’art. 63, comma 1, lett. d), vale a dire se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia; e che ai fini della revisione si fa riferimento ai requisiti contemplati dall’art. 63, comma 4, lett. a) e b), vale a dire, qualora: a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto; b) vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile. Tuttavia, a parte i suddetti riferimenti normativi, nel reclamo non si fa menzione di quale fatto decisivo è stato omesso l’esame, né dei fatti nuovi che avrebbero comportato una diversa pronuncia, né alle nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto ovvero quali siano i fatti inconciliabili posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile. Pertanto, come sopra chiarito, il reclamo è assolutamente generico in quanto non consente al Collegio di operare quel giudizio revocatorio o revisorio che la norma prescrive in termini di fatti omessi, di fatti nuovi, di nuove prove o di fatti inconciliabili accertati nei diversi giudizi. E questa reticenza è tanto più rilevante e in sé dirimente perché è noto che “la condotta di un soggetto dell’ordinamento federale, fermo restando il suo accertamento in sede penale, può essere diversamente valutata a fini sportivo-disciplinari, rispetto alla sede ordinaria e, pertanto, non è detto che l’eventuale decisione resa dall’Autorità giudiziaria possa utilmente riflettersi sul piano del procedimento disciplinare” attesa l’autonomia dei due ordinamenti (CFA n. 10-2016/2017; CFA n. 5-2017/2018; CFA n. 30-2017/2018; CFA n. 78-2017/2018). Al riguardo occorre rammentare che anche nel giudizio sportivo – secondo i principi generali dell’ordinamento processuale - vige il principio della specificità dei motivi di impugnazione. Tale principio vale anche per il ricorso in esame e, pertanto, non è sufficiente la mera istanza di revocazione o revisione, essendo necessario formulare specifiche richieste in ordine alla decisione di merito onde il reclamo è da ritenersi inammissibile se la parte abbia omesso di indicare con doverosa puntualità il motivo e/o i motivi che dovrebbero indurre il Collegio ad annullare le decisioni impugnate e a sostituirle con altre decisioni di merito. In ogni caso, quand’anche tutti questi elementi essenziali fossero individuabili attraverso il generico richiamo alla sopramenzionata sentenza emessa dal Tribunale di Cremona, il Collegio osserva che, in realtà, la sentenza penale qui evocata, diversamente da quanto assume la difesa del reclamante, non contiene alcun fatto nuovo determinante o inconciliabile con il giudizio disciplinare, né alcuna prova nuova o alcun elemento omesso o falsamente considerato nel contestato giudizio disciplinare. E’ vero, infatti, che il …è stato assolto dall’imputazione di cui al capo 24, che riguarda il reato in concorso previsto dall’art. 440 c.p. rubricato “Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari”. Tuttavia, quel reato è riferito al solo episodio della contraffazione e di corruzione di 48 bottigliette destinate a dissetare i giocatori della Cremonese, avvenuto somministrando, attraverso le stesse, quantitativi imprecisati del farmaco L., ipnotico e sedativo dell’ansia, in grado di procurare, se somministrato in dosi elevate, uno stato soporoso catatonico, idoneo a ridurre drasticamente le funzioni vitali. Per tutti gli altri capi di imputazione (capi 20, 23, 25, 26, 34 e 43) che ineriscono alla condotta antisportiva e al reato di cui all’art. 1 L. 401/1989 rubricato come “Frode in competizioni sportive” il giudizio si è concluso con il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione e non quindi per assoluzione dello stesso …
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE N. 0036/CFA del 19 Dicembre 2019
Decisione Impugnata: Decisione n. 21/CFA 2019/2020 della Corte Federale d’Appello, Sezione quarta
Impugnazione Istanza: (SIG. T.G./PROCURA FEDEARLE) n. 56/2019 – 2020 Registro Reclami
Massima: E’ inammissibile il reclamo per revocazione basato sia sull’asserita violazione dell’art. 103 del C.GS. e sia sull’asserita assenza di norme del C.G.S. che impongano la notifica dei reclami alla Procura Federale. Costituisce principio recepito anche da questa Corte quello per cui è “errore di fatto (…) solo l’erronea presupposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo da una falsa percezione di norme (…) integri in realtà gli estremi dell’errore di diritto, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all’ipotesi della violazione” (così la decisione della Corte Federale d’Appello, Sezione I, n. 6/2019). Un simile principio, del resto, fa corretta eco al costante insegnamento della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato a proposito di pretesi errores in iudicando o in procedendo che restano “estranei al perimetro del rimedio revocatorio” (così da ultimo Cass. Sezioni Unite, ordinanza 11 aprile 2018, n. 8984). In particolare, il “ricorso per revocazione deve ritenersi inammissibile qualora il fatto sul quale si pretende di fondare l’errore revocatorio, in realtà, sia stato proprio il punto decisivo sul quale il Collegio ha fondato la propria decisione” (così Consiglio di Stato sez. V, 13/02/2019, n.1028; ma v. anche Cassazione sez. VI, ordinanza n. 11202 del 08/05/2017 a proposito di una mancata notifica ritenuta “questione di diritto” e non “errore percettivo di fatto”). Questo è esattamente il caso che occupa: il vizio qui denunciato non riguarda un errore di fatto ed invece riguarda una asserita errata valutazione di diritto operata dalla Corte Federale d’Appello rispetto alla mancata notifica alla Procura Federale del reclamo n. 48 del Sig. … (mancata notifica che ha determinato l’inammissibilità di tale reclamo). Un simile vizio non è però censurabile con il rimedio revocatorio.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 0027/CFA del 5 Dicembre 2019
Decisione Impugnata: revocazione della decisione della Corte Federale d’Appello, Sezione quarta, n. 21/CFA del 4 Novembre 2019
Impugnazione Istanza: (SIG. T.G./PROCURA FEDERALE) n. 56/2019 – 2020 Registro Reclami
Massima: Ritenuto che il reclamo debba essere qualificato come revocazione, la Corte dispone la trasmissione degli atti alla Sezione competente per valutare l’eccezione della difesa che sostiene che la CFA non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità dell’atto per l’omessa notifica alla Procura Federale…Il reclamo non è qualificabile neanche come revisione, posto che ostano a tale conclusione diversi elementi: il criterio ermeneutico letterale, in quanto il reclamante non ha fatto riferimento in alcuna parte del proprio atto a tale strumento; l’avere il reclamante descritto nel proprio atto di parte dei vizi della decisione della quarta sezione, mentre la revisione, ai sensi del quarto comma dell’art. 63 del codice di giustizia sportiva, implica il sopraggiungere di elementi valutativi dopo la decisione (lett. a, c) ovvero il contrasto tra due decisioni (lett. b). Ne discende che il reclamo deve essere qualificato come diretto a introdurre un giudizio di revocazione. Una volta qualificato il reclamo come revocazione, gli atti del giudizio devono essere trasmessi alla quarta sezione della Corte che deciderà la fase rescindente ed, eventualmente, quella rescissoria del giudizio, ai sensi dell’art. 63 del codice di giustizia sportiva. In considerazione della funzione nomofilattica svolta dalle Sezioni Unite della Corte e al fine di assolvere al principio declinato nell’art. 2, comma 2, dei Principi di Giustizia sportiva CONI (del. 1616 del 26 Ottobre 2018), nonché dell’art. 2, comma 1, del codice della giustizia sportiva del CONI, richiamato dall’art. 3, comma 1, del codice della giustizia sportiva della FIGC, e cioè quello di garantire l’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo, si ritiene che il collegio possa pronunciarsi sulla questione di diritto controversa, al fine di fornire un’interpretazione del primo periodo del primo comma dell’art. 103 del Codice. Orbene tale disposizione, che prevede che “entro dieci giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte federale di appello, accertata l'avvenuta notificazione del reclamo alle parti, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del reclamo stesso”, non chiarisce quali siano i poteri del Presidente della Corte Federale d’Appello, o del Presidente di sezione delegato, e quale sia il significato della proposizione “accertata l’avvenuta notificazione del reclamo alle parti”. Tale ultima previsione è contenuta, peraltro, in numerose disposizioni del codice (artt. 85, primo comma, 87, primo comma, 93, primo comma, 95, primo comma, 97, primo comma, 103, primo comma, 114, secondo comma). Il codice previgente, d’altro canto, non conteneva una norma di analogo tenore. Orbene, in base a una prima ricostruzione, potrebbe ritenersi che dall’inciso “accertata l’avvenuta notificazione del reclamo alle parti” possa desumersi l’esistenza di un dovere del Presidente non solo di verificare la ritualità della notificazione, ma anche di dichiarare l’inammissibilità del reclamo in caso di omissione della notifica a una delle parti necessarie del giudizio (quantomeno nelle ipotesi in cui il procedimento notificatorio non sia stato avviato dal reclamante nei termini previsti dall’art. 101 del codice). Una tale soluzione non appare, però, percorribile. Il codice non attribuisce espressamente un potere monocratico di tale tipo al presidente né può pervenirsi a tale conclusione dal citato inciso contenuto nel primo comma dell’art. 103, che si limita a descrivere un elemento della fattispecie senza indicare le conseguenze giuridiche derivanti dall’accertamento della mancanza ovvero della irritualità della notifica. Tale risultato ermeneutico non sembra, d’altro canto, coerente con i principi costituzionali del diritto di difesa e del contraddittorio (artt. 24 e 111 Cost.), come enucleati dall’art. 2 del Codice di giustizia sportiva del CONI, secondo il quale il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo. Da tali principi consegue che il potere monocratico di dichiarare l’inammissibilità ovvero l’irricevibilità del ricorso deve essere espressamente e chiaramente attribuito. Una diversa soluzione interpretativa vorrebbe attribuire al presidente, previo accertamento dell’irritualità o della mancanza della notifica, il dovere di disporre l’integrazione del contraddittorio ovvero il rinnovo della stessa irregolare notifica. Anche tale conclusione non appare condivisibile. Gli stringenti termini perentori previsti dal codice (lo stesso art. 103 richiede che l’udienza di discussione sia fissata entro trenta giorni dal deposito del reclamo) non sembrano compatibili con un puntuale accertamento, in sede monocratica e prima dell’udienza, del perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti dei controinteressati. Infatti non può non rilevarsi che – interpretando alla lettera la disposizione – se il Presidente dovesse “accertare”, in senso proprio, l’avvenuta notificazione, ciò potrebbe comportare, in taluni casi, la necessità di attendere un lungo (e talvolta indeterminato) periodo di tempo prima della fissazione dell’udienza. E ciò soprattutto allorché il reclamante abbia utilizzato forme tradizionali di notificazione, quali quelle postali, con la conseguente necessità di attendere che pervenga l’avviso di ricevimento di un atto notificato a mezzo posta. E’ noto, infatti, che, pur a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 26 Novembre 2002, le cui statuizioni sono state recepite in sede legislativa dall'art. 2, comma 1, lett. e), della legge 28 Dicembre 2005 n. 263 (che ha aggiunto all'art. 149 c.p.c. il seguente comma: “la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha legale conoscenza dell'atto”), “resta naturalmente fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento” (Corte cost. n. 477/2002, cit.). Pertanto un “accertamento” dell’avvenuta notificazione in senso proprio non potrebbe prescindere dall’acquisizione al fascicolo d’ufficio dell’avviso di ricevimento. Sotto un profilo più squisitamente interpretativo, in questa prospettiva, tale soluzione si porrebbe in contrasto, come detto, con le numerose disposizioni che prevedono termini stringenti per le varie fasi del giudizio e, più in generale, con la perentorietà dei termini prevista dal Codice (art. 44, comma 6). Il che si risolverebbe – con tutta evidenza – nella vanificazione di uno dei principi fondamentali della giustizia sportiva: la tempestività delle decisioni, in quanto in tale sistema v’è “la necessità d'avere risposte rapide e tecnicamente più vicine al contesto da cui le liti insorgono, a causa del progredire incessante delle competizioni agonistiche, le quali appunto impongono risoluzioni veloci e prive d'eccessive solennità delle liti stesse” (Tar Lazio, n. 4263/2005). D’altro canto, la verifica della regolarità della notifica, oltre a richiedere tempi non compatibili con il codice di giustizia sportiva, implica accertamenti che possono comportare l’adozione di provvedimenti che il codice attribuisce alla competenza del collegio, il quale, se ritiene, potrà disporre la rinnovazione della notifica, integrare il contraddittorio ovvero dichiarare inammissibile il ricorso, a seconda della irregolarità che venga in rilievo nel caso specifico e delle norme concretamente applicabili. La soluzione in esame presenta senz’altro il pregio, in taluni casi, di accelerare la durata del procedimento, ma presuppone l’esistenza di una norma che attribuisca in modo espresso un potere monocratico al presidente che non risulta conferito dall’art. 103. Il collegio, d’altro canto, potrebbe essere di avviso differente dall’opinione espressa dal presidente in ordine alla ammissibilità o meno del rinnovo della notifica o dell’integrazione del contraddittorio, nel qual caso la soluzione ermeneutica in esame non sarebbe coerente con i principi di economicità dei mezzi processuali e di ragionevole durata del procedimento. Escluse, pertanto, le suddette opzioni interpretative, il collegio ritiene che la disposizione ponga, a carico del presidente, il dovere di svolgere un preliminare e sommario accertamento sull’attivazione del procedimento notificatorio nei confronti delle parti controinteressate al fine di verificare, prima facie, se le stesse siano state rese edotte della pendenza della lite. E ciò, evidentemente, fermo l’onere per il reclamante previsto dall’art. 49, comma 4, del Codice, secondo cui “copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte”. Si tratta, pertanto, di un accertamento limitato alla sola corretta introduzione del procedimento notificatorio alle parti (in conformità con il principio di scissione degli effetti della notificazione dell’atto, affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 477 del 26 Novembre 2002, sopra detta), all’esito del quale il Presidente provvederà a trasmettere, insieme con l’avviso di fissazione dell’udienza, anche il reclamo alle parti necessarie alle quali il reclamo medesimo non sia stato notificato o sia stato irritualmente notificato, di modo che queste possano scegliere la strategia difensiva da adottare. La soluzione interpretativa scelta dal collegio sotto un profilo logico è pienamente compatibile con la tutela del diritto di difesa sia del reclamante che delle altre parti, le quali vengono in tal modo a completa conoscenza del contenuto del reclamo e della data dell’udienza in cui potranno formulare le proprie difese e deduzioni; risulta corrispondente alla ripartizione dei poteri tra presidente e collegio, in quanto attribuisce al collegio il potere di assumere qualsiasi decisione sugli effetti della condotta processuale del reclamante; non comporta alcuna sanatoria di eventuali vizi né l’assunzione in via monocratica di decisioni definitive sul reclamo proposto, limitandosi a stimolare il contraddittorio di tutte le parti interessate alla vicenda processuale; appare coerente con lo stesso principio del contraddittorio che impone il coinvolgimento processuale delle parti necessarie nel giudizio (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 13 Luglio 2018, n. 39, con riferimento all’art. 27, primo comma, c.p.a.). In una prospettiva sistematica, la soluzione scelta appare anche coerente con la disciplina contenuta nell’art. 37, comma 2, del codice della giustizia sportiva del CONI, ai sensi del quale “Il reclamo e il provvedimento di fissazione d’udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente”. La citata disposizione, contenuta nel Capo II, intitolato “Procedimenti” del Titolo III, intitolato “Giudici Federali” del codice prevede, a prescindere dagli oneri processuali a carico della parte, che il reclamo e il provvedimento di fissazione dell’udienza debbano essere comunicati alle parti interessate. Posta la polisemia delle espressioni contenute nell’art. 103 del codice della giustizia sportiva della FIGC, l’art. 37 del codice della giustizia sportiva del CONI costituisce quindi un elemento interpretativo, anche in considerazione della necessità di garantire l’adozione di una soluzione uniforme nell’ordinamento sportivo, che spinge l’interprete ad adottare la soluzione delineata. Pertanto, l’art. 103 del codice di giustizia sportiva della FIGC deve essere interpretato nel senso che il presidente, dopo aver svolto un preliminare e sommario accertamento sulla ritualità della notificazione del reclamo alle parti, trasmette il reclamo e comunica il provvedimento di fissazione dell’udienza anche alle parti necessarie interessate alle quali non sia stato trasmesso o ritualmente trasmesso il reclamo.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 91/CFA DEL 17/04/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 080/CFA DEL 21 MARZO 2019
Decisione Impugnata: Delibera della Corte Federale D’Appello – Com. Uff. n. 110/CFA del 22.4.2016
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. D.N.A. PER REVISIONE EX ART. 39, COMMA 2 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6; AMMENDA DI € 50.000,00; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 4327/859 PF 14-15 SP/BLP DEL 4.11.2015
Massima: E’ inammissibile il ricorso per revisione ex art. 39, comma 2, del C.G.S. sul presupposto della inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile…La decisione irrevocabile che, a dire del sig. …, si porrebbe come incompatibile con la decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, pubblicata sul Com. Uff. n. 110/CFA, per quanto concerne la ricostruzione dei fatti sui quali quest’ultima si fonda, è la sentenza n. 128/2017 pronunciata dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di L’Aquila all’udienza dell’11.10.2017 e depositata in data 7.11.2017, divenuta irrevocabile il 27.1.2018, con la quale il sig. ..... è stato assolto, seppure ai sensi del disposto di cui al secondo comma dell’art. 530 c.p.p., dal delitto di frode in competizioni sportive perché il fatto non sussiste. In tale sentenza, infatti, il Tribunale di L’Aquila ha ritenuto che, alla luce del materiale probatorio contenuto nel fascicolo del Pubblico Ministero, non vi fossero elementi sufficienti per affermare che il sig… ed il sig. … si siano accordati per condizionare l’esito della partita L’Aquila/Savona del 23.11.2014, dovendo “dubitarsi che le conversazioni captate fossero funzionali alla combine, piuttosto che connesse alla vicenda del giocatore … (del quale, effettivamente, i due parlano, unitamente alla questione del debito, nel corso di diverse telefonate oggetto di captazione).” Essendo questa, secondo l’odierno ricorrente, “la nuova ed esatta ricostruzione del Tribunale abruzzese”, essa sarebbe inconciliabile rispetto a quella che degli stessi fatti avrebbe operato questa Corte, dal momento che risulterebbe ora che il “… ed il .. non organizzavano la combine dell’incontro Aquila – Savona bensì il primo rincorreva il secondo per un debito”, il tutto “sulla scorta delle ragioni emerse e sottese agli incontri tra il … ed il ….”….Innanzi tutto, può qui superarsi la vexata quaestio – la cui scaturigine risale all’art. 33, comma 2, dello Statuto della FICG che ammette i giudizi di revisione e di revocazione nei casi previsti dal C.G.S. FIGC ma pur sempre “in conformità a quanto previsto dai Principi di giustizia e dal Codice della giustizia sportiva emanati dal CONI” – della compatibilità della disciplina del citato art. 39 del C.G.S. FIGC con le previsioni dell’art. 63 del C.G.S. CONI, che, come noto, al comma 1, ammette la revisione solo “quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili” e non anche, dunque, per il “caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile” specificamente invocato dal sig. …. E ciò, in linea con la condivisibile giurisprudenza di questa Corte che, in un’ottica di valorizzazione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, è pervenuta ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 2 e 18 della Costituzione) dell’art. 39 del C.G.S. FIGC in chiave di ampliamento delle ipotesi di ricorso agli istituti straordinari della revocazione e della revisione ed “in funzione del perseguimento ed attuazione del principio di effettività e nella prospettiva di dare soddisfazione all’esigenza di rimuovere dall’ordinamento sportivo decisioni che, per uno dei tassativi casi indicati, appaiono, nella sostanza, distorsive del senso di giustizia” (CFA S.U. in Com. Uff. 30.10.2015 n. 46/CFA), Ciò nonostante, il ricorso per revisione del sig. … non supera comunque, sotto un duplice ordine di profili, il vaglio preventivo di ammissibilità che questa Corte è tenuta ad operare. Ed invero, per un verso, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 39, comma 3, del C.G.S. CONI, solo “La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell’imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l’autonoma dell’ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto”. Nel caso di specie, invece, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione invocata a supporto della domanda di revisione, come si è visto, è la n. 128/2017 pronunciata dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di L’Aquila, così che ad essa non è dato attribuire efficacia di giudicato in questa sede, sia perché il Giudice aquilano non ha affrontato “il pieno merito della responsabilità penale secondo i canoni di valutazione imposti al giudice del dibattimento” (Cass. pen., 4.05.2015, n. 34443), sia alla luce della disposizione di chiusura di cui al comma 6 del medesimo art. 39 C.G.S. CONI, secondo cui “Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all’autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti”. Per altro e decisivo verso, poi, si deve precisare che, per la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione penale, ai cui principi ha costantemente fatto riferimento in materia di revocazione e revisione il competente Organo di giustizia sportiva federale “attesa la sostanziale identità delle condizioni al cui ricorso è subordinato l’utile esperimento del rimedio” (cfr. CGF, Com. Uff. n. 190/CGF del 20.5.2009), il concetto di inconciliabilità tra decisioni irrevocabili non deve essere inteso in termini di mero contrasto di principio tra due sentenze, né di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui queste ultime si fondano (Cass. pen. 27.02.2014, n. 20029; Cass. pen. 11.03.2011, n. 12809). Orbene, in tale prospettiva, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi dai precedenti della giurisprudenza sportiva in materia, secondo i quali, ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione, occorre che nella fattispecie dedotta vi sia evidenza del presupposto costitutivo della revisione, ossia l’inconciliabilità dei fatti, intesi come entità fenomenica, posti a fondamento della decisione di cui si invoca la riforma (CGF in Com. Uff. 31.10.2012 n. 75/CGF) con quelli di altra decisione irrevocabile (che nel caso di si tratti di sentenza penale irrevocabile di assoluzione, come si è detto, deve comunque essere pronunciata in seguito a dibattimento) e che tale presupposto non ricorre, invece, le quante volte l’inconciliabilità denunciata verta, piuttosto, come è nel caso di specie, sulla valutazione giuridica attribuita ai fatti stessi dai due diversi Giudici, ciascuno nell’ordinamento di competenza ed ai fini dell’accertamento delle autonome fattispecie di responsabilità da esso previste.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 63CFA DEL 11/01/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 61CFA DEL 19/12/2018 (DISPOSITIVO)
Decisione Impugnata: Delibera della Corte Federale D’Appello – Com. Uff. n. 002/CFA del 5.7.2016
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. R.L. PER REVISIONE E/O REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 3671/896 PF 12-13 SP/BLP DEL 25.11.2014 (Delibera della Corte Federale D’Appello – Com. Uff. n. 032/CFA dell’1.10.2015); - INIBIZIONE PER GIORNI 35 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 3670/1829 PF 10-11 SP /BLP DEL 25.11.2014 ;
Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39, comma 1, C.G.S. proposto dal reclamante avverso le delibera della CFA che lo aveva sanzionato con mesi 4 di inibizione e quella che gli aveva irrogato la sanzione dell’inibizione “fino a tutto il 10.8.2016”, basato sulla sentenza irrevocabile di assoluzione ai sensi dell’art. 530 c.p.p. con la formula “piena” perché il fatto non sussiste» relativa ai medesimi fatti per i quali era stato inibito in sede sportiva… La domanda di revocazione ex art. 39, comma 1, C.G.S. deve essere dichiarata inammissibile. Come noto, il procedimento per revocazione contempla il doppio momento, quello dell’ammissibilità e quello, eventuale e successivo, della rescindibilità. Sotto tale profilo, dunque, la questione che in via logicamente preliminare la Corte è chiamata ad affrontare riguarda la ammissibilità del ricorso. Recita l’art. 39, comma 1, C.G.S.: «Tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti: a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra; b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione; c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere; d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia; e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa». Come detto, il Giudice della revocazione deve, anzitutto, valutare l’ammissibilità della domanda revocatoria, anche d’ufficio ed a prescindere, quindi, da eventuali eccezioni o sollecitazioni di parte resistente, atteso il chiaro disposto della norma di cui al sopra ricordato art. 39 C.G.S.. Nel caso di specie, l’istante ritiene ricorra l’ipotesi descritta al comma 1, lett. d), della predetta norma, essendo «emersi elementi probatori di cui l’Organo giudicante sportivo non ha potuto tenere conto». L’assunto non può essere condiviso. Il Giudice della revocazione è tenuto, preliminarmente, a verificare l’attitudine dimostrativa dei nuovi fatti, congiuntamente alla decisione del precedente giudizio, rispetto al risultato finale della revisione dello stesso. In altri termini, ciò che al giudice della fase rescindente si chiede è di simulare se la precedente struttura decisoria fosse attraversata da un grado di permeabilità tale da consentire l’utile innesto di altri fatti, di per sé capaci di scardinarne la coerenza. Occorre, in breve, verificare se le dedotte nuove circostanze fattuali si palesino induttive di una possibile revisione critica della precedente pronuncia. Orbene, in tale prospettiva, l’istanza di revocazione ex art. 39, comma 1, C.G.S. non è connotata da idonea allegazione relativa al “fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento” od ai “fatti nuovi” (la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia) sopravvenuti dopo che la decisione è divenuta inappellabile. Il ricorrente, dunque, non consente a questa Corte di compiere quel preliminare giudizio volto a verificare l’astratta idoneità – degli asseriti nuovi fatti posti a fondamento della richiesta revocazione – a rendere possibile una diversa conclusione del procedimento disciplinare definito con l’applicazione della sanzione della inibizione. La richiesta di revocazione ex art. 39, comma 1, C.G.S. deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile.
Massima: E’, invece, ammissibile il ricorso per revisione ex art. 39, comma 2, C.G.S. proposto dal reclamante avverso le delibera della CFA che lo aveva sanzionato con mesi 4 di inibizione e quella che gli aveva irrogato la sanzione dell’inibizione “fino a tutto il 10.8.2016”, basato sulla sentenza irrevocabile di assoluzione ai sensi dell’art. 530 c.p.p. con la formula “piena” perché il fatto non sussiste» relativa ai medesimi fatti per i quali era stato inibito in sede sportiva… Questa Corte ritiene, invece, ammissibile la domanda di revisione del processo proposta ex art. 39, comma 2, C.G.S., seppure per ragioni in parte differenti da quelle dedotte dal ricorrente. Recita siffatta norma: «La Corte di Giustizia Federale può disporre la revisione nei confronti di decisioni irrevocabili se, dopo la decisione di condanna, sopravvengono o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il sanzionato doveva essere prosciolto oppure in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile, od in caso di acclarata falsità in atti o in giudizio». L’istituto, come noto, si fonda sull’esigenza di correggere un errore giudiziario e su un principio di razionalità dell’ordinamento, che, in casi eccezionali, consente di giustificare il sacrificio del giudicato dinanzi ad un interesse superiore che attiene a diritti di dignità e di libertà della persona (cfr. Cassazione penale, 18 luglio 1996, n. 2562). Orbene, a tal proposito, merita di essere ricordato quanto già affermato da queste Sezioni unite: «la struttura letterale e la stessa impostazione finalistica della norma federale ricalcano quelle che il codice di procedura penale disciplina all’art. 630: è, allora, inevitabile che la norma processualpenalistica costituisca lo sfondo di riferimento anche per il giudizio sportivo, non ravvisandosi ragioni per affermare una applicazione derogatoria, attesa la sostanziale identità delle condizioni al cui ricorso è subordinato l’utile esperimento del rimedio» (cfr. CGF, Com. Uff. n. 190/CGF del 20.5.2009). «Ebbene, l’art. 637, comma 3, c.p.p. stabilisce che il giudice non può pronunciare il proscioglimento del condannato esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio, ponendo in tal modo un limite invalicabile alla revisione nel divieto di riesame degli stessi elementi che furono valutati nel processo conclusosi con il giudicato» (cfr. CGF, Com. Uff. 245/CGF del 4.5.2012). «Ed invero, le ipotesi di cui alle lett. a), c), e d) dell’art. 630 c.p.p. descrivono le medesime ipotesi recepite dal comma 2 dell’art. 39 C.G.S., riferendosi rispettivamente al caso di inconciliabilità dei fatti stabiliti a fondamento della pronuncia soggetta a revisione con quelli stabiliti in altre sentenze irrevocabili promananti dal plesso giurisdizionale ordinario o speciale, al caso di sopravvenienza di nuove prove risolutive e, infine, all’accertamento della dipendenza della condanna dalla dimostrata falsità in atti o in giudizio. L’ulteriore corollario di questa armoniosa convivenza tra i due sistemi normativi quanto all’ipotesi in esame è che possono certamente costituire utili, se non addirittura imprescindibili, criteri ermeneutici quelli elaborati nel tempo e con costanza di caratteri dalla giurisprudenza penale di legittimità in punto di determinazione della ammissibilità dei ricorsi per revisione» (cfr. CGF, Com. Uff. n. 190/CGF del 20.5.2009). Sotto tale profilo, occorre, allora, aversi riguardo alla nozione di “prove nuove”, così ponendo le premesse per delibare l’ammissibilità del ricorso per revisione proposto dal sig. …. Orbene, in tale prospettiva, ritiene, il Collegio, che non vi siano ragioni per discostarsi dai precedenti della giurisprudenza sportiva in materia, secondo cui, ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione, devono qualificarsi “prove nuove” anche «quelle che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su tecniche diverse e innovative […] Nel medesimo senso si è ritenuto che la valutazione di ammissibilità debba intendersi estesa anche ad elementi di prova di cui rilevi solo l’esistenza e la persuasività e non il procedimento, o le forme della loro avvenuta acquisizione» (cfr. CGF, Com. Uff. n. 245/CGF del 4.5.2012). I suddetti orientamenti consolidano l’idea che nei giudizi in materia il giudice della revisione debba verificare l’attitudine dimostrativa delle nuove prove, congiuntamente alle prove del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento (cfr., in tal senso, anche Cassazione pen., 17.6.2008, n. 29486). Peraltro, preme qui ribadire come le circostanze di fatto sulle quali si fonda la decisione del giudice della revisione non possono essere separatamente valutate, ma devono essere necessariamente esaminate nel loro complessivo insieme probatorio, anche al fine di individuarne il relativo legame. Orbene, ricordato come la struttura del procedimento di revisione desumibile dall’art. 39 C.G.S. contempli il doppio momento, comune a quello per revocazione, della ammissibilità e quello, ulteriore e successivo, della rescindibilità e possibile sostituibilità della pronuncia della cui rimozione si tratta (cfr. CGF, Com. Uff. n. 190/CGF del 20.5.2009), nel caso di specie, il nuovo materiale probatorio acquisito al presente procedimento (sentenza penale, verbali di udienza con l’esito delle prove testimoniali, perizia) consente di ritenere superato il vaglio di ammissibilità del ricorso per revisione proposto dal sig.
Massima: E’ ammissibile e fondato il ricorso per revisione ex art. 39, comma 2, C.G.S. proposto dal reclamante avverso le delibera della CFA che lo aveva sanzionato con mesi 4 di inibizione e quella che gli aveva irrogato la sanzione dell’inibizione “fino a tutto il 10.8.2016”, basato sulla sentenza irrevocabile di assoluzione ai sensi dell’art. 530 c.p.p. con la formula “piena” perché il fatto non sussiste» relativa ai medesimi fatti per i quali era stato inibito in sede sportiva…con l’effetto che entrambe le decisioni vengono annullate e prosciolto il reclamante nel merito…Nel contempo, tuttavia, occorre osservare come l’apprezzamento della capacità rivalutativa della precedente pronuncia posseduta dagli elementi che si asseriscono sopravvenuti sia unicamente riservata dal legislatore federale al giudice della revisione (i.e. questa Corte federale d’appello), che, in tale contesto, appare del tutto sciolto dal vincolo di conformità ad altre valutazioni svolte, in ambiti giudiziari diversi (penale, civile, disciplinare, ecc.), con riferimento ai medesimi fini: semmai la conformità tra tale apprezzamento ed altri realizzati, sia pur interinalmente, in altre sedi di giustizia, può corroborare o meno l’affidabilità dell’apprezzamento effettuato in ambito federale. In altri termini, il giudice della revisione deve, comunque, procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e delle responsabilità disciplinari contestati al deferito, tenendo ovviamente conto degli eventuali vincoli del giudicato penale, nella misura e nei limiti definiti dall’ordinamento sportivo. In tale ambito valutativo, seppure, come già sopra evidenziato, non si pone, nel presente procedimento di revisione – per quanto innanzi rilevato – un problema di stretta inconciliabilità (i.e. contrasto) di giudicati, dovendosi comunque valutare il merito della fattispecie e giudicare in ordine alla commissione o meno del fatto e della conseguente violazione o meno della norma federale da parte dell’incolpato, occorre comunque tener conto della disposizione di cui all’art. 39, comma 3, C.G.S. del CONI, che così recita: «La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell’imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l’autonomia dell’ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto». In altri termini, ferma restando l’autonomia dell’ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto, non vi è dubbio che questa Corte è tenuta anche a prendere in considerazione l’esito del giudizio penale conclusosi con sentenza irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, con la quale, quanto all'accertamento del fatto, si è acclarato che lo stesso non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. In diversi termini, il più recente legislatore in materia ha previsto una corposa riduzione degli effetti extrapenali della decisione penale, in linea, peraltro, con la complessiva impostazione dei rapporti tra giudizio penale ed altri giudizi, secondo cui, ormai, gli stessi non sono più improntati al principio, in precedenza imperante nel sistema inquisitorio, della unitarietà della funzione giurisdizionale e, quindi, della priorità e del primato della giurisdizione penale e della sua pregiudizialità rispetto agli altri processi (cfr. Cassazione civ., 2.8.2004, n. 14770). Nell’attuale contesto processuale vige, invece, in sostanza, il principio della parità dei differenti ordini giurisdizionali e dell’autonomia dei relativi giudizi. Sotto il profilo qui in esame, questa Corte ritiene di dover, poi, tenere in debita considerazione l’insegnamento di cui alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione, resa a sezioni unite penali, 29 maggio - 28 ottobre 2008, n. 40049. Premette, il giudice della legittimità, come sia pacifico, tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, «che la formula “perché il fatto non sussiste” indica la mancanza di uno degli elementi costitutivi di natura oggettiva del reato (la condotta, l'evento o il nesso di causalità), ossia l'esclusione del verificarsi di un fatto storico che rientri nell'ambito di una fattispecie incriminatrice, anche soltanto a livello di tentativo». Prosegue, la Corte di Cassazione: «Accertata dunque l'insussistenza del fatto (o mancando la prova della sua sussistenza), l'assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste” deve essere pronunciata con prevalenza su qualsiasi altra e rende superflua ogni valutazione della condotta (Sez. IV, 5.6.1992, n. 1340, Battaglia, m. 193032). Tale formula, avendo una maggiore ampiezza di effetti liberatori, prevale anche su quella perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (Sez. Un., 27.9.2007, n. 2451/08, Magera, m. 238195). Inoltre, pur essendo entrambe ampiamente liberatorie, la formula “perché il fatto non sussiste” è logicamente pregiudiziale rispetto a quella “per non aver commesso il fatto”, perché non è possibile assolvere taluno per non aver commesso il fatto senza aver potuto prima risolvere affermativamente la questione della sussistenza del fatto stesso». Ciò premesso, evidenzia, la Suprema Corte, come il legislatore abbia introdotto, con il codice di procedura del 1988, il principio dell’autonomia e della separazione tra giudizio civile e giudizio penale, nel senso che, salve restando alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione previste dall'art. 75, comma 3, cod. proc. pen., da un lato, il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall'altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile dedotti in giudizio (cfr. Cassazione civ., sez. III, 30.7.200l, n. 10399). «Questo nuovo principio generale è peraltro attenuato dal riconoscimento al giudicato penale di valore preclusivo negli altri giudizi in specifiche limitate ipotesi, e precisamente in quelle disciplinate dall'art. 651 con riferimento al giudicato di condanna e dall'art. 652 con riferimento al giudicato di assoluzione nei giudizi civili ed amministrativi di danno, dall'art. 653 con riferimento al giudizio disciplinare e dall'art. 654 con riferimento al giudicato assolutorio o di condanna negli “altri” (diversi da quelli precedenti) giudizi civili ed amministrativi» (Cassazione, sezioni unite penali, 29 maggio - 28 ottobre 2008, n. 40049). Dette disposizioni sono sottoposte al limite costituzionale, ripetutamente affermato dalla Corte Costituzionale, del rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio e, costituendo un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi, sono soggette ad un'interpretazione restrittiva e non possono essere applicate per via di analogia oltre i casi espressamente previsti (in tal senso, Cassazione civ., sez. III, 30.7.2001, n. 10399; Cassazione civ., sez. III, 3.12.2002, n. 17166; Cassazione cv., sez. III, 2.8.2004, n. 14770). Orbene, se ne ricava come, oggi, l’ordinamento giuridico generale ricolleghi l'efficacia del giudicato penale all' “accertamento” e non più alla mera “dichiarazione” della insussistenza del fatto e delle altre cause di proscioglimento. Se ne deduce, pertanto, anche in tale prospettiva interpretativa, come sia necessario, in questa sede di revisione, procedere, comunque, ad un effettivo, specifico e concreto accertamento positivo della insussistenza del fatto o della sua non attribuibilità all'imputato, non potendosi realizzare, l'effetto di giudicato penale, in quelle ipotesi in cui siffatto positivo accertamento non vi sia stato. Ritiene, in definitiva, questa Corte che nella prospettiva rivalutativa propria del giudizio di revisione debba aversi riguardo non tanto alla sentenza (penale) di assoluzione in sé e per sé considerata ed al suo dispositivo, quanto, invece, al positivo accertamento in fatto nella stessa rinvenibile, atteso che «la formula assolutoria “perché il fatto non sussiste”, potendo astrattamente ricomprendere anche l'ipotesi della mancanza o dell'insufficienza delle prove in ordine alla sussistenza del fatto od all'attribuibilità di esso all'imputato, non deducibile per espressa esclusione di legge nel dispositivo della sentenza penale» (così Cassazione, sezioni unite penali, 29 maggio - 28 ottobre 2008, n. 40049), non è di per se stessa ostativa alla celebrazione del procedimento disciplinare in sede sportiva, essendo riservato, per quanto qui rileva, al giudice sportivo, accertare, previa interpretazione del giudicato penale sulla base della motivazione del medesimo, se l'esclusione della responsabilità dell'imputato sia stata certa o dubbia e/o se l’accertamento in fatto presupposto sia stato o meno completo, e, di conseguenza, stabilire se l'azione disciplinare (o una decisione di condanna in sede sportiva) sia o meno preclusa. Per giudicare in ordine alla fondatezza o meno del ricorso occorre, allora, nel merito, verificare se il complessivo quadro probatorio, come integrato dalle nuove sopravvenute prove, sia idonee a dimostrare che il sanzionato doveva essere prosciolto. Per inciso, a tal proposito, occorre, subito, precisare che solo una parte della documentazione probatoria (segnatamente, le risultanze dell’esame testimoniale dibattimentale) può essere tenuta in considerazione ai fini del presente giudizio di revisione, atteso che le altre (ossia, n. 3 verbali di s.i.t. e n. 2 consulenze peritali) non soddisfano i requisiti richiesti dalla norma di cui all’art. 39, comma 2, C.G.S., essendo le stesse antecedenti alle decisioni di condanna in sede disciplinare-sportiva. Ciò premesso, ritiene, questa Corte, che le acquisite nuove prove (nei limiti appena chiariti) consentono, per quanto sopra detto, di pervenire ad un sereno giudizio di proscioglimento dalla responsabilità per le violazione contestate – con i capi di incolpazione di cui ai due deferimenti in premessa ricordati – al sig. …In tale prospettiva, questa Corte reputa, in primo luogo, che l’esame/raffronto dei capi di incolpazione di cui ai due deferimenti, poi, accolti nelle due decisioni in epigrafe indicate e qui fatte oggetto di istanza di revocazione / revisione e dei capi di imputazione contestati allo stesso sig. … nel procedimento penale svoltosi innanzi al Tribunale di Perugia e, poi, definito con la sentenza 1711/2018 del 3/7 luglio 2018, consente di affermare come la consistenza fattuale oggetto del procedimento sportivo e di quello penale sia, in effetti, la medesima. Segnatamente, si tratta dei fatti relativi alla vicenda inerente la costruzione in Perugia, di un impianto sportivo, in forza di un finanziamento concesso dalla Regione Umbria. Con deferimento in data 25.11.2014, accolto dal TFN con la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 37TFN del 1.10.2015, il sig. …, per quanto qui rileva, è stato deferito per la violazione delle norme di comportamento di cui ai principi di lealtà, correttezza e probità da rispettare in ogni rapporto, comunque, riferibile all’attività sportiva, previsti dall’art. 1 bis C.G.S., per avere, in concorso con altre persone, formato e sottoscritto due appendici ai verbali di riunione del Comitato regionale Umbria (verbali n. 8 del 29.3.2008 e n. 9 del 29.4.2010) da ritenersi non veridici, poiché difformi per contenuto, modalità e tempo alla realtà effettiva che, invece, volevano diversamente attestare, con l’aggravante della finalità illecita e del clamore avuto dalla vicenda. Con altro deferimento in data 24.11.2014 il Procuratore Federale ha deferito il Sig. Luigi Repace, nella sua qualità di presidente del Comitato Regionale LND – FIGC dell’Umbria, “per rispondere della violazione delle norme di comportamento di cui ai principi di lealtà, correttezza e probità da rispettare in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, previsti dall’art. 1 bis C.G.S., avendo posto in essere comportamenti non conformi a buone regole di gestione della vicenda sul finanziamento ottenuto dalla Regione Umbria per la realizzazione di un impianto sportivo, quali la disordinata e carente tenuta della contabilità, nonché l’utilizzo dei fondi per scopi diversi al momento dell’effettiva erogazione e comunque non attinenti allo scopo vincolato per il quale era stato concesso (prima quota del contributo di € 150.000,00 utilizzata per differenti esigenze e seconda quota del contributo di € 120.000,00, richiesta ed ottenuta in carenza di un reale ed effettivo stato di avanzamento dei lavori, come confermato dall’impresa appaltatrice degli stessi), tutti comportamenti da considerarsi fra loro collegati e finalizzati unitariamente all’irregolare ottenimento dei fondi ed irregolare utilizzo degli stessi, procurando così un danno all’immagine della struttura federale interessata ed esponendola al rischio di ripetizione del contributo ottenuto”. Entrambe le decisioni di condanna (sia 1) quella di cui al Com. Uff. n. 3/TFN del 7.7.2015, confermata dalla Corte Federale d’Appello con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 032/CFA del 1.10.2015, sia 2) quella di cui al Com. Uff. n. 135/CFA del 5.7.2016), oggetto, nel presente giudizio, di richiesta di revocazione / revisione, si fondano, in sostanza, sull’assunto che il sig. ….. abbia posto in essere una condotta volta ad ottenere un finanziamento pubblico (regione Umbria) senza che ne ricossero i presupposti e grazie ad artifizi e raggiri consistenti nella falsificazione di due verbali, e ne abbia poi distratto le somme. Questo, invece, il capo di imputazione di cui al processo penale svoltosi innanzi al Tribunale di Perugia: «a) delitto di cui agli artt. 110, 640 c. 2° n. 1 c.p. per avere agendo il R. quale presidente del Comitato Regionale Umbria della Federazione Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti […] mediante artifici e raggiri consistiti nella produzione di documentazione alterata e non rappresentativa del vero, atta a dimostrare l’inizio dei lavori per la realizzazione di un impianto sportivo consistente in un campo di calcio e strutture pertinenziali al medesimo, adiacente alla sede del Comitato, nonché il dovuto corrispettivo per gli stessi pari ad € 150.000,00, indotto in errore i funzionari della Regione dell’Umbria che provvedevano all’erogazione del primo rateo del finanziamento a fondo perduto, riconosciuto dall’Ente stesso per € 300.000,00, pari ad € 150.000,00, nonché al secondo per € 120.000,00; b) delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv 316 bis c.p., per avere, agendo il R. quale presidente del Comitato Regionale Umbria della Federazione Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti, socio unico della Calcio Umbia srl, […] impiegato per finalità estranee a quelle di erogazione, i ratei del contributo concesso ed erogato dalla Regione dell’Umbria per la realizzazione di un impianto sportivo consistente in un campo di calcio e strutture pertinenziali al medesimo, adiacente alla sede del Comitato, il tutto con le seguenti modalità: 4. rateo • quanto ad € 52.497,89 parte del primo rateo ricevuto il 18.03.2009 per € 150.000,00 trasferiti (giroconto) in data 19.3.2009 in favore della Calcio Umbria srl che li destinava a finalità diverse, • quanto ad € 94.938,89, residua porzione del suddetto rateo di contributo, impiegati a fini gestionali (così come desumibile dal saldo residuo del c/c 11453 della BPS pari ad € 2.563,22 alla data del 20.05.2009) 5. rateo - quanto ad € 83.259,39 parte del secondo rateo per € 120.000,00, ricevuto il 23.09.2010, impiegati ai fini gestionali (così come desumibile dal saldo residuo del c/c della BPS alla data del 28.02.2011 pari ad € 36.740,61 al netto del saldo di € 2.563,22 considerato al punto precedente)». Se ne ricava, dunque, come detto, che i fatti oggetto dei procedimenti disciplinari di cui trattasi (definiti con le decisioni degli organi di giustizia sportiva – oggetto della istanza di revisione qui in esame) e di quello penale (definito con la sentenza del Tribunale di Perugia n. 1711/2018 del 3.7.2018) sono i medesimi. Le prove provenienti dal predetto processo penale possono, dunque, considerarsi pertinenti e rilevanti nel presente procedimento di revisione. Del resto, che gli accertamenti dibattimentali effettuati nel corso del processo penale innanzi al Tribunale di Perugia fossero utili fonti di completamento del quadro probatorio è già stato affermato dalla Corte federale d’appello nella stessa decisione di condanna di cui al Com. Uff. n. 002/CFA del 5.7.2016, che, con specifica ordinanza, ha «ritenuto che il processo penale in corso innanzi al Tribunale di Perugia potesse fornire ulteriori elementi utili di giudizio, con particolare riferimento all’accertamento delle circostanze di fatto, ai fini della propria decisione», ed ha, dunque, sospeso il procedimento di appello (Com. Uff. n. 18/CFA – Stagione Sportiva 2015/2016), poi riprendendolo in considerazione del possibile maturare dei termini di prescrizione, atteso il prolungarsi del predetto processo penale, dando prevalenza all’interesse «alla pronuncia sportiva allo stato degli atti rispetto a quello dell’attesa dello svolgimento del giudizio penale (i cui tempi, come è stato accertato in seguito all’ordinanza interlocutoria, non sarebbero funzionali alla giustizia sportiva)», ritenendo doverosa e possibile quella valutazione ponderata degli interessi in gioco, che al momento apparivano incompatibili, e stimolavano la celere definizione del procedimento sportivo. Gli elementi probatori disponibili al momento della decisione del procedimento disciplinare sportivo relativo alla alterazione dei due verbali del Comitato regionale Umbria – LND avevano correttamente condotto la CFA ad affermare la sussistenza della violazione dei principi sanciti dall’art. 1 bis C.G.S.. Si legge, tra l’altro, nella decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 032/CFA del 1.10.2015…Analogamente, l’esame della documentazione probatoria allora versata in atti aveva correttamente indotto la Corte federale d’appello (decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 002/CFA del 5.7.2016) a ritenere che la documentazione medesima consentisse di individuare profili di responsabilità della condotta del sig. …, rilevanti ai sensi dell’art. 1 bis C.G.S.. «La documentazione in questione», si legge nella predetta decisione della CFA, «consente di dissentire dal giudizio espresso dal TFN circa l’assenza di qualsiasi profilo di responsabilità del ..e. Ed infatti, a prescindere dal rilievo secondo il quale l’impianto sportivo è stato ultimato nei tempi stabiliti ed in conformità agli obblighi assunti dal Comitato Regionale Umbria per ottenere l’erogazione del contributo regionale (permesso di costruire n. 111 dell’8.2.2006 e SCIA n. 3883 del 30.11.2011), ciò che rileva nella presente sede disciplinare appare il mancato rispetto delle regole di corretta amministrazione alle quali il dirigente federale avrebbe dovuto attenersi. Sotto questo precipuo aspetto (si rileva, per inciso, che pende davanti alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale regionale Umbria, un giudizio di responsabilità erariale a carico del R. per tali vicende), dagli atti istruttori a disposizione del Collegio emerge che le due tranches di finanziamento siano state richieste ed ottenute, la prima, quando non era stato neanche acquisito il verbale di consegna lavori, la seconda, in mancanza di una rendicontazione chiara e trasparente, da parte del Comitato, degli importi fino a quel momento utilizzati da altro soggetto, ossia la Umbria Calcio S.r.l., società di servizi del Comitato, che aveva stipulato l’appalto unitario per la costruzione del campo da gioco e della nuova sede del Comitato Umbria». Orbene, ritiene questo Collegio, che la complessiva documentazione versata ed acquisita al presente giudizio, come integrata con i nuovi elementi probatori già posti a base della decisione del processo penale svoltosi innanzi al Tribunale di Perugia e conclusosi con la sentenza n. 1711/2018 del 3/7 luglio 2018, passata in giudicato, consente di accertare ed affermare come non possa ritenersi acclarata alcuna specifica condotta violativa inerente l’alterazione dei verbali, funzionale ad ottenere il richiesto contributo regionale, né distrazione di fondi pubblici (finanziamento regionale), essendosi la costruzione dell’impianto sportivo oggetto del predetto medesimo finanziamento, comunque, conclusosi nei termini preventivati. In tale prospettiva è bene, subito, evidenziare come il Tribunale di Perugia sia pervenuto ad una pronuncia di assoluzione «sulla base delle risultanze dell’istruttoria dibattimentale svolta»….«E’ anche emerso pacificamente», si legge – ancora – nella stessa predetta sentenza, che «che la comunicazione di fine lavori, rispettò il termine ultimo del 31.12.11». Ne conclude, quindi, il Tribunale, che «il reato contestato al capo b) (316 bis c.p.), non appare consumato». Conclusione che questa Corte condivide. «La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che “il delitto previsto dall’art. 316 bis c.p. – che consiste nella elusione del vincolo di destinazione gravante sui finanziamenti erogati per la realizzazione di una determinata finalità pubblica – si perfeziona nel momento in cui si attua la mancata destinazione dei fondi allo scopo per il quale erano stati ottenuti” [Cass. Sez. 6, sentenza n. 40375 del 08.11.2002». In tale direzione, la Corte di Cassazione ha, infatti, precisato che «il reato si perfeziona non nel momento in cui il finanziamento viene erogato o in quello in cui i fondi vengono in ipotesi impiegati per altro scopo, ma nel momento in cui si attua la mancata destinazione dei fondi allo scopo per il quale erano stati ottenuti. Il momento consumativo del reato si identifica, in una parola, nel momento in cui possa ritenersi accertato che l’agente, non avendo compiutamente realizzato l’opera o l’attività prevista nell’atto di erogazione, destina le somme ad altra attività» (Cass., sez. VI, sentenza n. 40375 dell’8.11.2002, cit.)….In sostanza, conclude, dunque, il Tribunale di Perugia, «nel caso di specie, il delitto contestato non appare consumato, atteso che l’opera è stata comunque realizzata entro il termine ultimo assegnato dalla Regione erogante il contributo (31.12.2011), a nulla rilevando che, medio tempore, il beneficiario del contributo, già accreditato, abbia utilizzato lo stesso per altre finalità, ben potendo comunque realizzare l’opera utilizzando altro denaro attinto dal proprio patrimonio o comunque allo scopo reperito»….In conclusione, questa Corte ritiene possibile affermare che i sopravvenuti elementi probatori, ora acquisiti al presente procedimento di revisione, consentono di pervenire ad un solido giudizio alla luce di un complessivo quadro probatorio innovato e completo e che una considerazione d’insieme delle risultanze tutte, testimoniali e documentali, ammesse ed esaminate, consente di superare quella valutazione di colpevolezza, basata sul solo materiale istruttorio all’epoca esistente e sulle correlate valutazioni logico-deduttive (peraltro, lo si ribadisce, allo stato di quel procedimento, pienamente corrette e funzionali alle esigenze di celerità del giudizio sportivo, anche imposte dall’ordinamento federale). La revisione critica dei procedimenti disciplinari di cui trattasi conduce, quindi, ad affermare che le nuove prove, unite a quelle già valutate, dimostrano che il sanzionato doveva essere prosciolto.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: C. U. n. 56/CFA del 08 Novembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera della Corte Federale d’Appello Com. Uff. n. 17/CFA del 29.8.2015
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. M. F. PER REVOCAZIONE E REVISIONE EX ART. 39 COMMA 1 LETT. D) E COMMA 2 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI ANNI 4 E MESI 6; - AMMENDA DI € 80.000,00; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1319/859BIS PF 14-15 SP/BLP DEL 30.7.2015
Massima: E’ inammissibile il ricorso ex art. 39 CGS proposto dal direttore sportivo ed incentrato sulla base delle intercettazioni telefoniche che poste alla base di altro procedimento disciplinare aveva portato al proscioglimento del deferito. L’art. 39, comma 1, lett. d), C.G.S., prevede la possibilità di impugnare per revocazione le decisioni rese dagli organi di giustizia sportiva laddove risulti omesso l’esame di un fatto decisivo che non era possibile conoscere precedentemente ovvero quando siano sopravvenuti fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia. Parimenti, il comma 2 della medesima norma prevede che la Corte possa disporre la revisione di una decisione irrevocabile laddove sopravvengano o si scoprano nuove prove ovvero in caso di inconciliabilità tra fatti posti a fondamento di altra decisione. È evidente che nella nozione di fatto nuovo non possa ricomprendersi la ricordata decisione di proscioglimento emessa da questa Corte, di cui al Comunicato ufficiale del 3 luglio 2017, atteso che ogni decisione è una mera valutazione di conformità alle norme dei fatti avvenuti precedentemente. Pertanto, i fatti nuovi posti a fondamento dell’odierno ricorso sono esclusivamente le conversazioni oggetto delle intercettazioni esaminate da questa Corte al fine di adottare la già ricordata sentenza di proscioglimento. Peraltro, in entrambi gli atti di deferimento con i quali la Procura federale ha dato avvio ai procedimenti conclusisi con le due decisioni più volte richiamate (quella di condanna, contro cui il signor – omissis - ricorre e quella di proscioglimento alla quale si richiama), è espressamente affermato che “l’attività di indagine ha consentito di acquisire agli atti una serie di elementi probatori, desumibili dal decreto emesso dalla Procura della Repubblica di Catanzaro in data 11.5.2015 e dalle ordinanze di convalida e di applicazione delle misure cautelari personali, emesse dal G.I.P. dei Tribunali territorialmente competenti” (cfr. le identiche parole contenute nella sezione “1. Materiale probatorio acquisito” presente sia nel deferimento del 30.7.2015, prot. 1319/859bis pf14-15/SP/blp, sia nel deferimento del 4.8.2016 prot. 1638/78pf 15-16/SP/gb). Deve, dunque, desumersene che tutte le intercettazione poste a fondamento di entrambe le due ricordate decisioni (sia quella che ha riconosciuto l’addebito del – omissis - con riferimento ai comportamenti ed alle omissioni poste in essere con riferimento alle gare Vigor Lamezia/Paganese e Barletta/Vigor Lamezia, sia quella che ne ha disposto il proscioglimento con riferimento ai fatti inerenti la gara Juve Stabia/Vigor Lamezia) erano note fin dall’11.5.2015 e potevano essere conosciute non solo dal collegio che ha emesso tali pronunce ma, altresì, dalla stessa parte che poteva allegare già nel primo giudizio le intercettazioni che, a suo dire, avrebbero condotto ad un giudizio di assoluzione anche in tal caso. Pertanto, non sussistendo fatti nuovi, attesa l’inesistenza dei presupposti per l’instaurazione del giudizio di revocazione, deve dichiararsene l’inammissibilità. Il ricorso deve parimenti dichiararsi inammissibile anche se lo si voglia qualificare come revisione ai sensi del comma 2 del citato art. 39 (anch’esso richiamato nel ricorso introduttivo). La disposizione consente la revisione della decisione di condanna in presenza sia di nuove prove sia di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento di altre decisioni. Esclusa, per i motivi anzidetti, la sussistenza di nuove prove, occorre verificare la sussistenza dell’astratta condizione di inconciliabilità tra i fatti posti a fondamento delle suddette decisioni. Nel caso di specie, tale condizione non può dirsi neanche astrattamente sussistente non solo perché l’oggetto delle due pronunce è diverso e diverse sono le intercettazioni valutate nei due procedimenti ma perché la valutazione di non colpevolezza contenuta in una decisione non può ex se avere effetti in un altro giudizio. In tal senso, ci si riporta all’insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass., Terza sez. penale, sent. 41144/16 del 28.06.2016) laddove afferma che “in materia di revisione delle sentenze penali di condanna, il contrasto tra giudicati, rilevante ai fini della lettera a) dell'art. 630 c.p.p. va inteso non già nell'ipotesi in cui i diversi giudici attribuiscono una diversa valutazione giuridica a fatti ricostruiti, sotto il profilo della loro verificazione oggettiva, in maniera identica nei due diversi processi, piuttosto allorquando il fatto è ricostruito dai diversi giudici in maniera storicamente diversamente”. Nel caso di specie, come si è detto, lo stesso ricorrente non deduce una diversa ricostruzione di un medesimo fatto storico ma si limita a riferire una diversa valutazione di distinti elementi probatori (diverse intercettazioni inerenti diverse gare), effettuata dai due distinti collegi in procedimenti aventi diverso oggetto; il ricorrente ritiene, però, che la valutazione di tali risultanze probatorie resa nella sentenza di proscioglimento sia significativa non solo della sua estraneità ai fatti ivi contestati ma rappresenti la prova della sua assoluta incapacità a prendere parte a tali illeciti. Tale ricostruzione, evidentemente, non configura un contrasto tra ricostruzioni storiche di un medesimo evento (contrasto che legittima un ricorso per revisione) bensì un semplice contrasto tra valutazioni di un diverso e distinto materiale probatorio. La diversa valutazione delle prove (anche laddove queste fossero sempre le medesime e non differissero tra loro, com’è, invece, nel caso di specie) non può legittimare – per il citato orientamento giurisprudenziale di Cassazione che questa Corte condivide – un procedimento di revisione.
Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 006/CFA del 04 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Com. Uff. n. 77 del 19.4.2017
Impugnazione - istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD CALCIO CHIERI 1955 PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA SQUALIFICA DI GIORNI 40 INFLITTA AL CALCIATORE CLAUDIO POESIO A SEGUITO DEL PATTEGGIAMENTO AI SENSI DELL’ART. 23 C.G.S. – NOTA N. 6670/153 PF16-17 GP/AA/MG DEL 21.12.2016
Massima: Se è pur vero che fra i “Principi di giustizia sportiva del CONI”, all’art.2, comma 1, è enunciato che tutti i procedimenti di giustizia sportiva assicurano la piena tutela degli interessi dei tesserati, è altrettanto vero che il CGS FIGC non contempla una norma che assicuri la partecipazione delle società sportive a procedimenti della specie, ragion per cui non ricorre nel caso in scrutinio l’unitarietà soggettiva del rapporto sostanziale (litisconsorzio), come disciplinata dall’art. 101 cpc. Consegue che, fra le ipotesi tracciate dal Legislatore sportivo all’art. 39 C.G.S., non figura una che possa essere utilizzata per la lamentata omissione e, inoltre, rileva che quelle di cui ai punti c) ed e) dell’art. 39 C.G.S., indicate da Parte ricorrente a fondamento del suo atto, non si attagliano alla vicenda che occupa. Ed infatti, non ricorre l’ipotesi di cui al richiamato punto c), essendo inverosimile che Parte ricorrente non abbia potuto versare agli atti del procedimento “documenti influenti ai fini del decidere” di cui era in possesso, considerato che la vicenda riguardava rapporti intercorsi fra il calciatore – omissis - e la società S.S.D. Imolese, con la quale era tesserato al momento del fatto. E non ricorre neanche l’invocata ipotesi di un errore di fatto (punto e) dell’art. 39 C.G.S., non essendo rinvenibile negli atti di tutto il procedimento alcun elemento che possa far supporre tale evento.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 034/CFA del 30 Settembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CFA del 30 Ottobre 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013 - Delibera della Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 100/CGF del 19.11.2013 (proc. N. 208/4pf 13-14/SP/blp del 9.7.2013
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S PROCURATORE FEDERALE AVVERSO: - L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 INFLITTA AL CALC. S.F. IN RELAZIONE ALLA GARA LECCE/LAZIO DEL 22.5.2011 (DELIBERA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – COM. UFF. N. 94/CGF DEL 13.11.2013); - LA REIEZIONE DEL RICORSO PROPOSTO DALLA PROCURA FEDERALE CON RIFERIMENTO ALLA POSIZIONE DEL CALC. S.F. IN RELAZIONE ALLA GARA LECCE/LAZIO DEL 22.5.2011 (DELIBERA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – COM. UFF. N. 94/CGF DEL 13.11.2013); - IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALC. M.O. E DELLA SOC. GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A. IN RELAZIONE ALLA GARA LAZIO/GENOA DEL 14.5.2011 (DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – COM. UFF. N. 10/CDN DEL 2.8.2013 - DELIBERA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – COM. UFF. N. 97/CGF DEL 14.11.2013) - IL PROSCIOGLIMENTO DEI CALC. B.M. E R.A. NONCHÉ DELLA SOCIETÀ U.S. LECCE S.P.A. DALLA INCOLPAZIONI ASCRITTE IN RELAZIONE ALLA GARA LECCE/LAZIO DEL 22.5.2011
Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione proposto dalla Procura Federale e basato sulla delle dichiarazioni etero accusatorie rese dall’indagato alla Procura della Repubblica in sede di interrogatorio di garanzia. Recita, a tal proposito, infatti, l’art. 39, comma 1, CGS: «Tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti: a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra; b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione; c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere; d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia; e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa». Sotto tale ambito valutativo occorre rammentare che la struttura del procedimento di revocazione desumibile dal sopra ricordato art. 39 CGS contempla il doppio momento, dell’ammissibilità e quello, ulteriore e successivo, della rescindibilità e possibile sostituibilità della pronuncia della cui rimozione si tratta (cfr., ex multis, Corte giustizia federale, C.U. n. 190/CGF del 20 maggio 2009). Nel procedimento per revocazione il giudice deve, dunque, verificare l’attitudine dimostrativa delle nuove prove, congiuntamente alle prove del precedente giudizio, rispetto al risultato finale della revisione del giudizio…..Questa Corte, valutata l’attitudine dimostrativa del nuovo materiale probatorio, congiuntamente alle prove già acquisite al procedimento, rispetto al risultato finale della revisione del giudizio, ritiene che il ricorso per revocazione come proposto dal Procuratore federale sia, allo stato, inammissibile, nei limiti di seguito indicati. Occorre, anzitutto, verificare l’astratta riconducibilità della deposizione di – omissis - alla tipologia delle circostanze alternativamente legittimanti, ai sensi della lett. d) dell’art. 39 CGS, l’utile celebrazione della fase rescissoria del procedimento revocatorio, nella prospettiva, appunto, di delibare l’ammissibilità del ricorso proposto dalla Procura. Orbene, come già più sopra anticipato, questo Collegio non nutre dubbi sul fatto che alla categoria di “fatti sopravvenuti” o “fatti nuovi” che, se noti al momento dell’originaria pronuncia, ben avrebbero potuto modificarne l’assetto decisorio, siano iscrivibili anche circostanze non perfettamente inquadrabili secondo le categorie processuali civilistiche nell’ambito della nozione di prova nuova, essendo sufficiente che si tratti di eventi fenomenicamente rilevanti, comunque, idonei ad incidere sulla determinazione del giudice. Da questo punto di vista, dunque, la Corte non ha alcuna esitazione nel giudicare congrui ed adeguati, ai fini dell’ammissibile proposizione del ricorso per revocazione, i nuovi elementi offerti dalla ricorrente Procura federale. Peraltro, in tale prospettiva concettuale, questa Corte ritiene opportuno, seppure in via incidentale, riaffermare il principio secondo cui l’apprezzamento della capacità rivalutativa della precedente pronuncia posseduta dagli elementi che si asseriscono sopravvenuti è unicamente riservata dal legislatore federale al giudice della revocazione, che, sotto tale profilo, appare del tutto sciolto dal vincolo di conformità ad altre valutazioni svolte con riferimento ai medesimi fini in altre sedi: semmai la conformità tra tale apprezzamento ed altri realizzati, sia pur interinalmente, in altre sedi, potrà corroborare o meno l’affidabilità dell’apprezzamento effettuato in ambito federale. Ciò premesso, tuttavia, il Collegio ritiene che il giudizio di ammissibilità non possa formularsi in astratto, ma vada riferito al precedente contesto decisorio. In altri termini, ciò che al giudice della fase rescindente si chiede è di simulare se la precedente struttura decisoria fosse attraversata da un grado di permeabilità tale da consentire l’utile innesto di altre sopravvenienze probatorie, di per sé capaci di scardinarne la coerenza. Si chiede, in breve, di verificare se le nuove circostanze fattuali si palesino induttive di una possibile revisione critica della precedente pronuncia. In sintesi, per superarsi il vaglio di ammissibilità proprio della fase rescindente, ciascuno dei nuovi o sopravvenuti elementi, individualmente considerato nonché valutato in forma aggregata agli altri (preesistenti), deve essere tale da consentire, in astratto, di rifondare il giudizio precedentemente espresso, sotto lo specifico profilo che, grazie al nuovo ingresso di questi elementi probatori, può vincersi l’ambiguità interpretativa che ad avviso dei primi giudici si risolveva nel mancato raggiungimento della prova piena necessaria per affermare la responsabilità in ordine alla contestazione di illecito sportivo. Pertanto, non ogni sopravvenienza può di per sé portare all’utile celebrazione della fase rescissoria, ma solo quella che non solo contrasti la precedente decisione, ma mostri un’attitudine sostitutiva del suo fondamento, interamente assorbendola in sé per effetto della propria intrinseca efficacia probatoria. È, del resto, ormai consolidata (per il processo penale cfr. Cass. pen. 17 giugno 2008, n. 29486) l’idea che nel giudizio di revocazione il giudice debba prima verificare l’attitudine dimostrativa delle nuove prove, congiuntamente alle prove del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento o dell’affermazione di responsabilità. Ora, nel caso di specie, la condizione in parola non può dirsi, allo stato, interamente soddisfatta, per il seguente duplice ordine di ragioni. In primo luogo, non può trascurarsi di considerare che la deposizione di – omissis -, resa in sede di indagini preliminari, appare suscettibile di ulteriore consolidamento nel dinamico sviluppo del procedimento penale, di cui, in astratto, ben potrebbe beneficiare il procedimento sportivo. Questo, infatti, potrebbe essere rimesso in discussione, ricorrendo le condizioni poste dall’art. 39 CGS, in diretta relazione con la futura evoluzione processuale. In secondo luogo, perché le revocande decisioni contemplano una pluralità di circostanze che di per sé potrebbero anche sopravvivere al fatto nuovo, per ciò che attiene al contesto dello svolgimento dei fatti, sia dal punto di vista temporale, che logistico. Sotto tale profilo, dunque, le propalazioni di – omissis -non consentono di compiere quel preliminare giudizio volto a verificare l’astratta idoneità degli asseriti nuovi fatti posti a fondamento della richiesta revocazione a rendere possibile una diversa conclusione del procedimento disciplinare. Le dichiarazioni di cui sopra, infatti, si limitano, al più e solo, peraltro, con riferimento ad alcune posizioni, come meglio di seguito precisato, ad offrire meri elementi indiziari, astrattamente utilizzabili ai fini di una revisione del convincimento dei giudici del procedimento disciplinare ordinario, ma non anche nella prospettiva di una modifica della decisione adottata a fronte di un mutato quadro probatorio. Del resto, per quanto sopra detto, è necessario, come correttamente richiesto dalle difese, un particolare rigore nello scrutinio inerente l’ammissibilità dell’istanza di revocazione, evidente essendo l’esigenza di valutare la sussistenza della condizione secondo la quale il fatto dedotto come nuovo elemento probatorio riveli la propria astratta attitudine a comportare, ove fosse stato conosciuto nel corso del procedimento ordinario, una diversa pronuncia. Sotto tale profilo non può non osservarsi come le dichiarazioni di cui trattasi appaiono, da un lato, alquanto incerte («… non conosco o comunque non ricordo in questo momento i nomi dei giocatori del Lecce coinvolti. Mi sembra che – omissis - abbia fatto i nomi di ………… e ovviamente il portiere e tutta la difesa ed era coinvolto per sicurezza il secondo portiere»), oltre che (eccessivamente) generiche, riguardo i calciatori – omissis - e – omissis - (rispetto ai quali, deve qui ribadirsi, il precedente quadro probatorio era già stato giudicato del tutto insufficiente ai fini di una eventuale pronuncia di affermazione di responsabilità in ordine all’illecito contestato), dall’altro, non decisive (sempre ai fini del presente vaglio di ammissibilità) con riferimento alle posizioni dei calciatori – omissis - e – omissis -. Insomma, in sintesi, il fatto nuovo addotto dalla Procura a fondamento della richiesta revocatoria di cui trattasi non sembra apportare un quid novi tale da consentire la riapertura del giudizio e, comunque, idoneo ad ampliare lo spettro del complessivo quadro probatorio già in precedenza acquisito relativamente alle posizioni – omissis - e – omissis -. Gli elementi riferiti da – omissis - non sono, infatti, idonei ad inficiare il giudizio espresso nella decisione qui fatta oggetto di richiesta di revocazione. Né, per quanto appena osservato, il suddetto nuovo elemento sembra rappresentare utile riscontro alle dichiarazioni accusatorie di – omissis -, già di per sé, sul punto, generiche e dubitative ed a prescindere che le medesime trovano fonte in quanto allo stesso riferito da – omissis - tramite – omissis -. Senza, ancora, trascurare che il sig. – omissis -riferisce in ordine all’asserito coinvolgimento di – omissis - e – omissis - solo de relato (essendo, a suo dire, la fonte – omissis -). In altri termini, in ordine alla eventuale partecipazione di – omissis - e – omissis - alla vicenda alterativa agli stessi contestata le dichiarazioni del sig. – omissis - non apportano alcun ulteriore decisivo elemento conoscitivo che, se acquisito nel corso del giudizio disciplinare svoltosi nei confronti dei medesimi, avrebbe indotto l’organo sportivo ad adottare una differente pronuncia: in tal ottica, dunque, il fatto nuovo non appare sufficiente a consentire di superare il preliminare vaglio di ammissibilità del ricorso per revocazione di cui trattasi. Lo stesso può, nelle conclusioni, affermarsi in ordine alla posizione dei calciatori – omissis - e – omissis -, seppur su un piano sensibilmente differente. Con particolare riferimento al calciatore – omissis - ritiene, questa Corte, che seppur le dichiarazioni di – omissis - introducano elementi di sostanziale novità, gli stessi non sono tali, allo stato, da comportare sicuramente, qualora conosciuti al momento della decisione qui fatta oggetto di richiesta di revocazione, una pronuncia di condanna. Anzitutto, seppur le dichiarazioni relative alla posizione – omissis - sono, di certo, più precise e circostanziate rispetto alle posizioni – omissis - E – omissis -, le stesse lasciano ancora, allo stato, margini di dubbio, in relazione, ad esempio, al giorno / ora dell’avvenuta consegna del denaro ed all’importo effettivamente consegnato. Il narrato difetta di puntualità e, comunque, non è rinvenibile alcun elemento che colleghi l’affermata consegna del denaro a – omissis - con la distribuzione dello stesso agli altri calciatori asseritamente coinvolti nella combine. Elemento, questo, che, se non necessariamente decisivo in assoluto, nel caso di specie appare alquanto rilevante, attesa la pacifica mancata partecipazione del predetto calciatore alla gara in questione, essendo lo stesso, all’epoca, fuori rosa. Né idoneo a dipanare una certa fumosità della dichiarazione appare il possibile elemento individualizzante della narrazione rappresentato dalla contestazione di – omissis - ad – omissis - della mancanza di tremila euro, anche atteso l’assoluto difetto di riscontri sullo specifico punto. Insomma, questi elementi, comunque, come detto, di novità probatoria, non appaiono, si ribadisce, allo stato, idonei a vincere il convincimento di non responsabilità in ordine all’illecito contestato al calciatore – omissis - già formulato dagli organi di giustizia sportiva sulla base di un insieme di elementi già valutati nel giudizio la cui decisione è qui impugnata per revocazione; insieme probatorio che, anche alla luce degli ulteriori particolari narrati dal dichiarante, questa Corte ritiene non possedere valore dimostrativo di grado inferiore. Conclusivamente, dunque, la dichiarazione di – omissis -, con riferimento alla posizione di – omissis -, rappresenta un fatto nuovo, ma non tale, allo stato, da ritenere che la sua conoscenza, al momento della decisione, avrebbe comportato una diversa pronuncia. Alla medesima conclusione può pervenirsi in relazione alla posizione del calciatore – omissis -. Anche in questo caso, infatti, i nuovi elementi dichiarativi, non consentono di rifondare, nell’ambito di una rivalutazione in forma aggregata del complessivo materiale probatorio, il giudizio precedentemente espresso dalla giustizia sportiva. Un attento esame della dichiarazione de qua (nella quale, peraltro, – omissis - specifica di non aver sentito “tutti i discorsi” di – omissis - e non menziona alcuna sua specifica attività finalizzata all’alterazione della gara in questione), non si risolve in un decisivo elemento dimostrativo dell’adesione all’illecito del predetto calciatore Difetta, in particolare, quell’indispensabile nesso causale tra la circostanza denunciata e la pronuncia, nel senso che la nuova narrazione non appare ancora decisiva per giungere ad una pronuncia di condanna nel caso di riapertura del giudizio. Difetta, in altri termini, l’attitudine dimostrativa del nuovo fatto ad essere considerato circostanza risolutiva per la definizione della controversia. In definitiva, neppure in relazione al calciatore – omissis - si rinvengono fondamentali elementi di novità probatoria, necessari e sufficienti, per avviare (ammettere) il procedimento in oggetto e, quindi, suscettibili di condurre il giudice della revocazione a riconsiderare, allo loro luce, il precedente assetto decisorio, al fine di pervenire ad una diversa pronuncia. A questa stregua, criteri di ragionevolezza e prudenza inducono questa Corte a dichiarare, allo stato, con l’espressa riserva prima formulata, l’inammissibilità del ricorso.
Massima: Non appare, infatti, conferente il richiamo effettuato, in sede di discussione, dal rappresentante dell’organo federale requirente in ordine alla pretesa sanatoria che la costituzione in giudizio delle parti e la loro difesa nel merito provocherebbe in relazione ad eventuali vizi del ricorso per revocazione o del relativo procedimento. In tal senso, deve osservarsi come la decisione della Corte di giustizia federale richiamata dalla Procura si riferisca ad una ipotesi in cui era in contestazione la ritualità della notificazione dell’istanza di revocazione e, nell’occasione, avuto anche riguardo alla fattispecie oggetto di quel procedimento, il Collegio ha avuto, peraltro, modo di evidenziare che l’atto aveva, comunque, raggiunto il proprio scopo, al fine di sottolineare che la pienezza del diritto di difesa conferita alle parti dall’ordinamento sportivo era stato in concreto esercitato attraverso la costituzione in giudizio mediante deposito di memoria e discussione orale.
Massima: La Corte di giustizia federale ha già avuto modo di affermare che l’interpretazione da dare alla norma di cui all’art. 39 CGS, che, appunto, prescrive che l’impugnazione per revocazione debba avvenire entro 30 giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti, sia tale che la conoscenza dell’uno o degli altri da parte del ricorrente debba essere piena, in modo che possa essere soddisfatta la ulteriore condizione di ammissibilità del ricorso, consistente nell’analitica illustrazione e descrizione di essi, nonché nella dimostrazione dell’idoneità modificativa della precedente decisione. In tale prospettiva, questo Collegio ritiene che, nel caso di specie, il dies a quo non possa in alcun modo farsi decorrere dalla pubblicazione, nei primi giorni del maggio 2015, di alcuni articoli di stampa, segnatamente di quelli apparsi sul quotidiano “Repubblica” e sul quotidiano sportivo “La Gazzetta dello sport”. Né può essere considerata tardiva, sempre con specifico riferimento al caso qui sottoposto all’esame della Corte, l’iniziativa della Procura federale, essendo logico e verosimile ritenere che, anche ammessa la conoscenza da parte dell’organo federale inquirente delle notizie stampa di cui si è detto, l’effettiva e ufficiale richiesta degli atti alla Procura della Repubblica sia stata preceduta dai contatti di prassi e sia stata, poi, concretamente (e correttamente) avanzata nel momento in cui l’indagine della predetta Procura di Cremona era giunta al termine e le acquisizioni probatorie completate. Solo a questo punto, del resto, la Procura federale poteva disporre di un materiale probatorio pieno per valutare la sussistenza dei presupposti per l’eventuale esercizio dell’azione di revocazione ex art. 39 CGS. Si sottrae, pertanto, «ad ogni dubbio la radicale insufficienza delle semplici e non qualificate notizie di stampa afferenti all’indagine penale a costituire sintomo se non prova della piena conoscenza in parola: esse rappresentarono, piuttosto, il propellente per la diligente azione conoscitiva posta in essere dalla Procura federale presso gli uffici giudiziari procedenti. Una volta assolto tale onere, e percepitine gli esiti utili attraverso la ricezione degli atti, poteva iniziare a decorrere il termine: questo è quanto è in effetti avvenuto nel caso di specie. Logica prova ne è che il fondamento stesso del ricorso revocatorio è univocamente rinvenibile in relazione agli atti del procedimento penale e nei ripetuti riferimenti al loro oggetto, che ovviamente sarebbero stati preclusi dalla loro mancata acquisizione» (Corte di giustizia federale, sez. un., 19 marzo 2010, C.U. n. 203/CGF del 24 marzo 2010).
Massima: Priva di pregio appare l’eccezione secondo cui il verbale della dichiarazione del sig. – omissis -, sul quale la Procura federale sostanzialmente basa la propria iniziativa revocatoria, sarebbe inutilizzabile perché consegnata da un organo, il Procuratore della Repubblica di Cremona, che, all’epoca della richiesta di acquisizione, si era, appunto, spogliato del procedimento, per aver disposto il rinvio a giudizio, con conseguente trasferimento della “competenza” al Giudice penale. A tal riguardo, deve, anzitutto, osservarsi che una interpretazione logico-sistematica della norma di cui all’art. 2, comma 3, della legge n. 401/1989 («Gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'articolo 114 dello stesso codice»), conduce a ritenere che proprio la Procura della Repubblica rappresenti l’Autorità giudiziaria ordinaria di immediato riferimento per l’organo federale inquirente: in tal senso, infatti, sembrerebbe deporre il riferimento agli “atti del procedimento penale”. Ad ogni buon conto, coglie nel segno l’avv. – omissis - quando sostiene che il fascicolo delle indagini rimane sempre nella disponibilità del Procuratore della Repubblica. Per altro verso, non deve ignorarsi che al Pubblico Ministero è riconosciuto, successivamente all’emissione del decreto che dispone il giudizio, il potere di compiere indagini integrative ex art. 430 c.p.p., talché neppure sul piano squisitamente processuale regge l’argomento di un declinare dei poteri di indagine del Pubblico Ministero ove sia già stata esercitata l’azione penale. Va, poi, considerato che il Pubblico Ministero è, secondo generale previsione di legge, oltre che parte pubblica del processo, «garante dell'osservanza delle leggi e della pronta e regolare amministrazione della giustizia» (art. 73 dell'Ordinamento Giudiziario: R.D. 30/1/1941, n. 12), talché la consegna della ridetta prova dichiarativa da parte dell’Ufficio del Pubblico Ministero (in persona del Procuratore della Repubblica territorialmente competente), ben lungi dall’importare una qualche incompetenza circa l’acquisizione del materiale probatorio, appare atto del tutto consono alla funzione dell’Ufficio ricevente, il quale, proprio in virtù della ridetta prerogativa di vigilanza circa il rispetto delle leggi, sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, sulla tutela giuridica dei diritti dello Stato, ha esercitato un generale ed incomprimibile potere-dovere di attivazione e comunicazione dei canali procedimentali previsti dalla legge. Ciò osservato sul piano generale occorre, in ogni caso, rammentare, e qui, per quanto occorra, riaffermare, il principio della libera utilizzazione, in questa sede disciplinare-sportiva, degli elementi di prova acquisiti in processi diversi. Viene, pertanto, in modo del tutto legittimo, assunto e utilizzato a fondamento della proposta di revocazione il contenuto di alcune dichiarazioni acquisite agli atti di un procedimento penale. Dette dichiarazioni, ferma fatta, ovviamente, la valutazione delle stesse sia sotto il profilo del vaglio di ammissibilità della richiesta di revocazione, sia sotto quello dell’esame nel merito, costituiscono, del tutto legittimamente, «parte del materiale probatorio acquisito al presente procedimento dovendo le stesse essere considerate, secondo la costante giurisprudenza sportiva (endo ed esofederale), nella loro fenomenica consistenza e nella loro capacità rappresentativa di circostanze storiche rilevanti, senza necessità (e, perfino, di possibilità giuridica, sottratta al Giudice sportivo a fronte di fonti probatorie formatesi nell’ambito della giurisdizione statale) di sindacato sulla loro origine e sul modo della loro acquisizione» (Corte di giustizia federale, sez. un., 18 agosto 2011, C.U. 043/CGG del 19 settembre 2011).
Massima: Del pari, priva di pregio appare l’eccezione di tardività e, conseguente, inammissibilità del ricorso per revocazione per mancato rispetto del termine di tre giorni per il preannuncio di cui all’art. 38, comma 1, CGS, secondo cui, appunto, «La dichiarazione con la quale si preannuncia il reclamo deve essere inviata all’organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione della decisione che si intende impugnare». Come, ancora una volta, correttamente osservato dal rappresentante della Procura federale, in sede di replica dibattimentale, la predetta norma è applicabile ai procedimenti ordinari e non anche a quello speciale di cui all’art. 39 CGS. In ogni caso, poi, la previsione normativa invocata a sostegno della svolta eccezione deve essere letta in combinato disposto con la disposizione di cui al precedente art. 37, comma 1, lett. a), CGS, secondo cui, appunto, il preannuncio ivi disciplinato deve essere effettuato (solo) nel caso di richiesta di copia degli atti. Né, conclusivamente, è logico pensare che il legislatore federale abbia voluto (drasticamente) ridurre, a soli tre giorni, il termine di trenta giorni per l’esercizio della (straordinaria) azione per la revocazione di cui all’art. 39 CGS.
Massima: Quanto all’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata osservanza delle disposizioni di cui al C.U. n. 290/A del 5 giugno 2015 è sufficiente osservare, per desumere la palese infondatezza della stessa predetta eccezione, come l’abbreviazione dei termini procedurali ivi prevista si riferisca ai procedimenti di prima e seconda istanza ordinari e non è, invece, di certo, applicabile ai procedimenti speciali quali quello di cui all’art. 39 CGS.
Massima: Quanto al denunciato contrasto, anch’esso sollevato da più parti, tra art. 39 del codice di giustizia sportiva FIGC e art. 63 del codice di giustizia sportiva CONI, l’istanza di disapplicazione della norma di cui al predetto art. 39 non merita condivisione e non può che essere rigettata. Alcune difese, come visto, hanno evidenziato quello che, a loro dire, sarebbe un contrasto tra la previsione del codice Coni, secondo cui la revocazione di una decisione è possibile solo quando dipende «da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante» e quella omologa del codice Figc secondo cui, invece, la revocazione è possibile nel caso a) di dolo di una delle parti in danno all'altra, b) di prove riconosciute false dopo la decisione, c) di mancata presentazione di documenti influenti a causa di forza maggiore o per fatto altrui, d) di omissione dell’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento oppure di sopravvenienza, trascorso il termine per l’appello, di fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia, e) di errore di fatto commesso dall’organo giudicante. Orbene, questo essendo il nodo interpretativo, la Corte ritiene, anzitutto, di non poter in alcun modo condividere l’impostazione del problema operata dai denuncianti l’asserito contrasto normativo. Infatti, tra i due codici della giustizia sportiva di cui si è detto non è configurabile un rapporto di gerarchia in senso proprio o tecnico, dovendo, quello delle Federazioni, conformarsi al codice adottato dal Coni. Ciò premesso appare evidente che la conferma che anche in ordine alla disciplina dell’istituto della revocazione il codice della Figc si sia conformato a quello del Coni la si può agevolmente ricavare da due inequivoche circostanze: 1) il codice giustizia sportiva della Figc è stato scritto da apposito commissario ad acta nominato dallo stesso Coni; 2) il codice giustizia sportiva della Figc è stato espressamente e formalmente approvato con specifica deliberazione del Presidente del medesimo Coni n. 112/52 del 31 luglio 2014. Non nutre dubbio alcuno, quindi, questa Corte, sul fatto che il codice di giustizia sportiva della Figc sia del tutto legittimo e sia stato legittimante adottato e, pertanto, vincola questo giudice alla sua piena ed integrale applicazione. Del resto, occorre osservare che il legislatore sportivo ha lasciato, alle singole Federazioni, alcuni spazi di autonomia di disciplina, specie in ordine alla concreta individuazione delle fattispecie, anche in relazione alla specificità delle relative attività agonistiche la cui cura ed organizzazione è affidata alle singole Federazioni. Pertanto, a prescindere da quanto, in modo assorbente, sopra evidenziato, ritiene questa Corte che il legislatore federale abbia fatto buon governo della predetta facoltà, legittimamente avvalendosi della concessa autonomia nella prospettiva di regolamentare, per quanto qui interessa, l’istituto della revocazione in modo maggiormente aderente alla realtà disciplinare specifica della pratica sportiva calcistica come anche desumibile dall’esperienza ricavabile dai precedenti della giustizia sportiva in materia. In tal ottica, il legislatore federale ha, in modo coerente ed esente dalle censure prospettate, operato una estensione delle ipotesi di possibilità di ricorso alla revocazione, in funzione del perseguimento ed attuazione del principio di effettività e nella prospettiva di dare soddisfazione all’esigenza di rimuovere dall’ordinamento sportivo decisioni che, per uno dei tassativi casi indicati, appaiano, nella sostanza, distorsive del senso di giustizia. Ha, in altri termini, valorizzato l’istituto di cui trattasi quale rimedio concreto alle possibili ingiustizie che possono essere frutto di una decisione errata. Deve essere, ancora, disattesa l’eccezione di violazione del bis in idem. È evidente che l’istituto della revocazione comporta di per sé un nuovo giudizio (seppur al ricorrere di tassative condizioni) sulla stessa questione e sui medesimi fatti già oggetto di giudicato e, dunque, ontologicamente, non può tradursi nella violazione del predetto principio. Attraverso il rimedio revocatorio, infatti, il soggetto interessato (sia esso il tesserato, la società affiliata o la Procura federale) può ottenere una nuova valutazione del caso da parte dello stesso giudice (di ultima istanza) che potrà, laddove superata la fase rescindente, così rivalutare, in sede rescissoria, il quadro probatorio ai fini della decisione di rimozione della sentenza sulla base di un nuovo, sopravvenuto o diverso elemento di cui prima non aveva potuto disporre o di cui non aveva potuto, in precedenza, tenere conto.
Massima: Una complessiva lettura del ricorso proposto dalla Procura federale e, segnatamente, della “proposta di revocazione” letta alla luce della precedente illustrazione del materiale probatorio e delle relative argomentazioni a supporto della medesima, conduce ad affermare che il ricorso per revocazione non sia deficitario in punto specificazione del motivo della medesima richiesta revocazione. Infatti, da un esame organico dell’atto del Procuratore federale risulta evidente che la ragione probatoria sulla quale è fondata l’istanza risiede nel sopravvenire di un (nuovo, appunto) elemento di prova che, unitamente alle risultanze probatorie già in precedenza acquisite, rende possibile (rectius, ammissibile) un nuovo esame nel merito. In altri termini, è rinvenibile ed è, comunque, desumibile la specifica richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio ai sensi della lett. d) del comma 1 dell’art. 39 CGS, poiché, secondo la prospettazione della Procura, sarebbe stato conosciuto, successivamente alla decisione oggetto di istanza di revocazione, un nuovo fatto, la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia. Appare irrilevante, dunque, attesa la predetta sufficiente specificazione, che la Procura abbia proposto, o alternativamente o per mero lapsus calami, di qualificare il “fatto nuovo” sopravvenuto individuabile nella dichiarazione resa da – omissis - all’Autorità giudiziaria ordinaria anche o eventualmente quale fatto decisivo, di cui sarebbe stato omesso l’esame, che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento.
Massima: In ordine all’eccezione proposta, pur con differenti argomentazioni e prospettazioni, da numerose difese, di inammissibilità del ricorso per revocazione per difetto dei requisiti di cui all’art. 39 CGS, occorre, anzitutto, osservare che, al fine di individuare la nozione di fatti “decisivi sopravvenuti” o “fatti nuovi” comportanti una diversa pronuncia di cui all’art. 39, comma 1, lett. d), CGS, alcune tesi sembrano muovere dal presupposto della sostanziale assimilabilità, se non sovrapponibilità, tra struttura, oggetto e limiti del procedimento revocatorio federale a quello disciplinato con riferimento al processo civile. Orbene, tale assunto non può essere condiviso sol che si presti attenzione alla circostanza che, per la disciplina del caso concreto, deve guardarsi unicamente alla norma federale, in omaggio al principio di autonomia dell’ordinamento sportivo, ordinamento collaterale a quello di diritto comune, ma non per questo soggetto a sindacato di merito sulle proprie scelte, una volta che esse non si rivelino lesive (come è da escludersi avvenga con riferimento alla norma in esame) di principi fondamentali dell’ordinamento generale o compressive di situazione soggettive inviolabili. Peraltro, l’idea stessa della assimilabilità-sovrapponibilità con il diritto processuale comune manifesta la propria inaccoglibilità, in quanto la norma federale non richiede alla lett. d) citata che a giustificare la revocazione di una decisione inappellabile contribuiscano nuove prove (come, invece, prescrive il n. 2 dell’art. 395 c.p.c.), né che siano stati reperiti documenti decisivi (ai sensi del n. 3 della norma da ultima citata). La norma federale in esame descrive, piuttosto, una fattispecie originale rispetto a quelle disciplinate dal diritto comune, eloquentemente adottando un ordine terminologico ed una categoria concettuale svincolati dal rigore del codice di rito civile che, nel riferirsi a figure o istituti quali “prove” e “documenti”, ha esplicitamente adottato una declinazione in senso tecnico di tali termini, evidentemente ancorandoli alla definizione ed alla disciplina di essi circolanti nel medesimo ordinamento processuale. Se ne desume che nella prospettiva revocatoria di cui all’art. 395 c.p.c. può solo concorrere quell’elemento qualificabile come prova o documento nell’ambito del processo civile, con il connesso corredo di conseguenze. Al contrario, la scelta adottata dall’ordinamento federale è stata quella di dar prevalenza al principio di effettività ed efficacia del materiale probatorio al preminente scopo di giustizia consistente nella rimozione dall’ordinamento stesso di decisioni sostanzialmente ingiuste, indipendentemente dalla natura dell’elemento di novità o dalla sua qualificazione in termini rigorosamente formali. In altre parole, l’opzione autonomamente esercitata dal codice di giustizia sportiva della Figc è stata quella di considerare necessarie e sufficienti ad avviare il procedimento revocatorio sopravvenienze fattuali (tra le quali certamente è da includersi il verbale di interrogatorio di un imputato ad opera dell’Autorità giudiziaria ordinaria e le dichiarazioni rilevanti, agli effetti sportivo-disciplinari, ivi contenute) suscettibili di indurre il giudice della revocazione a riconsiderare alla loro luce il precedente assetto decisorio. La norma non impone affatto che le sopravvenienze in parola debbano aver precedentemente superato un vaglio di veridicità conclusosi con una pronuncia definitiva in qualunque ambito giurisdizionale (ordinario o sportivo). Alla luce di siffatti criteri interpretativi possono, dunque, essere disattese anche le connesse eccezioni relative alla inconfigurabilità, in capo alla dichiarazione resa dal sig. – omissis - e portata dalla Procura federale a sostegno e fondamento della propria istanza introduttiva del presente procedimento, delle caratteristiche della prova effettiva, tale non potendo essere considerata quella che sarebbe una mera dichiarazione e/o una fonte di prova e/o un semplice indizio. Segnatamente, quanto alle eccezioni relative a) alla insussistenza di una effettiva nuova prova (poiché si tratterebbe semmai di una mera dichiarazione o, al più, di un semplice elemento indiziario), b) alla inutilizzabilità delle dichiarazioni di – omissis - (perché, comunque, prova non acquisita e non formatasi nel contraddittorio delle parti, non essendo stata sottoposta al vaglio “dell’unica Autorità competente”, ossia il Giudice penale nell’ambito del dibattimento), c) al fatto che ci si troverebbe innanzi ad una fonte di prova e non già ad una prova, questo Collegio non può che richiamare la consolidata giurisprudenza di settore secondo cui l’art. 39 CGS tratteggia una fattispecie diversa, originale rispetto quelle disciplinate dal diritto comune, come già sopra evidenziato. Ciò che, come già osservato, deve indurre l’interprete a desumere che il legislatore federale abbia voluto dare prevalenza ai principi di effettività ed efficacia delle risultanze probatorie, in funzione del preminente scopo di giustizia, individuabile, in particolare, nell’esigenza di rimuovere dall’ordinamento sportivo decisione reputate, ad un nuovo ammissibile esame, ingiuste, nella sostanza, a prescindere dalla specifica consistenza, qualificazione e natura del (nuovo) elemento a disposizione. Altra eccezione è relativa alla inutilizzabilità della dichiarazione di – omissis -, seppur nella denegata ipotesi in cui la stessa possa essere considerata una prova nel senso di cui all’art. 39 CGS, atteso che la stessa non si sarebbe, comunque, formata nel contraddittorio delle parti. Anche detta eccezione, per le ragioni appena indicate, deve essere respinta. Come già detto, infatti, nel giudizio di revocazione la Corte è chiamata a valutare il nuovo materiale probatorio in relazione alla sua consistenza quale “fatto storico”, non essendo necessario che lo stesso abbia già superato un vaglio di veridicità in eventuale altro giudizio, essendo, appunto, tale valutazione rimessa al giudice della revocazione. Le ragioni argomentative sopra esposte rappresentano il quadro all’interno del quale deve essere esaminata anche l’eccezione secondo cui la partecipazione all’associazione da parte di alcuni dei chiamati in correità, costituisce l’oggetto da provare per mezzo di elementi esterni alla chiamata di correo, mentre nella prospettiva dell’accusa, la chiamata in correità finirebbe, invece, per riscontrare se stessa confondendosi e facendo coincidere i fatti provati con quelli da provare, si osserva quanto segue. Come noto, «In tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità» (Cassazione, sez. III pen., 18 luglio 2014, n. 44882). Orbene, alla luce di siffatto principio questa Corte ritiene che il sopravvenuto elemento dichiarativo portato dalla Procura federale a sostegno dell’istanza revocatoria sia accompagnato da elementi di riscontro già acquisiti agli atti del procedimento, ferma fatta, comunque, la valutazione, propria del giudizio di ammissibilità, se tale nuovo elemento probatorio sia idonea per superare il primo vaglio, appunto, di ammissibilità, riservata, ovviamente, alla eventuale fase di merito ogni valutazione sulla sufficienza dei predetti riscontri, oltre che il giudizio sulla idoneità e sufficienza del complessivo materiale istruttorio a fondare il riconoscimento della responsabilità dei deferiti in ordine all’illecito ipotizzato dall’accusa federale. Quanto ai principi giurisprudenziali elaborati con riferimento alle “voci correnti in ambienti ristretti” e, in generale, in ordine alle circostanze apprese, da taluno dei soggetti dichiaranti, nell’ambito del sodalizio criminoso, è stato eccepito che gli stessi rappresenterebbero «principi elaborati dalla Corte di Cassazione con esclusivo riferimento ai reati di associazione per delinquere di tipo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p., in ragione della peculiarità di tale ultimo fenomeno associativo rispetto alle altre ipotesi delittuose pure esse associative [“sono direttamente utilizzabili le dichiarazioni rese da collaboratore di giustizia su circostanze apprese in relazione al ruolo di vertice del sodalizio criminoso di appartenenza e derivanti da patrimonio conoscitivo costituito da un flusso circolare di informazioni relative a fatti di interesse comune degli associati, in quanto non assimilabili né a dichiarazioni “de relato”, utilizzabili solo attraverso la particolare procedura di cui all’art. 195 c.p.p., né alle cosiddette “voci correnti nel pubblico” delle quali la legge prevede l’inutilizzabilità” (Cass. sez. V, 8.10.2009 n. 4977)]. Inoltre, si legge, ancora nelle controdeduzioni, «a ben vedere tale principio non trova applicazione nel caso di specie visto e considerato che non esiste alcun “flusso circolare di informazioni” avendo il – omissis - riferito semplicemente una circostanza riferitagli da – omissis -». L’assunto trasfuso in eccezione è privo di fondamento, alla luce del semplice rilievo che trattasi, nel caso di specie, non di “voce corrente in ambito ristretto”, ma di dichiarazione dell’indagato riferita da altro indagato, ossia di materiale probatorio di tipo dichiarativo avente ad oggetto non ruoli o posizioni o qualità interni ad un sodalizio criminale, ma dichiarazioni la cui valenza probatoria va valutata nel più ampio sfondo conoscitivo acquisito nel corso delle indagini. Quel che preme qui sottolineare è il fatto che dette dichiarazioni non subiscono alcuna sanzione di nullità o di inutilizzabilità, le stesse ben potendo essere utilizzate nel corso delle indagini (Cassazione, sez. V pen., 8 ottobre 2009, n. 4977), finanche se non verbalizzate, ma rese in sede di spontanee dichiarazioni e senza l’assistenza del difensore (Cassazione, sez. I pen., 20 giugno 2014, n. 33821).
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 072/CFA del 11 Giugno 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CFA del 28 Ottobre 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 25/CDN del 2.10.2012
Impugnazione – istanza: RICORSO PER REVOCAZIONE CALC. T.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3, AI SENSI DEGLI ARTT. 23 E 24 CGS, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTE NN. 8011/33PF11- 12/SP/BLP DELL’8 MAGGIO 2012 E 562/33PF11-12/SP/BLP DEL 26.7.2012) PER VIOLAZIONE: - EX ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA ALBINOLEFFE/ANCONA DEL 30.5.2015, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ ANCONA; - EX ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 IN RELAZIONE ALLE GARE TORINO/GROSSETO DEL 16.1.2010, PADOVA/GROSSETO DEL 23.3.2010, ANCONA/GROSSETO DEL 30.4.2010 E EMPOLI/GROSSETO DEL 30.5.2010, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ PER IL GROSSETO,
Massima: La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile per molteplici ragioni. Ed infatti, a prescindere dalla circostanza che il - omissis - ha letteralmente omesso di avere dato prova della tempestività della revocazione rispetto al termine di trenta giorni stabilito dall’art. 39 C.G.S., il ricorso si palesa comunque inammissibile per una almeno altri due ordini di ragioni. In effetti, nel caso di specie si deve ritenere che ricorra una ipotesi di improponibilità della domanda che si riverbera sul ricorso che la sostiene in termini di inammissibilità. Non è infatti ammissibile il ricorso alla revocazione qualora essa riguardi un provvedimento, come l’ordinanza ex art. 23 C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, che presupponendo un accordo sulla sanzione (e non sulla violazione) si risolve nella rinuncia da parte dell’incolpato a controvertere sulla qualificazione della sanzione stessa e sul diritto alla prova. Peraltro, i fatti invocati a motivo della richiesta di revocazione riguarderebbero solo due delle cinque gare che furono oggetto di valutazione ai fini dell’applicazione della sanzione concordata; non si tratta quindi di fatti nuovi revocatori che possano incidere sulla pena così come determinata a seguito di accordo; rimangono infatti inalterati sia la qualificazione giuridica del fatto complessivamente inteso come prospettato dalle parti (illecito relativo alle cinque gare), sia i presupposti oggettivi e soggettivi della sanzione irrogata a carico del calciatore anche nella ridotta misura stabilita dal provvedimento impugnato.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 072/CFA del 11 Giugno 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CFA del 28 Ottobre 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 49/CGF del 17.9.2012
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 COMMA 1 C.G.S., CALC. P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMI 1, 2 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SIENA TORINO DEL 7.5.2011 (NOTA N. 537/1075PF1112/SP/BLP) - .
Massima: La struttura del procedimento di revocazione desumibile dall’art. 39 CGS contempla il doppio momento, della ammissibilità e, quello ulteriore e successivo, della rescindibilità e possibile sostituibilità della pronuncia della cui rimozione si tratta (cfr., ex multis, CGF, C.U. n. 190/CGF del 20 maggio 2009). Nel procedimento per revocazione il giudice deve, dunque, verificare l’attitudine dimostrativa delle nuove prove, congiuntamente alle prove del precedente giudizio, rispetto al risultato finale della revisione del giudizio. Recita l’art. 39, comma 1, CGS: «Tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti: a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra; b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione; c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere; d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia; e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa». Alla luce del chiaro disposto normativo appena richiamato non si può che concludere che l’istanza di revocazione come proposta dal sig. - omissis - non è connotata da una sufficiente allegazione dei nuovi elementi di prova idonei ad ammettere la revisione del processo e, quindi, dei presupposti del rimedio esperito. La richiesta di revocazione è, infatti, corredata soltanto da atti della indagine della Procura della Repubblica di Cremona che appaiono, sotto il profilo probatorio che rileva ai fini del presente giudizio, da un lato, parziali, dall’altro, relativi ad un procedimento penale che non risulta ancora concluso. Pertanto, l’istanza non supera la valutazione in termini di ammissibilità. In tale prospettiva occorre rammentare come per consolidata giurisprudenza di questa Corte l’apprezzamento della capacità rivalutativa della precedente pronuncia posseduta dagli elementi che si asseriscono sopravvenuti è unicamente riservata dal legislatore federale al giudice della revocazione, che appare del tutto sciolto dal vincolo di conformità ad altre valutazioni svolte con riferimento ai medesimi fini in altre sedi: semmai la conformità tra tale apprezzamento ed altri realizzati, sia pur interinalmente, in altre sedi, può corroborare o meno l’affidabilità dell’apprezzamento effettuato in ambito federale. Orbene, in tal ottica, il ricorrente non consente a questa Corte di compiere quel preliminare giudizio volto a verificare l’astratta idoneità degli asseriti nuovi fatti posti a fondamento della richiesta revocazione a rendere possibile una diversa conclusione del procedimento disciplinare definito con l’applicazione della sanzione della squalifica per anni tre.
Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 333/CGF del 19 Giugno 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CGF del 4 Luglio2014 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 30.9.2013
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. SIG P.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 10 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 96 N.O.I.F. ED ALL’ART. 33 REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - NOTA N. 7439/444 PF 12-13/AM/MA DEL 15.5.2013
Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. perché il ricorrente non indica quale ipotesi di revocazione ricorrerebbe nel caso di specie, limitandosi ad invocare l’estensione a sé stesso e alla società della decisione di annullamento adottata da questa Corte nei confronti della condanna inflitta dalla Commissione Disciplinare Nazionale a carico dei tesserati dell’altra Società e della medesima Società; circostanza, quest’ultima, che avrebbe, forse, potuto legittimare la proposizione del diverso rimedio processuale della revisione di cui all’art. 39, comma 2, C.G.S.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 23 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 322/CGF del 13 Giugno 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 31/CDN del 7.11.2013
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.C.D. GIOVANI FUCECCHIO 2000 AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 3 A CARICO DEI SIGG.RI GIOVANNELLI FABIO E CIURLI FABRIZIO; - AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 4626/1110PF09-10/SP/BLP DEL 22.5.2013
Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. proposto dalla società nell’interesse dei dirigenti e basato su un documento nuovo ovvero su una missiva fatta pervenire alla Procura Federale in cui il tesserato sostiene che la propria deposizione (sulla quale è stato fondato il deferimento dei dirigenti) sarebbe stata “in parte travisata e verbalizzata in modo incompleto”. L’art. 39 C.G.S., come noto, prevede che le decisioni, adottate dagli Organi della Giustizia Sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale, tra le altre ipotesi, ” ……. d) se …… sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia”. Orbene, la Società ricorrente ritiene che, nel caso che ci occupa, ricorrerebbe l’ipotesi di cui all’art. 39, lett. d), seconda parte, C.G.S. atteso che, dopo che la pronuncia della Commissione Disciplinare Nazionale è divenuta inappellabile, il sig. – omissis - ha inviato, in data 7.11.2013, alla Procura Federale una lettera nella quale sostiene che la propria deposizione (sulla quale è stato fondato il deferimento dei sigg.ri – omissis - e – omissis -) sarebbe stata “in parte travisata e verbalizzata in modo incompleto”. Al proposito, questa Corte rileva come gli accertamenti, compiuti dalla Procura su richiesta di questa Corte, abbiano permesso di accertare che la lettera, inviata dal sig. – omissis - alla Procura Federale in data 7.11.2013, non costituisce un fatto nuovo “la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia”. A quanto sopra, si aggiunga che non possono avere ingresso, nel presente giudizio di revocazione, le considerazioni, ulteriormente illustrate dalla Società ricorrente nella memoria depositata in vista della seduta del 23.4.2014, atteso che le stesse sono volte a trasformare il presente giudizio in un terzo grado di merito, non previsto dall’ordinamento federale.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 066/CGF del 11 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 13 Gennaio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALCIATORE D.P.M.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.F. IN RIFERIMENTO ALLA GARA BARI/TREVISO DELL’11.05.2008 - NOTA N. 7951/65 PF 12 13/SP/SEG. DEL 4.6.2013
Massima: La C.G.F., riqualificato il ricorso per revocazione come sopra proposto dal calciatore come appello, valutati i profili di rito, lo accoglie e ai sensi dell’art. 37, comma 4, C.G.S. annulla la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Disciplinare Nazionale, garantito il contraddittorio, per l’esame del merito. Il caso: Il calciatore riceve in data 31 agosto 2013 la missiva con cui veniva informato della squalifica di mesi 6 inflittagli dalla C.D.N. in data 16 luglio 2013, senza aver mai avuto conoscenza del procedimento disciplinare in quanto gli atti della procura Federale sono stati notificati alla sua ex società presso la quale era tesserato al momento della commissione del fatto, la quale comunicava alla Procura di essere impossibilitata a comunicare con il calciatore. Lo strumento formalmente esperito nella specie dal reclamante è quello del ricorso per revocazione, di cui all’art. 39 C.G.S. Detta ultima disposizione stabilisce che: 1. Tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di giustizia federale, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti: a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra; b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione; c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere; d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia; e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa. 2. La Corte di giustizia federale può disporre la revisione nei confronti di decisioni irrevocabili se, dopo la decisione di condanna, sopravvengono o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il sanzionato doveva essere prosciolto oppure in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile, od in caso di acclarata falsità in atti o in giudizio”. Orbene, non vi è dubbio che nel caso di specie potrebbe agevolmente rilevarsi come non solo la parte (il calciatore) “a causa di forza maggiore” “non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere” ma anzi non ha proprio potuto essere presente nel procedimento, appunto “a causa di forza maggiore”, identificabile quest’ultima nel dato oggettivo della non conoscenza dell’avvio del procedimento per avvenuta comunicazione dello stesso con modalità che in concreto non hanno consentito di conseguire la necessaria conoscenza dell’atto da parte del diretto interessato. Né vi è dubbio che chiamato a delibare sarebbe esclusivamente l’Organo adito, ovvero questa Corte. Tuttavia la Corte ritiene più corretto e tecnicamente preferibile piuttosto che esaminare il ricorso di cui è questione quale formalmente proposto, cioè come ricorso per revocazione, riqualificarlo come atto di appello avverso la decisione della C.D.N., appello consentito, seppur tardivo, dovendosi nella specie riconoscere la rimessione in termini per errore scusabile per avere il reclamante conosciuto la citata decisione della C.D.N. solo in occasione della comunicazione operata dalla F.I.F.A.. Non vi è dubbio, infatti, che la decisione della C.D.N. era divenuta definitiva per omessa impugnativa innanzi a questa Corte per la mancata conoscenza della stessa, di certo non imputabile al reclamante. Così riqualificato l’atto introduttivo del presente giudizio, appare del pari corretto e tecnicamente preferibile esaminare lo stesso, nella presente sede, limitatamente al profilo procedurale della lamentata mancata partecipazione del tesserato al procedimento. Ove, infatti, come la Corte invero ritiene, l’appello si riveli sul punto fondato, la questione va rimessa al primo giudice per l’esame nel merito, merito che è necessario sia riaffrontato dalla C.D.N. vedendo questa volta la “partecipazione” del calciatore alla relativa fase di giudizio. Va, infatti, ricordato che con la decisione della C.D.N. di cui è questione, di cui al comunicato ufficiale n. 5/CDN pubblicato il 16 luglio 2013, il primo giudice, con riferimento, tra gli altri, all’odierno reclamante, ha ritenuto accertata “la conoscenza dell’illecito e, pertanto, la relativa obbligatorietà della denuncia, di talché, non avendovi provveduto, non possono che essere dichiarati colpevoli della violazione di cui all’art. 7 comma 7 C.G.S.”. Di qui la irrogazione al sig. – omissis -, a mezzo della citata decisione, della sanzione della squalifica per mesi sei. Ma il tutto senza la partecipazione alla procedura del calciatore poiché non reso edotto del suo avvio e quindi del suo sviluppo. Infatti, è un dato oggettivo e non controverso che il sig. – omissis - non ha mai avuto contezza dell’avvio e del successivo procedere del procedimento quindi conducente alla detta sanzione, invero venendo direttamente a conoscenza della sanzione, oramai già irrogata, solo grazie ad una comunicazione della F.I.F.A. al diretto interessato ed alla società estera di sua attuale appartenenza. Vero è che, ai sensi del comma 8 dell’art. 38 C.G.S., “Gli atti per i quali è prevista dal presente Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro: - per le persone fisiche a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva; b) presso la sede della Società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento; c) presso la sede della Società di appartenenza al momento della commissione del fatto; d) presso la residenza o il domicilio;” e che le diverse ipotizzate modalità di comunicazione degli atti sono dalla norma ora richiamata configurate come alternative tra di loro. Nella specie, la Procura Federale ha operato la comunicazione presso il Bari calcio, società di appartenenza del calciatore al momento della commissione del fatto (ipotesi di cui alla lett. b). Non vi è dubbio, tuttavia, che la segnalata modalità non ha consentito al calciatore di avere contezza dell’avvio del procedimento, non essendo da tempo più tesserato del Bari e non riuscendo la detta società calcistica a comunicare in altro modo al suo ex tesserato quanto rappresentato dalla Procura Federale. Dunque, se anche l’incipit della procedura disciplinare con la comunicazione dell’atto di avvio del procedimento alla società di appartenenza del calciatore all’epoca della commissione del fatto non è, in sé riguardato, violativo delle disposizioni del C.G.S., la procedura che ha poi condotto alla irrogazione della sanzione è (impregiudicato ovviamente il merito della stessa) viziata per la mancata partecipazione del calciatore, e quindi mancato esercizio dei diritti di difesa, per fatto allo stesso non imputabile. Una lettura sistemica delle disposizioni di carattere procedurale recate dal C.G.S. deve necessariamente essere orientata all’ineludibile rispetto del principio cardine di ogni procedimento giurisdizionale, paragiurisdizionale, giustiziale che è quello della effettività del diritto di difesa, che ha peraltro copertura costituzionale all’art. 24 della nostra Carta fondamentale. Nei fatti, nella procedura de quo è risultato violato il principio del contraddittorio, risultando appunto compromessa la richiamata effettività del diritto di difesa. Il tutto peraltro si colora particolarmente avuto riguardo alla nota con cui la società calcistica del Bari comunicava alla Procura Federale, in epoca comunque largamente precedente l’adozione della contestata decisione del giudice di prime cure, di non avere riferimenti recenti per poter notificare al sig. – omissis -, peraltro nemmeno cittadino comunitario, gli atti di cui è questione. Si vuole cioè intendere che, pur nella già rilevata ritualità della prima comunicazione operata dalla Procura Federale, l’aver poi condotto l’intera procedura in difetto del necessario coinvolgimento dell’interessato, pur essendo stati edotti dalla società onerata dell’impossibilità di notiziarne l’interessato, altro essendo poi la decisione dell’interessato di difendersi o meno, vizia il procedimento e per esso conseguentemente la decisione della C.D.N. appunto assunta in esito a procedura con riguardo alla quale l’odierno reclamante è stato oggettivamente impossibilitato a partecipare.
Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 09 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 031/CGF del 20 Agosto 2013 su www.figc.it
Decisione Impugnata: decisione della Corte di Giustizia Federale Com. Uff. n. 200/CGF del 19.3.2010
Impugnazione – istanza: RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39, COMMA 2, C.G.S. SIG. P.G. AVVERSO L’ESCLUSIONE DEL POTENZA SPORT CLUB S.R.L. DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA CON ASSEGNAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO FEDERALE AD UNO DEI CAMPIONATI DI CATEGORIA INFERIORE.
Massima: E’ inammissibile il ricorso per revisione ex art. 39, comma 2, C.G.S. avverso la delibera della Corte che aveva sanzionato la società con la esclusione dal campionato e le è poi stata revocata l’affiliazione. La richiesta di revisione del processo ex art. 39, comma 2, C.G.S. non può essere accolta e deve essere dichiarata inammissibile. La questione che in via logicamente preliminare la Corte è chiamata ad affrontare, riguarda la ammissibilità del ricorso per revisione, peraltro contestata dalla Procura. Ma, ancor prima, l’ordine logico delle diverse questioni agitate nel presente procedimento impone di verificare la sussistenza della legittimazione processuale in capo al Potenza Sport Club S.r.l. ed all’istante sig. – omissis -. A tal proposito, occorre muovere dal dato testuale. Il sig. – omissis - dichiara di agire «in proprio e nella qualità di proprietario della società – omissis - srl detentrice dell’intero capitale sociale della società Potenza Sport Club srl….». L’istanza di revisione proposta dal sig. – omissis - e «in proprio» è inammissibile: questi non richiede, infatti, la revisione del procedimento a suo carico e delle conseguenti sanzioni allo stesso inflitte, limitandosi, invece, a richiedere che sia disposta la revisione dei processi «Potenza/Salernitana e Potenza – Gallipoli» e, per l’effetto, che sia «riassegnata la matricola federale ingiustamente dichiarata decaduta dalla F.I.G.C.» e riammessa «la società Potenza Sport Club S.r.l. nel campionato originario di appartenenza ovvero Prima Divisione (ex C1) della Lega pro». Nessun riferimento e domanda, dunque, in ordine ai provvedimenti disciplinari assunti dalla giustizia sportiva nei suoi confronti. Del pari inammissibile l’istanza di revisione proposta dal sig. – omissis - «nella qualità»: infatti, lo stesso si dichiara, come detto, «proprietario della società – omissis -srl detentrice dell’intero capitale sociale della società Potenza Sport Club srl». Ora, senza voler qui disquisire in ordine alle differenze tra proprietà (rectius titolarità) delle quote del capitale di una società e la legale rappresentanza della medesima e volendo “leggere” in senso ampio il riferimento al concetto di proprietà come utilizzato dal ricorrente, rimane il fatto che pur laddove questi sia (anche) il legale rappresentante della – omissis - s.r.l., non è detto che lo sia pure della Potenza Sport Club S.r.l., che è e rimane, comunque, una diversa società, giuridicamente autonoma, rispetto alla prima, anche sotto il profilo della gestione e della rappresentanza in giudizio e nei rapporti con i terzi. Solo per completezza di esposizione si evidenzia che anche laddove il ricorrente avesse dimostrato o, quantomeno, dedotto di avere la legale rappresentanza della Potenza Sport S.r.l., cionondimeno l’istanza di revisione sarebbe rimasta lo stesso inammissibile. Infatti, con provvedimento di cui al Com. Uff. n. 132/A del 4 aprile 2010, il Presidente della F.I.G.C., «rilevato che la società Potenza Sport Club S.r.l. ha cessato tutte le attività nella stagione 2011/2012; preso atto della richiesta formulata dalla medesima società, in data 23 marzo 2012; visto l’art. 16 N.O.I.F.», ha deliberato «la decadenza dell’affiliazione per inattività della Società Potenza Sport Club S.r.l.». Ne consegue che non essendo più affiliata alla FIGC la società Potenza Sport Club S.r.l. difetta di legitimatio ad causam. Peraltro, anche nell’ipotesi in cui si volesse ritenere sussistente la legittimazione processuale della predetta società, l’istanza di revisione rimarrebbe comunque inammissibile. In tal ottica, infatti, occorre evidenziare che l’istanza di cui trattasi è volta, come già ricordato, alla revisione dei processi «Potenza – Salernitana e Potenza – Gallipoli», al fine della riassegnazione della matricola federale «ingiustamente dichiarata decaduta dalla F.I.G.C.» e della riammissione della società Potenza Sport Club S.r.l. nel campionato originario di appartenenza di prima divisione della Lega Pro. Orbene, il mezzo giuridico utilizzato dal ricorrente è volto alla rimozione, per effetto della revisione, delle decisioni, inappellabili o divenute irrevocabili, degli organi della giustizia sportiva, e non già anche dei provvedimenti del Presidente della F.I.G.C.. Pertanto, anche nella ipotesi in cui questa Corte ritenesse prima ammissibile e poi fondato il ricorso per revisione, non potrebbe adottare alcuno dei provvedimenti richiesti: non la riassegnazione della matricola federale, perché attività che esula dalla competenza degli organi della giustizia sportiva; non la riammissione al campionato di Prima divisione della Lega Pro, in quanto si tratta di società non più affiliata alla F.I.G.C., rappresentando l’affiliazione, un evidente presupposto logicogiuridico per la domanda di riammissione ad un dato campionato. Si aggiunga, ancora, che anche laddove fosse stato possibile riconoscere la “competenza giurisdizionale” di questa Corte in ordine alla richiesta di riassegnazione della matricola, rimarrebbe, comunque, preclusa, nel caso di specie, una correlata concreta decisione sul punto, considerato che, come detto, il provvedimento di decadenza dell’affiliazione è stato adottato non già quale effetto e conseguenza dei processi di cui è chiesta la revisione, bensì sulla base della richiesta effettuata «dalla medesima società, in data 23 marzo 2012» e in considerazione della cessazione, da parte della stessa, di «tutte le attività nella stagione 2011/2012». L’istanza di revisione è, poi, comunque inammissibile in relazione alla decisione oggetto della stessa. In particolare, occorre evidenziare che la decisione della C.G.F. del 19 marzo 2010, della quale è chiesta la rimozione, è stata fatta oggetto, da parte del Potenza Sport Club S.r.l., di apposito arbitrato innanzi al TNAS, con atto depositato il 22 marzo 2010. All’esito del procedimento arbitrale, il TNAS, in parziale riforma dell’impugnata decisione della C.G.F., ha condannato il Potenza Sport Club S.r.l. alla retrocessione diretta al Campionato di Seconda Divisione». Orbene, secondo l’art. 28 del Codice dei giudizi innanzi al TNAS, i lodi arbitrali aventi ad oggetto controversie rilevanti anche per l’ordinamento della Repubblica sono sempre impugnabili «con i mezzi previsti dal codice di procedura civile». E, in tal ottica, l’art. 831 c.p.c., come è noto, prevede la possibilità di impugnare per revocazione il lodo arbitrale davanti alla Corte d’Appello nella cui circoscrizione ha sede l’arbitrato. Anche sotto questo profilo, dunque, il ricorso non può sfuggire a declaratoria di inammissibilità (cfr. CGF, sez. un., Com. Uff. n. 245/CGF del 4 maggio 2012). Ai soli fini di completezza espositiva è possibile segnalare ulteriori profili di inammissibilità dell’istanza di revisione come formulata, che rimangono, peraltro, comunque, assorbiti dal difetto di legittimazione di cui si è detto. Anzitutto, l’istanza non appare connotata da una sufficiente individuazione e allegazione dei presupposti del rimedio esperito. Occorre, preliminarmente, osservare che l’apprezzamento della capacità rivalutativa della precedente pronuncia posseduta dagli elementi che si asseriscono sopravvenuti è unicamente riservata dal legislatore federale al giudice della revocazione, che appare del tutto sciolto dal vincolo di conformità ad altre valutazioni svolte con riferimento ai medesimi fini in altre sedi: semmai la conformità tra tale apprezzamento ed altri realizzati, sia pur interinalmente, in altre sedi, può corroborare o meno l’affidabilità dell’apprezzamento effettuato in ambito federale. Il ricorrente sembra dedurre due dei profili che l’art. 39, comma 2, C.G.S. pone a fondamento della pronuncia caducatoria di una decisione irrevocabile adottata dagli Organi federali di Giustizia sportiva. In particolare, dal ricorso come formulato sembra doversi desumere che sarebbero sopravvenute nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrerebbero che il sanzionato avrebbe dovuto essere prosciolto e si afferma, inoltre, la inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile. Come illustrato nella parte espositiva, le condizioni afferenti al primo profilo dovrebbero, secondo il ricorrente, ravvisarsi nelle due decisioni del giudice penale di cui si è fatto sopra cenno. L’inconciliabilità con altra decisione irrevocabile andrebbe colta in ciò che il procedimento penale che avrebbe tratto origine dalla medesima condotta, fenomenicamente intesa, su cui si è pronunciato il Giudice Sportivo, si è concluso con sentenza di assoluzione. Orbene, premesso che delle decisioni del Giudice Penale non viene dedotta e, tantomeno, provata, l’ “irrevocabilità” richiesta dall’art. 39, comma 2, C.G.S., il Collegio rileva che l’esame in questione deve essere condotto attraverso la esegesi della predetta norma, la cui formulazione, per ciò che attiene all’impulso di cui il procedimento ed alla ripartizione degli oneri di giudizio tra la parte ed il Giudice, necessita di alcune precisazioni integrative che, in omaggio al compito nomofilattico ad essa riservato dal vigente ordinamento federale, questa Corte a Sezioni Unite, i cui orientamenti sono da leggere anche in termini di criteri direttivi in materia di Giustizia sportiva, ha già in precedenza fornito. «In primo luogo, è da porre nel debito conto che il procedimento di revisione non può perdere la propria caratteristica di promuovimento su istanza della parte interessata per il solo fatto che la norma si esprima affermando che “la Corte di Giustizia Federale può disporre la revisione…”. Ed invero la disposizione può solo spiegarsi attribuendo al legislatore la volontà di affidare alla Corte stessa il previo compito, che in questa sede motivazionale si sta assolvendo, di verificare l’ammissibilità del ricorso per revisione: e ciò in quanto manca per il procedimento in esame una disposizione corrispondente a quella posta dal comma 4, del medesimo art. 39 in materia di revocazione, allorché si stabilisce che “l’organo investito della revocazione si pronuncia pregiudizialmente sull’ammissibilità del ricorso per revocazione”. Ciò equivale a dire che la struttura del procedimento di revisione desumibile dall’art. 39 C.G.S. contempla il doppio momento, comune a quello per revocazione, della ammissibilità e, quello ulteriore e successivo, della rescindibilità e possibile sostituibilità della pronuncia della cui rimozione si tratta» (Com. Uff. n. 190/CGF del 20.5.2009). Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, questa Corte non può che rilevare il difetto di adeguata allegazione da parte dell’istante dei nuovi elementi di prova idonei ad ammettere la revisione del processo. La richiesta di revisione è, infatti, corredata soltanto dai dispositivi delle sentenze nelle quali, a dire del sig. – omissis -, sarebbero rinvenibili quelle «nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il sanzionato doveva essere prosciolto oppure in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile, od in caso di acclarata falsità in atti o in giudizio» (cfr. pag. 6 ricorso). Peraltro, nel primo dispositivo di sentenza cui fa riferimento l’istante, ossia quello del Tribunale di Potenza del 22.2.2012, si legge dell’assoluzione dei sigg.ri – omissis - e – omissis - «dal reato a loro ascritto in rubrica per non aver commesso il fatto». Tuttavia, non viene allegata né la sentenza (nonostante il Giudice abbia indicato giorni 90 per il deposito delle motivazioni ed essendo, dunque, decorso ben oltre un anno dalla decisione), né, quantomeno, gli atti del procedimento penale e, segnatamente, il provvedimento d’incolpazione dal quale desumere quale era il reato per il quale si procedeva in sede giudiziaria ordinaria e dal quale l’odierno istante è stato assolto. Nel secondo dispositivo è, invece, dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di – omissis - «relativamente al reato di cui al capo j) dell’imputazione, per non aver commesso il fatto» e «di cui al capo p) dell’imputazione, perché il fatto non sussiste». Anche in questo caso, tuttavia, non essendo stata allegata copia integrale della sentenza, non è possibile procedere ad una valutazione della eventuale inconsistenza materiale e/o giuridica degli elementi di prova sui quali nel 2010 la C.G.F. ha costruito il proprio convincimento posto a base della decisione di cui oggi si chiede la revisione. Anzi, ancor prima, questa Corte non è in grado neppure di stabilire se i fatti in ordine ai quali è stato dichiarato il non luogo a procedere siano i medesimi di quelli costituenti oggetto del giudizio disciplinare-sportivo. Insomma, parte ricorrente non consente a questa Corte di compiere quel preliminare giudizio volto a verificare l’astratta idoneità della decisione posta a fondamento della richiesta revisione a rendere possibile una diversa conclusione del procedimento disciplinare conclusosi con i provvedimenti di cui al Com. Uff. n. 200/CGF del 19 marzo 2010. Del pari, sulla base del ricorso, come proposto, non è possibile un raffronto tra il materiale probatorio sul quale sono state fondate e motivate le decisioni del giudice penale e quello sul quale si è, invece, basato il giudice sportivo, al fine di verificare se la decisione che, a dire dell’interessato, si rivelerebbe inconciliabile con quella resa nel giudizio sportivo sia effettivamente tale. In particolare, non è possibile conoscere se le sentenze di cui trattasi siano state o meno adottate sulla base del disconoscimento o, addirittura, della riconosciuta o dichiarata falsità degli elementi istruttori che hanno fondato il convincimento dei giudici sportivi. Soltanto una siffatta valutazione, infatti, avrebbe potuto condurre alla dichiarazione di ammissibilità del ricorso ed al successivo esame nel merito della sussistenza dei presupposti e delle condizioni per procedere alla sostituzione della sentenza così rescissa. Per completezza, deve osservarsi come, in questa sede di richiesta di revisione del procedimento, le “nuove prove” che dimostrerebbero che il sanzionato doveva essere prosciolto non sono state neppure dedotte o indicate, quantomeno in modo chiaro e specifico. Il ricorrente, infatti, si limita ad «argomentare e precisare sull’attendibilità degli accusatori – omissis -, – omissis - e – omissis -, dato che certamente ha influito significativamente sulle predette sentenze di proscioglimento» (cfr. pag. 6 ricorso), ma non già riportando le valutazioni ed il convincimento del giudice penale, quanto ricostruendo la vicenda secondo la propria interpretazione difensiva, richiamando, peraltro, stralci degli interrogatori resi dai suddetti ancora (sembra di capire) nella fase delle indagini preliminari e, quindi, già esistenti e valutati nel 2010 al momento della decisione della C.G.F. resa all’esito del processo di cui si chiede la revisione e che, pertanto, non possono certamente rappresentare elementi sui quali basare la richiesta revisione. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, dagli interrogatori resi da – omissis - e – omissis - il giorno 1.9.2008 sarebbe possibile evincere come i due siano «in perfetta simbiosi, combinata, aggiustata, artatamente creata e voluta per dissimulare la realtà». Ora, a prescindere, lo si ribadisce, dal fatto che tali valutazioni sono effettuate su dichiarazioni non certo nuove, ma già esistenti al momento dell’istanza di revocazione avanzata nel 2010 dalla Procura Federale, rimane il fatto che si tratta di valutazioni di parte, pur dettagliatamente articolate e ben argomentate, e non già, invece, poste a fondamento di una decisione che si appalesa “inconciliabile” con quella resa in sede sportiva e che potrebbe essere astrattamente idonea a fondare un giudizio di revisione. Prosegue, parte istante, evidenziando come il – omissis - non sappia «nemmeno quali fossero le partite su cui lui stesso avrebbe scommesso, ma sa che – omissis - ha prodotto dei documenti che, di contra, all’esito dell’udienza preliminare, si sono dimostrati falsi». Ma, al di là di una lettera della – omissis -, gestore della società – omissis -, dalla quale si apprenderebbe che, i dati in possesso della stessa, «relativamente al periodo aprile 2007 – marzo 2009 ed alle partite specificate nella richiesta» (che non si sa quali siano), «non evidenziano la presenza di giocate anomale né di vincite significative», non vi è alcun provvedimento giudiziario dal quale risulti, per quel che possa rilevare, la dichiarazione di falsità di detta documentazione. Il riferimento al fatto che la tesi accusatoria dell’esistenza di un sistema di scommesse al quale avrebbe aderito anche – omissis -, sarebbe stata, invece, disattesa in sede di giudizio penale avrebbe, eventualmente, soltanto una parziale e, comunque, limitata e marginale rilevanza nel presente procedimento, atteso che le sanzioni irrogate nella decisione di cui è chiesta la revisione conseguono ad un giudizio di colpevolezza in ordine all’accusa di illecito sportivo relativamente alla gara Potenza - Salernitana del 20 aprile 2008 e non già per illecito sportivo associativo o per la partecipazione ad un sistema illecito di scommesse. Nella stessa direzione, fermo restando, anche in questo caso, che non si tratta di elementi nuovi o dichiarati falsi (semmai, al più, infondati: ma neppure questo è dato sapere, attesa la mancata produzione delle sentenze) non appare di grande momento pratico, come già, peraltro, evidenziato nella decisione della C.G.F. qui fatta oggetto di richiesta di revisione, stabilire la paternità del messaggio in inglese maccheronico nel quale «gli agenti operanti» troverebbero «conferma alle loro illazioni sulle scommesse». «A dire degli inquirenti», prosegue il ricorrente, «poi smentiti, questo sarebbe il sistema per sviare le indagini. La verità è che di SMS in inglese, più o meno corretto, – omissis - ne ha mandati diversi, non solo in quell’occasione e ciò è dimostrato dall’estratto degli sms ricevuti dall’istante effettuato mediante il servizio offerto dalla Nokia e ritualmente prodotto. Anche se incredibile, è emerso che, pur avendone conoscenza poiché in quel periodo il sottoscritto era intercettato, gli organi inquirenti non hanno fatto menzione alcuna di tutti gli altri sms scherzosi inviati dal – omissis - al sottoscritto in “inglese maccheronico”. Comunque, anche volendo, in astratto, aderire all’ipotesi fantasiosa prospettata dalla Procura che il messaggio inviato dal – omissis - “Do not want play the tickets whith double chance!” volesse effettivamente significare, come prospettato dall’accusa, “non vogliono giocare i biglietti con la doppia possibilità”, da qui discende proprio la prova contraria alla tesi degli illeciti sportivi. Nel senso che se fosse, per assurdo, vero che il De Angelis condividesse con il sottoscritto il vizio del gioco delle scommesse qual è il fatto penalmente rilevante? Ed anche dal punto di vista sportivo, se anche si potrebbero ravvisare delle violazioni al C.G.S. in riferimento al divieto per i tesserati di effettuare scommesse, si sarebbe comunque nel campo di eventuali punti di penalizzazione e non in quello della radiazione ovvero retrocessione, come per il caso di acclarati illeciti sportivi» (cfr. pag. 19 s. ricorso). Sul punto, come detto, la Corte ha osservato – nella decisione di cui è chiesta la rimozione – come se detti messaggi «siano stati fraudolentemente autoinviati» o, invece, «abbiano una diversa provenienza» non sposti lo stato delle cose, considerato che «il testo che li compone può solo dimostrare che esisteva una nota e diffusa tensione che accompagnava la gara: e la tensione stessa, lungi dal rappresentare un indice di preoccupazione ambientale alla quale il Postiglione si sarebbe assurdamente sottratto imponendo una formazione menomata, ben appare spiegabile – come messo in rilievo concordemente da – omissis - e – omissis - – con la propagazione dei sospetti circa una volontà alteratrice addebitata al Postiglione e molto diffusi nell’ambiente cittadino (e non solo calcistico)». Anche il tentativo, per quanto dettagliatamente articolato, dell’istante di mettere in rilievo il rancore che avrebbe animato – omissis - e – omissis -o, è inconferente ai fini del presente giudizio. La ricostruzione effettuata dal Postiglione muove dall’assunto che allorché lo stesso si rese conto «delle angherie subite» e decise di porvi fine, divenne «acerrimo nemico dei due protagonisti, i quali si vendicheranno di lui con ogni mezzo» (cfr. pag. 23 ricorso). Tuttavia, come detto, siffatta argomentazione non può essere in alcun modo valorizzata nel presente procedimento, perché non costituisce (a quanto consta) oggetto di valutazione e conseguente affermazione giudiziaria, tale che questa Corte la possa raffrontare con il quadro probatorio sul quale si erge la decisione del 19 marzo 2010. Lo stesso dicasi per tutte le deduzioni volte, nella prospettazione del ricorrente, a dimostrare l’inattendibilità dei testi – omissis - e – omissis - e la contraddittorietà dei loro contributi dichiarativi. Sempre in attuazione della medesima impostazione difensiva, il ricorrente afferma, inoltre, come sia assolutamente falsa la circostanza che lo stesso decise di non affidare i servizi di sicurezza alla Ronda e che la medesima circostanza sarebbe «facilmente smentibile documentalmente dalle comunicazioni e dagli accordi depositati in atti tra la società Potenza Calcio e – omissis -». E, ancora, prosegue nella stessa direzione l’istante: «è assolutamente impossibile che il tramite fisico, nell’assurda ipotesi in cui il – omissis -gestisse il servizio di sicurezza fosse il – omissis - – – omissis - dirà che era lui che fisicamente sovraintendeva il servizio e disponeva degli accessi al campo – dal che semplicemente leggendo le pagine 24 e seguenti dell’ordinanza di custodia cautelare, precisamente la parte inerente la “genesi dell’indagine” scaturita proprio dall’interesse investigativo di scoprire chi avesse preso il controllo delle attività originariamente in capo al Campanella a seguito del suo arresto avvenuto il 12.02.2007. Or bene, il – omissis - da quella data ad oggi è detenuto, senza soluzione di continuità, in regime di 41 bis. Come poteva mai essere l’incaricato dell’associazione ad intrattenere i rapporti con il sottoscritto e fisicamente coordinare allo stadio i predetti servizi?» (cfr. pag. 28 ricorso). Com’è evidente il ricorrente si riferisce, ancora una volta, non già a «“nuove prove” che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il sanzionato doveva essere prosciolto», bensì ad elementi probatori già esistenti e, comunque, valutati o possibile oggetto di valutazione al momento della decisione di cui è richiesta la revisione. Pertanto, prima ancora che infondata, l’istanza avanzata dal – omissis - ex art. 39, comma 2, C.G.S. è, anche sotto questo profilo, palesemente inammissibile. Lo stesso vale per la «dimostrata assoluta liceità dei flussi finanziari di denaro riscontrati», in riferimento al sequestro operato, «il 2 luglio 2010, dalla Polizia del Principato di Monaco, in esecuzione di attività di rogatoria internazionale richiesta dalla Procura della Repubblica di Potenza, di un conto corrente riferibile al sig. Postiglione», in ordine al quale sarebbe «ormai pacifico che si tratta di personali risparmi del sottoscritto» (cfr. pag. 29 ricorso). Dov’è la prova e, soprattutto, la “novità” della prova? In quale decisione delle due invocate a supporto dell’istanza di revisione di cui trattasi è contenuto siffatto accertamento? Fatto fermo quanto sopra già osservato, in termini di rilevanza e specifica incidenza, a proposito dell’eventuale assoluzione dall’ipotesi associativa di cui all’art. 416 bis c.p. in riferimento al controllo e all’intervento «negli appalti pubblici come quello relativo al progetto e alla realizzazione del nuovo complesso sportivo di Potenza, su cui l’organizzazione mafiosa attraverso le sue società aveva diretto le sue mire» (cfr. pag. 36 ricorso), si deve, ancora una volta rilevare, come alla manifestata opportunità «di evidenziare quale siano state le considerazioni a sostegno della venuta meno dell’ipotesi illecita», non faccia seguito alcun concreto elemento (nuovo) di prova o conferente affermazione giudiziaria. Neppure questo elemento si presta, dunque, ad una sua possibile valutazione ai fini dell’eventuale revisione richiesta. Le medesime considerazioni possono essere svolte per le ulteriori argomentazioni puntualmente sviluppate in ricorso, a proposito, ad esempio, delle «risorse all’estero» e del “tesoretto svizzero” di cui alle accuse mosse dal – omissis -, della vicenda del presunto conto corrente esistente presso la Banca del – omissis -, del preteso «falso processuale» che ha caratterizzato l’ipotesi accusatoria con riferimento alla gara Potenza – Gallipoli (che, certo, «fu partita vera e gli animi di tutti, nessuno escluso furono particolarmente accesi dalla competizione sportiva che spesso, per quanto qui si tratti di comportamenti in ogni caso censurabili, rientrano nei canoni delle manifestazioni sportive di tale portata» (cfr. pag. 51 ricorso), del «giudicato cautelare, assolutamente viziato dal modus operandi degli organi inquirenti», «dei risultati delle intercettazioni che non possono essere utilizzati in un procedimento differente da quello in cui le captazioni furono disposte», delle cassate contestazioni in ordine al modus violento nella gestione della società, delle «congetture» cui sarebbe ricorsa la giustizia sportiva «per giustificare il “clima minaccioso sottostante”, elemento invero escluso dal GUP in sede di emissione di provvedimento di non luogo a procedere» (cfr. pag. 63 ricorso), della «“pacca sulla spalla” a Quarantino, secondo quanto deciso in sentenza, rappresentante il fatto nuovo per il quale si ricorre ex art. 39 C.G.S.» (cfr. pag. 63 ricorso): argomentazioni, queste, tutte prive di quel supporto di legittimazione e ammissibilità richiesto dalla normativa federale per aprire un giudizio di revisione e, specialmente, come detto, del tutto carenti della necessaria condizione (“se sopravvengono o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il sanzionato doveva essere prosciolto oppure in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile, od in caso di acclarata falsità in atti o in giudizio”) in presenza della quale questo giudice della revisione può dare ingresso al richiesto relativo giudizio. Le suddette deduzioni non sono, infatti, in alcun modo supportate da “nuove prove”, né risulta e, tantomeno, è stato dimostrato che i relativi asseriti elementi probatori siano stati posti a base della sentenza penale (irrevocabile) dalla quale deriverebbe la situazione di inconciliabilità con i fatti posti a fondamento della decisione della giustizia sportiva. Ritiene l’istante che «il non luogo a procedere per l’associazione mafiosa» sia «fondamentale per dirimere il campo da ogni dubbio circa gli illeciti e le frodi sportive. Secondo l’accusa originaria l’associazione mafiosa era costituita per il compimento di “frodi in competizioni sportive” e che ciò era possibile anche grazie alla “gestione violenta ed affaristica della società Potenza Calcio e di tutte le attività parallele, ivi comprese le violenze e le pressioni sui collaboratori della società e sulla tifoseria locale, costretti a subire con minaccia e forza tutte le scelte imposte dal duo – omissis - – – omissis -”. In buona sostanza, nell’accusa errata sostenuta anche dalla procura federale sarebbero stati commessi una serie di illeciti sportivi e per gestire la situazione venivano minacciati ed intimiditi i tifosi a che non contestassero le scelte societarie». E prosegue: «L’ordinanza che ha ingiustamente cagionato l’esclusione del Potenza Sport Club (pp. 8- 14) ripropone acriticamente le argomentazioni contenute nell’originario provvedimento cautelare (pp. 41-42 e pp. 118-119), con l’aggiunta di congetture pacificamente escluse dalla lettura dello stesso provvedimento del Tribunale» (cfr. pag. 66 s. ricorso). Orbene, secondo l’assunto attoreo «il travisamento del dato probatorio» sarebbe «ricavabile dalla stessa lettura dei “passi dialogici” precedenti quelli riportati in ordinanza» (cfr. pag. 68 ricorso). Quindi, ancora una volta, l’istante supporta la propria istanza di revisione non già invocando nuove prove o fornendo dimostrazione dell’inconciliabilità della decisione sportiva di cui è chiesta l’eliminazione con quella del giudice penale, bensì sostanzialmente pretendendo una (inammissibile) nuova e diversa valutazione del materiale probatorio già esaminato nel precedente giudizio la cui decisione ha assunto natura definitiva (peraltro solo in sede Tnas, come detto), salvi, appunto, i rimedi di cui all’art. 39 C.G.S., i cui presupposti, per quanto detto, non sono rinvenibili nella fattispecie. Peraltro, deve rammentarsi che le circostanze di fatto sulle quali si fonda la decisione del giudice della revocazione non possono essere separatamente valutate, ma devono essere necessariamente esaminate nel loro complessivo insieme probatorio, anche al fine di individuarne il relativo legame. Sotto tale profilo, il Collegio – seppur in via meramente incidentale – osserva come alcune delle circostanze poste a base del provvedimento della CGS in sede di revocazione appaiono e rimangono pacifiche e, comunque, acclarate. Le stesse, ad ogni buon conto, non sono neppure astrattamente idonee ad introdurre un giudizio di inconciliabilità con le pronunce di cui ai dispositivi delle sentenze del giudice penale sulle quali è basata l’istanza, pur laddove “integrate” dalle (i.e. lette alla luce delle) argomentazioni spese in ricorso. Certa, in tal ottica, l’esclusione dei tre giocatori titolari decisa dal presidente – omissis -, che di fatto ha certamente indebolito, e di molto, la compagine potentina e creato un clima di tensione all’interno dello spogliatoio, fino all’epilogo delle dimissioni dell’allenatore. Così come fatto storico acclarato è la corresponsione in loro favore di una ingente somma di denaro, anche se manca la prova certa della causale effettiva dei pagamenti. Non si può, però, sottacere che, mentre le “giustificazioni” fornite dagli interessati appaiono poco plausibili e prive di riscontri contrattuali e documentali, a favore della tesi secondo cui le ragioni dei pagamenti affondano le loro radici proprio nella suddetta esclusione decisa dal presidente in relazione alla gara contro la Salernitana sembra militare tanto il carattere anomalo degli stessi, sia in ordine alle modalità ed alle forme della consegna, quanto il profilo cronologico (i pagamenti sono stati effettuati subito dopo la gara in questione). Altro dato certo è, poi, la consegna di una quantità ingente di denaro contante, poco dopo la fine della partita, da parte dell’– omissis - al – omissis -, peraltro avvenuta in un’area di servizio, e confermata dal – omissis - e dal – omissis - e da ulteriori riscontri ambientali. Seppure rimane incerto il ruolo dell’– omissis -, quale anello di collegamento tra Potenza e Salernitana, atteso che all’epoca lo stesso era non già tesserato della Salernitana, bensì direttore sportivo del Martina Franca. Orbene, a tal proposito, merita di essere ricordato quanto già affermato da queste Sezioni unite: «la struttura letterale e la stessa impostazione finalistica della norma federale ricalcano quelle che il codice di procedura penale disciplina all’art. 630: è, allora, inevitabile che la norma processualpenalistica costituisca lo sfondo di riferimento anche per il giudizio sportivo, non ravvisandosi ragioni per affermare una applicazione derogatoria, attesa la sostanziale identità delle condizioni al cui ricorso è subordinato l’utile esperimento del rimedio» (cfr. CGF, Com. Uff. n. 190/CGF del 20.5.2009). «Ebbene, l’art. 637, comma 3, c.p.p. stabilisce che il giudice non può pronunciare il proscioglimento del condannato esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio, ponendo in tal modo un limite invalicabile alla revisione nel divieto di riesame degli stessi elementi che furono valutati nel processo conclusosi con il giudicato» (cfr. CGF, Com. Uff. n. 245/CGF del 4.5.2012). «Ed invero, le ipotesi di cui alle lett. a), c), e d) dell’art. 630 C.P.P. descrivono le medesime ipotesi recepite dal comma 2 dell’art. 39 C.G.S., riferendosi rispettivamente al caso di inconciliabilità dei fatti stabiliti a fondamento della pronuncia soggetta a revisione con quelli stabiliti in altre sentenze irrevocabili promananti dal plesso giurisdizionale ordinario o speciale, al caso di sopravvenienza di nuove prove risolutive e, infine, all’accertamento della dipendenza della condanna dalla dimostrata falsità in atti o in giudizio. L’ulteriore corollario di questa armoniosa convivenza tra i due sistemi normativi quanto all’ipotesi in esame è che possono certamente costituire utili, se non addirittura imprescindibili, criteri ermeneutici quelli elaborati nel tempo e con costanza di caratteri dalla giurisprudenza penale di legittimità in punto di determinazione della ammissibilità dei ricorsi per revisione. A questo riguardo deve subito aversi riguardo alla nozione di “prove nuove”, così ponendo le premesse per delibare l’ammissibilità del ricorso in esame. Circola, ormai in forma accreditata e condivisa, l’idea che, ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione, vadano qualificate “prove nuove” quelle che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili: così si è da ultimo espressa la Cassazione penale con sentenza 26637 del 28.5.2008, che si colloca in linea di continuità con conformi precedenti che datano alla sentenza della stessa Corte 1976 del 1997, a partire dalla quale si è definitivamente superato il contrario e sparuto indirizzo inaugurato sotto la vigenza dell’attuale codice di procedura penale con la sentenza 3444 del 1992. Nel medesimo senso si è ritenuto che la valutazione di ammissibilità debba intendersi estesa anche ad elementi di prova di cui rilevi solo l’esistenza e la persuasività e non il procedimento, o le forme della loro avvenuta acquisizione» (cfr. CGF, Com. Uff. n. 190/CGF del 20.5.2009). I suddetti orientamenti consolidano l’idea che nel giudizio di revisione il giudice debba verificare l’attitudine dimostrativa delle nuove prove, congiuntamente alle prove del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento (cfr. Cass. pen. 17 giugno 2008, n. 29486). Quanto al profilo della inconciliabilità tra giudicati la giurisprudenza di legittimità ha nel tempo affermato che le situazioni di contrasto non sono definibili in numero chiuso e possono essere le più varie, in modo da denunciare, rispetto alla sentenza di condanna, una diversa realtà fattuale, irrevocabilmente accertata in altra sentenza ed idonea a scagionare il condannato (cfr. Cass. pen. 7 febbraio 2006, n. 10916). Orbene, alla luce dei riferiti indirizzi giurisprudenziali, dai quali queste Sezioni Unite non hanno alcun motivo di discostarsi, il Collegio ritiene che l’applicazione dell’articolato normativo sopra ricordato imponga a questa Corte di dichiarare, anche per tale aspetto, inammissibile, sotto ciascuno dei profili dedotti, il ricorso per revisione, come proposto.
Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 09 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 031/CGF del 20 Agosto 2013 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN dell’11.10.2011) (Decisione della Corte di Giustizia Federale Com. Uff. n. 78/CGF del 10.11.2011
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. CALCIATORE S.V. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 6, COMMA 1 E 7, COMMA 1 C.G.S. IN RIFERIMENTO ALLA GARA JUVE STABIA/SORRENTO DEL 5.4.2009 – NOTA N. 777/318PF10-11/SP/AM/BLP DEL 2.8.2011 –
Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione avverso la delibera della Corte che aveva sanzionato il reclamante per illecito sportivo atteso che la medesima delibera era già stata impugnata innanzi al TNAS e decisa con il lodo. Come già affermato da questa Corte con riferimento ad altra fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella di cui all’odierno giudizio (cfr. CGF – Sezioni Unite, decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 245/CGF del 4.5.2012), l’art. 28 del Codice dei giudizi innanzi al TNAS, intitolato «Azioni di nullità dinanzi alla Corte d’appello», così recita: «I lodi arbitrali aventi ad oggetto controversie rilevanti anche per l’ordinamento della Repubblica sono sempre impugnabili, in conformità di quanto disposto nell’art. 12 ter, comma 3, dello Statuto CONI anche in presenza della c.d. clausola di giustizia eventualmente contenuta negli statuti, regolamenti e accordi di cui all’art. 2, commi 1 e 3, con i mezzi previsti dal codice di procedura civile». L’art. 831 c.p.c., come noto, prevede la possibilità di impugnare per revocazione il lodo arbitrale davanti alla Corte di Appello nella cui circoscrizione ha sede l’arbitrato. Alla luce di quanto sopra, non vi è chi non veda l’inammissibilità del presente ricorso. Ma ove anche si volesse superare la predetta eccezione, ritenendo, da un lato, esperibili nei confronti dei lodi pronunciati dal TNAS esclusivamente le azioni di nullità e qualificando, dall’altro, il ricorso, proposto dal sig. – omissis -, in termini di istanza di revisione e non di revocazione, la conclusione cui si dovrebbe, comunque, pervenire sarebbe sempre quella dell’inammissibilità del ricorso che ci occupa. Al proposito, merita di essere ricordato che questa Corte, con decisione resa a Sezioni Unite e pubblicata sul Com. Uff. n. 190/CGF del 20 maggio 2009, ha evidenziato che “la struttura letterale e la stessa impostazione finalistica della norma federale (art. 39, comma 2, C.G.S.: N.d.E.) ricalcano quelle che il codice di procedura penale disciplina all’art. 630: è, allora, inevitabile che la norma processualpenalistica costituisca lo sfondo di riferimento anche per il giudizio sportivo, non ravvisandosi ragioni per affermare una applicazione derogatoria, attesa la sostanziale identità delle condizioni al cui ricorso è subordinato l’utile esperimento del rimedio”. L’art. 630 c.p.p. prevede che la revisione possa essere richiesta, tra le altre ipotesi, se dopo la decisione di condanna, siano sopravvenute nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il sanzionato doveva essere prosciolto. Ebbene, nel caso di specie non ricorre, all’evidenza, la predetta ipotesi atteso che, all’esito delle indagini svolte dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Napoli, il sig. – omissis risulta indagato del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110 c.p. e 1, commi 1 e 2, della legge n. 401/89 per avere richiesto il pagamento di una somma di denaro pari a € 50.000,00 al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento dell’incontro di calcio Juve Stabia/Sorrento del 5.4.2009. Non vi è, pertanto, chi non veda come le nuove prove (rectius: i nuovi elementi di prova) non dimostrino affatto che il sig. – omissis dovesse essere prosciolto dagli addebiti disciplinari.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 063/CGF del 11 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 05 Luglio 2013 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale– Com. Uff. n. 13/CDN del 6.9.2012
Impugnazione – istanza: 6. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL S.S.D. VIGOR CISTERNA AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 AL SIG. C.D., PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 C.G.S. E 8 COMMI 6 E 8 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 COMMA 1 LETTERA A) N.O.I.F.; - DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 E PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO JUNIORES S.S. 2012/2013 ALLA SOCIETÀ, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA EX ART 4 COMMA 1 E 2 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE
Massima: La Corte ritenuto ammissibile il ricorso per revocazione lo accoglie, annulla l’impugnata delibera e dispone la trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per l’esame di merito. L’art. 39 C.G.S., come noto, prevede che le decisioni, adottate dagli Organi della Giustizia Sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale…….”e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa”. Trattasi di disposizione che costituisce, nell’ambito dell’ordinamento federale, l’omologo di quella contenuta nell’art. 395, n. 4 c.p.c.; con riferimento a quest’ultima norma, la giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa, ha affermato che “l’errore di fatto che legittima il ricorso per revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c., è costituito da una falsa percezione della realtà processuale, da parte dell’organo giudicante, ovverosia da una svista materiale, immediatamente e obbiettivamente rilevabile, che lo abbia indotto a supporre l’inesistenza di un fatto la cui verità risulta positivamente accertata dagli atti di causa”; ed ancora che “l’errore di fatto, quale vizio revocatorio previsto dal n. 4 dell’art. 395 c.p.c, è configurabile anche con riferimento ad atti e documenti processuali, ma esclusivamente nella fase di percezione del contenuto materiale e logico, non invece sotto il profilo della valutazione, operata dal giudice, ai fini della decisione. In tal caso ricorre l’ipotesi dell’errore di diritto” (cfr., solo per citare le più recenti: Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 27.8.2010, n. 5999; Cass. Sez. lav., sentenza 8.2.2008, n. 3089). Orbene, nel caso che ci occupa, viene in rilievo proprio un’ipotesi di falsa percezione della realtà processuale atteso che la Commissione Disciplinare Nazionale ha, del tutto erroneamente, ritenuto la inammissibilità (ma si sarebbe dovuto, più propriamente, parlare di irricevibilità) dell’appello, proposto dall’odierna ricorrente, sul presupposto che lo stesso fosse stato spedito in data 20.6.2012, ovvero successivamente allo spirare del termine previsto per l’impugnazione che scadeva il giorno 19/6/2012; la Commissione Disciplinare Nazionale non si è, tuttavia, accorta del fatto che il predetto appello era stato spedito, a mezzo fax, proprio in data 19.6.2012 e che, quindi, lo stesso doveva considerarsi proposto tempestivamente. Al proposito, questa Corte osserva come alcun rilievo possa essere attribuito al fatto che dagli atti emerga che il predetto fax risulta essere stato ricevuto dalla Commissione Disciplinare Nazionale in data 20.6.2012 e non in data 19.6.2012; ed invero, indipendentemente dal motivo tecnico per il quale il predetto fax sia stato ricevuto in data diversa rispetto a quella di trasmissione, ciò che rileva è che dal giornale-fax (detto anche rapporto di attività), prodotto dalla società ricorrente, risulta che il fax è stato trasmesso, con esito regolare, in data 19.6.2012. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, la comunicazione effettuata via fax deve presumersi giunta al destinatario quando il rapporto di trasmissione (nel caso di specie, costituito dalla riga del giornale-fax) indica che questa sia avvenuta regolarmente, senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova, spettando al destinatario l’onere di provare la mancata ricezione del fax a causa di una difetto di funzionamento dell’apparecchio (cfr. Corte di Cassazione, Sesta sezione penale, sentenza del 17.10.2002, n. 34860; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 4.6.2007, n. 2951; Tar Lazio, sez. II-Quater, sentenza 10.09.2008, n. 8233).
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 5 novembre 2013 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 265 del 9 maggio 2013
Parti: A.C. Monza Brianza 1912 SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Il Collegio arbitrale rigetta l’istanza di arbitrato presentata dalla società avverso la decisione della Corte di Giustizia Federale, con cui veniva dichiarato inammissibile il ricorso per revisione ex art. 39, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva proposto dopo che il TNAS con tre diversi lodi avanzati dai tre tesserati aveva, a suo dire, ridimensionato i fatti attribuiti agli stessi e per i quali la società era stata sanzionata a titolo di responsabilità oggettiva….Viene ricordato in tale atto che, per il disposto dell’art. 39.2 CGS, la Corte federale può “disporre la revisione nei confronti di decisioni irrevocabili” (laddove ricorrano determinate altre condizioni) sempreché la proposizione del relativo reclamo avvenga “entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti” Prosegue tale atto: Si tratta dunque di verificare se, rispetto alla pubblicazione di tali lodi (- omissis -, (- omissis - e (- omissis -), …..il ricorso presentato alla Corte di giustizia federale sia tempestivo” Soggiunge: La risposta a tale interrogativo non può che essere negativa, risultando per tabulas che la società istante ha adito la Corte di giustizia federale ben oltre il termine decadenziale di giorni trenta dalla pubblicazione dei lodi (- omissis - e (- omissis -, intervenuta, rispettivamente, il 18 gennaio 3013, la prima, ed il 29 gennaio seguente, la seconda”. Le argomentazioni addotte dalla intimata FIGC dovrebbero essere tenute in gran conto ove il contenuto e le determinazioni rilevabili dai tre lodi emessi da tre diversi collegi di questo TNAS dovessero assumere valenza autonoma e diversamente graduata per ciascuna decisione; questo Collegio intende invece seguire l’impostazione impressa dalla parte istante che ha ritenuto come un’unica situazione giuridica da considerare “l’inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione della CGF di cui al CU n.002/2012-2013 con quelli di altre decisioni irrevocabili” e seguire anche l’impostazione che la Corte federale ha impresso alla complessiva esposizione delle motivazioni contenute nella decisione 27 maggio 2013 (CU n.281/CGF). Quindi i tre lodi arbitrali devono essere considerati e valutati per la loro complessiva capacità di argomentazione e pertanto il ricorso incidentale proposto dalla intimata non può trovare accoglimento. Entrando nel merito delle doglianze espresse dalla parte istante, ….dove vengono considerate le risultanze dei tre lodi nella loro complessività, così argomenta: “da un’analisi letterale della norma (art. 39 citato, 1° e 2° comma ndr), emerge chiaramente che il legislatore sportivo non ha inteso prevedere il requisito della novità e/o diversità dei fatti per il rimedio della revisione, ma soltanto per quello della revocazione, per la quale è chiaramente utilizzato il termine <sopravvenuti>. Viceversa per l’istanza di revisione è richiesta, come detto, l’inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione impugnata con quelli posti a fondamento di un’altra decisione irrevocabile” La Corte federale, dopo aver esaminato con approfondita attenzione i lodi – omissis - e – omissis - e averne effettuato un riscontro con il lodo – omissis -, riportandosi all’argomentazione unificante cui è pervenuta la stessa istanza arbitrale, ha motivato (riferendosi al lodo – omissis -, ricollegato ai due precedenti): “Quello che rileva è che, come nei precedenti lodi, i fatti –intesi quali eventi apprezzati nella loro oggettiva e materiale verificazione- siano gli stessi e non altri” Soggiunge poi: “non solo non vi è alcun dubbio sui fatti posti a fondamento della decisione della Corte federale ma, al contrario, vi è pacifica ammissione del loro corretto apprezzamento, ancorché sugli stessi fatti poi si siano formati convincimenti diversi in ordine alla raggiunta o meno sufficienza delle prove.” Nessuna censura può quindi muoversi alla risultanze cui è pervenuta la Corte federale, correttamente motivate, per dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla ricorrente…..In conclusione, peraltro e ferme le considerazioni e decisioni assunte, il Collegio non può omettere di osservare, innanzitutto, che la diversa (e non coltivata) scelta della parte istante di impugnare le decisioni di giustizia domestica contestualmente alle impugnazioni fatte dai singoli tesserati avrebbe consentito ai Collegi arbitrali all’uopo costituiti di valutare in maniera organica la responsabilità dei calciatori e la conseguente responsabilità oggettiva. Inoltre, sarebbe auspicabile, de iure condendo, che il legislatore sportivo – fermo il principio della responsabilità oggettiva – individuasse strumenti idonei per una trattazione congiunta, o quantomena parallela, delle controversie nelle quali si misura la responsabilità dei singoli e quella oggettiva dei sodalizi sportivi. Tale trattazione congiunta ovvero parallela dovrebbe proseguire fino al momento delle decisioni definitive non più censurabili dinanzi all’ordinamento sportivo.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 239/CGF del21 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 13 Maggio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 39/CDN del 4.12.2013
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S.A.S.D. U. FINCANTIERI MONFALCONEAVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. B.A.PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 94 TER, COMMA 13, DELLE N.O.I.F. ED ART. 8, COMMA 9, C.G.S.; - PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SUO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 2064/100 PF13-14/AM/MA DEL 4.11.2013)
Massima: E’ inammissibile ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. proposto dalla società avverso la decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti in quanto non è ricompreso tra gli organi di giustizia. Il ricorso per revocazione è stato previsto solo per le decisioni degli organi di giustizia ordinari dell'ordinamento federale, cioè degli organi che sono inquadrati nell'apparato federale e che costituiscono, nel loro complesso, il sistema stabile di giustizia della Federazione. Il Collegio Arbitrale, invece, non è una struttura inquadrata in tale complesso. Il Collegio Arbitrale, infatti, è un organo collegiale che si costituisce, di volta in volta, su impulso dei soggetti interessati, per la risoluzione di vertenze attinenti ai rapporti contrattuali. Per la definizione di tali controversie, di natura prettamente privatistica, gli Accordi collettivi e varie norme regolamentari, che disciplinano i rapporti economici e normativi tra i tesserati e le società, attribuiscono a tali soggetti la facoltà di deferirle ad arbitri (da essi stessi designati scegliendoli in appositi elenchi; artt. 2 e 4 del Regolamento del Collegio Arbitrale), anziché agli organi di giustizia ordinari della Federazione, per un giudizio che si svolge anch'esso su un piano tipicamente privatistico (cfr., in tale senso, la decisione di questa Corte, Sezione III, pubblicata sul Com. Uff. n. 40/CGF, Stagione Sportiva 2010/2011). Alla luce delle superiori considerazioni, non può che concludersi nel senso che il lodo arbitrale de quo ha carattere negoziale e definitivo e, quindi, non è impugnabile, neppure con il rimedio straordinario della revocazione.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 14 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 228/CGF del 05 Aprile 2011 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 38 del 10 dicembre 2010
Impugnazione – istanza: 3. Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. dell’A.S.D. Asta avverso le sanzioni: penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi da parte della prima squadra, nel campionato in corso; ammenda di euro 350,00 alla reclamante, inflitte ex art. 23 C.G.S., a seguito di deferimento della Procura Federale - nota n. 1433/164pf09-10/gt/dl del 15.09.2010
Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 CGS alla CGF avverso la decisione della CDT che aveva accolto il patteggiamento sul presupposto che il Vice Presidente delegato a comparire, aveva solamente il potere di rappresentare la società al fine di trattare il procedimento e non anche il potere specifico di patteggiare. In proposito la Corte di Giustizia Federale osserva che non occorre qui affrontare la questione della legittimazione dei rappresentanti della società a patteggiare anche in assenza di apposita procura speciale - pur nella piena consapevolezza che il ruolo e i poteri del rappresentante della società sono ben diversi da quelli del difensore, in considerazione della sussistenza di un rapporto organico non scrutinabile dall’esterno - in quanto nel presente caso il ricorso per revocazione è inammissibile, non sussistendo un “errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa” idoneo a consentire il ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 39 C.G.S.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 85/CGF del 29 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 28 Febbraio 2011 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 5/cdt del 13.7.2010 – Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 15/CDN del 16.9.2010
Impugnazione – Istanza: 1. Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. del calc.G.G. avverso la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2011 inflittagli a seguito di deferimento del procuratore federale per violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 6 C.G.S. Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione alla CGF ex art. 39 avverso la decisione del calciatore sanzionato dalla CDT con la squalifica fino al 31/12/11, allorquando con il ricorso si tenta di reintrodurre tutti gli elementi difensivi già vagliati in precedenza apparendo così detta circostanza come attinente ad un apprezzamento in diritto del materiale probatorio offerto che come tale al più porterebbe secondo la prospettazione del ricorrente ad una eventuale (e comunque indimostrata) erronea interpretazione delle circostanze controverse in presenza delle quali potrebbe al più trattarsi di un mero eventuale errore di diritto che in quanto tale impedisce l’esperimento del rimedio (ex art. 39 C.G.S.) invocato. A questo proposito in realtà si cerca con lo strumento della revocazione un terzo grado di giudizio inammissibile nell’ordinamento. Affinché possa invocarsi l’istituto della revocazione è necessario che sussistano determinati presupposti. Infatti secondo un consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale (da ultimo C.d.S. 4097/2007 nonché C.d.S. 7489/2009) che “la falsa percezione da parte del giudice de1la realtà processuale che giustifica e rende ammissibile l’istanza di revocazione deve consistere in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile che abbia portato ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti invece positivamente accertato. Cosi inteso, l’errore di fatto in nessun modo può coinvolgere l’attività valutativa del giudice in relazione a situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività e quindi non ricorre quando si lamenta una presunta erronea o incompleta valutazione degli atti e delle risultanze processuali o un’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, atteso che in questi casi si è in presenza di un errore di diritto (C.d.S., Sez. V, 19 marzo 2007, n. 1298; Sez. IV, 5 ottobre 2006, n. 5936; 24 marzo 2006, n. 1539). E’ stato altresì puntualizzato che l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione non soltanto deve, essere la conseguenza di una falsa percezione delle cose, ma deve avere anche carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione (Cass. civ., sez. I, 29 novembre 2006, n.25376); il c.d. abbaglio dei sensi, quindi, deve riguardare un fatto decisivo, dando luogo ad un stringente rapporto di consequenzialità tra l’erronea supposizione e la decisione resa, tale da poter affermare, con ragionevole certezza, che la seconda si fondi esclusivamente sulla prima (C.d.S., sez. V, 22 novembre 2005, n. 6485)”.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 159/CGF del 19 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 01 Febbraio 2011 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 41/LND del 7.10.2010 - Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 31/CDN del 18.11.2010
Impugnazione – istanza: 2) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. del Pomezia S.r.l. avverso le sanzioni: - inibizione per mesi 3 al sig. G.B. (dirigente) - squalifica per mesi 2 al sig. A.M. (calciatore) - penalizzazione di punti 3 in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva nel Campionato Allievi Nazionali 2010 – 2011 e ammenda di € 800,00 inflitta alla società seguito deferimento della Procura Federale
Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 CGS alla CGF avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale allorquando a motivo della proposta impugnazione viene dedotto l’errore di fatto della gravata decisione, consistente nell’aver considerato effettivo partecipante alla gara il calciatore, mentre tale partecipazione sarebbe esclusa dall’avvenuta precedente restituzione del suo cartellino al competente Comitato In effetti, la previsione normativa invocata dalla ricorrente stabilisce espressamente che l’errore di fatto denunciato debba risultare “dagli atti e documenti della causa”, mentre nella specie solo una sorta di sillogismo porterebbe ad escludere la partecipazione del calciatore alla gara sanzionata, per l’impossibilità dell’arbitro della stessa di verificarne il cartellino perché depositato presso struttura federale. Del resto, non può trascurarsi che il fascicolo processuale non solo non consente l’individuazione dell’errore lamentato, ma addirittura lo esclude dal momento che la distinta dei calciatori partecipanti alla gara, predisposta dalla società, individua, come numero 8, proprio il calciatore identificato con il numero di quel cartellino che si assume incontrollabile: il rilievo, all’evidenza, rende persino superfluo l’accertamento dell’errore fatto valere in giudizio.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 008/CGF del 19 Luglio 2010 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 08 Gennaio 2010 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 5.5.2009
Impugnazione – istanza: 2) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. dell’A.S.D. Real Altamura avverso le sanzioni;inibizione per anni 1 e ammenda di € 500,00 al sig. C.P., presidente A.S.D. Real Altamura; penalizzazione di punti 3 in classifica, da scontarsi nella stagione 2009/2010, e ammenda di € 500,00 alla ricorrente, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 30, comma 4 Statuto Federale e 4. commi 1 e 2 C.G.S. Massima: Affinché possa invocarsi l’istituto della revocazione è necessario che sussistano determinati presupposti. Infatti secondo un consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale (da ultimo C.d.S. 4097/2007 nonché C.d.S. 7489/2009) che “la falsa percezione da parte del giudice de1la realtà processuale che giustifica e rende ammissibile l’istanza di revocazione deve consistere in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile che abbia portato ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti invece positivamente accertato. Cosi inteso, l’errore di fatto in nessun modo può coinvolgere l’attività valutativa del Giudice in relazione a situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività e quindi non ricorre quando si lamenta una presunta erronea o incompleta valutazione degli atti e delle risultanze processuali o un’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, atteso che in questi casi si è in presenza di un errore di diritto (C.d.S., Sez. V, 19 marzo 2007, n. 1298; Sez. IV, 5 ottobre 2006, n. 5936; 24 marzo 2006, n. 1539). E’ stato altresì puntualizzato che l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione non soltanto deve, essere la conseguenza di una falsa percezione delle cose, ma deve avere anche carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione (Cass. civ., sez. I, 29 novembre 2006, n.25376); il c.d. abbaglio dei sensi, quindi, deve riguardare un fatto decisivo, dando luogo ad un stringente rapporto di consequenzialità tra l’erronea supposizione e la decisione resa, tale da poter affermare, con ragionevole certezza, che la seconda si fondi esclusivamente sulla prima (C.d.S., sez. V, 22 novembre 2005, n. 6485)”. Nel caso di specie si osserva che la Commissione Disciplinare Nazionale ha già valutato compiutamente tutti i fatti nella più estesa connotazione difensiva, che aveva avuto riguardo sia alla prospettata buona fede che alla portata extra sportiva della posizione potenzialmente lesa (cfr. ultimo c.p.v. pag.1, cit. c.u. 98/2009); essendo a questo proposito del tutto ininfluente l’asserito nuovo elemento costituito dal provvedimento giurisdizionale non apportando l’archiviazione alcun elemento di novità alla fattispecie. Allora appare che con la qui invocata revocazione si cerchi di reintrodurre tutti gli elementi difensivi già vagliati in precedenza apparendo così detta circostanza come attinente ad un apprezzamento in diritto del materiale probatorio offerto che come tale al più porterebbe secondo la prospettazione del ricorrente ad una eventuale (e comunque indimostrata) erronea interpretazione delle circostanze controverse in presenza delle quali potrebbe al più trattarsi di un mero eventuale errore di diritto che in quanto tale impedisce l’esperimento del rimedio (ex art. 39 codice) invocato. A questo proposito in realtà si cerca con lo strumento della revocazione un terzo grado di giudizio inammissibile nell’ordinamento.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 008/CGF del 19 Luglio 2010 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 08 Gennaio 2010 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 12 dell’1.10.2009- Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 19.11.2009
Impugnazione – istanza: 3) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. del calciatore N.A. avverso la sanzione della squalifica per mesi 6 e ammenda di € 500,00 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1 C.G.S. e 30, comma 4 Statuto Federale.
Massima: Affinché possa invocarsi l’istituto della revocazione è necessario che sussistano determinati presupposti. Infatti secondo un consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale (da ultimo C.d.S. 4097/2007 nonché C.d.S. 7489/2009) “la falsa percezione da parte del giudice de1la realtà processuale che giustifica e rende ammissibile l’istanza di revocazione deve consistere in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile che abbia portato ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti invece positivamente accertato. Cosi inteso, l’errore di fatto in nessun modo può coinvolgere l’attività valutativa del Giudice in relazione a situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività e quindi non ricorre quando si lamenta una presunta erronea o incompleta valutazione degli atti e delle risultanze processuali o un’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, atteso che in questi casi si è in presenza di un errore di diritto (C.d.S., Sez. V, 19 marzo 2007, n. 1298; Sez. IV, 5 ottobre 2006, n. 5936; 24 marzo 2006, n. 1539). E’ stato altresì puntualizzato che l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione non soltanto deve, essere la conseguenza di una falsa percezione delle cose, ma deve avere anche carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione (Cass. civ., sez. I, 29 novembre 2006, n.25376); il c.d. abbaglio dei sensi, quindi, deve riguardare un fatto decisivo, dando luogo ad un stringente rapporto di consequenzialità tra l’erronea supposizione e la decisione resa, tale da poter affermare, con ragionevole certezza, che la seconda si fondi esclusivamente sulla prima (C.d.S., sez. V, 22 novembre 2005, n. 6485)”. Nel caso di specie si osserva che la Commissione Disciplinare ha già valutato compiutamente tutti i fatti e tutte le eccezioni nella più estesa connotazione difensiva.La semplice lettura del citato comunicato ufficiale della Commissione Disciplinare Nazionale rendono infatti all’evidenza contezza di tutti gli elementi anche in questa sede riproposti avendo la Commissione posto in rilievo la differenza tra società inattiva e quelle iscritte e le conseguenze sugli Organi rappresentativi delle medesime. Allora appare che con la qui invocata revocazione si cerchi di reintrodurre tutti gli elementi difensivi già vagliati in precedenza apparendo così detta circostanza come attinente ad un apprezzamento in diritto del materiale probatorio offerto che come tale al più porterebbe secondo la prospettazione del ricorrente ad una eventuale (e comunque indimostrata) erronea interpretazione delle circostanze controverse in presenza delle quali potrebbe al più trattarsi di un mero eventuale errore di diritto che in quanto tale impedisce l’esperimento del rimedio (ex art. 39 codice) invocato. A questo proposito in realtà si cerca con lo strumento della revocazione un terzo grado di giudizio inammissibile nell’ordinamento.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 01 Aprile 2009 n.2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 27 Maggio 2010 n. 2 e su www.figc.it
Decisone impugnata: Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 86 del 21.1.2010 – Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN dell’11.3.2010 Impugnazione – istanza: 2) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. dell’U.S. Palestrina A.S.D. avverso la declaratoria di improcedibilità del reclamo proposto avverso la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 e di inammissibilità per la sanzione dell’inibizione di giorni 30 inflitta al sig. A.F. a seguito di deferimento del Procuratore Federale Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione alla CGF ex art. 39 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale emessa a seguito di deferimento della Procura Federale, poiché gli atti dimostrano che il deferimento così come l’avviso di convocazione sono stati ritualmente notificati alla società presso la sede iscritta nel foglio di censimento e, pertanto, viene precluso al ricorrente – rimasto assente nel procedimento innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale – l’utilizzo del mezzo di impugnazione straordinario finalizzato, evidentemente, ad ottenere una indebita rimessione in termini per attività difensiva che avrebbe dovuto svolgersi innanzi alla Commissione di prime cure.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 1 Aprile 2010 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale della FIGC pubblicata sul C.U. 200/CGF del 19.03.2010 e sul sito www.figc.it
Parti: POTENZA SPORT CLUB Srl/ FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (1) Al fine di valutare la tempestività del ricorso per revocazione ex art. 39, comma 1, del CGS preposto dalla Procura Federale non rilevano cognizioni di sommaria informazione circa l’esistenza di atti o documenti idonei alla revocazione essendo invece necessaria l’acquisizione degli stessi.
Massima TNAS: (2) Il procedimento di revocazione, infatti, coinvolge esclusivamente gli originari deferiti a nulla rilevando la circostanza che i fatti che giustificano il riesame della pronuncia coinvolgano anche altro tesserato; il quale, essendo terzo rispetto al giudizio davanti alla Commissione Disciplinare Nazionale e, a fortiori, davanti alla Corte di Giustizia Federale, non subisce alcun pregiudizio dall’esito del procedimento in corso.
Massima TNAS: (3) Il giudizio di revocazione non soggiace ai termini indicati per il giudizio ordinario, essendo del tutto irrilevante la circostanza che il giudizio di revocazione trovi il suo presupposto in un illecito.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 19 Marzo 2010 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 203/CGF del 24 Marzo 2010 n. 3 e su www.figc.it
Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 14/CDN del 7 agosto 2008
Impugnazione – istanza: 3) Ricorso ex art. 39 C.G.S. della Procura Federale avverso il proscioglimento dei signori: P. G., presidente Potenza Sport Club s.r.l., G. P. all’epoca dei fatti, dirigente della stessa società; dalla violazione dell’art. 7, commi 1 e 6 C.G.S.; e delle società: Potenza Sport Club s.r.l. dalla violazione degli artt. 7, comma 3 e 4 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascritta ai suoi dirigenti; Salernitana Calcio 1919 S.p.A. dalla violazione dell’ art. 4, commi 1 e 5 C.G.S., dalle violazioni ascritte con proprio deferimento per l’illecito sportivo in relazione alla gara Potenza/Salernitana del 20.4.2008 – nota prot. 448/1173pf07/08/sp/ma del 24.7.2008 Massima: E’ ammissibile, ai sensi dell’art. 39 comma 1 lett. d) , il ricorso per revocazione proposto dalla procura federale quando i fatti nuovi dedotti come elementi probatori rivelino la propria astratta attitudine a comportare, ove fossero stati conosciuti dai primi giudici, una diversa pronuncia. Sul punto occorre considerare la non assimilabilità e/o sovrapponibilità, tra struttura, oggetto e limiti del procedimento revocatorio federale a quello disciplinato con riferimento al processo civile. E ciò, da un lato in omaggio al principio di autonomia dell’ordinamento sportivo, ordinamento collaterale a quello di diritto comune, ma non per questo soggetto a sindacato di merito sulle proprie scelte una volta che esse non si rivelino compromissorie, come è da escludersi avvenga con riferimento alla norma in esame, di principi fondamentali dell’ordinamento generale o compressive di situazione soggettive inviolabili: non può, pertanto, che prestarsi unicamente attenzione per la disciplina del caso concreto alla norma federale. Ma anche dal punto di vista letterale l’idea della assimilabilità-sovrapponibilità con il diritto processuale comune manifesta la propria inaccoglibilità, in quanto la norma federale non richiede alla lettera d) citata che a giustificare la revocazione di una decisione inappellabile contribuiscano nuove prove (come prescrive il n. 2 dell’art. 395 C.P.C.) né che siano stati reperiti documenti decisivi (ai sensi del n. 3 della norma da ultima citata). La norma federale in esame descrive, piuttosto, una fattispecie nuova ed originale rispetto a quelle disciplinate dal diritto comune, eloquentemente adottando un ordine terminologico ed una categoria concettuale svincolati dal rigore del Codice di Procedura Civile, che, nel riferirsi a figure o istituti quali “prove” e “documenti” ha esplicitamente adottato una declinazione in senso tecnico di tali termini, evidentemente ancorandoli alla definizione ed alla disciplina di essi circolanti nel medesimo ordinamento processuale, sicché al fine revocatorio di cui all’art. 395 C.P.C.. può solo concorrere quell’elemento qualificabile come prova o documento nell’ambito del processo civile, con il connesso corredo di conseguenze. Al contrario, la scelta adottata dall’ordinamento federale è stata quella di dar prevalenza al principio di effettività ed efficacia del materiale probatorio al preminente scopo di giustizia consistente nella rimozione dall’ordinamento stesso di decisioni sostanzialmente ingiuste, indipendentemente dalla natura dell’elemento di novità o dalla sua qualificazione in termini rigorosamente formali. In altri termini, l’opzione autonomamente esercitata dal C.G.S. è stata quella di considerare necessarie e sufficienti ad avviare ammissibilmente il procedimento revocatorio sopravvenienze fattuali, suscettibili di indurre il giudice della revocazione a riconsiderare alla loro luce il precedente assetto decisorio. La norma non impone affatto che le sopravvenienze in parola debbano aver precedentemente superato un vaglio di veridicità conclusosi con una pronuncia definitiva in qualunque ambito giurisdizionale (ordinario o sportivo). L’apprezzamento della capacità rivalutativa della precedente pronuncia posseduta dagli elementi sopravvenuti è, pertanto, unicamente riservata dal legislatore federale al giudice della revocazione, che appare del tutto sciolto dal vincolo di conformità ad altre valutazioni svolte con riferimento ai medesimi fini in altre sedi: semmai la conformità tra tale apprezzamento ed altri realizzati, sia pur interinalmente, in altre sedi, può corroborare l’affidabilità dell’apprezzamento effettato in ambito federale. Occorre, pertanto, analiticamente esaminare la ricorrenza di tale carattere con riguardo alla impostazione del ricorso. È opinione della Corte che, in primo luogo, ciascuno degli elementi di cui si sta per dire sia unicamente riferibile, per la sua specifica e concretamente documentata inerenza, alla persona di presidnete, mentre manca perfino la convincente enunciazione della loro estensibilità alla persona del dirigente, del quale la Procura si limita macchinalmente a predicare il coinvolgimento nella medesima responsabilità del presidente senza fornire alcun riscontro a questa conclusione. Alla luce di ciò va dichiarata inammissibile la richiesta revocatoria formulata nei confronti di dirigente, dovendo anche la responsabilità disciplinare delle persone fisiche soggiacere al fondamentale principio della personalità. Quanto alla posizione di presidente, deve osservarsi che gli elementi sopravvenuti che secondo la Corte si palesano induttivi di una possibile revisione critica della precedente pronuncia vanno ravvisati nelle risultanze delle indagini penali, che danno conto delle nuove dichiarazioni accusatorie, nelle intercettazioni telefoniche, nell’accertata effettuazione di pagamenti da parte del presidente ai calciatori non schierati nel corso dell’incontro, nelle intercettazioni di conversazioni, nell’esito delle indagini penali riguardante la partecipazione del presidente ad un giro di scommesse su gare calcistiche, nel fallimento dell’alibi della ricezione da parte del presidente di minacce attraverso il mezzo del messaggio telefonico e, comunque, nell’inconsistenza dei messaggi riferiti, anche se effettivamente fossero stati di eteronoma provenienza . Ed invero ciascuno di questi elementi individualmente considerato nonché valutato in forma aggregato agli altri consente in astratto di rifondare il giudizio precedentemente espresso dalla Commissione Disciplinare Nazionale sotto lo specifico profilo che, grazie al nuovo ingresso di questi elementi probatori, può vincersi l’ambiguità interpretativa che ad avviso dei primi giudici si risolveva nel mancato raggiungimento della prova piena della ricorrenza in capo al presidente del necessario elemento soggettivo (dolo specifico) integratore della fattispecie dell’illecito sportivo. Ma la decisione di primo grado aveva, d’altro canto, espressamente riconosciuta la ricorrenza di adeguate e tranquillizzanti prove circa il compimento delle condotte materiali ascritte al presidente, segnatamente consistenti nella calcolata decisione di impiego di una formazione menomata per lo svolgimento della gara con l’altra società, nella ostile interlocuzione al riguardo con l’allenatore, nella acclarata sussistenza di un clima molto teso che circondava la disputa della partita. I primi giudici non ritennero, però, che questa cornice fattuale di per sé bastasse a portare alla conclusione della sua leggibilità in termini di denuncia di un atteggiamento antidoveroso e fraudolento da parte del presidente. Ora, le nuove evidenze probatorie prodotte dalla ricorrente, da un canto, ampliano il quadro probatorio relativo ai fatti la cui materiale verificazione possa dirsi dimostrata, includendovi le dichiarazioni, l’incontro, il pagamento di somme di denaro ai calciatori che non avevano partecipato alla gara; d’altro canto, esse appaiono astrattamente dotate della forza di gettar luce sulle ragioni induttive delle condotte del presidente, così sciogliendo il dubbio che esse fossero effettivamente orientate a raggiungere esattamente ed esclusivamente il risultato alterativo della gara costituente manifestazione dell’illecito sportivo. Ed infatti, la concatenazione dei fatti materiali, antecedentemente e susseguentemente acquisiti al processo sportivo, orienta la interpretazione del fine delle azioni poste in essere dal presidente, facendone risaltare l’univoca riferibilità al risultato illecito e non offrendo alcuno spazio ad interpretazioni alternative o incompatibili. Da questo punto di vista la Corte non ha alcuna esitazione nel giudicare congrui ed adeguati ai fini dell’ammissibile proposizione del ricorso i nuovi elementi prospettati dalla Procura ricorrente: ciò deve condurre ad una pronuncia di ammissibilità dello stesso.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 17/CGF del 04 Agosto 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 19 Gennaio 2010 www.figc.it
Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 331 del 25.2.2000 - Delibera della Commissione d’Appello Federale – Com. Uff. n. 30/C del 6.4.2000 Impugnazione - istanza:1) Reclamo per revisione ex art. 39, comma 2 C.G.S. del calciatore P. A. avverso la sanzione della squalifica per anni 2 inflittagli a seguito di deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I. Massima: La revisione, costituisce un mezzo di impugnazione straordinario. Straordinario è il mezzo di impugnazione che può essere proposto contro un provvedimento, indipendentemente dal passaggio in cosa giudicata. L’art. 39 C.G.S., dopo aver stabilito che “La Corte di Giustizia Federale può disporre la revisione nei confronti di decisioni irrevocabili”, individua le ipotesi di revisione. Le parti, infatti, sono legittimate a chiedere la revisione soltanto in 3 casi tassativamente determinati, ovvero: - dopo la decisione di condanna, sopravvengono o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il sanzionato doveva essere prosciolto; - in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile; - in caso di acclarata falsità in atti o in giudizio. Nel nostro caso, l’istanza di revisione rientra all’interno del primo gruppo, poiché non si riscontrano né alcuna falsità in atti o in giudizio né la presenza di ulteriori decisioni irrevocabili. L’attore, dichiaratosi da sempre innocente, muove dal procedimento aperto presso il Tribunale, che vedeva lo stesso calciatore come persona offesa. L’indagine, avente ad oggetto i reati di cui agli art. 9 della legge 376/00 e 640 comma 2 del c.p., intendeva accertare se il calciatore avesse subito una truffa, in particolare tramite uno scambio di provette. La richiesta di archiviazione, contenente elementi riguardanti sia l’irregolarità delle procedure di controllo e riscontro della positività sia il carattere non volontario dell’assunzione della sostanza, dovrebbe costituire nuova prova, tale da escludere la responsabilità di calciatore. La domanda di revisione è inammissibile. Ai fini dell’applicazione della norma in esame, il codice richiede nuove prove, ossia elementi idonei a dimostrare determinati fatti come certi. Altrimenti, la domanda, priva del presupposto di fatto, risulta inammissibile. La richiesta di archiviazione non possiede forza probatoria. Dagli atti in causa, infatti, è possibile riscontrare che la decisione del P.M. si fonda sull’assenza di elementi per verificare la sussistenza del reato. Espressamente si legge: “Tali dati, peraltro, non sono di per sé sufficienti per poter affermare che, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il campione, all’epoca esaminato, non possa essere attribuito all’ atleta. Né può ragionevolmente ipotizzarsi una sostituzione dei campioni alla luce della documentazione sequestrata e rinvenuta”; ancora “gli elementi raccolti nelle indagini non hanno consentito l’individuazione dell’autore del fatto e comunque non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio“. In altre parole, il P.M. non ha esercitato l’azione penale perché le risultanze delle indagini impedivano di sostenere la commissione del reato. Non, dunque, come sostiene l’attore, perché non era stato individuato il soggetto autore di un reato commesso. Mancavano elementi per desumere non soltanto la sostituzione del campione, ma prima ancora per negare la stessa appartenenza del medesimo al calciatore. Quanto alle irregolarità riscontrate nelle procedure di controllo e riscontro del doping, il P.M. ne sottolinea il carattere irrilevante. All’epoca, infatti, causa una disciplina talvolta carente, lo svolgimento delle procedure non rispettava strettamente la normativa e si accompagnava a violazioni formali di piccola entità. Rientrano in questo gruppo anche le lievi anomalie riscontrate nella corrente controversia, quali quelle riguardanti il termine delle operazioni di prelievo e la tenuta delle buste, contenenti la documentazione dei controlli. La Corte di Giustizia Federale, pertanto, non riconosce idoneità probatoria agli elementi contenuti nella richiesta di archiviazione e, arrestandosi alla c.d. fase rescindente, giudica inammissibile il ricorso per mancanza del presupposto di fatto.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 17/CGF del 04 Agosto 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 19 Gennaio 2010 www.figc.it
Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 331 del 25.2.2000 - Delibera della Commissione d’Appello Federale – Com. Uff. n. 30/C del 6.4.2000
Impugnazione - istanza:1) Reclamo per revisione ex art. 39, comma 2 C.G.S. del calciatore P. A. avverso la sanzione della squalifica per anni 2 inflittagli a seguito di deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I. Massima: La revisione, costituisce un mezzo di impugnazione straordinario. Straordinario è il mezzo di impugnazione che può essere proposto contro un provvedimento, indipendentemente dal passaggio in cosa giudicata. L’art. 39 C.G.S., dopo aver stabilito che “La Corte di Giustizia Federale può disporre la revisione nei confronti di decisioni irrevocabili”, individua le ipotesi di revisione. Le parti, infatti, sono legittimate a chiedere la revisione soltanto in 3 casi tassativamente determinati, ovvero: - dopo la decisione di condanna, sopravvengono o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il sanzionato doveva essere prosciolto; - in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile; - in caso di acclarata falsità in atti o in giudizio. Nel nostro caso, l’istanza di revisione rientra all’interno del primo gruppo, poiché non si riscontrano né alcuna falsità in atti o in giudizio né la presenza di ulteriori decisioni irrevocabili. L’attore, dichiaratosi da sempre innocente, muove dal procedimento aperto presso il Tribunale, che vedeva lo stesso calciatore come persona offesa. L’indagine, avente ad oggetto i reati di cui agli art. 9 della legge 376/00 e 640 comma 2 del c.p., intendeva accertare se il calciatore avesse subito una truffa, in particolare tramite uno scambio di provette. La richiesta di archiviazione, contenente elementi riguardanti sia l’irregolarità delle procedure di controllo e riscontro della positività sia il carattere non volontario dell’assunzione della sostanza, dovrebbe costituire nuova prova, tale da escludere la responsabilità di calciatore. La domanda di revisione è inammissibile. Ai fini dell’applicazione della norma in esame, il codice richiede nuove prove, ossia elementi idonei a dimostrare determinati fatti come certi. Altrimenti, la domanda, priva del presupposto di fatto, risulta inammissibile. La richiesta di archiviazione non possiede forza probatoria. Dagli atti in causa, infatti, è possibile riscontrare che la decisione del P.M. si fonda sull’assenza di elementi per verificare la sussistenza del reato. Espressamente si legge: “Tali dati, peraltro, non sono di per sé sufficienti per poter affermare che, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il campione, all’epoca esaminato, non possa essere attribuito all’ atleta. Né può ragionevolmente ipotizzarsi una sostituzione dei campioni alla luce della documentazione sequestrata e rinvenuta”; ancora “gli elementi raccolti nelle indagini non hanno consentito l’individuazione dell’autore del fatto e comunque non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio“. In altre parole, il P.M. non ha esercitato l’azione penale perché le risultanze delle indagini impedivano di sostenere la commissione del reato. Non, dunque, come sostiene l’attore, perché non era stato individuato il soggetto autore di un reato commesso. Mancavano elementi per desumere non soltanto la sostituzione del campione, ma prima ancora per negare la stessa appartenenza del medesimo al calciatore. Quanto alle irregolarità riscontrate nelle procedure di controllo e riscontro del doping, il P.M. ne sottolinea il carattere irrilevante. All’epoca, infatti, causa una disciplina talvolta carente, lo svolgimento delle procedure non rispettava strettamente la normativa e si accompagnava a violazioni formali di piccola entità. Rientrano in questo gruppo anche le lievi anomalie riscontrate nella corrente controversia, quali quelle riguardanti il termine delle operazioni di prelievo e la tenuta delle buste, contenenti la documentazione dei controlli. La Corte di Giustizia Federale, pertanto, non riconosce idoneità probatoria agli elementi contenuti nella richiesta di archiviazione e, arrestandosi alla c.d. fase rescindente, giudica inammissibile il ricorso per mancanza del presupposto di fatto.
Decisione C.G.F. - Sezione Unite: Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 23 dicembre 2009 www.figc.it
Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 55/CDN del 27.1.2009 – Delibera della Corte di Giustizia Federale – Sezione Unite – Com. Uff. n. 109/CGF del 12.2.2009 Impugnazione - istanza: 8) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. del sig. B. C. avverso la sanzione dell’inibizione per anni 1 inflittagli per violazione art. 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 5, comma 1 e 7, comma 7 C.G.S. in relazione all’illecito sportivo Sanremese/Derthona del 4.5.2008 – nota 3189/1433pf/07-08/sp/am/blp del 10.12.2008
Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 CGS alla CGF allorquando il ricorrente deduce che nel precedente giudizio non gli sono stati concessi i 10 giorni liberi dalla ricezione della comunicazione dell'avviso di convocazione ma ha presentato atti defensionali senza eccepire alcunché.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 08 maggio 2008 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 17 luglio 2009 n. 2 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il C.R. Lombardia, Com. Uff. n. 27 del 25.1.2007 - delibera della Commissione d’Appello Federale, Com. Uff. n. 53/C del 18.5.2007
Impugnazione – istanza: Ricorso del sig. C.S. per revisione ex art. 39 C.G.S. avverso: - la sanzione della inibizione per mesi 4, seguito deferimento del presidente del Comitato Regionale Lombardia, per violazione degli artt. 1.1 e 3.1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – com. uff. n. 19 del 23.11.2006) - la sanzione della inibizione per mesi 5, seguito deferimento del presidente del C.R. Lombardia per violazione delle norme procedurali per le assemblee della L.N.D.
Massima: Ai sensi dell’art. 39.2 del Codice di Giustizia Sportiva la revisione di provvedimenti irrevocabili può venir disposta dalla Corte nel concorso di una delle seguenti condizioni: a) la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove idonee, da sole ovvero unite a quelle già valutate, a dimostrare che il sanzionato doveva essere prosciolto; b) l’inconciliabilità dei fatti posti a fondamento delle decisioni revisionabili con quelli di altra decisione irrevocabile; c) l’acclarata falsità in atti o in giudizio. La fattispecie dedotta in causa, pacificamente non individua alcun caso di acclarata falsità ovvero di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento delle decisioni sanzionatorie con quelli di altra decisione (federale) irrevocabile, conseguentemente la verifica alla quale la Corte è chiamata è quella relativa a prove nuove che possano, eventualmente in combinazione con quelle già acquisite, dimostrare l’innocenza del sanzionato. Nel caso in esame le deduzioni rassegnate dal ricorrente non individuano alcuna novità di prova, tantomeno decisiva, posto che la prima sanzione adottata nei suoi confronti non risulta relativa alla non veridicità delle dichiarazioni rese, ma alla lesione dell’onorabilità di soggetti operanti in ambito federale, e la seconda, all’indebita partecipazione ad un’assemblea di Comitato alla quale il sanzionato non aveva titolo per partecipare. In effetti, la delibera della Corte di Giustizia Federale del 12.12.2007 recante inibizione per mesi quattordici a carico del Presidente del Comitato regionale per essersi reso colpevole di gravi irregolarità amministrativo-contabili, non costituisce prova alcuna della non lesività delle dichiarazioni rese dal deferito ed inizialmente sanzionate, tenuto conto che gli atti processuali non consentono di accertare che quelle dichiarazioni riguardavano la condotta del presidente avendo piuttosto ad oggetto interviste stampa “contenenti giudizi e rilievi (lesivi) della reputazione di altre persone e di organi operanti nell’ambito della F.I.G.C.” da individuare, sempre stando agli atti, in arbitri ed assistenti. Non v’è dubbio, poi, che l’inibito deferito non avesse alcun titolo per partecipare all’assemblea del Comitato Regionale e che la denuncia dei comportamenti intrattenuti dal Presidente di quel Comitato ben avrebbe potuto venir proposta in altre forme, con adeguati esposti ai competenti organi Federali.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 08 maggio 2008 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 17 luglio 2009 n. 2 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il C.R. Lombardia, Com. Uff. n. 27 del 25.1.2007 - delibera della Commissione d’Appello Federale, Com. Uff. n. 53/C del 18.5.2007
Impugnazione – istanza: Ricorso del sig. Chiari Stefano per revisione ex art. 39 C.G.S. avverso: - la sanzione della inibizione per mesi 4, seguito deferimento del presidente del Comitato Regionale Lombardia, per violazione degli artt. 1.1 e 3.1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – com. uff. n. 19 del 23.11.2006) - la sanzione della inibizione per mesi 5, seguito deferimento del presidente del C.R. Lombardia per violazione delle norme procedurali per le assemblee della L.N.D.
Massima: Ai sensi dell’art. 39.2 del Codice di Giustizia Sportiva la revisione di provvedimenti irrevocabili può venir disposta dalla Corte nel concorso di una delle seguenti condizioni: a) la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove idonee, da sole ovvero unite a quelle già valutate, a dimostrare che il sanzionato doveva essere prosciolto; b) l’inconciliabilità dei fatti posti a fondamento delle decisioni revisionabili con quelli di altra decisione irrevocabile; c) l’acclarata falsità in atti o in giudizio. La fattispecie dedotta in causa, pacificamente non individua alcun caso di acclarata falsità ovvero di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento delle decisioni sanzionatorie con quelli di altra decisione (federale) irrevocabile, conseguentemente la verifica alla quale la Corte è chiamata è quella relativa a prove nuove che possano, eventualmente in combinazione con quelle già acquisite, dimostrare l’innocenza del sanzionato. Nel caso in esame le deduzioni rassegnate dal ricorrente non individuano alcuna novità di prova, tantomeno decisiva, posto che la prima sanzione adottata nei suoi confronti non risulta relativa alla non veridicità delle dichiarazioni rese, ma alla lesione dell’onorabilità di soggetti operanti in ambito federale, e la seconda, all’indebita partecipazione ad un’assemblea di Comitato alla quale il sanzionato non aveva titolo per partecipare. In effetti, la delibera della Corte di Giustizia Federale del 12.12.2007 recante inibizione per mesi quattordici a carico del Presidente del Comitato regionale per essersi reso colpevole di gravi irregolarità amministrativo-contabili, non costituisce prova alcuna della non lesività delle dichiarazioni rese dal deferito ed inizialmente sanzionate, tenuto conto che gli atti processuali non consentono di accertare che quelle dichiarazioni riguardavano la condotta del presidente avendo piuttosto ad oggetto interviste stampa “contenenti giudizi e rilievi (lesivi) della reputazione di altre persone e di organi operanti nell’ambito della F.I.G.C.” da individuare, sempre stando agli atti, in arbitri ed assistenti. Non v’è dubbio, poi, che l’inibito deferito non avesse alcun titolo per partecipare all’assemblea del Comitato Regionale e che la denuncia dei comportamenti intrattenuti dal Presidente di quel Comitato ben avrebbe potuto venir proposta in altre forme, con adeguati esposti ai competenti organi Federali.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 08 maggio 2008 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 17 luglio 2009 n. 1 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. 34 del 6.3.2008
Impugnazione – istanza: Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. S.G. Gallaratese avverso decisioni seguito deferimento da parte della Procura Federale del calciatore C.D. ed altri tesserati della società U.P. Gallaratese
Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione basato su un asserito errore di diritto individuato “nell’erronea valorizzazione di un documento” e non già “un errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa” che giustificherebbe – stando al tenore del punto e) della richiamata disposizione –un ricorso per revocazione.
Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 28 Aprile 2009 n. 4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 269/CGF del 02 Luglio 2009 n. 4 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 21/CGF dell’11.9.2009 – Com. Uff. n. 53/CGF del 27.10.2009
Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. proposto dal sig. F.M., già dirigente F.C. Messina Peloro s.r.l. avverso la reiezione del reclamo proposto avverso la sanzione della inibizione per anni 4 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S.
Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione alla C.G.F. ex art. 39 C.G.S. allorquando si assume la sussistenza di fatti nuovi - la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia - consistenti negli ulteriori sviluppi del processo penale.
Decisione C.G.F. Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 9 Aprile 2009 n.3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 27 Maggio 2009. n. 3 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 63/CDN del 5.3.2009 Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. dell’U.P.D. Scicli avverso la sanzione della penalizzazione di punti 4 nella classifica del campionato di competenza stagione 2008/2009 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 4, commi 1 e 2 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva nella violazione dell’art. 46, comma 6 C.G.S.., in relazione agli artt. 7, comma 1 e 16 statuto, ascritte ai propri tesserati
Massima: Per ritenere ammissibile il ricorso per revocazione l’errore denunciato, oltre a venir rilevato, deve proporre caratteristiche di decisività in quanto, diversamente opinando, costituirebbe rilievo del tutto ininfluente ed irrilevante rispetto alla fattispecie sottoposta a giudizio. Nella fatispecie, al contrario, poichè la sanzione minima prescritta dall’art. 18, lett. g), C.G.S., è quella di un punto in classifica per ogni gara alla quale ha partecipato l’atleta con doppio tesseramento, l’accertamento in ordine alla sussistenza del denunciato errore di fatto appare del tutto irrilevante dal momento che giammai potrebbe condurre ad una riduzione della sanzione nella specie applicata al minimo edittale.
Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 08 Aprile 2009 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 20 Maggio 2009. n. 2 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale – Com. Uff. n. 21/C del 9.2.2001 Impugnazione - istanza: Ricorso per revisione ex art. 39, comma 2 C.G.S. del sig. G.S.J. avverso la reiezione del reclamo proposto avverso sanzione della squalifica per mesi 4 a far data dal 22.11.2001 e dell’ammenda di € 50.000,00 con l’ulteriore misura di controlli senza preavviso per la durata di mesi 4 a decorrere dal termine della squalifica, inflitte a seguito di deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I.
Massima: E’ ammissibile il ricorso per revisione alla CGF ai sensi dell’art. 39, comma 2, C.G.S. avverso la decisione irrevocabile adottata dagli Organi di Giustizia Sportiva federali allorquando sono sopravvenute nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrerebbero che il condannato avrebbe dovuto essere prosciolto ed allorquando si afferma la inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile. In primo luogo, è da porre nel debito conto che il procedimento di revisione non può perdere la propria caratteristica di promuovimento su istanza della parte interessata per il solo fatto che la norma si esprima affermando che “la Corte di Giustizia Federale può disporre la revisione…”. Ed invero la disposizione può solo spiegarsi attribuendo al legislatore la volontà di affidare alla Corte stessa il previo compito, che in questa sede motivazionale si sta assolvendo, di verificare l’ammissibilità del ricorso per revisione: e ciò in quanto manca per il procedimento in esame una disposizione corrispondente a quella posta dal comma 4, del medesimo art. 39 in materia di revocazione, allorché si stabilisce che “l’organo investito della revocazione si pronuncia pregiudizialmente sull’ammissibilità del ricorso per revocazione”. Ciò equivale a dire che la struttura del procedimento di revisione desumibile dall’art. 39 C.G.S. contempla il doppio momento, comune a quello per revocazione, della ammissibilità e, quello ulteriore e successivo, della rescindibilità e possibile sostituibilità della pronuncia della cui rimozione si tratta. E’ ancora da considerare che le condizioni astrattamente legittimanti la proposizione del ricorso per revisione possono ricorrere in via alternativa, senza che questo escluda la possibilità, che il ricorrente adombra nel caso di specie, di una loro concorrenza. Nell’ipotesi di concorrente deduzione di più condizioni tra quelle enunciate dal comma 2, spetterà a questa Corte, ove il ricorso stesso valichi lo scrutinio di ammissibilità, individuare quella che esibisca una attitudine assorbente ai fini della possibile caducazione della pronuncia. E tale giudizio dovrà essere espresso avuto riguardo alla maggior capacità della condizione in concreto dedotta di privare di base fondante la pronuncia della cui revisione si tratta. E’, infine, da mettere in rilievo che la struttura letterale e la stessa impostazione finalistica della norma federale ricalcano quelle che il codice di procedura penale disciplina all’art. 630: è, allora, inevitabile che la norma processualpenalistica costituisca lo sfondo di riferimento anche per il giudizio sportivo, non ravvisandosi ragioni per affermare una applicazione derogatoria, attesa la sostanziale identità delle condizioni al cui ricorso è subordinato l’utile esperimento del rimedio. Ed invero, le ipotesi di cui alle lett. a), c), e d) dell’art. 630 C.P.P. descrivono le medesime ipotesi recepite dal comma 2 dell’art. 39 C.G.S., riferendosi rispettivamente al caso di inconciliabilità dei fatti stabiliti a fondamento della pronuncia soggetta a revisione con quelli stabiliti in altre sentenze irrevocabili promananti dal plesso giurisdizionale ordinario o speciale, al caso di sopravvenienza di nuove prove risolutive e, infine, all’accertamento della dipendenza della condanna dalla dimostrata falsità in atti o in giudizio. L’ulteriore corollario di questa armoniosa convivenza tra i due sistemi normativi quanto all’ipotesi in esame è che possono certamente costituire utili, se non addirittura imprescindibili, criteri ermeneutici quelli elaborati nel tempo e con costanza di caratteri dalla giurisprudenza penale di legittimità in punto di determinazione della ammissibilità dei ricorsi per revisione. A questo riguardo deve subito aversi riguardo alla nozione di “prove nuove”, così ponendo le premesse per delibare l’ammissibilità del ricorso in esame. Circola, ormai in forma accreditata e condivisa, l’idea che, ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione, vadano qualificate “prove nuove” quelle che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili: così si è da ultimo espressa la Cassazione penale con sentenza 26637 del 28.5.2008, che si colloca in linea di continuità con conformi precedenti che datano alla sentenza della stessa Corte 1976 del 1997, a partire dalla quale si è definitivamente superato il contrario e sparuto indirizzo inaugurato sotto la vigenza dell’attuale codice di procedura penale con la sentenza 3444 del 1992. Nel medesimo senso si è ritenuto che la valutazione di ammissibilità debba intendersi estesa anche ad elementi di prova di cui rilevi solo l’esistenza e la persuasività e non il procedimento, o le forme della loro avvenuta acquisizione. Grazie a questi orientamenti, che consolidano l’idea che nel giudizio di revisione il giudice debba verificare l’attitudine dimostrativa delle nuove prove, congiuntamente alle prove del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento, (Cass. Pen. 17.6.2008, n. 29486) hanno potuto trovare decisivo ingresso quali elementi capaci di dirimere a favore dell’imputato i dubbi sulla propria responsabilità nuovi e diffusi metodi di indagine tecnica, quali quelli ematochimici o idonei a far risaltare particolari caratteristiche genetiche. Quanto al profilo della inconciliabilità tra giudicati la Corte di Cassazione ha ribadito nel tempo che le situazioni di contrasto non sono definibili in numero chiuso e possono essere le più varie, in modo da denunciare, rispetto alla sentenza di condanna, una diversa realtà fattuale, irrevocabilmente accertata in altra sentenza ed idonea a scagionare il condannato (Cass. Pen. 7.2.2006 n. 10916). Inoltre, il mutamento, o più esattamente l’affinamento delle conoscenze scientifiche in materia di cosiddetti parametri complementari, consentono di affermare che ognuno di essi, come autorevolmente ed obiettivamente riconosciuto dal direttore del laboratorio Antidoping del C.O.N.I., era rintracciabile nei campioni organici del ricorrente esaminati in passato. Tale incontroversa circostanza avrebbe dovuto imporre, alla luce del nuovo grado di conoscenze scientifiche, una rinnovazione dell’esame, al fine di allontanare il rischio della instabilità del campione organico che avrebbe, altrimenti, viziato la attendibilità del test di positività. Ora, è certo che tale prospettazione, peraltro suffragata dagli elementi scientifici indicati già nella parte espositiva, si candidi a costituire di per sé elemento idoneo a revocare in dubbio il fondamento della precedente condanna, riguardata sotto l’aspetto della persuasività delle prove già acquisite. Come tale la prospettazione stessa si rivela atta ad integrare, sotto l’angolo visuale della ammissibilità, il primo dei profili legittimanti, ai sensi del comma 2 più volte citato, la richiesta di revisione. Altrettanto è da dirsi in relazione al profilo della inconciliabilità tra giudicati. Ed invero, va subito chiarito che la lettera e lo spirito della norma federale, che genericamente riferiscono l’inconciliabilità a qualsiasi “altra decisione irrevocabile”, depongono nel senso che sarebbe arbitrario circoscrivere la disarmonia tra pronunce al solo ambito endosportivo, rinunciando così alla necessaria apertura di una finestra di confronto con il mondo dell’ordinamento di diritto comune chiamato a disciplinare, sia pur applicando il proprio diverso ordine normativo, le medesime condotte umane rilevanti nell’ordinamento federale. Questa osservazione implica che, non è d’ostacolo alla rilevanza della denunciata disarmonia il fatto che siano diverse le fattispecie incriminatrici previste dall’ordinamento sportivo e da quello penale, una volta che ci si trovi in presenza della medesima condotta umana (assunzione di sostanze non consentite) e della relativa valutazione attraverso gli identici metodi di indagine (quelli effettuati in sede sportiva al termine delle due gare che qui rilevano). Ed inoltre, giova alla causa dell’ammissibilità del ricorso sotto il profilo in esame l’esito incontestabilmente assolutorio del procedimento penale, di cui congruamente il ricorrente ha utilizzato la delineazione di una diversa realtà fattuale, costituita dalla inattendibilità delle precedenti indagini e l’insuperabile grado di fallacia derivante dalla loro mancata rinnovazione in presenza dei parametri complementari che avrebbero dovuto far qualificare come instabile il campione organico esaminato. Le nuove acquisizioni scientifiche, imprescindibili ai fini dell’espressione del giudizio tecnico destinato ad integrare la norma disciplinare in bianco prevista in ambito federale, portano alla serena conclusione che non si sarebbe potuta dichiarare attendibile la valutazione di positività del test, non essendosi preventivamente proceduto all’attesa della stabilizzazione del campione che presentava caratteristiche tali da giustificarne una simile qualificazione e alla susseguente rinnovazione dell’analisi. Su questo aspetto sono inequivocabili le parole dei cultori della materia poi trasfuse nelle direttive del WADA, poi fatte proprie dal direttore del laboratorio Antidoping del C.O.N.I.. La doppia omissione in parola si tradusse, cioè, nella preclusione di qualsiasi attendibilità alla precedente valutazione scienifica, su cui poggiò interamente la condanna della cui revisione si tratta. (Il caso di specie: il calciatore chiedeva, ai sensi dell’art. 39, comma 2, C.G.S., alla CGF la revisione della pronuncia della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, confermata dalla Commissione d’Appello Federale, con cui gli era stata inflitta la sanzione della sospensione da qualsiasi attività agonistica per un periodo di quattro mesi e la multa per essere stato dichiarato responsabile della violazione dell’art. 13 n.1, lett. b) del Regolamento dell’Attività Antidoping per essere, nel corso della Stagione Sportiva 2001/2002, risultato positivo per metaboliti del nandrolone in esito ai controlli disposti in occasione delle gare).
Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 08 Aprile 2009 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 20 Maggio 2009. n. 2 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale – Com. Uff. n. 21/C del 9.2.2001 Impugnazione - istanza: Ricorso per revisione ex art. 39, comma 2 C.G.S. del sig. Guardiola Sala Josep avverso la reiezione del reclamo proposto avverso sanzione della squalifica per mesi 4 a far data dal 22.11.2001 e dell’ammenda di € 50.000,00 con l’ulteriore misura di controlli senza preavviso per la durata di mesi 4 a decorrere dal termine della squalifica, inflitte a seguito di deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. Massima: E’ ammissibile il ricorso per revisione alla CGF ai sensi dell’art. 39, comma 2, C.G.S. avverso la decisione irrevocabile adottata dagli Organi di Giustizia Sportiva federali allorquando sono sopravvenute nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrerebbero che il condannato avrebbe dovuto essere prosciolto ed allorquando si afferma la inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile. In primo luogo, è da porre nel debito conto che il procedimento di revisione non può perdere la propria caratteristica di promuovimento su istanza della parte interessata per il solo fatto che la norma si esprima affermando che “la Corte di Giustizia Federale può disporre la revisione…”. Ed invero la disposizione può solo spiegarsi attribuendo al legislatore la volontà di affidare alla Corte stessa il previo compito, che in questa sede motivazionale si sta assolvendo, di verificare l’ammissibilità del ricorso per revisione: e ciò in quanto manca per il procedimento in esame una disposizione corrispondente a quella posta dal comma 4, del medesimo art. 39 in materia di revocazione, allorché si stabilisce che “l’organo investito della revocazione si pronuncia pregiudizialmente sull’ammissibilità del ricorso per revocazione”. Ciò equivale a dire che la struttura del procedimento di revisione desumibile dall’art. 39 C.G.S. contempla il doppio momento, comune a quello per revocazione, della ammissibilità e, quello ulteriore e successivo, della rescindibilità e possibile sostituibilità della pronuncia della cui rimozione si tratta. E’ ancora da considerare che le condizioni astrattamente legittimanti la proposizione del ricorso per revisione possono ricorrere in via alternativa, senza che questo escluda la possibilità, che il ricorrente adombra nel caso di specie, di una loro concorrenza. Nell’ipotesi di concorrente deduzione di più condizioni tra quelle enunciate dal comma 2, spetterà a questa Corte, ove il ricorso stesso valichi lo scrutinio di ammissibilità, individuare quella che esibisca una attitudine assorbente ai fini della possibile caducazione della pronuncia. E tale giudizio dovrà essere espresso avuto riguardo alla maggior capacità della condizione in concreto dedotta di privare di base fondante la pronuncia della cui revisione si tratta. E’, infine, da mettere in rilievo che la struttura letterale e la stessa impostazione finalistica della norma federale ricalcano quelle che il codice di procedura penale disciplina all’art. 630: è, allora, inevitabile che la norma processualpenalistica costituisca lo sfondo di riferimento anche per il giudizio sportivo, non ravvisandosi ragioni per affermare una applicazione derogatoria, attesa la sostanziale identità delle condizioni al cui ricorso è subordinato l’utile esperimento del rimedio. Ed invero, le ipotesi di cui alle lett. a), c), e d) dell’art. 630 C.P.P. descrivono le medesime ipotesi recepite dal comma 2 dell’art. 39 C.G.S., riferendosi rispettivamente al caso di inconciliabilità dei fatti stabiliti a fondamento della pronuncia soggetta a revisione con quelli stabiliti in altre sentenze irrevocabili promananti dal plesso giurisdizionale ordinario o speciale, al caso di sopravvenienza di nuove prove risolutive e, infine, all’accertamento della dipendenza della condanna dalla dimostrata falsità in atti o in giudizio. L’ulteriore corollario di questa armoniosa convivenza tra i due sistemi normativi quanto all’ipotesi in esame è che possono certamente costituire utili, se non addirittura imprescindibili, criteri ermeneutici quelli elaborati nel tempo e con costanza di caratteri dalla giurisprudenza penale di legittimità in punto di determinazione della ammissibilità dei ricorsi per revisione. A questo riguardo deve subito aversi riguardo alla nozione di “prove nuove”, così ponendo le premesse per delibare l’ammissibilità del ricorso in esame. Circola, ormai in forma accreditata e condivisa, l’idea che, ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione, vadano qualificate “prove nuove” quelle che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili: così si è da ultimo espressa la Cassazione penale con sentenza 26637 del 28.5.2008, che si colloca in linea di continuità con conformi precedenti che datano alla sentenza della stessa Corte 1976 del 1997, a partire dalla quale si è definitivamente superato il contrario e sparuto indirizzo inaugurato sotto la vigenza dell’attuale codice di procedura penale con la sentenza 3444 del 1992. Nel medesimo senso si è ritenuto che la valutazione di ammissibilità debba intendersi estesa anche ad elementi di prova di cui rilevi solo l’esistenza e la persuasività e non il procedimento, o le forme della loro avvenuta acquisizione. Grazie a questi orientamenti, che consolidano l’idea che nel giudizio di revisione il giudice debba verificare l’attitudine dimostrativa delle nuove prove, congiuntamente alle prove del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento, (Cass. Pen. 17.6.2008, n. 29486) hanno potuto trovare decisivo ingresso quali elementi capaci di dirimere a favore dell’imputato i dubbi sulla propria responsabilità nuovi e diffusi metodi di indagine tecnica, quali quelli ematochimici o idonei a far risaltare particolari caratteristiche genetiche. Quanto al profilo della inconciliabilità tra giudicati la Corte di Cassazione ha ribadito nel tempo che le situazioni di contrasto non sono definibili in numero chiuso e possono essere le più varie, in modo da denunciare, rispetto alla sentenza di condanna, una diversa realtà fattuale, irrevocabilmente accertata in altra sentenza ed idonea a scagionare il condannato (Cass. Pen. 7.2.2006 n. 10916). Inoltre, il mutamento, o più esattamente l’affinamento delle conoscenze scientifiche in materia di cosiddetti parametri complementari, consentono di affermare che ognuno di essi, come autorevolmente ed obiettivamente riconosciuto dal direttore del laboratorio Antidoping del C.O.N.I., era rintracciabile nei campioni organici del ricorrente esaminati in passato. Tale incontroversa circostanza avrebbe dovuto imporre, alla luce del nuovo grado di conoscenze scientifiche, una rinnovazione dell’esame, al fine di allontanare il rischio della instabilità del campione organico che avrebbe, altrimenti, viziato la attendibilità del test di positività. Ora, è certo che tale prospettazione, peraltro suffragata dagli elementi scientifici indicati già nella parte espositiva, si candidi a costituire di per sé elemento idoneo a revocare in dubbio il fondamento della precedente condanna, riguardata sotto l’aspetto della persuasività delle prove già acquisite. Come tale la prospettazione stessa si rivela atta ad integrare, sotto l’angolo visuale della ammissibilità, il primo dei profili legittimanti, ai sensi del comma 2 più volte citato, la richiesta di revisione. Altrettanto è da dirsi in relazione al profilo della inconciliabilità tra giudicati. Ed invero, va subito chiarito che la lettera e lo spirito della norma federale, che genericamente riferiscono l’inconciliabilità a qualsiasi “altra decisione irrevocabile”, depongono nel senso che sarebbe arbitrario circoscrivere la disarmonia tra pronunce al solo ambito endosportivo, rinunciando così alla necessaria apertura di una finestra di confronto con il mondo dell’ordinamento di diritto comune chiamato a disciplinare, sia pur applicando il proprio diverso ordine normativo, le medesime condotte umane rilevanti nell’ordinamento federale. Questa osservazione implica che, non è d’ostacolo alla rilevanza della denunciata disarmonia il fatto che siano diverse le fattispecie incriminatrici previste dall’ordinamento sportivo e da quello penale, una volta che ci si trovi in presenza della medesima condotta umana (assunzione di sostanze non consentite) e della relativa valutazione attraverso gli identici metodi di indagine (quelli effettuati in sede sportiva al termine delle due gare che qui rilevano). Ed inoltre, giova alla causa dell’ammissibilità del ricorso sotto il profilo in esame l’esito incontestabilmente assolutorio del procedimento penale, di cui congruamente il ricorrente ha utilizzato la delineazione di una diversa realtà fattuale, costituita dalla inattendibilità delle precedenti indagini e l’insuperabile grado di fallacia derivante dalla loro mancata rinnovazione in presenza dei parametri complementari che avrebbero dovuto far qualificare come instabile il campione organico esaminato. Le nuove acquisizioni scientifiche, imprescindibili ai fini dell’espressione del giudizio tecnico destinato ad integrare la norma disciplinare in bianco prevista in ambito federale, portano alla serena conclusione che non si sarebbe potuta dichiarare attendibile la valutazione di positività del test, non essendosi preventivamente proceduto all’attesa della stabilizzazione del campione che presentava caratteristiche tali da giustificarne una simile qualificazione e alla susseguente rinnovazione dell’analisi. Su questo aspetto sono inequivocabili le parole dei cultori della materia poi trasfuse nelle direttive del WADA, poi fatte proprie dal direttore del laboratorio Antidoping del C.O.N.I.. La doppia omissione in parola si tradusse, cioè, nella preclusione di qualsiasi attendibilità alla precedente valutazione scienifica, su cui poggiò interamente la condanna della cui revisione si tratta. (Il caso di specie: il calciatore chiedeva, ai sensi dell’art. 39, comma 2, C.G.S., alla CGF la revisione della pronuncia della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, confermata dalla Commissione d’Appello Federale, con cui gli era stata inflitta la sanzione della sospensione da qualsiasi attività agonistica per un periodo di quattro mesi e la multa per essere stato dichiarato responsabile della violazione dell’art. 13 n.1, lett. b) del Regolamento dell’Attività Antidoping per essere, nel corso della Stagione Sportiva 2001/2002, risultato positivo per metaboliti del nandrolone in esito ai controlli disposti in occasione delle gare).
Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 74/CGF Riunione del 04 dicembre 2008 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 97/CGF Riunione del 22 gennaio 2009 n. 2 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale – Com. Uff. n. 1/C del 14.7.2006 – Delibera Corte Federale n. 1/Cf del 25.7.2006
Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. del sig. M.L. avverso la sanzione della inibizione per anni 5 con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. e ammenda di € 50.000,00 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1 e 6 commi 1, 2 e 6 previgente C.G.S.
Massima: E’ inammissibile, ai sensi dell’art. 39, comma 4, C.G.S.. il ricorso per revocazione basato esclusivamente sulla circostanza del mutato orientamento giurisprudenziale. Ai fini della delibazione del ricorso per revocazione in argomento, è che, per giurisprudenza ormai consolidata (si veda anche il recente precedente di cui al Com. Uff. n. 38/CGF del 9 ottobre 2008) e non esclusiva peraltro dell’ordinamento sportivo, il sopravvenuto mutare dell’orientamento dell’organo giustiziale di vertice non può costituire valido motivo di revocazione e, quindi, il fatto nuovo invocato dalla difesa del ricorrente, ai fini di ottenere la revisione in bonam partem del dictum. Nel caso di specie, infatti, il “fatto nuovo” addotto dal ricorrente non è costituito, come invece richiesto dal dettato dell’art. 39 C.G.S., da una circostanza fattuale oggettiva sopravvenuta o da una erronea supposizione posta alla base della decisione della quale si chiede la revocazione, bensì esclusivamente dalla circostanza data dal mutato orientamento giurisprudenziale. In tal senso può prescindersi anche dal ruolo ambivalente (magistero di merito e ruolo di vertice nomofilattico, anche in sede di esercizio di funzioni consultive ed interpretative), che sarebbe detenuto attualmente dalla Corte di Giustizia Federale nel rinnovato e vigente ordinamento, e a cui in più occasioni si è richiamato il ricorrente nello svolgere le sue argomentazioni. La Corte di Giustizia, a Sezioni Unite, che, in data 27 ottobre 2008 (Com. Uff. n. 53/CGF), pur consapevole della sussistenza di precedenti decisioni rese in senso difforme da diversi Organi di giustizia sportiva, ha stabilito proprio con riguardo, tra gli altri, all’odierno ricorrente che “…la rinuncia da parte di un tesserato federale a tale sua qualità, intervenuta anteriormente all’inizio di un procedimento disciplinare instaurato a suo carico – essendo la fattispecie della rinuncia successiva specificamente disciplinata dalla norma di cui all’art. 36, comma 7, N.O.I.F. – rende il dimissionario non più soggetto al vincolo di giustizia di cui all’art. 30 dello Statuto federale e di conseguenza non più sottoponibile al giudizio disciplinare l’ex tesserato, che ormai non fa più parte dell’ordinamento sportivo e, quindi, non è più soggetto alla giurisdizione domestica esercitata dagli Organi di Giustizia Federale”. A tal riguardo va, per completezza, però rilevato che, successivamente, alla pronunzia di questa Corte, il Consiglio Federale, nell’ottica di ribadire la perdurante vigenza del principio della perpetuatio iurisdictionis, a mente del quale i soggetti appartenenti all’ordinamento federale restano sottoposti alla potestà punitiva degli organi di giustizia della Federazione purché (e quindi a sufficienza che) l’illecito contestato sia stato commesso in costanza di tesseramento, e visto l’art. 16, comma 3, dello Statuto Federale, che vieta il tesseramento di chiunque si sia sottratto volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, ad un procedimento instaurato o ad una sanzione irrogata nei suoi confronti, ha ritenuto di dover adeguare alla suddetta norma statutaria il disposto del richiamato art. 36, comma 7, delle N.O.I.F., che è stato quindi riformulato nel senso che “è vietato il tesseramento di chiunque si sia sottratto volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, ad un procedimento instaurato o ad una sanzione irrogata nei suoi confronti”. Ma anche l’art. 19, comma 1, C.G.S. è stato, “in via di interpretazione autentica”, con Com. Uff. n. 74/A dell’1.12.2008, riformulato nel senso di chiarire, evitando ogni incertezza applicativa, che per l’ordinamento sportivo settoriale la punibilità di dirigenti e tesserati si ha all’integrarsi della sola condizione che si tratti di “fatti commessi in costanza di tesseramento”, con riguardo dunque anche alla figura del successivo extraneus, sempre “ferma restando l’applicazione degli articoli 16, comma 3, dello Statuto e 36, comma 7, delle N.O.I.F.”.
Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 16 maggio 2008– www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della CGF n. 21 del 28/09/2007 - www.figc.it
Parti: P.L. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Non è «illegittima» (unica categoria alla quale intende attenersi il Collegio siccome il sindacato di «inaccettabilità» o «disdicevole[zza]» della decisione federale non compete a questa sede di arbitrato) la pronuncia «secondo cui i medesimi fatti contestati dalla Procura federale nell’atto di deferimento, per alcuni tesserati, siano sfociati in un giudicato sostanziale di proscioglimento, mentre, per gli altri, siano assurti a prova indiscutibile ed insuperabile». Infatti, si tratta dell’esito naturalmente consequenziale alla ritenuta appartenenza della complessiva fattispecie al novero delle c.d. «cause scindibili», in cui il giudizio di primo grado può essere conclusivo e definitivo per alcune ovvero interlocutorio e non definitivo per altre, con l’ulteriore possibilità del contrasto in senso lato dei rispettivi giudicati. Si tratta, tuttavia, di contrasto non integrante patologia alcuna, come dimostra ogni ordinamento processuale: quello civile, onde il vizio di revocazione di una decisione per «contrarietà ad altra» è rilevante soltanto quando entrambe vertano «fra le parti» (medesimezza di parti che nel caso di specie manca); quello penale, onde si ammette il rimedio della revisione anche se il precedente irrevocabile è fra altre parti (art. 630, comma 1, lett. a), giammai però quando la contraddittorietà sia puramente «logica» e riguardi «le valutazioni effettuate nelle due decisioni» (esattamente come avviene nel caso di specie), sicché «la Corte ha escluso che la richiesta di revisione potesse fondarsi sulla presunta inconciliabilità della sentenza di condanna rispetto alla sentenza di assoluzione pronunciata, in un separato giudizio, nei confronti dei concorrenti nel medesimo reato contestato al ricorrente» (Cass. pen., IV, n. 8135/01, cit.).
Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 23 aprile 2008– www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della CGF n. 21 del 28/09/2007 - www.figc.it
Parti: U.S.D. Siracusa s.r.l. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Non è «illegittima» (unica categoria alla quale intende attenersi il Collegio siccome il sindacato di «inaccettabilità» o «disdicevole[zza]» della decisione federale non compete a questa sede di arbitrato) la pronuncia «secondo cui i medesimi fatti contestati dalla Procura federale nell’atto di deferimento, per alcuni tesserati, siano sfociati in un giudicato sostanziale di proscioglimento, mentre, per gli altri, siano assurti a prova indiscutibile ed insuperabile». Infatti, si tratta dell’esito naturalmente consequenziale alla ritenuta appartenenza della complessiva fattispecie al novero delle c.d. «cause scindibili», in cui il giudizio di primo grado può essere conclusivo e definitivo per alcune ovvero interlocutorio e non definitivo per altre, con l’ulteriore possibilità del contrasto in senso lato dei rispettivi giudicati. Si tratta, tuttavia, di contrasto non integrante patologia alcuna, come dimostra ogni ordinamento processuale: quello civile, onde il vizio di revocazione di una decisione per «contrarietà ad altra» è rilevante soltanto quando entrambe vertano «fra le parti» (medesimezza di parti che nel caso di specie manca); quello penale, onde si ammette il rimedio della revisione anche se il precedente irrevocabile è fra altre parti (art. 630, comma 1, lett. a), giammai però quando la contraddittorietà sia puramente «logica» e riguardi «le valutazioni effettuate nelle due decisioni» (esattamente come avviene nel caso di specie), sicché «la Corte ha escluso che la richiesta di revisione potesse fondarsi sulla presunta inconciliabilità della sentenza di condanna rispetto alla sentenza di assoluzione pronunciata, in un separato giudizio, nei confronti dei concorrenti nel medesimo reato contestato al ricorrente» (Cass. pen., IV, n. 8135/01, cit.).
Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 23 aprile 2008– www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della CGF n. 21 del 28/09/2007 - www.figc.it
Parti: A.C. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Non è «illegittima» (unica categoria alla quale intende attenersi il Collegio siccome il sindacato di «inaccettabilità» o «disdicevole[zza]» della decisione federale non compete a questa sede di arbitrato) la pronuncia «secondo cui i medesimi fatti contestati dalla Procura federale nell’atto di deferimento, per alcuni tesserati, siano sfociati in un giudicato sostanziale di proscioglimento, mentre, per gli altri, siano assurti a prova indiscutibile ed insuperabile». Infatti, si tratta dell’esito naturalmente consequenziale alla ritenuta appartenenza della complessiva fattispecie al novero delle c.d. «cause scindibili», in cui il giudizio di primo grado può essere conclusivo e definitivo per alcune ovvero interlocutorio e non definitivo per altre, con l’ulteriore possibilità del contrasto in senso lato dei rispettivi giudicati. Si tratta, tuttavia, di contrasto non integrante patologia alcuna, come dimostra ogni ordinamento processuale: quello civile, onde il vizio di revocazione di una decisione per «contrarietà ad altra» è rilevante soltanto quando entrambe vertano «fra le parti» (medesimezza di parti che nel caso di specie manca); quello penale, onde si ammette il rimedio della revisione anche se il precedente irrevocabile è fra altre parti (art. 630, comma 1, lett. a), giammai però quando la contraddittorietà sia puramente «logica» e riguardi «le valutazioni effettuate nelle due decisioni» (esattamente come avviene nel caso di specie), sicché «la Corte ha escluso che la richiesta di revisione potesse fondarsi sulla presunta inconciliabilità della sentenza di condanna rispetto alla sentenza di assoluzione pronunciata, in un separato giudizio, nei confronti dei concorrenti nel medesimo reato contestato al ricorrente» (Cass. pen., IV, n. 8135/01, cit.).
Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 23 aprile 2008– www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della CGF n. 21 del 28/09/2007 - www.figc.it
Parti: S.A. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Non è «illegittima» (unica categoria alla quale intende attenersi il Collegio siccome il sindacato di «inaccettabilità» o «disdicevole[zza]» della decisione federale non compete a questa sede di arbitrato) la pronuncia «secondo cui i medesimi fatti contestati dalla Procura federale nell’atto di deferimento, per alcuni tesserati, siano sfociati in un giudicato sostanziale di proscioglimento, mentre, per gli altri, siano assurti a prova indiscutibile ed insuperabile». Infatti, si tratta dell’esito naturalmente consequenziale alla ritenuta appartenenza della complessiva fattispecie al novero delle c.d. «cause scindibili», in cui il giudizio di primo grado può essere conclusivo e definitivo per alcune ovvero interlocutorio e non definitivo per altre, con l’ulteriore possibilità del contrasto in senso lato dei rispettivi giudicati. Si tratta, tuttavia, di contrasto non integrante patologia alcuna, come dimostra ogni ordinamento processuale: quello civile, onde il vizio di revocazione di una decisione per «contrarietà ad altra» è rilevante soltanto quando entrambe vertano «fra le parti» (medesimezza di parti che nel caso di specie manca); quello penale, onde si ammette il rimedio della revisione anche se il precedente irrevocabile è fra altre parti (art. 630, comma 1, lett. a), giammai però quando la contraddittorietà sia puramente «logica» e riguardi «le valutazioni effettuate nelle due decisioni» (esattamente come avviene nel caso di specie), sicché «la Corte ha escluso che la richiesta di revisione potesse fondarsi sulla presunta inconciliabilità della sentenza di condanna rispetto alla sentenza di assoluzione pronunciata, in un separato giudizio, nei confronti dei concorrenti nel medesimo reato contestato al ricorrente» (Cass. pen., IV, n. 8135/01, cit.).
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 43/CDN del 28 Marzo 2008 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:(171) - Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.G. (Presidente del Comitato Regionale Veneto della LND), G.B. (presidente AC Mestre) per violazione art. 1 CGS con riferimento alla mancata osservanza di quanto disposto dall’art. 94 ter comma 13 NOIF e della società AC Mestre per violazione art. 2 comma 4 (oggi art. 4 comma 1) (nota n. 2312/123pf07-08/sp/en del 23.1.2008)
Massima: Le quietanze di pagamento prodotte ove autentiche, non proverebbero l’avvenuta esecuzione dei lodi essendo precedenti ad essi, ma ne proverebbero, in ipotesi, l’erroneità. Come è noto il lodo emesso dal Collegio Arbitrale presso la LND è inappellabile ed immediatamente esecutivo. L’eventuale scoperta di nuovi documenti non legittima certo l’inadempimento ad esso ma può, al limite, giustificare una istanza di revocazione.
Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 107/CGF Riunione del 7 febbraio 2008 n. 1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Del Com. Uff. 21/CGF del 27.09.2007
Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione del Procuratore federale ai sensi art. 39, C.G.S., avverso la delibera della Corte di Giustizia Federale, relativamente alla parte riguardante la posizione della U.S. Ragusa S.r.l. e dei tesserati A.G., E.G., A.G., R.N., A.G., M.F., A.C., G.S. adottata a seguito del deferimento del Procuratore Federale per le violazioni degli artt. 6, comma 1, e 2, comma 4, C.G.S.
Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione promosso dalla Procura Federale avverso la decisione della Corte di Giustizia Federale, la quale aveva ritenuto inammissibile l’appello della Procura in quanto l’atto di impugnazione non risultava essere stato notificato alla controparte. A nulla rileva la circostanza sostenuta della Procura che la Corte sia caduta in un errore di fatto poiché risultava che la società non aveva cambiato la sede legale contrariamente a quanto risultante dagli avvisi di ricevimento depositati; dovendosi ritenere poi la notifica validamente avvenuta anche per compiuta giacenza. In effetti si deve rilevare che l’atto di impugnazione non aveva raggiunto lo scopo per un errore dell’addetto postale che aveva indicato il trasferimento di un soggetto che, al contrario, trasferito non era e dovendo comunque in ogni caso farsi applicazione del principio della emissione in termini argomentando ex art. 291 c.p.c. e 184 bis c.p.c.; ma ciò non realizza quella falsa percezione da parte del giudice della realtà processuale che giustifica e rende ammissibile l’istanza di revocazione. La revocazione si concreta in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile che abbia portato ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti invece positivamente accertato. Così inteso, l’errore di fatto in nessun modo può coinvolgere l’attività valutativa del giudice in relazione a situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività e quindi non ricorre quando si lamenta una presunta erronea o incompleta valutazione degli atti e delle risultanze processuali o un’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, atteso che in questi casi si è in presenza di un errore di diritto (C. di S., Sez. V, 19 marzo 2007, n. 1298; Sez. IV, 5 ottobre 2006, n. 5936; 24 marzo 2006, n. 1539). [Nel caso di specie la Corte ha valutato pienamente e compiutamente l’avviso di ricevimento ritenendo che esso comportasse la circostanza che l’atto non avesse raggiunto lo scopo; e ciò attiene ad un apprezzamento del materiale probatorio offerto che come tale porterebbe ad una eventuale erronea interpretazione delle circostanze controverse in presenza delle quali potrebbe al più trattarsi di un eventuale errore di diritto che in quanto tale impedisce l’esperimento del rimedio (ex art. 39 C.G.S.)].
Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 92/CGF Riunione del 31 gennaio 2008 n. 4 - www.figc.it
Decisione impugnata: Com. Uff. 7/Cf del 1.09.2006
Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione proposto dal sig. S.T. ai ensi art. 39, C.G.S., avverso la decisione assunta dalla Corte Federale relativamente alla conferma della sanzione della inibizione ad anni tre inflitta in primo grado a seguito del deferimento del Procuratore Federale per le violazioni dell’art. , commi 1 e 6, C.G.S.
Massima: Il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile atteso che la decisione dei primi giudici ha ritenuto che la prova della responsabilità del deferito in relazione all’illecito sportivo posto in essere fosse stata pienamente raggiunta in virtù di quanto emerge dall’intercettazione del colloquio telefonico. A ciò si aggiunga che, sia i primi giudici che la Corte Federale fondano le proprie decisioni sui contenuti, ritenuti inequivoci, della telefonata intercorsa. Sennonché, i cd. “fatti nuovi” allegati dal ricorrente, non possono tecnicamente considerarsi tali. Innanzitutto, non sono “fatti” bensì nuove prove che dovrebbero “smontare” quelle telefoniche poste a base della condanna. Inoltre non possono considerasi neanche “nuovi” poiché questi cd. fatti avrebbero ben potuto essere testimoniati in epoca precedente alla decisione della Corte Federale. Al di là del segnalato profilo temporale, occorre anche rilevare come le dichiarazioni portate sostegno del ricorso per revocazione non introducono neppure “fatti decisivi”, quali debbono logicamente essere i fatti nuovi se si vuole con la loro deduzione veder revocata una decisione inappellabile. Le circostanze conclamate nelle ricordate dichiarazioni, infatti, non risultano fornire la prova diretta dei fatti principali di causa. La prova di questi rimane incontestabilmente rinvenibile egli elementi su cui si è fondata la contestata decisione, e cioè in via pressoché esclusiva nell’intercettazione telefonica di cui sopra.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 40/C - Riunione del 6 marzo 2006 n. 3 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 33/C del 06.02.2006 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione dell’A.S. Cesena Calcio a Cinque avverso le sanzioni dell’inibizione per mesi 6 inflitta al sig. Adamo Gori e dell’ammenda di € 2.000,00 alla società, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per la violazione, rispettivamente dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e dell’art.2 comma 4 C.G.S.
Massima: La procedura di revocazione è accessibile solo quando sia accertato che il caso è riconducibile ad una delle ipotesi elencate nell’art. 35 C.G.S.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 35/C Riunione del 13 febbraio 2006 n. 6 -7 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale – Com. Uff. n. 17/C del 14.11.2005
Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione dell’U.S. Passignanese avverso la sanzione dell’esclusione dal campionato di competenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. h), C.G.S. inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo, per violazione dell’art. 6, commi 2 e 3 C.G.S.Ricorso per revocazione sig. B.A., già presidente dell’U.S. Passignanese, avverso la sanzione inflitta dell’inibizione inflittagli per anni 2, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo, per violazione dell’art. 6, comma 1 C.G.S.
Massima: A norma di quanto previsto dall’art. 35 comma 1 lettera b) C.G.S. può farsi luogo a revocazione in base a prove riconosciute false dopo la decisione, laddove il participio riconosciute fa chiaramente riferimento ad un qualche giudizio, di qualsiasi genere e natura, in esito al quale, valutate tutte le emergenze del caso, la prova venga riconosciuta, per l’appunto, falsa. (Nel caso in esame, invece, ci si trova in presenza di sole dichiarazioni, quelle fatte nel corso della trasmissione televisiva, semplicemente diverse da quelle rese all’Ufficio Indagini; dichiarazioni che non costituiscono affatto riconoscimento della falsità delle precedenti e che non offrono dimostrazione alcuna della loro stessa falsità. Basti pensare che il deferito può aver detto il falso proprio durante la trasmissione televisiva, per le ragioni più disparate, verosimilmente per allontanare da sé e far ricadere su altri (id est su questa Commissione d’Appello) la non lieve responsabilità della cancellazione della società dal campionato di competenza. Nell’impossibilità di stabilire con certezza, dunque ed a tutto concedere, quali delle affermazioni rispondano al vero e quali no, non può affermarsi che le prime dichiarazioni rese all’Ufficio Indagini siano false o, meno che mai, che così siano state riconosciute. Ne consegue l’impossibilità di procedere alla richiesta revocazione, senza che occorra soffermarsi più di tanto sul fatto che le prime dichiarazioni sono state rese in un contesto di ufficialità e non di chiacchierata a ruota libera … da bar sport e che sono state valutate con attenzione, e da ultimo ritenute vere, alla luce dell’insieme degli elementi emersi nel corso del procedimento a carico di altro tesserato; elementi che ne hanno dimostrato con sicurezza l’attendibilità, come adeguatamente illustrato nella delibera di cui si chiede la revocazione.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 2/C Riunione del 7 Luglio 2003 n. 9 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 41/C - Riunione dell’8.5.2003
Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione del San Gimignano Sport avverso la penalizzazione di n. 4 punti nella classifica del campionato in corso, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale
Massima: La C.A.F. dichiara inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 35 comma 1 C.G.S., perchè la possibilità che si radichi un reclamo per revocazione è subordinata alla scoperta di un “fatto” o al rinvenimento di un “documento” la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia; la pronuncia interpretativa della Corte Federale non può essere ricompresa né nella prima, né tanto meno nella seconda delle due fattispecie contemplate, essendo viceversa una “deliberazione” interpretativa di norme federali. Massima: Il ricorso per revocazione alla CAF può essere promosso in seguito alla scoperta di un “fatto” o al rinvenimento di un “documento” la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia di un fatto nuovo, restando escluso da tali categorie il parere interpretativo della Corte Federale che pur pronunciandosi su fatti anologhi in altri procedimenti è intervenuto successivamente al passaggio in giudicato della decisione.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 14 aprile 2003 n. 6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 27 del 18.12.2002
Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione dell’A.C. Caerano avverso decisioni merito gara più gare per la partecipazione del calciatore E.M.E.M. in posizione irregolare a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Veneto.
Massima: Il ricorso per revocazione è ammissibile quando è fondato sull’insussistenza della dichiarazione mendace fatta dal calciatore alla precedente società con la quale dichiarava falsamente e per errore di essere tesserato precedentemente per Federazioni straniere, circostanza che in seguito agli accertamenti dell’Ufficio Tesseramenti non è risultata corrispondente al vero, con la conseguenza che non era necessario alcun trasfert per il suo tesseramento e la sua partecipazione alle gare era regolare. L’art. 35 C.G.S. stabilisce al comma 1 lettera d) che “tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione dinanzi alla C.A.F. se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia”.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 5/C Riunione del 9 agosto 2002 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 28 del 14.2.2002
Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione del sig. C.S. avverso la sanzione dell’inibizione per anni 1, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale.
Massima: Ai sensi dell'art. 35 comma 1 C.G.S. è inammissibile il ricorso per revocazione alla CAF, quando gli altri argomenti ripropongono semplicemente un problema di valutazione del materiale probatorio, non riconducibile alle disposizioni regolamentari che disciplinano l’istituto della revocazione.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 12/C Riunione del 8 Novembre 2001 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 3/C - Riunione del 28.7.1997
Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione dell’avv. M.V. avverso la sanzione dell’inibizione per anni 3, inflittagli a seguito dl deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo in relazione alla gara Mobilieri Ponsacco/Massese dell’1.6.1997.
Massima: La sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto dal reato di frode sportiva di cui all’art. 1 L. 13/12/89 n. 401, non è elemento valido al fine della revocazione dell’impugnata decisione della Commissione Disciplinare, in quanto non ricorre, nella fattispecie, alcuna delle ipotesi previste dall’art. 35 (già 28) C.G.S. e pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 4/C Riunione del 28 Luglio 2001 n. 7 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 510 del 29.6.2001
Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione del Bologna F.C. avverso la sanzione dell’ammenda di L. 20.000.000, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale in relazione alla gara Bologna/Roma dell’11.2.2001
Massima: La dichiarazione del calciatore di colore, secondo cui i fischi indirizzatigli durante l’incontro sarebbero stati da lui percepiti quale manifestazione di dissenso per il comportamento falloso tenuto e non già in segno di discriminazione razziale, non rientra tra i presupposti per fondare il ricorso pr revocazione. Per il disposto dell’art. 28 comma 3 C.G.S. la procedura di revocazione è caratterizzata da una fase prioritaria, definita “rescindente”, finalizzata ad accertare che la fattispecie concreta oggetto della denuncia coincida con quella “legale”, cioè con una delle cinque ipotesi elencate nel n. 1 dello stesso articolo. Pertanto la dichiarazione non integra alcuno di quei casi. In primo luogo va esclusa l’ipotesi della lettera c), non essendo stata neppure prospettata la ricorrenza di forza maggiore o fatto altrui quali eventi impeditivi della presentazione di documenti. Non sussistono neppure le altre ipotesi delle lettere d) ed e): non l’omesso esame di un fatto decisivo (per il che ci si deve riferire a un fatto determinante obiettivamente ignorato al momento del giudizio), non la sopravvenienza di fatti nuovi, che non possono identificarsi nella dichiarazione prodotta, infine neppure nell’errore di fatto, che per dare luogo alla revocazione della decisione deve concretarsi nella falsa rappresentazione della realtà risultante dagli atti di causa.
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 1/Cf del 14 novembre 2000 n. 8 – www.figc.it
Impugnazione - istanza:Ricorsi per revocazione del sig. P.F. e della società Atletico Catania avverso la decisione della Corte Federale, di cui al Com. Uff. n. 7/Cf - riunione del 31.5.2000, a seguito di deferimento del Procuratore Federale in relazione alla gara Città di Palermo/Atletico Catania del 13.2.2000 (P.F.: inibizione mesi tre; Atletico Catania: ammenda L. 10.000.000).
Massima: Rappresenta un errore di fatto, suscettibile del giudizio di revocazione, affermare l’ esistenza in capo ad un soggetto della qualità di Presidente della società, qualità invece inesistente all'epoca dei fatti oggetto della decisione.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 7/C Riunione del 12 ottobre 2000 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Provvedimento del Procuratore Federale dell’1.8.2000
Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione dell’A.S. Augusta avverso il mancato deferimento della S.S. Lazio Calcio a Cinque per archiviazione, da parte del Procuratore Federale, degli atti in ordine all’eventuale tesseramento del proprio calciatore P.M..
Massima: L’art. 28 C.G.S. dispone che possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Commissione d’Appello Federale le decisioni degli Organi della Giustizia Sportiva divenute inappellabili o irrevocabili. È, pertanto, necessario che il provvedimento impugnato presupponga la sussistenza di uno di tali requisiti, che non si riscontra nel caso di archiviazione. Gli artt. 26 e 27 C.G.S. dichiarano appellabili gli atti emessi in sede giurisdizionale dai giudici sportivi e cioè Giudici Sportivi di 1° o 2° grado e Commissioni Disciplinari. L’art. 22 comma 4, lett. b), C.G.S. attribuisce al Procuratore Federale la facoltà di emettere il provvedimento di archiviazione ove reputi la denuncia infondata o che gli accertamenti non abbiano comportato prove a sostegno. Il limite negativo all’esercizio di tale facoltà è costituito, pertanto, dal proponimento dell’azione disciplinare, che inizia con l’atto di deferimento alla competente Commissione Disciplinare (o al Giudice Sportivo di 2° Grado per il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica) in mancanza del quale non sussiste un provvedimento giurisdizionale. Massima: Non è ammessa alcuna impugnazione contro il provvedimento di archiviazione
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 6/C Riunione del 21 settembre 2000 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 3/C - Riunione del 22.7.2000
Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione dell’allenatore S.G. avverso la sanzione della squalifica per anni 3 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo.
Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione alla CAF con il quale si sostiene che con la precedente decisione della stessa CAF il comportamento sanzionato è stato erroneamente inquadrato nella fattispecie di illecito sportivo non rientrando siffatta ipotesi tra quelle di cui all’art. 28 C.G.S. Errore di fatto, infatti, è quello che è determinato da una difettosa percezione o da una falsa rappresentazione della realtà fattuale, non può invece consistere in una valutazione ritenuta erronea di tale realtà.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 29/C Riunione del 30 marzo 2000 n. 9 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibare della C.A.F. - Com.ti Uff.li nn. 17/C e 28/C - Riunioni del 5.2.1998 e 30.4.1998
Impugnazione - istanza:Ricorsi per revocazione dell’A.C. Fiorentina avverso decisioni a seguito di deferimento del Procuratore Federale a carico del presidente V.C.G. e dell’A.C. Fiorentina in relazione alla gara Fiorentina/Parma del 7.12.1997
Massima: E’ inammissibile, ai sensi dell’art. 28 comma 2 lettera d) C.G.S., il ricorso per revocazione alla CAF avanzato dal Presidente della Società (Senatore della Repubblica) - con il quale richiede la revoca delle precedenti decisioni degli organi di giustizia sportiva che lo hanno sanzionato per aver espresso giudizi lesivi sulla classe arbitrale – basato sulla circostanza che dopo il passaggio in giudicato delle decisioni disciplinari delle quali si tratta, la Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari, su deferimento della Presidenza del Senato, aveva proposto all'Assemblea di ritenere che le dichiarazioni rese dal Senatore stesso costituissero l’esternazione di opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadessero, pertanto, nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione. Tale circostanza non costituisce un fatto nuovo, presupposto per richiedere la revocazione della decisione della CAF.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 21/C Riunione del 3 febbraio 2000 n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 11/C - Riunione del 18.11.1999
Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione del calciatore S.I. avverso la sanzione della squalifica inflittagli per anni 2, a seguito di deferimento della Commissione d’Indagine sul Doping.
Massima: L’art. 28 comma 1 lett. a) C.G.S. contempla l'ipotesi dell'errore di fatto rescindente con riferimento all'attività giudiziale e segnatamente all'errore che sia consistito nella falsa percezione della realtà processuale, commesso dal giudice che ha preso un abbaglio o ha travisato un fatto. (Nel caso in specie: non ricorre la prospettata ipotesi revocatoria, né può dirsi che ne ricorrano altre, considerata la non catalogabilità della fattispecie nei casi elencati dall'art. 28 citato. Pertanto, è inammissibile il ricorso per revocazione promosso dal calciatore avverso la decisione della CAF che ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo per tardività anche quando lo stesso, adduce che l'impugnazione era stata invece tempestiva, avendo "qualche dipendente postale certificato per errore una diversa data di consegna del plico degli atti di cui era stata fatta richiesta dal medesimo calciatore, sicché il computo dei sette giorni ex art. 27 comma 2 lett. a) C.G.S., sulla base di questa correzione, avrebbe comportato l'ammissibilità del reclamo. Il ricorso, corredato da una dichiarazione di conferma rilasciata dal direttore dell'ufficio postale interessato, è inammissibile).
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 28/C - Riunione del 30 aprile 1998 - n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 17/C - Riunione del 5.2.1998
Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione dell’A.C. Fiorentina avverso le sanzioni dell’inibizione per giorni trenta e dell’ammenda di L. 30.000.000 inflitte rispettivamente al presidente, C.G.V., ed alla società, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, in relazione alla gara Fiorentina/Parma del 7.12.1997
Massima: La C.A.F. osserva che l'errore di fatto rescindente (art. 28 lett. e/ C.G.S.) che può dar luogo alla revocazione della decisione impugnata ricorre solo quando si può provare che il giudice, nell'esaminare le risultanze processuali a sua disposizione, abbia preso un abbaglio o abbia travisato un fatto. Quindi esso deve cadere su elementi materiali ed oggettivi e consistere nella falsa percezione di una realtà processuale.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 18/C Riunione dell’1 febbraio 1996 n. 6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n- 94 del 15.12.1995
Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione del calciatore R.V. massimo avverso la sanzione della squalifica fino al 30.3.1996 inflittagli a seguito di deferimento su proposta del Taranto Calcio 1906 ai sensi dell'art. 92 comma 4 N.O.I.F.
Massima: L'errore di fatto che può dar luogo alla revocazione non consiste nell'inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, bensì nell'errata percezione di queste risultanze, al punto che la decisione risulti fondata sulla supposizione di fatti che, invece, gli atti e i documenti della causa escludono in modo incontestabile, ovvero sulla supposizione della inesistenza di fatti che, invece, siano stati positivamente accertati.