DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I : DECISIONE N. 0047/CFA del 4 Febbraio  2020

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale (Sezione CR Abruzzo) pubblicata nel C.U. 35 del 9/12/2019);

Impugnazione Istanza: SIG. F.B./PROCURA FEDERALE

Massima: …. tutte le sedute della Corte Federale si svolgono nella forma della camera di consiglio e che non sussiste alcuna distinzione né formale né sostanziale derivante dalla trattazione del reclamo in camera di consiglio quanto alla decisione assunta con quel rito, vuoi cautelare che di merito, è del tutto evidente che rientra nei poteri della Corte stabilire se accordare alla parte una ulteriore fase cautelare, dopo la pronuncia del decreto presidenziale che alla stessa fase cautelare pertiene ovvero, se sussistono i presupposti, per definire il merito e concludere il giudizio con una sentenza. Ed è paradossale che il reclamante si dolga del fatto che il giudizio non abbia dato spazio alla tutela cautelare, che ha la funzione di assicurare una tutela provvisoria in attesa della definizione del merito, e che la Corte abbia espresso la chiara intenzione di definire in quella seduta lo stesso giudizio, dopo aver consentito alle parti di formulare le proprie conclusioni.

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