Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0049/CFA del 24 Dicembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria
Impugnazione – istanza: Procuratore federale interregionale/A.S.D. Paolana
Massima: La società, pur non costituendosi ritualmente nel presente giudizio e senza depositare nei termini di cui all’art. 103, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva alcuna memoria e/o documenti, viene ammessa alla trattazione orale a seguito di apposita istanza formulata nei minuti immediatamente precedenti la discussione…Deve premettersi che il citato art. 103, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che “ Entro dieci giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte federale di appello, accertata l'avvenuta notificazione del reclamo alle parti, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del reclamo stesso. Il Presidente dispone la notificazione dell’avviso di fissazione alle parti, con l’avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Sezione fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza e che, entro tale termine, il reclamante, i soggetti nei cui confronti il reclamo è proposto o comunque interessati, possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti”. In omaggio al principio di informalità, cui deve considerarsi improntato il processo amministrativo, principio strumentale rispetto a quello del diritto di difesa, della parità delle armi e del contraddittorio, per realizzare il giusto processo sportivo e per assicurare la ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale (così come sancito di commi 1 e 2 dell’art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva), la ricordata disposizione codicistica - secondo cui fino a tre giorni prima della data fissata per l’udienza le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti - deve essere ragionevolmente intesa nel senso secondo cui lo spirare di quel termine cristallizza l’oggetto del contendere, fissando definitivamente il petitum e la causa petendi e correlativamente anche i mezzi di prova, di cui si chiede l’ammissione. La scadenza di quel termine non può invece precludere la mera costituzione in giudizio della parte che intende meramente difendersi dalle richieste della parte reclamante, mera costituzione che può avvenire anche direttamente e oralmente nell’udienza di trattazione del reclamo, nel corso della quale potranno essere peraltro svolte mere difese, senza sollevare eccezioni in senso stretto e senza quindi che in alcun modo possa ampliarsi la materia del contendere. Il difensore dell’U.S. Palmese A.S.D., avv. M., ed il suo Presidente, sig. S., sono stati pertanto ammessi alla odierna udienza di discussione del reclamo ed hanno svolto le proprie difese orali nei limiti sopra delineati, concludendo nel senso del rigetto del reclamo ed in via subordinata per l’applicazione delle circostanze generiche.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE N. 101 CFA del 3 Agosto 2020
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 153/TFN-SD 2019/2020
Impugnazione Istanza: Procura Federale Interregionale - Hellas Verona FC spa - Sig. G.F. - Torino FC spa - Sig. M.B. - ACD Giovani Fucecchio - Sig. B.V. - Genoa Cricket and Football Club spa - Sig. M.S. - Sig. M.B. - Città di Pontedera - Sig. P.P. - San Gimignano - Sig. S.N. - AS Roma spa - Sig. M.T.
Massima: Ai sensi dell’art. 103 CGS, entro dieci giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte federale di appello, accertata l'avvenuta notificazione del reclamo alle parti, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del reclamo stesso. Si prevede inoltre che tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Corte Federale di appello deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa. Nel caso di specie, i termini sono stati abbreviati ma non vi è prova che la comunicazione sia pervenuta a conoscenza delle citate parti nel termine abbreviato di sei giorni liberi antecedenti alla data di fissazione dell’udienza. Con separata ordinanza redatta a verbale di udienza si è pertanto proceduto a separare dal presente giudizio la posizione delle citate parti con fissazione dell’udienza al 1 Settembre 2020.
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 041/CFA del 05 Ottobre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 067/CFA del 28 Novembre 2016 e su www.figc.it
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL SIG. A.A. AVVERSO LE SANZIONI: ‐ INIBIZIONE PER ANNI 2; ‐ AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART. 19 DELLO STATUTO F.I.G.C. IN RELAZIONE ALL’ART. 94, COMMA 1, LETTERA A), N.O.I.F. - (NOTA N. 9755/50 PF13-14 AM/MA DEL 18.3.2016)
Impugnazione – istanza:2. RICORSO DEL SIG. A.A. AVVERSO LE SANZIONI: ‐ INIBIZIONE PER ANNI 4; ‐ AMMENDA DI € 20.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S., DELL’ART. 21, COMMI 2 E 3, E ART. 19 STATUTO F.I.G.C.; DELL’ART. 8, COMMI 1, 2 E 6 C.G.S.; DELL’ART. 93, COMMA 1, N.O.I.F., E DELL’ART. 22, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI; DELL’ART. 10, COMMA 1, C.G.S.; DELL’ART. 7, COMMA 1, LETT. A), DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI VIGENTE SINO AL 7.4. 2010; ARTT. 3, COMMI 3 E 4, E ART. 12, COMMI 1 E 4, DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI – (NOTA N. 10443/827PF10-11 - 158PF11-12 - 139PF13-14 AM/MA DEL 31.3.2016)
Massima: La richiesta di rinvio dell’udienza avanzata dal deferito il quale ha eccepito che non risultava decorso il termine di venti giorni liberi per la comparizione in udienza, previsto dall’art. 41, comma 1, C.G.S. applicabile anche al giudizio di appello ai sensi del successivo art. 42 ed accordata dalla Corte, comporta la sospensione dei termini di estinzione del procedimento disciplinare. Occorre allora stabilire se effettivamente il procedimento si sia estinto, come ritenuto dal reclamante, per non essersi il giudizio di appello conclusosi nell’indicato termine di sessanta giorni o se, piuttosto, non debba trovare applicazione la disciplina della sospensione del decorso dei termini, prevista dall’art. 34-bis, comma 5, del CGS: “5. Il corso dei termini di estinzione è sospeso nelle ipotesi previste dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, fatta salva la facoltà del Collegio giudicante di disporre la prosecuzione del procedimento disciplinare”. Al riguardo, occorre considerare due argomenti essenziali, anche prescindendo da ogni possibile approfondimento in ordine alla necessità di individuare altre ipotesi di sospensione obbligatoria o facoltativa dei termini di conclusione del procedimento disciplinare non espressamente contemplati dalle norme federali e dal codice di giustizia sportiva, ma ricavabili dal complesso del sistema. A tale ultimo proposito, infatti, il Collegio ritiene che sia quanto meno dubbio il postulato interpretativo da cui muove l’affermazione della difesa del reclamante, secondo cui, nell’art. 34-bis, vi sarebbe una tassativa previsione delle cause di sospensione dei termini di durata del procedimento disciplinare. Infatti, diversamente da quanto affermato dalla difesa, la formulazione letterale della norma potrebbe anche condurre alla conclusione secondo la quale, in via di interpretazione sistematica e teleologica, possano rinvenirsi nell’ordinamento altri casi in cui i termini del procedimento devono essere sospesi od interrotti (per esempio, per il compimento di attività istruttoria indispensabile). Tale esito potrebbe essere ricavato, sul piano logico e sistematico, dalla regola generale espressa dal comma 5 dell’art. 34-bis: se il collegio giudicante ha sempre il potere discrezionale di disporre la prosecuzione del giudizio anche in presenza di una causa di sospensione, se ne dovrebbe ricavare, a contrario, il simmetrico principio in forza del quale il giudice è ugualmente titolare del potere di disporre la sospensione del processo (e dei relativi termini di estinzione) in presenza di particolari ragioni obiettive (quali, appunto, l’esigenza di rispettare il diritto di difesa dell’incolpato), ancorché queste non siano analiticamente elencate dalla norma codicistica (la quale avrebbe il solo scopo di indicare le fattispecie esemplificative di maggiore occorrenza pratica). Ma, anche mettendo da parte questi profili di carattere generale, occorre considerare, in primo luogo, che, nelle vicenda procedimentale in esame, l’udienza dibattimentale è stata indiscutibilmente fissata nel termine previsto di sessanta giorni (con un atto di impulso del giudizio che ne ha impedito l’estinzione) e che il suo rinvio è dipeso unicamente da un rilievo formulato dalla difesa della parte. In tale quadro fattuale, a nulla rileva la circostanza che, in astratto, il rispetto dei termini dilatori a tutela delle parti avrebbe potuto essere rilevato anche di ufficio. Il codice di giustizia sportiva del CONI, infatti, nel citato art. 38, comma 5, lettera d), non distingue espressamente i casi in cui la richiesta di rinvio formulata dall’incolpato dipenda dall’esigenza di rispettare una disposizione procedurale da quelli in cui, invece, il differimento sollecitato dalla parte sia giustificato da ragioni meramente soggettive (istanze istruttorie, o riguardanti un impedimento personale della parte o del suo difensore). Osserva infatti la Corte Federale che il mancato rispetto del termine di comparizione previsto dall’art. 41, comma 1, C.G.S. può essere oggetto di specifica eccezione, ben potendo la parte processuale interessata alla spedita celebrazione del giudizio di appello rinunciarvi, in tutto o in parte, anche implicitamente (e cioè non sollevando la relativa eccezione), senza che ciò si ripercuota sulla legittimità del giudizio. Trattandosi quindi di termine a cui l’incolpato può rinunciare, anche la decisione della parte che, valutate le proprie esigenze difensive, ritenga di eccepirne la violazione, chiedendo un rinvio dell’udienza al fine di poter usufruire integralmente dell’ordinario termine di comparazione va opportunamente ricondotta, sul piano testuale e sistematico al caso previsto dall’art. 38, comma 5, lettera d), del C.G.S. del CONI, nella parte in cui prevede il rinvio del procedimento disciplinare a richiesta della parte interessata (“se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell’incolpato o del suo difensore o per impedimento dell’incolpato o del suo difensore”). Del tutto legittima è pertanto la decisione con la quale la Corte Federale, nel disporre il rinvio dell’udienza al 5.10.2016, ha contestualmente disposto la sospensione del termine di cui all’art. 34 bis, comma 2, del CGS e, per conseguenza, nessuna estinzione del procedimento di primo grado si è dunque verificata nel caso di specie. Ma vi è un ulteriore e decisivo argomento che conduce, parimenti, alla sicura esclusione della prospettata estinzione del presente giudizio di appello. Come ampiamente illustrato in narrativa, il doppio deferimento dell’- omissis - trae origine dagli accertamenti effettuati dalla Procura della Repubblica di Catanzaro che, dopo aver provveduto all’iscrizione nel registro degli indagati, ha emesso in data 14.2.2014 l’avviso di conclusione delle indagini preliminari relativo al procedimento penale n. 973/2014 R.G. N.d.R. nell’ambito del quale, l’- omissis -, nella sua qualità di amministratore unico del F.C. Catanzaro S.p.a., è stato chiamato a rispondere, insieme ad altri tesserati della medesima società, di concorso nel reato di bancarotta società per avere con operazioni dolose – fra le quali proprio quelle che sono state contestate all’- omissis - in sede disciplinare – cagionato il fallimento della società. Tale processo è sicuramente ancora in corso, né risulta che nei confronti dell’- omissis - sia stata emessa nel frattempo una sentenza di non luogo a procedere. Pertanto, nel caso di specie, si applica la puntuale previsione del CGS del CONI (art. 38, comma 5, lettera a), secondo la quale i termini sono in ogni caso sospesi quando per lo stesso fatto pende un procedimento penale (“se per lo stesso fatto è stata esercitata l’azione penale, ovvero l’incolpato è stato fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo restando che l’azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall’azione penale relativa al medesimo fatto”). È evidente la ratio della norma del codice di giustizia sportiva: l’esigenza della sollecita conclusione del procedimento disciplinare, tanto più avvertita nella fase di impugnazione (alla base delle regole sull’estinzione del procedimento), deve sempre coordinarsi con i tempi della giustizia ordinaria, ferma restando la tendenziale autonomia dei tuoi processi. In questo senso, la pendenza del procedimento penale è considerata dall’ordinamento sportivo come idonea a imporre un possibile “rallentamento” del procedimento disciplinare, impedendo il decorso dei termini di estinzione, ma lasciando sempre ferma la facoltà per il giudice sportivo che procede di portare comunque avanti la fase del giudizio in corso. La causa di sospensione, quindi, incide direttamente sui termini di conclusione del procedimento, senza però ostacolarne lo svolgimento, come è avvenuto nel presente giudizio, anche nella fase di appello. Ne deriva, in conclusione, che il breve rinvio dell’udienza dibattimentale, correttamente disposto per tutelare il diritto di difesa delle parti, non ha inciso sul decorso dei termini per la estinzione del giudizio di appello.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.023/CDN del 10 Ottobre 2013 - www.figc.it
Impugnazione Istanza:(30) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: S.B.(all’epoca dei fatti Presidente della Società US Pergocrema 1923 Srl - (nota n. 590/505pf11-12/AM/ma del 31.7.2013).
Massima: La Commissione disciplinare nazionale, rilevato il difetto di notifica dell’atto di convocazione alla odierna riunione nei confronti del deferito rinvia la trattazione del presente procedimento.