Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Terza: Decisione n. 117 del 23/12/2021

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello FIGC n. 060/CFA del 6 marzo 2020, notificata in pari data, con la quale è stata confermata, in capo al ricorrente, la sanzione della inibizione di quattro mesi, irrogata dal Tribunale Federale Nazionale -Sezione Disciplinare FIGC, con la decisione n. 99/TFN-SD del 30 gennaio u.s., per la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, di cui all'art. 4, comma 1, CGS, in relazione agli artt. 31, comma 1, CGS e 80 NOIF

Impugnazione Istanza: C. M./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: La notifica ancorché irregolare è sanata dalla costituzione in giudizio…Il Collegio richiama, innanzitutto, la nota differenza tra inesistenza e nullità della notificazione. E, dunque, l’insegnamento per il quale la notificazione di un atto è nulla qualora vengano violate le regole del relativo procedimento, ovvero quando vi è incertezza assoluta sulla persona che ha ritirato la copia dell’atto, o anche sulla data. In ogni caso, la nullità non può essere dichiarata se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo. L’inesistenza, per converso, quale vizio non disciplinato dalla legge, ma individuato da dottrina e giurisprudenza, ricorre nelle ipotesi in cui non vi è alcun collegamento tra il destinatario dell’atto e il soggetto presso il quale esso è notificato. Al riguardo, è stato altresì chiarito che l'«inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconducibile quell'atto. Il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si rilevi privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, in quanto tale sanabile con efficacia ex tunc o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata» (così Cass., 9/3/2018, n. 5663). Nella specie, allora, assume rilievo decisivo il fatto che, se anche la notificazione del deferimento fosse stata erroneamente eseguita presso la sede società, tale vizio configurerebbe al più una causa di nullità della notifica; con la conseguenza che la costituzione del ricorrente nel giudizio di primo grado l’ha comunque sanato. Le disposizioni che stabiliscono tempi e modalità di notificazione degli atti procedimentali, del resto, sono volte innanzitutto a garantire il diritto di difesa e il rispetto del principio del contraddittorio. La loro eventuale violazione, pertanto, non può essere fatta valere se non ha provocato alcun pregiudizio al destinatario della comunicazione o dell’atto.

Massima: Corretta è la notifica del deferimento e dell’avviso di fissazione udienza al deferito/avvocato mediante invio sulla sua Pec e non presso l’indirizzo di residenzaIn proposito, il previgente art. 38, comma 8, lett. c), CGS FIGC – applicabile ratione temporis –imponeva la trasmissione delle comunicazioni alle persone fisiche «presso la residenza o il domicilio»: prevedendo, quindi, una modalità alternativa. Premesso allora che, com’è noto, il domicilio è il luogo in cui il soggetto stabilisce la sede principale dei propri affari o interessi, occorre altresì rilevare che dal 2005, ai sensi dell’art. 3-bis, primo comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (il Codice dell’Amministrazione Digitale), i professionisti tenuti all’iscrizione in albi ed elenchi – quali l’avv. Mauriello – sono obbligati ad eleggere un domicilio digitale. Il quale, per l’art. 1, lett. n-ter), è «un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato ... valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale». Ne consegue che le comunicazioni trasmesse ai domicili digitali producono i medesimi effetti giuridici sia delle comunicazioni inviate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, sia della notificazione a mezzo posta: a condizione che siano eseguite «agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies» (art. 6 del D. Lgs. n. 82/2005). Non pare oggettivamente revocabile in dubbio, quindi, che l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) rientri nella definizione di domicilio di cui all’art. 38, comma 8, lett. c), CGS FIGC.Tanto più se si considera che il comma 7 del medesimo art. 38 stabiliva che «tutti gli atti previsti dal presente Codice possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari».

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0038/CFA del 17 Novembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione della Corte federale d'appello - sezioni unite n. 095/CFA 2019-2020 del 24 luglio 2020 (Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – I Sezione - Decisione n. 91 del 18 ottobre 2021

Impugnazione – istanza: Giudizio di rinvio C.O.N.I./Sig. L.

Massima: A seguito del giudizio di rinvio disposto dal Collegio di Garanzia, la Corte accoglie l’eccezione preliminare di nullità dell’atto di deferimento per omessa notifica, in quanto la stessa andava notificata presso la residenza del deferito, di cui manca la prova e per l’effetto va dichiarata l’estinzione del procedimento per decorso dei termini di cui all’art. 125 del CGS, in quanto il deferimento deve intervenire entro trenta giorni dal termine di cui all’art. 123 comma 1, vale a dire dalla notifica all’interessato dell’avviso di conclusione delle indagini

….L’interessato ha sostenuto che l’atto di deferimento non gli è mai stato comunicato, sicché l’azione disciplinare non avrebbe potuto avere alcuna efficacia nei suoi confronti ed ogni atto successivo al deferimento non avrebbe potuto che essere privo di qualsiasi efficacia giuridica nei suoi confronti. La Corte, in primo luogo, rileva che l’art. 142 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, entrato in vigore il 17 giugno 2019, detta tra le disposizioni transitorie, al terzo comma, che “Per le società non professionistiche e i tesserati delle società non professionistiche, l’art. 53 [recante la disciplina delle modalità di comunicazione degli atti] entra in vigore dal 1° luglio 2021. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti”. Di talché, al fine di accertare la corretta comunicazione dell’atto di deferimento al signor L., occorre fare riferimento all’art. 38 del previgente Codice, il cui comma 8, stabilisce che, in ambito non professionistico - quale quello della specie - gli atti per i quali è prevista dal presente Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro: - per le persone fisiche 1. nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva; il domicilio eletto può essere cambiato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e presso l’Ufficio dell’Organo giudicante; 2. presso la sede della Società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento. La Società ha l’obbligo di consegnare la comunicazione al tesserato; 3. presso la residenza o il domicilio. Il caso di specie: Agli atti del fascicolo, risulta che, in data 29 luglio 2019, il signor ….residente a Catanzaro ….ha dichiarato di nominare difensore di fiducia l’avv. …..ed ha dichiarato “di eleggere domicilio presso la mia residenza”. Sempre agli atti del giudizio, è depositato un certificato di residenza rilasciato dal Comune di Catanzaro, Servizi Demografici, in data 10 luglio 2020, che attesta come …., …con abitazione in …L’atto di deferimento reca la data del 20 gennaio 2020 e, a tale data, l’interessato risiedeva a Catanzaro al …. risultante anche nell’atto di deferimento come indirizzo di destinazione della raccomandata a/r. Sulla base della norma medio tempore vigente e tenuto conto che alla data di instaurazione del procedimento il signor …. non era più tesserato per la società SSD Avis Pleiade Policoro s.r.l., la comunicazione all’interessato necessitava della notificazione personale del deferimento alla propria residenza, non essendo sufficiente a tal fine la notifica, andata a buon fine, indirizzata via pec all’avv. ….in data 20 gennaio 2020. Agli atti del fascicolo, come d’altra parte riconosciuto dalla stessa Procura Federale nel corso dell’udienza, non risultano elementi da cui possa desumersi la prova del perfezionamento della notifica dell’atto di deferimento alla residenza del signor L., né, tanto meno, la c.d. compiuta giacenza della raccomandata, ai sensi degli artt. 140 e ss. c.p.c.

Massima: L’atto di deferimento a giudizio, nel sistema di giustizia sportiva della FIGC, è l’atto di esercizio dell’azione disciplinare da parte della Procura, in cui viene formulata la contestazione degli addebiti sottoposta all’esame del Tribunale e trova la sua corrispondenza nel decreto che dispone il giudizio (art. 429 c.p..), per quanto concerne la responsabilità penale, e nella contestazione degli estremi della violazione (art. 14 legge n. 689 del 1981) per quanto concerne la responsabilità amministrativa. (cfr. Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, n. 73/2019-2020). Va da sé che, se l’atto di deferimento a giudizio costituisce esercizio dell’azione disciplinare, non può produrre effetti nella sfera giuridica del destinatario in assenza della sua corretta comunicazione. Ai sensi dell’art. 110 CGS, rubricato “Termini di estinzione del giudizio disciplinare”, il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare e, come detto, ai sensi dell’art. 125, comma 1, del CGS, l’azione disciplinare ha inizio con il deferimento a giudizio, sicché, essendo stato emesso l’atto di deferimento in data 20 gennaio 2020 ed essendo da annullare in parte qua la decisione di primo grado reclamata dinanzi alla Corte Federale di Appello, il rispetto del termine è oramai impossibile, con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio, atteso che, ai sensi dell’art. 110, comma 4, del CGS, se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l’incolpato non si oppone. In proposito, occorre anche aggiungere che, ai sensi dell’art. 44, comma 6, del CGS della FIGC, tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori. Per altro verso, il giudizio dovrebbe essere dichiarato estinto anche ove volesse attribuirsi rilievo non alla data dell’atto di deferimento ma alla comunicazione dello stesso all’interessato. Infatti, considerato che la comunicazione al destinatario, nel caso di specie, non si è perfezionata, il giudizio sarebbe in ogni caso da ritenere estinto, in quanto l’atto di deferimento, ai sensi del comma 2 dell’art. 125 del CGS, deve intervenire entro trenta giorni dal termine di cui all’art. 123 comma 1, vale a dire dalla notifica all’interessato dell’avviso di conclusione delle indagini, ovvero, in caso di pluralità di incolpati, entro trenta giorni dall’ultimo termine assegnato. Anche in tale ipotesi, quindi, che ha la sua ratio nell’evitare che l’indagato resti troppo a lungo in attesa di conoscere la sua sorte, la conseguenza dell’annullamento in parte qua della decisione impugnata comporterebbe l’estinzione del giudizio.

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 91 del 18/10/2021

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC, a Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 095/CFA 2019/2020 del 24 luglio 2020 pubblicata con le motivazioni, in pari data, sul sito della FIGC, limitatamente alla parte in cui ha condannato il ricorrente alla pena di 5 anni di inibizione oltre ad un'ammenda pari ad € 25.000,00, per la violazione dell'art. 24 del Codice della Giustizia Sportiva della FIGC.

Impugnazione Istanza: M.L./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Accolto il ricorso avverso la decisione della CFA e per l’effetto rimessi gli atti alla Corte affinché, in diversa composizione, motivi in ordine alla effettiva, corretta notificazione del deferimento, secondo le norme che regolano la disciplina delle notificazioni….Il motivo di ricorso sul punto, relativamente al vizio di omessa/insufficiente motivazione, è fondato. Ebbene, questo Collegio rileva che l’eccezione formulata dal ricorrente in appello e quivi reiterata, lungi dal poter essere considerata inammissibile, involve una circostanza - quella della mancata notifica del deferimento - di dirimente importanza per le sorti dell’azione che ha innescato il procedimento disciplinare per cui è causa, il quale, ove fosse confermata la mancata notifica dell’atto in parola, dovrebbe essere dichiarato estinto per violazione delle norme che regolano l’“Azione del procuratore federale”. Ora, se l’accertamento documentale circa l’effettiva notificazione dell’atto di deferimento è precluso in questa sede in quanto comporterebbe una nuova rivalutazione dei fatti, questo Collegio può, tuttavia, come ben noto, verificare se il Giudice del merito abbia motivato la propria decisione in modo illogico, contraddittorio, ovvero lacunoso (in argomento, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione 22 marzo 2019, n. 22; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 12 gennaio 2018, n. 3; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 13 giugno 2017, n. 44; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 29 dicembre 2016, n. 63; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 20 ottobre 2016, n. 50; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 22 gennaio 2016, n. 4; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 9 dicembre 2015, n. 64; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 3 dicembre 2015, n. 63; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 24 novembre 2015, n. 58). Invero, il sindacato sull’”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” consente al Collegio di Garanzia non soltanto di verificare che di nessun fatto decisivo sia stato omesso l’esame, ma anche di sindacare la sufficienza della motivazione sul piano logico e formale. La sufficienza della motivazione va apprezzata sul piano qualitativo sotto i profili della congruità e adeguatezza, da cui discende che l’incompatibilità logica degli argomenti utilizzati dal Giudice di merito a sostegno delle sue conclusioni, qualora non riguardi profili di semplice dettaglio, è censurabile per insufficiente motivazione, ex art. 54 CGS (in argomento, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 13 giugno 2017, n. 44; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 20 ottobre 2016, n. 50; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 29 dicembre 2016, n. 63; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 24 novembre 2015, n. 58; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 9 dicembre 2015, n. 64; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 22 gennaio 2016, n. 4). Così ragionando, la riportata motivazione della CFA appare lacunosa rispetto alla specifica censura sottopostagli. Infatti, a fronte di specifica doglianza, la CFA - che pur aveva contezza della mancata partecipazione dell’odierno ricorrente al giudizio di primo grado - avrebbe dovuto premurarsi di verificare se effettivamente l’atto di impulso processuale della Procura fosse giunto nella sfera di conoscenza del sig. L. ed accertarsi, mediante il conforto documentale, che la notifica si fosse perfezionata. In conclusione, ed in ossequio al principio della ragione più liquida, il rilievo di cui sopra deve ritenersi avere valore assorbente rispetto ad ogni ulteriore argomentazione e, pertanto, rende allo stato inutile la trattazione delle ulteriori questioni (in argomento, Cass. Sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309: “La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c.”; sull’applicabilità di tale principio al processo sportivo, Collegio di Garanzia, decisioni nn. 15/2016, 83/2017 e 10/2018).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 1/TFN - SD del 8 Luglio 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 12001/296pf20-21/GC/blp del 17 maggio 2021 nei confronti dei sig.ri B.A. + altri - Reg. Prot. 132/TFN-SD

Massima:… la raccomandata A.R., inviata all’indirizzo del destinatario, estratto dalla Anagrafe federale e da quest’ultimo non ritirata nei termini dati, si intende comunque ricevuta dal destinatario stesso. (Il TNF ha recentissimamente affermato – con decisione in corso di pubblicazione - che, nel caso sia rispettato l’indirizzo conosciuto, la comunicazione è comunque valida)

Decisione C.F.A. – Sezione Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 97/CFA del 29 Aprile 2021 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare n. 125/TFN-SD 2020/2021, depositata il 29 marzo 2021

Impugnazione – istanza:  Fallimento Trapani Calcio Srl

Massima: Annullata la decisione per omessa notifica del deferimento al Curatore Fallimentare…Queste Sezioni Unite, alla luce della particolare fattispecie in esame, osservano che è circostanza non contestata quella per la quale la società “Trapani Calcio s.r.l.” è stata dichiarata fallita, con sentenza del Tribunale civile territorialmente competente del 18 dicembre 2020. Ne consegue che, secondo le determinazioni della giurisprudenza e nella disciplina successiva al d.lgs. n. 5/2006, gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento si producono sin dall'”ora zero” del giorno della sua pubblicazione o iscrizione nel registro delle imprese, con riguardo, rispettivamente, da una parte, al debitore fallito ed al creditore istante, e, dall'altra, ai terzi, poiché la legge ricollega detti effetti alla sola data di esecuzione di tali adempimenti, senza ulteriori riferimenti cronologici (Cass. Civ. Sez. III, 20.3.20, n. 7477 e Sez. VI, 27.2.19, n. 5781). Pertanto, dall'inizio di tale giorno il soggetto fallito è privato dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni e sono inefficaci nei confronti dei creditori concorsuali tutti gli atti da lui compiuti e i pagamenti da lui eventualmente eseguiti o ricevuti. Nel caso di specie, l’attivazione della procedura concorsuale era pubblicizzata dal Curatore il 23 dicembre 2020, anche con comunicazione alle tre “Leghe” professionistiche, ed era verificabile anche dalla relativa visura camerale del 21 gennaio 2021, come prodotta in atti. II. Altrettanto incontestabile è la circostanza per la quale il Fallimento, tramite il suo Curatore, è l'unico soggetto legittimato a continuare l'esercizio dell’impresa fallita, ex art. 90 l. fall., sia pure al solo fine di liquidarla per soddisfare i creditori. A queste Sezioni Unite, pertanto, appare evidente che ogni fattispecie riscontrabile a carico della società quando era “in bonis” doveva essere ricondotta, per le relative conseguenze, al soggetto che ne sta continuando l’attività, sia pure nei limiti ora evidenziati e tenendo conto che la “continuità” individuabile tra soggetto fallito e curatela, non essendo quest’ultima un avente causa “a titolo universale”, si individua solo sotto il profilo economico tra patrimonio dell’imprenditore e “massa fallimentare” (Cons. Stato, Ad. Plen. 26.1.21, n. 3). Ciò è tanto vero che, sotto il profilo processuale, è ormai riconosciuto che la previsione dell'art. 43, comma 3, della “legge fallimentare”, come modificato dal d.lgs. n. 5/2006, comporta un effetto interruttivo automatico del giudizio pendente in caso di fallimento di una parte, nel senso che l'interruzione non dipende più dalla dichiarazione resa in giudizio dal difensore ma dalla conoscenza comunque acquisita dal giudice in quel giudizio (Cons. Stato, Sez. II, 23.3.20, n. 2011). Essendo l’intervenuta dichiarazione di fallimento un “fatto”, esso esplica quindi i suoi effetti (processuali) indipendentemente dalle modalità di comunicazione. III. Nel caso di specie, pertanto, ove l’esercizio dell’azione disciplinare da parte della Procura Federale, ex art. 125 CGS, è avvenuto con l’atto di deferimento in data 3 marzo 2021, su comunicazione di chiusura indagini, ex art. 123, comma 1, CGS, del 3 febbraio 2021, il soggetto da chiamare in giudizio era certamente il “Fallimento Trapani Calcio s.r.l.” nella persona del suo curatore e non il “Trapani Calcio s.r.l.”, secondo la denominazione e la soggettività di quando tale società era ancora “in bonis”. Chiarito ciò, è altrettanto incontestato che la Procura Federale abbia provveduto invece a notificare gli atti del procedimento all’indirizzo “pec” della (ex) società e non a quello del Fallimento, con conseguente nullità come censurata dal reclamante. Queste Sezioni, altresì, rilevano che, ai sensi dell’art. 53, commi 1 e 2, CGS, non si rinvengono modalità specifiche di comunicazione degli indirizzi obbligatori di posta elettronica certificata alla Federazione da parte dei soggetti obbligati. In merito a tale ultimo punto, si osserva che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, CGS, tra i soggetti tenuti a tale comunicazione possa rientrare anche il Curatore fallimentare di una società sportiva professionistica dichiarata fallita. Basti evidenziare che tale ultima norma prevede che “Il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale”. E’ evidente, per quanto detto in precedenza, che il Curatore fallimentare svolge attività “rilevanti” per l’ordinamento federale, in virtù della gestione patrimoniale “in continuità” di cui sopra, laddove si pongano in evidenza condotte riconducibili alla società “in bonis” che possono essere oggetto di sanzione pecuniaria, come astrattamente nel caso di specie. IV. Premesso ciò, però - come anticipato – deve comunque farsi riferimento all’assenza di indicazioni, su specifiche modalità e/o termini perentori di comunicazione dell’indirizzo “pec” originale o di uno nuovo, riscontrabili nell’art. 53 cit. Può allora all’uopo richiamarsi il criterio di ordine generale, mutuato dalla giurisprudenza, secondo il quale, la sanatoria per “raggiungimento dello scopo”, ex art. 156, comma 3, c.p.c., e la sua applicabilità alla notificazione degli atti processuali sono principi introdotti nel sistema degli atti processuali attraverso ampia elaborazione, che ha posto in evidenza la funzione dell'atto ai fini dello svolgimento e della giusta definizione del processo, quali principi generali immanenti alla “ratio” degli atti processuali (TAR Lombardia, BS, Sez. I, 4.1.21, n. 17). Proprio in relazione a un “indirizzo pec”, è stato rilevato che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. Civ., Sez. I, 24.9.20, n. 20039 e Comm.Trib. Reg. FI, Sez. V, 9.12.20, n. 937). Applicando, dunque, tali principi al caso di specie, risulta ugualmente incontestabile che, indipendentemente dalle modalità con le quali il Curatore del “Fallimento Trapani Calcio s.r.l.” abbia provveduto a comunicare il nuovo indirizzo “pec” agli organi federali, il relativo scopo sia stato raggiunto, se – come pure risulta incontestabile – la stessa Procura Federale, con nota (Prot. 8612 / 233pf20-21/GC/gbal) del 1 febbraio 2021, al diverso e “nuovo” indirizzo “pec” sopra indicato (tpf12220@procedurepec.it), provvedeva a comunicare formalmente “…ai sensi dell’art. 122 del vigente C.G.S..” che le indagini relative alla pratica indicata nel relativo oggetto erano concluse e che, allo stato, non erano emerse fattispecie di rilievo disciplinare. La Procura, pertanto, così facendo, ha dimostrato di conoscere, al più tardi alla data del 1 febbraio 2021, il “nuovo” indirizzo “pec” riconducibile alla ex “Trapani calcio s.r.l.”, quale era in concreto il “Fallimento Trapani Calcio s.r.l.”, e di utilizzarlo per una comunicazione formale ai sensi del CGS. Non così ha invece operato in quella, però successiva, del 3 febbraio 2021 di conclusioni indagini che ha dato origine al presente procedimento. In questa sede la parte reclamata, sul punto, non fornisce elementi idonei a giustificare tale incongruità, per cui deve convenirsi con il reclamante e con quanto in argomento dedotto nei primi due motivi sull’effettiva conoscenza dell’indirizzo “pec” del Fallimento, desumibile “de facto”, con conseguente nullità delle comunicazioni di conclusione indagini e del deferimento, effettuate a indirizzo non più “attivo”; nullità che non possono non riflettersi sulla decisione impugnata, da annullare in conseguenza perché pronunciata nei confronti di soggetto privo di capacità sostanziale e processuale quale era la società “Trapani Calcio s.r.l.”.

 

Decisione C.F.A. – Sezione Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 92/CFA del 6 Aprile 2021 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 107/TFN-SD, pubblicata il 22 febbraio 2021

Impugnazione – istanza:  Sig. N.G./Procura Federale

Massima: Sono regolari le notifiche nel luogo risultante dall’anagrafica federale…….quanto alle doglianze relative alla mancata notifica degli atti sopra elencati, questa Corte condivide l’assunto della Procura federale circa l’onere che gravava sul N. di comunicare il mutamento del luogo nel quale egli doveva considerarsi reperibile. Ciò in base, innanzitutto, a quanto prescritto dal quinto comma dell’art. 17 del regolamento del settore tecnico che letteralmente recita “i tecnici si intendono domiciliati nel luogo comunicato per iscritto e riportato nell'albo e nei ruoli. Spetta al singolo tecnico comunicare senza indugio l’avvenuto cambio di domicilio.” Viceversa il predetto, per sua stessa ammissione, ha mutato per ben due volte il suo domicilio senza informarne chi di dovere. È da rilevare che N., pur sostenendo di aver cessato ogni attività nel settore del calcio da circa 20 anni, non ha negato di essere ancora tesserato e, dunque, come sostiene la Procura federale, egli avrebbe dovuto rendere edotti gli organi federali dei suoi nuovi indirizzi. Invero nel CGS non sono presenti istituti quali quelli previsti dagli artt. 159 e 160 del cod. proc. pen. (rispettivamente, come è noto, “notificazioni all’imputato in caso di irreperibilità” e “efficacia del decreto di irreperibilità”); meno che mai esistono disposizioni relative alla attestazione delle “vane ricerche” (art. 295 cod. proc. pen.) o che prevedano l’emissione di un “decreto di irreperibilità” (art. 296 del medesimo codice). E ciò per la buona ragione, appena sopra illustrata, che non è concepibile che agli organi federali siano tenute celate notizie relative alla residenza o al domicilio di un tesserato, il quale, si ripete, ha l’obbligo di aggiornare tempestivamente tali dati. In fin dei conti, la differenza tra una giustizia coercitiva, quale è quella penale, e una giustizia consensuale, quale, senza dubbio, è quella sportiva (atteso che gli appartenenti al settore spontaneamente accettano di sottoporsi alle sue regole), comporta anche rafforzati obblighi di correttezza e trasparenza a carico dell’associato e, tra questi, quello di garantire, in ogni momento, la sua reperibilità….. Dunque: del tutto ininfluenti sono, sul punto, le argomentazioni difensive (svolte nel corso della riunione), secondo le quali, da un lato, gli incaricati postali avrebbero errato nel compilare l’attestazione di compiuta giacenza (in luogo di quella di irreperibilità del destinatario), dall’altro, sarebbe stato onere degli organi federali, tanto requirenti quanto giudicanti, attivare ricerche per accertare il luogo di effettiva reperibilità del N.. Conseguentemente nessun rilievo può avere il fatto che il N., non solo non abiti più in via ….., ma addirittura abbia alienato l’immobile (come ha pur provato per tabulas la sua Difesa); ciò che rileva, infatti, è che egli, agli atti federali, risultava ancora domiciliato (o comunque reperibile) al predetto indirizzo. E invero è da notare che, come documentato dalla Procura nella memoria integrativa successivamente trasmessa (depositata nei termini e tempestivamente messa a disposizione della Difesa), è effettivamente attestata in atti la compiuta giacenza delle notifiche tentate al N. in via …. Con il che le procedure notificatorie degli atti di competenza della Procura stessa, prima, e del TFN, poi, devono ritenersi rispettate. Sulla base di quanto appena argomentato, poi, appaiono ultronee le considerazioni svolte dal difensore circa la applicabilità delle norme sulle notificazioni del “vecchio” o del “nuovo” CGS (rispettivamente art. 38 e art. 53); e invero, a parte la considerazione che quelle sulle notificazioni sono norme procedurali, con la conseguente applicabilità del principio tempus regit actum (e dunque della applicazione della normativa vigente al momento in cui il procedimento si svolge), resta il vigore assorbente delle considerazioni formulate sopra: N. aveva l’onere di comunicare ogni cambio di indirizzo. Non avendolo fatto, ne sopporta le conseguenze. Ad abundatiam e con specifico riferimento alla conoscenza del provvedimento del TFN, basti considerare che il reclamante ne è (comunque ed evidentemente) venuto tempestivamente a conoscenza, tanto che ha potuto proporre, nei termini, il reclamo che viene oggi esaminato.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 131/TFN - SD del 31 Marzo 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Deferimenti nn. 9323/501pf20-21/GC/blp del 24.2.2021 nei confronti dei sig.ri G.H., R.C. e della società AS Livorno Calcio Srl e 9324/502pf20-21/GC/blp del 24.2.2021 nei confronti dei sig.ri G.H., R.C., A.M. e della società AS Livorno Calcio Srl - Reg. Prot. 112-113/TFN-SD

Massima: Per difetto di notifica il Tribunale annulla i deferimenti ed, ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c., rimette, per entrambi, la parte nel termine di cui all’art. 123, comma 1, CGS – FIGC, e nelle ulteriori facoltà successive alla comunicazione dell’avviso di conclusione delle indagini, a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione…. osserva il Collegio che far coincidere il perfezionamento della notifica deferimento con la consegna al deferito da parte della società di ex appartenenza porrebbe nelle mani di quest’ultima la decisione sul momento in cui completare il meccanismo notificatorio, con tutte le possibili ripercussioni invalidanti nei confronti dell’atto notificato derivanti dall’inutile trascorrere dei termini decadenziali. Inoltre, la tesi del perfezionamento della notifica con la comunicazione alla Società si attaglierebbe al carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva, di cui è espressione l’art. 11 C.G.S. - C.O.N.I., in materia di comunicazioni, secondo cui: «2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell’affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.  3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell’organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito».  Tale soluzione, tuttavia, non è l’unica astrattamente evincibile dal contenuto letterale della norma sopra trascritta, la quale può leggersi anche nel senso più favorevole ai princìpi di corretta instaurazione del contraddittorio e di tutela sostanziale del diritto alla difesa, argomentandosi ciò dall’onere, posto in capo al sodalizio sportivo, di dare prova all’organo procedente (la Procura Federale) di aver trasmesso la comunicazione dall’interessato; onere che potrebbe non avere senso nel caso in cui la notifica ad opera della Procura si sia ultimata e perfezionata solo con l’invio della comunicazione alla pec della società calcistica.  Dunque, secondo questa seconda opzione interpretativa, il meccanismo normativo reclamerebbe che alla Procura Federale competa anche l’ulteriore onere di valutare la prova che il sodalizio sportivo deve offrire relativamente al secondo passaggio notificatorio: quello della trasmissione della comunicazione dall’ultima società sportiva di appartenenza dell’ex tesserato alla sfera di conoscibilità dell’interessato, destinatario finale. In assenza di questa prova, e comunque della tempestività dell’atto rispetto agli strumenti di difesa prestati dall’ordinamento – come nel caso di specie con riferimento ai due avvisi di conclusione delle indagini – la notificazione non potrebbe considerarsi avvenuta rispetto al destinatario, fermo restando la rilevanza disciplinare della condotta omissiva o inadempiente della società sportiva, da farsi valere in autonomo procedimento disciplinare.  Ne consegue che l’omessa tempestiva comunicazione dell’avviso di conclusioni di indagini travolgerebbe la legittimità del successivo deferimento, per quanto questo sia poi stato regolarmente notificato, avendo concretamente impedito al destinatario l’esercizio dei diritti di difesa di cui all’art. 123, comma 1, C.G.S. (audizione, presentazione memoria difensiva) nonché la richiesta di applicazione di pena ridotta o commutata alla Procura Federale ai sensi dell’art. 126 C.G.S.  Tanto esposto, osserva il Collegio come, anche senza prendere posizione sulla questione controversa, sia possibile, attraverso il criterio della ragione più liquida, addivenire all’annullamento dei due deferimenti sotto altra via, e cioè concedendo al deferito l’errore scusabile ex art. 153, comma 2, c.p.c., rimettendolo nei termini per esercitare tutte le sue facoltà e difese che la tardiva comunicazione degli avvisi di conclusione da parte della A.S. Livorno Calcio s.r.l. non gli ha materialmente consentito. Tutto ciò, anche tenendo in considerazione la generale limitazione delle attività umane causata dalla pandemia da Covid-19 nel periodo interessato, intercorso fra il 9.2.2021 (data del deferimento) ed il 12.3.2021 (data di comunicazione del deferimento da parte della A.S. Livorno Calcio s.r.l.).

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 181/TFN del 12.08.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 1195/1011 pf19-20/LDF/GC/am del 22.07.2020 nei confronti del sig. G. S. e della società ASD Antonio Padovani - Reg. Prot. n. 206/TFN-SD)

Massima: Il deferimento è inammissibile per l’assenza di corretta notifica.… il procedimento è stato iscritto nell’apposito registro in data 27 maggio 2020 e che, a seguito dell’apertura del procedimento, è stato acquisito l’estratto dell’AS 400 da cui emerge che l’odierno deferito risulta dimissionario e le dimissioni risultano regolarmente ratificate. Ciò premesso, il Collegio rileva che sia la comunicazione di conclusione indagini datata 10 giugno 2020, sia il deferimento risultano essere state comunicate al deferito presso la sede della società sebbene lo stesso, dalle risultanze dell’AS 400, non fosse più tesserato per la società. Al riguardo val la pena ricordare che ai sensi dell’art. 142 del vigente Codice di Giustizia sportiva FIGC, fino al 31 Luglio 2021 continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni in ordine alle modalità di comunicazione degli atti. Pertanto, ai sensi dell’art. 38 del previgente Codice di Giustizia sportiva FIGC, la notifica degli atti alla persona fisica può essere effettuata presso la società di appartenenza al momento di instaurazione del procedimento. Orbene, al riguardo va rilevato che, a fronte dell’inequivocabile dato risultante dall’AS 400, la Procura Federale non ha fornito alcuna prova del fatto che lo Spadino alla data di apertura del procedimento era ancora tesserato per la società deferita, non essendo stati forniti elementi di valutazione utili per ritenere che l’interessato si sia dimesso (e che le sue dimissioni siano state accettate dalla società e comunicate ai fini della tempestiva iscrizione nell’AS 400) nel ristretto ambito temporale compreso fra la data di apertura del procedimento (27 maggio 2020) e l’acquisizione dell’AS 400, avvenuta necessariamente in data precedente al 10 giugno 2020 (data di comunicazione di conclusione delle indagini). Appare evidente che, se dalle risultanze emerse risulta che lo Spadino non faceva più parte della società ASD Antonio Padovani, in quanto dimissionario, la modalità di comunicazione utilizzata dalla Procura Federale non può ritenersi valida, viepiù nel caso di specie in quanto il deferito non si è costituito nell’odierno procedimento, né ha presentato autonome deduzioni in sede a seguito della comunicazione di conclusioni indagine; attività idonee, astrattamente, a sanare le dedotte omesse attività di notifica. La Procura, pertanto, avrebbe dovuto notificare il provvedimento mediante le modalità alternative di comunicazione previste dal predetto articolo del vecchio CGS (nel caso di specie presso la residenza o il domicilio dell’interessato). Ne consegue che, in assenza di una corretta notificazione degli atti all’odierno deferito, il procedimento deve essere dichiarato inammissibile.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I : DECISIONE N. 096 CFA del 24 Luglio 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale del CR Veneto del 1 Luglio 2020 - comunicata in data 1° Luglio 2020, nella parte in cui dichiara l’improcedibilità del giudizio instaurato a seguito del deferimento del 5 Febbraio  2020

Impugnazione Istanza: Procura Federale Interregionale/P.B. - ACD San Martino Speme

Massima: Accolto il ricorso della Procura Federale e per l’effetto annullata la decisione che aveva erroneamente dichiarato l’improcedibilità del deferimento per omessa notifica al difensore per la mancanza di un valido mandato difensionale in atti...In merito alla esistenza in atti di un valido “mandato defensionale” conferito dal sig. P…e dalla società San Martino Speme a favore dell’avv. …., il Collegio, presa visione della pec del 20 Dicembre  2019 non può che concludere, condividendo il motivo d’appello, nel senso che non esiste in atti alcun valido “mandato defensionale” conferito dal sig. … e dalla società San Martino Speme a favore dell’avv. … Difatti, la pec da quest’ultimo prodotta, inviata in data 22 Dicembre  2019, non è affatto una procura alle liti o una nomina di difensore: manca, infatti, qualsivoglia autentica della firma asseritamente apposta dal sig. …in calce alla lettera allegata, così come mancano un documento d’identità dello stesso e dunque quanto occorre per avere legale certezza della corrispondenza tra la firma apposta e colui che si dichiara tale nella nota allegata. Non vi è, in altre parole, come sostiene la Procura appellante, alcuna prova della provenienza di tale (supposta) nomina da parte del deferito, né vi è prova – mancando l’autenticazione della firma – che una procura sia in assoluto mai stata conferita all’avv. … da parte del sig. ….. E’ pacifico, quindi, che la sottoscrizione della asserita nomina rilasciata all’avv. …non è stata fatta dal deferito innanzi allo stesso legale, laddove tale firma deve essere apposta in presenza dell'avvocato al quale il mandato è conferito. Inoltre - e si tratta di un elemento anch’esso decisivo - in tale atto di “nomina” dell’avv. …, non si fa alcun riferimento alla revoca dei due legali già in precedenza ritualmente nominati dal sig. …, né altra diversa comunicazione è stata inviata alla Procura federale per dare atto di detta revoca e della surroga dell’avv. … ai precedenti officiati difensori. Né tale obiezione può essere superata con il richiamo alla giurisprudenza risalente che afferma che "la nomina di un nuovo difensore e domiciliatario nel corso del processo comporta la revoca tacita del precedente difensore e domiciliatario, salva diversa manifestazione di volontà”, per la semplice ragione che perché valga quel principio occorre che la nuova nomina sia formalmente ineccepibile, come le nomine surrogate (e quella in questione non lo è) e comunque perché in presenza di una nomina “valida” conferita ai precedenti difensori ancora titolati, il silenzio mantenuto nell’atto di nomina dell’avv. Grassani non può equivalere a revoca tacita del precedente mandato ma al contrario, mancando una manifestazione di volontà espressa in tal senso, come ulteriore mandato defensionale. Pertanto, bene ha fatto la Procura a considerare irrituale tale comunicazione e a notificare il deferimento ai legali in precedenza nominati dal sig. … Tale nomina è infatti contenuta nella pec inviata dall’avv. …. alla Procura Federale in data 12 Dicembre  2019 (depositata in atti) con allegata procura alle liti autenticata da entrambi i legali, oltre al documento d’identità del sig. …ed alla comunicazione di conclusione indagini, ritualmente notificata, e da quest’ultimo ricevuta. Né può dirsi “che non occorre alcuna procura ad litem se di lite non si tratta, perché ci si trova in una fase (di indagini) in cui non si sa nemmeno se si arriverà ad un deferimento senza che la norma preveda tale adempimento” perché una cosa è se il mandato defensionale o rappresentativo è riferito alla assistenza nel procedimento e altra diversa cosa è se lo stesso mandato viene utilizzato nel processo, dove le regole sono più stringenti e per la valenza del mandato defensionale occorre non solo un soggetto titolato ex lege ma un documento formato con tutti i crismi della legalità, tra cui svolge un ruolo essenziale l’autentica della firma ad opera del legale titolare del mandato, che conferisce al documento il valore di atto assistito dalla certezza legale sino a querela di falso. La circostanza che siano stati prodotti in giudizio mandati defensionali privi di tale elemento essenziale altro non dimostra se non che, se spesi in giudizio, questi atti si collocano nella sfera della patologia e non della fisiologia processuale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 122 - TFN del 10.03.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 10193/108 pf 19-20 GC/sds dell’11.02.2020 a carico dei Sig.ri P.F., C.E., P.A. e D.S.M. - Reg. Prot. n. 148/TFN-SD)

Massima: Il deferito, residente all’estero, non è stato raggiunto dalla notifica né del deferimento, né della convocazione a comparire alla presente riunione, per essersi egli trasferito dall’indirizzo noto agli Organi federali, rimasti ignari del nuovo. Di dette mancate notificazioni e comunicazioni vi è prova in atti. Il deferimento è, pertanto, improcedibile e, come tale, va dichiarato.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I : DECISIONE N. 0039/CFA del 24 Dicembre  2019 

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria assunta nella seduta del 18.11.2019 e pubblicata sul C.U. n. 75 del 20.11.2019

Impugnazione Istanza: POL. D. PINO DONATO TAVERNA/PROCURA FEDEARLE INTERREGIONALE) n. 69/2019 – 2020 Registro Reclami

Massima: Annullata la decisione impugnata per la violazione dell’art. 123 CGS e del diritto di difesa da esso garantito all’indagato per non aver potuto chiedere di essere sentita o di presentare memoria nella fase procedimentale delle indagini. Risulta dagli atti del procedimento che, effettivamente, tanto la comunicazione di conclusione indagini della Procura Federale del 20 Settembre  2019, che l’Atto di deferimento del 23 Ottobre 2019, sono stati notificati alla A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI, presso la sede di via Benedetto Citriniti n. 6 in Simeri Crichi (CZ), anziché alla POL. D. PINO DONATO TAVERNA, presso la sede di via Campo Sportivo o quella di Corso Mattia Preti n. 88 (c/o Felice Meta) in Taverna (CZ), che aveva assunto la nuova denominazione e sede.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III : DECISIONE N. 0034/CFA del 18 Dicembre  2019

Decisione Impugnata: Decisione emessa dal Tribunale Federale Territoriale dell'Abruzzo pubblicata nel Com. Uff. n. 24 del 28/10/2019 (erroneamente indicato come 24/10/2019).

Impugnazione Istanza: (G.L./ PROCURA FEDERALE INTERREGIONALE) n. 55/2019 – 2020 Registro Reclami

Massima: Annullata la decisione per difetto di contraddittorio ex art. 53 del CGS (lett. a) per le persone fisiche: 1) all'indirizzo di posta elettronica certificata del tesserato o della società di appartenenza, comunicato all'atto del tesseramento. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione al tesserato. In caso di mancata trasmissione al tesserato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità). La società, alla quale sono stati notificati gli atti, infatti, non li ha portati a conoscenza del calciatore indagato. Il Collegio rileva che, ai sensi dell’art. 142 comma 3 CGS (società non professionistiche e tesserati delle società non professionistiche) l’art. 53 CGS entra in vigore dal 1 Luglio 2020. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. Pertanto, la norma non è invocabile e al suo posto va considerato l’art. 38 comma 8 del previgente Codice di Giustizia sportiva, in base al quale “ gli atti per i quali è prevista dal presente Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro:- per le persone fisiche: a)nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva. A tal fine, in ambito professionistico, è onere delle parti di indicare, nel primo atto difensivo, l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell’organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito; il domicilio eletto può essere cambiato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altri parti del procedimento e presso l’Ufficio dell’Organo giudicante; b) presso la sede della Società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento. La società ha l’obbligo di consegnare la comunicazione al tesserato; c)presso la residenza o il domicilio).” Pertanto, astrattamente, applicandosi l’art. 38 comma 8 lett. b) le comunicazioni erano state correttamente effettuate. Tuttavia, è in atti la prova effettiva (dichiarazione del dirigente della AC SCERNI Giuseppe MENNA, del 31 Ottobre 2019, vedi all. 1 al reclamo) che nessun provvedimento è mai stato comunicato al calciatore compresa l’incolpazione iniziale. Il Menna ha infatti dichiarato sotto la propria responsabilità “di non aver trasmesso al calciatore … né l'avviso di chiusura indagine del proc. 958pfl18-19 né il provvedimento di fissazione dell'udienza innanzi il Tribunale Federale Territoriale dell'Abruzzo. I predetti provvedimenti sono stati ricevuti dallo scrivente rispettivamente a mezzo fax il primo e a mezzo pec il secondo”.Una situazione di questo tipo, che è divenuta nota solo dopo la sentenza di primo grado, rende praticamente inesistente il procedimento iniziato nei confronti del calciatore, il quale non è stato messo in condizione non solo di partecipare al processo, ma persino di conoscere l’esistenza di un’indagine ai suoi danni. Il vizio iniziale si riverbera quindi sulle fasi successive e dimostra l’avvenuta violazione dell’art. 44 CGS (Principi del processo sportivo) in base al cui primo comma “ il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.” Ciò è confermato dall’art. 50 CGS (Poteri degli organi di giustizia sportiva) in base al quale “gli organi di giustizia sportiva esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all’art. 44.” Peraltro, già il Parere n. 1, anno 2016, prot. n. 00124/16, del Collegio di garanzia, Sezione consultiva, del CONI, aveva stabilito che il principio ispiratore del sistema di giustizia sportiva risulta essere quello della giurisdizionalizzazione del procedimento. L’art. 2, comma 2, del CGS del CONI, infatti, ripreso nei suoi contenuti precettivi dall’art. 44, comma 1, CGS FIGC, stabilisce espressamente che “Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”, mentre il comma 6 dello stesso articolo dispone che “per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. Pertanto, anche se l’art. 53 CGS non è ancora entrato in vigore, nella sostanza risultano violati i principi (in vigore) che permeano il processo sportivo e, al contempo, risulta violato l’art. 123 CGS che disciplina il contraddittorio tra indagato e Procura federale, anche in questo caso del tutto inesistente, posto che la dichiarazione del Menna non lascia adito a dubbi sull’accaduto. Tali norme costituiscono diretta emanazione dei principi costituzionali di rispetto del diritto di difesa (art. 24) e del contraddittorio (art. 111) che si applicano in ogni situazione nella quale siano in discussione diritti della persona, attraverso la possibilità dell’emissione di decisioni che direttamente toccano il diritto del singolo al lavoro e all’onorabilità.Sotto questo aspetto il processo sportivo non ammette eccezioni, sicchè se già nella fase di indagine è stato violato il diritto dell’indagato alla costruzione della prova e all’argomentazione difensiva, ne discende che inevitabilmente l’intero procedimento è nullo in radice, con la conseguenza che la decisione impugnata non può che essere annullata.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III : DECISIONE N. 0024/CFA del 25 Novembre 2019

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare n. 28/TFN-SD 2019/2020 emessa in data 10/10/2019

Impugnazione Istanza: (SIG V.P./PROCURA FEDERALE) n. 52/2019 – 2020 Registro Reclami

Massima: Non risulta, agli atti, che la comunicazione del deferimento sia stata ritualmente notificata in espressa violazione dell’art. 53, comma 5, lett. A, n. 1 C.G.S.. Conseguentemente le notifiche del procedimento instaurato sul deferimento della Procura Federale, devono considerarsi nulle…L’art. 53 – modalità di comunicazione degli atti -, statuisce, al punto 1, che tutti gli atti del procedimento siano comunicati a mezzo di posta elettronica certificata, ed al punto 4 che, i tesserati delle società non professionistiche, all’atto del tesseramento abbiano l’obbligo di comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata della società per la quale si tesserano, mentre al punto 5, la comunicazione agli interessati deve essere notificata in forme alternative fra loro e cioè: a) per le persone fisiche: 1) all’indirizzo di posta elettronica certificata del tesserato o della società di appartenenza, comunicata all’atto del tesseramento; 2) che tale comunicazione venga notificata all’indirizzo di posta elettronica certificata della società dell’ultimo tesseramento, nel caso in cui l’interessato non risulti tesserato al momento della instaurazione del procedimento…L’atto di deferimento al Sig. …., risulta per tabulas, datato 18/9/2019, con la conseguenza che la notifica effettuata presso l’ASD Anzio Calcio 1924 era irrituale, dal momento che il ricorrente non era più tesserato con la suddetta Società.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 030/CFA DEL 25 Ottobre 2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL Comunicato n. 018/CFA - (Sez. Unite) 08/08/2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo Com. Uff. n. 2 dell’11.7.2019

Impugnazione Istanza: RECLAMO DEL SIG. I.C. (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD LONGOBARDA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 12740/1291 PFI 17-18 MS/CS/MF DEL 13.5.2019

Impugnazione Istanza: RECLAMO DEL SIG. M.L. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD LONGOBARDA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE  DELL’ART.  1  BIS,  COMMA  1  C.G.S.  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE NOTA 12740/1291 PFI 17-18 MS/CS/MF DEL 13.5.2019

Massima: Annullata la decisione e rimessi gli atti alla Procura Federale per la corretta integrazione del contraddittorio attesa l’omessa notifica al difensore…Questa Corte Federale, riuniti i ricorsi per evidente connessione oggettiva, evidenzia come dalla lettura del reclamo, dalla documentazione versata agli atti nonché dalla discussione d’udienza è emerso chiaramente come le comunicazioni processuali non siano state inviate agli indirizzi PEC comunicati dal procuratore costituito alla Procura Federale nell’interesse dei reclamanti …. e …. in violazione dell’art. 53 comma 3 C.G.S.. Infatti, con comunicazioni inviate via PEC i reclamanti dopo aver ricevuto l’avviso di chiusura indagini da parte della Procura Federale, provvedevano rispettivamente in data 8.1.2019 (M…) ed in data 27.2.2019 (…) a nominare, l’Avv. … quale loro difensore e ad eleggere domicilio presso il suo studio. Malgrado tale puntuale comunicazione versata agli atti del procedimento, l’avvocato difensore dei reclamanti non veniva notiziato in alcun modo delle ulteriori fasi processuali a carico dei reclamanti con lesioni dei loro diritti a difesa. Tale violazione minava alla radice il diritto al contraddittorio ed alla tutela dei diritti dei reclamanti, prevista in ogni stato e grado del procedimento (art. 24 cost) determinando così l’accoglimento dei due reclami proposti.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III : DECISIONE N. 0011/CFA del 15 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Campania resa pubblica mediante Comunicato Ufficiale n. 1/TFT del 5 Settembre  2019

Impugnazione Istanza: SIG. D.G.M.) n. 34/2019 – 2020 Registro Reclami

Massima: Annullata la decisione impugnata con rinvio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 2 C.G.S., al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania per difetto del contraddittorio. Va premesso che anche nella giustizia sportiva così come nella giustizia ordinaria la difesa in giudizio e il contraddittorio costituiscono dei capisaldi inviolabili a tutela degli interessi delle parti del processo. Le parti infatti devono essere messe in grado di interloquire in posizione di assoluta parità con la possibilità di influire concretamente sullo svolgimento e sull’esito del processo contribuendo alla formazione del convincimento del giudice. La norma ritenuta applicabile dalla Procura Federale e dal Tribunale Territoriale ai fini delle comunicazioni al reclamante è l’articolo 38 co.8 lett. b) del codice abrogato che prevede, per le persone fisiche, la comunicazione presso la sede della società di appartenenza del tesserato al momento dell’instaurazione del procedimento. La norma prevede espressamente che: “La società ha l’obbligo di consegnare la comunicazione al tesserato”. La previsione evidenzia che il codice non si è limitato ad un criterio di astratta o legale conoscibilità della comunicazione ovvero ad una presunzione di conoscenza, ma ha inteso perseguire il fine della effettiva conoscenza da parte del tesserato per rendere integra la salvaguardia del suo diritto di difesa e la possibilità di contraddittorio. Il procedimento di comunicazione in parola pertanto non può ritenersi esaurito con il generico invio del documento presso la società di appartenenza ma richiede una ulteriore e documentabile attività procedimentale a carico della stessa società che ha l’obbligo di consegna della comunicazione al tesserato e, ancor prima, della stessa Procura Federale e del Tribunale che hanno l’onere di intimare alla società il rispetto del dovere di consegna. Come risulta dalla documentazione, sia il documento accusatorio, sia l’avviso di convocazione presso il Tribunale Federale risultano notificati al reclamante presso la soc. Vis Montorese 1978 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento la cui ricezione presenta una firma di soggetto non identificabile. Tuttavia non risulta dagli atti di causa né in alcun modo si evince aliunde, l’avvenuta consegna da parte della società al reclamante delle relative comunicazioni. La notifica della convocazione per la riunione del 26.7.2019 dinanzi al Tribunale Federale Territoriale è stata inoltre effettuata in un indirizzo diverso da quello che la Vis USD Montorese 1978 aveva fornito per la propria corrispondenza (diverso dall’indirizzo della sede legale, indirizzo conosciuto dalla FIGC). Peraltro il reclamante dichiara di non essere stato mai tesserato con la società Vis Montorese, di non avere mai svolto il ruolo di dirigente accompagnatore della società nelle gare incriminate nemmeno in via di fatto e che all’epoca delle indagini della Procura Federale era tesserato con la società US Avellino 1912. Con l’effetto che anche se si ritenesse applicabile alla fattispecie la comunicazione ex art. 38 co.8 lett. b) prevista per i tesserati, questa andava effettuata al reclamante presso la soc. US Avellino 1912 (ora Calcio Avellino srl) ove risultava tesserato alla data di conclusione delle indagini ovvero, ai sensi della lettera c), al domicilio o residenza del reclamante.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III : DECISIONE N. 0010/CFA del 15 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Campania resa pubblica mediante Comunicato Ufficiale n. 1/TFT del 5 Settembre  2019

Impugnazione Istanza: (SIG. G.D.) n. 33/2019 – 2020 Registro Reclami

Massima: Annullata la decisione impugnata con rinvio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 2 C.G.S., al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania per difetto del contraddittorio…Va premesso che anche nella giustizia sportiva così come nella giustizia ordinaria la difesa in giudizio e il contraddittorio costituiscono dei capisaldi inviolabili a tutela degli interessi delle parti del processo. Le parti infatti devono essere messe in grado di interloquire in posizione di assoluta parità con la possibilità di influire concretamente sullo svolgimento e sull’esito del processo contribuendo alla formazione del convincimento del giudice. La norma ritenuta applicabile dalla Procura Federale ai fini delle comunicazioni al reclamante è l’articolo 38 co.8 lett. b) del codice abrogato che prevede, per le persone fisiche, la comunicazione presso la sede della società di appartenenza al momento dell’instaurazione del procedimento. La norma prevede espressamente in apposito capoverso che: “La società ha l’obbligo di consegnare la comunicazione al tesserato”. La previsione evidenzia che il codice non si è limitato a un criterio di astratta o legale conoscibilità della comunicazione, ma ha inteso perseguire il criterio della effettiva conoscenza da parte del tesserato al fine di rendere completa la salvaguardia del suo diritto di difesa e la sua possibilità di contraddittorio. Il procedimento di comunicazione configurato dalla disposizione sopra richiamata pertanto non può ritenersi esaurito con il generico invio del documento presso la società di appartenenza ma richiede una ulteriore e documentabile attività procedimentale a carico della stessa società che ha l’obbligo di consegna della comunicazione al tesserato e ancor prima della stessa Procura Federale che ha l’onere di intimare alla società il rispetto del dovere di consegna. Come risulta dalla documentazione, sia il documento accusatorio, sia l’avviso di convocazione presso il Tribunale Federale risultano notificati al reclamante presso la soc. Vis Montorese 1978 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento la cui ricezione presenta una firma di soggetto non identificabile. Tuttavia non risulta dagli atti di causa alcuna prova dell’avvenuta consegna da parte della società al reclamante. La comunicazione della convocazione per la riunione del 26.7.2019 dinanzi al Tribunale Federale Territoriale è stata inoltre effettuata in un indirizzo diverso da quello che la Vis USD Montorese 1978 aveva fornito per la propria corrispondenza (diverso dall’indirizzo della sede legale, indirizzo conosciuto dalla FIGC). Peraltro il reclamante dichiara, senza documentata controprova agli atti, di non essere stato mai tesserato con la società Vis Montorese non avendo mai sottoscritto richiesta di tesseramento e di non avere mai svolto il ruolo di dirigente accompagnatore della società nella gara incriminata, nemmeno in via di fatto. Il che, all’evidenza, avrebbe reso inapplicabile al caso in esame la comunicazione ex art. 38 co.8 lett. b) prevista per i tesserati dovendosi applicare invece la previsione posta dalla lett.c) del medesimo comma (comunicazione presso la residenza o il domicilio dell’interessato).

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 16/TFN del 9.10.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 2860/149 pf18-19 GP/GC/blp del 6.9.2019 a carico del Sig. C.G., del Sig. B.G. e della società US Palmese ASD - Reg. Prot. 45/TFN-SD).

Massima: E’ improcedibile il deferimento nei confronti dei deferiti per omessa regolare notifica...Infatti, con riferimento alla notifica degli atti del procedimento disciplinare presso la sede della società -in ragione di quanto previsto dal codice di giustizia sportiva FIGC previgente secondo il quale la comunicazione degli atti può essere effettuata presso la sede della società presso la quale i soggetti risultano tesserati al momento dell’apertura del procedimento – la norma subordina il perfezionamento di tale incombente ad uno specifico onere di comunicazione di tali atti a carico della società nei confronti dei diretti interessati che, in questo caso, non risulta essere stato adempiuto, come anche espressamente confermato dalla difesa della società stessa. Il mancato perfezionamento incide inevitabilmente sul diritto di difesa dei deferiti che, per causa agli stessi non imputabili, risulta non abbiano avuto alcuna cognizione degli atti posti in essere dalla Procura Federale sin dalla comunicazione di conclusione indagini. In altri termini, il successivo onere di comunicazione imposto alle società dalla normativa federale applicabile al caso di specie sin dalla fase preprocessuale risponde, a parere del Collegio, all’esigenza di garantire al deferito il fondamentale esercizio delle proprie prerogative difensive; l’eventuale carenza, sebbene non rientri nella sfera di disponibilità della Procura federale procedente, non può ripercuotersi sulle stesse parti convenute fino a comprimere del tutto un diritto loro assicurato dai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico-processuale.

Massima: L’improcedibilità del deferimento nei confronti dei deferiti per omessa regolare notifica non incide sulla responsabilità della società. Ciò premesso ritiene il collegio che alcun problema invece si pone circa la piena ammissibilità del deferimento nei confronti della società deferita. Sul punto va ricordato che recentemente la Corte Federale d’appello, confermando l’orientamento di questo Tribunale ha statuito che “Anzitutto, occorre rammentare che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS «Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali», mentre, ai sensi del successivo comma 2, «Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5». Ne consegue che la circostanza che il presidente della società che ha agito – in maniera antidoverosa per l’ordinamento federale – per conto della stessa non sia perseguibile o concretamente punibile, per vicende legate ad aspetti procedimentali, processuali o a ragioni strettamente personali, non significa che la società medesima debba andare esente da sanzione. Proprio, appunto, perché la società risponde, in questi casi, in via propria e diretta. La speciale architettura della giustizia sportiva, alla luce  delle  finalità  istituzionali  assegnate  dall’ordinamento  generale  a  quello  settoriale  sportivo  e,  segnatamente, federale, inducono ad affermare l'autonoma possibilità di procedere nei confronti della società a prescindere dal materiale accertamento della responsabilità, personale, dell'autore del reato (i.e. illecito) presupposto o correlato, essendo, questa, evenienza in cui è anzi più forte l'esigenza di sancire la responsabilità dell'ente. La responsabilità diretta e quella oggettiva, nel nostro ordinamento settoriale, non si traducono in una responsabilità sussidiaria per il fatto altrui, sulla falsariga della responsabilità civile ordinaria da reato del dipendente o proposto, ovvero di quella delineata dall'art. 197 cod. penale. La società è, invece, punita per il fatto proprio, e a radicare la “personalità” della sua responsabilità, sta la necessità di poter muovere “direttamente” alla stessa un rimprovero fondato sul fatto che l’illecito contestato possa considerarsi espressione di una gestio aziendale deviante o frutto di una colpa d'organizzazione o difetto di adeguato controllo.” (CFA, SS.UU. CU 122/CFA, 18 giugno 2019) D’altronde, se così non fosse, la mancata comunicazione degli atti procedurali agli amministratori non più in carica da parte della Società potrebbe essere considerata un mezzo strumentale proprio per escludere la sindacabilità della stessa società deferita. Del tutto irrilevante è pertanto, la circostanza che siano mutati i vertici societari ovvero che la società di trovi in amministrazione giudiziaria, istituto volto a garantire proprio la continuità aziendale.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 110/CFA DEL 12/06/2019 con riferimento al C.U. N. 056/CFA – del 30 Novembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 27/TFN del 12.10.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DELLA CALC. V.M.  E DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO FEMMINILE  CHIETI  SEGUITO  PROPRIO  DEFERIMENTO  -  NOTA  N.  13010/1285  PF  17-18  GP/GT/AG DELL’8.6.2018

Massima: Annullata la decisione del TFN per erronea declaratoria di improcedibilità del deferimento.. Risulta dagli atti che l’atto di deferimento è stato notificato anche presso il domicilio eletto dagli indagati nella procura speciale rilasciata al difensore; in secondo luogo, non vi è nessuna nullità della notificazione della comunicazione  di  conclusione indagini per il semplice fatto che gli indagati ne sono venuti entrambi a conoscenza tanto è vero che, appena cinque giorni dopo la notifica, hanno formulato istanza di accesso agli atti trasmettendo una procura speciale rilasciata al difensore appena tre giorni dopo la suddetta notifica. Tali comportamenti degli indagati sono la riprova puntuale che la comunicazione di conclusione delle indagini è giunta tempestivamente a conoscenza di entrambi gli indagati, sicché la nullità deve essere esclusa anche dal punto di vista del raggiungimento dello scopo. Senza contare che entrambi gli indagati hanno partecipato all’udienza del 31.5.2018, depositando memorie e richiedendo di essere ascoltati. La partecipazione all’udienza del 31.5.2018 ha comunque sanato qualsiasi irregolarità della notifica. Da quanto ora rilevato in ordine agli aspetti processuali, è di tutta evidenza che il giudice di primo grado non avrebbe dovuto dichiarare l’improcedibilità del deferimento ma avrebbe  dovuto passare all’esame del merito. Tutto ciò non è avvenuto sicché, previo annullamento della decisione di primo grado per avere erroneamente pronunciato l’improcedibilità del deferimento, si deve consentire al giudice di primo grado di esaminare le questioni di merito sollevate con l’atto di deferimento e, pertanto, si devono rimettere gli atti al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare per la celebrazione del giudizio di primo grado erroneamente pretermesso per quanto riguarda il merito dei fatti addebitati agli indagati.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 67/FTN del 10 Giugno 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B.S. (all’epoca dei fatti Presidente della società ASD Pescara Futsal Femminile), SOCIETÀ ASD PESCARA FUTSAL FEMMINILE - (nota n. 9661/129 pf18-19 GP/AA/mg del 7.3.2019).

Massima: La mancanza di prova certa sulla notifica del deferimento in una all’attuale irreperibilità del …, depongono per la declaratoria di improcedibilità del deferimento nei confronti di tale incolpato. Siffatta improcedibilità non consente di valutare la posizione della società in relazione alla previsione del comma 1 art. 4 CGS- FIGC; trattasi di responsabilità diretta della società, che nel caso in esame è di natura mediata, che non può ritenersi sussistente in presenza di patologie del procedimento che riguardano la persona deferita e che finiscono per estendersi alla stessa società.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 50/FTN del 6 Marzo 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.G.(all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD ARL Città Di Campobasso), SOCIETÀ SSD ARL CITTÀ DI CAMPOBASSO - (nota n. 6154/160 pf18-19 GP/AS/ac del 18.12.2018).

Massima: L’eccezione di improcedibilità del deferimento per difetto di notifica è infondata e va respinta. Risulta dagli atti del procedimento che il …, in occasione dell’assemblea del 27 luglio 2018, aveva rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore unico della Società; egli aveva tuttavia conservato la qualità di socio in virtù del possesso di parte delle quote del capitale sociale, che era rimasto nelle proprie mani in seguito alla parziale cessione della sua partecipazione al capitale sociale, avvenuta con atto notarile del 13 luglio 2016; ulteriore riprova, questa volta documentale, se ne ha mercè il foglio di presenza all’assemblea del 27 luglio 2018 in cui il deferito compare, assiste e sottoscrive il relativo verbale nella qualità di socio. Ragion per cui, alla data di notifica del deferimento, e precedentemente a quella di comunicazione di conclusione delle indagini, il …doveva ritenersi socio a tutti gli effetti della società. Consegue a ciò, che correttamente la notifica degli atti è stata eseguita presso la sede sociale della compagine ai sensi dell’art. 38, co. 8, inciso b) CGS – FIGC a mente del quale per i soggetti “appartenenti” alla società la notifica degli atti va eseguita preso la sede societaria. La qualità di  socio  del  Perrucci  rende  quest’ultimo,  a  tutti  gli  effetti,  un  soggetto  appartenente  alla società, siccome a questa legata da evidenti interessi giuridici ed economici.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 68CFA DEL  24/01/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 031 III SEZ. DEL 14.09 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 68 del 31.5.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD ATLETICO GROSSETO 2015 AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL SIG. B.A., ALL’EPOCA  DEI  FATTI  PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S.; INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL SIG. PELOSI EMANUELE,  ALL’EPOCA  DEI  FATTI  DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S.; SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA  INFLITTA  AL  CALC.  B.N., ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S.; SQUALIFICA PER 10 GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  CALC.  C.E.,  ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 3 C.G.S.; AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.; SEGUITO   DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE   FEDERALE   NOTA   10127/256   PFI   17-18/CS/GB   DEL 13.4.2018

Massima: Annullata la decisione con trasmissione degli atti alla procura federale per la riproposizione del deferimento…gli avvisi di convocazione tentati a tutti i comparenti sono tornati al mittente per irreperibilità né potrebbe valere una ultima comunicazione inviata e-mail perché priva di efficacia notiziatoria….Peraltro al riguardo la Corte deve rilevare in via ufficiosa l’assorbente motivo per cui il mancato perfezionamento della notificazione agli interessati per irreperibilità si è venuto a realizzare anche nei confronti dell’atto di deferimento, con evidente violazione dell’art. 32ter, comma 4, del C.G.S.. In definitiva il presente ricorso, per questa parte, risulta fondato, rilevando la Corte che la reclamante non è stata posta in condizione di poter esercitare ritualmente il proprio diritto di difesa e che quindi l’intero procedimento è stato viziato dalla violazione del fondamentale principio del contradditorio

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 27/FTN del 12 Ottobre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.M. (all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la Società ASD Calcio Femminile Chieti), SOCIETÀ  ASD CALCIO FEMMINILE CHIETI - (nota n. 13010/1285 pf17-18 GP/GT/ag dell’8.6.2018).

Massima: E’ improcedibile il deferimento per omessa notifica presso il domicilio eletto…la comunicazione di conclusione indagini, e dell’atto di deferimento inviati dalla Procura Federale ad entrambi i deferiti non sono stati notificati presso il domicilio eletto da tutti gli incolpati. Il contraddittorio non si è pertanto correttamente instaurato e ciò determina di per sé l’improcedibilità del deferimento. Se così non fosse, si verrebbe infatti a ledere il diritto di difesa degli incolpati, che  si estrinseca attraverso la facoltà di costoro di prendere visione degli atti di indagine, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro i deferiti possano ritenere utile ai fini della loro difesa, compreso il diritto di poter essere sentiti personalmente; quanto detto costituisce un principio cardine anche dell’ordinamento sportivo.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 52/TFN-SD del 26 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.C. (Calciatore attualmente tesserato per la Società ACD Atletico Marginone 1990), K.E. (Calciatore  attualmente svincolato) - (nota n. 6158/144 pf 17-18 GM/GP/sds del 18.1.2018).

Massima: Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, rilevato che, con riferimento ad entrambe le posizioni degli odierni deferiti, non sono andati a buon fine sia la notifica dell’atto di deferimento che quella relativa all’atto di convocazione dinanzi questo Tribunale, dichiara improcedibile il deferimento nei loro confronti

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 49/TFN-SD del 08 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BARBI ANGELO (Presidente all’epoca dei fatti della ASD Kaos Futsal), CALZOLARI MARCO (Dirigente accompagnatore),  FIUZA LUAN FELIPE (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), ARRUDA  ZONTA GUILHERME (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), NAIBO  TURMENA LUIS FELIPE (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal),  CIAVOTELA DO AMARAL RAFAEL (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal),  BARONI LUCA (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), FORTUNA DE  LEMOS TIAGO (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), NEUHAS GARCIA  MATEUS (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), FIGLIERO DA SILVA  OEDRO HENRIQUE (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), ASD KAOS  FUTSAL, CONVERSO GIANLUCA (presidente dell’ASD Real Rogit all’epoca dei fatti), URIO  MARCELO HENRIQUE (calciatore dell’ASD Real Rogit), ASD REAL ROGIT, GIANNINI CARLO  (presidente dell’ASD Cioli Cogianco Futsal all’epoca dei fatti), DARELLI GIOVANNI (calciatore  dell’ASD Cioli Cogianco Futsal all’epoca dei fatti), ASD CIOLI COGIANCO FUTSAL, IERVOLINO  ANTONIO (Presidente all’epoca dei fatti dell’ASD Città di Montesilvano), ROSA MATIAS SEBASTIAN (calciatore dell’ASD Città di Montesilvano all’epoca dei fatti), ASD CITTÀ DI  MONTESILVANO, ARDUINI CRISTIAN (presidente dell’ASD Insieme AM Ferentino all’epoca dei  fatti), DARELLI GIOVANNI (calciatore dell’ ASD Insieme AM Ferentino all’epoca dei fatti), ASD  INSIEME AM FERENTINO, CORSINI BRUNO HENRIQUE (calciatore dell’ US Città di Palermo Spa  all’epoca dei fatti) - (nota n. 4737/1083 pf 16-17/GM/GP/ma del 30.11.17).

Massima: E’ improcedibile il deferimento nei confronti del Dirigente accompagnatore, a motivo della inesistenza della notifica dell’atto di deferimento, nonché nei confronti di quei soggetti, a motivo della loro accertata irreperibilità.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 37/TFN-SD del 31 Gennaio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO    DEL    PROCURATORE    FEDERALE    A    CARICO    DI:    PANARELLO SALVATORE (Dirigente della Scuola Portieri Individuale “Numero Uno Xtreme”), COZZUPOLI  NATALE(Dirigente Tesserato nella stagione sportiva 2016-2017 per la Società Reggiomediterranea), CAPUTO  CARMINE(Tesserato in  qualità di  calciatore per  la stagione  sportiva 2016-2017 per la Società AC Locri), CATANIA GIOIA (Tesserata per la stagione sportiva 2016-2017 in qualità di Dirigente per la Società ASD Pol. Molochiese), FURFARO  FABIO(Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società ASD Pol.  Laureanese), BOUTHAR ANEL (Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per  la Società ACR Messina Srl), GALANO ALESSANDRO(Tesserato in qualità di calciatore per la  stagione 2016-2017 per la Società ASD Audax Ravagnese), D’AGOSTINO EMANUELE(Tesserato  in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società ASD Pol. Molochiese), ALFANO  ANTONIO (Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società USD  Panormus Srl), DI MARZIO CARMELO (Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-  2017 per la Società ACR Messina Srl), ROMEO GIUSEPPE(Tesserato in qualità di calciatore per  la stagione 2016-2017 per la Società Catanzaro Calcio 2011 Srl), CUTULI PIETRO (Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società ASD Pol. Laureanese), CHILÀ  ANTONIO (Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società ASD  Bernardino Cordova), RANDO SAMUELE(Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-  2017 per la Società ASD Bernardino Cordova), CAPRETTI MICHELE ANGELO (Tesserato in qualità  di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società ASD Bernardino Cordova), PERRELLI  RENATO(Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società ASD Calcio  Cittanovese), SPINELLA EDY (Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la  Società URBS Reggina 1914 Srl), SCARPELLO ANTONIO(Tesserato in qualità di calciatore per la  stagione 2016-2017 per la Società ASD Real Melicucco), MINICUCCI MANUEL(Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società ASD Bocale Calcio Admo),  SOCIETÀACR MESSINA SRL, ASD POL. LAUREANESE, ASD BOCALE CALCIO ADMO, ASD AUDAX  RAVAGNESE, ASD REGGIOMEDITERRANEA, ASD BERNARDINO CORDOVA, ASD REAL MELICUCCO,  URBS REGGINA 1914 SRL, CATANZARO CALCIO 2011 SRL, ASD CALCIO CITTANOVESE, ASD ASISPORT TAURIANOVA, US PALMESE - (nota n. 3981/1281 pf16-17 GP/CS/gb del 13.11.2017).

Massima: Considerato che la notifica dell’atto di deferimento e dell’atto di convocazione nei riguardi del deferito calciatore non si è perfezionata, di conseguenza non è procedibile il deferimento sia nei riguardi dello stesso e nei confronti della società di appartenenza che risponde a titolo di responsabilità oggettiva,  in quanto la posizione di quest’ultima Società risulta direttamente connessa a quella del proprio tesserato, che non può pertanto essere giudicato nel rispetto del principio del pieno contradditorio.

Massima: Va stralciata la posizione della società per i fatti ascritti al proprio allenatore, atteso che questi è attualmente sottoposto al giudizio della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 35/TFN-SD del 23 Gennaio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CEROLINI GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Presidente della Società US Civitanovese), CEROLINI MARIO (all’epoca dei fatti DG della  Società US Civitanovese), QUINTO FELICE (all’epoca dei fatti Direttore Tecnico della Società US  Civitanovese), IUS GIANLUCA (all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD Città di Foligno 1928), SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FOLIGNO - (nota n. 3498/846 pf16-17 GP/AA/mg del 30.10.2017).

Massima: Il TFN, rilevato che al deferito non è stato notificato dell’atto di deferimento per sua irreperibilità dichiara il non luogo a procedere nei confronti, , sospende la decorrenza dei termini di cui all’art. 34 bis, comma 5 CGS.

Massima: Il TFN, rilevato che il deferito non è stato raggiunto dalla comunicazione della fissazione della riunione odierna stante la sua irreperibilità rimette alla Procura Federale il compimento di accertamenti anagrafico nei confronti del quale non si è perfezionato il contraddittorio (art. 30 comma 10 CGS), da comunicarsi alla Segreteria di questo Tribunale (art. 32 novies CGS) entro e non oltre gg. 30 (trenta) dalla notifica della presente ordinanza, , sospende la decorrenza dei termini di cui all’art. 34 bis, comma 5 CGS.

Massima: Il TFN, rilevato che la parte motiva del deferimento contesta la violazione ad un soggetto, ma risulta deferito un soggetto con identico cognome ma altro nome di battesimo e nonostante la Procura Federale, abbia eccepito la non rilevanza dell’errore materiale in cui è incorsa nella indicazione del nome del deferito, che ha corretto a verbale, rimette gli atti alla Procura Federale affinché il deferimento sia formulato nei confronti del deferito (art. 32 ter comma 4 CGS), non configurandosi nel caso in esame l’errore materiale, non emendabile al di fuori del contraddittorio, sospende la decorrenza dei termini di cui all’art. 34 bis, comma 5 CGS.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 035/CFA del 01 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 92/TFN del 9.6.2017

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEL SIG.: -          POZZO  GIANPAOLO  PER  VIOLAZIONE  DEGLI  ARTT.  1  BIS,  COMMA  1  E  5, COMMA 1 C.G.S.; E DELLA SOCIETÀ: -         UDINESE CALCIO SPA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 2 E 5, COMMA 2 C.G.S., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 10666/881 PF16-17 GP/BLP DEL 16.6.2017

Massima: La Corte, in accoglimento del ricorso della Procura Federale, annulla la decisione del TFN perché la costituzione in giudizio del deferito sana il vizio di notifica. L’affermazione contenuta nella decisione di primo grado secondo cui la mera costituzione in giudizio al solo scopo di far valere la nullità/inesistenza della notifica non sanerebbe, ex art. 156 c.p.c., il vizio della notifica non può essere condivisa. Infatti, in tema di sanabilità/insanabilità della nullità/insistenza della notifica il giudice di legittimità ha più volte affermato che la notifica eseguita in luogo o a soggetto diversi comporta l’inesistenza della notifica solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario (Cass. nn. 4659/16, 6470/11, 17555/06). L’inesistenza della notificazione – categoria di natura pretoria e residuale – “è configurabile, oltre che nel caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” (Cass. nn. 14916 14917/16). Infine, la Suprema Corte ha anche di recente (Cass. 6470/11, già citata) ribadito il principio secondo il quale i vizi di nullità della notificazione sono sanabili mediante la spontanea costituzione del destinatario dell’atto, anche al fine esclusivo di eccepirne la nullità. Nella fattispecie all’esame non può certo affermarsi, come vorrebbe la difesa del – omissis -, che la notifica effettuata presso la sede della società Udinese Calcio spa, ancorchè invalida ai sensi dell’art. 38, comma 8, lett, b) del CGS, sia configurabile come inesistente e conseguentemente insanabile (come semplice osservazione in punto di fatto e sotto l’aspetto della pretesa violazione del diritto di difesa, appare poco credibile che ad una personalità di spicco come – omissis - l’Udinese Calcio spa non abbia provveduto tempestivamente a portare a conoscenza la notifica di un atto a lui destinato) . La notifica è, infatti, avvenuta in un luogo, la sede della società sportiva, che non può certo definirsi privo di alcun collegamento con chi di quella società è socio (indipendentemente dal fatto che rivesta la qualità di socio di minoranza o maggioranza o sia notoriamente riconosciuto come “patron” della società stessa per la rilevanza dell’attività svolta a suo favore). Pertanto, la qualificazione del vizio della notifica quale nullità (e non inesistenza) comporta, secondo il richiamato orientamento del giudice di legittimità, la sua sanabilità, ex art. 156 c.p.c., a seguito della spontanea costituzione in giudizio del soggetto destinatario dell’atto anche se la stessa è avvenuta al solo scopo di far valere la sua invalidità.

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 026/CFA del 11 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 75 del 9.2.2017

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. F.S.M.(ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.C. SAVOIA SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F. – NOTA N. 4874/1153 PF15-16 AA/AC/CC DEL 7.11.2016

Massima: La Corte annulla la decisione del TFN che aveva sanzionato il presidente della società per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 10, comma 2, C.G.S. e agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, N.O.I.F., in quanto posta in violazione dell’art. 38, comma 8, C.G.S., per non essere stati, né l’atto di deferimento, né quello di convocazione avanti all’Organo di GS di primo grado, comunicatigli in uno dei luoghi indicati dalla norma citata, con conseguente nullità dell’intero procedimento. Dagli atti del giudizio, infatti, risulta con sufficiente grado di certezza che tutti gli atti del giudizio - in particolare quello di deferimento del 7.11.2015 e quello di contestazione e convocazione per la riunione del 6.2.2017 - sono stati comunicati al ricorrente, dalla Procura Federale prima e dal Tribunale territoriale poi - presso la sede dell’A.C. Savoia 1908 S.r.l., società della quale il medesimo era Presidente all’epoca dei fatti, ma nell’ambito della quale non rivestiva da tempo alcuna carica, essendo stata la stessa, oltretutto, dichiarata fallita nel maggio del 2015 con conseguente revoca dell’affiliazione F.I.G.C. Appare palese, quindi, che il luogo di comunicazione degli atti introduttivi del giudizio sia del tutto estranei a quelli tassativamente indicati dall’art. 38, comma 8, C.G.S., anche in considerazione del fatto che il ricorrente risulta tesserato, già dalla stagione sportiva 2015/16, per l’A.S. Melfi S.r.l. Da ciò discende l’inesistenza - come tale non sanabile - delle predette comunicazioni e la conseguente necessità di annullamento dell’intero procedimento disciplinare e della sanzione all’esito dello stesso inflitta al ricorrente.

 

Decisione C.F.A. Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 024/CFA del 11 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale NazionaleSezione DisciplinareCom. Uff. n. 35/TFN del 30.11.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ DEL PROPRIO DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEL SIG. CHERUBINI MASSIMO, CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELL’A.C. SIENA SRL DAL 28.10.2010 AL 20.1.2014, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 21 NOIF E DELL’ART. 19 DELLO STATUTO DELLA FIGCNOTA 2886/704 PF 15-16 GT/SDS DEL 21.09.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del TFN che ha dichiarato irricevibile il deferimento per omessa notifica all’incolpato della “Comunicazione di conclusione delle indagini” come disposto dall’art. 32 ter comma quarto CGS in quanto manca la prova che questi abbia ricevuto l’atto, infatti, nello spazio del foglio riservato a timbro e firma (richiesta come leggibile), si nota soltanto un breve tratto di penna del tutto indecifrabile, che non può essere riferito al – omissis -, mancandone qualsivoglia elemento identificativo. Risulta agli atti che la comunicazione dell’avviso di conclusioni indagini di cui trattasi è stata curata, dalla Procura federale, così come disposto dall’art. 38, comma 7, CGS, a mezzo di servizio espresso “invio raccomandato”, segnatamente, per il tramite del servizio postale- omissis -”. Deve, sotto tale profilo, preliminarmente, osservarsi che in base al disposto di cui al decreto legislativo 22.7.1999, n. 261 (Disciplina del mercato dei servizi postali), “le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di un pubblico servizio in conformità all’art. 358 del CP”. Inoltre, sempre il medesimo decreto legislativo, all’art. 1, comma 2, lett. i), definisce invio raccomandato" il “servizio che consiste nel garantire forfettariamente contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova dell'avvenuto deposito dell'invio postale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario”. Ciò premesso, ad un più attento esame degli atti acquisiti al procedimento risulta che, nel modulo di attestazione di consegna, vi è l’indicazione non solo del mittente (Procura FIGC), del destinatario (- omissis - ), della data di spedizione (13.6.2016), della data di ricezione (27.6.2016, h. 11.02.17), ma anche, come correttamente rilevato dalla ricorrente Procura Federale, del “Nome leggibile del ricevente”, ossia, appunto, “- omissis -. In altri termini, la firma illeggibile – tratto penna presente nel caso di specie nella ricevuta di consegna è accompagnata dal cognome (leggibile, questa volta) di colui che ha ricevuto la consegna stessa, ossia, appunto, a quanto attestato dall’addetto del servizio postale di cui trattasi, con la fede privilegiata che assiste l’atto proveniente da soggetto incaricato di un pubblico servizio, il sig. - omissis -. La decisione del TFN sarebbe stata condivisibile laddove la ricevuta fosse stata solo siglata (in modo illeggibile) dal soggetto che riceve. Nel caso di specie, invece, come correttamente evidenziato dalla Procura federale, la sigla-tratto penna (illeggibile) apposta dall’interessato sulla ricevuta è completata dal cognome (leggibile) di colui che l’incaricato del servizio attesta aver ricevuto la consegna medesima. Orbene, tali elementi, nel loro complessivo combinarsi, hanno fatto ritenere e, comunque, del tutto legittimamente presumere alla Procura federale che la consegna di cui trattasi fosse stata effettuata effettivamente al sig. - omissis -. Deduzione in linea teorica ed ordinaria corretta, ma, nel caso di specie, non fondata, atteso il difetto di completa e specifica indicazione della persona destinataria della consegna (quantomeno nome, oltre al cognome). E in tal senso, appunto, questa Corte aveva disposto apposito accertamento istruttorio. Tuttavia, la tempestiva richiesta, anche sollecitata, della Procura federale, effettuata al corriere postale di cui trattasi, è rimasta inevasa. E ciò induce a ritenere che, con riferimento alla particolarità del caso di specie, non possa affermarsi con sufficiente serenità il buon esito della notificazione di cui trattasi. Così, per quanto occorra, integrata la motivazione della decisione di primo grado, il deferimento nei confronti del sig. - omissis -deve essere dichiarato inammissibile.

 

 

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 002/CFA del 03 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 75 del 9.2.2017

Impugnazione - istanza: RICORSO DELL’A.S.D. ABELLINUM CALCIO 2012 AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL SIG. C.A., PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN REL. ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF; SQUALIFICA PER GIORNATE 5 INFLITTA AL CALC.  M.Z. PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI 1 E 5, E 10, COMMA 2 C.G.S., IN REL. ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF; SQUALIFICA PER GIORNATE 3 INFLITTA AL CALC. P.A. PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI 1 E 5, E 10, COMMA 2 C.G.S., IN REL. ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF; INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. C.F., DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN REL. ARTT. 61, COMMI 1 E 5, 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF; INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL SIG. I.L., DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN REL. ARTT. 61, COMMI 1 E 5, 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 E AMMENDA DI500,00 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE   NOTA  N.  5007/120 PF16-17 CS/AA/AC DEL 10.11.2016

Massima: La Corte, risultando la violazione del principio del contraddittorio, annulla la decisione impugnata rinviando gli atti al Tribunale Federale Territoriale per il nuovo esame del merito atteso che la reclamante non è stata messa l’appellante in condizione di partecipare al procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale Federale Territoriale. Ai sensi dell’art. 37, comma 4, C.G.S. Emerge, infatti, dalla documentazione prodotta che gli atti del procedimento, fin dalla fase delle indagini, siano stati comunicati ad un indirizzo diverso da quello ufficiale della Società, nonostante fosse stata regolarmente comunicata al Comitato Regionale la variazione di indirizzo;più precisamente, sia l’atto di deferimento del 10.11.2016, sia la convocazione dinanzi al Tribunale Federale Territoriale Campania del giorno 11.01.2017 per il giorno 6.02.2017, sono state inviate in Via Tiratore, 56 - 83042 Atripaldi (AV), piuttosto che in via Nicola Salvi, 87 - 83042 Atripaldi (AV).

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 002/CFA del 03 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 75 del 9.2.2017

Impugnazione - istanza: RICORSO DELL’A.S.D. VITULA FC AVVERSO LE SANZIONI DI PUNTI 6 DI PENALIZZAZIONE E AMMENDA DI600,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA 4860/143 PF16-17 AA/AC/CF DEL 7.11.2016

Massima: La Corte, risultando la violazione del principio del contraddittorio, annulla la decisione impugnata rinviando gli atti al Tribunale Federale Territoriale per il nuovo esame del merito atteso che la reclamante non è stata posta in condizione di poter esercitare ritualmente il proprio diritto di difesa e che quindi l’intero procedimento sia viziato dalla violazione del fondamentale principio del contradditorio, con conseguente necessità di fare applicazione dell’art. 37, comma 4, .C.G.S. Infatti, la Procura Federale non ha potuto dare prova concreta della effettiva presa di conoscenza da parte della odierna reclamante dell’avvio del procedimento disciplinare e dei suoi svolgimenti. L’unico documento allegato a tale riguardo consiste in una ricevuta di consegna del vettore – omissis - riguardante missiva avente come mittente la Procura stessa e come destinatario la A.S.D. Vitula, spedita in data 7.11.2017 e consegnata il giorno successivo e recante come ricevente il nominativo “- omissis -”, il cui indirizzo risulta indicato come quello della A.S.D. stessa. Vero è, di contro, che lo – omissis -, che pure era stato Presidente della A.S.D. Vitula in periodo precedente, non lo è più da oltre un anno, dovendosi altresì rilevare che l’assenza della indicazione sia nella casella della ricevuta di consegna relativa al ricevente che nella casella relativa alla firma del ricevente stesso del prenome del soggetto in questione non consente nemmeno di ritenere con certezza che tale ricevente sia effettivamente stato – omissis -, come detto ex presidente dell’Associazione, e non piuttosto altro dei soggetti recanti lo stesso cognome e che pure risultano dall’organigramma presentato per la Stagione Sportiva 2015/2016.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 92/TFN-SD del 09 Giugno 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIAMPAOLO POZZO (Socio e “Patron” della Società Udinese Calcio Spa), Società UDINESE CALCIO Spa - (nota n. 10666/881 pf16-17 GP/blp del 30.3.2017).

Massima: E’ inammissibile il deferimento, il quanto le notifiche al socio e patron della Società, ma non tesserato, sono state effettuate presso la società e non presso la sua residenza a nulla rilevando la costituzione in giudizio, che non sana l’inammissibilità. Il Collegio evidenzia che le notifiche al deferito sono state tutte effettuate presso la sede della Società, applicando, nella fattispecie, quanto previsto dall’art. 38, comma 8, lett. b) del CGS che prevede che le notifiche e le comunicazioni possano essere effettuate “presso la sede della Società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento”. Nello stesso comma, altresì, si aggiunge che “La Società ha l’obbligo di consegnare la comunicazione al tesserato”. Reputa il Collegio che il tenore letterale di tale norma la quale, nel riguardare la disciplina delle notifiche personali con finalità atta a garantire il corretto esercizio di diritto di difesa, non può essere oggetto di interpretazione estensiva o analogica - induce a ritenere, sul piano semantico, non disgiunto dalla sua lettura in chiave sistematica, che tale forma di notifica sia possibile e valida esclusivamente nei casi in cui e in ragione dell’esistenza di un vincolo “sportivo” di appartenenza tra il soggetto e la Società, idoneo a legare la Società- soggetto giuridico al deferito-persona fisica cui far ricadere gli effetti della notifica effettuata presso la sede societaria. Se nei confronti dei dirigenti il rapporto di immedesimazione organica fra gli stessi e la Società appare idoneo a far sussistere tale legame, nei confronti degli altri soggetti (inclusi i soci), tale “vincolo di appartenenza” non può che derivare dal tesseramento il quale soltanto farebbe scattare, sul piano eziologico, il successivo obbligo per la Società di comunicare l’avvenuta notifica al proprio tesserato o comunque far ritenere idonea la notifica per tal via eseguita. Tale legame di appartenenza non sembra rinvenirsi nelle categorie residuali dei soggetti convenibili innanzi al Giudice sportivo, come ad esempio il socio, soprattutto se la quota di partecipazione alla Società è risibile (nel caso di specie il – omissis - detiene solo lo 0,84% delle azioni della Udinese Calcio Spa). Ragionando a contrario, ne deriverebbe che il mero socio di minoranza potrebbe ritrovarsi convenuto in giudizio senza sapere alcunché, giacché l’obbligo di comunicazione da parte della Società, ove venissero effettuate le notifiche e/o le comunicazioni, sussisterebbe a rigore di norma esclusivamente nei confronti dei tesserati; tale evenienza finirebbe per provare troppo, nel senso che resterebbe nella libera, autoreferenziale ed incontrollata disponibilità delle Società stabilire quando, come e a chi consegnare la comunicazione: ciò che minerebbe la certezza dei rapporti ed il diritto di difesa. Ritiene, pertanto, il Collegio che, in assenza di elementi in ordine al ruolo di dirigente del – omissis -, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi dell’art. 38, comma 8, lett. c) del CGS e non presso la sede della Società di cui, allo stato, il – omissis - risulta essere socio per una quota di scarsa rilevanza. Né l’avvenuta costituzione in giudizio è idonea a sanare i vizi della notifica: vuoi perché la costituzione c’è stata al solo fine di contestare la notifica stessa (il difensore del Sig. – omissis - ha precisato di essere venuto a conoscenza della contestazione tramite i mass media); vuoi perché la nullità/inesistenza della stessaquale giudizio di disvalore ordinamentale del rito seguito - rende in via tranciante inammissibile ab origine l’odierno deferimento, travolgendo gli atti a partire dalla fase di comunicazione di conclusione delle indagini. Da tale assunto ne deriva l’inammissibilità del deferimento anche nei confronti dell’Udinese Calcio Spa giacché, nel caso di specie, l’accertamento della sussistenza della responsabilità oggettiva presuppone il previo accertamento della responsabilità diretta in capo al suo legale rappresentante: nesso di imputabilità soggettiva che, come sopra motivato, va escluso nella fattispecie.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 85/TFN-SD del 11 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:G.B. (Segretario della Società AC Mezzocorona Srl nella s.s.13-14), Società AC MEZZOCORONA Srl - (nota n.6034/1177pf15-16GP/MB/gbdel5.12.2016).

Massima: La valida notifica presso la sede della Società di appartenenza – a mente dell’art.38, comma 7,lett.b)del CGSpuò essere fatta solo ove il tesseramento alla Società sussista “al momento dell’instaurazione del procedimento”. Per la posizione dello stesso dirigente, pertanto, occorre disporsi allo stato il non luogo a procedere ed in rinvio degli atti alla Procura Federale per la ricerca del domicilio attuale del dirigente e la rinnovazione del deferimento, ove possibile nel rispetto dei termini regolamentari.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 71/TFN-SD del 03 Aprile 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMILIANO PINCIONE (all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD ARL Football Grosseto), Società SSD ARL FOOTBALL GROSSETO – (nota n. 6896/131 pf16-17 GP/GT/ag del 4.1.2017)

Massima: Il procedimento disciplinare va dichiarato improcedibile. Infatti, le notifiche dell’atto di deferimento della Procura Federale non sono andate a buon fine e non hanno pertanto raggiunto lo scopo finalizzato a garantire il legittimo esercizio del diritto di difesa da parte degli incolpati. Conseguentemente ai sensi degli artt. 30, comma 10 e 32 ter del CGS il contraddittorio non si è regolarmente incardinato.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 26/TFN-SD del 16 Novembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO BAÙ (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Sacilese Calcio SSD a rl), SOCIETÀ SACILESE CALCIO SSD ARL - (nota n. 11680/507 pf16-17 MB/GP/gb del 21.04.2017).

Massima: Il Tribunale Federale Nazionale dichiara improcedibile il deferimento e dispone la cancellazione dal ruolo del relativo procedimento poiché gli avvisi di convocazione ad entrambe le riunioni, inviati dal TFN ad entrambi i deferiti ai sensi dell’art. 41 comma 2 CGS agli indirizzi confermati dalla Procura Federale, sono tornati al mittente con la dicitura destinatario irreperibile. Il contraddittorio non si è pertanto instaurato e ciò determina di per l’improcedibilità del deferimento. Se così non fosse e se si accedesse alle ragioni della Procura Federale si verrebbe a ledere il diritto di difesa degli incolpati, che si estrinseca attraverso la facoltà di costoro di prendere visione degli atti, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa, compreso il diritto di essere sentiti personalmente e che costituisce un principio cardine anche dell’ordinamento sportivo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 84/TFN-SD del 09 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: U. G. (Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’AS Casale Calcio Srl dal 10 agosto 2012 al 10 gennaio 2013 nonché socio di riferimento della stessa fino al 31 dicembre 2012), D. F. (Amministratore Unico dell’AS Casale Calcio Srl dal 11 aprile dal 2013 alla data del fallimento, nonché Amministratore Unico della controllante …. Srl nello stesso periodo), A. D. S. (Presidente in ambito federale dell’AS Casale Calcio Srl dal 11 luglio 2013 alla data del fallimento, nonché socio di riferimento della stessa dal 1 gennaio 2013, titolare del 90% delle quote della Società controllante …. Srl nello stesso periodo), P. D. S. (Amministratore di fatto dell’AS Casale Calcio Srl dal 1 gennaio 2013 alla data di cessazione dell’attività sportiva nonché titolare effettivo del 90% del capitale sociale della controllante …. Srl nello stesso periodo) - (nota n. 6678/1060 pf15- 16 GP/GT/ag del 21.12.2016).

Massima: ….. deve essere dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di …..; costui è risultato irreperibile alla comunicazione di convocazione a comparire alla presente riunione e già in precedenza la notifica del deferimento non gli era stata recapitata ed era rimasta giacente presso l’ufficio postale senza essere mai stata ritirata. Non essendo noto altro indirizzo riconducibile al …., la sua posizione deve essere conseguentemente stralciata.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 52/TFN-SD del 03 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 048/TFN-SD del 23 Gennaio 2017 (dispositivo) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.S. + altri - (nota n. 4563/1266 pf12-13 GP/cc del 28.10.2016)  –   DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE   FEDERALE    CARICO   DI: P.F. - (nota n. 5731/1266bis pf12-13/GP/cc del 25.11.2016).

Massima: Deve trovare applicazione, in virtù del principio del tempus regit actum, il disposto dell’art. art. 38, comma 8, CGS, attualmente vigente, per cui gli atti del procedimento, quanto alle persone fisiche, devono essere notificati in uno dei luoghi ivi previsti, ovvero nel domicilio eletto ai fini del procedimento medesimo o presso le Società di appartenenza al momento della sua instaurazione o, ancora, la residenza o il domicilio dell’incolpato. Ebbene, con riguardo ai deferiti sopra elencati, il deferimento - e di conseguenza anche l’avviso di convocazione ex art. 30, CGS - non risulta notificato in alcuno dei luoghi indicati dalla disposizione appena richiamata. Peraltro, a differenza di quanto accaduto per altri deferiti per i quali la notificazione risulta eseguita al di fuori delle ipotesi previste dal Codice di Giustizia Sportiva, la mancata costituzione nel procedimento e l’assenza all’odierna riunione non consentono di ritenere che i predetti fossero a conoscenza della pendenza del procedimento disciplinare e delle incolpazioni elevate a loro carico. Va dunque dichiarata la nullità della notificazione del deferimento relativamente alle posizioni di cui al dispositivo con conseguente restituzione dei relativi atti alla Procura Federale.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n.  085/CFA del 21 Dicembre  2016   e  074/CFA del 23 Novembre  2016

e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 092/CFA del 19 Gennaio 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 26/TFN del 24.10.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ DEL DEFERIMENTO A CARICO DEI SIGG.RI: - A.C., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA S.R.L.; - A.E. ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI; - B.A., ALL’EPOCA DEI FATTI PROCURATORE SPORTIVO E DIRIGENTE DI FATTO DELLA SOCIETÀ A.C. TUTTOCUOIO 1957 SAN MINIATO S.R.L.; - B.F., OPERANTE NELL’AMBITO DELLA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA S.R.L.; - C.S., ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L.; - C.G., ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELL’U.S. POGGIBONSI S.R.L.; - C.D., ALL’EPOCA DEI FATTI MAGAZZINIERE DELLA SOCIETÀ SANTARCANGELO CALCIO S.R.L.; - D.E.C., ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELLA PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L.; - D.C.M., ALL’EPOCA DE FATTI ALLENATORE ISCRITTO NEI RUOLI TECNICI DELLA FIGC NON TESSERATO; - D.L.F. ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DI BASE ISCRITTO NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO DELLA FIGC; - D.N.E., ALL’EPOCA DEI FATTI RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA TESSERATO PER LA SOCIETÀ L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L.; - F.N., ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA U.S. PISTOIESE 1921 S.R.L.; - F.V., ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ SANTARCANGELO CALCIO S.R.L.; - F.A., ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ A.S. MARTINA 1947 S.R.L.; - G.S., ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI; - M.F., ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO TESSERATO PER LA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA S.R.L.; - M.D., ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SSDARL ATLETICO SAN PAOLO PADOVA; - M. – S.D.A., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE ONORARIO DELLA A.S. MARTINA 1947 S.R.L.; - N.M., ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SANTARCANGELO CALCIO S.R.L.; - P.G., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L.; - R.A., ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER L’U.S. PISTOIESE 1921 S.R.L.; - S.M., ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE SVINCOLATO; - S.M., ALL’EPOCA DEI FATTI COLLABORATORE TECNICO DEL SAVONA FBC S.R.L.; - U.M., ALL’EPOCA DEI FATTI (SOCIO OCCULTO E DIRETTORE DI FATTO) DELLA SOCIETÀ AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L.; A CARICO DELLE SOCIETÀ: - A.C. TUTTOCUOIO 1957 SAN MINIATO S.R.L.; - A.S. MARTINA 1947 S.R.L.; - AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L.; - L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L.; - PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L.; - SANTARCANGELO CALCIO S.R.L.; - SAVONA FBC A.R.L.; - SSDARL VIGONTINA SAN PAOLO F.C. GIÀ SSDARL LUPARENSE SAN PAOLO F.C. GIÀ SSDARL ATLETICO SAN PAOLO PADOVA; - U.S. PISTOIESE 1921 S.R.L.; - U.S. POGGIBONSI S.R.L.; - VIGOR LAMEZIA S.R.L.; 1. - SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.08.2016

Massima: E’ inammissibile l’atto di appello della Procura Federale perché notificato al deferito, come l’avviso di convocazione per il dibattimento, presso procuratore non costituito e in luogo diverso da quello di cui alla elezione di domicilio in atti.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.031/TFN del 08 Novembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (60) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.V. (all’epoca dei fatti dirigente coordinatore dell’attività giovanile della Società US Avellino 1912 Srl) - (nota n. 2679/630 pf15-16 GP/ma del 15.9.2016).

Massima: E’ inammissibile il deferimento per omessa notifica all’incolpato atteso che la società ha comunicato di non avere eseguito la disposta notifica poiché il soggetto non è mai stato suo tesserato. Dunque l’incolpato non è stato informato sia dell’intenzione del Procuratore Federale di procedere al deferimento (intenzione formalizzata con l’atto di conclusione delle indagini del 29 aprile 2016), sia del successivo deferimento nelle due formulazioni, quella del 14 giugno 2016 e quella del 15 settembre u.s. Rispetto alla conclusione delle indagini e al deferimento sono ampiamente decorsi i termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, e non sussistono i presupposti per l’ulteriore rimessione in termini ex art. 34, comma 4 bis, CGS. Conseguentemente, il deferimento in questione è inammissibile.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.026/TFN del 27 Ottobre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (83) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.S. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Battipagliese Calcio Srl), T.P. (all’epoca dei fatti copresidente e legale rappresentante della Società SSD Battipagliese Calcio Srl), la Società SSD BATTIPAGLIESE CALCIO Srl - (nota n. 4165/1051 pf14-15 DP/fda del 30.10.2015).

Massima: E’ improcedibile il deferimento per l’infruttuosità delle notificazioni cui consegue la mancata instaurazione del procedimento dibattimentale nei confronti degli inquisiti nei termini perentori e decadenziali contemplati dal Codice Di Giustizia Sportiva.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.027/TFN del 27 Ottobre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (83) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.S. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Battipagliese Calcio Srl), T.P. (all’epoca dei fatti copresidente e legale rappresentante della Società SSD Battipagliese Calcio Srl), la Società SSD BATTIPAGLIESE CALCIO Srl - (nota n. 4165/1051 pf14-15 DP/fda del 30.10.2015).

Massima: Il TFN dichiara improcedibile il procedimento disciplinare che per l’effetto è estinto, attesa , l’infruttuosità delle notificazioni cui consegue la mancata instaurazione del procedimento dibattimentale nei confronti degli inquisiti nei termini perentori e decadenziali contemplati dal Codice Di Giustizia Sportiva.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.017/TFN del 23 Settembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (1) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: T.G., P.L., P.G., E.K., S.G., A.V., A.R., G.S., A.B., R.B., S.S., G.S., R.G., G.P., E.G., G.M., M.B., F.S., M.M. e O.F.R. – (Fallimento Società Parma FC Spa) - (nota n. 15711/634 pf15-16 AM/SP/ma del 30.6.2016).

Massima: In caso di nomina del difensore la notifica va effettuata a questi per la parte solo se vi è stata elezione di domicilio….Risulta infatti che a seguito della notificazione della comunicazione della conclusione delle indagini, l’incolpato ha formalizzato la nomina dei propri difensori, avvocati ……, con atto pervenuto alla Procura federale in data 9.3.2016. Detta nomina, tuttavia, non contiene alcuna elezione di domicilio ai sensi dell’art. 38 CGS, sicché le notificazioni degli atti successivi, e in primis del deferimento, avrebbero dovuto essere effettuate secondo le modalità stabilite dall’art. 38, comma 8, CGS che non comprendono, in caso di mancata elezione di domicilio, la consegna al difensore, a differenza di quanto previsto l’art. 157, comma 8bis, c.p.p.. Ne deriva la nullità della notifica del deferimento nei confronti di …., con conseguente restituzione dei relativi atti alla Procura federale per l’ulteriore corso.

Decisione C.F.A. : Comunicato ufficiale n. 036/CFA del 15 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CFA del 19 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 8/LND del 22.7.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. D.P.L.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 MESI INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1, DELL’ART. 3 COMMA 1 E DELL’ART. 10 COMMI 1, 2, 4 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 E 66 N.O.I.F., IN RIFERIMENTO ALLA GARA LEPANTO/SANT’ELIA FIUMERAPIDO DEL 22.10.2014 PER POSIZIONE IRREGOLARE DI TESSERAMENTO DEL CALC. B.Z. (NOTA N. 9410/185 PF14-15/AA/MG DEL 22.4.2015) -

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO SIG. E.G.AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 12 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 1 E DELL’ART. 16 COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, NONCHÉ DELL’ART. 1BIS COMMA 1, DELL’ART. 3 COMMA 1 E DELL’ART. 10 COMMA 2 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMA 4 N.O.I.F., IN RIFERIMENTO ALLA GARA LEPANTO/SANT’ELIA FIUMERAPIDO DEL 22.10.2014 PER POSIZIONE IRREGOLARE DI TESSERAMENTO DEL CALC. B.Z.(NOTA N. 9410/185 PF14-15/AA/MG DEL 22.4.2015) -

Massima: L’art. 38 C.G.S. prevede, in via assolutamente alternativa tra loro, che la comunicazione all’interessato possa essere fatta in uno dei luoghi colà menzionati, senza che alcuna modalità sia ritenuta prevalente sulle altre. Conseguentemente, la comunicazione fatta sia ai deferiti deve considerarsi valida ed efficace, ancorché essa si sia concretizzata per effetto della compiuta giacenza presso l’Ufficio Postale competente, senza che alcuno abbia provveduto al ritiro del plico.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 086/CFA del 07 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 113/CFA del 26 Aprile 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale ‐ Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL SIG. S.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 3 E MESI 9 ED AMMENDA DI € 50.000,00

Massima:…..ai sensi dell’art. 38, comma 8, C.G.S. “gli atti per i quali è prevista dal presente Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro: ‐ per le persone fisiche a) …; b) presso la sede della Società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento. La società ha l’obbligo di consegnare la comunicazione al tesserato”. Ebbene, le comunicazioni risultano essersi tutte perfezionate mediante recapito alla società Savona la quale ha peraltro tentato di curarne la consegna al S. mediante telefonate e l’invio di telegrammi. Si condivide pertanto la valutazione secondo la quale la mancata consegna materiale della comunicazione è circostanza riconducibile esclusivamente all’inerzia colpevole del tesserato che pertanto non può oggi sostenere il difetto di notificazione.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.070/TFN del 19 Aprile 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(85)–DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.P. (Amministratore unico e legale rappresentante della Società SS Barletta Calcio Srl), e DELLA SOCIETÀ SS BARLETTA CALCIO Srl - (nota n. 4162/951 pf14-15 DP/fda del 30.10.2015).

Massima: E’ improcedibile il deferimento nei confronti della società in quanto non notificato né il deferimento, né la convocazione a comparire alla riunione innanzi al TFN

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.048/TFN del 01 Febbraio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (90) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.E. + ALTRI - (nota n. 4327/859 pf14-15 SP/blp del 4.11.2015).

Massima:…..l’attività di notifica risulta validamente effettuata presso la sede della Società di appartenenza al momento dell’instaurazione del procedimento, ai sensi dell’art. 38, n. 8, lett. b, CGS. Risulta altresì dagli stessi documenti prodotti dal difensore, che la Società Savona si è attivata per adempiere all’obbligo di consegnare la comunicazione al tesserato, previsto dalla seconda parte della lettera b) dell’articolo menzionato, e che la mancata consegna della comunicazione è riconducibile all’omesso adempimento da parte del tesserato medesimo dell’onere di indicare gli estremi della propria reperibilità.

Massima:….la notifica è inesistente poiché dagli atti risulta inoltrata una PEC all’Avv. M. B. di Sanremo, in luogo dell’Avv. S. B. di Bergamo, effettivo difensore dell’incolpato.

Massima:…..la notifica risulta validamente effettuata presso il domicilio eletto del tempo, Avv. …., il quale ha anche precisato di aver inoltrato i documenti all’interessato.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.041/TFN del 04 Dicembre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (30) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.P.(Presidente della Società ASD Torres Calcio F.), Società ASD TORRES CALCIO F. - (nota n. 2313/506 pf14-15 MS/vdb dell’8.9.2015).

Impugnazione Istanza:(31) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.P. (Presidente della Società ASD Torres Calcio F.), Società ASD TORRES CALCIO F. - (nota n. 2312/451 pf14-15 MS/vdb dell’8.9.2015).

Massima: Il Tribunale Federale Nazionale sezione disciplinare rigetta il deferimento per omessa notifica alla società nella sua sede legale.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.035/TFN del 24 Novembre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (24) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.C.(Presidente e legale rappresentante della Società Taranto FC 1927 Srl), Società TARANTO FC 1927 Srl - (nota n. 2126/931 pf14-15 AM/ma del 2.9.2015).

Massima: Va rigettata l’eccezione spiegata dalla difesa dell’incolpato circa l’inammissibilità del deferimento per omessa rituale notifica dello stesso e comunque per violazione dell’art. 38, VIII Comma, CGS, atteso che quest’ultimo prevede modalità differenti ed alternative tra esse circa le notificazioni degli atti. Ad ogni buon conto, ponendo mente al contenuto della memoria difensiva depositata in atti dall’incolpato, risulta evidente che non vi è stata alcuna violazione del suo diritto di difesa tanto è vero che lo stesso ha ivi compiutamente svolto tutte le proprie deduzioni ed allegazioni di merito non limitandosi certamente a svolgere mere eccezioni in rito. Del resto la costituzione in giudizio dell’incolpato sana eventuali vizi della vocatio in ius atteso che l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e non risulta violato il principio del contraddittorio.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.013/TFN del 15 Ottobre 2014 - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera CDT presso il CR LOMBARDIA – CU n.  2 del 3.7.2014

Impugnazione Istanza: (16) – APPELLO DEL SIGNOR A.S. AVVERSO LA PROPRIA  INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 6 .

Massima: Il TFN annulla la decisione del TFT per omessa notifica del deferimento e rimette gli atti allo stesso ai fini della rinnovazione del relativo giudizio. Il reclamante assume di non aver mai avuto notizia del deferimento e del successivo invito  a comparire avanti alla Commissione disciplinare territoriale a cagione del fatto che le  relative notificazioni sarebbero state erroneamente compiute (rectius: tentate) presso la  sua precedente residenza (Venezia), e non presso la residenza effettiva e attuale (Alatri).  Devesi, invero, osservare - quanto alla notificazione della fissazione della riunione avanti  alla Commissione disciplinare territoriale - come essa sia stata effettuata presso il Comune  di Venezia in forza della documentazione allora in atti, e, in particolare, del più recente  documento di censimento ivi rinvenuto, risalente al 2011, e che, inoltre, le relative  risultanze “postali” apparrebbero compatibili con la permanenza a Venezia della residenza in questione: esse, infatti, (diversamente da quanto sostenuto dal reclamante) non  evidenziano un referto di “sconosciuto all’indirizzo” ovvero di “trasferito”, ma la semplice  “compiuta giacenza” che costituisce presunzione in ordine all’accertamento, da parte  dell’ufficiale postale, della residenza in questione. Tuttavia - a fronte della relativa inattualità del documento di censimento, dell’assenza in  atti di qualsivoglia risultanza anagrafica, della formale contestazione di omessa notificazione dedotta dal reclamante (oltre che del regolare perfezionamento, nel luogo indicato dal reclamante, della  notificazione dell’invito a comparire alla riunione odierna), e,  soprattutto, in ottemperanza al dettato fondamentale che, in ogni ordinamento, garantisce  a tutti i soggetti sottoposti a procedimento la possibilità di difendersi tempestivamente e in  contraddittorio - devesi ritenere che né le troppo antiche risultanze del censimento, né le  apparenti evidenze postali - che (non essendo onere dell’ufficiale postale svolgere  particolari indagini) risultano spesso conseguenza di una non approfondita conoscenza di  luoghi e persone - siano sufficienti a comprovare che la notificazione fu, in realtà,  effettuata nel luogo ove essa doveva essere compiuta, e/o che il reclamante abbia  comunque acquisito piena e formale conoscenza del procedimento. 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.056/CDN  del 27 Febbraio 2014 - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il C.R. Lazio – C.U. n. 114 del 13.12.2013

Impugnazione Istanza:(155) – APPELLO DELL’AC ANITRELLA AVVERSO L’INIBIZIONE DEL SIG. A.R.NONCHÉ LA PENALIZZAZIONE E L’AMMENDA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÁ .

Massima: Nessun diritto di difesa è stato leso per avere la Procura federale notificato il proprio deferimento in data successiva alle intervenute dimissioni da Presidente societario, in carica al tempo del mancato pagamento di quanto prescritto dall’arbitrato pubblicato. Infatti il deferimento, è stato regolarmente notificato, tramite raccomandata regolarmente ricevuta, alla Società, ex lege in persona del suo legale rappresentante pro tempore del momento (anche se non indicato specificamente) presso la sua sede.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.020/CDN  del 01 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(318) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: G.R. (all’epoca dei fatti Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società Spezia calcio 1906 Srl dal 31.3.2006 al 10.3.2008 - (nota n. 6579/829 pf10-11 AM/ma del 17.4.2013).

Massima: La Commissione disciplinare nazionale, ritenuto che la notifica all’incolpato non risulta regolare, in quanto l’avviso contenuto nella raccomandata a/r é stato restituito in quanto il destinatario risulta irreperibile all’indirizzo indicato; dispone restituirsi gli atti alla Procura federale per reiterare la notifica al corretto indirizzo.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.020/CDN  del 01 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(390) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: F.R.(all’epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Società FC Igea Virtus Barcellona Srl), Società FC IGEA VIRTUS BARCELLONA Srl - (nota n. 7738/1589 pf09-10 AM/ma del 27.5.2013).

Massima: La Commissione disciplinare nazionale, ritenuto che le notificazioni agli incolpati non risultano regolari, in quanto gli avvisi contenuti nelle raccomandate a/r sono stati restituiti in quanto i destinatari risultano sconosciuti o assenti agli indirizzi indicati; dispone restituirsi gli atti alla Procura federale per reiterare le notificazioni ai corretti indirizzi.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 012/CGF del 12 Luglio  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 050/CGF del 19 Settembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale  – Com. Uff. n. 98/CDN del 10.6.2013

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO SIG. I.G.AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE  DI ANNI 4 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE  PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 21,  COMMI 2 E 3, N.O.I.F. E 9 C.G.S. IN RIFERIMENTO AL FALLIMENTO DELLA  SOCIETÀ U.S. CATANZARO S.P.A. – NOTA N. 6849/1598 PF10-11 AM/MA DEL 26.4.2013 8. RICORSO SIG. P.M.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA  INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE, INFLITTA A SEGUITO DI  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1,  COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F. E 9 C.G.S. IN  RIFERIMENTO AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. CATANZARO S.P.A. – NOTA  N. 6849/1598 PF10-11 AM/MA DEL 26.4.2013 -

Massima: La Corte, in forza di quanto prescritto dall’art. 37, comma 4, C.G.S. annulla la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Disciplinare Nazionale per l’esame del merito per la irregolarità del contraddittorio in prima istanza. Dalla complessiva documentazione acquisita al giudizio emerge come, relativamente alla  posizione – omissis -, le notificazioni dell’atto di deferimento e della convocazione innanzi  alla C.D.N. non possono considerarsi regolari, considerato che, a fronte dell’indicazione “il  destinatario è sconosciuto” apposta dall’incaricato del servizio postale, l’interessato ha fornito  ampia prova della sua effettiva residenza all’indirizzo indicato dalla Procura federale.  Di fatto e, comunque, sotto il profilo giuridico-disciplinare qui in rilievo, nei confronti del  deferito – omissis - il contraddittorio non può, dunque, dirsi correttamente instaurato.  Lo stesso dicasi per la posizione – omissis -. L’avviso della fissazione della C.D.N. risulta ritirato  da soggetto che il dott. – omissis - dichiara di non conoscere e rispetto al quale la cartolina di  ricevimento non specifica le relazioni che lo legano al destinatario. Ma, ad ogni buon conto, a  prescindere da ogni disquisizione in ordine alla ritualità di detta comunicazione, per come attestata,  rimane il fatto che la notificazione del deferimento, alla luce della documentazione acquisita al  procedimento, non può ritenersi utilmente effettuata, attesa la condizione oggettiva in cui versava  l’interessato, che ha di fatto comunque impedito allo stesso la propria difesa in relazione al  procedimento di primo grado.  Per queste ragioni questa Corte ritiene che, per entrambi i reclamanti, il contraddittorio non  possa dirsi essersi regolarmente instaurato, seppur, non certo, a differenza di quanto sostenuto negli  atti difensivi, per l’agire “improvvido” del Procuratore Federale e della Commissione Disciplinare,  anche considerato che l’irritualità delle comunicazioni di cui trattasi è emersa soltanto a seguito  delle difese dei deferiti (e del relativo corredo documentale), svolte – per quanto detto – solo in  questo grado di giudizio. 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 11 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 09 Luglio 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75/CDN del  14.3.2013

Impugnazione – istanza: 3) RICORSO SIG. A.T. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE  PER MESI 2 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE  PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART.  38, COMMA 6, N.O.I.F., ED IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 4, DEL  REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (nota n. 4635/184pf12-13/AM/ma del 27.11.2013)

Massima: Ex art. 38, comma 8 C.G.S., le  comunicazioni agli interessati possono essere effettuate con modalità diverse, da considerarsi tutte  “alternative tra loro”. Tra queste modalità figurano quella (lett. b) “presso la sede della Società di  appartenenza al momento della instaurazione del procedimento e quella (lett. c) “presso la sede  della Società di appartenenza al momento della commissione del fatto”. 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 86/CDN  del 20 Maggio 2010 n. 6  - www.figc.it Impugnazione - istanza: (377) – Deferimento della Procura Federale a carico di: B. P. (Presidente della Soc. US Imperia 1923 Srl) (nota n. 2735/1405pf07- 08/MS/vdb del 17.11.2009). Massima: E’ improcedibile il deferimento per omessa notifica dello stesso ai sensi dell’art. 38, comma 8, lettera d, del C.G.S. direttamente presso lo studio del Curatore Fallimentare della società fallita.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 86/CDN  del 20 Maggio 2010 n. 7  - www.figc.it Impugnazione - istanza: (5) – Deferimento della Procura Federale a carico di: Y. M. F. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. US Imperia 1923 Srl) (nota n. 2736/1443pf07-08/MS/cdb del 17.11.2009). Massima: E’ improcedibile il deferimento per omessa notifica dello stesso ai sensi dell’art. 38, comma 8, lettera d, del C.G.S. direttamente presso lo studio del Curatore Fallimentare della società fallita.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 216/CGF del 28 Maggio 2009 n. 1/2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 271/CGF del 03 Luglio 2009  n. 1/2  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN del 14.4.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso del Perugia Calcio S.p.A., avverso le sanzioni: - dell’inibizione per mesi 6 inflitta al sig. S. V.(all’epoca dei fatti, presidente pro-tempore) per violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 96 delle N.O.I.F.; - dell’ammenda di € 50.000,00 inflitta alla reclamante per violazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., seguito deferimento del Procuratore Federale (nota n. 3676/110pf06-07/msmg del 13.1.2009). ricorso dell’A.S.D. Ponte Felicino, avverso le sanzioni: - dell’inibizione per mesi 6 inflitta al sig. P.R. (all’epoca dei fatti, presidente pro-tempore) per violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 96 delle N.O.I.F.; - dell’ammenda di € 5.000,00 inflitta alla reclamante per violazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., seguito deferimento del Procuratore Federale (nota n. 3676/110pf06-07/msmg del 13.1.2009)

Massima: E’ regolare la notifica del deferimento al presidente della società avvenuta a mezzo fax presso la sede della società stessa

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 66/CDN  del 20 Marzo 2009  n. 2 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (154) – Deferimento del procuratore federale a carico di: C.B. (Presidente della Soc. US Sanremese Calcio)  e della società  US Sanremese Calcio (nota n. 4100/152pf08-09/AM/ma del 27.1.2009)

Massima: La mancata prova dell’avvenuta notifica dell’atto di deferimento sia nei confronti del deferito e sia nei confronti della società comporta il difetto di regolare costituzione del contraddittorio, per cui la CDN dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per la rinnovazione del deferimento di cui è stata rilevata l’omessa notifica. Nel caso di specie non risultava acquisita agli atti la ricevuta di ritorno della Raccomandata A/R, mezzo con il quale sarebbe stato spedito l’atto di deferimento al deferito, mentre con riferimento alla società, il numero di fax cui è stato inviato l’atto è risultato appartenere a soggetto diverso in occasione della trasmissione a mezzo fax allo stesso numero dell’avviso di convocazione per l’udienza, a cura della Segreteria alla CDN.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 26/CDN  del 16 ottobre 2008  n.  2 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (329) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: F.S.M. (tesserato FIGC in qualità di consulente amministrativo sportivo della Soc. US Avellino 1912 SpA) e della società US Avellino 1912 SpA (nota n. 4888/778pf06-07/AM/ma del 21.5.2008)

Massima: Ai fini della notifica del deferimento, non può tenersi conto del domicilio indicato in sede di interrogatorio dinanzi all’Ufficio Indagini della FIGC, quando tale interrogatorio è intervenuto in data 12 ottobre 2006 ed il deferimento (non andato a buon fine) in data 21 maggio 2008, atteso che successivamente il deferito, non essendo più tesserato, non era tenuto a comunicare eventuali mutamenti di domicilio intervenuti nel lungo periodo trascorso, sicché sarebbe stato compito della Procura Federale provvedere ad ulteriori accertamenti, una volta verificata la mancata notifica dell’atto di deferimento.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 27/C Riunione del 9 gennaio 2006 n. 5 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 40 dell’1.12.2005

Impugnazione - istanza:Appello del calciatore F.S. avverso la sanzione della squalifica per mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento della Commissione Tesseramenti per violazione dell’art. 8, commi 1 e 2, C.G.S.

Massima: La notifica del deferimento al calciatore deve essere effettuata presso il domicilio eletto e non presso la sede della società. Il comma 4 dell'art. 37 C.G.S. prevede che “Le notificazioni, quando richieste, vanno fatte agli Organi federali ed ai dirigenti presso la sede sociale, agli altri soggetti nel domicilio risultante dagli atti sociali o, in mancanza, nel domicilio reale od eletto”. Consegue un difetto di contraddittorio con remissione degli atti alla Commissione disciplinare per un nuovo esame nel merito (Il caso di specie: Il deferimento non è stato notificato al calciatore presso il domicilio eletto innanzi alla Commissione tesseramenti, da cui lo stesso ha avuto origine ma presso la sede della società)

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 47/C Riunione del 30 Maggio 2005 n. 8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 116 del 3.5.2005

Impugnazione - istanza:Appello società la sportiva Cariatese avverso la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 inflitta a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Calabria, per violazione dell’art. 40 comma 1 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti

Massima: Quando la CAF dichiara che l’atto di deferimento non è stato regolarmente notificato alla società per essere stato inviato ad un indirizzo diverso, dichiara la nullità della delibera della Commissione Disciplinare per violazione delle norme sul contraddittorio e rimette gli atti alla stessa per un nuovo esame nel merito.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 8 Novembre 2004 n. 11,12 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 33 del 25.10.2004

Impugnazione - istanza:Reclamo della U.S. Gricignano Calcio avverso la sanzione della penalizzazione di n. 4 punti in classifica dei quali punti 2 da scontare nella stagione sportiva 2003/2004 e punti 2 da scontare nella stagione sportiva 2004/2005 in relazione alla gara Gricignano/Giovani Recale del 14.3.2004, per violazione degli artt. 9 comma 3 ed 1 comma 1. Reclamo del sig. D’A. G. avverso la sanzione dell’inibizione da ogni attività per la durata di anni tre e mesi 6 in relazione alla gara Gricignano/Giovani Recale del 14.3.2004, per violazione degli artt. 6 commi 1 e 2 ed 1 comma 1 C.G.S. per illecito sportivo, a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: L’eccezione relativa alla mancata notifica dell’atto di deferimento è intempestiva, in considerazione del fatto che il deferito ha comunque partecipato al precedente giudizio avanti alla Commissione Disciplinare (quello conclusosi con la delibera, poi annullata da questa C.A.F.), impugnandone la delibera conclusiva, e che allo stesso è stata poi regolarmente comunicato dalla Commissione Disciplinare in sede di rinnovazione del giudizio, il nuovo atto di contestazione.

Massima: E’ infondata l’eccezione della mancata rinnovazione dell’atto di deferimento da parte della Procura Federale anteriormente alla celebrazione del nuovo giudizio di merito avanti alla Commissione Disciplinare, nel caso in cui dopo l’annullamento della prima sua delibera da parte della C.A.F., la Commissione Disciplinare, prima di procedere alla celebrazione del nuovo giudizio di merito ha provveduto a comunicare a tutte le parti del procedimento il proprio atto di contestazione, che ricostruiva puntualmente tutte le varie fasi della vicenda e lo svolgimento del procedimento, dando espressamente atto di tutte le contestazioni di cui le parti erano chiamate a rispondere, mediante il riferimento non solo all’atto di deferimento della Procura Federale ma anche e soprattutto a quanto stabilito dalla CAF, contestando specificamente gli addebiti.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 7/C Riunione del 7–8-9 Settembre 2004 n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004

Impugnazione - istanza:Reclamo F.C. Modena avverso la sanzione della penalizzazione di n. 5 punti, da scontarsi nella stagione sportiva 2004-2005, per violazione degli artt. 6 Commi 2 e 4 e 2 Commi 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva, in ordine alla sanzione inflitta al calciatore M. A. per violazione dell’art. 6 Commi 1 e 2 C.G.S. per illecito sportivo, in relazione alla gara Modena/Sampdoria del 25.4.2004, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calciatore M. A. avverso la sanzione della squalifica di anni 3 per violazione dell’art. 6 Commi 1 e 2 C.G.S., per illecito sportivo, in relazione alla gara Modena/Sampdoria del 25.4.2004, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo della A.C. Siena avverso le sanzioni delle ammende rispettivamente inflitte per violazione dell’art. 2 Commi 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva, di: € 7.000,00 in ordine alle sanzioni inflitte ai calciatori D’A.R. e R.G., per violazione degli artt. 5 e 1 Comma 1 C.G.S.; € 30.000,00 in ordine alle sanzioni inflitte ai sigg. P.G., O. S., R. N., per violazione dell’art. 6 comma 7 C.G.S.; a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del Sig. R.N. avverso la sanzione della inibizione di mesi 7 per violazione dell’art. 6 comma 7 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calciatore D’A.R. avverso la sanzione della squalifica di mesi 6 per violazione degli artt. 5 e 1 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calciatore R.G. avverso la sanzione della squalifica di anni 1 per violazione degli artt. 5 e 1 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del sig. P.G. avverso la sanzione della squalifica di mesi 5 per violazione dell’art. 6 comma 7 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del sig. O. S. avverso la sanzione della inibizione di mesi 6 per violazione dell’art. 6 comma 7 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo della U.C. Sampdoria avverso la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00, per violazione dell’art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva, in ordine alla sanzione inflitta al calciatore B.S. per violazione dell’art. 6 comma 7 C.G.S., a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calciatore B.S. avverso la sanzione della squalifica di mesi 5 per violazione dell’art. 6 comma 7 C.G.S., a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del Pescara Calcio avverso la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00, per violazione dell’art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva, in ordine alla sanzione inflitta al calciatore C. M. per violazione degli artt. 5 e 1 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calciatore C. M. avverso la sanzione della squalifica di mesi 6 per violazione degli artt. 5 e 1 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calcio Como S.P.A. Avverso la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00, per violazione dell’art. 2 comma 3 e 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva, in ordine alla sanzione inflitta al calciatore F.A. per violazione degli artt. 5 e 1 comma 1 C.G.S, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calciatore F. A. avverso la sanzione della squalifica di mesi 5 per violazione degli artt. 5 e 1 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del Procuratore Federale avverso: - i proscioglimenti dell’A.C. Chievo Verona, del sig. S.G., del Sig. D.N. L., dell’A.C. Siena, del Sig. R.N.; - avverso le rispettive sanzioni inflitte al calciatore B.S., squalifica per mesi 5, e all’U.C. Sampdoria, ammenda di € 15.000,00, a seguito di proprio deferimento. Reclamo dell’ U.S. Avellino avverso le decisioni adottate nei confronti del F.C. Modena, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo della A.C. Perugia avverso le decisioni adottate nei confronti dell’ A.C. Siena, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo della F.C. Empoli avverso le decisioni adottate nei confronti delle società A.C. Chievo Verona, A.C. Siena, F.C. Modena e U.C. Sampdoria, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calciatore A.S. avverso la declaratoria d’incompetenza ex artt. 23 e 37 C.G.S. per le violazioni allo stesso ascritte, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo della società F.C. Sporting Benevento avverso la declaratoria d’incompetenza ex artt. 23 e 37 C.G.S. per le violazioni alla stessa ascritta, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del Procuratore Federale avverso le declaratorie: - di nullità della notifica del deferimento del Sig. L.M.; - di difetto di giurisdizione in ordine al deferimento dei Sigg. Z.E. e L.M. a seguito di proprio deferimento

Massima: Sulle questioni di nullità della notifica dell’atto di contestazione degli addebiti si rileva che, a norma dell’art. 37, comma 4, C.G.S., ai tesserati che non rivestono la qualifica di dirigenti le notificazioni devono essere effettuate presso il “domicilio risultante dagli atti sociali o, in mancanza, nel domicilio reale od eletto”. Pertanto il deferito, che non risulta rivestire funzioni dirigenziali né essere inserito negli atti sociali della società, avrebbe dovuto ricevere la notifica al domicilio reale, dichiarato in sede di audizione davanti all’Ufficio Indagini e non presso la sede della Società. Nei confronti del deferito, in qualità di Presidente della società è stata ritualmente seguita la notifica presso la sede della Società ai sensi della norma citata, a nulla rilevando la mancata effettiva conoscenza dell’atto. D’altra parte, la notoria situazione di custodia cautelare in cui versa il deferito, in assenza di una espressa rinuncia a presenziare al presente procedimento, costituisce un legittimo impedimento che impone la separazione di tale posizione processuale.

Massima: L’art. 33 C.G.S. pone una presunzione legale di conoscenza dell’atto, quando questo non debba essere comunicato singolarmente ad un tesserato o ad una società, individuandolo nella data della sua pubblicazione sul comunicato ufficiale dell’organo che lo ha emesso, e fa decorrere il termine perentorio per la sua impugnazione da tale data. Deve ritenersi in facoltà di chi vi abbia interesse, peraltro, l’impugnativa dell’atto anche prima della sua pubblicazione, se la conoscenza dell’atto è anteriore.

Massima: L’appello del Procuratore Federale, risulta regolarmente notificato in quanto indirizzato al domicilio eletto dal deferito (condannato in sede disciplinare) in sede di audizione presso l’Ufficio Indagini.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 75/CDN  del 04 aprile 2010 n. 1,2  - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Abruzzo CU n. 43 dell’11.2.2010 Impugnazione - istanza:  (201) – Appello della societa’ ASD Montesilvano calcio avverso le sanzioni  dell’inibizione per anni 2 al sig. E.D.M. (presidente) e della penalizzazione di 1 punto da scontarsi nel campionato in corso e ammenda di € 1.000,00 alla societa’, inflitte a seguito di deferimento della procura federale, (199) – Appello del sig. G.P. (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la soc. pol. viribus unitis, attualmente tesserato per la soc. asd real irpinia) avverso la sanzione della squalifica per anni 2, inflitta a seguito di deferimento della procura federale Massima: E’ regolare la notifica al calciatore dell’atto di deferimento della Procura Federale e dell’avviso di convocazione emesso dalla Commissione Disciplinare Territoriale perché spediti all’indirizzo ove aveva la sede la società e non anche al suo personale recapito o domicilio. L’art. 38, comma 8, CGS prevede espressamente le modalità di comunicazione degli atti. In particolare la norma così recita: 8. Gli atti per i quali è prevista dal presente Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro: - per le persone fisiche a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva; b) presso la sede della Società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento; c) presso la sede della Società di appartenenza al momento della commissione del fatto; d) presso la residenza o il domicilio; - per le società a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva; b) presso la sede della società.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 19 Marzo 2010 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 203/CGF del 24 Marzo 2010 n. 3 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 14/CDN del 7 agosto 2008

Impugnazione – istanza: 3) Ricorso ex art. 39 C.G.S. della Procura Federale avverso il proscioglimento dei signori:  P. G., presidente Potenza Sport Club s.r.l., G. P. all’epoca dei fatti, dirigente della stessa società; dalla violazione dell’art. 7, commi 1 e 6 C.G.S.; e delle società:  Potenza Sport Club s.r.l. dalla violazione degli artt. 7, comma 3 e 4 comma 1 C.G.S.  per responsabilità diretta nella violazione ascritta ai suoi dirigenti;  Salernitana Calcio 1919 S.p.A. dalla violazione dell’ art. 4, commi 1 e 5 C.G.S., dalle violazioni ascritte con proprio deferimento per l’illecito sportivo in relazione alla gara Potenza/Salernitana del 20.4.2008 – nota prot. 448/1173pf07/08/sp/ma del 24.7.2008 Massima: E’ regolare la notifica del reclamo per revocazione da parte della procura federale agli incolpati quando la stessa è avvenuta nel luogo di loro temporanea dimora, così essendo stato assolto il criterio posto dall’art. 38 comma 8 lettere a) e seguenti del C.G.S., espressamente richiamato dall’art. 41, comma 3 dello stesso codice, relativamente ai procedimenti per illecito sportivo. Giova, peraltro, ricordare, al fine di sottolineare la pienezza del diritto di difesa in tal modo conferita alle parti, che esse lo hanno in concreto esercitato attraverso la costituzione in giudizio mediante deposito di memoria e discussione orale: l’atto ha, così, raggiunto il proprio scopo. Né può trascurarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dalle difese, non può meccanicamente attribuirsi natura o forma di appello al procedimento revocatorio davanti la Corte di Giustizia Federale in quanto, difformemente da quanto previsto per l’omologa fattispecie dal Codice di Procedura Civile, esiste una competenza funzionale di tale organo di giustizia in grado unico, con evidente deroga rispetto al principio del diritto comune che vuole competente per il giudizio revocatorio il medesimo organo che ha pronunciato il provvedimento della cui caducazione si tratta.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 58/CDN  del 16 febbraio 2010 n. 4 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia CU n. 125/CDT/7 del 27.10.2009 Impugnazione - istanza: (115) – Appello del sig. G. S.(Amministratore Unico e legale rappresentante della soc. SSD Akragas Calcio srl) avverso la sanzione dell’inibizione per anni 5, inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale.

Massima: E’ inammissibile il ricorso, allorquando copia dello stesso non è stato inviato alla controparte, procura federale, ovvero è stato inviato, ma ad un indirizzo inesistente. Né la presenza della procura federale all’udienza fissata dalla CDN, sana tale irregolarità, avendo la stessa cognizione della sola esistenza del ricorso e non anche del suo contenuto e ben potendo comparire al solo fine di eccepire la inammissibilità.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 19 Marzo 2009 n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 248/CGF del 03 Maggio 2010 n. 1 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 23.2.2010

Impugnazione – istanza:1) Ricorso Procura Federale avverso la reiezione del proprio deferimento – nota n. 4062/480pf09-10/sp/blp del 18.1.2010 - a carico dei signori D.A. B., D.R. E. per rispondere delle violazioni rispettivamente ascritte, dell’art. 80, comma 2, lett. a) delle N.O.I.F. in relazione all’art. 8, comma 5 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti e della società Taranto Sport S.r.l. per violazione dell’art. 4, comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta ai propri amministratori e legali rappresentanti

Massima: Viene rigettato il deferimento quando dalla documentazione in atti risulta, che la comunicazione della Co.Vi.So.C. datata 8 ottobre 2009, è stata inviata presso la precedente sede legale della società e non presso la nuova sede legale, pur essendo stata comunicata da parte della medesima Società la variazione di sede legale (avvenuta il 19 settembre 2009) alla Lega Pro a mezzo fax già il 23 settembre 2009.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 35/CDN  del 11 Novembre 2009  n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (5) Deferimento del Procuratore Federale a carico di: Y.  M. F. (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. US Imperia 1923 Srl) e della società US Imperia 1923 Srl (nota n. 0176/1443pf07-08/MS/vdb del 6.7.2009).

Massima: La CDN, quando il contraddittorio non risulta instaurato correttamente per irreperibilità del deferito, rimette gli atti alla Procura Federale affinché provveda alla notifica ai sensi dell’art. 38, comma 8, lettera d) CGS.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 35/CDN  del 11 Novembre 2009  n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (377) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: B.P. (Presidente della Soc. US Imperia 1923 Srl) e della società US Imperia 1923 Srl (nota n. 022/1405pf07-08/MS/vdb del 30.6.2009).

Massima: La CDN, quando il contraddittorio non risulta instaurato correttamente per irreperibilità del deferito, rimette gli atti alla Procura Federale affinché provveda alla notifica ai sensi dell’art. 38, comma 8, lettera d) CGS.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 12/CDN  del 29 Luglio 2009  n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (57) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G. R. (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Soc. Spezia Calcio 1906 Srl, all’epoca dei fatti) e della società  Spezia Calcio 1906 Srl (nota n. 530/1503pf07-08/SP/ma del 29.7.2008). Massima: La CDN rimette gli atti alla Procura Federale quando non risulta correttamente instaurato il contraddittorio per non essere stati notificati gli atti al deferito.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 12/CDN  del 29 Luglio 2009  n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (55) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: H.F. (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Soc. AS Lucchese Libertas Srl) e della società AS Lucchese Libertas Srl (nota n. 524/1505pf07-08/SP/blp del 29.7.2008). Massima: La CDN rimette gli atti alla Procura Federale quando non risulta correttamente instaurato il contraddittorio per non essere stati notificati gli atti al deferito.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 29/CDN  del 14 Ottobre 2009 n. 1  - www.figc.it Impugnazione - istanza: (58) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A. M. (all’epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. Sassari Torres 1903 Srl) e della società Sassari Torres 1903 Srl (nota n. 528/1509pf07-08/SP/blp del 29.7.2008).

Massima: La Commissione Disciplinare Nazionale rimette gli atti alla Procura Federale quando risulta la non corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti di alcuni deferiti, ai quali non risultano essere stati notificati gli atti.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 12/CDN  del 29 Luglio 2009  n. 3 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (58) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A.M. (all’epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. Sassari Torres 1903 Srl) e della società Sassari Torres 1903 Srl (nota n. 528/1509pf07-08/SP/blp del 29.7.2008).

Massima: La CDN rinvia il procedimento a nuovo ruolo quando non risulta correttamente instaurato il contraddittorio per una apparente irregolarità commessa dall’Ufficiale Postale che avrebbe notificato gli atti alla società che ha restituito l’avviso di convocazione dichiarandone l’erronea ricezione.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 114/CGF del 19 febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 298/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 56/CDN del 29.1.2009

Impugnazione - istanza: 4) Ricorso del calc. I. D. avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 40, comma 3 N.O.I.F.., in relazione all’art. 10, commi 2 e 4 C.G.S. 5) Ricorso del sig. T. A., segretario del settore giovanile dell’U.C. Sampdoria S.p.A. avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 3 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 40, comma 3 N.O.I.F., in relazione all’art. 10, commi 2 e 4  C.G.S. 6) Ricorso del sig. J. A. all’epoca dei fatti, dirigente responsabile del settore giovanile dell’U.S. Sampdoria S.p.A. avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 3 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 40, comma 3 N.OI.F., in relazione all’art. 10, commi 2 e 4 C.G.S. 7) Ricorso dell’U.C. Sampdoria S.p.A. avverso la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore per responsabilità oggettiva, violazione dell’art. 4, comma 2, per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati.

Massima:  La previsione contenuta nell’art. 38, comma 8, C.G.S., non è accompagnata da alcuna indicazione circa la sussidiarietà dei luoghi di notificazione ivi indicati, di talché alla elencazione dei detti luoghi ben può attribuirsi valore e portata di alternatività tra gli stessi; essa dunque non fa altro che indicare i diversi luoghi ove possono essere effettuate le comunicazioni relative ad un procedimento ai tesserati, indicando correttamente per primo il domicilio eletto ai fini del procedimento e lasciando poi al notificante – in assenza di altra e puntuale indicazione contenuta nella norma in esame - la opportunità di procedere alla comunicazione presso la sede della società di appartenenza al momento dell’instaurazione del procedimento ovvero presso la sede della società di appartenenza al momento della commissione del fatto. Sotto altro profilo, ai fini della conferma fattuale del raggiungimento degli effetti delle comunicazioni che vedevano destinatario il deferito, non è irrilevante constatare come le sue opportunità e facoltà defensionali non abbiano subito alcun nocumento dalla circostanza che le comunicazioni degli atti siano state indirizzate alla precedente società e non presso la società ove opera, in quanto egli ha potuto contestare nel merito le asserzioni fatte proprie dalla Procura Federale con riferimento alla sua posizione nella vicenda de qua dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, non limitandosi dunque a formulare la sola eccezione di irregolarità delle notifiche, mantenendosi così integra, nei fatti, la potenzialità del quadro difensivo che il deferito ha avuto modo di proporre controdeducendo efficacemente a quanto gli veniva contestato dalla Procura Federale.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 19 Luglio 2004 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano - Com. Uff. n. 56 del 30.6.2004

Impugnazione - istanza:Appello del F.C. Neugries avverso la sanzione della penalizzazione di 10 punti del campionato in corso, a seguito di deferimento del vice presidente del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano

Massima: La decisione della Commissione Disciplinare viene annullata senza rinvio dalla CAF, ai sensi dell’art. 35 comma 5 C.G.S., quando è stata omessa ogni comunicazione del deferimento e quindi, l’impossibilità di parteciparvi e difendersi, rende nulla l’udienza della Commissione Disciplinare, oltre al fatto che il deferimento risulta sprovvisto dei requisiti minimi previsti dalle norme federali, a partire dalla mancanza dell’incolpazione.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 28/C Riunione del 19 Gennaio 2004 n. 1/2/3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 26 del 6.11.2003

Impugnazione - istanza: Appello del sig. C.F. avverso la sanzione della squalifica per anni 4 per violazione dell’art. 6 comma 4 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo. Appello dell’A.S. Sezze Setina avverso la penalizzazione di n. 3 punti nella classifica del campionato in corso a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 6 comma 4 C.G.S. per illecito sportivo. Appello del sig. S.A.B. avverso la sanzione, dell’inibizione di anni cinque, con proposta di preclusione alla permanenza nei ranghi federali, per violazione degli artt. 6 comma 1 e 1 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo

Massima: L’art. 37 comma 4 C.G.S. recita “le notificazioni, quando richieste, vanno fatte agli organi federali ed ai dirigenti presso la sede sociale, agli altri soggetti nel domicilio risultante dagli atti sociali o, in mancanza, nel domicilio reale od eletto”. Per cui è nullo l’atto di deferimento notificato all’allenatore avvenuto presso la sede della società con la quale era tesserato al momento della contestata infrazione regolamentare, se al momento del deferimento lo stesso non è più tesserato per la stessa. Consegue che la notifica doveva avvenire nei luoghi indicati dall’art. 37 comma 4 C.G.S. Tale omessa notifica comporta conseguenze anche per la posizione della società che deve rispondere del comportamento dell’allenatore a titolo di responsabilità oggettiva.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 10 gennaio 2002 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 162 del 3.12.2001

Impugnazione - istanza: Appello del calciatore B.G.J. avverso la san­zione della squalifica fino al 30.11.2002, inflitta a seguito di defe­rimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art.1, comma 1, C.G.S.

Massima: Al calciatore straniero trasferitosi in Italia, ma ancora non tesserato per la società italiana, la notifica della contestazione e dell’atto di deferimento non possono essergli notificati presso la sede della nuova società italiana presso la quale andrà a tesserarsi. In mancanza consegue che l’atto di deferimento è nullo.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 3/C Riunione del 17-18 Luglio 2001 n. 28/29 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Roma avverso l’ammenda di L. 1.500.000.000, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale ai sensi dell’art. 6, comma 2, C.G.S. Appello del calciatore B.G.J. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2002, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1, comma 1,C.G.S.

Massima: Il deferimento è nullo quando viene notificato al calciatore presso la sede della società, allorquando lo stesso, pur sotto contratto con detta società, non era tesserato per la stessa all’epoca del deferimento e ciò a maggior ragione quando il calciatore, nel corso dell’audizione da parte dell’Ufficio Indagini, ebbe a dichiarare il suo domicilio presso la sede della società straniera dove giocava. Consegue che, qualora la Commissione Disciplinare si sia pronunciata nonostante la nullità, la CAF, ai sensi dell’art. 27 comma 2 C.G.S., dichiara la nullità dell’atto di contestazione e successivi (ivi compresa la irrogata sanzione), con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare per nuovo giudizio. Ciò ripercuote i suoi affetti anche sulla decisione relativa alla società, sanzionata per responsabilità per la violazione ascritta al proprio tesserato.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 18 maggio 2000 n. 2,3,4,5, – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 357 del 13.3.2000

Impugnazione - istanza:Appello del sig. G.G. avverso la sanzione dell’inibizione per anni 2 a decorrere dal 13.1.2000, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. appello del sig. G.P. avverso la sanzione dell'inibizione per anni 2 a decorrere dal 13.1.2000 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. appelli del sig. R.V. e dell’U.S. Beinasco Borgaretto avverso le sanzioni rispettivamente dell'inibizione per mesi 4 e dell’ammenda di L. 3.000.000, loro inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1 comma 1 e 6 comma 1 C.G.S. appelli del sig. M.L. e della Scuola Calcio G. Gabetto avverso le sanzioni rispettivamente dell’inibizione per anni 1 e dell’ammenda di L. 15.000.000, loro inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt .1 comma 1 e 6 comma 1 C.G.S.

Massima: Vi è una violazione del disposto di cui all'art. 25 comma 2 C.G.S., con lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa degli incolpati, quando l’atto di deferimento e la convocazione avanti la Commissione Disciplinare sono stati inviati presso un indirizzo diverso da quello dichiarato avanti al Collaboratore dell'Ufficio Indagini e, per quanto riguarda la società, da quello risultante dai fogli di censimento. Consegue l’annullamento della decisione, salvo ulteriori provvedimenti di deferimento di competenza della Procura Federale.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 17/C Riunione del 5 gennaio 2000 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 200 del 19.11.1999

Impugnazione - istanza: Appello del Torino Calcio avverso la sanzione dell'ammenda di l. 15.000.000 inflitta, a seguito deferimento del Procuratore Fede­rale, in relazione alla gara Bologna/Torino del 28.8.1999

Massima: Ai sensi dell'art. 27 comma 5 C.G.S. la CAF annulla senza rinvio la decisione impugnata quando non vi è la prova dell’avvenuta notifica dell’atto di deferimento alla persona deferita. La Procura Federale, ai sensi dell'art. 22 terzo comma C.G.S., "deferisce al giudizio della competente Commis­sione Disciplinare le società, i dirigenti ed i tesserati incolpati di illecito sportivo ed ammi­nistrativo, o di avere tenuto una condotta comunque non aderente ai principi di probità, lealtà e rettitudine sportiva ...". Il "rinnovo" del deferimento in un primo tempo formulato non è precluso qualora avvenga nei termini di prescrizione e con le modalità previste in materia. L'art. 25 C.G.S. detta al secondo comma, per i procedimenti in ordine alle sanzioni da irrogare su denuncia degli Organi Federali, che essi: "Si svolgono sulla base degli elementi di denuncia, della quale gli interessati devono essere informati da parte dell'organo denuncianti ....". L'atto di deferimento è, dunque, un atto formale che deve contenere l'esplicita volontà dell'Organo legittimato ad attuare, appunto, il deferimento e si perfeziona (a pena di inesi­stenza giuridica) mediante formale "comunicazione" al soggetto passivamente interessato, affinché quest'ultimo possa esercitare, nel modo più conveniente, il proprio diritto di difesa. La norma, nell'ispirarsi all'imprescindibile esigenza di assicurare una corretta dialet­tica processuale, costituisce un punto cardine del giudizio.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 7/C Riunione del 9 ottobre 1997 - n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Marche del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 3 del 6.8.1997

Impugnazione - istanza: - Appelli dei sigg.ri P.S. e R.R. avverso le sanzioni delle squalifiche fino al 31.3.1999 loro inflitte a seguito di deferimento del presidente del Comitato Regionale Marche S.G.S., per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S.

Massima: Quando gli appellanti hanno, in via preliminare, tra l'altro, eccepito l'irritualità del procedimento disciplinare a loro carico, non avendo ricevuto comunicazione diretta né dell'atto di deferimento da parte dell'Organo denunciante, né dell'atto di contestazione dell'addebito da parte dell'Organo Disciplinare, per cui non sono stati messi nelle condizioni di poter produrre proprie deduzioni difensive, né di avvalersi del diritto di essere ascoltati, né, infine, di conoscere la data fissata dall'Organo Disciplinare per l'esame e la discussione del procedimento, la CAF, in accoglimento dell'appello come sopra proposto, annulla l'impugnata delibera, ai sensi dall'art. 27 C.G.S., per violazione del contraddittorio, e rinvia gli atti al Giudice Sportivo di 2° Grado per il rinnovo del procedimento.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 5/C Riunione del 18 settembre 1997 - n. 8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 316 del 17.7.1997

Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Messina Peloro avverso la sanzione dell’ammenda di L. 2.000.000 con diffida inflitta, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione degli art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F.

Massima:L’atto di deferimento è regolare quando esiste in atti la ricevuta di ricevimento debitamente sottoscritta.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 43/C Riunione del 27 giugno 1996 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale-Molise Com. Uff. n. 53 del 2.9.1996

Impugnazione - istanza: Appello dell’allenatore I.A. avverso la sanzione dell’inibizione fino al 31.12.1996 inflittagli, a seguito di deferimento del reggente del Comitato Regionale Molise, in relazione alla gara Isernia/San Giuliano del Sannio del 17.3.1996

Massima: Nel caso in cui il deferimento del tesserato alla Commissione Disciplinare non è stato mai notificato alla persona deferita, la quale, pertanto, non ha avuto possibilità di espletare una adeguata difesa, il deferimento è nullo per violazione delle norme procedurali di cui all'art. 25 comma 2 C.G.S. La CAF tenutasi a pronunciare annulla, pertanto, senza rinvio, ai sensi dell'art. 27 comma 5 C.G.S., l'impugnata delibera.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it