Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 132/TFN - SD del 6 Aprile 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza:  Deferimento n. 9086/304pf20-21/GC/blp del 16.2.2021 nei confronti dei dott.ri C.L., I.P., F.R. e della società SS Lazio Spa, con istanza di intervento ex art. 81 CGS – FIGC della società Torino FC Spa - Reg. Prot. 109/TFN-SD

Massima: Destituita di fondamento è la lamentata carenza di giurisdizione in capo a questo Tribunale in relazione ai fatti di cui al deferimento: violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 1, delle NOIF, dei Protocolli Sanitari FIGC sopra meglio specificati (“Indicazioni per la Ripresa degli Allenamenti delle Squadre di Calcio Professionistiche e degli Arbitri” del 22 maggio 2020, “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, Versione 22 giugno 2020, con l’aggiornamento degli “Aspetti Medici” del 28 settembre 2020, “Aggiornamento dei Protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021” del 30 ottobre 2020), e delle Circolari del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 (prot. 0021463-18/06/2020-DGPRE-DGPRE-P), 12 ottobre 2020 (prot. 0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P) e 30 ottobre 2020 (prot. 0035324-30/10/2020-DGPREDGPRE-P), nonché di quanto previsto dal C.U. n. 78/A FIGC del 1 settembre 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari e delle necessarie comunicazioni alle autorità sanitarie locali competenti…La mera lettura delle incolpazioni elevate nell’atto di deferimento rende infatti evidente che le condotte oggetto di contestazione - consistenti in più episodi di omessa comunicazione alle competenti autorità sanitarie nazionali di casi di positività riscontrati tra i calciatori, di omessa comunicazione dei contatti stretti e di omessa adozione dei provvedimenti conseguenti sia per i calciatori risultati positivi sia per il Gruppo Squadra, nonché in alcuni episodi di omessa sottoposizione all’isolamento dei medesimi calciatori positivi, consentendone la partecipazione a gare ufficiali del Campionato di Serie A - ancorché originate da controlli effettuati in osservanza di Protocolli Uefa, si risolvono nella ritenuta violazione della normativa domestica, tanto federale quanto statale, quest’ultima espressamente richiamata dalla prima. Si tratta in altre parole di valutare la rilevanza disciplinare, secondo la normativa statuale recepita ed integrata dai Protocolli FIGC e richiamata nel deferimento, delle condotte poste in essere dai deferiti a seguito del riscontro e, dunque, della conoscenza delle positività comunicate dal laboratorio di analisi, ancorché il relativo accertamento fosse previsto dal Protocollo Uefa poiché connesso alla disputa di una gara di Champions League. Del resto, come rilevato nella memoria della Procura Federale, lo stesso “UEFA Return to Play Protocol” per il caso di positività riscontrata in sede di analisi richiama al part. 7.6 gli obblighi richiesti dalle autorità sanitarie locali competenti ai quali comunque il medico del team si deve conformare. E ciò non in forza del Protocollo medesimo, quanto appunto in forza della normativa locale di riferimento.

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